PREMESSA Clausole campione

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
PREMESSA. LepidaScpA, società in house della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere. Si precisa che la Richiesta di offerta, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto dell’appalto. Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA. Il responsabile unico del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx. La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx - Recapito telefonico 000 0000000.
PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
PREMESSA. Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A. La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016. Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti. Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale. In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto. Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.
PREMESSA. Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta in un unico lotto indetta dall’INVALSI, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, a condizioni tutte fissate, avente ad oggetto il servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala connesso al progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti", per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa", di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14/04/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2017, sul “profilo del committente” xxx.xxxxxxx.xx, sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ e per estratto nei seguenti quotidiani: Il Manifesto, Il Dubbio, Il Giornale ed. Roma/Lazio e Il Corriere dello Sport ed. Roma/Lazio Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del presente Bando sono rimborsate all’INVALSI dall'aggiudicatario dell’Accordo Quadro, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 2.000,00; rimane inteso che l’INVALSI renderà noto all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando.
PREMESSA. Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l’Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti, di seguito Assicurazione Temporanea. Se scelta dall’Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da Xxxxxx Xxxxxx. L’adesione a tale Assicurazione Temporanea è facoltativa. L’Aderente può attivarla soltanto in fase di adesione a Libero Domani. Le presenti Condizioni di Assicurazione, allegate alla Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale, normano esclusivamente le caratteristiche dell’Assicurazione Temporanea. Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell’adesione e diritto di recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle Condizioni di Assicurazione di Libero Domani. Le informazioni relative alla modalità di pagamento sono dettagliate all’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione di Di seguito per contratto si intende l’insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Assicurazione Temporanea.
PREMESSA. Il sito termoelettrico di Porcari è stato di proprietà della società Termica Lucchese S.r.l. (gruppo Sondel) fino al 01/05/02, quando, a seguito di fusioni societarie, è passata sotto il controllo di Edison S.p.A. In data 20 febbraio 2014 la Centrale è stata acquisita da DS Xxxxx Paper Italia srl, proprietaria anche della adiacente Cartiera. Di conseguenza la Centrale e la Cartiera costituiscono un’unica realtà produttiva. DS Xxxxx Paper Italia srl è titolare delle autorizzazioni, dei contratti e delle convenzioni che consentono l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica e vapore tecnologico. In relazione a quanto sopra esposto, la presente dichiarazione si riferisce unicamente al funzionamento della Centrale termoelettrica. La Centrale di Porcari è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (Regolamento EMAS). Il sito di Porcari ha ottenuto per la prima volta la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per il settore della produzione di energia elettrica e vapore tecnologico in data 01/03/01, successivamente confermata in data 26/02/04. La Centrale ha quindi aderito al Regolamento EMAS, ottenendo la registrazione in data 14/04/05 e pubblicando la prima Dichiarazione Ambientale. Nel 2006 è stato raggiunto l’obiettivo di conseguire la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, la registrazione EMAS e la certificazione OHSAS 18001 per la sicurezza dell’intera Organizzazione Gestione Termoelettrica 2, di cui la Centrale di Porcari faceva parte. Nel 2009 e nel 2012 si è proceduto al rinnovo delle tre certificazioni. Nel 2014, a seguito della cessione societaria, il Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza della Centrale è stato aggiornato ed integrato in relazione al nuovo assetto e l’Alta Direzione ha definito una nuova Politica Ambientale e una nuova Politica sulla Salute e Sicurezza. Nel mese di ottobre 2020 la Centrale è stata oggetto di un audit di ri-certificazione Nel mese di ottobre 2020 è stata inoltre rinnovata la certificazione OHSAS 18001:2007. Nel 2017 l’Organizzazione ha conseguito per la prima volta la Certificazione in accordo alla norma EN UNI ISO 50001:2011, e nel corso del 2020 ha effettuato il passaggio alla norma UNI ISO 50001:2018. Le informazioni contenute all’interno della presente Dichiarazione Ambientale sono aggiornate al 31/12/2021.
PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:
PREMESSA. L’integrazione sociosanitaria è rivolta a soddisfare bisogni di salute che richiedono contestualmente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Sia a livello regionale che di ambito distrettuale sono stati sviluppati negli anni numerosi strumenti di programmazione, che devono necessariamente essere tra loro raccordati e che sono: • il Piano Sociale e Sanitario; • il Piano Regionale per la Prevenzione, • le linee annuali di programmazione e finanziamento del SSR; • le linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, previste dalla L.R. n.14/2015. Si richiama, in appendice, la normativa che delinea tale impianto programmatorio e l’assetto previsto per la sua attuazione, quale parte integrante della presente convenzione. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione origina dalla considerazione che esistono situazioni peculiari della vita della persona che richiedono necessariamente un intervento finalizzato a soddisfare globalmente la contestuale esigenza del soggetto di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. Ai sensi della richiamata LR n. 2/2003: - i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale; - l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse; - le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato e si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ...
PREMESSA. La cultura svolge oggi un ruolo di primaria importanza nella società ed appare quindi sempre più importante trovare strumenti che permettano l’acquisizione di nuove ed importanti risorse e ren- dano maggiormente efficace l’azione amministrativa nell’offerta dei servizi a vantaggio della collettività. Emerge pertanto negli ultimi decenni la necessità della in- troduzione di strumenti giuridici che permettano l’avvio di una politica di investimento volta al reperimento di risorse per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio culturale. At- traverso lo strumento della sponsorizzazione, che vanta senza dubbio molteplici radici nella Costituzione73, le Pubbliche Am- 73 X.XXXXX, X.XXXXXXXX, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008, 213. ministrazioni, di concerto con i privati, si sono poste la finalità di perseguire in regime di partenariato una migliore fruizione di be- ni culturali, ed allo stesso tempo la realizzazione, il restauro o la manutenzione di opere d’importante pregio artistico o architetto- xxxx. È noto che le Amministrazioni Pubbliche hanno sempre in- contrato molte difficoltà, soprattutto finanziarie per ciò che con- cerne la gestione del patrimonio culturale e maggiori ne incon- trano oggi a causa delle ridotte risorse a loro disposizione. Attraverso la sponsorizzazione, si è ritenuto di potere dar vi- ta ad un rapporto-collaborazione che permette alle parti di ottene- re reciproci vantaggi. Essi, per la Pubblica Amministrazione con- sistono nella realizzazione di notevoli risparmi di spesa (non do- vendosi impiegare risorse che talvolta mancano e talvolta grava- no troppo sul bilancio) pur potendo realizzare egualmente la rile- vante finalità di garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizza- zione dei beni culturali; mentre per lo sponsor, consistono in un notevole ritorno d’immagine e in importanti sgravi fiscali. Il legislatore ha quindi approntato una normativa speciale che disciplina le sponsorizzzazioni dei beni culturali.