Common use of Considerazioni conclusive Clause in Contracts

Considerazioni conclusive. I servizi e le opere rese alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per non concorrere alla formazione del reddito devono, quindi, riguardare le seguenti finalità: - educazione; - istruzione; - ricreazione; - assistenza sociale; - assistenza sanitaria; - culto. L’ampia casistica, e tenuto conto delle esperienze maturate sino ad oggi, può consentire quindi di prevedere interventi atti favorire: - l’iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi; - l’acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo; - assegni, premi o sussidi per fini di studio; - borse di studio; - acquisto libri di studio scolastico; - l’iscrizione a corsi di lingua all’estero o in Italia (il costo relativo al corso di lingue ove propedeutico all’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - l’abbonamento a spettacoli teatrali; - l’abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all’abbonamento a riviste attinenti l’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - il biglietto per un evento sportivo; - l’utilizzo di case vacanze aziendali; - l’iscrizione a corsi extra – professionali, - la costituzione di spacci aziendali (gli acquisti dei dipendenti anche se avvengono a prezzi scontati costituiscono mere operazioni commerciali e, in quanto tali, sono irrilevanti ai fini della tassazione / contribuzione del reddito di lavoro dipendente); - l’utilizzo di strutture sanitarie; - rimborso somme per assistenze domiciliari per anziani / non autosufficienti; - servizi di assistenza domiciliare per anziani / non autosufficienti; - sostegno per visite mediche chek – up; - iscrizione ludoteche, centri estivi e invernali; - spese per asili nido, scuole materne ed elementari4. Contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Ministero (Min. fin. Circ. n. 238/E/2000), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 10 marzo 2004, con specifico riferimento ad un servizio di check – up medico offerto alla generalità dei dipendenti ritenuto in linea con l’agevolazione di cui alla lett. f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, ha precisato che: “L’esclusione dalla tassazione opera … anche nelle ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda. Ciò in quanto considerare o meno come bene in natura (e quindi assoggettare o meno a tassazione) l’utilizzo di un’opera o di un servizio messo a disposizione volontariamente dal datore di lavoro a seconda se le strutture impiegate siano o meno di proprietà dello stesso datore di lavoro determina una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che ricevono un beneficio sostanzialmente identico. Peraltro, affinché la disposizione dell’art. 51, comma 2, lett. f), possa tornare applicabile nell’ipotesi in cui le utilizzate non siano di proprietà del datore di lavoro, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura del servizio sanitario” Tale interpretazione dovrà essere confermata anche in relazione alla riscrittura della lettera f) ove si prevede che i servizi debbano essere “riconosciuti” dal datore di lavoro; con ciò consentendo anche l’utilizzazione di strutture terze.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego

Considerazioni conclusive. I servizi e le opere rese alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per non concorrere alla formazione del reddito devono, quindi, riguardare le seguenti finalità: - educazione; - istruzione; - ricreazione; - assistenza sociale; - assistenza sanitaria; - culto. L’ampia casistica, e tenuto conto delle esperienze maturate sino ad oggi, può consentire quindi di prevedere interventi atti favorire: - l’iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi; - l’acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo; - assegni, premi o sussidi per fini di studio; - borse di studio; - acquisto libri di studio scolastico; - l’iscrizione a corsi di lingua all’estero o in Italia (il costo relativo al corso di lingue ove propedeutico all’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - l’abbonamento a spettacoli teatrali; - l’abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all’abbonamento a riviste attinenti l’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile); - il biglietto per un evento sportivo; - l’utilizzo di case vacanze aziendali; - l’iscrizione a corsi extra – professionali, - la costituzione di spacci aziendali (gli acquisti dei dipendenti anche se avvengono a prezzi scontati costituiscono mere operazioni commerciali e, in quanto tali, sono irrilevanti ai fini della tassazione / contribuzione del reddito di lavoro dipendente); - l’utilizzo di strutture sanitarie; - rimborso somme per assistenze domiciliari per anziani / non autosufficienti; - servizi di assistenza domiciliare per anziani / non autosufficienti; - sostegno per visite mediche chek – up; - iscrizione ludoteche, centri estivi e invernali; - spese per asili nido, scuole materne ed elementari4. Contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Ministero (Min. fin. Circ. n. 238/E/2000), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 10 marzo 2004, con specifico riferimento ad un servizio di check – up medico offerto alla generalità dei dipendenti ritenuto in linea con l’agevolazione di cui alla lett. f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, ha precisato che: “L’esclusione dalla tassazione opera … anche nelle ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda. Ciò in quanto considerare o meno come bene in natura (e quindi assoggettare o meno a tassazione) l’utilizzo di un’opera o di un servizio messo a disposizione volontariamente dal datore di lavoro a seconda se le strutture impiegate siano o meno di proprietà dello stesso datore di lavoro determina una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che ricevono un beneficio sostanzialmente identico. Peraltro, affinché la disposizione dell’art. 51, comma 2, lett. f), possa tornare applicabile nell’ipotesi in cui le utilizzate non siano di proprietà del datore di lavoro, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura del servizio sanitario” Tale interpretazione dovrà essere confermata anche in relazione alla riscrittura della lettera f) ove si prevede che i servizi debbano essere “riconosciuti” dal datore di lavoro; con ciò consentendo anche l’utilizzazione di strutture terze.

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Samples: Lettera Di Assunzione a Tempo Determinato Per Sostituzione, www.confagricoltura.org