Ritardati pagamenti Clausole campione

Ritardati pagamenti. Il Conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone o di altri oneri, di importo pari ad un trimestre del relativo canone annuo, comunque motivato, costituisce in mora il Conduttore. In caso di ritardato pagamento il Conduttore è tenuto a corrispondere, in ragione del periodo di ritardo, interessi di mora in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs 9.11.2012
Ritardati pagamenti. Le Parti, considerato: – che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende, società ed operatori economici in generale fornitori dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno rilevante che costituisce un elemento di difficoltà gestionale; – che, in periodi di crisi economica, tali eventi aggravano la situazione delle imprese del Xxxxxxx, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele nei confronti dei lavoratori ivi impegnati; convengono di attivarsi congiuntamente nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all’aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
Ritardati pagamenti. Il Conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone o di altri oneri, di importo pari ad una mensilità del canone, comunque motivato, costituirà in mora il Conduttore. In caso di ritardato pagamento il Conduttore è tenuto a
Ritardati pagamenti. In caso di pagamenti ritardati il tasso legale di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, in ottemperanza all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192.
Ritardati pagamenti. I termini e le modalità di pagamento sono essenziali ed inderogabili. Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l’applicazione di una quota interessi secondo quanto previsto dal D.lgs. 231 del 9.10.02 relativo alla direttiva 2000/35/CE. L’addebito degli interessi di mora non richiederà precedenti atti di costituzione in mora e non escluderà eventuali richieste di risarcimento danni da parte di AMAGA.
Ritardati pagamenti. In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento, tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili con decadenza dal beneficio del termine. Nessuna contestazione per eventuali inadempimenti, ne eccezione alcuna, ne azioni legali di qualsiasi natura potrà essere sollevata od esercitata dall’Acquirente se non previo integrale pagamento del prezzo. Non è ammessa alcuna compensazione fra il prezzo dovuto da Toscochimica ed eventuali crediti vantati dall’Acquirente. L’Acquirente è obbligato al pagamento integrale del prezzo anche in caso di contestazioni operando la clausola “solve et repete” .

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).