Xxxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxxx. La locazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punt...
Xxxxxxxxx. Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 (cinquanta) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
Xxxxxxxxx. Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
Xxxxxxxxx. Il contratto con causa mista, Xxxxx, Padova, 1995; circa la natura «anfibia» del contratto in esame, X. XXXXXXX, Il problema della struttura del contratto di rete, cit., p. 80; X. XXXXXXX, I contratti di rete di imprese, 2016, p. 26; X. XXXXXXXX, Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete Copertina flessibile, Cedam, Padova, 2015, p. 43 ss.; G. D. XXXXXXX, L'organizzazione nella rete, in Il contratto di rete, 2012, p. 223 ss. 78 G. D. XXXXX, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. comm., 2010, p. 839 ss.; M. D’AURIA, La causa ed il ruolo dell’autonomia contrattuale, in Il contratto id rete di imprese, a cura di X. Xxxxxxx, 0000, p. 95 ss. 79 G. VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, I, p. 951 xx. (xxxxx 0 xxx, xxxx. x). Il terzo dato rilevante si rinviene nella lett. d) sulla disciplina applicabile in caso di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, che impone di tenere ferma “in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”. La terminologia adottata dal legislatore, in particolare nella prima parte del comma 4 ter, con il riferimento all’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese, offre una nozione di causa ancorata a concetti economici, caratterizzati da vaghezza ed indeterminatezza80, inadeguati ad indicare la causa del negozio giuridico in esame, configurando invece il motivo soggettivo perseguito dai singoli imprenditori. Il considerare preponderante nell’ambito del contratto di rete la funzione associativa, rispetto al dato dello scambio di prestazioni, consente a parte della dottrina di individuare la causa nel fatto che gli aderenti collaborino in vista dello scopo comune, consistente nell’accrescere la capacità innovativa e competitiva di ciascuno di essi. A ciò si giunge, attribuendo rilievo preminente al rinvio effettuato in ogni caso dalla norma di cui alla lett. d) alle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, nonché alla prescrizione che lo scopo della crescita deve coinvolgere e soddisfare anche collettivamente gli interessi di tutti gli imprenditori aderenti81. Per cui, nella finalità indicata dal legislatore, allo «scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercat...
Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xx XXX Securities non producono interessi ad un tasso fisso. Il rendimento (se dovuto) delle ETP Securities deve essere calcolato secondo le disposizioni sul Rimborso come sotto precisate.
Xxxxxxxxx. Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni, sempre orientate al
Xxxxxxxxx. Le ipotesi speciali, op. cit., p. 79. 95 Termine utilizzato per la prima volta da X. Xxxxxxx, in X. Xxxxxxx, Criminalità del profitto, op. cit., p. 88. al prezzo, il prodotto o il profitto del reato, previsto per talune fattispecie criminose, allorquando sia intervenuta la condanna e sia fisicamente impossibile identificare e recuperare quanto ottenuto dal reato96. Si tratta di un’ipotesi di confisca che, apparentemente, segue le regole delineate dal codice e che rappresenta l’equivalente di un profitto o prezzo del reato su cui non è possibile rifarsi. Tale misura ablativa, nella sua fase esecutiva, avrà come oggetto di ablazione non il profitto o il prezzo bensì il valore corrispondente qualificato appunto come equivalente. Essa trova applicazione soltanto per alcune fattispecie incriminatrici espressamente previste dalla legge. Oggetto dell'aggressione è il patrimonio del reo indipendentemente dal suo legame con l’attività illecita, nei limiti dell’accertato ammontare del prezzo o del profitto del reato. Ciò ha comportato due conseguenze: per un verso, vi è un ampliamento della nozione di bene confiscabile sino al più ampio concetto di “vantaggio patrimoniale” che può consistere in un incremento del patrimonio dell’agente attraverso l’acquisizione di nuovi beni, come in una mancata diminuzione patrimoniale conseguita attraverso un 96 X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, Confisca e altre misure ablatorie patrimoniali, Giappichelli, 2011, pp. 113 e ss. risparmio; su altro versante, si assiste ad un affievolimento del nesso di pertinenzialità tra il bene ed il reato, seppur in modalità attenuata rispetto a quanto si verifica in altre ipotesi di confisca97. Nonostante l’aspetto caratterizzante della confisca per equivalente risieda nella netta cesura del nesso di pertinenzialità tra il reato e la cosa, l’intervento ablativo deve comunque calibrarsi sull’originario risultato dell’illecito, secondo un iter procedimentale tale per cui, si cercherà di esprimere in termini pecuniari il valore del bene irreperibile, per poi ricercare nel patrimonio del reo, cose che a quel valore corrispondano98. L’art. 240 c.p. non ha subito alcuna modifica in quanto il legislatore ha preferito stabilire, reato per reato, la possibilità di applicare la confisca per equivalente. Essa si riferisce a tutti quei beni che oltre a non avere alcun legame diretto con la pericolosità individuale del reo, non hanno neanche un collegamento diretto con la singola fattispecie incriminatrice; ciò poiché...
Xxxxxxxxx. Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 30 (trenta) Dipendenti a tempo indeterminato, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.A. informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n.25/2007, riguardanti:
Xxxxxxxxx. Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, gli Studi che occupano almeno 5 (cinque) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
Xxxxxxxxx. La risoluzione giudiziale, cit., 81. Quando la parte chiede l’adempimento, il suo interesse è quello di ricevere la prestazione, rimanendo, d’altro canto, vincolata alla controprestazione; nel secondo caso, invece, l’interesse primario dell’attore è l’uscita dal contratto, per liberarsi dal proprio obbligo e poter tornare sul mercato. Per queste ragioni può almeno dubitarsi che la modifica della domanda di risoluzione in domanda di adempimento rientri nel perimetro della mutatio ammissibile secondo i criteri enunciati dalle Sezioni Unite e, specularmente, vi sono ragioni per ritenere la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1453 cod. civ. coerente con le regole processuali generali di cui all’art. 183 cod. proc. civ. anche come reinterpretate. Peraltro — già vi si faceva cenno — la specialità della norma di cui all’art. 1453, comma 2, cod. civ. e il suo tenore letterale 65, pur nella loro semplicità, paiono argomenti decisivi per affermare la tendenziale assolutezza del divieto di cambiamento della domanda nel corso del processo. Gli argomenti di carattere sostanziale a sostegno di questa conclusione sono molteplici. In primo luogo, ritorna, ovviamente, la ratio della norma: la tutela dell’affidamento dell’inadempiente 66. Si aggiunge inoltre che, poiché è pacifico che il contraente deluso possa proporre, con l’atto introduttivo, la domanda di adempimento in via subordinata per il caso di rigetto della domanda di risoluzione 67, non merita tutela colui il quale, pur potendo sin da subito proporre entrambe le domande, l’una subordinata all’altra, non l’abbia fatto 68. In sintesi, il mutamento sarebbe vietato in forza, da un lato, nel principio di affidamento, che impone di tutelare la ragionevole aspettativa del debitore, e, dall’altro, del principio di autoresponsabilità processuale, secondo il quale l’omissione colpevole del creditore deluso non deve ricadere sulla controparte.