Introduzione Clausole campione

Introduzione. La scelta dell’Unione europea di ratificare, il 23 dicembre 2010, la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha imposto un cambiamento di passo culturale nella definizione dei diritti e nelle politi- che per le persone con disabilità. Si tratta del primo trattato generale sui diritti umani ratificato dall’Unione europea nel suo insieme, e conte- stualmente firmato da tutti i 27 Stati membri e ratificato da 16 di essi, tra cui l’Italia. La stessa definizione di disabilità che la convenzione propone all’art. 1, come interazione tra le menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali di una persona e le barriere di diversa natura, sposta l’asse dell’attenzione dallo status di salute della persona alla necessità di una ri- sposta integrata tra persona e ambiente (1), che si ponga come obiettivo «la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». Il coerente tentativo della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 di declinare la sfida innovativa (2) lascia traccia di sé nei diversi settori in cui interviene, coinvolgendo, rispetto al mondo del lavoro, non solamen- te le rappresentanze delle parti sociali a livello europeo, ma lo stesso Ce- se, che torna più volte ad esprimere pareri in materia. Di particolare rilie- vo in questa ottica appare il parere 1382/2011 (SOC/403), che invita i sindacati e gli imprenditori degli Stati membri a «inserire clausole specifi- che in materia di disabilità nella contrattazione collettiva al fine di pro- muovere mercati del lavoro inclusivi e l’attuazione della strategia». «Gli Stati membri» continua il Cese «dovrebbero adottare specifiche misure finanziarie per sostenere le contrattazioni». Il fatto stesso che, a partire dalla straordinaria capacità innovativa della l. n. 104/1992, la legislazione inerente alle agevolazioni lavorative e il diritto al lavoro in Italia abbia avuto una particolare attenzione per il mondo delle disabilità (3) e che la contrattazione collettiva, anche se negli
Introduzione. Il lavoro tramite agenzia non trova ancora nel nostro Paese una precisa identità concettuale e normativa a differenza di altri ordinamenti europei. I recenti interventi del legislatore, si pensi al d.lgs. n. 24/2012, al d.lgs. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), al c.d. decreto sviluppo e in ultimo al decreto n. 76/2013 (c.d. decreto Letta), hanno apportato numerose e significative modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro così come formulata dalla legge Biagi. Il d.lgs. n. 276/2003, rispondendo alle esigenze di un mutato contesto produttivo caratterizzato dalla destrutturazione dell’impresa e dal fenomeno dell’esternalizzazione aveva il pregio di superare le limitazioni esistenti per l’interposizione di prestazioni di lavoro poste dalla legge n. n. 1369/1960, che si erano rilevate anacronistiche e obsolete a regolarizzare, da un punto di vista normativo, quella che era, oramai, una prassi contrattuale. Nonostante i rigidi divieti posti dalla l. n. 1369/1960, gli operatori del settore avevano dato luogo da una parte a quella che Xxxx Xxxxxx chiamava l’”economia del cespuglio”, polverizzando il sistema produttivo e alimentando l’economia sommersa e, dall’altra parte, favorendo la nascita di pseudo- fornitori di manodopera, spesso nella forma della cooperazione spuria. La legge Biagi prendendo atto di questo fenomeno fece sua l’idea di rendere la somministrazione un’importante leva di specializzazione produttiva e organizzativa, destinata a operare sia sul versante della flessibilità in entrata sia su quello della modernizzazione dell’apparato produttivo, mediante modelli di integrazione contrattuale tra imprese1. In realtà, è noto, che, nonostante la legge Xxxxx, il lavoro tramite agenzia è sempre stato sottoutilizzato in Italia e ciò per diverse ragioni. In primo luogo per una normativa di non facile interpretazione e in continuo mutamento. In secondo luogo per l’imponente contenzioso che si è sviluppato sull’art. 21 del decreto Biagi ove si prevede che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”. L’ostinazione con cui parte della giurisprudenza ha sanzionato agenzie e utilizzatori, ritenendo lecito l’utilizzo della somministrazione di lavoro solo per ragioni temporanee, ha portato le agenzie e le loro associazioni a rigettare l’ambizioso progetto della Xxxxx Xxxxx, per dirigersi v...
Introduzione. Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze è redatto al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, del D.Lgs. 81/08 art. 26, e indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera o di somministrazione e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni previste nel presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro. Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del D. Lgs. 81/08 i contratti di appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi ai cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per i quali è previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08. Il presente documento, detto DUVRI statico, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori dell’Università presso cui dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Università. Potrebbe, infine, verificarsi in corso di esecuzione del contratto la necessità di modificare il DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con un conseguente aggiornamento del presente documento e redazione di DUVRI dinamico.
Introduzione. I mutamenti che hanno interessato il processo produttivo hanno determinato una nuova suddivisione del lavoro tra imprese. In particolare, le case produttrici hanno avvertito l’esigenza di affidare ad altre imprese la lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime da esse stesse fornite. Le medesime imprese hanno avertito altresì l’esigenza di acquisire prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito della propria attività economica o nella produzione di un bene complesso, in conformità a propri progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi. Le esigenze riferite hanno portato alla nascita di un contratto peculiare, non inquadrabile in uno schema tipico, denominato contratto di subfornitura. Tale fattispecie ha posto delicati problemi, tenuto conto che la conclusione e l’esecuzione del contratto sono suscettibili di determinare l’ingresso e la permaneza di una delle due imprese all’interno del mercato. La fornitura di un bene può difatti condizionare la possibilità di realizzare un determinato prodotto finale, di guisa che non disporre di un certo bene significa non poter confezionare un dato prodotto; allo stesso modo, non avere un’impresa alla quale fornire una materia prima può portare alla fuoriuscita dal mercato. In buona sostanza, un’impresa può trovarsi a dipendere da un’altra la quale approfitti di questa situazione per imporre condizioni per sé vantaggiose, a discapito della controparte contrattuale. Per queste ragioni si è reso necessario un intervento del legislatore, il quale ha dettato un’apposita disciplina in materia di subfornitura con l. 18 giugno 1998, n. 192 (di seguito l. subfornitura), giungendo a sancire in maniera esplicita, all’art. 9, un divieto di abuso di dipendenza economica1.
Introduzione. Le informazioni di cui al presente documento sono pubblicate, in conformità con la Delibera ART n. 130/2019. • Trenitalia ha redatto questo documento in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 (di seguito “Regolamento”). • Trento è un impianto adibito alla manutenzione di locomotive; • Il presente documento è pubblicato sul sito web di Trenitalia (xxx.xxxxxxxxxx.xxx) 1.2 Operatore dell’impianto di servizio Trenitalia è l’unico operatore di impianto ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera “n” del d.lgs. n. 112/2015. Contatti: Trenitalia Spa - Patrimonio industriale, network spazi e riduzione costi Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00 00000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx 1.3 Periodo di validità e aggiornamento • Il presente documento è aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche alle caratteristiche dell’impianto di servizio o alle condizioni di accesso allo stesso.
Introduzione. Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici, funzionali ed operativi riguardanti la fornitura del complesso di beni e servizi necessari all’avviamento, alla conduzione e alla manutenzione del Sistema RIS PACS destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, consentendo l’ottimizzazione dei processi a livello sanitario, economico, sociale, organizzativo ed infrastrutturale. Gli obiettivi specifici saranno conseguiti grazie alle migliorie apportate dall’introduzione di un sistema informativo che automatizza i processi di lavoro, in particolare: • Integrazione del sistema RIS/PACS con i sistemi informativi delle Aziende stesse (CUP, Order Entry, PS, ADT, ecc…) secondo gli standard attuali (DICOM, HL7, IHE). • Eliminazione progressiva della carta, ove non sia già avvenuto, mediante le seguenti funzionalità: o prenotazione esami da reparti, o referti in formato digitale, o visualizzazione referti in rete, o visualizzazione immagini e referti, o firma digitale, o conservazione sostitutiva e archiviazione legale. • Eliminazione progressiva delle pellicole mediante il passaggio ad una organizzazione volta alla radiodiagnostica digitale, ovvero: o refertazione e visualizzazione a monitor, o dematerializzazione immagini e referti. Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • Realizzazione di archivi di immagini e referti condivisi, in un’ottica aziendale e sovra-aziendali, tra le Amministrazioni contraenti aderenti all’Accordo Quadro e di altre Aziende, che pur non aderendo al presente Accordo, hanno in dotazione un Sistema conforme, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy e, più in generale, dal GDPR. • Miglioramento del processo diagnostico attraverso la costante disponibilità delle immagini di precedenti indagini radiologiche. • Miglioramento del grado di appropriatezza nell’erogazione dei servizi, evitando la ripetizione di prestazioni ed introducendo strumenti di controllo delle prestazioni effettuate. • Incentivazione all’utilizzo del teleconsulto e della telemedicina tra le diverse strutture, intese come funzioni di trasmissione e consultazione a distanza delle immagini come second opinion, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy. • Garanzia della funzionalità del Sistema anche in casi di black-out. Tutti i servizi e relative caratteristiche che l’Offerente proporrà nell’Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da...
Introduzione. Questi Termini e Condizioni si applicano a questo sito web e alle transazioni relative ai nostri prodotti e servizi. Può essere vincolato da ulteriori contratti relativi alla tua relazione con noi o a qualsiasi prodotto o servizio che ricevi da noi. Se qualsiasi disposizione dei contratti aggiuntivi è in conflitto con qualsiasi disposizione di questi Termini, le disposizioni di questi contratti aggiuntivi controlleranno e prevarranno.
Introduzione. Il sistema spagnolo offre, senza ombra di dubbio, spunti interessanti per lo studioso italiano. Infatti, sia in passato, sia più di recente, autorevole dottrina ha rilevato come la disciplina iberica in materia di arbitrato (e, verrebbe da dire, di arbitraggio) sia stata oggetto di un'evoluzione, non solo interessante dal punto di vista giuridico, ma anche singolare e curiosa, con riguardo in particolare alla “storia” di alcuni fenomeni riconducibili a quegl'istituti che nel sistema italiano sono l'arbitrato libero (o irrituale) e l'arbitraggio141. Anche in Spagna, poi, lo studio delle ipotesi d'incarico a soggetti terzi per comporre una lite ovvero integrare un rapporto giuridico ha portato all'emersione del problema concernente l'inquadramento di fattispecie accostabili alla nostra perizia contrattuale, lasciando a disposizione del giurista, in ordine ad esse, contributi - di matrice sia giurisprudenziale, sia dottrinale - di notevole interesse. D'altro canto l'interesse è reciproco. Xxxxxx, in particolare la dottrina spagnola spesso prende spunto da quella italiana, o comunque si può serenamente affermare che nei suoi studi di rado mancano riferimenti a contributi della nostra dottrina. Insomma, a sommesso avviso di chi scrive si tratta di due ordinamenti, per così dire, vicini, sicché conoscere più a fondo, non solo le norme, ma anche le idee e le tesi propugnate in tale contesto, può consentire di meglio comprendere istituti e discipline vigenti nel nostro sistema. Con il presente capitolo, in particolare, ci si propone di fornire, in poche pagine, una ricostruzione degl'istituti che entrano in gioco e a cui si è 141 SCHIZZEROTTO, Arbitrato improprio e arbitaggio, Milano, 1967, 6 ss.; XXXXXXXXX, fatto cenno, con l'obiettivo, se possibile, di dar loro una più precisa collocazione sistematica.
Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti p...
Introduzione. La disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche è stata introdotta con la Legge 13 agosto 2010, n. 1362 (entrata in vigore il 7 settembre 2010) recante “Piano straordinario contro le mafie”, che prevede appunto – oltre alla delega al Governo per l’adozione di un codice antimafia e per rivedere la documentazione antimafia da produrre in sede di gara (artt. 1 e 2) – l’introduzione di un meccanismo di controllo dei flussi finanziari negli appalti pubblici (art. 3). Con l’obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, la norma prevede infatti che tutti i movimenti finanziari legati a contratti di appalto (e relativi subappalti e subcontratti da esso derivati) debbano essere effettuati secondo modalità, stabilite nella medesima norma, che ne garantiscono la piena tracciabilità. La norma ha suscitato, sin dalla sua entrata in vigore, numerose perplessità e forti dubbi applicativi, dovuti in gran parte alla scarsa chiarezza delle disposizioni in essa contenute. A seguito delle pressioni effettuate da ANIE e dalle maggiori associazioni di Confindustria, il Governo ha inserito nel Decreto Legge 12 novembre 2010 n, 187, in materia di sicurezza, disposizioni interpretative e modificative (artt. 6 e 7) della norma sulla tracciabilità, che lasciavano però aperte alcune importanti questioni, quali l’eccessiva onerosità dell’adeguamento dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010. In sede di conversione in legge del citato decreto, ANIE è quindi intervenuta, insieme con Confindustria, per proporre emendamenti al D.L. 187/2010, in parte accolti nella Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del decreto (entrata in vigore il 19 dicembre 2010), con cui si completa il quadro delle integrazioni e delle modifiche alla norma sulla tracciabilità. Sulla tracciabilità dei flussi finanziari è poi intervenuta anche l’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, fornendo prime indicazioni operative a stazioni appaltanti ed operatori economici con la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, successivamente integrate, dopo la pubblicazione della Legge n. 217/2010, con la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010. Dopo mesi di incertezze, il nuovo quadro normativo e le indicazioni dell’Autorità garantiscono ora una maggiore chiarezza sulle disposizioni in tema di tracciabilità, senza introdurre eccessivi oneri per i soggetti tenuti all’applicazione della norma.