Segue Clausole campione
Segue. La diligenza del depositario Assodata, dunque, la pregnanza causale della custodia, all’interno dello schema del deposito, di essa restano da chiarire contenuti ed ampiezza quale principale prestazione posta a carico del depositario. A dispetto della rubrica dell’art. 1770 c.c., non è invero dato rintracciare, né in tale disposizione né in altre del medesimo Capo, elementi oggettivi che consentano di legare l’esatto adempimento della obbligazione di custodire alla effettuazione di singole operazioni standard, dettagliatamente individuate. 28 Cfr. Cass. 11 giugno 2008, n. 15490, in Danno e responsabilità, 2008, p. 1045. 29 Cfr. ancora ▇▇▇▇▇▇▇, Obbligazioni «di risultato», cit., p. 370. 30 Cfr. Dalmartello e ▇▇▇▇▇▇▇, voce Deposito (diritto vigente), cit., p. 245, da cui i corsivi riportati nel testo. 31 Cfr. Galasso e ▇▇▇▇▇▇▇, voce Deposito, cit., p. 267, i quali espressamente prospettano, nell’un senso dell’alternativa di cui al testo, il caso di un deposito che acceda ad una vendita condizionata e, nell’altro, le ipotesi di cui agli artt. 1776 e 1780 c.c. 32 Cfr. ▇▇▇▇▇▇▇, Il contratto di deposito, cit., pp. 32-33. Espliciti sono al più taluni limiti al potere del depositario, per il cui tramite vie- ne peraltro ribadito il primato che, nel governo del rapporto, spetta all’autonomia privata, ed in special modo alla volontà del tradens. Così, è preclusa all’accipiens la facoltà d’uso o di sub deposito del bene, salvo espresso consenso del depositante (art. 1770, comma 1, c.c.)33; ed ancora, rispetto ad una custodia che circostanze urgenti impongano di attuare secondo modalità diverse da quanto pattuito, si fa obbligo al depositario di informare tempestivamente la sua controparte (art. 1770, comma 2, c.c.). Più chiaramente definiti o definibili sono, semmai, i c.d. obblighi accessori del depositario, essi stessi correlati alla esecuzione della prestazione principale (di custodia) e fatti oggetto di disposizioni espresse, quando non direttamente desumibili dal canone generale di buona fede. Si iscrivono nel primo gruppo i già menzionati obblighi informativi (art. 1770 c.c.), nonché quello di restituzione dei frutti (art. 1775 c.c.); alla seconda tipologia si ritiene vadano invece ascritti il dovere di provvedere a riparazioni necessarie ed urgenti ai fini della migliore custodia, ovvero quello di mantenere il riserbo su notizie apprese in ragione del contratto34. Tornando ai contenuti propri – e positivi – del custodire può allora dirsi che, al variare dell’og...
Segue. L’ARTICOLO 1564 CC.: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ MA INTERPRETAZIONE SBAGLIATA Prima di interventi normativi recenti, si rinvengono solo sporadiche indicazioni per far fronte all’hold up, oltre a quella che fa leva sull’interpretazione della buona fede in senso anti-opportunistico. Si è messo in evidenza che lo stesso contratto rappresenta una fonte di meccanismi intrinseci di prevenzione, poiché ogni azione interna ad esso presuppone costi transattivi che vanno sottratti dall’utilità attesa dal comportamento opportunistico e poiché la reputazione nei contesti commerciali è un dato importante, che è rischioso mettere a repentaglio con comportamenti scorretti62. A riprova della moderna sensibilità relazionale, alcune norme sulla somministrazione mostrano virtù ad esempio nella repressione dell’opportunismo in caso di inesatto adempimento, come notiamo dall’art.1564 cc. che subordina la risoluzione per inadempimento al fatto che esso sia di « una notevole importanza » e sia « tale da menomare la fiducia nell’esistenza dei successivi adempimenti »; la norma alza la soglia in corrispondenza della quale il somministrante può liberarsi dal vincolo. Per la funzione che svolge bisognerebbe considerare tale art. una norma imperativa ed evitare che nella prassi si possano introdurre regole che escludano ogni giudizio sulla discrezionalità del somministrante. 61 Cfr. par. 3. 62 Per completezza, si segnala che nel diritto statunitense tutte le ipotesi di modificazioni del rapporto si scontrano con le difficoltà create dalla legal duty rule (se una parte è già legata da un contratto ad eseguire un certo obbligo, questo non può costituire giustificazione per un secondo contratto), che richiede, salvo eccezioni, il requisito di fresh consideration (valida giustificazione) perché si possa riconsiderare l’assetto di interessi consacrato nel contratto; tale regola, pur essendo concepita per contenere condotte anti-opportunistiche, accede ad uno dei due estremi esposti in precedenza: negare validità a ogni modificazione. Lo UCC ha attenuato la rigidità della regola, prevedendo che le modifiche di un accordo preesistente non richiedano autonoma consideration per la loro validità. C’è poi da precisare che tale norma, nel complesso efficace a fronte di problemi opportunistici, è stata resa poco attenta alla dimensione relazionale da una linea interpretativa di cui si ha traccia in giurisprudenza, ovvero quella che ritiene che l’inadempimento in prossimità della scadenza di un contratto di du...
Segue. Come già quella di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇, Deposito, in A. Palazzo e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò è quanto, per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da pa...
Segue la rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo o la sua cessione onerosa. – Una prima differenza tra accordo di integrazione e rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenza, in quest’ultimo caso, di un momento determinativo avente ad oggetto la lesione. Poiché si è visto che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo di integrazione, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivo. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo di integrazione, il legittimario soddisfa la propria legittima per mezzo di un atto di trasferimento causalmente orientato in tal senso e, come conseguenza, è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carente. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta una diversa intenzione, e cioè dismettere l’azione di riduzione in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce il “prezzo” della rinuncia e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le parti, che si agita nell’ambito del conflitto economico tra le medesime e che prescinde dall’attività conoscitiva di cui si diceva. Allo stesso modo del prezzo della vendita, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi della inadeguatezza del valore dei diritti ceduti. Infine, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario la richiesta di un’ulteriore integrazione, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto di cui possa dare prova. Con la rinuncia all’azione, invece, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le parti, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso in cui l’accordo di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passive. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citate. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzione.
Segue. La tesi del patto di famiglia quale ipotesi legale di contratto a favore di terzi. Cenni introduttivi e rinvio. – 3. Il patto di famiglia avente, unitariamente, una “causa familiae”. La variante sui generis, e particolarmente marginale, della c.d. “causa successoria”. Linee critiche verso la tendenza alla sincreticità funzionale. – 4. La funzione distributivo-divisionale del patto. Sedes materiae, affinità e riduttivismo: critica e rilievi di validità. – 5. La teoria della causa mi- sta, i.e. il patto come negotium mixtum cum donatione aut solutionis causa: dissertazioni introduttive ed errori di prospettiva metodica. – 6. Tesi della poliedricità funzionale del patto: la causa complessa quale ipotesi ricostruttiva più aderente all’istituto. La transattività come chiave di volta dell’intera operazione negoziale: giudicato sostanziale e reciproche concessioni. – 7.
Segue. Il lavoro agile durante e oltre l’emergenza epidemiologica: innovazioni nella contrattazione aziendale — In tema di lavoro agile si osservano molteplici contratti di livello aziendale, con soluzioni altamente diversificate e ricche di regolamentazioni originali, tutte accomunate dall’obiettivo di potenziare il ricorso all’istituto. L’obiettivo trascende l’emergenza epidemiologica, che com’è noto legittima l’attivazione in forma semplificata e unilaterale (9). Accanto ad accordi di mero allineamento alle disposizioni emergen- ziali e proroga delle disposizioni precedenti, come l’Accordo della società Intrum Spa del 31 luglio 2020 (10), altre importanti aziende hanno intro- dotto modifiche strutturali, pur lasciando impregiudicata l’attivazione semplificata. È il caso, ad esempio, dell’Accordo di Eataly Srl del 15 luglio 2020 (11), nel quale, fatte salve anche retroattivamente le disposizioni emergenziali (art. 6) (12), le parti non rinunciano a regolamentare il lavoro agile/smart working in ossequio alla legge n. 81/2020. Ciò avviene in via sperimentale dal 1° agosto al 30 novembre 2020 (13), per mezzo di attivazioni consen- ⎯⎯⎯⎯⎯ (9) Art. 90, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. mod. in l. n. 77/2020, e per il pubblico impiego l’art. 263 della stessa norma. Per la proroga al 31 marzo 2021 vd. l’art. 19, comma 1, d.l. n. 183/2020, e all. I, n. 29 e n. 32.
Segue. L’avviamento.
Segue. L’argomento che faceva leva sulla necessità di impedire una rinuncia eccessivamente ampia alla giurisdizione dello Stato.
Segue. I diritti autodeterminati (diritti reali e diritti di credito a prestazioni di specie). 35
Segue. Il mandato post-mortem exequendum 300 INVALIDITA’ E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA 302
1. La nullità del contratto di convivenza 302
2. La sospensione del contratto di cui al comma 58 308
3. La risoluzione del contratto di convivenza 310
4. Segue. Accordo delle parti e recesso dal contratto di convivenza 318
1. Cenni sul nuovo art. 30-bis L. 218/1995 326 Gli ultimi cinquant’anni hanno visto un radicale ed esponenziale cambiamento della famiglia tradizionale e del matrimonio, del ruolo della donna e delle necessità assistenziali all’interno del nucleo familiare. Le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) hanno infatti evidenziato come si sia passati da circa 400.000 matrimoni all’anno nel corso degli anni ’60 – in gran misura religiosi e in cui peraltro oltre 70% delle donne era relegato al ruolo di casalinga - all’attuale maggior numero di circa 670.000 unioni libere, cioè nuclei familiari composti da soggetti celibi e nubili. Il primato del vincolo matrimoniale iniziò a retrocedere negli anni ’70 che registrarono anche l’innalzamento dell’età in cui i coniugi si legavano tra loro, grazie all’introduzione dell’istituto dello scioglimento del matrimonio e all’incremento dell’istruzione femminile. Negli anni ’90 poi, complici la maggior influenza della cultura dei paesi anglosassoni, l’aumento del livello di occupazione della donna e il calare del sentimento religioso, si sono affacciate nuove forme familiari a cui si è accompagnato un significativo incremento dei matrimoni solo civili. Per quanto attiene precisamente alla famiglia di fatto, le modalità statistiche sino ad ora non avevano permesso invece una facile e significativa rilevazione delle convivenze esistenti - e non permettono tuttora la rilevazione degli effetti della l. 76/2016 - considerato che tale fenomeno generalmente nella maggioranza dei casi prescindeva da indicazioni pubblicitarie. Ad ogni modo, con gran ritardo, il Legislatore con la L. 76/2016 ha colmato il divario nella regolamentazione della famiglia di fatto rispetto agli stati dell’Unione. La Legge infatti, come si vedrà nel proseguo, riconduce effetti giuridici rilevanti alla mera convivenza tra persone anche dello stesso sesso – in parte codificando gli approdi giurisprudenziali già presenti nel panorama - e prevede la possibilità di regolare con uno strumento contrattuale i rapporti patrimoniali tra partners che non abbiano scelto il vincolo matrimoniale. Gli Autori hanno in parte criticato e in parte...
