Criteri generali Clausole campione

Criteri generali. I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
Criteri generali. Tutte le garanzie volte a ridurre l’esposizione al rischio di controparte dovranno soddisfare in qualsiasi momento i seguenti criteri:
Criteri generali. 1. Le parti riconfermano i criteri concordati nel C.I.D. 1998/2001 e nel C.I.D. 2002/200. Le procedure per l’assegnazione dei passaggi economici sono le seguenti: - ogni anno, in sede di accordo per il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività verranno definiti i criteri e le quote destinata alle progressioni interne alle Categorie; - sarà predisposto un avviso pubblico interno all’ente con pubblicazione all’Albo Pretorio on line ed invio alla R.S.U. che terrà conto di quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e nel quale saranno specificati i titoli e le anzianità richieste e valutabili, la data entro la quale deve essere presentata la domanda e la documentazione integrativa eventuale da produrre; - esame della documentazione sarà effettuata dal Settore Risorse Umane entro 1 mese dalla data di scadenza dell’avviso; - la pubblicazione delle graduatorie redatte dal Comitato di Direzione, che fungerà da commissione giudicatrice, avverrà all'albo pretorio online ed ogni dipendente potrà prendere visione di tutti gli atti relativi alla procedura interessata; - il valore economico della progressione è riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno oggetto di valutazione con conseguente decurtazione del Fondo dell’importo necessario al finanziamento delle Progressioni Orizzontali; - viene stabilito il termine di 15 giorni entro il quale il dipendente potrà presentare ricorso interno prima di attivare le eventuali normali procedure di contenzioso; - la Commissione giudicatrice avrà 30 giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche; - nell’avviso pubblico saranno specificati inoltre i criteri di valutazione comprensivi della suddivisione dei punteggi. 2. Le parti convengono che, nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui all’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, non si effettueranno progressioni economiche orizzontali, nemmeno ai fini giuridici.
Criteri generali. I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti
Criteri generali. 1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all’art. 14. 2. Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 3. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata, a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi. 4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate: a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo; b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliare. 5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività, nelle forme di cui al comma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. 6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).
Criteri generali. I sottoscritti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’accordo di Programma: • campo di applicazione dell’Accordo; • individuazione degli impegni degli Enti, da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno; • definizione delle modalità e dei tempi degli interventi inter-istituzionali a favore della singola persona in situazione di handicap che frequenta la scuola; • verifica dell’attuazione e del rispetto dell’Accordo di Programma sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive ed esigibilità dei diritti.
Criteri generali. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica e di tenere conto delle diverse professionalità.
Criteri generali. L’impianto deve assicurare un regolare funzionamento alle diverse condizioni di esercizio previste tenendo conto delle seguenti condizioni: ⮚ l’impianto non è sottoposto a sollecitazioni rilevanti diverse da quelle associate alla pressione del gas ⮚ le condizioni ambientali sono: temperatura –10 ÷ +40 °C umidità fino al 95 % ⮚ il livello di rumorosità durante il normale esercizio non dovrà superare il limite ammesso nella località in cui si trova ubicato La documentazione cartografica da utilizzare nell'ambito della presente procedura è riportata in all.10. L'impianto REMI dovrà essere costruito ed esercito nel rispetto delle norme emanate dagli organi istituzionali e dalle autorità competenti. Inoltre, per gli impianti di preriscaldo ed i recipienti a pressione e per quanto riguarda le installazioni elettriche, dovranno essere rispettate le norme emanate in materia dai rispettivi organi competenti. Le installazioni elettriche in luoghi con pericolo di incendio ed esplosione devono essere denunciate alla competente ASL a cura dell'esercente l'impianto. In riferimento a quanto indicato al punto 1.6 tutte le apparecchiature interessate debbono essere conformi alle prescrizioni e marcate CE come previsto nel documento stesso. Ai fini dell’applicazione, nella realizzazione di nuovi impianti, si fa riferimento all’articolo 22 (Disposizioni transitorie e finali) del DLgs. n° 93 del 25.02.2000. Inoltre in materia di “accessori di sicurezza” (valvole di sicurezza, monitor, blocco), debbono essere rispettati i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1° punto 2.11 di quest’ultimo Decreto. I criteri generali per il dimensionamento sono i seguenti: a) L'impianto di misura deve potere essere esercito anche con portate pari alla Qimp. e valori della pressione di monte pari al suo valore minimo. In forza di ciò e considerando che in certi casi è conveniente avere una pressione di valle più alta possibile, i criteri di dimensionamento devono essere tutti tendenti a ridurre al minimo le perdite di carico ed a garantire il buon funzionamento dell'impianto in tutte le condizioni di esercizio. b) Il by pass alla misura, per quanto detto in a) in merito alla pressione di valle, non deve rappresentare uno strozzamento che elevi le perdite di carico creando problemi all'utilizzazione. c) Una bassa velocità consente una migliore regolazione, una minore rumorosità ed una minore perdita di carico. d) Per avere le necessarie garanzie di un idoneo filtraggio (separazione delle pa...
Criteri generali. Per il personale docente il tipo di attività è in relazione alle esigenze di gestione della scuola ed al Piano dell’Offerta Formativa, deliberati dagli ▇▇.▇▇. Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria ad eccezione delle ore di docenza per le quali viene determinato l’impegno richiesto. Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti successivamente, il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi, sulla base delle loro relazioni.
Criteri generali. L’atto aziendale di cui all’articolo 114, comma 1, del CCNL 19/12/2019 si informa, oltre che a quanto già disposto da previsioni normative e regolamentari di livello nazionale e regionale nonché da previsioni contrattuali nazionali, ai criteri generali dettati dal presente articolo e dal successivo articolo 14, quali criteri definiti dalla contrattazione integrativa per le parti ad essa demandate.