Libertà di scelta Clausole campione

Libertà di scelta. L’ATMA garantisce, per la sua parte, unitamente a tutti gli altri enti preposti all’ampio fenomeno della mobilità (Comuni, Province, Regione), il diritto alla mobilità dei cittadini assumendo iniziative atte a facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali.
Libertà di scelta. 1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espres- sa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il con- tratto, ovvero a una parte soltanto di esso.
Libertà di scelta ü assumere, per la parte di propria competenza e in riferimento ad ogni altro Ente interessato (Regione, Città Metropolitana, Comuni, etc.), iniziative per facilitare la scelta tra più modalità di trasporto.
Libertà di scelta. − VCO TRASPORTI SRL garantisce, per la parte di propria competenza ed in riferimento ad ogni altro Ente interessato (Regione, Provincia, Comuni) di assumere iniziative per facilitare la scelta tra più modalità di trasporto.
Libertà di scelta. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stabilita secondo i criteri previsti dalla Convenzione di Roma del 19/6/1980. Se il contratto nulla dice in merito alla legge applicabile, in base all’art. 4 di tale Convenzione 1 il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Ma non è sempre agevole stabilire qual è il paese “col quale il contratto presenta il collegamento più stretto.”. È perciò opportuno inserire nel contratto una clausola sulla legge applicabile. Infatti, in base all’art. 3 della Convenzione di Roma 2, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto. Tuttavia, nei contratti col consumatore finale è inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto della legge di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicuratagli dal nostro codice civile - o dalle norme analoghe vigenti in altri Paesi UE - laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, al consumatore finale devono essere sempre garantite le condizioni minime di tutela previste dalla legge italiana. 3 Limiti alla libertà di scelta sono previsti anche per i contratti di lavoro. Per la scelta della legge applicabile è sufficiente e consigliabile usare formule semplici (es: il presente contratto è soggetto alla legge ). Nel caso di contratti atipici o misti, può anche essere opportuno precisare a quale tipologia principale di contratto le parti intendono riferirsi, richiamando le norme del Codice Civile relative al contratto tipico più affine (vedi capitolo 5, paragrafo “I contratti tipici ed atipici”).
Libertà di scelta. I soggetti erogatori devono garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, assumendo iniziative per facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali.
Libertà di scelta. 1. Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dal- le parti. La scelta può essere espressa o risultare in modo certo dalle disposizio- ni del contratto, dal comportamento delle parti o dalle circostanze della causa. Se le parti hanno stabilito che competenti a conoscere delle controversie attua- li o future riguardanti il contratto siano gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, si suppone che esse abbiano anche inteso scegliere la legge di tale Sta- to membro. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
Libertà di scelta. ✓ assumere, per la parte di propria competenza e in riferimento ad ogni altro Ente interessato (Regione, Città Metropolitana, Comuni, etc.), iniziative per facilitare la scelta tra più modalità di trasporto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).