Considerazioni conclusive Clausole campione

Considerazioni conclusive. Per determinare l’efficacia delle misure applicate è auspicabile un periodo di monitoraggio post operam per verificare l’effettivo utilizzo dei passaggi, soprattutto da parte degli anfibi, dopo l’entrata in esercizio della strada, con controllo delle orme o con strumentazione fotografica collegata a fotocellule all’infrarosso, da effettuare a cominciare dal primo anno di funzionamento dell’infrastruttura viaria per un periodo di almeno tre anni, poiché la fauna richiede un periodo di adattamento. Tale monitoraggio deve essere accompagnato da un censimento periodico delle collisioni con i veicoli, facendo particolare attenzione ai periodi primaverili ed autunnali (Fauna Selvatica e Infrastrutture Lineari 2005). Le considerazioni emerse da questo studio dimostrano la sostanziale compatibilità ecosistemica ed ambientale dell’opera. Per quanto concerne gli effetti su vegetazione, flora e fauna, essi risultano: ⮚ bassi relativamente alla componente vegetazionale, faunistica ed eco sistemica. Non si prevedono riduzioni e/o alterazioni di habitat in modo permanente, tantomeno effetti permanenti di disturbo irreversibile alla comunità faunistica presente. In considerazione della tipologia di opere in progetto, le alterazioni maggiori sono da ricondursi alla fase di cantiere e di, eventuale, dismissione-demolizione dell’opera. Gli impatti, di bassa entità, sono mitigabili con misure molto ridotte e localizzate in aree dimensionalmente circoscritte; ⮚ per quanto riguarda la struttura del paesaggio questi risultano medio – bassi con compatibilità dell’intervento medio - alta. In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. all’art. 20 Verifica di assoggettabilità (articolo così modificato dall'art. 2, comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010) “ …4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente ….”, ovvero come da Allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 “ …3. Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: - della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata); - della natura transfrontaliera dell'impatto; - dell'ordine di grandezza e de...
Considerazioni conclusive. Le recenti riforme che hanno interessato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma da...
Considerazioni conclusive. ENAV, società quotata in borsa dal 2016, eroga i servizi di gestione e controllo del traffico aereo e gli altri servizi essenziali per la navigazione aerea nei cieli italiani e negli aeroporti di competenza. La Società è inoltre incaricata della conduzione tecnica e della manutenzione degli impianti e dei sistemi per il controllo del traffico aereo, anche per il tramite della sua controllata Techno Sky. ENAV eroga infine servizi di consulenza aeronautica unitamente ad altre attività nel mercato non regolato nel contesto dell’attività di sviluppo commerciale coordinata a livello di gruppo. L’esercizio al 31 dicembre 2018 di ENAV Spa si è chiuso con un utile netto di 102,9 ml, in incremento rispetto all’esercizio precedente (94,5 ml) di 8,4 ml. I ricavi da attività operativa si attestano a 917 ml, registrando un incremento rispetto all’esercizio precedente del 7 per cento (859,2 ml nel 2017). Tale risultato è legato all’incremento dei ricavi di rotta e dei ricavi di terminale per le maggiori unità di servizio sviluppate nell’esercizio, pari rispettivamente a +9,8 per cento e +1,4 per cento rispetto al 2017. I ricavi da mercato non regolamentato ammontano a 6 ml e registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente di 4,3 ml, per i lavori di ristrutturazione dello spazio aereo negli Emirati Arabi. Il balance incide negativamente sull’ammontare dei ricavi per 80,7 ml, in misura superiore di 63,5 ml rispetto all’esercizio precedente, a seguito di minori balance iscritti nell’esercizio per complessivi 21,5 ml; iscrizione di balance negativi per 10,6 ml; maggiore imputazione in tariffa, e quindi a conto economico, dei balance iscritti negli esercizi precedenti per 55,2 ml. Gli altri ricavi operativi ammontano a 47 ml (non considerando la quota dei contributi in conto impianti) e registrano un incremento di 10,6 ml rispetto al 2017 principalmente per i maggiori importi riferiti ai finanziamenti europei rispetto all’esercizio precedente e la vendita di parte dell’immobile Academy sito in Forlì. I costi operativi si attestano a complessivi 600,1 ml (602,7 ml nel 2017) e registrano un decremento netto di 2,6 ml rispetto all’esercizio, in particolare i costi per servizi si riducono del 4 per cento. A livello complessivo quindi, maggior impulso sul risultato della gestione arriva dalla componente degli altri ricavi, i quali vedono nel 2018 un sostanziale aumento correlato all’aumento dei ricavi da finanziamenti europei per progetti nonché alla plusvalenza per la...
Considerazioni conclusive. I servizi e le opere rese alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per non concorrere alla formazione del reddito devono, quindi, riguardare le seguenti finalità: - educazione; - istruzione; - ricreazione; - assistenza sociale; - assistenza sanitaria; - culto. L’ampia casistica, e tenuto conto delle esperienze maturate sino ad oggi, può consentire quindi di prevedere interventi atti favorire: - l’iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi; - l’acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo; - assegni, premi o sussidi per fini di studio; - borse di studio; - acquisto libri di studio scolastico; - l’iscrizione a corsi di lingua all’estero o in Italia (il costo relativo al corso di lingue ove propedeutico all’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - l’abbonamento a spettacoli teatrali; - l’abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all’abbonamento a riviste attinenti l’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - il biglietto per un evento sportivo; - l’utilizzo di case vacanze aziendali; - l’iscrizione a corsi extra – professionali, - la costituzione di spacci aziendali (gli acquisti dei dipendenti anche se avvengono a prezzi scontati costituiscono mere operazioni commerciali e, in quanto tali, sono irrilevanti ai fini della tassazione / contribuzione del reddito di lavoro dipendente); - l’utilizzo di strutture sanitarie; - rimborso somme per assistenze domiciliari per anziani / non autosufficienti; - servizi di assistenza domiciliare per anziani / non autosufficienti; - sostegno per visite mediche chek – up; - iscrizione ludoteche, centri estivi e invernali; - spese per asili nido, scuole materne ed elementari4. Contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Ministero (Min. fin. Circ. n. 238/E/2000), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 10 marzo 2004, con specifico riferimento ad un servizio di check – up medico offerto alla generalità dei dipendenti ritenuto in linea con l’agevolazione di cui alla lett. f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, ha precisato che: “L’esclusione dalla tassazione opera … anche nelle ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda. Ciò in quanto considerare o meno come bene in natura (e quindi assoggettare o meno a tassazione) l’utilizzo di un’opera o di un servizio messo a d...
Considerazioni conclusive. La nuova disciplina della sorte dei contratti in corso, se e come possano sospendersi o sciogliersi, è stata oggetto di numerosissimi interventi, sia della dottrina che della giurisprudenza. Al momento non è ancora stata raggiunta una interpretazione da tutti condivisa, in generale. I punti non ancora definiti riguardano sostanzialmente: - il contraddittorio, per il quale la tesi prevalente pare essere quella dell’esclusione; - la decorrenza, era di norma dovrebbe essere dalla domanda; - infine, relativamente al momento in cui potrà essere richiesta la sospensione/scioglimento, siamo dell’avviso che la sospensione possa già essere richiesta con la domanda di concordato in bianco, oppure anche con la presentazione del piano. Lo scioglimento solo con il piano. A nostro avviso non ci sono altri momenti per poter presentare queste richieste, nel periodo intercorrente tra la domanda e il piano. La richiesta dovrà essere parte del piano, non essere ad essa estranea. Per quanto concerne le anticipazioni bancarie, come si è osservato, numerose sono le pronunce giurisprudenziali e dottrinali sorte in seguito all’introduzione dell’art. 169 bis l.f.. Il dato normativo, in verità, è tutt’altro che esaustivo e ciò ha comportato, inevitabilmente, pronunce in netto contrasto tra loro. Quanto alla natura unilaterale/bilaterale del rapporto, si ritiene che il contratto di anticipazione bancaria debba considerarsi a tutti gli effetti unilaterale, poiché la banca – per quanto debba monitorare l’incasso del credito – ha già interamente adempiuto alla propria obbligazione (l’anticipo delle somme). Noi aderiamo all’orientamento assunto dal Tribunale di Milano sul punto, secondo cui un contratto “in corso di esecuzione” sarebbe tale se inseguito (o non compiutamente eseguito) da entrambe le parti. Diversamente opinando, infatti, si rischierebbe di far rientrare nella norma tutti i contratti commerciali in cui il debitore (che fa ricorso alla procedura) non ha ancora – evidentemente – adempiuto alla propria obbligazione; ciò produrrebbe la paradossale conseguenza secondo cui il debitore potrebbe chiedere di sciogliere/sospendere tutti i rapporti dai quali siano derivati debiti che non ha pagato, perché questi, per definizione, sono eseguiti solamente da una delle parti (il creditore concorsuale), dando così luogo a quell’abuso del diritto che la giurisprudenza ha a più riprese stigmatizzato. Sostenendo la natura unilaterale del contratto e il necessario rapporto bilaterale ai fin...
Considerazioni conclusive. Provando a sintetizzare quanto fin qui illustrato, occorre evidenziare come la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 89 dell’8 maggio 2023 ha riconosciuto la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale nel corso del procedimento della Corte dei conti di “certificazione” dei costi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego, con particolare riferimento alle questioni sollevate dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti aventi ad oggetto l’art. 4 della l. reg. Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie), il quale – dopo avere a) autorizzato “l’ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023” ai fini dell’adeguamento del “fondo per il trattamento di posizione e di risultato” del personale con qualifica dirigenziale (comma 1) e b) disciplinato le modalità di copertura di tale spesa (comma 2, primo periodo) – c) dispone che, per “gli esercizi successivi [al 2023] l’entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” (comma 2, secondo periodo). A fondamento dell’evidenziato e articolato processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, sin dall’inizio, ha indubbiamente militato anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, “sul piano sostanziale, […] l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che […] più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte” (sent. n. 226/1976 e, nello stesso senso, sent. n. 384/1981). Tale esigenza, rispetto al tempo delle prime sentenze della Corte costituzionale, è divenuta certamente più stringente a seguito del definirsi dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, correlativamente, sul piano nazionale, dell’introduzione nella Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio, realizzata attraverso la modifica degli artt. 81, 97 e 119 per effetto della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). Ciò che ha condotto il Giudice delle leggi a precisare l’opportunità che, quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, anche per la complessità delle questioni, “come accade in relazione ai profili attinenti all’osserv...
Considerazioni conclusive. Il caso esaminato è estremamente attuale e si riproduce nella pratica delle operazioni di trasporto su strada, secondo diverse variazioni applicative. La sostanza dell’’operazione (accertata sulla base di molti indizi materiali), essenzialmente incentrata su un vero e proprio rapporto di subordinazione tra la società francese ed i conducenti polacchi, permette, da un lato di superare il problema della legittimità o meno dei contratti di locazione dei veicoli (argomento utilizzato dalla difesa degli imputati) e dall’’altro lato impedisce l’’applicazione della Direttiva 96/71/CE ad una simile operazione, permettendo l’’esclusiva ed integrale applicazione della legislazione sociale francese, nei confronti delle sole società francesi e non invece della filiale polacca. A ciò si deve aggiungere il conseguente recupero, nei confronti dei soggetti francesi, dei contributi previdenziali, ciò che rappresenta la parte più cospicua dell’’interesse economico−finanziario presente nel caso esaminato. Una società francese (stabilita in Francia) esercente attività di autotrasporto di merci stabilisce una propria filiale in Slovacchia. Il regolamento contrattuale prevede che i conducenti assunti dalla filiale slovacca effettuino cinque settimane di lavoro in territorio francese, intervallate da una settimana di riposo in Slovacchia. Tuttavia dai controlli è emerso che il periodo di lavoro andava dalla tredici alle quindici settimane ininterrotte, durante i quali i conducenti riposavano nelle cabine dei veicoli. Ciascun conducente slovacco aveva accesso alle strutture igienico−sanitarie presenti nei locali della società madre (la società stabilita in Francia). In detti locali, ciascuno di essi aveva a disposizione un armadietto, recante il proprio nome. Accanto agli armadietti erano affisse disposizioni sulle modalità esecutive della prestazione dei conducenti, tanto in lingua francese quanto in lingua slovacca. Inoltre, i conducenti slovacchi ricevevano le direttive e gli ordini per mezzo dei sistemi informatici installati a bordo e via telefono cellulare. La società stabilita nel territorio francese affidava l’’esecuzione dei contratti di trasporto da essa stipulati, alla filiale costituita in Slovacchia: ciò che si può definire subtrasporto o subvezione. La filiale slovacca effettuava esclusivamente le operazioni di autotrasporto affidatele dalla società madre francese: non esercitava un’’autonoma attività di trasporto. La totalità della flotta di veicoli a disposizione ...
Considerazioni conclusive. Il 2018 è stato l’anno in cui si è celebrato il 150esimo anniversario della morte di Xxxxxxxxx Xxxxxxx ed è stato dichiarato “anno rossiniano” dalla legge 4 dicembre 2017, n. 188. L’attuale Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono stati nominati nell’Assemblea dei soci del luglio 2016. Il Sindaco di Pesaro, di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione, ha nominato in data 19 aprile 2018, in sua vece, un nuovo Presidente. A seguito delle dimissioni rassegnate dal Sovrintendente in data 7 settembre 2017, le relative funzioni sono state attribuite fino al 31 dicembre 2018 al Direttore artistico in carica con un compenso annuale aggiuntivo di euro 35.000, realizzandosi così l’unificazione temporanea dei ruoli. Per l’attivazione del nuovo incarico, la Fondazione ha svolto una procedura di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, come raccomandato dalla Corte nella precedente relazione, ad esito della quale nell’Assemblea degli enti fondatori del 21 dicembre 2018 è stato selezionato per il quadriennio 2019-2022 il medesimo Direttore artistico, il cui contratto era in imminente scadenza (31 dicembre 2018). Il contratto del Sovrintendente, datato 14 gennaio 2019, prevede un compenso annuo lordo di euro 100.000 esclusi gli oneri professionali ed è comprensivo anche delle funzioni di Direttore artistico, come stabilito nella seduta del Consiglio di amministrazione dell’11 gennaio 2019. Con addendum contrattuale del 18 gennaio 2019 sono state, altresì, attribuite al medesimo le funzioni di Direttore dell’Accademia Rossiniana “Xxxxxxx Xxxxx” e dei corsi di alta formazione con un compenso annuale aggiuntivo di euro 37.000 esclusi gli oneri di legge. Nella seduta del Consiglio di amministrazione dell’11 gennaio 2019 è stato nominato, inoltre, il nuovo Direttore generale, previo esperimento di procedura comparativa ad evidenza pubblica. Il contratto di lavoro autonomo di durata biennale prevede un compenso annuo lordo di euro 70.000, esclusi gli oneri di legge, cui si aggiunge una parte variabile legata ai risultati conseguiti sulla base di specifici obiettivi determinati dal Consiglio di amministrazione. A partire dall’anno 2018 il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato e determinato del ROF è disciplinato dal vigente contratto delle Fondazioni lirico sinfoniche risalente al 2012. Al 31 dicembre 2018 le unità di personale in servizio a tempo indeterminato non hanno registrato variazioni e, pertanto, sono 13 di cui ...
Considerazioni conclusive. 184 In relazione alla necessaria partecipazione al patto di famiglia dei legittimari si rinvia al Capitolo III, Paragrafo IV. 185 Considerato che anche il coniuge è un legittimario si ritiene sia superflua la sua esplicita previsione. Secondo M.G. XXXXXXX CALVISI, Patto di famiglia, xxxxx successori e tutela dei legittimari,op. cit., “la menzione separata sarebbe, invece, giustificata se per il coniuge partecipante al patto fosse previsto un trattamento differente da quello degli altri legittimari quale, in ipotesi, la liquidazione differita al momento dell’apertura della successione e subordinata al permanere dello status, per l’eventualità che il coniuge erede sia persona fisica diversa dal coniuge presente al patto e, dunque, per evitare i dubbi relativi alla sorte delle attribuzioni ad esso coeve. Ma di tanto nelle disposizioni della Novella non vi è cenno. Pur non di meno e sebbene non prevista nella fattispecie codificata, la previsione di un trattamento differenziato per il coniuge, nei limiti che si sono prima ipotizzati, ben potrebbe figurare tra le clausole del contratto, dal momento che non contrasterebbe con le finalità del patto e sarebbe espressione dell’autonomia negoziale delle parti. Nella prassi applicativa, anzi, essa dovrebbe essere inserita nel patto ogni qualvolta non sia esclusa l’eventualità di nuove nozze dell’imprenditore”.
Considerazioni conclusive non è tutto oro quel che luccica, e pur qualcosa si muove