Assistenza sanitaria Clausole campione

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria dei dipendenti, alle condizioni ed ai limiti di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributo. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 genn...
Assistenza sanitaria. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
Assistenza sanitaria. 1. L'assistenza di malattia ai dirigenti è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni.
Assistenza sanitaria. 1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assi- stenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo fami- liare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.
Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria ha come scopo la copertura delle spese sostenute per le visite specialistiche e i grandi interventi, come da allegato 6. All’assistenza sanitaria possono aderire solo ed esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato. I dipendenti assunti con contratto a termine possono aderire solo dopo la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. L’iscrizione all’assistenza sanitaria è subordinata alla richiesta scritta presentata dal lavoratore. Il versamento a carico del lavoratore sarà pari a euro 2,75 mensili per 12 mesi; il versamento a carico azienda sarà tale da garantire la copertura del costo della erogazione delle prestazioni elencate nell’allegato 6.
Assistenza sanitaria. Per l'assistenza in malattia il personale é iscritto al Servizio Sanitario Nazionale secondo la normativa di cui alla Legge 23/12/1978 n° 833 e successive modifiche ed integrazioni.
Assistenza sanitaria. Per la copertura sanitaria durante il soggiorno all’estero occorre avere la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM). La Tessera Sanitaria serve per ricevere eventuali cure durante i soggiorni nei paesi dell'Unione Europea per studio, lavoro o vacanza e sostituisce il modello cartaceo E111. Se state per andare nei paesi al di fuori dell'UE (TURCHIA), è necessario sottoscrivere una assicurazione privata (ad es. Europe Assistance, ecc.), oppure andare all’ASL di appartenenza per la compilazione del mod. DPR 618.
Assistenza sanitaria. Le Parti nel confermare le attuali previsioni in materia di assistenza sanitaria riconosciuta al Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante adesione rispettivamente alla Cassa Intesa Sanpaolo Assicura per i dipendenti di Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Assicura, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Insurance Agency e InSalute Servizi e alla Cassa Salute per i dipendenti di Intesa Sanpaolo RBM Salute, con contribuzione integralmente a carico aziendale, sostitutiva delle corrispondenti previsioni del CCNL per il personale appartenente alla categoria dei Funzionari e comprensiva del contributo previsto dal CCNL per il restante personale, si impegnano ad affrontare l’argomento entro il mese di giugno 2023 con riferimento alle richieste avanzate da parte delle XX.XX. in tema di prestazioni per il personale in servizio ed alla copertura per il Personale in quiescenza. Tale assistenza sanitaria prevede le prestazioni elencate: - nell’allegato “A” per tutto il personale non appartenente alla categoria Funzionari e si estende ai familiari fiscalmente a carico del dipendente e ai figli anche non conviventi purché fiscalmente a carico. È possibile estendere le prestazioni anche ai familiari non fiscalmente a carico ma conviventi (coniuge/convivente more uxorio/persona unita civilmente e figli) a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo a carico del titolare per ogni assicurato. - nell’allegato “B” per tutto il personale appartenente alla categoria Funzionari e si estende ai familiari fiscalmente a carico del dipendente, ai figli anche non conviventi purché fiscalmente a carico e al coniuge/convivente more uxorio/persona unita civilmente non fiscalmente a carico nei limiti di cui all’articolo 3 dell’allegato 5 al CCNL. È possibile estendere le prestazioni anche ai familiari non fiscalmente a carico ma conviventi (coniuge/convivente more uxorio/persona unita civilmente e figli) a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo a carico del titolare per ogni assicurato. Per realizzare la prestazione, le Casse possono stipulare quali contraenti idonee polizze assicurative.
Assistenza sanitaria. Assistenza sanitaria integrativa I. Accordo Confservizi – Federmanager 22 dicembre 2009 relativo al Previndai "