Lavoratori interessati Clausole campione

Lavoratori interessati. La riduzione dell'orario di lavoro si può applicare ai dipendenti dell'impresa richiedente che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, costituito, ovviamente, in data antecedente all'apertura della procedura di mobilità. Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali. Lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e apprendisti Anche ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti si può applicare il regime di solidarietà ed il relativo contributo per tutta la durata del contratto di solidarietà e, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell'apprendistato, purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata (ML circc. n. 6/1994; n. 20/2004). Per il personale apprendista è ammessa, altresì, la fruizione contestuale del contributo integrativo di solidarietà e del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008 (ML interpello n. 69/2009). Il contratto di solidarietà deve essere stipulato con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori nell'ambito della procedura di mobilità, di cui all'art. 24 della L. n. 223/1991, ad eccezione delle ipotesi in cui la suddetta procedura di mobilità non si applica, vale a dire per le imprese artigiane o alberghiere o per le aziende termali con meno di sedici dipendenti). Il contratto di solidarietà deve indicare (ML circ. n. 20/2004): - la data della stipula del contratto, che deve essere precedente alla data di inizio del regime di solidarietà; - la data dell'apertura della procedura di mobilità; - l'esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando, accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dei rappresentanti dell'impresa; - il contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti dell'impresa; - l'orario di lavoro ordinario applicato e la sua articolazione; - la quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula del contratto; - i motivi che hanno determinato l'esubero, tra i quali rientrano anche forme di esternalizzazione - quali l'appalto - in quanto espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dell'impresa (ML interpello n. 29/2011); - il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario d...
Lavoratori interessati. L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) D.L. 17.03.2020, n. 18 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di paga- mento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. 17.03.2020, n. 18 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipa- zione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per Covid-19 di cui all’art. 19, D.L. 17.032020, n. 18 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
Lavoratori interessati. Il contratto di solidarietà può prevedere sia la riduzione di orario ver- ticale (es. alcuni giorni a settimana o al mese), sia orizzontale (es riduzione di alcune ore tutti i giorni). Sono destinatari dell’intervento tutti i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei lavoratori con qualifiche dirigenziali. Rientrano nel campo di applicazione del contratto di solidarietà anche i lavoratori con il contratto a termine, quelli con contratto di inserimento e gli apprendistati. In questi casi, trattandosi di contrat- ti a termine, il contributo può essere concesso per tutta la durata del contratto di solidarietà, nei limiti di durata del rapporto. Inoltre per quanto riguarda l’apprendistato, l’applicazione è consentita se la riduzione di orario concordata non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi formativi e il conseguimento della qualifica.
Lavoratori interessati. La disciplina di cui al presente accordo sperimentale 2020 vale e si applica esclusivamente al personale dipendente di “ASSSV” con contratto ASSOFARM che svolga, anche solo parzialmente ed in via non esclusiva, attività nel settore di operatività dell’Azienda costituito dai due punti vendita aventi ad oggetto l’attività di farmacia siti in Vergiate xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx 2 e Corgeno (frazione di Vergiate) via Xxxxxxx Xxxxxxxx 39 (di seguito “farmacie” o “settore farmacie”) e dal quello costituito dal poliambulatorio di via Xxxxxxxx di Xxxxxxxx 2 e dagli ambulatori decentrati avente ad oggetto l’erogazione di servizi sanitari specialistici e di base (di seguito “servizi sanitari”). Il personale interessato al presente accordo sperimentale 2020 sarà, pertanto, costituito dai lavoratori dipendenti che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:
Lavoratori interessati. Possono essere destinatari del regime di solidarietà tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. In relazione all’individuazione del numero di lavoratori interessati alla riduzione di orario, vanno tenuti presenti due principi di riferimento: ■ il numero dei lavoratori in solidarietà non può essere, in via generale, uguale o inferiore al numero dei lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito del contratto di solidarietà; ■ Se è coinvolta nel contratto di solidarietà più della metà dell'organico, l'entità della riduzione oraria non può essere superiore al 50% del numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero.
Lavoratori interessati. I lavoratori interessati alla riduzione delle ore di integrazione salariali, a detta del Ministero, sono sostanzialmente tutti i “lavoratori coinvolti” nel contratto di solidarietà. Importante precisazione è quella secondo cui soltanto alcuni lavoratori potrebbero essere coinvolti con una percentuale superiore al 60% (percentuale di integrazione massima salariale), ed altri con una riduzione inferiore. In ogni caso, la riduzione dell’orario di lavoro deve, nella media, rispettare il tetto massimo del 60% tenuto conto della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. In altre parole, all’interno di un contratto di solidarietà, alcuni lavoratori potranno effettuare prestazioni eccedenti il suddetto limite percentuale, a condizione il dato complessivo di riduzione dell’orario di lavoro non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Sottolinea il ministero che, a fronte di una valutazione previsionale fatta in sede di stipulazione del contratto di solidarietà, possono evidentemente presentarsi nuove esigenze produttive che determinano un aumento delle prestazioni lavorative. Nel caso di specie, precisa il Ministero, il superamento dell’orario concordato nell’ipotesi di mancata previsione in sede contrattuale non inficia la validità del contratto di solidarietà. Sul punto, il ministero rileva che nel caso di superamento dell’orario concordato non sussiste alcun obbligo in capo dell’azienda di stipulare un nuovo contratto. Obbligo che, come detto, è previsto nella sola ipotesi di una ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro concordato, in quanto ciò va a determinare un aggravio di spesa pubblica. Diverso è, invece, il caso in cui l’impresa debba operare una maggiore riduzione dell’orario di lavoro a fronte di quello originariamente pattuito; in tal caso risulta indispensabile, infatti, la stipulazione di un nuovo contratto di solidarietà con la conseguente presentazione di un’ulteriore istanza.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.