LE PARTI Clausole campione

LE PARTI. Cass., sez. III, 19 aprile 1991, n. 4261, RaEquoC, 1992, 59 – Il singolo comproprietario e` legittima- to a dare in locazione la cosa comune e` fondato sull’essenziale presupposto che non esista dissenso con gli altri compartecipanti alla comunione, tro- vando cos`ı la sua ragion d’essere nella presunzione di consenso insita nel comportamento passivo dei comproprietari in relazione ad un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune, effettuato dal comproprietario resosi attivo a tutela dei comuni interessi e cos`ı venuto ad assumere la figura del tacito mandatario. Cass., sez. III, 4 giugno 2008, n. 14759, MGC, 2008, 6, 864 – In tema di comunione, qualora la maggioranza dei comunisti – appresa l’intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune, ovvero l’avvenuta stipulazione del con- tratto – si opponga, rispettivamente, alla conclu- sione del contratto o all’esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dis- senso, resta preclusa la possibilita` di pretendere quella conclusione o esecuzione, con la conse- guenza che il contratto, stipulato nonostante tale consapevolezza, e` invalido per carenza di potere, o di valida xxxxxxx`, della parte concedente di disporre per l’intero. Inoltre, la comunicazione del detto dissenso non solo alla minoranza, ma anche al terzo conduttore (o affittuario), determi- na la consapevolezza, in quest’ultimo, della man- canza di legittimazione alla stipula dell’atto da parte della minoranza e, quindi, il concorso, in malafede, nell’abuso del diritto nell’amministra- zione del bene comune e cio` costituisce fatto illecito generatore del danno di cui e`, pertanto, corresponsabile in solido il conduttore (o affittua- rio) che ha concorso e cooperato nella conclusio- ne del contratto. Cass., sez. III, 22 marzo 2001, n. 4131, GI, 2002, I, 1, 272 – Non sussiste la violazione del- l’art. 1102 c.c. se al condomino aspirante ad esser conduttore della cosa comune e` preferito un terzo perche´ la predetta norma tutela l’uso diretto di ciascun condomino sulla medesima e non quello indiretto, come nel caso la maggioranza dei con- domini, secondo il valore delle rispettive quote, deliberi di locare la cosa comune un terzo, ancor- che´ a condizioni meno vantaggiose per il condo- minio rispetto a quelle offerte dal condomino, non essendovi il limite del pregiudizio agli inte- ressi dei condomini, come invece per le innova- zioni, al potere di scel...
LE PARTI. A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
LE PARTI. La parte pubblica Le OO. SS.
LE PARTI. Le parti devono essere identificate: • nella loro denominazione, codice fiscale e sede • con l'individuazione della persona che sottoscrive, indicandone i dati anagrafici e i poteri che la autorizzano alla firma. Per il Comune: la stipulazione del contratto deve essere effettuata dall'organo dotato di rappresentanza esterna: • il dirigente della struttura cui si riferisce il contratto, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ; • il presidente o un suo delegato, per le convenzioni quadro con pubbliche amministrazioni per la gestione associata di servizi e funzioni. Per la completa indicazione dei poteri di rappresentanza, vanno, inoltre, riportati gli estremi della determinazione di affidamento/aggiudicazione. Per il contraente: • in caso di legale rappresentante: deve essere specificato il titolo che abilita alla rappresentanza e alla sottoscrizione (ad esempio: titolare, amministratore delegato, etc.), verificandolo mediante visura camerale, anche con riferimento ad eventuali limiti per importo o tipologia di contratto; • in caso di procuratore (generale o speciale), deve essere acquisita e controllata la procura (cfr. articolo 1392 del codice civile) per verificarne la validità e i poteri in relazione all'atto che deve essere sottoscritto. Inoltre, la procura deve: – essere specificatamente citata nell'atto e indicata come primo allegato (allegato “A”); – risultare dalla CCIAA, citando nell'atto gli estremi di registrazione (salvo il caso di procura speciale, rilasciata per lo specifico atto); – essere materialmente allegata all'atto in originale o copia dichiarata conforme all'originale da notaio. Può essere omessa l'allegazione della procura se la stessa è già stata allegata ad altro atto repertoriato/registrato presso l'ente; in questo caso devono essere citati gli estremi di repertoriazione/registrazione dell'atto che la contiene; • in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il contratto è sottoscritto dal rappresentante legale della società mandataria, in virtù del mandato speciale di rappresentanza conferito mediante l’atto notarile di costituzione dell’associazione temporanea. Non è impedita comunque alla mandataria la possibilità di delegare tale attività ad un procuratore speciale attraverso il medesimo atto di raggruppamento ovvero mediante un distinto atto di procura. Devono essere espressamente indicati i soggetti che compongono il raggruppamento. L'atto costitutivo di raggruppamento deve essere: – specificatamente citato nell'...
LE PARTI. 3.3.8 ultranovennali, dal momento che l’art. 35 l. fall., nell’interpretazione affermatasi, appare da riferire alla generalita` degli atti di amministrazione straordinaria, idonei, cioe` a recare pregiudizio alla consistenza patrimoniale della massa: quale e` da consi- derare, appunto, la locazione eccedente il novennio (v., ad esempio, per la sottra- zione all’autorizzazione ex art. 35 l. fall. della scelta del curatore tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita, in quanto atto di ammini- strazione ordinaria, Cass., Sez. U., 14 aprile 1999, n. 239, AC, 1999, 698; GC, 1999, I, 1572; CorG, 1999, 1107; F, 1999, 1247; DF, 1999, II, 678; Cass. 27 luglio 1993, n. 8394, F, 1994, 134). Sicche´, la stipulazione della locazione ultranovennale da parte del curatore fallimen- tare e` da ritenere assoggettata all’autorizzazione prevista dal citato art. 35 l. fall., quale atto di straordinaria amministrazione (cos`ı, del resto, xxx` Xxxxxxxxxxxx 1947, 212). In tal senso, nella contermine ipotesi dell’affitto (sulla quale v. pure Trib. Modica 1o luglio 1982, GC, 1983, I, 1848), e` stato percio` affermato che: Il contratto d’affitto di un fondo rustico stipulato dal curatore senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato (nella specie, trattandosi di contratto avente una durata minima di quindici anni ex art. 17 l. 11 febbraio 1971, n. 11, il negozio posto in essere dal curatore eccedeva la normale onerosita`) e` annullabile (Cass. 12 ottobre 1981, n. 5334, GI, 1982, I, 1, 652; DF, 1982, II, 33; F, 1982, 66). Con l’ulteriore conseguenza che la mancanza dell’autorizzazione importa – non gia` la nullita` del negozio ma – l’annullabilita` dell’atto, la quale puo` essere fatta vale- re unicamente dall’amministrazione fallimentare, ai sensi dell’art. 1441 c.c., dal momento che la norma e` posta a tutela del suo interesse (Xxxx. 12 ottobre 1981, n. 5334, GI, 1982, I, 1, 652; DF, 1982, II, 33; F, 1982, 66). Viceversa, qualora il curatore fallimentare non partecipi alla stipulazione del con- tratto di locazione ultranovennale, ma vi subentri in applicazione dell’art. 80 l. fall., cio` non esclude l’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare: La circostanza che il curatore subentri nel rapporto di locazione ultranovennale stipulato dal fallito in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento, non esclude che, ove ne ricorrano le condizioni, il contratto possa essere revocato, ai sensi dell’art. 67 l. fall., atteso che l’eserciz...
LE PARTI. 1. L’Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (di seguito anche ANEC) è un’associazione che riunisce la quasi totalità delle imprese commerciali esercenti le sale cinematografiche presenti sul territorio nazionale. L’ANEC è costituita da associazioni regionali territorialmente competenti che perseguono le medesime finalità dell'ANEC Nazionale con autonomia rappresentativa. Dal bilancio dell’associazione risulta che, per l’anno 2000, le quote sindacali ammontano a lire 1.300.000.000.
LE PARTI. Soggetti fisici o giuridici coinvolti nel rapporto derivante da un accordo collaborativo vincolante
LE PARTI. 3. L'impresa T-Mobile è un gestore, in Germania, di reti e servizi di telecomunicazioni mobili in tecnica numerica che utilizzano standard di tipo GSM. T-Mobile gestisce in Germania una rete GSM e fornisce servizi in tecnologia GSM in base ad una licenza GSM 900 (ovvero mediante sistema GSM su banda di frequenza di 900 MHz), e nell'agosto del 2000 si è aggiudicata una licenza per tele- comunicazioni mobili universali (UMTS) per la Germa- nia (3). Il capitale sociale dell'impresa è interamente dete- nuto da T-Mobile International AG, un'impresa a sua volta controllata da Deutsche Telekom AG (di seguito «DTAG»)
LE PARTI. 1. Globo Vigilanza S.r.l. (di seguito, Globo Vigilanza), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. Globo Vigilanza è attiva prevalentemente nella regione Toscana nella fornitura di servizi di vigilanza privata. Rientrano in tale attività la vigilanza e la custodia di beni mobili o immobili, che non implicano l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.