Sanzioni amministrative Clausole campione

Sanzioni amministrative. 1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte è punita dal DECRETO SANZIONI agli articoli 4 e 18.
Sanzioni amministrative. Art. 187-bis
Sanzioni amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.
Sanzioni amministrative. Agli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, ai sensi della LR n. 12 del 26/05/2009, si applica:
Sanzioni amministrative. In caso di inadempimento, da parte del Cliente ad uno degli obblighi di cui all’art. 7, comprovato da notifica/comunicazione al Locatore di verbale per sanzioni amministrative da parte delle competenti autorità (ad es.: Polizia Stradale, Enti Autostradali, Capitaneria di Porto, Carabinieri, ecc.) il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Locatore un importo a titolo di corrispettivo per la gestione della pratica, come indicato sul Listino. Il Locatore infatti provvederà, ove possibile a richiedere alle Autorità competenti la rinotifica del verbale presso l’indirizzo del Cliente, come risultante dalla Lettera di Noleggio. Ove ciò non fosse possibile, il Locatore provvederà a pagare la sanzione e ad addebitare al Cliente l’importo della sanzione e del predetto importo a titolo di gestione della pratica.
Sanzioni amministrative. Le eventuali violazioni della disciplina in materia di pagamento da parte della banca sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 32 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
Sanzioni amministrative. In caso di violazione delle presenti norme, l’Azienda, oltre ad applicare le penali espressamente previste in calce al presente o agli altri articoli, comunicherà all’utente le eventuali prescrizioni per sanare la violazione nonché il termine (non inferiore a 5 gg.) per adempiervi. Decorso il suddetto termine, l’Azienda procederà a sua cura alla sanatoria della violazione e l’utente dovrà rimborsare l’Azienda dei costi sostenuti. L’inosservanza delle prescrizioni delle presenti norme è inoltre punita con le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 3.4.2006 n° 152 e s.m.i.. Per le procedure inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 Novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Sanzioni amministrative. 1. L’assegnatario che non presenti all’Ente Gestore nei termini stabiliti, e comunque non oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, la documentazione fiscale ed anagrafica richiesta per gli accertamenti previsti dagli artt. 28 e 35 , è assoggettato ad una sanzione pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.000.000.
Sanzioni amministrative. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
Sanzioni amministrative. Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate e applicate dall’AIT, ai sensi dell’articolo 135 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito all’art. 22 della L.R.31 maggio 2006 N°20.