La decisione Clausole campione

La decisione. La questione è stata esaminata dalle Sezioni Unite perché ritenuta di particolare importanza. I Supremi giudici iniziano la disamina chiarendo il contenuto dei due modelli di clausola contenuta nelle polizze assicurative per responsabilità civile: (a) quella claims made (a richiesta fatta) ove la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose); (b) e quella “loss occurrence”, o “insorgenza del danno”, secondo il modello delineato nell’art. 1917 c.c., ove la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto. Le clausole claims made oggetto d’indagine sono altresì suddivise in: (a) clausole claims made c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, come quello dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto); e (b) xxxxxxxx claims made c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Al fondo della questione c’è la percezione che tale clausola snaturi l’essenza del contratto di assicurazione per responsabilità civile, legando l’obbligo di manleva a una barriera temporale che potrebbe scattare assai prima della cessazione del rischio, considerato che l’eventualità di un’aggressione del patrimonio dell’assicurato persiste almeno fino alla maturazione dei termini di prescrizione. Le Sezioni Unite valutano quindi le varie censure mosse dal ricorrente alla validità ed efficacia della clausola claims made. Per confutare la tesi in merito alla nullità della clausola per contrarietà al disposto dell’art. 2965 c.c. in termini di decadenza, i Supremi Giudici ritengono che la limitazione della copertura assicurativa alle richieste di risarcimento presentate all’assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data d...
La decisione. La Corte di Cassazione, adita con regolamento di giurisdizione, ha ritenuto che la modalità di stipulazione dell'accordo di scelta del foro fosse valida in quanto il regolamento n. 44/2001 ammette che i requisiti di forma siano soddisfatti da qualsiasi comunicazione effettuata con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo di scelta del foro. La decisione del giudice italiano conferma sul punto quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in una recente pronuncia (sentenza 21 maggio 2015, C-322/14), secondo cui, ove la clausola di scelta del foro sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante l’accesso ad un sito internet, si è in presenza di una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto. La Corte di Cassazione aggiunge che l'accettazione delle condizioni generali, in cui è contenuta anche la clausola di scelta del foro, era insita nel richiamo delle stesse nell'ordine di acquisto, quali parte integrante del contratto. Secondo la Suprema Corte, la conoscibilità non era impedita dal fatto che le condizioni generali erano accessibili ad un indirizzo web indicato nell’ordine di acquisto sottoscritto dall’acquirente ed inviato via email e che per generare la schermata contenente le condizioni generali non bastava un semplice "click" sul link corrispondente, ma occorreva digitare l'indirizzo indicato. Accertata la validità della clausola di scelta esclusiva del foro in favore dell’autorità giudiziaria di un altro paese, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La decisione. La Suprema corte (sezione lavoro n. 19846 del 4 ottobre 2004, Pres. Mercurio, Rel.
La decisione. Il Collegio prende la sua decisione entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni dall’intermediario, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta durante la fase preparatoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti la decisione completa della motivazione entro 30 giorni. Il Presidente del Collegio può decidere di comunicare subito la parte cosiddetta “dispositiva”, cioè il contenuto essenziale della decisione, e in un secondo momento, ma comunque entro 30 giorni, la decisione completa della motivazione. Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio issa il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere a quanto indicato nella decisione, compreso il pagamento a favore del cliente dei 20 euro versati da quest’ultimo come contributo spese; se non è issato alcun termine, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione. Se il cliente o l’intermediario riscontrano errori materiali o di calcolo nella decisione possono richiederne la correzione, ad esempio nel caso di errori nel conteggio della somma stabilita come risarcimento o in caso di errori nell’indicazione della parte tenuta alla prestazione.
La decisione. Il Giudice Unico investito della causa ha tout court dichiarato inammissibile l’intimazione di sfratto per morosità, senza procedere al mutamento del rito, rego- lamentando anche le spese del giudizio. Il percorso logico giuridico dell’ordinanza prende le mosse dalla presa d’atto del contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità e inammissibilità dell’azione in parola (su tale contrasto cita le sentenze della Corte di Cassazione numero 7745/86, 1066/87, 6535/87, 377/88, 12769/98), concludendo per la soluzione dell’inammissi- bilità e citando una precedente decisione del Tribunale di Monza dell’11.2.2003 che lo stesso ritiene condivisibile. L’ordinanza in esame afferma, infatti, che:
La decisione. La S.C. non accoglie le prospettazioni avanzate da Trenitalia S.p.a. - che limitano il diritto del lavoratore ai soli casi in cui la contestazione faccia riferimento ad atti esterni o, comunque, non sia altrimenti comprensibile - respinge il ricorso e, richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce i principi di diritto sopra affermati. Ed invero, la sentenza chiarisce come non sia in questione l’intelligibilità dell'addebito, che costituirebbe ex se un vizio del procedimento disciplinare, ma piuttosto l’ulteriore esigenza di garantire al lavoratore una difesa effettiva ed adeguata e non meramente formale.
La decisione. Il ragionamento seguito dal decidente non convince: • Non viene esplicitato il fondamento del sindacato del giudice sull’atto di autonomia • Non viene giustificata l’affermazione relativa alla procedimentalizzazione del recesso  probabilmente, il giudice si è implicitamente richiamato alla funzione integrativa della buona fede • Il passaggio dall’ultima premessa alla conclusione non è scontato, anzi, sembra esserci un salto nel ragionamento del giudice, perché una cosa è dire che il recesso deve essere in concreto esercitato in modo da non ledere l’interesse della controparte, altra cosa è sindacare le modalità di recesso (preavviso di tre mesi) pattuite dalle parti. In definitiva, il giudice sembra confondere l’esercizio abusivo del diritto di recesso con l’abuso di potere contrattuale, consistente nell’imposizione di una clausola che potrebbe essere considerata vessatoria. • Al riguardo giova precisare che, pur ammettendo la configurabilità di un abuso di potere contrattuale, tale abuso non potrebbe comportare la invalidità del contratto, ma soltanto una responsabilità precontrattuale, derivante da una condotta contraria all’obbligo di comportarsi secondo correttezza nelle trattative

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  • Motivi della decisione La s.p.a. Fina Immobiliare ha rinunciato al ricorso, nei riguardi di Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, i quali hanno accettato. Limitatamente al rapporto tra tali parti, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo e nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. Con l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso, la società Fina Immobiliare rivolge alla sentenza impugnata due distinte censure, lamentando che erroneamente, ingiustificatamente e contraddittoriamente la Corte di appello ha ritenuto: che il preteso contratto, posto dagli originari attori a fondamento delle loro domande, fosse realmente tale, mentre il realtà si trattava di una semplice minuta priva di valore vincolante; che alle altre parti non fosse addebitabile alcun inadempimento, pur se avevano mancato di rinunciare, come si erano impegnate, al ricorso da loro presentato al Tribunale amministrativo regionale della Campania, per ottenere l'annullamento della concessione edilizia in base alla quale era in corso di realizzazione il complesso turistico e sportivo in questione. Nessuna di queste doglianze può essere accolta. Relativamente alla prima, va rilevato che il giudice a quo non ha affatto contestato, in diritto, i noti principi costantemente enunciati nella giurisprudenza di legittimità in tema di "minuta o puntuazione" (v., oltre al più remoto precedente richiamato sia nel ricorso sia nella sentenza impugnata, da ultimo, Xxxx. 16 luglio 2002 n. 10276, 13 maggio 1998 n. 4815, 22 agosto 1997 n. 7857), principi che la società Fina Immobiliare gli addebita di aver ignorato. Invece, proprio facendone applicazione, è pervenuto alla conclusione, in fatto, che con la scrittura del maggio 1986 le parti avevano inteso concludere una transazione con effetto immediato, non in funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, bensì con volontà attuale di accordo contrattuale. Si verte, dunque, nel campo di valutazioni prettamente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da questi vizi la sentenza impugnata è del tutto immune, poichè la Corte di appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della decisione sul punto, osservando che "nel caso in esame, non ricorrevano particolari ragioni di rilevanza principale o di dettaglio che esulassero dall'essenzialità ormai raggiunta la quale risiede nel fatto che le parti interessate, come si legge nella scrittura, intesero definire nella sua interezza la vertenza amministrativa, l'una costituendo vincoli reali a favore dell'altra e assumendo gli ulteriori patti in narrativa, l'altra rinunciando a far valere le proprie ragioni", sicchè "la reciprocità delle concessioni è, quindi, manifesta e non da adito a dubbi nel riconoscere perfezionatosi non già un impegno 'in itinerè, attraverso una semplice bozza, sebbene un vero e proprio regolamento definitivo per iscritto". A tali argomentazioni, esaurienti e logicamente coerenti, la ricorrente ha opposto che invece "erano diversi i punti ancora non definiti, ovvero non perfettamente definiti", ma questa affermazione, tanto perentoria quanto generica, non può certamente giustificare una pronuncia di Cassazione della sentenza impugnata. Nè si può tenere conto delle diffuse deduzioni svolte nella memoria della società Fina Immobiliare, circa le carenze della scrittura in questione, che dimostrerebbero il suo carattere di semplice "minuta": si tratta, infatti, di precisazioni tardive, contenute in un atto con il quale non è consentito non solo formulare nuovi motivi di ricorso, ma neppure specificare, integrare o ampliare quelli originariamente proposti (v., per tutte, Cass. 7 luglio 2003 n. 10683). Una volta stabilita l'"esistenza giuridica del contratto, che...deve ritenersi venuto in essere", ineccepibilmente la Corte di appello ha poi escluso che il contrario risultasse dal comportamento successivo delle parti, da cui secondo la società Fina Immobiliare doveva desumersi che esse avevano inteso dare luogo a una mera "puntuazione". Si resta nell'ambito di un apprezzamento eminentemente di merito e congruamente motivato, che invano la ricorrente pretende di censurare in sede di legittimità, insistendo nel sostenere che la mancata formale rinuncia al ricorso amministrativo, da parte dei Minozzi, Xxxxxx ed Xxxxxx, dimostrava che una vera e propria transazione non era stata conclusa. Infine, è palesemente ininfluente - sicchè non occorreva che il giudice di appello la prendesse in particolare considerazione - la circostanza che il documento non fosse stato firmato da tutti coloro che avevano adito il Tribunale amministrativo regionale: la stessa società Fina Immobiliare aveva riconosciuto in quella sede - e ha ribadito in questa - che i sottoscrittori avevano "la rituale veste di mandatari degli assenti", nè si può aderire, perchè contrasta con il disposto dell'art. 1392 cod. civ., alla tesi secondo cui "la qualità di mandatario non può che derivare dal conferimento di idonea procura generale o speciale ricevuta da Notaio".

  • Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente) Affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) = Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Cod. fisc e Part. Iva: 01859700849 Centro riparazione elettrodomestici di Xxxxxxxxxx Xxxxxx via Ciaccio Montalto n.1 Ribera Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) € 190,07 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture) Dal 15-12-2012 al 20-12-2012 Det. Resp. Sett. n. 243 del 10-12-2012 Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) al 31-12-2012 === Dato Descrizione CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) Fornitura in amministrazione diretta Struttura proponente (Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente) 83001070842 Comune di Caltabellotta (AG) Oggetto del bando (Oggetto del lotto identificato dal CIG) Fornitura del servizio di assistenza software del protocollo informatico in dotazione del servizio protocollo e relativo aggiornamento per l’anno 2013.

  • Domanda di ammissione 1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx- calls/positions-for-academic-staff/?group=18

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  • Decisioni Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, nominata dal Comune di Frosinone, ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 163/2006, la quale, il giorno 25.02.2016 con inizio alle ore 11,30 presso gli uffici comunali di Via Xxxxxxx Xxxx, in seduta aperta al pubblico, nell’ordine procederà: • alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità dei plichi “1”, “2 e “3”; • a verificare il possesso dei requisiti generali al fine di disporre l’ammissione dei concorrenti in regola e l’esclusione dei concorrenti nei casi previsti dall’art. 46 del D.Lgs.163/2006. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara ( art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter, della suindicata normativa, introdotti dall’art. 39 del D.Lgs. n. 90/2014); La seduta pubblica, pertanto, potrà essere aggiornata ad altra data, dandone comunicazione nella medesima seduta senza bisogno di ulteriore comunicazione ai concorrenti; • al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; • all’apertura dei plichi “1” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. In caso di produzione dei documenti firmati digitalmente su supporto ottico (Cd Rom), si procederà alla verifica del contenuto dello stesso. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente. La Commissione, procederà, quindi, all’esame del contenuto dei documenti dei plichi “1” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse del Comune di Frosinone, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art. 46 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o posta elettronica, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Al termine della analisi dei documenti contenuti nei plichi “1” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, procederà all’apertura dei plichi “2” per la verifica della presenza dei documenti presentati. Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti in essi contenuti, la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a pena d’esclusione. L’accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle caratteristiche migliorative saranno svolte esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata, conformemente alle disposizioni del presente disciplinare e suoi allegati, dai concorrenti nel plico “2” OFFERTA TECNICA.

  • PROCEDURA DI GARA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate presso gli uffici amministrativi in modo segreto, riservato e sicuro. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario indicato nel bando di gara presso gli uffici dell’INVALSI in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx n. 35, 00153 Roma – o presso altra sede tempestivamente comunicata ai concorrenti - procederà, in seduta pubblica, allo svolgimento delle seguenti attività: Le Offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse e sigillate e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né dall’INVALSI né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara nominato ad hoc, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, per la valutazione delle offerte/domande di partecipazione pervenute, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici. L’INVALSI, quindi, concluse le operazioni sopra descritte procederà, in seduta riservata, eventualmente nella stessa giornata della precedente seduta, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse dell’INVALSI, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione PEC, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a cinque giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. L’INVALSI al termine della verifica dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali procederà alla pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, successivamente, procederà alla comunicazione ai canditati e ai concorrenti del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e/o l’ammissione alla stessa indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dov’è possibile reperire il predetto atto. La durata prevista per i lavori della suddetta Commissione è di 180 gg decorrenti dall’atto di nomina. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica, eventualmente nella stessa giornata delle precedenti sedute, alla apertura e visione delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase. La Commissione di gara, quindi, procederà, in apposite sedute riservate, all’analisi delle Offerte Tecniche ed alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri riportati nella lex specialis e nel Capitolato Tecnico, nonché all’attribuzione dei punteggi tecnici in ragione di quanto stabilito in merito dal Bando di gara e nel presente Disciplinare. Su richiesta della commissione di gara il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione PEC, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione. Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti la verifica abbia avuto esito negativo. Al termine di tale fase, la Commissione procederà, in seduta pubblica, a rendere noto, il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente ammesso, nonché quindi alla apertura e lettura delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi a tale fase. La medesima Commissione si occuperà anche della valutazione delle offerte economiche, nonché, in collaborazione con il RUP, dell’eventuale giudizio di anomalia delle offerte sottomesse. Conseguentemente, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame ed alla verifica dei prezzi offerti e, comunque, della documentazione allegata costituente l’offerta economica (di cui al precedente paragrafo 4.2.3). Si procederà, inoltre, alla verifica di cui all’art. 80, comma 5, lett m) del D.Lgs. n. 50/2016, escludendo i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Sul punto si richiama quanto ammonito al precedente paragrafo 5.2 circa l’obbligo di segnalazione da parte dell’INVALSI di eventuali pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato. Inoltre, sarà data evidenza della soglia di anomalia per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. All’esito delle predette operazioni, la Commissione procederà a stilare la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell’ordine decrescente delle offerte ammesse. In caso di parità di graduatoria si procederà, nella medesima seduta pubblica, ad effettuare il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità. A tal fine è opportuno che alla suddetta seduta, partecipi un rappresentante del concorrente che abbia idonei poteri di rappresentare l’impresa. Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede di dell’INVALSI, dovrà essere comunicato all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx entro il giorno precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o copia della procura speciale. Tale invio anticipato è richiesto al fine di consentire la verifica dei poteri del soggetto che parteciperà alla/e seduta/e. Le operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l’INVALSI ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

  • Tutela della riservatezza 1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 04/04/2023 (sub Allegato n. 3), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla 16 di 28 Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.