Conclusioni Clausole campione

Conclusioni. Come più volte segnalato, la preparazione, lo sviluppo e l’attivazione di Contratti EPC con Garanzia di Risultato, presuppone da una parte un forte “commitment” politico e d’altra parte una notevole esperienza e capacità di gestire un processo contrattuale non ancora consolidato a livello amministrativo. Inoltre per garantire una reale indipendenza, le Amministrazioni necessitano di un minimo di risorse per predisporre le diagnosi energetiche iniziali e per strutturare la complessa documentazione di gara. Anche se questi costi saranno ripagati nel corso degli anni con i risparmi economici che si otterranno, molte Amministrazioni, per vari motivi, preferiscono non avventurarsi su una strada che è ancora irta di rischi. Occorre considerare inoltre che i fornitori tradizionali non sempre hanno particolare interesse ad andare oltre ai contratti tipici di servizio energia, economicamente più semplici da gestire e con i margini più facili da controllare, specie se c’è il rischio di ritardati pagamenti, che ha messo in difficoltà diverse ESCO di recente56. D’altra parte le ESCO – potenzialmente più inclini a ragionare sugli interventi di riqualificazione – non sempre sono sufficientemente capitalizzate e solide per potersi impegnare a offrire investimenti consistenti e la Consip non può predisporre su questa tipologia di interventi delle gare realmente efficaci (sarebbe necessario un database nazionale di audit energetici delle Amministrazioni centrali e locali, su cui costruire una proposta di riqualificazione strutturata, e la conoscenza a priori delle Amministrazioni coinvolte). Il ruolo della domanda, rappresentata dai contratti delle Amministrazioni, risulta dunque fondamentale per stimolare l’evoluzione del mercato dei servizi energetici attaverso il ricorso a forme contrattuali più convenienti per la P.A. in un’ottica di riqualificazione degli immobili. Da questo punto di vista è necessario promuovere l’evoluzione del settore del credito (banche, fondi di investimento, etc.) verso la predisposizione di modelli e processi mirati a supportare i contratti EPC e l’FTT. Uno strumento di policy che potrebbe essere d’aiuto è quello dei fondi di garanzia, ma molto si può ottenere ricorrendo ai programmi della Banca europea degli investimenti (BEI) già disponibili e utilizzati finora da poche amministrazioni. Occorre sottolineare come operando con contratti innovativi o poco diffusi sia preferibile poter contare su un buon supporto legale, al fine di ridurre il ris...
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 23 febbraio 2017, in scadenza al 31/12/2019; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, scaduto il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017.
Conclusioni. La critica alle clausole generali si è spesso incen- trata sui rischi ricollegabili ad un loro utilizzo ec- cessivamente disinvolto, poco rispettoso della vo- lontà delle parti e dello stesso equilibrio economi- co tra loro pattuito: sono questi gli inconvenienti prodotti - per ripetere qui celebri formule - dalla fuga ‘nelle’ clausole generali, cui la fuga ‘dalle’ clausole generali ha cercato di ovviare. Le clausole generali sono in effetti uno strumento di grande forza nelle mani del giudice che, ricorrendo ad es- se, può integrare o correggere il diritto positivo, ca- povolgendo la soluzione delle liti che quest’ultimo parrebbe suggerire e ponendosi alla stregua di una contro-regola di matrice giurisprudenziale. La pronuncia in esame conferma tuttavia, insie- me alla forza delle clausole generali, quanto utile possa essere il ricorso ad esse: l’anticipatory breach è una costruzione che il diritto positivo non giustifi- ca e sembra anzi escludere, tendendo inevitabil- mente a fondarsi su elenchi di ipotesi definite (art 1186 c.c.) ed a prescrizioni di forma assolutamente ragionevoli nella larga maggioranza di casi (art. 1219, comma 2, c.c.); la buona fede invece ne con- sente la configurazione ed essa si dimostra di sicura utilità ed anche di sicura razionalità economica, capace com’è di assicurare di regola un risparmio di costi allo stesso debitore. Affidate a giudici ra- gionevoli ed equilibrati, le clausole generali sono dunque uno strumento irrinunciabile e di questo si mostra del resto consapevole anche la contempora- nea esperienza del diritto privato europeo, che in esse ripone ampia fiducia (24). Si è però cercato di sottolineare che, nonostante il sicuro interesse di questo aspetto, esso non sia forse quello principale: maggiore rilievo ancora presenta - proprio da parte di giudici propensi a ri- correre alle clausole generali - la difesa dell’inter- pretazione letterale, funzionale in realtà a riequili- brare la situazione di svantaggio in cui la parte adempiente era venuta a trovarsi, consentendogli di trarre dall’anticipatory breach il vantaggio dell’im- mediato esercizio dell’azione, senza tuttavia onerar- la dell’immediata offerta formale della parte del prezzo che avrebbe dovuto essere versata prima del trasferimento della proprietà. Si dimostra, così, che - al pari della scelta di ri- correre alle clausole generali - anche la scelta di non ricorrere alle clausole generali ha implicazioni estremamente rilevanti nella definizione dell’asse...
Conclusioni. Questo articolo sostiene che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle cause.
Conclusioni. A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati nei Form standard ESA PSS (Procedures, Specification and Standards) in particolare nei PSSA2 per partecipante e totale.
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio st...
Conclusioni. La pandemia ha costretto tutti, lavoratori imprese e cittadini, a rivedere le proprie priorità, ha modificato approcci ormai consolidati nelle relazioni fra le persone e nelle attività negoziali, ha evidenziato nuove opportunità e nuove criticità. La pandemia accompagna ormai le nostre vite da quasi un anno e molto probabilmente la accompagnerà ancora per molti mesi, in attesa che la campagna vaccinale possa determinare una sostanziale immunità nella popolazione. Questo focus costruito assieme alla Fondazione ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, conferma come, anche per la contrattazione di secondo livello, il 2020 sia stato un anno di grandi sfide, veloci trasformazioni, cambiamenti radicali nella scala di priorità delle tematiche da affrontare. La contrattazione ai tempi del Covid offre molti spunti di riflessione e le evoluzioni e le trasformazioni che si sono già determinate o che si potranno determinare nei prossimi mesi, assumeranno, in molte circostanze, caratteristiche di strutturalità. Una contrattazione che si è dovuta concentrare sulle misure di protezione, sugli interventi in materia di salute e sicurezza, sulla riorganizzazione dei processi produttivi, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro. Una contrattazione focalizzata sulle risposte da dare nella fase di emergenza, alcune peraltro necessarie per la continuità delle attività produttive, che tuttavia ha già indicato e determinato opzioni di stabile cambiamento nei luoghi di lavoro. La contrattazione di secondo livello si è sviluppata in un contesto inedito, per la necessità di affrontare una situazione economica e sociale preoccupante e difficile, come testimonia il ricorso agli ammortizzatori che non ha precedenti, per intensità e diffusione, nella storia del nostro Paese. Migliaia di accordi, gestiti in modalità da remoto, spesso con la relazione con i lavoratori intrattenuta per telefono vista la chiusura di molte aziende e l’impossibilità di gestire, anche nei luoghi definiti essenziali, assemblee sindacali, organizzate, dopo le prime settimane, in modalità da remoto e riprese in presenza solo nella seconda metà del 2020 e non ancora in tutti i luoghi di lavoro. Una contrattazione che è avvenuta durante la fase di rinnovo di quasi tutti i contratti nazionali di lavoro e in una stagione in cui, anche in ragione delle difficoltà economiche determinate dalla crisi, il sindacato ha dovuto in primo luogo scongiurare il tentativo di bloccare i negoziati di primo livello. Una contratta...
Conclusioni. La/le ditta/ditte che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.
Conclusioni. In considerazione di quanto rappresentato nei precedenti paragrafi ed in linea con quanto deliberato dal CITD nell’ambito della seduta del 7 agosto 2024, è stata avviata nell’ambito della Segreteria Tecnico- Amministrativa del CITD, di cui al Decreto-Legge n. 22 del 1° marzo 2021, un’attività di “regia” e coordinamento della “strategia” nel suo complesso, ivi inclusa la valutazione di eventuali criticità e l’implementazione di modifiche e sinergie tra i vari interventi, che le Amministrazioni titolari e i soggetti coinvolti nell’implementazione degli interventi in argomento potranno sottoporre. La Augmented Reality (AR) e la Virtual Reality (VR) rappresentano una nuova dimensione evolutiva di Internet, integrando il mondo fisico e digitale e contribuendo alla "connected economy" e all’“Internet of Things”. Queste tecnologie stanno accelerando la manifattura di prodotti e software, creando una competizione tra big tech, produttori di hardware e leader industriali. L'Intelligenza Artificiale (AI) gioca un ruolo cruciale, fornendo potenza analitica per la rappresentazione in tempo reale e generando contenuti unici, come chatbot e avatar che facilitano interazioni immersive e personalizzate. Come secondo Paese manifatturiero in Europa, l’Italia potrà trarre vantaggi economici nell’uso di queste tecnologie nel rinnovo delle filiere produttive, come elemento differenziante e accelerante nel rinnovamento economico e nei processi produttivi sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si considerano quindi queste tecnologie come un fattore determinante e accelerante della nuova strategia industriale del paese 57 che mira a consolidare il ruolo di leadership di cui gode il paese nel comparto manufatturiero e accelerare l’adozione di tecnologie di frontiera nella modernizzazione delle filiere e delle PMI. Nel 2024, un report di Siemens ha evidenziato un aumento degli investimenti nel Metaverso industriale, con il 62% delle aziende che ha incrementato i budget, in particolare tra le medie imprese. In Italia, dal 2020 al 2023, sono stati registrati 482 progetti innovativi in Realtà Aumentata, Mista e Virtuale con un impatto economico stimato tra 18,8 e 25,7 miliardi di euro entro il 2029. I mondi virtuali rappresentano una convergenza di business model tra big tech, produttori di hardware e software, e aziende di telecomunicazioni. I due pilastri dell'ecosistema del Metaverso sono le "Deep Tech" (hardware e infrastrutture) e le "Software Tech" (tool d...
Conclusioni. Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) : • È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08; • È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato. La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.