Conclusioni Clausole campione

Conclusioni. Come più volte segnalato, la preparazione, lo sviluppo e l’attivazione di Contratti EPC con Garanzia di Risultato, presuppone da una parte un forte “commitment” politico e d’altra parte una notevole esperienza e capacità di gestire un processo contrattuale non ancora consolidato a livello amministrativo. Inoltre per garantire una reale indipendenza, le Amministrazioni necessitano di un minimo di risorse per predisporre le diagnosi energetiche iniziali e per strutturare la complessa documentazione di gara. Anche se questi costi saranno ripagati nel corso degli anni con i risparmi economici che si otterranno, molte Amministrazioni, per vari motivi, preferiscono non avventurarsi su una strada che è ancora irta di rischi. Occorre considerare inoltre che i fornitori tradizionali non sempre hanno particolare interesse ad andare oltre ai contratti tipici di servizio energia, economicamente più semplici da gestire e con i margini più facili da controllare, specie se c’è il rischio di ritardati pagamenti, che ha messo in difficoltà diverse ESCO di recente56. D’altra parte le ESCO – potenzialmente più inclini a ragionare sugli interventi di riqualificazione – non sempre sono sufficientemente capitalizzate e solide per potersi impegnare a offrire investimenti consistenti e la Consip non può predisporre su questa tipologia di interventi delle gare realmente efficaci (sarebbe necessario un database nazionale di audit energetici delle Amministrazioni centrali e locali, su cui costruire una proposta di riqualificazione strutturata, e la conoscenza a priori delle Amministrazioni coinvolte). Il ruolo della domanda, rappresentata dai contratti delle Amministrazioni, risulta dunque fondamentale per stimolare l’evoluzione del mercato dei servizi energetici attaverso il ricorso a forme contrattuali più convenienti per la P.A. in un’ottica di riqualificazione degli immobili. Da questo punto di vista è necessario promuovere l’evoluzione del settore del credito (banche, fondi di investimento, etc.) verso la predisposizione di modelli e processi mirati a supportare i contratti EPC e l’FTT. Uno strumento di policy che potrebbe essere d’aiuto è quello dei fondi di garanzia, ma molto si può ottenere ricorrendo ai programmi della Banca europea degli investimenti (BEI) già disponibili e utilizzati finora da poche amministrazioni. Occorre sottolineare come operando con contratti innovativi o poco diffusi sia preferibile poter contare su un buon supporto legale, al fine di ridurre il ris...
Conclusioni. Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017.
Conclusioni. La pandemia ha costretto tutti, lavoratori imprese e cittadini, a rivedere le proprie priorità, ha modificato approcci ormai consolidati nelle relazioni fra le persone e nelle attività negoziali, ha evidenziato nuove opportunità e nuove criticità. La pandemia accompagna ormai le nostre vite da quasi un anno e molto probabilmente la accompagnerà ancora per molti mesi, in attesa che la campagna vaccinale possa determinare una sostanziale immunità nella popolazione. Questo focus costruito assieme alla Fondazione Xx Xxxxxxxx, conferma come, anche per la contrattazione di secondo livello, il 2020 sia stato un anno di grandi sfide, veloci trasformazioni, cambiamenti radicali nella scala di priorità delle tematiche da affrontare. La contrattazione ai tempi del Covid offre molti spunti di riflessione e le evoluzioni e le trasformazioni che si sono già determinate o che si potranno determinare nei prossimi mesi, assumeranno, in molte circostanze, caratteristiche di strutturalità. Una contrattazione che si è dovuta concentrare sulle misure di protezione, sugli interventi in materia di salute e sicurezza, sulla riorganizzazione dei processi produttivi, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro. Una contrattazione focalizzata sulle risposte da dare nella fase di emergenza, alcune peraltro necessarie per la continuità delle attività produttive, che tuttavia ha già indicato e determinato opzioni di stabile cambiamento nei luoghi di lavoro. La contrattazione di secondo livello si è sviluppata in un contesto inedito, per la necessità di affrontare una situazione economica e sociale preoccupante e difficile, come testimonia il ricorso agli ammortizzatori che non ha precedenti, per intensità e diffusione, nella storia del nostro Paese. Migliaia di accordi, gestiti in modalità da remoto, spesso con la relazione con i lavoratori intrattenuta per telefono vista la chiusura di molte aziende e l’impossibilità di gestire, anche nei luoghi definiti essenziali, assemblee sindacali, organizzate, dopo le prime settimane, in modalità da remoto e riprese in presenza solo nella seconda metà del 2020 e non ancora in tutti i luoghi di lavoro. Una contrattazione che è avvenuta durante la fase di rinnovo di quasi tutti i contratti nazionali di lavoro e in una stagione in cui, anche in ragione delle difficoltà economiche determinate dalla crisi, il sindacato ha dovuto in primo luogo scongiurare il tentativo di bloccare i negoziati di primo livello. Una contratta...
Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 ed, in particolare, della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene che, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completion.
Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.
Conclusioni. È stato detto che la speranza di Xxxxx era che il suo lavoro potesse costituire una rinascita dello spirito del contratto sociale. La sua idea era che soltanto attraverso una rivisitazione di quella tradizione fosse possibile trovare una valida alternativa alle prospettive utilitaristiche che hanno fatto seguito al lavoro di Xxxx. Si può dire che almeno in questo la sua impresa sia stata un totale successo. Non soltanto il “neo-contrattualismo” ha effettivamente preso piede nel dibattito accademico; Una teoria della giustizia ha anche permesso a molti di riscoprire e rileggere con rinnovato interesse gli autori della tradizione anche grazie alle interpretazioni procedurali che Xxxxx stesso ha fornito della dottrina morale e politica di Xxxx. Anche per quanto riguarda le reazioni critiche, esse hanno comunque rinvigorito il dibattito politico-filosofico; nuove concezioni di giustizia hanno trovato linfa vitale per svilupparsi in veri e propri filoni di pensiero, mentre paradigmi già esistenti hanno trovato nuovo slancio e nuova forza. Le considerazioni che i critici hanno fatto sulla giustizia come equità sono state sicuramente importanti, e alcune hanno anche trovato risposta nelle opere di Xxxxx successive (e in particolare in Political Liberalism del 1993). Ma nonostante tutto TJ rimane un’opera di fondamentale importanza, ricca di spunti innovativi anche dal punto di vista prettamente politico più che filosofico, in particolare in merito ai concetti di equità e alla discussione sull’ammissibilità delle diseguaglianze. Per quanto riguarda la riformulazione delle teorie classiche del contratto sociale e del superamento delle problematiche che implicavano, sembra effettivamente che la struttura stessa del paradigma contrattuale in relazione alla costituzione di uno Stato democratico siano insuperabili, legate ai processi logici che ne accompagnano lo sviluppo. L’utilizzo che Xxxxx fa della figura del contratto nella formulazione dei principi di giustizia, quindi il riferimento a una questione nuova e totalmente differente dalla costituzione di un soggetto politico ex novo, consente effettivamente di lasciare alle spalle alcune delle difficoltà che sono emerse attraverso la critica hegeliana e a cui in seguito si è tentato di rispondere. Ma la caratterizzazione della posizione originaria e l’espediente del velo d’ignoranza tendono davvero a mettere da parte l’effettiva componente della contrattazione. Una moltitudine di soggetti neutrali e sostanzialmente i...
Conclusioni. Volendo sintetizzare l’attuale stato dell’arte in te- ma di applicazione del divieto di cui all’art. 2557, comma 1, c.c. ad ipotesi diverse dalla cessione di azienda e, quindi, alla cessione di partecipazioni, si puo` affermare che la norma in questione sara` appli- cabile in tutti quei casi nei quali attraverso la ces- sione di partecipazioni sociali si concretizzi un feno- meno di sostituzione dell’imprenditore nella gestio- ne dell’impresa. In particolare, sembrerebbe che la giurisprudenza rinvenga tale ipotesi qualora venga ceduto il controllo societario e, quindi, in primis qualora venga ceduta la maggioranza del capitale sociale. Tuttavia, la generalizzazione del principio di diritto porta a concludere che l’ipotesi di sostitu- zione dell’imprenditore possa rinvenirsi anche in una pluralita` di fattispecie nelle quali, pur non pas- sando di mano il mero pacchetto di maggioranza, si determini, per le ragioni piu` disparate, una sostan- ziale sostituzione del soggetto che esercita il con- trollo gestorio della societa`. In realta` tale accerta- mento di merito, a parere di chi scrive, andra` con- dotto con assoluto rigore, escludendo l’applicazione analogica del divieto in tutti quei casi nei quali la sostituzione dell‘imprenditore non sia piena, cio` an- che alla luce della natura, se non eccezionale, pecu- liare del divieto di cui all’art. 2557 c.c.; cio` anche in relazione alla singolarita` di tale divieto nel qua- dro del diritto comparato, tale da poterlo considera- re retaggio di un diritto poco in linea con le piu` re- centi tendenze di liberalizzazione dei mercati e delle concorrenza. in sede cautelare per inibire ai venditori l’esercizio di un attivita` commerciale in asserita concorrenza con quella della societa` le cui azioni erano state ce- Nota:
Conclusioni. La prospettiva romana è rimediale. A seconda del tipo di processo che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.
Conclusioni. E’ naturalmente azzardato fare previsioni, allo stato, sul successo della procedura. Si può cominciare ad osservare che il nostro Paese, insieme alla Grecia, era rimasto l’unico a non contemplare una procedura di composizione dell’insolvenza civile, del non imprenditore e che, divenuto il fallimento a seguito della riforma del 2005-2006 da procedura sanzionatoria un procedimento di soluzione della crisi d’impresa cui può seguire l’esdebitazione, mancava uno strumento analogo per le insolvenze degli imprenditori sotto soglia e di coloro che non sono imprenditori. Si può ancora aggiungere che mancava una procedura che consentisse al debitore di raggiungere un accordo con i propri creditori deflazionando il numero delle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, che ingolfano i nostri tribunali, spesso senza reali vantaggi in termini di recupero del credito. Sicuramente dunque il testo di legge ha riempito una lacuna rilevante, che doveva essere colmata. Resta da domandarsi se la procedura avrà successo in termini concreti. Un punto di forza è sicuramente rappresentato dal fatto che i creditori sono in genere più che pronti ad accettare soluzioni transattive che gli consentano di evitare i tempi ed i costi del procedimento giudiziale. Chiunque frequenti un’aula di giustizia può confermare quest’affermazione. L’accordo di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento potrà sicuramente funzionare, soprattutto quando vi siano a fianco del debitore familiari o altri soggetti disposti ad offrire garanzie sui propri beni per l’esecuzione dell’accordo. I profili negativi e preoccupanti sono tuttavia rilevanti. Da un lato vi è il carattere macchinoso della procedura. Alla presentazione della proposta di accordo non segue automaticamente l’effetto sospensivo delle azioni esecutive, ma soltanto all’esito di un’udienza che presuppone la convocazione di tutti i creditori ( attività non sempre facile ed agevole, soprattutto nel caso di chi non ha alcun obbligo od abitudine di tenere le scritture contabili). Non si comprende davvero perché occorra un’udienza ad hoc per sospendere per 120 giorni le procedure esecutive ed assicurare gli ulteriori effetti protettivi del patrimonio, quando in tale udienza il giudice può non concedere tale beneficio soltanto ove risultino iniziative od atti in frode ai creditori. Sarebbe stato opportuno far derivare l’effetto interdittivo dalla semplice presentazione della proposta salvo revoca nel caso di atti in frode lasciando ai cr...