Common use of Considerazioni conclusive Clause in Contracts

Considerazioni conclusive. Le recenti riforme che hanno interessato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme La negoziazione “smart” rappresenta lo stadio ultimo del processo di oggettivazione dell’accordo e di esaltazione dell’autonomia privata, quale strumento propulsivo dell’innovazione tecnologica97. Può discutersi se, alla luce di questa evoluzione, debba riconsiderarsi l’opinione di quanti, già da tempo, prospettavano di includere tra le fonti del diritto classiche – oramai incapaci di regolamentare la realtà globalizzata – lo stesso contratto98. Di certo la commistione – anch’essa già studiata – tra diritto e tecnica si presenta oggi in una nuova veste, richiedendo al giurista una riflessione consapevole. Lo studio circa l’attualità delle categorie tradizionali – nella presente sede condotto con specifico riferimento ai concetti di “accordo” e ai rimedi – appare essenziale, proprio al fine di orientare i giudizi di responsabilità, in un contesto che hanno interessato vede la materia successoria hanno sicuramente componente umana sovrastata da quella tecnologica. Si è già osservato che quest’ultima, da mero strumento, diviene in grado di limitare il godimento dei diritti, conformare la volontà contrattuale e condizionarne l’espressione. Del resto, gli interrogativi che emergono in ambito contrattuale (quelli relativi alla imputazione della volontà negoziale) non differiscono dai quesiti che si pongono in relazione ai criteri per il riparto della responsabilità civile derivante dall’uso di rotto l’immobilismo del codice”232smart devices”. In entrambi i casi emerge una medesima opzione di fondo: se orientare il criterio di giudizio sull’uomo che, imponendosi all’attenzione degli studiosi di dirittoa monte, abbia progettato il prodotto (nel caso della R.C.99) o istruito il software (nel caso della negoziazione 97 XXXX, X.: “New economy e libere professioni: il diritto privato e l’attività forense nell’era della rivoluzione digitale”, Contr. impr., 2000, p. 1180: «Il contratto diviene così – nella sua figura regolamentare – non solo perché costellate il mezzo più diffuso per la realizzazione di dubbi esegeticicontatti e rapporti nella società dell’informazione, ma anche il mezzo per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, fissare le regole inerenti il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda luogo e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal conclusione»; nello stesso senso anche XXXXXXXXXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio F.: “Diritto ed economia alle soglie del patto di famiglianuovo millennio”, op. citivi, 2000, p. 189., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.

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Samples: revista-aji.com

Considerazioni conclusive. Le recenti riforme che hanno interessato Enav spa (Ente nazionale per l'assistenza al volo), società quotata in borsa, eroga i servizi di gestione e controllo del traffico aereo e gli altri servizi essenziali per la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo navigazione aerea nei cieli italiani e negli aeroporti di competenza. La Società è inoltre incaricata della conduzione tecnica e della manutenzione degli impianti e dei sistemi per il controllo del codice”232traffico aereo, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativail tramite della sua controllata Techno Sky. Sicuramente Eroga infine servizi di consulenza aeronautica unitamente ad altre attività nel mercato non regolato nel contesto dell’attività di sviluppo commerciale coordinata a livello di gruppo. Il sistema di governance societaria adottato è quello tradizionale secondo il quale vengono attribuite la gestione strategica e operativa della Società al Consiglio di amministrazione e la funzione di vigilanza al Collegio sindacale. Conformemente alle previsioni statutarie, il Consiglio di amministrazione ha nominato un Amministratore delegato, al quale spettano tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, riservando alla propria esclusiva competenza la decisione su alcune materie. I compensi fissi degli organi si confermano in linea con gli strumenti utilizzati dal Legislatore non anni precedenti: per il Presidente 150.000 euro annui lordi e per l’Amministratore delegato euro 440.000 annui lordi (su entrambi incidono poi i compensi variabili legati alla performance). Anche per il Collegio dei sindaci, l’Assemblea nel 2020 ha fissato il relativo compenso, in continuità con quello precedente, nella misura di euro 40.000 annui lordi per il Presidente ed euro 25.000 annui lordi per ciascun sindaco effettivo. Per ciò che concerne la qualità del servizio di gestione del traffico aereo, espressa come puntualità dei voli e continuità dell’erogazione dei servizi di navigazione aerea in rotta, i dati riferiti dalla Società confermano, nonostante il ridotto volume di attività, anche per il 2020, la positiva gestione operativa di Enav. A seguito, tuttavia, degli effetti correlati al contagio del Covid-19, e della conseguente istituzione del periodo di lock-down già dai primi mesi del 2020, si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: è assistito ad un sostanziale e repentino calo del traffico aereo, con conseguente effetto sui ricavi da tariffa di Enav. In particolare, nel casotrend negativo che ha caratterizzato la compagine dei trasporti, ad esempioparticolarmente influenzato è stato il settore del trasporto aereo, del patto di famigliail quale, come si asset importante del sistema economico, ha subito un immediato ridimensionamento, retrocedendo a volumi prossimi allo zero. Rispetto al precedente anno, la riduzione dei movimenti nel complesso degli aeroporti nazionali è avuto modo stata del 57,2 per cento, mentre la presenza dei passeggeri è diminuita del 72,6 per cento. La Commissione europea ha adottato con il Regolamento UE 2020/1627 del 3 novembre 2020 misure eccezionali per il terzo periodo di sottolineare riferimento (anni 2020 – 2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel presente lavoroCielo unico europeo, introducendo alcune norme che derogano in parte il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa Regolamento UE 2019/317 riferito a tale periodo. Tale Regolamento ha introdotto, in particolare, disposizioni specifiche in relazione agli anni 2020 e 2021 che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò vengono considerati come un unico periodo, superando di fatto il classico meccanismo di calcolo del balance fondato sul rischio del traffico. Gli interventi più consistenti, attuati dalla Società, hanno riguardato la parte variabile del costo del personale (che dice ma ancora di più per ciò che non dicepassa da 31 milioni del 2019 a 18 milioni nel 2020) e sono stati orientati alla fruizione delle ferie, al contenimento degli straordinari e delle trasferte, nonché alla riprogrammazione delle assunzioni pianificate nell’anno. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulleAllo stesso tempo, sono state attivate ulteriori azioni di mitigazione della spesa sui costi esterni per manutenzioni non operative, supporti consulenziali, utenze e costi generali non direttamente correlati alla gestione del business. In termini complessivi, la riduzione dei costi ha contribuito a mitigare gli effetti negativi sulla gestione, determinati dalla riduzione dei ricavi da tariffa e dai contestuali minori ricavi da balance, a seguito dell’adeguamento del meccanismo tariffario previsto dalla Commissione Europea. Sotto il profilo economico-finanziario si rileva che l’esercizio al 31 dicembre 2020 di Enav chiude con un utile di 43,3 milioni, in decremento rispetto all’esercizio precedente (111,9 milioni) di 68,5 milioni. Su tale risultato negativo hanno inciso in particolare i ricavi complessivi che sono passati da 890,7 milioni a 752,1 milioni, in diminuzione di 138,2 milioni rispetto al 2019 ( -16 per cento), principalmente per la diminuzione del 65 per cento della voce ricavi operativi correlati alla diminuzione dei ricavi di rotta e di terminale a causa della pandemia. I ricavi da attività operativa, si attestano a 329,4 milioni, registrando un decremento rispetto all’esercizio precedente del 65 per cento (937,9 milioni nel 2019). Tale risultato è legato principalmente al decremento dei ricavi di rotta per le applicazioni pratiche dell’istitutominori unità di servizio sviluppate nell’esercizio di tutte e tre le tipologie di traffico aereo (nazionale, internazionale e sorvolo), pari a – 66 per cento rispetto al 2019 (da 689,4 a 233,1 milioni). È chiaro cheIn decremento anche i ricavi di terminale che ammontano a 81,9 milioni (- 65 per cento rispetto al 2019). I ricavi da mercato non regolamentato si attestano a 4,1 milioni e registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente (5,3 milioni) del 23 per cento, comunque siae riguardano, principalmente il completamento di lavori di ristrutturazione dello spazio aereo estero ed il fermo delle attività per l’emergenza sanitaria. I costi operativi si attestano a complessivi 570 milioni (611,8 milioni nel 2019), e registrano un passo avanti è stato fatto decremento del 7 per cento rispetto all’esercizio 2019. In particolare, diminuiscono i costi del personale sostanziandosi in quanto 401,4 milioni, - 7 per cento rispetto al 2019 (430,7 milioni) e gli altri costi operativi (178,4 milioni, - 6 per cento rispetto al 2019). Il patrimonio netto si attesta a 1.073,9 milioni di euro e registra un decremento netto di 69,3 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2019 (1.143,2 milioni), principalmente per il pagamento del dividendo per 113,2 milioni di euro compensato solo in parte dalla rilevazione dell’utile dell’esercizio 2020 pari a 43,3 milioni di euro. Il bilancio d’esercizio di Gruppo, in linea con l’istituto quello della Capogruppo, si attesta a un valore positivo di 54 milioni però in decremento del patto 54,4 per cento, rispetto all’esercizio precedente, in cui si attestava a 118,3 milioni. Il patrimonio netto consolidato si attesta a 1.085,5 milioni di famiglia euro e registra un decremento netto di 70,6 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2019 ( 1.156 milioni ). Tale variazione si riferisce principalmente al pagamento del dividendo per 113,2 milioni di euro e alla riduzione della riserva iscritta ai fini dell’adeguamento al fair value della partecipazione in Aireon per 6,7 milioni di euro al netto dell’effetto fiscale. Rispetto all’esercizio precedente l’area di consolidamento ha subito una modifica per l’ingresso della società non operativa ENAV Espana Control Aereo S.L.U., a far data dal 2 gennaio 2020, a seguito dell’acquisizione del 100 per cento delle quote del capitale sociale da parte della Capogruppo per la partecipazione alla gara bandita dal gestore aeroportuale spagnolo. Non essendo risultata assegnataria della gara, la Capogruppo ha deliberato la messa in liquidazione della società. Si segnala che il 13 luglio 2021, l’ECOFIN (Consiglio dell’economia e finanza dell’EU) ha approvato in via definitiva il Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) italiano che prevede, alla Missione 3 - Componente 2-, l’investimento 2.2: 2 l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali”, con una dotazione finanziaria di 110 milioni di euro e l’approvazione di 9 progetti implementativi del passaggio generazionale dell’azienda Gruppo. ENAV ha, di conseguenza, avviato una serie di interlocuzioni con le istituzioni di riferimento per poter accedere ai finanziamenti legati al PNRR. A tal fine ha presentato una serie di progetti, interessanti tutto il Gruppo e potenzialmente elegibili per un importo totale di circa 100 milioni di euro. Le interlocuzioni per finalizzare le convenzioni sono iniziate alla fine del primo semestre 2021, in particolare con il Ministero delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione infrastrutture e della collazione chemobilità sostenibili, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata e sono tuttora in ambito successoriocorso. Del resto è questa la direzione ACC Area Control Center – Centro di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali controllo regionale AENA Aeropuertos Espanoles y Navegacion Aerea AFIS Aerodrome Flight Information Service AIP Aeronautical information Pubblication –Pubblicazione Informazioni Aeronautiche AIRPROX Parola codice usata per designare una Aircraft proximity –Uno degli inconvenienti di diversa gravità per il tempo in cui avranno cessato potenziale rischio di viverecollisione AIS Aeronautical Information Service – Servizio di informazioni aeronautiche AISAS AIS Automated System AMI Aeronautica Militare Italiana AMS Alenia Marconi System ANSP Aeronautical national Service Providers ANSV Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo AOIS Automated operational Information System AOP Area operativa APATSI Airport ATS Interface – Programma europeo per l’aumento della capacità di traffico negli aeroporti APP Approach Control Service/Office – Servizio di controllo di avvicinamento o ufficio di avvicinamento ARO-MET ATS Reporting Office – Metereology – Ufficio Informazioni dei servizi del traffico aereo e metereologia ATC Air traffic Control – Controllo del traffico aereo ATFM Air Traffic Flow management – gestione dei flussi di traffico aereo- Funzione centralizzata da EUROCONTROL a Bruxelles ATM Air traffic management ATS Air Traffic Service –Servizi del traffico aereo; comprendono ATC, autonomia che si esplica in una maggiore libertà FIS, AIS, ALS, etc. AU Amministratore Unico AVL Aiuti Visivi luminosi BCA Benefit Cost Analysis – Analisi Costo/Benefici BTP Buoni del Tesoro Poliennali CAA Civil Aviation Authority CANSO Civil Air Navigation Services organisation CE Commissione europea CFMU Central Flow Management Unit – Unità centralizzata per la gestione dei flussi di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto traffico CIP Convergence and Implementation Programme – Programma di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare convergenza ed implementazione CIPE Comitato interministeriale per la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.Programmazione Economica CNS Comunicazione Navigazione Sorveglianza

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Samples: Atto Di Variazione 10,17% Atto Di Variazione 10,56%

Considerazioni conclusive. Le recenti riforme Il parere in esame consente una riflessione sulla qualificazione delle società in house, la cui disciplina, nonostante la recente sistematizzazione ad opera del D.Lgs. n. 50/2016 (in tema di contratti pubblici) e del D.Lgs. n. 175/2016 (in tema di società a partecipa- zione pubblica), continua ad essere al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale, posto che hanno interessato in alcuni casi risultano prevalenti interessi, attività e normative specifiche che inducono a propendere per una loro qualificazione più “pubblicistica”, men- tre, in altri casi, si propende verso una loro qualifi- cazione più “privatistica”, con conseguente applicazione delle regole previste per le società dalle norme generali di diritto privato (29). Dall’analisi svolta, le società a controllo pubblico, e più in particolare le società in house, rientrano in un assetto descrittivo e applicativo necessariamente a “geometria variabile”, che deve tenere conto del settore e della disciplina che, di volta in volta, viene in rilievo, in relazione agli interessi giuridici da tutelare. Nel caso che ci occupa, con specifico riferimento all’applicazione della disciplina fiscale dell’IVA, assume rilievo la forma giuridica di società di capitali dell’Ente in house e la prestazione di servizi e obblighi a favore dell’Ente locale, dietro sotto- scrizione di un contratto di servizio da cui emerge la natura sinallagmatica del rapporto giuridico in esame e la conseguente applicazione delle regole che l’ordinamento stabilisce in materia successoria hanno sicuramente di applica- zione dell’IVA. Circa il profilo attenzionato nel parere n. 363/2019, si può ritenere ormai consolidata la posizione dell’Am- ministrazione finanziaria in merito alla sussistenza del presupposto soggettivo e, quindi, in merito al riconoscimento, in linea generale, di una autonoma soggettività di diritto delle società in house rispetto agli Enti di appartenenza, tale per cui non pare possibile riconoscere, ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’IVA, nell’Ente locale e nella società il medesimo soggetto giuridico e, quindi, quella rotto l’immobilismo imme- desimazione organica” che costituisce, invece, il tratto peculiare per potere derogare ai principi e alle regole dell’evidenza pubblica. Ciò che, invece, in casi futuri, potrebbe necessitare di una più approfondita analisi è il presupposto ogget- tivo, ossia l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, sulla base dell’analisi del codice”232contratto di servizio e, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempiodunque, del patto concreto assetto degli interessi delle parti. Si ribadisce, difatti, che ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 212/2000, in materia di famigliainterpello tributario, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione rispo- sta da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino dell’Agenzia risulta vincolante con esclu- sivo riferimento alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234questione oggetto dell’istanza e limitatamente al soggetto richiedente. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danarosemplici, che considera che tutto può essere abbiano per oggetto esclusivo o principale l’eserci- zio di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morteattività commerciali o agricole. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme In estrema sintesi, il fortunato processo di allargamento ha visto l’antico “club dei vinti”, costituito dai sei paesi fondatori delle Comunità, trasformarsi in una grandiosa istituzione politico-economica, chiamata a farsi carico delle sorti dell’intera Europa, una volta che hanno interessato essa, tramontata l’età degli imperi, ha ritrovato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo sua antica, instabile libertà, caratterizzata da una vivace pluralità di nazioni e di Stati. Addirittura, e non senza impulsi del codice”232governo USA, imponendosi all’attenzione degli studiosi in taluni ambienti si ipotizza un’Unione europea estesa anche alla Russia. Per contro, soprattutto con l’ultima fase di dirittoampliamento a est e al Mediterraneo, non solo perché costellate di dubbi esegeticisi è allontanata nel tempo la prospettiva della federazione europea ipotizzata dalla Dichiarazione Xxxxxxx (v. Piano Xxxxxxx) del 9 maggio 1950, ma anche per un’innegabile carica innovativaè emersa tutta la difficoltà della formula, coniata da Xxxxxxx Xxxxxx, che vorrebbe l’Unione come federazione di Stati- nazione in divenire. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si Nell’Europa a Ventisette sussistono infatti realtà statuali profondamente diverse e con eredità storiche variegate: alcune sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto entità mononazionali e di famigliagrandi dimensioni, come si è avuto modo la Francia, ovvero, seppur più composite, la Germania e l’Italia; altre risultano di sottolineare nel presente lavorotipo plurinazionale, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora sia di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto chenotevole entità, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa quali la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza Gran Bretagna e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionaleSpagna, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimonialesia più ridotte, come il riconoscimento del figlio naturaleBelgio; altre ancora sono Stati nazionali di media grandezza, di consistenza spesso analoga a province o regioni degli Stati più grandi, sia mono che plurinazionali, che solo sono state anch’esse potenze sovrane in un passato relativamente recente; altre ancora, dalle proporzioni in taluni casi addirittura minuscole, non sono mai state potenze e tanto meno Stati nazionali in tutta la loro storia. Questa complessità, in parte presente fin dai tempi dell’Europa a Sei, è risultata evidentissima con l’ingresso dei paesi PECO e delle isole mediterranee, ovvero con l’imminente arrivo degli Stati balcanici. Il fenomeno appare dovuto in parte alle caratteristiche proprie dell’Europa centro-orientale, in parte ai modi con cui è stato condotto l’allargamento. L’accettazione della divisione della Iugoslavia e il riconoscimento di Stato nazionale sovrano a ognuna delle sue repubbliche (per via testamentaria possono essere predispostenon parlare della divisione della Cecoslovacchia, o di altri casi) ha fatto sì che con i prossimi allargamenti il numero degli Stati nuovi possa superare quello dei Quindici. Sul versante patrimonialeIn sé il processo potrebbe risultare politicamente gestibile, inoltresia pure rivalutando l’Europa delle regioni contenute negli Stati più grandi, se pur esistono valori qualora l’UE fosse retta con istituzioni federali simili a quelle svizzere, o degli Stati Uniti, caratterizzati dalla compresenza di 50 Stati grandi e piccoli. Di fatto esso appare assai distorsivo per le istituzioni dell’UE, anche qualora il Trattato costituzionale venisse approvato. Infatti, il conferimento della prerogativa di Stati nazionali sovrani a realtà scarsamente significative, dovuto alla mancata messa in discussione del principio di sovranità nazionale, ha fatto sì che meglio si prestano ad una circolazione negoziataognuna di esse disponga all’interno dell’UE del diritto di veto su materie fondamentali, nonché di esigere la presenza di un proprio cittadino nella Commissione europea, nella Corte di giustizia, nella Corte dei conti e in altre sedi, con effetti delegittimanti sulla composizione delle maggioranze in tali organi, rispetto alla consistenza dell’Europa reale. Senza contare l’alterazione dei rapporti di fatto circolano già attraverso contrattirappresentanza all’interno del Parlamento europeo. Un ripensamento sulle scelte finora compiute, pur non aventi causa successoriaal di là di recenti prese di posizione di esponenti francesi, traspare dal crescente dibattito sulle è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità capacità di assorbimento” dell’Unione. Il Vertice europeo del 15-16 giugno 2006 ha affermato, nelle sue conclusioni, che tutte le volte adesioni successive a quella della Romania, della Bulgaria e della Croazia esigeranno di «verificare che l’Unione sia in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236grado di funzionare politicamente, finanziariamente e istituzionalmente».

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme che hanno interessato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente Riprendendo in considerazione gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare esiti dell’analisi compiuta sui 7 AIR presen- tanti nel presente lavorocontributo e quelli dell’analisi condotta l’anno scorso su altri 11 AIR, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora emergono tre tematiche quale sulle quali si incentreranno i dibattiti nei prossimi mesi e rispetto a cui maggiori saranno i margini di più per ciò che non dicedifferenziazione tra scelte regionali. Ciò è dimostrato anche dal fatto cheLe tre questioni sono l’associazionismo, pur essendo stato accolto la definizione degli ac- cordi integrativi aziendali e l’evoluzione dei sistemi di programmazione e con- I nuovi accordi integrativi regionali con entusiasmo dai primi commentatorila Medicina Generale 283 Figura 8.1 I modelli di AIR trollo, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istitutointrinsecamente connessa al processo di definizione degli AIA (Accordi Integrativi Aziendali). È chiaro che, comunque sia, un passo avanti In tema di associazionismo molto è stato scritto in letteratura e diverse sono le posizioni delle differenti regioni. Cercando di sintetizzare il quadro che emerge dall’analisi degli accordi è possibile evidenziare come: le Equipe Territoriali, di fatto in quanto obbligatorie dal 2000 (DPR 270/00) vengono adottate solo da alcune regio- ni. Molte regioni sono andate ad identificare delle nuove forme associative di ec- cellenza che intendono premiare le componenti maggiormente avanzate della medicina generale; rimane tuttavia aperto il ruolo che può/deve essere affidato alle cooperative (Toscana) e alle forme associative con l’istituto del patto personalità giuridica (Pu- glia). Alla luce di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda questa molteplicità di scelte, di modelli, di denominazioni risul- ta oramai quasi impossibile e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione forse scarsamente utile una generalizzazione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. citogni modalità operativa adottata deve essere necessariamente contestualizzata. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi merito agli AIA in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, letteratura gli ultimi dati sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano relativi ad una circolazione negoziatasurvey del 2001 (Xxxxxxx, Vendramini, Gerzeli) mentre sono on line i dati della SICAC ag- giornati a marzo 2008 che evidenziano come 77 aziende su 157 abbiano proceduto al rinnovo dei precedenti accordi. (21 su 21 in Veneto, 11 su 11 in Xxxxxx Roma- gna, 15 su 15 in Lombardia, 11 su 12 in Toscana, 6 su 6 in Friuli Venezia Giulia, 5 su 5 in Liguria, 4 su 12 in Lazio e 4 su 4 in Umbria). Se da un lato potrebbe risultare particolarmente significativa un’analisi dei contenuti degli AIA dall’altro non è di fatto circolano già attraverso contrattimeno interesse comprendere le ragioni di un’assenza di AIA nelle seguenti Re- gioni: Piemonte (0 su 13), pur non aventi causa successoriaSicilia (0 su 9), “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236Campania (0 su 13), Sardegna (0 su 8)9.

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Samples: cergas.unibocconi.eu

Considerazioni conclusive. Le recenti riforme La soluzione proposta, senza dubbio coerente sotto il profilo sistematico e dogmatico, lascia irrisolte nume- rose problematiche applicative. Un primo esempio riguarda l’individuazione dell’esatta portata della nozione di minuta o puntua- zione, problema interamente rimesso alla valutazione discrezionale del giudicante (37). Un rapidissimo sguardo ai repertori rivela però che hanno interessato l’approccio al tema da parte della giurisprudenza di merito non risulta mai del tutto uniforme e coerente, generando decisioni talvolta di segno contrario (38). Permane, inoltre, una tendenziale difficoltà di raccordo tra la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo ricostruzione privatistica prescelta e la disciplina fiscale (39). A partire dalla Ris. 63/E del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza25 febbraio 2008, infatti, è rappresentata non tanto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’obbligo della registrazione e del pagamento della relativa imposta in capo al mediatore sorge dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi momento in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento viene accettata la proposta di acquisto, indipendentemente dalla successiva stipula di un contratto preliminare”, così ravvi- sando la conclusione dell’affare anche in una quota inferiore a quella spettante loro proposta di acquisto, accettata dalla controparte, contenuta in uno dei tipici formulari normalmente in uso agli inter- mediari immobiliari (40). Resta, infine, la delicata questione della tutela della figura professionale del mediatore (41) il quale, specie ove le parti si siano rese protagoniste di un’inaspettata e improvvisa inversione di rotta, non maturerà alcun compenso per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamentol’attività svolta anche quando abbia mediato intese sì parziali e, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contrattosuscettibili di essere agevolmente tradotte in accordi definitivi (42). In ipotesi del genere se è vero che, consentendogli attingendo alla figura della mediazione atipica (43), l’autonomia privata ben potrebbe sopperire con la previsione di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà specifiche pattuizioni a garanzia dell’operato del professionista (44), più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza auspicabile risulterebbe una rilettura delle regole richiamate meno rigida e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentariapiù sbilanciata, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e linea con la civilistica italiana. La successione testamentariavolontà del codificatore, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il favore del riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236compenso provvigionale (45).

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Considerazioni conclusive. È evidente che l’innovazione dei modelli di business vada di pari passo con quella tecnologica, che ne diviene colonna portante e principale facilitatore per la risoluzione delle controversie. È possibile cogliere le discrepanze nel grado di innovazione fra le imprese del settore dei beni strumentali, come Alfa, Beta e Gamma, ma le differenze diventano anche molto più significative in settori produttivi con tassi di crescita e di innovazione molto minori. Le evidenze più recenti riforme corrispondono agli esiti di una ricerca incentrata su “l’utilizzo degli incentivi di super e iper ammortamento da parte delle imprese italiane”, presentata a giugno 2018 dall’associazione UCIMU. L’indagine su un campione rappresentativo di 200 imprese metalmeccaniche evidenzia che c’è una fatta decisamente ampia della popolazione, circa la metà, che nel 2017 non ha effettuato alcun tipo di investimento in nuove tecnologie di produzione, ritardando il processo di trasformazione 4.0. Buona parte di chi non ha investito si dice non intenzionato a farlo in futuro. Di contro, molte delle imprese che hanno interessato fatto investimenti in nuove tecnologie in questo biennio prevede di fare ulteriori investimenti anche in futuro; sembra quindi allargarsi il “digital divide”. Emergono quindi due principali tendenze che vanno in direzione opposta e che vanno a consolidarsi in due poli nel sistema manifatturiero, cioè imprese innovative, sempre più forti, che miglioreranno sempre di più le proprie performance, e imprese che invece rimangono inerti e attaccate alle proposizioni tradizionali; queste ultime, sebbene siano la materia successoria maggioranza, sono probabilmente destinate a scomparire. In questo quadro, il comparto dei beni strumentali è fra quelli che hanno sicuramente “rotto l’immobilismo sperimentato maggiormente i cambiamenti sia tecnologici che dal punto di vista dell’impostazione del codice”232business; intere filiere subiscono le positive conseguenze dei cambiamenti in atto in questo settore chiave, imponendosi all’attenzione degli studiosi slegandosi da tradizionali rapporti di dirittomera compravendita a favore di partnership durature e a vantaggio di tutti gli attori che ne fanno parte. I risultati, non solo perché costellate grazie anche agli interventi governativi analizzati, sono stati chiari e incoraggianti: a maggio 2018 (fonte Istat) il settore è ancora in crescita e traina tutta la produzione industriale italiana, in cui si conferma un’eccellenza. Tuttavia, tranne per alcuni casi peculiari, come ad esempio Alfa, si è ancora lontani dalla piena implementazione di contratti innovativi basati sul risultato e guidati dall’obiettivo della co- creazione di valore; la maggior parte delle imprese si trovano adesso in fase di transizione. La conclusione che dunque si può trarre è che gli incentivi istituzionali devono proseguire per spingere in una direzione che per molti è ancora piena di dubbi esegeticie difficoltosa da intraprendere, ma anche soprattutto a livello finanziario visto che parliamo di realtà piccole e medie. La trasformazione sarà totalizzante ad ogni livello organizzativo ma, per un’innegabile carica innovativanon perdere valore e competitività sul mercato, inevitabile. Sicuramente Per evitare bruschi stravolgimenti interni, essa va affrontata con un approccio graduale, sfruttando al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie e creando partnership con attori esterni, in primis i clienti stessi. Infine, gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel casoinvestimenti in tecnologia devono andare di pari passo con gli investimenti in capitale umano, ad esempioche altrimenti rischia di emergere concretamente come un insormontabile ostacolo, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, specialmente se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte degli attori coinvolti manca una chiara e condivisa consapevolezza dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli rischi ma soprattutto dei benefici di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.cquesta dirompente trasformazione., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme Il decreto attuativo della legge delega sulla riforma del mercato del lavoro è stato molto criticato dagli operatori del diritto in considerazione delle incon- gruenze spesse volte contenute in esso, alcune delle quali evidenziate nel pre- sente contributo. Tuttavia non di sole in- congruenze è costituito il decreto in commento. Pertanto, mi piace pensare che hanno interessato attraverso questa riforma il nostro paese possa effettivamente pervenire ad una modernizzazione del mercato del la- voro raggiungendo gli obiettivi prefissati dei quali si diceva in premessa: primo fra tutti, a mio parere, deve essere quello della prevenzione e sconfitta della disoc- cupazione. Sul tema della disoccupazio- ne, in un’altra occasione, il Xxxx. Xxxxx Xxxxx scriveva «Ove si riesca a conse- guire i risultati attesi in termini occupa- zionali, si sarà trattato di un utile passo in avanti. Il suo fallimento sul piano o- perativo lascerebbe invece sul campo solo i vinti. Da un insuccesso alla lotta per la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo disoccupazione nessuno potrebbe infatti responsabilmente gloriarsi alla stregua di un vincitore». Da questo pen- siero, all’indomani della emanazione della riforma del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, mercato del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa mi sembra che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora ci si debba muovere, al fine di più per ciò che non dicerendere quanto prima “operativa” tale riforma. Ciò è dimostrato anche dal fatto che*Avvocato, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda Studio legale Xxxxxxx diritto e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.giustizia XVI

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme Tornando alle decisioni in rassegna è possibile formulare alcune sintetiche riflessioni conclusive alla luce delle soluzioni interpretative accolte dal TAR nelle due fattispecie sottoposte al suo esame. In particolare, richiamando i profili trattati al paragrafo precedente, è significativo evidenziare come il giudice amministrativo pur avendo esaminato fattispecie di appalto aventi entrambe ad oggetto l’esecuzione di servizi legati da evidenti nessi di strumentalità rispetto alle attività prese in considerazione dall’art. 213 del Codice dei contratti (nel primo caso l’appalto aveva ad oggetto il servizio di pulizia della pista di volo dai residui gommosi provocati dalle gomme degli aeromobili in fase di atterraggio nel momento dell’impatto con il suolo, mentre il secondo concerneva la fornitura del servizio di assistenza tecnica informatica a favore dei diversi utenti del sistema informatico presente nello scalo) abbia tratto conclusioni di segno radicalmente opposto, ritenendo che hanno interessato solo nel secondo caso l’appalto vertesse su attività “proprie” del settore aeroportuale e che la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come relativa 63 Ed è proprio in relazione a tali attività che si è avuto modo manifestata una tendenza estensiva all’applicazione della normativa comunitaria, tendenza che una parte autorevole della dottrina (CHITI, M.P., La gestione aeroportuale tra diritto comune e attività amministrativa in senso oggetto, in Foro amm. TAR, 2003, p. 323 ss.) ha criticato ponendo in luce come la gestione di sottolineare nel presente lavorospazi commerciali all’interno degli aeroporti non costituisca affatto una specie del genere “servizi” di cui alle direttive comunitarie e risulti quindi sostanzialmente estranea all’ambito oggettivo di applicazione di tale disciplina. procedura di affidamento fosse assoggettabile al regime di cui ai settori speciali. In realtà, il Legislatore introduce le conclusioni ricavate dal TAR nella prima decisione sollevano non poche perplessità perché le prestazioni oggetto della relativa procedura ad evidenza pubblica (come detto inerente la pulizia della pista di volo dai residui gommosi prodotti dagli aeromobili) rappresentano una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto chedelle normali componenti del servizio aeroportuale unitariamente inteso, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto attività preordinata a garantire il regolare, sicuro ed efficiente svolgimento delle operazioni aeree. Sorprende pertanto che la prima decisione abbia giudicato la relativa procedura di famiglia aggiudicazione come l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarieestranea” ai settori di attività presi in considerazione dal ricordato art. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia 213, quando in realtà le prestazioni oggetto dell’appalto appaiono direttamente riconducibili a quella specifica attività di prevenzione che va sotto il nuovo istituto il cui effetto più originalenome di safety, nonché il più apprezzatoo sicurezza operativa, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato preordinata a prevenire ogni possibile incidente o guasto dell’aeromobile sia nelle fasi di vivere, autonomia decollo che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. citatterraggio., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.

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Considerazioni conclusive. Le recenti Prendo a prestito, avviandomi alla conclusione, le parole del Capo dello Stato, pronunciate nel messaggio augurale di fine anno: Queste affermazioni valgono a pieno titolo anche per il mondo della giustizia, che è parte di uno scenario più complesso e per molti versi drammatico. Dopo l’emergenza sanitaria, che ci auguriamo termini quanto prima, avremo anche un’emergenza economica e sociale, i cui effetti già sono sotto i nostri occhi, che rischia di coinvolgere gran parte della nostra popolazione con una scia inevitabile di nuovi conflitti. Si pone per tutti, e quindi anche per noi, un problema di ricostruzione del paese. Xxxxxxxx decidere se essere parte della soluzione o essere parte del problema. Di sicuro non possiamo cercare di evitare responsabilità, con l’illusione di rimanere estranei ai cambiamenti che interesseranno la nostra Nazione. Si sente ripetere da molte parti che “nulla sarà più come prima”; questa affer- mazione deve divenire il manifesto del nostro impegno comune per il futuro, perché tutti abbiamo avvertito difronte allo scenario causato dalla pandemia, la misura della nostra fragilità, come persone e come collettività. La discussione in corso in ogni ambito sociale e economico sulla necessità di cambiamento e sui mezzi necessari per poterlo affrontare, deve necessariamente riguardare anche il pianeta giustizia; dove le scelte da compiere, posto che anche il sistema giudiziario sarà destinatario delle risorse che il piano europeo di ripresa riser- verà all’Italia, riguarderanno l’indifferibile adeguamento tecnologico e organizzativo. E infatti la principale sfida che non solo il nostro Paese, ma tutti gli operatori della giustizia dovremo affrontare è quella legata alla carenza di innovazione. Se vogliamo fare tesoro di ciò che abbiamo sperimentato a seguito del feno- meno pandemico, dobbiamo impegnarci a trasformare l’emergenza in un’opportunità di crescita, trarre insegnamento dalle contingenze più drammatiche per farle dive- nire strumenti per il miglioramento, valorizzando per il futuro tutto ciò che è stato positivamente sperimentato e che deve essere conservato, sviluppato e potenziato. Non è questione di rito, di procedure, ma di sistema; e, più di tutto, è neces- sario un salto culturale per pretendere quella attenzione che il mondo della giustizia attende da anni, per non esser confinati alla marginalità delle scelte del legislatore. E’ facile oggi accusare il potere legislativo o esecutivo per gli indubbi ritardi che ci sono stati, e che ancor più si sono manifestati con l’emergenza sanitaria; non sarebbe giusto però ignorare che noi per primi - non tutti, certo, ma gran parte di noi - non abbiamo mai creduto fino in fondo alla necessità dell’innovazione, ed anzi abbiamo spesso giudicato con freddezza e indifferenza nuove idee e nuovi programmi. Il ritardo tecnologico esistente, insomma, è anche figlio dei nostri ritardi cultu- rali; lasciamoceli una volta per tutte dietro le spalle, è giunto il momento di pensare in grande disegnando la giustizia del futuro. Abbiamo di fronte un’occasione da non perdere per quelle riforme che attendiamo da anni, al fine di affrontare alla radice il problema di efficienza della giustizia civile e penale; o avremo la capacità di ripensare il sistema, facendo un salto di qualità o dovremo rassegnarci a convivere chissà fino a quando con le attuali inefficienze, che hanno interessato gravi ripercussioni negative sulla società e sull’economia, e che hanno contribuito da tempo ad allontanare il nostro paese dagli standard degli altri stati europei. La strada da percorrere - dobbiamo esserne tutti convinti – non potrà che attra- versare la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo condivisione dei problemi e delle soluzioni, coinvolgendo e valorizzando il contributo paritario e la complementarietà dei ruoli di tutti i soggetti implicati nell’esercizio della giurisdizione; dell’Avvocatura, innanzitutto, il cui ruolo e la cui funzione sono coessenziali alla giurisdizione, e poi del codice”232Personale amministrativo, imponendosi all’attenzione degli studiosi con il gravoso impegno che assolve quotidianamente, talora in condizioni avverse, dimostrando spirito di dirittosacrificio e senso dell’Istituzione. In particolare, è giunto il momento non solo perché costellate più differibile che magistratura e avvo- catura perseguano un obiettivo comune: l’affermazione del metodo del confronto come strumento più idoneo a raggiungere un risultato, l’avvio di dubbi esegeticiun percorso di condivisione delle responsabilità, la crescita di una cultura comune sul piano orga- nizzativo, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle diverse funzioni. Dedichiamoci a questo, lavoriamo per questo, impegnamoci per questo. Ce lo impongono la nostra funzione e il nostro dovere istituzionale, in quanto la giurisdizione è soprattutto un servizio per la collettività, ma ce lo richiedono anche le nuove generazioni, i nostri giovani, le cui speranze e richieste per un’innegabile carica innovativail futuro devono ricevere da tutte le istituzioni, ognuna secondo le proprie competenze, risposte di concreto impegno a rendere migliore il nostro Paese. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore Prepariamoci così, tutti assieme, a vivere l’era post covid: non già come un day after, ma come l’alba di un nuovo giorno. Animati da questi proponimenti, apprestiamoci ad inaugurare l’anno giudi- ziario 2021. Questa cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario si sono dimostrati all’altezza delle aspettativecaratterizza per l’aspetto che ha costituito la principale novità determinata dalla terribile pandemia del 2020: nel casoil distanziamento fisico. Ciò comporta una partecipazione limitata di persone presenti, ad esempiol’utilizzazione di dispositivi individuali di protezione nonché una comunicazione a distanza, del patto mediata dallo strumento informatico. È auspicio comune un ritorno al più presto alla normalità e l’abbandono di famigliaqualsiasi condotta strettamente necessitata dalla drammatica ed ormai estenuante contingenza patologica. Eppure, come in tutte le crisi, anche in quella di origine pandemica, esistono soluzioni che, nate in un contesto emergenziale, devono essere mantenute nel regime ordinario, in quanto idonee a soddisfare esigenze di raziona- lizzazione del sistema. Prima di esporre sinteticamente1 le considerazioni sullo stato della giustizia nel distretto marchigiano, si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoroauspica che il nuovo anno possa confortare la popolazione della regione che più soffre, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per sia coloro che, colpiti dal sisma del 2016, sono ancora lontani dalle proprie abitazioni, sia tutti i parenti ed amici delle vittime del COVID-19. Come sopra accennato, tra ciò che dice ma è stato introdotto per necessità nell’attività giudiziaria, esistono innovazioni meritevoli di essere conservate e valorizzate nella fase di rinascita del sistema, dopo la fine della crisi sanitaria, ancora tragicamente in xxxx e tutt’altro che superata nonostante l’inizio della vaccinazione di più per ciò massa. Xxxxxxxxx che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto chepuò dimenticare come la pandemia ha colpito un servizio, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione giustizia, già di riduzione per sé cronicamente malato, per cui la ripartenza deve costi- tuire occasione di cambiamento e di proiezione verso un futuro comunque diverso dal passato, per realizzare il precetto costituzionale del giusto processo e risolvere l’endemica patologia della collazione chesua eccessiva durata. Il progetto europeo della Next Generation, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato si inseriscono le annunciate contribuzioni del recovery fund, comporta un’esposizione debitoria delle finanze pubbliche a cui deve necessariamente corrispondere la realizzazione di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi un assetto statuale in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamentogiustizia, tuttaviaal pari della sanità e dell’istruzione, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contrattocostituiscano, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo secondo i dettami costituzionali, i settori in cui il servizio pubblico deve funzionare, al fine di caratterizzare in senso egualitario e solidaristico la società. Alle giovani generazioni non sarà più vanno lasciati in vita senza dover condividere tale scelta con altrieredità solo debiti pubblici, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiarima servizi funzionanti in un ambiente salubre. Quando si esamina l’espansione pandemica del 2020, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.come l’evoluzione graduale verso l’adozione delle misure più drastiche da parte

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Samples: Corte Di Appello Di Ancona

Considerazioni conclusive. Le recenti riforme che Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione si inserisce nel filone giurisprudenziale che, trovando la sua spinta propulsiva nella sentenza delle Sezioni Unite Cass. Civ., SS.UU., n. 3947/2010 e sorretto anche da autorevole dottrina, mira a tracciare nette linee di demarcazione tra contratto autonomo di garanzia e fi- deiussione. Nel caso di specie, gli ermellini hanno interessato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di diritto, non solo perché costellate di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare occuparsi del profilo funzionale. L’impianto teorico nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò quale l’ordinanza è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, stata formulata è quello di disattivare i meccanismi dell’azione un pacifico riconoscimento del con- tratto autonomo di riduzione e della collazione chegaranzia come garanzia atipica, insieme al divieto dei patti successoricaratterizzata da mancanza di accessorietà e, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorioconseguen- temente, indipendenza nei confronti del rapporto principale. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe Ciò non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamentoimpedisce, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contrattodi riconoscere ad essa natura causale, consentendogli più precisamente una funzione inden- nitaria, a fronte di decidere la sorte dei propri beni per un rischio di parziale o totale inadempimento del debitore. In questo si apprezza il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta distacco con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis di fideiussione, la cui causa del passaggio generazionaleè riscontrabile nel garantire al beneficiario l’esatto adempimento della prestazione dedotta nel rapporto principale. Questa prima puntualizzazione consente alla Suprema Corte di muovere un passo ulteriore, scelta ricavabile sottolineando come una eventuale identità di oggetto - sia qualitativa che quantitativa - tra la prestazione emergente dal combinato disposto degli artt. 457 rapporto di provvista e 458 c.c., infattiquella dovuta in base al rapporto di valuta, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale sia di per sé valida a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente configurare uno slittamento verso la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante figura della propria vita235garanzia tipica. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui Sono (i) la natura del bene non desti perplessità in ordine unicamente indennitaria dell’accordo sottoposto ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236esame e (ii) l’autonomia da quello principale che risultano per se sufficienti ad identificare univocamente il contratto come autonomo di garan- zia.

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme Fatta una ricognizione delle tesi sostenute in tema di disciplina dei derivati embedded, si condivide l’ipo- tesi di un’autonoma configurazione della categoria giuridica di derivato implicito (49). È dubbia la riconducibilità del derivato embedded alla fattispecie di prodotto composto individuata da Banca d’Italia nel provvedimento del 2009, che hanno interessato identifica tale tipologia di prodotto finanziario con l’ipotesi di collegamento negoziale (50). Preclude la materia successoria hanno sicuramente riconducibilità alla fattispecie di prodotto composto individuata da Banca d’Italia il fatto che l’Autorità di Vigilanza, nel qualificare i prodotti composti, li individui come rotto l’immobilismo del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di dirittogli schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un’unica operazione economica”. Nello specifico l’operazione finanziaria complessiva- mente intesa, non solo perché costellate è certamente un’ipotesi di dubbi esegeticicolle- gamento negoziale ma integra un contratto con causa di finanziamento mista a causa aleatoria (51), ma anche poten- dosi così la funzione scomporre in due cause, pro- spettandosi l’applicabilità delle norme relative ai tipi corrispondenti. Si tratta, a parere di chi scrive, di un unico contratto, in cui il finanziamento, accordato al cliente, si coniuga con la scommessa sull’oscillazione del valore della valuta estera, cui fa riferimento la clausola rischio cambio. Occorre quindi considerare in sequenza gli argomenti che possono deporre per un’innegabile carica innovativala natura mista di queste ipotesi contrattuali. Sicuramente gli strumenti utilizzati Un primo argomento è quello letterale. In buona sostanza il derivato implicito altro non è che una pattuizione inserita nel contratto host, mera clausola negoziale. Il finanziamento, in altri termini, include una componente “derivativa” in quanto il derivato non è in radice contratto separato dal Legislatore non contratto principale. Un secondo argomento attiene ai profili strutturali del contratto: il finanziamento accordato al cliente si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: coniuga con la scommessa sull’oscillazione del valore della valuta estera, cui fa riferimento la clausola rischio cambio. L’aleatorietà permea, infatti, l’intima funzionalità del contratto di finanziamento e concorre nel casodeter- minare la causa giustificativa dell’operazione. In questa ipotesi l’alea contrattuale insiste sugli effetti del contratto principale e incide sulla causa di finanziamento, che si alimenta dell’elemento aleatorio. Che l’alea contrattuale sia funzione che, per sua stessa natura, si presti ad esempioessere plasmata e modulata dalle parti contraenti, è dato noto; in questo caso l’alea assume una diversa colorazione e incide sulla quali- ficazione complessiva del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una contratto stesso e sulla disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dicead esso applicabile. Ciò è dimostrato anche dal fatto chequanto si verifica, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatorianalogamente, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istitutoin altre fatti- specie per c.d. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata ibride ricorrenti sempre in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte finanziario in cui la funzione suffissante deve essere individuata alla luce dell’effettività della ragione economica. Solo per citare alcune fra le ipotesi contrattuali in cui si propongono ragionamenti analoghi a quelli svolti in tema di derivati impliciti, si pensi alle polizze linked e united linked (52). Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale su queste polizze è noto: si definiscono “prodotti misti assicu- rativo-finanziari” (53) proprio per evidenziarne l’am- bivalente natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236giuridica.

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Samples: Contratto E Accordo: La Sintassi Degli Artt. 1321 E 1325 c.c. Nella Cornice Di Una c.d. “Euro Compatibilità”

Considerazioni conclusive. Le recenti riforme Dall’esame del materiale giurisprudenziale in tema di noleggio emerge che, mentre i giudici civili si sono occupati, particolarmente, degli aspetti ermeneutici, sussumendo le singole fattispecie sottoposte alla loro attenzione alla locazione di beni mobili ovvero all’appalto, i giudici penali hanno sentenziato circa gli aspetti afferenti la responsabilità, verificando nel contempo l’applicabilità delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’opera della magistratura si è affiancata quella del legislatore che, seppur non avendo provveduto a inserire il noleggio nel corpo del codice civile, ha provveduto a regolamentare l'istituto settorialmente attraverso leggi speciali, dal codice della navigazione a quello della strada, fino a quello dei contratti pubblici. Dal lato della prassi si rileva che il contratto di noleggio risulta notevolmente diffuso, in entrambe le tipologie descritte. Soprattutto nel settore del noleggio a freddo si è registrata, negli ultimi anni, e specie nelle città metropolitane, una notevole diffusione dei servizi di car sharing, scooter sharing, bike sharing, che permettono di utilizzare un veicolo (auto, moto, bicicletta) su prenotazione, attraverso un'app, prelevandolo e riportandolo in un parcheggio, e pagando in ragione del tempo utilizzato ovvero del kilometraggio percorso. Questi servizi sono favoriti dalle cd. politiche di mobilità sostenibile, al fine di facilitare, quindi, la diffusione della circolazione di mezzi ecologici (es. vetture elettriche) condivisi che, in tal modo, passano dall'ambito dei beni di consumo a quello dei servizi. In particolare con quello a caldo ci si procura il godimento di un bene mobile col relativo operatore, per cui si configura come un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente a oggetto la locazione, e da una prestazione accessoria, rappresentata dall’attività del soggetto. Di conseguenza necessita, ogni volta, di essere interpretato e qualificato, in merito alla disciplina riferibile, come locazione di cose mobili o appalto di servizi. Infine, in merito alla celebre vicenda della compagnia statunitense Uber, sia il Tribunale di Torino che quello di Roma hanno interessato accertato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo del codice”232ricorrenza di comportamenti di concorrenza sleale, imponendosi all’attenzione degli studiosi di dirittocon riferimento all’operato posto in essere per il tramite delle relative applicazioni, e considerato che il legame tra il servizio svolto da dette app e l’attività dei conducenti risulta idealmente inscindibile. La concorrenza sleale è stata riconosciuta sia nei confronti dei taxi che rispetto agli Ncc non affiliati, i quali, non solo perché costellate servendosi di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le tali applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.rimangono

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme La Corte, stante l’abrogazione dell’istituto della solidarietà difensiva di tipo B - disposta dalla normativa del 2016 -, ha segnalato al Ministero la necessità di accelerare le procedure amministrative che hanno interessato consentano la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo completa estinzione dell’arretrato, ancora particolarmente consistente emerso a seguito dell’indagine svolta. In relazione, invece, all’effettivo impatto che le somme erogate abbiano avuto sulla situazione di crisi economica delle aziende richiedenti il contributo, l’amministrazione ha precisato di non essere in grado di fornire specifiche indicazioni. In particolare, ha sottolineato che le proprie competenze, per disposizione legislativa (art. 5 d.l. n. 148/1993), sono limitate esclusivamente alla mera emanazione dei decreti di concessione nonché alla successiva erogazione del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi di dirittocontributo. Pertanto, non solo perché costellate essendo essa tenuta alla rilevazione di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto quei dati che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatoripossano evidenziare le conseguenze della contribuzione statale sull’effettivo risanamento economico delle aziende beneficiarie, ad ogginon può fornire chiari elementi sul punto. Poiché le informazioni da essa detenute - relative alle aziende in crisi -, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto si interrompono al termine del patto periodo di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamentosolidarietà, tuttavia, garantisce l’amministrazione, avendo rilevato che il numero delle aziende in fase di liquidazione, di fallimento, o di cessazione appare abbastanza esiguo, ha presunto che tale dato potesse essere letto come rappresentativo di un superamento della crisi stessa, anche grazie al disponente un’autonomia maggiore contributo di solidarietà di tipo B difensivo. Inoltre, non disponendo di un dato aggregato riportante il numero totale ed i contenuti delle circa 15.000 relazioni, prodotte trimestralmente dagli Uffici ispettivi - a fronte delle 3293 domande di contributo richiesto -, il Ministero non dispone delle risorse economiche e umane per estrapolare le informazioni idonee a giustificare il ricorso a tale strumento da parte delle aziende interessate né, tantomeno, di una piattaforma informatica contenente i singoli referti ispettivi. Al riguardo questa Sezione ha ritenuto che, per accertare il grado di efficacia, nonché di efficienza dell’azione svolta dall’amministrazione, in generale appaia indispensabile che quest’ultima preveda criteri di misurazione dell’attività stessa, sia per migliorare i servizi che per valutarne i risultati rispetto al contrattoa quanto il legislatore ha indicato. Nel caso specifico, consentendogli sarebbe stato opportuno che il Mlps, nell’individuare gli obiettivi cui indirizzare la sua attività - ossia l’erogazione dei contributi di decidere solidarietà di tipo B difensivi -, si fosse preoccupato di verificare che le aziende beneficiarie della contribuzione statale, avessero superato o, quanto meno, ridotto la sorte dei propri beni per il tempo situazione di crisi economica in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altriversavano. Alla luce delle risultanze istruttorie persistono, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiariinvero, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto ancora, alcuni elementi meritevoli di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.maggior attenzione:

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme Qualche conclusione può essere tratta. La distinzione ontologica tra i due meccanismi di protrazione del vincolo non soltanto non giustifica, in sede di rinnovo, la necessità, in caso di diniego, di quello stesso onere motivazionale che hanno interessato è, invece, richiesto alla «prima» scadenza triennale del contratto. Ma, proprio l’affievolimento dell’affidamento in capo al conduttore che ne consegue, giustifica invece la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo possibilità, per il locatore, al termine della proroga biennale, di comunicare sic et simpliciter la rinuncia al rinnovo, senza motivare alcunché. Una conclusione differente, oltre a evocare una sorta di insofferenza al vincolo di legge[35], finisce per frustrare gli scopi stessi posti alla base della previsione dei contratti oggetto di autonomia negoziale assistita. Ed invero, nel disdettare le esigenze sottese alla promozione del codice”232mercato locatizio, imponendosi all’attenzione degli studiosi la scelta di dirittoancorare l’onere motivazione alla seconda scadenza del contratto paralizza inutilmente le prerogative di una parte - quella del locatore – condizionandole ad una regolamentazione vincolata e per nulla in linea con la dimensione pratica del negozio. Dimensione pratica che, nell’involgere una valutazione economica del rapporto in termini di convenienza della fruizione dell’immobile al pari di un diritto di godimento[36], è invece valorizzata dalla soluzione di agganciare lo stringente onere motivazionale alla scadenza del primo triennio locativo e non solo perché costellate già alla scadenza del successivo biennio di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativa. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative: nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoroproroga, il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa quale, esaurendo il rapporto, apre semmai alla possibilità che pone diversi problemi interpretativi non le parti ritornino sulla stipula al solo per ciò che dice ma ancora fine di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia rinnovare il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione e della collazione che, insieme al divieto dei patti successori, costituiscono i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitari. Anche i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione dei loro rapporti patrimoniali per il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. citcontratto., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere il contratto dalla regolazione mortis causa del passaggio generazionale, scelta ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 e 458 c.c., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.

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Considerazioni conclusive. Le recenti riforme Seppure attraverso un percorso durante il quale negli ultimi due anni si è dovuta registrare la crisi dei rapporti unitari tra le principali confederazioni, i rinnovi contrattuali 2006-2009 segnano oggettivamente l’ultima tappa del modello contrattuale definito nel 1993 per il lavoro pubblico, sia per il riferimento al quadro legislativo, sia per il riferimento al modello di relazioni sindacali definito per via negoziale. Il mutato quadro potrebbe consentire una valutazione di sintesi dell’esperienza pregressa che non è però tra gli obiettivi di questo Rapporto; ciononostante vanno evidenziati quanto meno alcuni elementi di continuità che hanno interessato caratterizzato la materia successoria hanno sicuramente “rotto l’immobilismo contrattazione di secondo livello e che si sono rilevati anche in quest’ultima ricognizione. Va, in primo luogo riconosciuto che il processo di contrattualizzazione del codice”232, imponendosi all’attenzione degli studiosi rapporto di diritto, non solo perché costellate lavoro ha consentito di dubbi esegetici, ma anche per un’innegabile carica innovativaevidenziare maggiormente il nesso funzionale che lega il lavoro all’organizzazione e quello sinallagmatico che lega la prestazione alla retribuzione. Sicuramente gli strumenti utilizzati dal Legislatore Senza questo processo non si sarebbero potute realizzare né le esperienze di valutazione della prestazione, né quelle di flessibilizzazione retributiva, di tipologia di rapporto, di orario che ormai sono dimostrati all’altezza delle aspettative: a tutti gli effetti patrimonio stabile della normativa legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro pubblico. E l’innovazione normativa ha avuto effetti positivi sull’organizzazione di molte amministrazioni come dimostrano le segnalazioni ed i premi anche indetti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso, ad esempio, del patto di famiglia, come si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, corso degli anni; e in queste positive performance il Legislatore introduce una disciplina assai lacunosa che pone diversi problemi interpretativi non solo per ciò che dice ma ancora di più per ciò che non dice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, pur essendo stato accolto con entusiasmo dai primi commentatori, ad oggi, pochissime, se non quasi nulle, sono state le applicazioni pratiche dell’istituto. È chiaro che, comunque sia, un passo avanti è stato fatto in quanto con l’istituto del patto di famiglia “l’autonomia privata guadagna uno spazio aggiuntivo”233nell’ambito del passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie. Accanto al testamento ed agli istituti contrattuali ad esso alternativi elaborati dalla dottrina si insedia il nuovo istituto il cui effetto più originale, nonché il più apprezzato, è quello di disattivare i meccanismi dell’azione di riduzione ruolo della partecipazione e della collazione checontrattazione ha svolto un ruolo non indifferente, insieme a cominciare dal livello nazionale, principale artefice delle flessibilizzazioni e dell’orientamento della gestione del personale all’organizzazione ed al divieto dei patti successori, costituiscono ruolo sociale delle amministrazioni. Soprattutto a partire dai CCNL della tornata 1998-2001 è iniziata un’opera di revisione completa della normativa sul lavoro che i principali limiti all’autonomia privata in ambito successorio. Del resto è questa la direzione di rinnovamento che è stata suggerita dalla dottrina maggioritaria ed anche dagli organismi comunitaricontratti 2002- 2005 hanno poi consolidato. Anche per questo i consociati chiedono maggiore autonomia nella sistemazione contratti 2006-2009 si sono limitati per lo più ad apportare poche modifiche alla disciplina pregressa. Se si prescinde dal non certo residuale istituto delle progressioni verticali, i CCNL hanno normalmente dialogato in modo stringente ma costruttivo anche con gli organismi di controllo e certificazione, superando col tempo gli eccessi di diffidenza ed affinando le tecniche di collaborazione ed influenza: un esempio in questa direzione si ricava proprio dalle certificazioni degli ultimi contratti nazionali, nel corso delle quali – come detto – in qualche caso la Corte dei loro rapporti patrimoniali per conti ha proposto riscritture accettate dalle parti di clausole contrattuali; un secondo esempio si ricava dalle Relazioni annuali degli ultimi due anni, nel corso delle quali la Corte – commentando il tempo in cui avranno cessato di vivere, autonomia maggio potere riconosciutogli dal legislatore della legge 133/2008 e del d. lgs. 150/2009 afferma comunque che si esplica in una maggiore libertà di scelta dei modi e delle forme più appropriate a seconda “la Corte nel prendere atto della natura dei beni coinvolti e dell’identità dei successori predestinati. 232 XXXXXXXX, Regole successorie e continuità dell’impresa, op. cit., 157 ss. 233 BUCCELLI, op. ult. cit. In tal senso anche XXXXXX, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, op. cit., 68. Il testamento, d’altro canto, pur essendo uno strumento di indubbia vitalità, sembrerebbe non essere più sufficiente ad assecondare le istanze di chi intenda pianificare la propria successione. L’insoddisfazione verso l’atto mortis causa per eccellenza, infatti, è rappresentata non tanto dal decadimento dell’istituto testamentario ma dalle tutele riconosciute ai più stretti congiunti del de cuius. Questi ultimi, infatti, all’apertura della successione, possono stravolgere il volere del disponente nell’ipotesi in cui quest’ultimo li abbia pretermessi oppure li abbia indicati nel testamento in una quota inferiore a quella spettante loro per legge: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari “scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei diritti”234. Il testamento, tuttavia, garantisce al disponente un’autonomia maggiore rispetto al contratto, consentendogli di decidere la sorte dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita senza dover condividere tale scelta con altri, senza dover tener conto dell’affidamento generato nei beneficiari, poiché la libertà testamentaria trova il suo unico limite nell’illiceità dei motivi. L’atto di ultima volontà, infatti, consente all’ereditando la conservazione della ricchezza e la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della vita. La scelta del legislatore di escludere conferire maggior effettività alle pronunce, sottolineava come la revisione di un effetto vincolante delle pronunce, non superabile neppure attraverso il contratto dalla regolazione mortis causa procedimento di registrazione con riserva, richiedesse un esercizio prudente del passaggio generazionalepotere di certificazione, scelta limitato alla verifica dei soli effetti economico-finanziari degli accordi, con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte della Corte, nel merito di scelte negoziali, frutto di delicate valutazioni di ordine politico, finalizzate a garantire un periodo di tregua sociale”: con questo ricordando come la doppia valenza dei processi contrattuali nei sistemi democratici, chiamati a contemperare finanza, organizzazione e lavoro anche nella prospettiva di una organizzazione sociale, globalmente intesa, condivisa. È certo che proprio a partire dal d.l. 112/2008, il legislatore accentui il potere di coordinamento del Governo, anche per quanto attiene ai comparti non statali, non riproponendo la norma che consentiva ai comitati di settore, in caso di dissenso con l’Esecutivo sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi contrattuali, di dare comunque corso all’ipotesi di accordo sottoscritta, restando in ogni caso escluso qualsiasi concorso dell’erario alla copertura dei costi contrattuali. Quest’orientamento si è ulteriormente rafforzato e reso esplicito con il d.l. 78/2010 che adotta un nuovo riferimento normativo per individuare le pubbliche amministrazioni destinatarie. Non più (se non in casi sporadici) l’art. 1 del d. lgs. 165/2001, ma la più ampia nozione ricavabile dal combinato disposto degli artt. 457 primo articolo della legge 196/20098 sulla contabilità e 458 c.cfinanza pubblica., infatti, non si giustifica tanto con l’inadeguatezza dello strumento contrattuale a far circolare i beni oggetto del patrimonio ereditario, bensì con il fatto che detto strumento non garantisce al disponente la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo istante della propria vita235. 234 Così BONILINI, Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss. 235 Sul contratto ereditario si veda BONILINI, Le successioni mortis caussa e la civilistica italiana. La successione testamentaria, in Nuova giur. civ. comm., 3/1997, 223 ss., il quale afferma “personalmente, sono contrario al contratto ereditario; esso denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte”. Per di più, la funzione svolta dall’atto di ultima volontà non può essere in tutto e per tutto svolta dal contratto: si considerino le disposizioni di ultima volontà a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale, che solo per via testamentaria possono essere predisposte. Sul versante patrimoniale, inoltre, se pur esistono valori che meglio si prestano ad una circolazione negoziata, e di fatto circolano già attraverso contratti, pur non aventi causa successoria, “è doveroso riconoscere al testamento assoluta vitalità ed attualità tutte le volte in cui la natura del bene non desti perplessità in ordine ad una loro destinazione successoria decisa unilateralmente dal disponente”236.

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