Recupero del credito Clausole campione

Recupero del credito. Competente al recupero delle somme dovute per inadempimento e/o occupazione abusiva è l’Ufficio concessioni. Accertata la violazione l’Ufficio pone in essere l’avviso di accertamento a carico del trasgressore secondo le modalità stabilite dalla Legge 296/2006 articolo 1 commi 161 e seguenti. Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato nell'avviso, senza adempimento del debitore, si procede alla riscossione coattiva del credito. Prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà a pagare, possono essere concessi dilazioni e rateazioni delle somme, liquide ed esigibili, dovute all’Ente, a condizione che a) non vi siano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni b) la dilazione non superi i dodici mesi c) che la dilazione sia concessa con previsione di decadenza nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata d) siano applicati, alla dilazione, gli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale. Iniziate le procedure di riscossione coattiva eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Non si procede alla iscrizione a ruolo qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di sanzioni ed interessi) non superi euro 16,53 arrotondati ad euro 17,00 (D.P.R. 129/1999). Tale disposizione non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
Recupero del credito. 1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del finanziamento percepito, in caso di grave inadempimento del beneficiario finanziato ai sensi dell’art. 1455 c.c. o di fallimento dell’impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di agevolazione e all’avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di professionisti legali esterni.
Recupero del credito. Art. 1949 – Surrogazione – Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. Art. 1950 – Regresso – Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale. L’autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante esclude la surrogazione del garante (che ha pagato adempiendo alla propria obbligazione) nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale. L’assenza del vincolo di solidarietà tra garante e garantito esclude anche la possibilità, per il garante, di agire in regresso contro il debitore principale.
Recupero del credito. 1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell’impresa finanziata ai sensi dell’Art. 1455 c.c. o di fallimento dell’impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all’avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo da costituire con idonee procedure.
Recupero del credito. Il Richiedente prende atto che ogni Prestatore delega irrevocabilmente alla Società tutte le attività di sollecito e di recupero del credito in relazione ai pagamenti non effettuati e dovuti dai Richiedenti, inclusa l’attività di denuncia/querela di eventuali fatti penalmente rilevanti. In virtù della procura che ciascun Prestatore ha rilasciato alla Società all’atto della sottoscrizione delle Condizioni Generali il Prestatore, nel caso in cui il Richiedente non dovesse rimborsare integralmente o parzialmente il Finanziamento ottenuto, la Società sarà il solo soggetto autorizzato ad agire per il recupero di detto debito, mediante qualsiasi modalità scelta a propria totale discrezione. A tale riguardo il Richiedente prende atto ed accetta che la Società ha sottoscritto un accordo con la società di recupero crediti denominata Credit Investment NPL
Recupero del credito. PORTO RECANATI GAS Srl si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.
Recupero del credito. 12.1 Nell’attività di recupero del credito, l’Intermediario finanziario dovrà, in particolare: esercitare, in forza del mandato, ogni iniziativa e/o azione per il recupero del credito anche per la quota di Finlombarda contestualmente alle iniziative ed azioni esercitate per il recupero della propria quota, concordando con quest’ultima eventuali accordi stragiudiziali di saldo e stralcio o di liberazione dei garanti prima del relativo perfezionamento. In caso di inadempimento la banca si impegna fin d’ora a restituire a Finlombarda l’intero credito come risultante dai libri contabili di quest’ultima. informare Finlombarda delle azioni di recupero poste in essere anche fornendo copia della documentazione attestante l’avvio e lo sviluppo di tali azioni (ad esempio lettere di messa in mora, copia delle lettere di escussione delle garanzie e della successiva corrispondenza con il garante, copia di decreti ingiuntivi, di iscrizione di ipoteche giudiziali, perizie redatte da CTU e rapporti riepilogativi dell’andamento della Procedura di Esecuzione, domanda di insinuazione in caso di procedura concorsuale e di tutti i documenti inviati dagli organi della procedura fino alla chiusura della medesima, ovvero della decisione di interrompere le suddette azioni allorquando ritenuto antieconomico. I costi per le iniziative giudiziali saranno ripartiti pro quota con Finlombarda; nel caso di procedura concorsuale del Beneficiario, presentare, in forza del mandato, istanza di insinuazione al passivo anche per la quota di Finlombarda. Nella domanda di insinuazione sulla quota di Finlombarda l’Intermediario Finanziario è tenuto a far valere il privilegio sul credito ex d. lgs 123/98; continuare ad esercitare le suddette azioni di recupero per la quota di Finlombarda dandone l’informativa prevista al punto precedente anche in caso di cessione del credito, ad esempio nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione; queste ultime operazioni dovranno comunque essere rappresentate a Finlombarda prima di essere effettuate e non potranno riguardare la quota di Finlombarda, restando a carico della banca l’onere di dimostrarlo.
Recupero del credito. Il Richiedente prende atto che i Prestatori delegano irrevocabilmente a TSL tutte le attività di sollecito e di recupero del credito in relazione ai pagamenti non effettuati e dovuti dai Richiedenti, anche attraverso l’instaurazione di azioni giudiziarie. TSL svolge tali attività anche avvalendosi di terzi soggetti. Per le attività di recupero, TSL addebiterà al Richiedente i costi indicati nell’allegato 6 (Costi di recupero).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).