Operai agricoli Clausole campione

Operai agricoli. Gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria. L’individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all’interno di ciascuna area e l’attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all’art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all’art. 88 del CCNL 10.7.1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: AREA 1A – DECLARATORIA Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Operai agricoli. Gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria. L’individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadra- mento all’interno di ciascuna area e l’attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all’art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a sca- denza gli accordi di cui all’art. 88 del CCNL 10.7.1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: Area 1a – declaratoria Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche cono- scenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Area 2a – declaratoria Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Operai agricoli. Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il c.c.n.l. definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del c.c.n.l. 10 luglio 1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: Area 1ª - Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Operai agricoli. Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il c.c.n.l. definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del c.c.n.l. 10 luglio 1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: Area 1ª Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Area 2ª Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, i contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale. Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi a seguito dell'aumento del minimo della 3ª area previsto dall'art. 49 del c.c.n.l., i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i contratti provinciali provvedono a definire un programma, che nell'arco di vigenza del contratto provinciale stesso, porti all'inserimento dei salari entro il minimo di area.
Operai agricoli. L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata. Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno conside- rate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro complessivamente in un giorno. Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8.8.1972, n. 457. L’accordo di interpretazione autentica del 14.2.2013 è parte integran- te del presente contratto e costituirà l’allegato n. 9.
Operai agricoli. Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono: - Minimo contrattuale conglobato (v. tabella)
Operai agricoli. Gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre “aree professionali “ per ognuna delle quali sono state definite le caratteristiche essenziali nonché il parametro minimo e quello massimo. Le mansioni ed i relativi profili professionali, il loro inquadramento all’interno delle tre aree e l’attribuzione dei relativi parametri, sono, di seguito, precisati. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita Quest’area è delimitata da un parametro minimo pari a 170 entro un valore pari a 178 ed include le seguenti figure: - Conduttore di macchine agricole operatrici complesse con capacità di intervento meccanico; - Addetto alla meccanizzazione agricola; - Giardiniere; - Fecondatore artificiale; - Lavoratore con mansioni almeno bivalenti (falegname, elettricisti meccanici, ecc) - Addetto alle incubatrici - Addetto agli impianti antigelo - Innestatore capace di effettuare ogni tipo di innesto - Potatore artistico di piante ornamentali - Ibridatore e selezionatore addetto alla sperimentazione Le OO. SS. dichiarano che la mansione di addetto alla meccanizzazione agricola è riconducibile ai lavoratori assunti da Enti pubblici e di diritto pubblico che svolgono attività di meccanizzazione agricola. - Mungitore a mano; - Meccanico, idraulico, falegname, muratore, elettricista; - Selezionatore sulla pianta di agrumi e frutta; - Casaro; - Addetto alla sistemazione di bancali da serra; - Conduttore di macchine agricole con capacità di intervento meccanico; - Conduttore di mezzi pesanti - Trattorista - Costruttore di muretti a secco - Cuoco - Tagliapiede - Innestatore - Irroratore - Vivaista - Addetto ai lavori idraulici - Fabbro, frigorista, e addetti alla manutenzione di impianti - Dosatore con patentino - Addetto prevalentemente alla mungitura meccanica o che si occupano del funzionamento delle attrezzature e degli impianti meccanici negli allevamenti in genere - Fattore di campagna - Mastro impaccatore - Decorticatore - Macellaio - Insaccatore di carni salate - Potatore Quest’area è delimitata da un parametro minimo pari a 148 e da un parametro massimo entro un valore pari a 169. Raccoglitore di agrumi, frutta e uva da tavola Addetto alla cernita e confezionamento di agrumi, frutta, ortaggi e olive da mensa Addetto agli impianti di vinificazione Conduttore di macchine agricole Guardiano munito di autorizzazione di porto d’armi Aiuto cuoco Aiutante di laboratorio Scateno e scarso a mano Raccoglitore di nocciole e pistacchi Raccoglitore di...
Operai agricoli. Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il c.c.n.l. definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del c.c.n.l. 10 luglio 1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: Area 1ª Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Area 2ª Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, i contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale.
Operai agricoli. Gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa area di competenza AREA 1A Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Operai agricoli. 1. L‟operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi nell‟arco degli ultimi 12 mesi.