Scambio di informazioni Clausole campione

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
Scambio di informazioni. 1. Le parti si scambiano informazioni sull’attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministra- tive indicate negli allegati settoriali.
Scambio di informazioni. Articolo 17
Scambio di informazioni. 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti per l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione o per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’ar- ticolo 1.
Scambio di informazioni. 1. Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio di informazioni riguardanti:
Scambio di informazioni. 1. Le Parti prendono le occorrenti disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto allo scopo di procedere a consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.
Scambio di informazioni. 1 Ove necessario e in sintonia con gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti favoriscono:
Scambio di informazioni. 1.1. I rappresentanti del Tavolo IAS/IFRS si tengono reciprocamente informati:
Scambio di informazioni. 1. La Banca d’Italia e la Guardia di finanza collaborano per realizzare uno scambio di dati e notizie utili a rendere efficace il perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, anche attraverso l’avvio di congiunte analisi di rischio settoriali, per ambiti territoriali e/ o tipologia di operatori.
Scambio di informazioni. L'importatore di dati deve implementare processi per proteggere la sicurezza dei dati personali scambiati all'interno del suo gruppo aziendale e con terzi. 9. Exchange of information. The data importer shall implement processes to protect the security of personal data exchanged within its corporate group and with third parties.