INADEMPIENZE E PENALITA’ Clausole campione

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore c...
INADEMPIENZE E PENALITA’. Il Comune, ove si verifichino inadempienze da parte dell’aggiudicatario nell’esecuzione degli obblighi prescritti nel presente capitolato e nel contratto, formalmente contestate dal Responsabile del procedimento e riguardanti i tempi o le modalità di esecuzione dei servizi forniti, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto aggiudicatario riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare contrattuale annuo (al netto dell’IVA e del C.P.A.) tenuto conto dell’entità delle conseguenze legate all’inadempimento riscontrato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati al soggetto aggiudicatario, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso aggiudicatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’aggiudicatario, di provvedere all’integrale ri...
INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx. Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta. In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato. In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente capitolato, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art.14 sarà applicata una penale pecuniaria nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Detta penale sarà applicata sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza.
INADEMPIENZE E PENALITA’. 1) Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini specificati nel precedente art. 3; - per ogni situazione, inclusa nelle segnalazioni dell’ufficio tecnico comunale di cui al precedente paragrafo 3.1, che dovesse risultare non adeguatamente risolta nell’ambito delle operazioni di manutenzione programmata; - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.
INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s’intendono modificate come segue:
INADEMPIENZE E PENALITA’. L'Ente Appaltante, per ogni inadempienza o inefficienza non riparata o rimossa entro il termine prescritto nell’ordine di servizio, provvederà all'applicazione di una penalità variabile da un minimo di EUR 150,00 a un massimo di EUR 1.000,00 in ragione della gravità dell'addebito contestato. Qualora si accerti il mancato rispetto delle scadenze previste nei servizi oggetto del presente Capitolato o che gli stessi, per utilizzo di macchinari, per numero di addetti, ecc. siano stati resi in modo inferiore o più scadente del pattuito e non sia possibile provvedere ai sensi di quanto sopra stabilito, tale riduzione del servizio darà luogo, previa contestazione, a una corrispondente riduzione della rata spettante.