PREMESSA Clausole campione

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PREMESSA. 1. Nell’ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) demanda al livello “dell’assistenza specialistica distrettuale”, il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica organizzativa di integrazione con l'assistenza di medicina generale e di apporto e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi. 2. Nel presente Accordo si riconosce che gli specialisti ambulatoriali e gli odontoiatri, di seguito chiamati “specialisti ambulatoriali”, i veterinari e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) di seguito chiamate “professionisti” sono parte attiva e qualificante del S.S.N., integrandosi con specifiche funzioni nell'assistenza primaria attraverso il coordinamento con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare sul territorio e nel distretto, e presso le strutture accreditate ospedaliere ed extraospedaliere per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali. 3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel processo di razionalizzazione del SSN realizzato con il D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni finalizzate a garantire ai cittadini un sistema sanitario caratterizzato dall'equità ma anche dall’efficienza operativa e dall’efficacia dei risultati, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) partecipano al rinnovamento del sistema sanitario assicurando: - un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attività delle strutture operative delle aziende sanitarie; - la disponibilità a concorrere attivamente al decentramento dell’offerta di prestazioni specialistiche anche attraverso le forme organizzative di cui agli artt. 30 bis e 31 bis; - un’attività flessibile per la pluralità dei servizi, delle sedi di lavoro e la variabilità degli orari; - un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore dell’utenza e del SSN. 4. Il livello dell’assistenza specialistica territoriale risponde in ogni branca specialistica alla domanda dell’utenza in modo tale da partecipare al pr...
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le ▇▇.▇▇. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
PREMESSA. LepidaScpA, società in house della Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere. Si precisa che la Richiesta di offerta, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto dell’appalto. Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA. Il responsabile unico del procedimento è ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇. La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Recapito telefonico ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.
PREMESSA. Lo sviluppo della politica fiscale nonché le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria sono basati sulle linee programmatiche del Documento di economia e finanza anno 2016, sull’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2017-2019, nonché sulle indicazioni contenute nei rapporti presentati nel 2016 dal FMI e dall’OCSE relativi allo stato dell’amministrazione finanziaria italiana. Fin dal 2015 l’Agenzia ha avviato un percorso volto a ridefinire il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, improntato a un radicale cambiamento culturale di medio-lungo periodo: il cosiddetto “cambia verso”. Il percorso intrapreso porta ad individuare nella compliance la parola chiave su cui fondare la futura strategia dell’Agenzia e a rivedere, in un’ottica più evoluta, il rapporto con il contribuente, che non dovrà più essere considerato un “oggetto” di controllo, ma un “soggetto” cui prestare ascolto e fornire assistenza. Il Piano si ispira all’orientamento strategico degli ultimi anni e si muove all’interno del percorso che ha condotto - già con l’adozione dei Piani contenuti nelle Convenzioni 2016- 2018 - ad una maggiore semplificazione e flessibilità dell’azione dell’amministrazione fiscale. A questo fine l’Agenzia è orientata a potenziare le modalità di dialogo preventivo, invertendo la tradizionale azione di controllo che in precedenza veniva concepita quasi esclusivamente a posteriori. Il nuovo assunto di partenza è che il contribuente, grazie alla vicinanza dell’amministrazione, deve essere posto in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi tributari e, laddove necessario, di correggere gli errori commessi e prevenire errori futuri, innescando una spirale virtuosa di collaborazione. Tale strategia è stata orientata tenendo conto delle principali disposizioni normative di natura fiscale emanate nell’ultimo biennio, con l’obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all’impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente e il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo. Gli strumenti della deterrenza non verranno abbandonati, ma saranno utilizzati solo nei confronti di quei soggetti che cercano di sottrarsi volontariamente ai propri doveri nei confronti della collettività e, in tali frangenti, si metteranno in campo le adeguate azioni di contrasto. I nuovi Piani delle agenzie fiscali, in linea con la precedente struttura, preve...
PREMESSA. Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A. La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016. Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti. Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale. In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto. Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.
PREMESSA. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede in Roma, via Salaria 1027, (d’ora innanzi per brevità anche semplicemente Istituto o IPZS), con determina del 31/07/2013 , indice ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 una gara mediante procedura aperta per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento della fornitura di nastri in acciaio al carbonio per la produzione di semilavorati per monetazione Euro (1 cent, 2 cent, 5 cent). Il relativo bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 02/08/2013. I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet di IPZS ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ (Area Fornitori – Bandi di gara). Il presente Disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la documentazione di gara, inclusa la domanda di partecipazione e l’offerta, nonché alle modalità di prestazione della cauzione e di espletamento della procedura. Sono designati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006: • quale Responsabile del Procedimento per la fase dell’Affidamento, l’avv. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Direttore della Direzione Acquisti; • all’atto dell’aggiudicazione definitiva verrà indicato il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione del contratto; • all’atto dell’affidamento verrà indicato il Direttore dell’esecuzione del contratto.
PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
PREMESSA. La Città Metropolitana di Genova, con il presente Accordo Quadro, in applicazione dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, del D.P.C.M 11 novembre 2014 e della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) del 23 luglio 2015 n.58 e del 17 gennaio 2018, n. 31, si propone di estendere ad altri Enti il processo continuo di miglioramento degli obiettivi intrapresi e l’esperienza acquisita dalla Città Metropolitana di Genova (già Provincia di Genova) nel percorso ormai pluriennale di gestione della manutenzione stradale Conseguentemente per i fabbisogni delle altre Amministrazioni che potranno aderire all’Accordo Quadro è stata condotta un’ indagine esplorativa sul chilometraggio presunto delle strade di competenza comunale e sono state utilizzate le informazioni disponibili in riferimento alle strade provinciali del territorio metropolitano, comparando le stesse ad uno stato conservativo e di vetustà medio, così come desumibile dall’esperienza pluriennale acquisita da Città Metropolitana di Genova nella gestione di un patrimonio diversificato e di rilevante dimensione.
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)
PREMESSA. Si ricorda che la Direttiva P.C.M. 8 Luglio 2014, “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, costituisce atto di indirizzo e coordinamento per la definizione del “Documento di Protezione civile” e per i provvedimenti che le regioni devono adottare nei territori a valle delle grandi dighe. La Direttiva individua, pertanto, gli indirizzi operativi che il Documento di Protezione Civile deve contenere per stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalità di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico nei territori a valle. In particolare, al punto 2 della Direttiva è detto che ai fini dell’obiettivo di riduzione e gestione del rischio idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve contenere: - le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica (denominata QAmax) di cui al punto B) della circolare della ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ dicembre 1995, n. DSTN/2/22806; - i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» Qmin e delle soglie incrementali ΔQ di cui al successivo punto 2.4 nella Direttiva, funzionali agli ulteriori obblighi di comunicazione del Gestore. Si ricorda, inoltre, che con ▇▇▇▇▇▇▇▇ N. 33/31 del 10/06/2016, la Giunta regionale della RAS, ha evidenziato la necessità della approvazione del Documento di Protezione Civile, previsto nella sopra citata Direttiva, per le c.d. “grandi dighe" ricadenti nella fascia di priorità 1 che per la Regione Sardegna sono le tredici seguenti: