Common use of Considerazioni conclusive Clause in Contracts

Considerazioni conclusive. Provando a sintetizzare quanto fin qui illustrato, occorre evidenziare come la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 89 dell’8 maggio 2023 ha riconosciuto la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale nel corso del procedimento della Corte dei conti di “certificazione” dei costi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego, con particolare riferimento alle questioni sollevate dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti aventi ad oggetto l’art. 4 della l. reg. Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie), il quale – dopo avere a) autorizzato “l’ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023” ai fini dell’adeguamento del “fondo per il trattamento di posizione e di risultato” del personale con qualifica dirigenziale (comma 1) e b) disciplinato le modalità di copertura di tale spesa (comma 2, primo periodo) – c) dispone che, per “gli esercizi successivi [al 2023] l’entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” (comma 2, secondo periodo). A fondamento dell’evidenziato e articolato processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, sin dall’inizio, ha indubbiamente militato anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, “sul piano sostanziale, […] l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che […] più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte” (sent. n. 226/1976 e, nello stesso senso, sent. n. 384/1981). Tale esigenza, rispetto al tempo delle prime sentenze della Corte costituzionale, è divenuta certamente più stringente a seguito del definirsi dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, correlativamente, sul piano nazionale, dell’introduzione nella Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio, realizzata attraverso la modifica degli artt. 81, 97 e 119 per effetto della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). Ciò che ha condotto il Giudice delle leggi a precisare l’opportunità che, quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, anche per la complessità delle questioni, “come accade in relazione ai profili attinenti all’osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio”, i meccanismi di accesso del Giudice contabile “debbano essere arricchiti” (sent. n. 18/2019). Si tratta, peraltro, di un principio che è stato costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 80/2021 (sempre in punto di legittimazione della Corte dei conti). La Corte dei conti, in ragione della peculiare natura dei suoi compiti e in particolare delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche ad essa attribuite dall’art. 100, secondo comma, Cost., è stata, pertanto, riconosciuta come giudice competente a introdurre al vaglio della Corte costituzionale quei profili, e ciò soprattutto con riguardo all’esigenza di assicurare un controllo di legittimità costituzionale tempestivo in relazione a quei contesti che possono maggiormente rappresentare “territori di rischio” per la finanza pubblica (sent. n. 384/1991 e n. 18/2019). In questa prospettiva assume quindi rilievo la circostanza che il procedimento in argomento risulta particolarmente funzionale a “prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)” (sent. n. 39/2014). Infatti, una volta reso efficace il contratto collettivo, nessuna delle parti contraenti e nessuno dei singoli beneficiari avrebbe interesse (anche in senso tecnicoprocessuale) ad impugnare gli atti applicativi di tale legge instaurando un giudizio entro cui sollevare (eventualmente anche d’ufficio) un incidente di costituzionalità. In definitiva sono state riconosciute utili ai fini del deferimento del vaglio di costituzionalità una molteplicità di forme di controllo (non collaborative), quali, come si è visto, oltre al controllo preventivo di legittimità (sent. n. 384/1991 e n. 226/1976), anche quello di parificazione del rendiconto statale (sent. n. 121/1966) e regionale (sent. n. 89/2017) e quello sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale (sent. n. 18/2019) nonché il controllo di legittimità- regolarità dei bilanci degli enti territoriali e degli enti del Ssn (sent. n. 157/2020). Nella fattispecie è stato riconosciuto, estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, il controllo sulla certificazione del contratto come una forma di controllo di legalità, insieme alla verifica della compatibilità economica e finanziaria.

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Considerazioni conclusive. Provando L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nel quadro delle funzioni assegnate dal legislatore negli ultimi anni, nell’ambito delle politiche del lavoro, ha assunto un nuovo ruolo, pur conservando linee di continuità con il precedente quadro ordinamentale. Ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015 e del nuovo Statuto adottato nel 2018, l’INAPP si occupa “di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche”. L’esigenza normativa è quella di operare, attraverso il rafforzamento delle attività di studio, monitoraggio ed analisi in capo all’Ente, un raccordo tra le attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le attività dell’INAPP, affinché si rendano più efficienti ed efficaci i nuovi interventi sul mercato del lavoro e nell’ambito delle politiche sociali. L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dalla definizione dei rapporti con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), divenuta autorità di gestione del Fondo sociale europeo per il PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (SPAO). Difatti, dal 2018, l’INAPP opera in qualità di Organismo Intermedio del PON Sistemi e Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO) del Fondo Sociale Europeo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, sulla base di una specifica Convenzione stipulata per il periodo dal gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per il PON SPAO, a sintetizzare quanto fin qui illustratotitolarità di ANPAL. In ordine ai profili normativi, occorre evidenziare come si è già sottolineato, nella precedente relazione, che il decreto legislativo n.150 del 2015 lascia spazi di incertezza in merito ai compiti valutativi e di esecuzione, rientranti sia nelle funzioni di INAPP ( tra cui la Corte costituzionaleverifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL) che in quelle di ANPAL, che ha la titolarità dei programmi operativi nazionali che vengono poi assegnati, proprio per i profili attuativi, all’Istituto, con possibile sovrapposizione di ruoli e responsabilità. È stato invece temporaneamente sospeso dal Ministero del lavoro il PON Inclusione, per l’esigenza di un preliminare approfondimento tecnico-giuridico. Oltre ad operare quale organismo intermedio nell’ambito delle risorse FSE, l’Istituto è Agenzia nazionale per le specifiche azioni del programma Erasmus Plus, per il periodo 2014-2020, e referente in molti altri programmi e progetti internazionali di ricerca. In qualità di ente pubblico di ricerca, l’Istituto osserva le disposizioni del decreto legislativo n.218 del 2016, che ha previsto la recentissima sentenza semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, la predisposizione di un Piano triennale di attività e la valutazione dei risultati della ricerca. Nel piano annuale, per complessivi euro 83,3 milioni, si evidenzia, in primo luogo, un aumento del 25 per cento del contributo istituzionale del Ministero, pari a euro 20,41 milioni, che rappresenta il 25 per cento delle fonti di finanziamento, ed anche l’incremento del 7,23 per cento delle fonti di finanziamento non nazionali, ma una flessione delle altre fonti nazionali del 98 per cento. L’attuazione del piano annuale in termini finanziari è del 99 per cento, in lieve aumento rispetto al 2017. Le risorse quantitativamente più elevate riguardano, come nel passato, il programma Erasmus Plus con quasi euro 45 milioni. Tematica complessa e sulla quale occorre che l’Amministrazione ponga costantemente particolare attenzione, è quella delle certificazioni relative ai progetti finanziati dai fondi strutturali, per il riflesso finanziario che potrebbe risultare dall’esito dell’attività di rendicontazione ed ispettiva sulle certificazioni rese a fronte dei progetti conclusi. L’attività istituzionale si è esplicata anche nella collaborazione con il Ministero e nella stesura di numerose relazioni nelle materie di competenza. Ha partecipato inoltre, con esito positivo, a progetti e bandi di ricerca competitivi finanziati da istituzioni nazionali e internazionali, costituendo basi dati pubbliche degli esiti delle indagini realizzate. Al 31 dicembre 2018, il personale, compreso il direttore generale, è pari a n. 89 dell’8 maggio 2023 ha riconosciuto la legittimazione 428 unità, di cui n. 325 unità a sollevare questione di legittimità costituzionale tempo indeterminato e n. 103 a tempo determinato, complessivamente in riduzione rispetto al 2017 ed ancor più al 2016. Oltre alle stabilizzazioni operate nel 2018 per 65 unità, nel corso del procedimento 2019 sono state portate a termine le previste stabilizzazioni per poco più di 100 unità, di cui l’ultimo gruppo a decorrere dal gennaio 2020. La cessazione dall’incarico del direttore generale, dal 6 dicembre 2019, in quanto nominato direttore generale dell’ANPAL, ha comportato difficoltà operative per l’Ente, nel periodo di vacatio del vertice in assenza di adeguata normativa interna, alle quali il Consiglio di amministrazione ha ovviato affidando incarichi diretti per singolo atto gestionale ai dirigenti di seconda fascia, al fine di assicurare la continuità della Corte dei conti gestione amministrativa. La spesa di “certificazione” dei costi dei contratti collettivi personale, pari a euro 26 milioni, risulta tuttavia in lieve aumento, anche in ragione delle stabilizzazioni, anche se il rapporto valore della produzione e costo del personale è pressoché stabile. La gestione nel 2018 chiude con un avanzo finanziario di lavoro del pubblico impiego, con particolare riferimento alle questioni sollevate dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti aventi ad oggetto l’art. 4 della l. reg. Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie), il quale – dopo avere a) autorizzato “l’ulteriore spesa annua competenza di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023” ai fini dell’adeguamento del “fondo per il trattamento di posizione e di risultato” del personale con qualifica dirigenziale (comma 1) e b) disciplinato le modalità di copertura di tale spesa (comma 2, primo periodo) – c) dispone che, per “gli esercizi successivi [al 2023] l’entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” (comma 2, secondo periodo). A fondamento dell’evidenziato e articolato processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, sin dall’inizio, ha indubbiamente militato anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, “sul piano sostanziale, […] l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che […] più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte” (sent. n. 226/1976 e, nello stesso senso, sent. n. 384/1981). Tale esigenza410,76 mila, rispetto al tempo valore negativo del 2017. Si evidenzia, rispetto al 2017, la crescita delle prime sentenze entrate del 9,47 per cento, al netto delle partite di giro pari a euro 97,2 milioni, parzialmente neutralizzato da un aumento del 5,74 per cento delle spese, al netto pari a euro 96,8 milioni. L’incremento delle risorse è correlato al maggior contributo istituzionale, ma anche ai maggiori trasferimenti europei. L’aumento delle spese afferisce ai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (12,36 per cento), relativi alle attività dell’Ente per euro 45,3 milioni, per la quasi totalità destinate al programma Erasmus Plus, per il finanziamento delle azioni decentrate. Salgono in modo esponenziale le spese in conto capitale, in termini assoluti ammontano a euro 4,32 milioni di euro, a fronte di un lieve aumento delle spese correnti (2 per cento), che si assestano a euro 84,3 milioni. Minori sono state le spese per acquisto di beni e servizi (– 27 per cento), che mostrano impegni per 9,22 milioni di euro. Al fine di risolvere la problematica della Corte costituzionaleerrata contabilizzazione in partite di giro di poste gestionali afferenti ai fondi comunitari, è divenuta certamente più stringente stato istituito nel titolo VI delle entrate il capitolo “Anticipazioni a seguito del definirsi dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, correlativamente, sul piano nazionale, dell’introduzione nella Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio, realizzata attraverso la modifica degli artt. 81, 97 e 119 per effetto della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). Ciò che ha condotto il Giudice delle leggi a precisare l’opportunità che, quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, anche per la complessità delle questioni, “come accade in relazione ai profili attinenti all’osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilanciotitolo non oneroso”, i meccanismi in cui confluiscono e vengono registrate le somme pervenute dagli organismi finanziatori a titolo di accesso anticipi, per lo svolgimento delle attività cofinanziate dal FSE, cui corrisponde l’omologo capitolo nel titolo IV nella spesa. L’analisi degli indicatori gestionali evidenzia una capacità di riscossione complessivamente del Giudice contabile “debbano essere arricchiti” 72 per cento, in linea con quanto rilevato nel 2017, mentre in decisa diminuzione è la capacità di pagamento, che si attesta al 48 per cento rispetto al 71 per cento del 2017. L’indice di tempestività dei pagamenti si attesta a – 16,31 giorni (sent. n. 18/2019). Si tratta, peraltro, di un principio che è stato costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 80/2021 (sempre in punto di legittimazione della Corte dei conti-8,26 giorni nel 2017). La Corte complessa attività di riaccertamento dei contiresidui ha portato alla rilevante diminuzione dei residui attivi (- 16 per cento), parzialmente bilanciata da quella dei residui passivi (+ 17 per cento). L’avanzo di amministrazione 2018 pari euro 14,2 milioni, in ragione della peculiare natura dei suoi compiti e in particolare delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche ad essa attribuite dall’art. 100, secondo comma, Cost.riduzione del 46 per cento rispetto al 2017, è statadeterminato principalmente dalla consistenza di cassa di fine esercizio notevolmente elevata, pertantopari a euro 29 milioni, riconosciuta come giudice competente in aumento del 61 per cento rispetto al 2017. La parte vincolata dell’avanzo, pari a introdurre euro 8,9 milioni, ha subito una riduzione del 60 per cento. La parte disponibile, pari a euro 5,32 milioni, è di minor consistenza, pur aumentando del 20 per cento rispetto al vaglio 2017. Il conto economico presenta un avanzo di esercizio, pari ad euro 19.833 in aumento rispetto all’avanzo del 2017 (euro 5.318); flettono sia le componenti positive che negative della Corte costituzionale quei profiligestione. Risulta negativo il saldo tra valore e costi della produzione e, e ciò soprattutto con riguardo all’esigenza di assicurare un controllo di legittimità costituzionale tempestivo in relazione a quei contesti che possono maggiormente rappresentare “territori di rischio” per la finanza pubblica (sent. n. 384/1991 e n. 18/2019). In questa prospettiva assume quindi rilievo la circostanza che contro, positivi sono il procedimento in argomento risulta particolarmente funzionale a “prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)” (sent. n. 39/2014). Infatti, una volta reso efficace il contratto collettivo, nessuna delle parti contraenti e nessuno dei singoli beneficiari avrebbe interesse (anche in senso tecnicoprocessuale) ad impugnare gli atti applicativi di tale legge instaurando un giudizio entro cui sollevare (eventualmente anche d’ufficio) un incidente di costituzionalità. In definitiva sono state riconosciute utili ai fini del deferimento del vaglio di costituzionalità una molteplicità di forme di controllo (non collaborative), quali, come si è visto, oltre al controllo preventivo di legittimità (sent. n. 384/1991 e n. 226/1976), anche quello di parificazione del rendiconto statale (sent. n. 121/1966) e regionale (sent. n. 89/2017) saldo fra proventi ed oneri straordinari e quello sui piani fra proventi ed oneri finanziari. Lo stato patrimoniale del 2018 presenta un valore del patrimonio netto, pari a euro 6,53 milioni, sostanzialmente analogo al precedente esercizio. Non sono intervenute modifiche nella consistenza del patrimonio immobiliare. Dei due immobili di riequilibrio finanziario pluriennale (sent. n. 18/2019) nonché il controllo proprietà, l’uno è in corso di legittimità- regolarità dei bilanci degli enti territoriali dismissione, l’altro è interessato da interventi di manutenzione e degli enti del Ssn (sent. n. 157/2020). Nella fattispecie è stato riconosciuto, estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice messa a quo, il controllo sulla certificazione del contratto come una forma di controllo di legalità, insieme alla verifica della compatibilità economica e finanziarianorma.

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Considerazioni conclusive. Provando Nell’esercizio 2020 il CNR, sotto il profilo organizzativo, ha continuato a sintetizzare consolidare le principali tematiche strategiche della ricerca e dell’attività scientifica. Nel corso del 2020 è stato approvato ed è entrato in vigore il nuovo regolamento del personale, secondo le disposizioni del d. lgs n. 218 del 2016; la elaborazione di tale regolamento era iniziata nel 2018. Al contrario, non è ancora giunto a conclusione il percorso di predisposizione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza (Racf), approvato (con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 99 del 18 aprile 2019) e trasmesso al Miur per il controllo di legittimità. Il Ministero vigilante (con note del 15, 27 e 31 maggio 2019), ha formulato alcune osservazioni e raccomandazioni quanto fin qui illustratoalla modifica delle previsioni riguardanti la gestione contabile dei fondi di ricerca non impegnati al termine dell’esercizio e la conseguente permanenza nel sistema contabile dell’Ente nella categoria dei c.d. residui impropri, cioè residui non sorretti da obbligazioni giuridicamente perfezionate ) Tali notazioni non sono state ancora recepite dall’Ente, nonostante le sollecitazioni di questa Corte contenute nelle Relazioni sugli esercizi 2018 e 2019 e i reiterati inviti del Collegio dei revisori dei conti. L’art. 1, c. 315 – 323, della legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio per il 2022) ha previsto l’erogazione di finanziamenti specifici al CNR, finalizzati al rilancio dell’Ente e della ricerca e condizionati ad una complessiva riorganizzazione dell’Ente che deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, e, successivamente, approvata con decreto interministeriale. L’Ente ha dato corso allo studio delle attività di riorganizzazione che, allo stato, non sono ancora state approvate. Nel corso del triennio 2018-2020, la rete scientifica è stata riorganizzata con la finalità di concentrare le risorse umane, finanziarie e strumentale in un numero limitato di Istituti, aventi una specifica competenza. Alla fine del 2020 gli istituti operativi erano 88, a fronte dei 101 presenti alla fine del 2017, divisi all’interno di sette Dipartimenti. L’articolazione territoriale della rete scientifica prevede 88 sedi principali e 220 sedi secondarie. Il CNR ha dato corso ad un ampio piano di stabilizzazione del personale precario, avviato nel 2018, proseguito nel corso degli anni 2019 e 2020, in base alle previsioni contenute nel d. lgs. n. 75 del 2017. Nel corso del 2020, nell’ambito delle procedure di stabilizzazione, sono state assunte 155 unità di personale, a fronte delle 194 unità del 2019. Il processo di stabilizzazione nel 2020 ha avuto un impatto minore rispetto al 2019, con un costo medio, a regime, di 8,77 milionI a fronte degli 11 dell’esercizio precedente. Le procedure di stabilizzazione operate nel triennio 2018 – 2020 hanno inciso in maniera significativa sia in relazione all’aumento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, che ai costi a carico dell’Ente. È stata accertata la copertura delle spese ma, contemporaneamente, un costante incremento dei costi che contribuisce al progressivo irrigidimento del bilancio, dal quale derivano margini minori per le spese di ricerca e investimento. Il personale in servizio al 31 dicembre 2020 era pari a 8494 unità, evidenziando una ulteriore crescita rispetto al termine dell’anno 2019 (nel quale era pari a 8.410 unità). Nel 2020 è aumentato, ulteriormente il numero dei dirigenti che sono passati dalle 296 unità del 2019 alle 452 unità dell’anno di riferimento (nel 2018 erano pari a 329 unità). L’incremento ha riguardato solamente i dirigenti di ricerca. A questi si aggiungono i Direttori di Dipartimento, pari a 7 unità, e i Direttori di Istituto, pari a 75 unità (questi ultimi in aumento rispetto all’esercizio precedente nel quale erano pari a 46 unità). Al termine del 2020 il personale a tempo determinato, finanziato con i fondi ordinari e con quelli esterni, era pari a 208 unità, a fronte delle 296 unità del 2019. In relazione al personale non dipendente che ha operato presso l’Ente, occorre evidenziare come la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 89 dell’8 maggio 2023 ha riconosciuto la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale segnalare che nel corso del procedimento 2020 le strutture scientifiche hanno emanato 1.061 nuovi bandi per assegni di ricerca e 124 nuovi bandi per borse di studio per giovani studiosi. Nel corso dell’anno, sono risultati attivi 3.504 contratti per assegni di ricerca, in aumento rispetto ai 3.333 del 2018, e 502 contratti per borse di studio, in diminuzione rispetto alle 780 del 2019. Il personale del CNR comandato presso altre amministrazioni, con oneri a carico delle stesse, ha segnato una diminuzione rispetto ai precedenti esercizi, attestandosi a 19 unità (a fronte delle 24 unità del 2019), come pure quello del CNR in comando presso altre amministrazioni, con oneri a carico dell’Ente, che si attesta a 72 unità, a fronte delle 81 del 2018. Come già sottolineato nella relazione relativa all’esercizio 2019, l’elevato numero dei comandi concessi dall’Ente, anche con oneri a carico del CNR, impone una rigorosa verifica dei presupposti che giustificano il loro mantenimento o il rilascio di nuove autorizzazioni. Al riguardo, si osserva che il carattere di eccezionalità della prestazione lavorativa resa in regime di comando richiede che il ricorso all’istituto avvenga nella stretta osservanza delle regole che lo disciplinano in via generale e, in particolare, degli artt. 30, c. 2-sexies, e 70, c. 12 del d. lgs. n. 165 del 2001, tenuto anche conto della situazione finanziaria dell’Ente e della circostanza che per lo svolgimento delle attribuzioni istituzionali, negli ultimi anni, il CNR ha aumentato in misura significativa il personale, con conseguente incremento dei costi. Analoghi inviti sono stati rivolti all’Ente dal Collegio dei revisori. La spesa complessiva presenta un aumento rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a 533,08 milioni, a fronte dei 524,43 milioni, con un incremento dell’1,65 per cento. Al fine di contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi, nel 2020 sono proseguite le azioni, già avviate in precedenza, di accentramento delle forniture e potenziati gli acquisti tramite MePa. Tuttavia, il sistema delle proroghe contrattuali e degli affidamenti diretti al di fuori delle convenzioni CONSIP e del MePa è ancora molto diffuso all’interno dell’Ente. In merito, si ribadisce che è necessario che il CNR dedichi particolare attenzione alla revisione delle procedure, seguendo in maniera puntuale le regole della contabilità e finanza pubblica e del Codice dei contratti. Sebbene, il dato del ritardo nei tempi di pagamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente risulti in miglioramento rispetto a quello registrato negli esercizi precedenti (9 giorni a fronte dei 14 giorni del 2019 e 25 giorni registrati nel 2018), si invita l’Ente ad assumere ulteriori misure, anche di tipo organizzativo, finalizzate ad assicurare che i pagamenti avvengano nei tempi previsti dalle disposizioni normative, anche per evitare il pagamento di interessi moratori, allo stato elevato ed ingiustificato. Al 31 dicembre 2020, il CNR era titolare di 156 partecipazioni in società, associazioni, consorzi, fondazioni e altri organismi (a fronte delle 152 detenute al termine del 2019), suddivise in partecipazioni di scopo, aventi come finalità principale l’attività di ricerca, e partecipazioni che rappresentano forme di collaborazione con soggetti terzi, prevalentemente non onerose. Nel corso del 2020, l’Ente ha acquisito o, comunque, dato corso ad attività che hanno condotto ad acquisire 6 nuove partecipazioni in organismi aventi diverse forme giuridiche, a fronte di dieci dismissioni. Con deliberazione del Consiglio n. 330, in data 29 dicembre 2020, ha approvato il piano riferito alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. Sotto il profilo finanziario – contabile, il rendiconto 2020 è stato redatto secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 91 del 2011, con l’adozione del nuovo piano dei conti integrato (di cui al dpr n. 132 del 2013) e l’utilizzo della classificazione delle spese e delle entrate prevista dal Titolo III del predetto atto normativo. L’esercizio 2020 si è chiuso con un disavanzo di competenza di 22,47 milioni, quale differenza tra il totale delle entrate accertate (1.356,10 milioni) e delle spese impegnate (1.378,58 milioni). Se anche in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, nel quale si era registrato un disavanzo di 41,96 milioni, il risultato della gestione di competenza è, comunque, negativo. La presenza di un disavanzo di competenza che si ripete per più esercizi è elemento indicativo di uno squilibrio che deve indurre l’Ente a rivedere la gestione, adottando i necessari rimedi, come evidenziato anche dal Collegio dei revisori. Le entrate accertate al 31 dicembre 2020, al netto delle partite di giro, si attestano a 977,05 milioni, in lieve flessione rispetto all’esercizio precedente (-2,7 percento). La somma preponderante è rappresentata dalla quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, assegnata con d.m. MUR n. 774 del 2020, pari a 656,16 milioni, in lieve riduzione rispetto all’esercizio precedente (nel quale erano state pari a 660,53 milioni). Le entrate in conto capitale si attestano a 29,69 milioni e sono pari al 3,04 per cento delle somme accertate al netto delle partite di giro. Risultano essere in significativa diminuzione rispetto a quelle accertate nell’esercizio precedente che erano pari a 64,99 milioni. Nel 2020 l’Ente non ha fatto ricorso ad indebitamento. Le spese impegnate, al netto delle partite di giro, si attestano a 999,53 milioni, evidenziando una flessione pari al 4,44 per cento rispetto all’esercizio precedente. La spesa principale è quella relativa ai “Redditi da lavoro dipendente” che si attesta a 584,05 milioni, pari al 64,63 per cento delle uscite correnti e al 58,43 per cento del totale delle uscite. La voce in esame si presenta in leggera diminuzione rispetto all’esercizio precedente nel quale si era attestata a 589,42 milioni (con una riduzione dello 0,91 per cento). Anche la voce relativa all’”Acquisto di beni e servizi” si presenta in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a 171,24 milioni, pari al 18,95 per cento delle uscite correnti ed al 17,13 del totale delle uscite; I residui attivi alla fine del 2020 ammontano, complessivamente, a 228,13 milioni, rispetto ai 222,96 milioni dell’esercizio precedente, con un incremento del 2,42 per cento. La gestione delle risorse finanziarie dell’esercizio 2020, al pari dei passati esercizi, è stata caratterizzata da una elevata consistenza dei residui passivi che si attestano a 911,12 milioni, in costante aumento negli ultimi esercizi (810,1 milioni nel 2019). Anche nell’esercizio 2020 sono state applicate le modalità di mantenimento in bilancio dei residui impropri relativi a programmi e progetti di ricerca aventi durata pluriennale. La rilevanza del fenomeno, evidenziata dalla circostanza che gli stessi ammontano a 346,28 milioni, in significativo aumento rispetto ai 283,85 milioni del 2019, e accentuata dalla anzianità di alcuni di essi che risalgono all’esercizio 2005, è stata evidenziata in più occasioni dal Collegio dei revisori e da questa Corte dei conti nelle precedenti relazioni, sottolineando che la permanenza di “certificazione” dei costi dei contratti collettivi residui impropri in bilancio risulta consentita nei soli limiti di lavoro del pubblico impiego, con particolare riferimento alle questioni sollevate dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti aventi ad oggetto l’art. 4 della l. reg. Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie), il quale – dopo avere a) autorizzato “l’ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023” ai fini dell’adeguamento del “fondo per il trattamento di posizione scopo e di risultato” tempo connessi all’esecuzione di un programma o di un progetto da perfezionare in un determinato arco temporale. La necessità di superare questa modalità di gestione contabile è imposta dalle regole di contabilità applicabili agli Enti di ricerca (art. 40 del personale con qualifica dirigenziale (comma 1d.p.r. n. 97 del 2003) e b) disciplinato la mancata ottemperanza al disposto normativo è in sicuro contrasto con le modalità esigenze di copertura chiarezza e di tale spesa attendibilità che devono caratterizzare il bilancio degli enti pubblici. La situazione amministrativa al 31 dicembre 2020 evidenzia un avanzo pari ad euro 173,52 milioni, in aumento rispetto ai 168,01 milioni registrati alla fine del 2019. Anche nel 2020, la parte di avanzo di amministrazione vincolata è prevalente rispetto a quella disponibile (comma 2, primo periodo) – c) dispone che, per “gli esercizi successivi [al 2023] l’entità dello stanziamento la prima è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” (comma 2, secondo periodopari a 105,99 milioni mentre quella disponibile è pari a 67,52 milioni). A fondamento dell’evidenziato e articolato processo Alla data di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice approvazione del bilancio, una parte rilevante dell’avanzo disponibile risultava già applicato al bilancio 2020 (49,32 milioni a quo, sin dall’inizio, ha indubbiamente militato anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, “sul piano sostanziale, […] l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che […] più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte” (sent. n. 226/1976 e, nello stesso senso, sent. n. 384/1981fronte dell’avanzo pari a 67,52 milioni). Tale esigenzaSiccome la stessa situazione si era verificata anche nel 2019, rispetto al tempo delle prime sentenze occorre ribadire che l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all’approvazione del rendiconto, come previsto dall’art. 13, c. 1, della Corte costituzionale, è divenuta certamente più stringente a seguito del definirsi dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, correlativamente, sul piano nazionale, dell’introduzione nella Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio, realizzata attraverso la modifica degli artt. 81, 97 e 119 per effetto della l. cost. 20 aprile legge 24 dicembre 2012, n. 1 243. Le attività patrimoniali del CNR hanno registrato nel corso dell’esercizio 2020 una crescita pari a 82,68 milioni (Introduzione nel 2019 il valore era aumentato di 74,45 milioni), attribuibile, esclusivamente, al valore dell’attivo circolante, che ha registrato un incremento di 116,45 milioni, a fronte di una diminuzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionalevalore delle immobilizzazioni (-28,8 milioni). Ciò Permane, anche nel 2020, un rilevante scostamento tra il valore patrimoniale dei debiti (188,24 milioni) e quello dei residui passivi (911,12 milioni a fronte di 228,13 milioni di residui attivi), riconducibile, in parte, alla permanenza in bilancio dei c.d. residui impropri (346,28 milioni), anche relativi a esercizi precedenti, circostanza che ha condotto il Giudice delle leggi a precisare l’opportunità che, quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco agevoledeve essere evidenziata nella nota integrativa, anche per spiegare e giustificare la complessità delle questioni, “come accade in relazione ai profili attinenti all’osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria differenza tra l’ammontare dei residui e degli equilibri di bilancio”, i meccanismi di accesso del Giudice contabile “debbano essere arricchiti” (sentdei debiti. n. 18/2019). Si tratta, peraltro, di un principio che è stato costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 80/2021 (sempre in punto di legittimazione della Corte dei conti). La Corte dei conti, in ragione della peculiare natura dei suoi compiti e in particolare delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche ad essa attribuite dall’art. 100, secondo comma, Cost., è stataE’ necessario, pertanto, riconosciuta come giudice competente a introdurre al vaglio della Corte costituzionale quei profiliche l’Ente proceda ad una riconciliazione contabile, e ciò soprattutto con riguardo all’esigenza di assicurare un controllo di legittimità costituzionale tempestivo anche in relazione alle partite contabili che rientrano nella categoria dei c.d. residui impropri. Il conto economico dell’esercizio 2020 espone un avanzo di 2,41 milioni, in netto miglioramento rispetto al disavanzo dell’esercizio 2019, pari a quei contesti 1,16 milioni. La differenza tra valori e costi della produzione è pari a 29.145 971, in significativo aumento rispetto a quella dell’esercizio precedente (pari a 14.394.279), andamento ascrivibile alla crescita dei proventi della gestione (921,73 milioni rispetto ai precedenti 902,76 milioni), nella sostanziale costanza dei costi della gestione, attestati a 892,58 milioni, a fronte degli 888,36 milioni del 2019. Anche se l’esercizio si è chiuso con un avanzo, si invita l’Ente a proseguire il percorso di una prudente gestione finanziaria, tenendo conto della necessità di mantenere l’equilibrio della gestione, considerata l’incidenza negativa che possono maggiormente rappresentare “territori continuano ad avere gli oneri straordinari di rischio” per la finanza pubblica (sent. n. 384/1991 e n. 18/2019). In questa prospettiva assume quindi rilievo la circostanza gestione che il procedimento sono aumentati in argomento risulta particolarmente funzionale a “prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)” (sent. n. 39/2014). Infattimisura significativa, una volta reso efficace il contratto collettivo, nessuna delle parti contraenti e nessuno dei singoli beneficiari avrebbe interesse (anche in senso tecnicoprocessuale) ad impugnare gli atti applicativi conseguenza, da un lato, delle elevate minusvalenze conseguenti alla cessione di tale legge instaurando un giudizio entro cui sollevare (eventualmente anche d’ufficio) un incidente partecipazioni nel capitale di costituzionalità. In definitiva sono state riconosciute utili ai fini del deferimento del vaglio di costituzionalità una molteplicità di forme di controllo (non collaborative)altre società, qualie, come si è vistodall’altro, oltre al controllo preventivo di legittimità (sent. n. 384/1991 e n. 226/1976), anche quello di parificazione del rendiconto statale (sent. n. 121/1966) e regionale (sent. n. 89/2017) e quello sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale (sent. n. 18/2019) nonché il controllo di legittimità- regolarità della revisione dei bilanci degli enti territoriali e degli enti del Ssn (sent. n. 157/2020). Nella fattispecie è stato riconosciuto, estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, il controllo sulla certificazione del contratto come una forma di controllo di legalità, insieme alla verifica della compatibilità economica e finanziariaresidui attivi mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti.

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Considerazioni conclusive. Provando L’INAPP è un ente pubblico di ricerca istituito nel 1973 (ex ISFOL), le cui funzioni e compiti, oggi individuati nell’articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2015 e nel proprio statuto, si concretano, segnatamente, nell’attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, nella loro promozione, diffusione e disseminazione presso il più ampio pubblico, e nell’attività di ausilio e supporto scientifico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di sua competenza. La vigilanza sull’Istituto è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche di vigilanza, che impartisce annualmente direttive e linee di indirizzo cui deve essere conformata la programmazione dell’attività di ricerca (istituzionale e scientifica), monitora la rispondenza dell’azione rispetto agli obiettivi programmati, approva i più importanti atti (statuto, regolamenti, piano integrato delle attività, bilanci…), nomina i componenti degli organi. Sullo stato di previsione della spesa del citato dicastero grava il contributo che annualmente è erogato all’Istituto per assicurarne il funzionamento, che per il 2021 è stato pari a sintetizzare quanto fin qui illustratoeuro 26.351.098, occorre evidenziare come ritenuto tuttavia dal medesimo Istituto insufficiente a fornire completa copertura finanziaria alle spese di funzionamento ritenute incomprimibili (spese per il personale; spese per l’acquisto di beni e servizi strumentali). Oltre al contributo istituzionale del Ministero vigilante, l’Istituto è destinatario di significative risorse finanziarie di provenienza europea e internazionale per la Corte costituzionalerealizzazione di progetti, programmi, analisi, studi e ricerche negli ambiti di competenza, che nel 2021 sono ammontate a euro 66.631.250. Tra queste vanno segnalate, per la loro rilevanza, le risorse finanziarie di cui l’Istituto è beneficiario in veste di organismo intermedio (OI) del Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l’occupazione (PON SPAO) per il sessennio 2018/2024, a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), e nella qualità di Agenzia nazionale per le azioni decentrate (Azioni chiave 1: mobilità individuale ai fini dell’apprendimento; Azione chiave 2: innovazione e buone pratiche; Azione chiave 3: sostegno alla riforma delle politiche) del Programma “Erasmus+” per il periodo 2021-2027, a valere sul bilancio della Commissione europea. Gli esiti del monitoraggio sulle attività di ricerca attestano che nell’annualità considerata l’Istituto ha prodotto per ricerca istituzionale e, in parte, Terzo settore, 133 elaborati complessivi; mentre per quel che riguarda la ricerca scientifica, su 29 linee di ricerca approvate nell’ambito dei Nuclei tematici descritti in precedenza, 20 hanno ricevuto piena attuazione, 7 sono stati parzialmente realizzati, con slittamento del loro completamento nell’annualità 2022, e 2 sono rimasti inattuati a motivo delle incertezze sulle tempistiche per la recentissima sentenza n. 89 dell’8 maggio 2023 ha riconosciuto la legittimazione messa a sollevare questione disposizione, da parte di legittimità costituzionale altra amministrazione pubblica, dei dati necessari all’avvio e/o prosecuzione degli stessi. Inoltre, nel corso del procedimento della Corte 2021 sono state completate le attività di studio, analisi, e valutazione che trovavano causa in convenzioni, accordi e protocolli d’intesa stipulati con istituzioni ed enti, pubblici e privati, in esercizi precedenti e di cui era prevista la conclusione entro l’annualità qui considerata, e sono stati sottoscritti 23 nuovi atti di collaborazione. Infine, nel 2021 l’Istituto non ha partecipato, direttamente o insieme ad altri enti, a gare per l’assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti riconducibili a una o più missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Pertanto, nel 2021 non risultano assegnati direttamente all’Istituto progetti a valere sul PNRR, né collaborazioni con enti attuatori di tali progetti. Per quel che concerne l’organizzazione, sono organi statutari dell’Istituto il Presidente, il cui attuale titolare è stato nominato nel febbraio 2020; il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono stati rinnovati nel settembre 2021; il Comitato scientifico, i cui componenti sono stati nominati nel 2021; il Collegio dei conti di “certificazione” revisori dei costi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiegoconti, i cui attuali componenti sono stati nominati nel 2021, con particolare eccezione del suo attuale Presidente, nominato nel 2022. Completa l’apparato organizzativo l’Organismo indipendente di valutazione della “performance” (OIV), costituto in forma monocratica, il cui attuale titolare è stato nominato nel novembre 2020 per la durata di tre anni. La spesa aggregata sostenuta dall’Istituto per il funzionamento degli organi statutari e dell’OIV nel 2021 è stata pari a euro 158,8 mila (+8,96 per cento sul 2020). Il personale in servizio al 31 dicembre 2021 è pari a 403 unità, in lieve riduzione rispetto al 2020. Si tratta pressoché esclusivamente di personale subordinato a tempo indeterminato, essendo l’unica posizione a tempo determinato presente nell’esercizio considerato quella del Direttore generale. La spesa di personale a tempo indeterminato nell’esercizio in esame è pari a euro 23,8 mln, in aumento rispetto al 2020 del 4,56 per cento. Il ciclo di valutazione della “performance” è stato implementato in relazione al personale amministrativo dirigenziale e non dirigenziale e a quello di ricerca preposto al coordinamento di unità organizzative di primo e secondo livello. Per il restante personale di ricerca e tecnologo la valutazione delle relative attività e dei correlati comportamenti organizzativi è stata effettuata nell’ambito dell’applicazione di istituti di contrattazione collettiva nazionale per l’attribuzione di specifiche indennità o per progressioni stipendiali. Peggiora il rapporto tra il valore della produzione ed il costo del personale (33 per cento, era il 23,4 per cento nel 2020), per il concorrente aumento delle spese di personale e diminuzione dei componenti positivi della gestione. In controtendenza rispetto all’esercizio 2020, la gestione nel 2021 chiude con un disavanzo finanziario di competenza di circa euro 3,5 mln, mentre il risultato di amministrazione, ancorché in diminuzione rispetto al 2020 (-17,04 per cento), risulta positivo per euro 22,2 mln, anche grazie alle significative disponibilità di cassa registrate al termine dell’esercizio (euro 67,6 mln: +83,1 per cento rispetto al 2020). Dall’analisi degli indicatori gestionali, con riferimento alle questioni sollevate dalla Sezione regionale entrate, si evidenzia una capacità di controllo riscossione complessivamente del 75,2 per cento del totale degli accertamenti iscritti a bilancio, in lieve aumento rispetto al 2020 (+1,8 per cento, in quanto nell’anno in questione furono complessivamente riscosse entrate per un importo pari al 73,4 per cento del totale degli accertamenti iscritti nel relativo bilancio). Appare in diminuzione, invece, la Regione Siciliana della Corte capacità di pagamento in rapporto al totale degli impegni di spesa assunti entro la fine dell’esercizio, che è risultata essere pari al 46,12 (circa il 22 per cento in meno rispetto alla capacità di pagamento attestata nel precedente esercizio: 68 per cento). L’indicatore di tempestività dei conti aventi ad oggetto l’artpagamenti dei debiti commerciali risulta peraltro negativo per – 16,07 giorni, migliorando il risultato conseguito nel 2020. 4 della l. reg. Siciliana 24 settembre 2021Nel 2021 l’Istituto ha proseguito nell’analisi e verifica analitica dei residui pregressi, n. 24 (Disposizioni specie quelli riferibili alle gestioni anteriori al 2018, per il settore della forestazioneloro corretto riaccertamento negli esercizi successivi, che ha condotto alla cancellazione di residui attivi per circa euro 2 mln. Disposizioni varie)Il conto economico presenta un risultato di esercizio positivo per circa euro 2,5 mln, il quale – dopo avere a) autorizzato “l’ulteriore spesa annua di in diminuzione rispetto al risultato del 2020 (circa euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023” ai fini dell’adeguamento del “fondo per il trattamento di posizione e di risultato” del personale con qualifica dirigenziale (comma 1) e b) disciplinato le modalità di copertura di tale spesa (comma 2, primo periodo) – c) dispone che, per “gli esercizi successivi [al 2023] l’entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” (comma 2, secondo periodo3,7 mln). A fondamento dell’evidenziato e articolato processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice Lo stato patrimoniale espone nel 2021 un valore del patrimonio netto pari a quoeuro 12,7 mln, sin dall’inizio, ha indubbiamente militato anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, “sul piano sostanziale, […] l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che […] più difficilmente verrebbero in aumento del 24,28 per altra via, ad essa sottoposte” (sent. n. 226/1976 e, nello stesso senso, sent. n. 384/1981). Tale esigenza, cento rispetto al tempo delle prime sentenze della Corte costituzionale, 2020. La consistenza del patrimonio immobiliare è divenuta certamente più stringente a seguito del definirsi dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, correlativamente, sul piano nazionale, dell’introduzione nella Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio, realizzata attraverso la modifica degli artt. 81, 97 e 119 mutata per effetto della l. costcompravendita dell’immobile di proprietà nel Comune di Albano Laziale, conclusasi nel marzo del 2021. 20 aprile 2012Il relativo prezzo di vendita, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). Ciò che ha condotto euro 1,2 mln, interamente incassato, è stato accantonato in contabilità finanziaria al Fondo per il Giudice delle leggi a precisare l’opportunità chefinanziamento spese in c/capitale in vista dell’eventuale acquisto, quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, anche per la complessità delle questioni, “come accade in relazione ai profili attinenti all’osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio”, i meccanismi di accesso del Giudice contabile “debbano essere arricchiti” (sent. n. 18/2019). Si tratta, peraltroda parte dell’Istituto, di un principio immobile da destinare a propria sede istituzionale. A seguito della ricognizione fisica dell’intero patrimonio inventariale dell’Istituto avvenuta nel 2020, l’inventario risulta aggiornato e le acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio sono state correttamente registrate. Nell’agosto 2021 l’Istituto ha stipulato con la Provincia di Benevento un contratto di comodato d’uso di durata novennale con decorrenza dal 25 novembre 2021 (data di presa di possesso), di un immobile, di proprietà di detto ente locale, sito a Benevento e destinato a ospitare una sede operativa dell’Istituto per attività di ricerca e di assistenza tecnico-scientifico in specifiche tematiche che è stato costantemente ribadito dalla Corte costituzionaleriguardano, da ultimo nella sentenza n. 80/2021 (sempre in punto particolare, il Mezzogiorno e l’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche di legittimazione della Corte dei conti)sviluppo del territorio. Gli oneri derivanti dall’uso dell’immobile di cui si tratta sono stati stimati in euro 1.700 annui. La Corte dei contipossibilità per l’Istituto di costituire sedi operative sul territorio nazionale rinviene il proprio fondamento nell’articolo 1, in ragione della peculiare natura dei suoi compiti comma 5, del Regolamento di organizzazione e in particolare funzionamento degli organi e delle funzioni strutture, adottato con deliberazione del Consiglio di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche ad essa attribuite dall’art. 100amministrazione n. 18 del 18 dicembre 2020 e approvato, secondo commasenza rilievi, Costdal Ministero vigilante., è stata, pertanto, riconosciuta come giudice competente a introdurre al vaglio della Corte costituzionale quei profili, e ciò soprattutto con riguardo all’esigenza di assicurare un controllo di legittimità costituzionale tempestivo in relazione a quei contesti che possono maggiormente rappresentare “territori di rischio” per la finanza pubblica (sent. n. 384/1991 e n. 18/2019). In questa prospettiva assume quindi rilievo la circostanza che il procedimento in argomento risulta particolarmente funzionale a “prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)” (sent. n. 39/2014). Infatti, una volta reso efficace il contratto collettivo, nessuna delle parti contraenti e nessuno dei singoli beneficiari avrebbe interesse (anche in senso tecnicoprocessuale) ad impugnare gli atti applicativi di tale legge instaurando un giudizio entro cui sollevare (eventualmente anche d’ufficio) un incidente di costituzionalità. In definitiva sono state riconosciute utili ai fini del deferimento del vaglio di costituzionalità una molteplicità di forme di controllo (non collaborative), quali, come si è visto, oltre al controllo preventivo di legittimità (sent. n. 384/1991 e n. 226/1976), anche quello di parificazione del rendiconto statale (sent. n. 121/1966) e regionale (sent. n. 89/2017) e quello sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale (sent. n. 18/2019) nonché il controllo di legittimità- regolarità dei bilanci degli enti territoriali e degli enti del Ssn (sent. n. 157/2020). Nella fattispecie è stato riconosciuto, estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, il controllo sulla certificazione del contratto come una forma di controllo di legalità, insieme alla verifica della compatibilità economica e finanziaria.

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Considerazioni conclusive. Provando L’Istituto nazionale di statistica è un ente pubblico di ricerca, la cui finalità istituzionale è il rilevamento e la diffusione dei dati statistici. Nel corso dell’anno 2021, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia, l’Istat ha proseguito, in attuazione della normativa nazionale e nel rispetto degli obblighi comunitari in materia di produzione dei dati, nonché delle indicazioni fornite da Eurostat, nello svolgimento delle azioni necessarie a sintetizzare sopperire alle difficoltà oggettive riscontrate dalle unità di rilevazione per fornire i dati nei tempi e secondo le modalità richieste. Tra gli investimenti inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea, è stata individuata una linea di investimento relativa alla Transizione Digitale specifica per la componente dati e interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni, denominata Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che prevede la realizzazione di un Catalogo Nazionale Dati (NDC) per favorire lo scambio, l’armonizzazione e la comprensione delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche nell’ambito della PDND e l’Istat è stato individuato quale soggetto attuatore del progetto Catalogo Nazionale Dati. I compensi individuali annui lordi dei componenti degli organi sono i seguenti: euro 10.040 a ciascuno dei quattro membri del Consiglio; 7.530 euro a ciascuno dei tre componenti il Collegio dei revisori dei conti; 5.020 euro a ciascuno dei quattordici membri del Comstat. In quanto fin qui illustratoin quiescenza a decorrere dal 1° novembre 2019, occorre evidenziare come la Corte costituzionaleai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il Presidente dell’Istat ha percepito nell’esercizio 2021 unicamente il rimborso spese. L’attuale Direttore generale, nominato in data 19 aprile 2019, per un triennio è stato riconfermato dal Consiglio nella seduta del 22 aprile 2022 per il triennio 2022–2024. Benché il costo del personale risulti in flessione dell’1,20 per cento rispetto al 2020, il suo costo medio, pari ad euro 61.244 lordi, registra un incremento del 3,53 per cento, per effetto della cessazione di 93 unità rispetto all’esercizio precedente. Il comma 237 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 ha quantificato il fabbisogno necessario per lo svolgimento di tutti i Censimenti permanenti e per il Censimento generale dell’agricoltura nel quadriennio 2018-2021 in complessivi euro 281.864.000, con una media di circa 70 mln annui, mentre a decorrere dall’ esercizio 2022, il legislatore ha preventivato un fabbisogno annuo di spesa pari a euro 26.881.600, il che comporta una necessaria riduzione degli oneri derivanti dallo svolgimento dell’attività censuaria. Al riguardo, si richiama l’attenzione sulla necessità sia di una adeguata programmazione gestionale che di una accelerazione circa l’ultimazione della innovanda progettazione delle rilevazioni, con la recentissima sentenza finalità di assicurare sia la sostenibilità prospettica di bilancio sia gli standard quali-quantitativi delle rilevazioni programmate Il valore degli acquisti sostenuti nell’anno 2021 relativo ai contratti ancora in essere o chiusi durante l’anno, è stato pari a euro 28.010.929 (euro 30.921.592 nel 2020), mentre l’importo di aggiudicazione ammonta complessivamente a 153.216.245 euro. Nel 2021 erano attivi n. 89 dell’8 maggio 2023 ha riconosciuto 321 contratti, di cui n. 67 attraverso l’utilizzo di convenzioni Consip, n. 164 attraverso l’utilizzo della piattaforma MePA e n. 90 con procedure diverse dalle precedenti (extra Consip e MePA). Il procedimento di costituzione della società 3-I S.p.A., a capitale interamente pubblico, partecipata da INPS, INAIL e ISTAT e finalizzata allo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, conclusosi in data 12 dicembre 2022, potrebbe modificare in modo significativo i fabbisogni e il quadro esigenziale del futuro Centro Elaborazione Dati da realizzare presso la legittimazione Sede Unica Istat. Venendo all’esame dei dati di bilancio, rispetto all’esercizio precedente, che presentava un avanzo finanziario di 3,86 mln, l’esercizio 2021 si chiude con un disavanzo di competenza pari a sollevare questione di legittimità costituzionale nel corso del procedimento della Corte dei conti di “certificazione” dei costi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego23,97 mln, con particolare riferimento alle questioni sollevate dalla Sezione regionale un saldo negativo di controllo parte capitale di 28,45 mln ed un saldo positivo di parte corrente di soli 4,48 mln, dovuto alla crescita delle spese per la Regione Siciliana della Corte raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei conti aventi ad oggetto l’artdati statistici. 4 della l. regLa consistenza di cassa finale è stabile, pari a 432,68 mln, in aumento di 0,73 per cento rispetto al 2020 (429,52 mln). Siciliana 24 settembre L’avanzo di amministrazione segna una leggera flessione, passando da 286,08 mln nel 2020 a 275,49 mln nel 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazionedi cui 100,82 mln costituiscono la quota vincolata e 174,67 mln quella disponibile. Disposizioni varie), il quale – dopo avere a) autorizzato “l’ulteriore spesa annua Il risultato economico presenta un disavanzo di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023” ai fini dell’adeguamento del “fondo per il trattamento di posizione e di risultato” del personale con qualifica dirigenziale (comma 1) e b) disciplinato le modalità di copertura di tale spesa (comma 2, primo periodo) – c) dispone che, per “gli esercizi successivi [al 2023] l’entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” (comma 2, secondo periodo). A fondamento dell’evidenziato e articolato processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, sin dall’inizio, ha indubbiamente militato anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, “sul piano sostanziale, […] l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che […] più difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte” (sent. n. 226/1976 e, nello stesso senso, sent. n. 384/1981). Tale esigenza34,82 mln, rispetto al tempo 2020, che, invece, aveva chiuso con un avanzo di 96,90 mln. Conseguentemente, il patrimonio netto passa da 231,36 mln nel 2020 a 196,54 mln di euro nel 2021, con un decremento del 15,05 per cento (-34,82 mln in valore assoluto). La relazione sul rendiconto per l’anno 2021 del Collegio dei revisori e la nota del Mef ad esito della verifica sul rendiconto medesimo del 22 luglio 2022 danno atto del rispetto dei limiti posti dalle norme di contenimento delle prime sentenze della Corte costituzionalespese e dei versamenti eseguiti. La gestione di tesoreria registra nel 2021 un incremento di 2,76 mln, è divenuta certamente più stringente risultante da riscossioni per 294,08 mln di euro e pagamenti per 291,32 mln. Pertanto, la consistenza finale di cassa a seguito fine esercizio 2021 passa da 429,51 mln a 432,27 mln rispetto al 31 dicembre del definirsi 2020, al netto del saldo del conto postale e dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea econti economali di euro 413.058. L’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione di 275,49 mln, correlativamenteottenuto partendo dalla disponibilità complessiva di cassa finale di 432,68 mln, sul piano nazionalesommando il totale dei residui attivi finali di 19,58 mln e sottraendo i residui passivi finali di 176,77 mln. Con riferimento alla situazione patrimoniale, dell’introduzione nella Costituzione il totale dell’attivo, nel 2021, pari a 510,24 mln presenta un decremento, rispetto all’anno precedente (530,46 mln), del principio dell’equilibrio di bilancio3,81 per cento, realizzata attraverso la modifica degli artt. 81principalmente, 97 e 119 per effetto della l. costriduzione delle immobilizzazioni (-25,21 per cento), che passano da 78,94 mln a 59,03 mln, e del decremento dei crediti (-16,03 per cento), che passano da 21,97 mln a 18,45 mln. 20 aprile 2012Dall’analisi delle componenti economiche si evidenzia un valore della produzione pari a complessivi 248,29 mln, n. 1 nel 2021, rispetto a 357,74 mln nel 2020, con un decremento di 109,45 mln di euro (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). Ciò che ha condotto il Giudice delle leggi a precisare l’opportunità che, quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, anche -30,59 per la complessità delle questioni, “come accade in relazione ai profili attinenti all’osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio”, i meccanismi di accesso del Giudice contabile “debbano essere arricchiti” (sent. n. 18/2019). Si tratta, peraltro, di un principio che è stato costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 80/2021 (sempre in punto di legittimazione della Corte dei conticento). La Corte flessione dei contiricavi rispetto al precedente esercizio è dovuta, in ragione della peculiare natura dei suoi compiti parte, al rallentamento dell’attività di spesa finanziata da risorse vincolate che ha generato, che ha determinato ricavi sospesi, per complessivi 54,2 mln, rinviati agli esercizi futuri e confluiti nel passivo patrimoniale alle voci “risconti passivi” e “contributi in particolare delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche ad essa attribuite dall’art. 100, secondo comma, Cost., è stata, pertanto, riconosciuta come giudice competente a introdurre al vaglio della Corte costituzionale quei profili, e ciò soprattutto con riguardo all’esigenza di assicurare un controllo di legittimità costituzionale tempestivo in relazione a quei contesti che possono maggiormente rappresentare “territori di rischioconto capitale” per la finanza pubblica (sent. n. 384/1991 e n. 18/2019). In questa prospettiva assume quindi rilievo la circostanza che il procedimento in argomento risulta particolarmente funzionale a “prevenire pratiche contrarie principio di corrispondenza dei ricavi ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)” (sent. n. 39/2014). Infatti, una volta reso efficace il contratto collettivo, nessuna delle parti contraenti e nessuno dei singoli beneficiari avrebbe interesse (anche in senso tecnicoprocessuale) ad impugnare gli atti applicativi di tale legge instaurando un giudizio entro cui sollevare (eventualmente anche d’ufficio) un incidente di costituzionalità. In definitiva sono state riconosciute utili ai fini del deferimento del vaglio di costituzionalità una molteplicità di forme di controllo (non collaborative), quali, come si è visto, oltre al controllo preventivo di legittimità (sent. n. 384/1991 e n. 226/1976), anche quello di parificazione del rendiconto statale (sent. n. 121/1966) e regionale (sent. n. 89/2017) e quello sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale (sent. n. 18/2019) nonché il controllo di legittimità- regolarità dei bilanci degli enti territoriali e degli enti del Ssn (sent. n. 157/2020). Nella fattispecie è stato riconosciuto, estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, il controllo sulla certificazione del contratto come una forma di controllo di legalità, insieme alla verifica della compatibilità economica e finanziariacosti.

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