LA PROCEDURA Clausole campione

LA PROCEDURA. 1) L'Istituto comunica alle RSA, alle XX.XX. della scuola firmatarie del CCNL e alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli arti. 4 e 24 della L. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).
LA PROCEDURA. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
LA PROCEDURA. La procedura di negoziazione assistita non è stata dettagliatamente disciplinata dal legislatore: le attività successive alla stipulazione della convenzione sono dunque rimesse alla libera determinazione delle parti della lite, cui è soltanto fatto obbligo di «cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia». Si segnala tuttavia che la già citata legge n. 206/2021 ha delegato il Governo a disciplinare, nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, la cd. “attività di istruzione stragiudiziale”; sarà dunque introdotta la possibilità di raccogliere elementi utili ai fini della composizione della lite, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia. A tale previsione si accompagnerà l’introduzione di sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false; inoltre, le prove raccolte potranno essere utilizzate nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento degli stessi fatti. Al fine di incentivare il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, la medesima legge delega ha, inoltre, previsto la possibilità di svolgere la procedura di negoziazione assistita con modalità telematiche, realizzando gli incontri attraverso collegamenti da remoto. Si evidenzia, infine, che al legislatore delegato è stato altresì affidato il compito di semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense. All’esito della procedura di negoziazione, che deve concludersi entro il termine indicato nella convenzione, gli avvocati potranno: - in caso di esito negativo certificare la dichiarazione di mancato accordo (art. 4, co. 3, d.l. 132/2014): è necessario infatti formalizzare il fallimento della procedura al fine di consentire la proposizione della domanda in sede giudiziale. - in caso di soluzione della controversia sottoscrivere l’accordo e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico; l’esito positivo della procedura permette alle parti di evitare di rivolgersi al giudice, risolvendo autonomamente la controversia. L’art. 5 del d.l. 132/2014 stabilisce che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se con l’accordo le parti concludono un atto o un contratto soggetto a trascrizione, per procedere alla trascrizione dell’accordo la sottoscrizione dello stess...
LA PROCEDURA. La procedura di prepensionamento è complessa: il datore di lavoro presenta tutto alla direzione centrale delle pensioni, che attribuisce all’azienda un codice di censimento e un codice PIN, per accedere alla procedura automatizzata. L’INPS comunica all’impresa l’ammontare stimato della provvista annuale, sulla base del quale viene fatta la fideiussione. Al termine, il datore di lavoro presenta nuova domanda all’INPS per ciascun lavoratore. In mancanza di requisiti del datore di lavoro l’accordo decade per tutti i lavoratori; se la carenza riguarda un singolo dipendente, l’eventuale accordo con adesione non è valido e nel caso di licenziamento collettivo il lavoratore va in mobilità. • Prima della procedura gli adempimenti costituiscono condizione per l’efficacia dell’accordo. • Dopo la procedura qualsiasi inadempienza non ha effetto sulla validità dell’accordo.
LA PROCEDURA. L’azienda sceglie quali azioni attivare tra quelle previste nel contratto (Mod.1) rivolgendosi al servizio associativo di diretta emanazione delle Associazioni artigiane provinciali o mandamentali. Il tecnico che le realizzerà deve essere tra quelli inseriti nell’apposita lista approvata dal CPR sulla base delle segnalazioni effettuate dalle associazioni artigiane.
LA PROCEDURA. La procedura qui sinteticamente descritta ricalca quanto già sperimentato in alcuni territori del Veneto e prevede:
LA PROCEDURA. La presente procedura ha l‘obiettivo di individuare un Accordo Quadro, da concludersi, con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. L’Accordo Quadro avrà durata di 540 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Nel corso della sua attuazione verranno emessi OdS, aventi ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria e riattamento degli alloggi di proprietà o gestiti per conto delle Amministrazioni comunali dall’ATER di Gorizia. Tali interventi non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel corso dello svolgimento dell’Accordo Quadro, in base alle necessità del Committente.
LA PROCEDURA a) Fase della negoziazione: Ogni docente dell’Ateneo potrà proporre negoziati per la stipula di un accordo internazionale. La proposta dovrà essere discussa con il Referente del Rettore per le Relazioni internazionali competente per area di consulenza e portata all’attenzione del Prorettore per le Relazioni Internazionali. Questi, tenuto conto delle linee strategiche per l’internazionalizzazione definite in accordo con il Magnifico Rettore, e in dialogo con il Servizio Relazioni Internazionali, valuterà l’opportunità per l’Ateneo di siglare l’accordo.
LA PROCEDURA. L’ESAME CONGIUNTO
LA PROCEDURA. Si ribadisce che la presenza dei farmaci d’emergenza nella scuola garantisce la possibilità d’intervento tempestivo da parte di qualsiasi persona in grado di praticarlo e la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di professione medica e non è quindi perseguibile qualora effettuata in condizioni d’emergenza in cui un ritardo nell’intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente.