Livello nazionale Clausole campione

Livello nazionale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Or- ganizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettua- re un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ri- strutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei. Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
Livello nazionale. Le parti, concordando sull’obiettivo di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente e sicurezza”, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposti. In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui po...
Livello nazionale. Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni, la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le XX.XX. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura di seguito indicata. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all’art. 13, lett. a) della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 e, in caso di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata legge, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione di Garanzia.
Livello nazionale. Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esa- minare le problematiche connesse: - ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le ten- 2 Accordo Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014 e Confservizi-CISAL 10 marzo 2014 per le aziende associate ad Utilitalia; Accordo Confindustria-CGIL/CISL/UIL 10 gennaio 2014 e Confindustria-CISAL 14 gennaio 2014 per le aziende associate a Cisambiente. denze legislative nazionali e comunitarie; - all’adozione ed allo stato di attuazione dei piani regionali relativi alla tutela dell’am- biente e ai sistemi di smaltimento; - alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo a quella del costo del lavoro; - alla generale evoluzione dei livelli occupazionali; - alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla durata dei con- tratti, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai cri- xxxx di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione ed il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia; - all’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto; - all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. 106/2009 e s.m.i. in materia di salute e si- curezza nei luoghi di lavoro. A livello regionale o territoriale, anche in riferimento alle diverse aree merceologiche, su ri- chiesta di una delle parti stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria pertinenza, allo scopo di: - esaminare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale per la tutela dell’ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi; - esaminare le problematiche, con particolare riguardo a quelle relative alle politiche oc- cupazionali, connesse ai processi di trasformazione, anche societaria, delle imprese che investano uno o più ambiti territoriali; - esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento alla Carta dei servizi e/o al Con- tratto dei servizi adottati; - promuovere iniziative ...
Livello nazionale. 1.3.1 Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni Nazionali che si concluderà entro i 15 giorni successivi alla da- ta di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale.
Livello nazionale. 1. Di norma entro l’ultimo trimestre dell’anno ANEF, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porterà a conoscenza delle OOSS stipulanti il presente contratto, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale del settore:
Livello nazionale. 1. Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esaminare le problematiche connesse: - ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie; - all'adozione ed allo stato di attuazione dei piani regionali relativi alla tutela dell'ambiente e ai sistemi di smaltimento; - alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo a quella del costo del lavoro; - alla generale evoluzione dei livelli occupazionali; - alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla durata dei contratti, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione ed il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia; - all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto; - all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Livello nazionale. (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
Livello nazionale. 1. Di norma annualmente, entro l’ultimo trimestre, l’Associazione imprenditoriale FENIOF nel corso di appositi incontri in sede nazionale porterà a conoscenza di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale del settore: