Prestazione lavorativa Clausole campione

Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nelle aree professionali addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale da parte dell’interessato che tengano conto delle esigenze operative. Dal 1° gennaio 2013, eventuali prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro previsto per il personale delle aree professionali rese dal personale inquadrato nel 1° e 2° livello della categoria dei quadri direttivi saranno remunerate, in via sperimentale, con il compenso previsto per il lavoro straordinario; eventuali regolamentazioni già stabilite da contrattazione di diverso livello dovranno FEDERCASSE 96 essere adeguate alla presente disposizione, restando esclusa ogni possibilità di cumulo per il medesimo titolo. L’Azienda corrisponderà al lavoratore inquadrato nel 3° e 4° livello della categoria dei quadri direttivi un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Le Federazioni locali, ovvero le Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera b) nel corso degli incontri periodici di cui all’art. 17, forniscono un’informativa, complessiva ed a consuntivo, sulle determinazioni in materia assunte dalle Aziende. Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l’erogazione del premio di risultato di cui all’art. 48. Per la partecipazione normale a riunioni fuori dell'orario di lavoro osservato nella sede di lavoro, per sé tuttavia retribuita, il consiglio di amministrazione delibera la corresponsione di un emolumento annuale nella misura minima di euro 1.394,43, a fronte di riunioni almeno mensili, e massima di euro 2.788,87, a fronte di riunioni almeno settimanali. Non va richiesta prestazione, salvo il ricorso di esigenze particolari, nei giorni festivi nonché nei giorni di sabato o lunedì laddove l’orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, rispettivamente da lunedì a venerdì o da martedì a sabato. In caso di prestazione in uno di questi giorni, sarà concesso esonero dal servizio in altro giorno; non potendosi procedere a tal esonero, sarà pagata una quota corrispondente di retribuzione. Ai quadri dirett...
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: – volontarietà delle parti; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto; – garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del Telelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
Prestazione lavorativa. 1. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario.
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli di orario, ma pur sempre nel rispetto dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (di regola coincidenti con la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”). Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria di cui al comma 2) sono configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario. In tal caso il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche a mezzo mail) al Dirigente di riferimento...
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei lo- cali fisici dell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origi- ne, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle O- X.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Prestazione lavorativa. 1. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoro è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
Prestazione lavorativa. Il dipendente in TLDV rimane in organico presso l'unità produttiva di origine per la durata del periodo di attività in regime di TLDV. I rapporti di TLDV saranno disciplinati secondo i seguenti principi: volontarietà e accettazione di entrambe le parti, previa valutazione, da parte dell'Azienda, della compatibilità del TLDV con la mansione e con la collocazione organizzativa del richiedente;
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nelle aree professionali addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale da parte dell’interessato che tengano conto delle esigenze operative. L’Azienda valuta la possibilità di corrisponderà al lavoratore inquadrato nella categoria dei quadri direttivi un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Tale valutazione avviene nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 65 e 66 del presente contratto. Le Federazioni locali, ovvero le Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera