Conclusione Clausole campione
Conclusione. Concludendo la presente tesi di bachelor si è compreso come la Fondazione IFRS, più precisamente l’International Accounting Standard Board, emana uno standard contabile internazionale. L’iter di emanazione dello stesso è lungo e laborioso ma è necessario in quanto esso diventerà vincolante per tutti gli stati membri dell’Unione Europa. Si è visto come lo standard contabile IFRS 15 sia stato pubblicato in via ufficiale ben 12 anni dopo essere stato inserito nell’agenda dei progetti dello IASB. Tale standard è stato elaborato durante questo lungo arco temporale in quanto esso ha dovuto sostituire 2 precedenti standard IAS; resi ormai obsoleti sia dal tempo, sia dalle molteplici interpretazioni correlate. Lo standard contabile IFRS 15 ha unito 2 concezioni di rilevazione del ricavo, precedentemente separate, in un unico standard. Dopo aver brevemente introdotto il settore farmaceutico e la sua importanza per la nazione Svizzera, ci si è concentrati su dei contratti tipici del settore. Contratti legalmente e formalmente distinti ma fortemente correlati. Il primo contratto fa riferimento all’acquisizione dei diritti totalitari su una determinata molecola. Tale contratto è comunemente chiamato licensing IN. Il secondo contratto è la sub-licenza, unicamente, dei diritti di licenza e distribuzione del prodotto farmaceutico sviluppato sulla base della molecola IN- Licenziata. Tale contratto è chiamato licensing OUT. I contratti, che ricordo essere distinti, sono correlati in quanto in essi si stipulano delle condizioni di pagamento principalmente sulla base dello sviluppo della molecola e sulla base della Cifra d’Affari che il farmaco genererà. Per una società la quale dapprima acquisisce il diritto totalitario su una molecola e poi ne sub-licenzia i diritti di distribuzione/licenza, il contratto licensing IN deve essere trattato, principalmente, secondo lo standard contabile internazionale IAS 38 mentre il contratto Licensing OUT è da trattarsi secondo il principio contabile internazionale IFRS 15. IFRS 15, caso applicativo su un contratto farmaceutico Il principio contabile IAS 38 disciplina come sia da trattarsi l’acquisto di attivi immateriali (licenza); esso enuncia che gli esborsi sostenuti al fine di rimborsare colui il quale ha ceduto il diritto sulla proprietà intellettuale (molecola) non sono dei costi ma sono da attivarsi a bilancio. L’ammortamento di tale attivo ha il suo inizio quando esso sarà pronto per l’uso, ovvero quando è nelle condizioni per le ...
Conclusione. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (consultabile in ▇▇▇▇▇▇.▇▇). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.
Conclusione del contratto
Conclusione. Alla luce dell’analisi condotta, è possibile ribadire che il decreto lavoro ha inciso sulla disciplina del contratto a termine assai meno di quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Del decreto dignità sono rimasti sia il limite complessivo di 24 mesi sia l’obbligo di causale per il superamento dei 12 mesi. Sotto questo secondo profilo, la sostituzione delle infelici causali introdotte nel 2018 con un rinvio generale alla contrattazione collettiva appare come il tentativo di trovare un ragionevole compromesso tra domanda di flessibilità ed esigenza di controllo. Dove il controllo è affidato, a monte, a quei soggetti che meglio di tutti dovrebbero conoscere le specifiche realtà interessate e, di conseguenza, essere in grado di distinguere, negli ambiti di riferimento, la flessibilità fisiologica da quella fraudolenta. In questo contesto, non del tutto chiaro è il senso del rinvio, in subordine e soprattutto “a scadenza”, all’accordo individuale per l’individuazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive che giustificano la proroga o il rinnovo oltre i 12 mesi o la stipulazione di un contratto a termine di durata superiore. Anche se vista semplicemente nell’ottica di consentire 83 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’andirivieni legislativo cit., p. 783.
Conclusione. Il presente lavoro costituisce una linea guida per la regione Campania ai fini della definizione degli strumenti necessari al supporto delle imprese durante la fase di transizione verso Industria 4.0. I vantaggi connessi all’utilizzo delle tecnologie comprese nel programma nazionale Industria 4.0 rappresentano un’importante opportunità in termini di produttività e competitività non solamente per le imprese del comparto manifatturiero, tuttavia l’individuazione di un percorso virtuoso di evoluzione dei processi organizzativi verso i nuovi traguardi dell’era digitale (la cosiddetta roadmap strategica) resta ancora un punto debole per gran parte delle PMI Campane. L’esistenza dei Modelli di Maturità Digitale, complessi strumenti operativi tesi a verificare il grado di sviluppo digitale dei processi aziendali per ogni singola funzione, consentono alle imprese interessate, da un lato, di monitorare lo stato dell’arte corrente dei loro processi produttivi (interni ed esterni), dall’altro, di tracciare nel tempo una strategia individuale che consenta il raggiungimento di un più elevato e rapido sviluppo delle tecnologie afferenti al programma Industria 4.0. Il presente documento è stato inoltre inteso come strumento ausiliario non solo per la regione e gli enti regionali preposti alle politiche di incentivazione delle attività economiche ma anche per tutti gli attori e referenti di strutture produttive campane che potranno utilizzarlo per orientare e supportare interventi e progetti di acquisizione di apparecchiature, macchinari, strumenti e sistemi software per I4.0. Un ulteriore contributo della presente guida è anche la definizione di un quadro d’azione a livello regionale per il miglioramento continuo delle competenze del personale impiegato nelle PMI campane. In questo senso, in accordo con la legge regionale del 08-08-2016 n.22 (“Manifattura@Campania: Industria 4.0”), le imprese potranno essere supportate anche nella fase di elaborazione di progetti formativi di qualificazione e la riqualificazione digitale del personale, candidabili al supporto di iniziative ed azioni regionali. Sono proposti pertanto interventi mirati allo sviluppo del territorio regionale attraverso Interventi di Formazione (IF); Interventi di Trasferimento Tecnologico (ITT); Programmi e Progetti Finalizzati (PPF); Interventi di Supporto di Diffusione e Promozione (ISDP) opportunamente sviluppati. La seconda parte del documento è diretta espressione del lavoro svolto dal Dipartimento di ...
Conclusione. Si auspica vivamente che questa prestazione possa servire da incentivo e da stimolo per incrementare la partecipazione dei dipendenti a corsi d’aggiornamento professionale e culturale, onde garantire in modo sem- pre più incisivo qualità e professionalità nello svolgimento del proprio lavoro in un settore delicato come quello delle CPA del nostro Cantone.
Conclusione. Apertura dettaglio appalto
Conclusione. Decorrenza
Conclusione. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola di cui alla lettera e) delle condizioni generali di fornitura denominata “Resa e spedizione del prodotto”, descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b), r) e t), del Codice del Consumo ed è idonea a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Conclusione. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola di cui al punto 5 delle “Condizioni generali di fornitura per ammodernamento e riparazioni di ascensori, montacarichi, scale mobili e prodotti similari”, rubricata “Resa e spedizione”, descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere b), r) e t), del Codice del Consumo ed è idonea a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
