Definizione di CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE.  il Comune di Parabiago, con il presente atto, intende deliberare l’affidamento all’Azienda SO.LE, a partire dal 27 dicembre 2017, approvando contestualmente il relativo contratto di servizio, come previsto dal TUEL n. 267/2000, allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;  le norme vigenti, in relazione ai servizi in oggetto, consentono agli enti locali l’affidamento cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;  i requisiti e le condizioni richieste dalla normativa vigente per poter affidare dei servizi ad un proprio organismo partecipato sono rispettati;  gli importi indicati nel contratto sono coerenti con gli stanziamenti previsti nell’ambito dei documenti di programmazione economico-finanziaria; parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, anche tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile. Parabiago, 23/11/2017 Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152 Cap. 20015 – X.xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxx. 0000.000000 – Fax 0000.000000 xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELL’UNITA’ DI OFFERTA ASILO NIDO COMUNALE ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. CON DECORRENZA 27 DICEMBRE 2017.
CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale re...
CONSIDERATO CHE si attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, prot. n. CQ 15461 del 21/02/2022 del R.U.P., Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa; visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; La Direttiva di Giunta Municipale n. 13 del 27/12/2017, prot. n. CQ 126446 di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti: di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Accordo quadro per lavori edili di manutenzione ordinaria incluso il Pronto Intervento, dei plessi comunali Scolastici e Pubblici insistenti sul territorio del Municipio Roma XII per un periodo di 48 mesi”, validato con verbale prot. n. CQ 36842 del 13/04/2022, per una spesa complessiva di € 1.226.113,84, suddivisa come segue: Importo lavori soggetti a ribasso (lavori a misura e lavori in economia) € 935.000,00 € 205.700,00 € 1.140.700,00 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 56.100,00 € 12.342,00 € 68.442,00 IMPORTO A BASE D’ASTA € 991.100,00 € 218.042,00 € 1.209.142,00 Imprevisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 Funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 16.971,84 Esente € 16.971,84 IMPORTO COMPLESSIVO € 1.008.071,84 € 218.042,00 € 1.226.113,84 Contributo ANAC € 375,00 Esente € 375,00 di adottare, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, l’istituto dell’accordo quadro, con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 commi 1-3 del D.Lgs. 50/2016; di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico con cui sottoscrivere un “Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria incluso Pronto Intervento di plessi comunali Pubblici e Scolastici insistenti sul territorio del Municipio Roma XII per un periodo di 48 mesi”, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 37203 de 14/04/2022, ad una procedura negoziata senza...

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  • TUTTAVIA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONSIDERATO CHE ESISTE, CONTESTUALMENTE, IL RISCHIO DI PERDITE ELEVATE FINO ALLA PERDITA INTEGRALE DEL CAPITALE INVESTITO.

  • CONSIDERATO CHE: - è stato già richiesto ad ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) per il procedimento di selezione del contraente lo smartCIG ZC52942B8D e che lo stesso è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.

  • CONSIDERATO CHE: - l'articolo 3, punto 1, lettera b) dell'Accordo di Programma operativo stabilisce che "Il finanziamento provinciale è da utilizzarsi per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività descritte nel Progetto e sostenute nel periodo di vigenza dell'Accordo"; - per quanto concerne la durata, l'articolo 9 prevede che "Il presente Accordo di Programma operativo decorre 01 luglio 2016 e scade il 30 giugno 2019.

  • CONSIDERATO CHE CONSIDERANT QUE - L’obietivo generale del progeto A.P.P. VER.

  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE, QUALE FUTURO CONSIDERATO CHE SI PROSPETTANO ULTERIORI MODIFICHE OLTRE A QUELLE GIÀ ATTUATE, AD ESEMPIO IL CONTRIBUTO DATORIALE ANCHE PER I FONDI APERTI.


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CONSIDERATO CHE per la realizzazione dell’intervento di Housing sociale “____________” ricadente nella Strategia per la rigenerazione urbana denominata “______________” il Comune di ______________ è stato ammesso a contributo pubblico statale a valere sulle risorse PNEA (di seguito indicato contributo PNEA) per l’importo di euro _______________, come si evince dalla tabella 1, dell’art. 1 del Decreto direttoriale e dalla tabella di cui al punto 11 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1042/2019; il Comune di _________________, nell’ambito della predetta Strategia, ha presentato un quadro economico con il quale si è impegnato a cofinanziare l’intervento oggetto del predetto contributo per euro_____________ (cofinanziamento risorse PNEA); in attuazione di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Bando RU, così come modificati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2194/2018 e 1042/2019 e 2203/2019, il Comune di ____________ entro il termine di 120 gg. dalla data di comunicazione dell’avvenuta esecutività del Decreto direttoriale di approvazione della rimodulazione dell’originario programma degli interventi (26/03/2020), ha approvato e presentato alla Regione Xxxxxx-Romagna il progetto definitivo ex art. 23 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’intervento di housing sociale ammesso a contributo PNEA, nonché la proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana, già ampiamente condivisa con i referenti regionali; in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del Bando RU, il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Xxxxxx-Romagna ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione di cui al precedente alinea, verificando in particolare: i contenuti del presente accordo di programma, anche in relazione agli obiettivi della Strategia per la rigenerazione urbana e la coerenza delle finalità del progetto definitivo e del relativo quadro economico generale con quelle del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di partecipazione al Bando RU, dell’intervento di housing sociale ammesso a contributo.
CONSIDERATO CHE.  l’Autorità, ai sensi della legge n. 481/95, persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell’energia elettrica e del gas e che, nell’esercizio dei poteri di regolazione affidatile, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. h), può adottare direttive concernenti l’erogazione dei servizi medesimi;  sono pervenuti numerosi reclami e segnalazioni, sia all’Autorità sia allo Sportello per il consumatore di energia istituito con deliberazione GOP 28/08 (di seguito: lo Sportello), da parte di singoli consumatori domestici, non domestici e di associazioni di consumatori, i quali lamentano la diffusione di pratiche commerciali scorrette da parte di venditori di energia elettrica e di gas naturale volte a: - indurre i clienti finali a concludere contratti di fornitura in realtà non voluti (di seguito: contratti non richiesti); - eseguire i predetti contratti, acquisendo il relativo diritto di fare prelevare energia presso il punto di prelievo del cliente finale (mediante l’attivazione delle c.d. procedure di switching – di seguito: attivazione non richiesta), spesso a scapito del venditore che in realtà avrebbe titolo a fornire il cliente;  le predette segnalazioni hanno evidenziato le difficoltà che i clienti finali incontrano, anche alla luce dell’attuale regolazione delle procedure di switching, ad ottenere senza oneri aggiuntivi l’esecuzione fisica del contratto concluso in precedenza con altro venditore (di seguito: venditore precedente);  l’esigenza di particolare tutela del cliente finale di fronte al fenomeno dei contratti e delle attivazioni non richiesti è stata oggetto di particolare attenzione dell’Autorità nella Relazione Annuale 2011, in cui ha sottolineato la gravità di tale patologia per lo sviluppo della concorrenza e del mercato;  l’Autorità, in esecuzione della deliberazione VIS 76/11, ha svolto nei mesi di settembre ed ottobre 2011 audizioni con associazioni di consumatori domestici e non domestici, imprese esercenti la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, nonché associazioni rappresentative di tali imprese; nell’ambito di tali audizioni, i soggetti coinvolti hanno illustrato, oltre alle principali criticità riscontrate in tema di contratti ed attivazioni non richiesti, anche eventuali proposte per contrastare il fenomeno;  in esito alle audizioni di cui al precedente punto, sono emerse quali possibili linee di intervento: - ...
CONSIDERATO CHE loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. con nota ARES
CONSIDERATO CHE il Trademark Clearinghouse è parte del New gTLD Program ed è uno dei meccanismi di protezione dei diritti di proprietà intellettuale costituito da ICANN.
CONSIDERATO CHE il Trademark Clearinghouse ha due funzioni primarie: (i) l'autenticazione dei dati e della validità dei marchi (come definiti di seguito) e (ii) l'inserimento di Trademark Records in un database al fine di fornire informazioni necessarie ai nuovi Registri gTLD per fornire i NORN (come definiti di seguito) Considerato che: - Deloitte è la società selezionata da ICANN come ente deputato alla autentificazione e alla validazione per il Servizio Trademark Clearinghouse; - Deloitte ha stipulato un contratto con CHIP che lo qualifica quale ente che stipulerà contratti con gli Agenti Trademark per l'elaborazione delle richieste di registrazione nel Trademark Clearinghouse. Prendendo parte a questo accordo, il Contraente conviene di avere esaminato e accettato i seguenti documenti, che collettivamente costituiscono il "Contratto" tra le Parti: - le presenti Condizioni di contratto - l'offerta economica relativa al Servizio Trademark Clearinghouse - la Privacy Policy di Register, consultabile al link seguente: xxxx://xx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx Il Contraente dichiara, inoltre, di accettare i vincoli derivanti dai seguenti documenti: - Linee guida del Servizio Trademark Clearinghouse consultabili al link seguente: www.trademark- xxxxxxxxxxxxx.xxx; - procedure relative alla Risoluzione delle Dispute, consultabili su xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx. - privacy policy del fornitore del TMCH, consultabile al presente link xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx.
CONSIDERATO CHE. La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali: - l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato; - l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca.
CONSIDERATO CHE le soluzioni tecniche proposte dai sopra menzionati concorrenti primi classificati, sono compatibili rispetto alle prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nella documentazione posta a base di gara; le soluzioni migliorative proposte sono concretamente ed effettivamente fattibili; le soluzioni migliorative – proposte dall’impresa aggiudicataria – sono integralmente rispondenti alla vigente normativa; sulla base degli esiti delle verifiche di congruità delle offerte, i ribassi offerti dai cancorrenti primi classificati risultano congrui e sostenibili; devono, pertanto approvarsi le proposte migliorative, di cui alle offerte tecniche allegate al presente provvedimento, che costituiranno specifica integrazione, anche solo di rinvio, degli accordi quadro da stipulare singolarmente per ciascun lotto, con gli operatori economici aggiudicatari; per tutte le imprese citate sono state avviate le verifiche dei requisiti soggettivi e di capacità economico- finanziaria e tecnico- organizzativa di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. circa l’insussistenza delle cause ostative alla stipulazione del contratto, nonché i controlli di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia”; è stato dato avvio ai controlli relativi al conflitto di interessi (art. 1, comma 9, lett.‘e’, Legge n. 190/2012) e ‘antipantouflage’ (art. 53, co. 16 ter, X.Xxx. n.165/2001); è stata verificata la regolarità contributiva, mediante l’acquisizione dei DURC; pertanto, con riferimento a ciascuno dei 12 lotti in cui è ripartito l’Accordo Quadro, possono essere disposte le aggiudicazioni ai concorrenti, come sopra elencati, per i seguenti importi: I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; I.V.A. al 22%; ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del primo contratto applicativo all’esito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto; l’importo complessivo presunto dell’accordo quadro, per ciascun lotto, non vincola l’Amministrazione alla conclusione di contratti applicativi fino alla concorrenza del medesimo e trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio; la durata dell’Accordo Quadro è di trentasei mesi a far data dalla consegna del 1^ contratto applicativo relativo a ciascun lotto; il termine di durata dell’Accordo Quadro rappresenta la data ultima entro la quale potranno essere sottoscritti i s...