Common use of Conclusioni Clause in Contracts

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Sources: Vademecum

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva La variante al POC di recepimento dell’accordo art. 18 LR20/00, nasce, come già detto, in applicazione dell’art. 14.1 del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionaleTesto Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE per l’area 15 ZE 1361. La prima nuova area 15 si inserisce in un ambito IIIb “AMBITO URBANO DA RIQUALIFICARE - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema Aree di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialericomposizione e riassetto”, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito già dotato di generalizzare tutte le adeguate infrastrutture e i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo servizi a rete (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmenteurbanizzazioni primarie). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale presente relazione costituisce il rapporto preliminare previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m. ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio è sviluppata in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in modo tale da fornire all’autorità competente (Provincia di Bologna i seguenti integrativiModena) gli elementi di valutazione necessari per esprimere il giudizio: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008impatti previsti dall’attuazione della variante, coerenza con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati gli strumenti urbanistici sovraordinati e quadri agricoli del 23 marzo 2010con le normative ambientali, alterazione dei valori di qualità ambientale. Il 22 gennaio 2009risultato della valutazione degli effetti indotti dalla variante al POC di recepimento dell’accordo art. 18 LR20/00, a Palazzo Chigie dei relativi impatti è quello di una scarsa influenza sul sistema territoriale fisico e antropico, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali trattandosi di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscrittointervento inserito in un contesto già urbanizzato. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi Pertanto le alterazioni del valore ambientale determinate dall’attuazione della variante al POC di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenutirecepimento dell’accordo art. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva18 LR20/00, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio relazione agli accordi interconfederaliimpatti generati, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblicasono trascurabili.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Sources: Preliminary Report

Conclusioni. Nel nostro Paese Il presente studio viene condotto su incarico della ditta SOCIETÀ AGRICOLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ C.S.S. e riguarda la contrattazione collettiva valutazione di impatto odorigeno relativamente al progetto di ampliamento dell’allevamento di galline ovaiole con aumento della potenzialità di accasamento in Comune di ▇▇▇▇▇▇▇▇ Veneto (TV). Lo studio viene effettuato in risposta alla richiesta di integrazioni della Provincia di Treviso prot. n. 2018/0091199 del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale 06/11/2018 nell’ambito del procedimento autorizzativo unico VIA e nazionaleAIA art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006. Il progetto prevede la demolizione di due capannoni e la ricostruzione di un nuovo capannone a due piani garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle citate direttive sul benessere animale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata realizzazione del progetto porterà la capacità di allevamento da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e 153.000 capi a 369.504 capi (con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo presenza media prevista di 364.620). Al fine di valutare le immissioni di sostanze odorigene dall’allevamento oggetto dello studio è stato utilizzato il modello matematico CALPUFF il quale, partendo da specifici fattori di emissione degli odori e dalle condizioni meteorologiche locali, ha permesso di valutare le immissioni nell’ambiente circostante. Come dominio di applicazione del modello matematico è stata scelta un’area rettangolare di 5,0 x 5,0 km sulla quale sono stati individuati come ricettori i centri abitati presenti nel territorio. Come sorgenti di emissione sono stati considerati gli animali presenti nei vari capannoni (cioè col solo potere di integrare con le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmentespecifiche consistenze). La terza - valutazione è stata fatta andando a considerare la portata di estrazione dei ventilatori a servizio dei capannoni. Al fine di procedere alla caratterizzazione delle sorgenti emissive dell’allevamento, sono state condotte delle misure di olfattometria dinamica (secondo la norma UNI EN 13725:2004) all’interno dei locali che va ospitano gli animali, al fine di ottenere la concentrazione di odore; tali dati sono stati quindi moltiplicati per la portata di estrazione registrata dal sistema di controllo computerizzato in sede di misura, ottenendo un flusso di unità olfattometriche (OUE/s). Dal flusso di odore complessivo si è quindi calcolato il flusso di odore specifico per singolo capo e tale dato è stato utilizzato come valore di input nel modello di calcolo sulla base del numero di capi attualmente allevati (scenario attuale) e del numero di animali potenzialmente accasabili nello scenario di progetto (scenario futuro). Durante il prelievo le condizioni meteo erano piovose (così come nei giorni precedenti al prelievo). La campagna di monitoraggio pertanto è stata effettuata in condizioni particolarmente critiche, in quanto in condizioni piovose di bassa pressione entra aria umida all’interno dei capannoni e la pollina umida emette in misura maggiore sostanze odorigene, piuttosto che quando si trova in condizioni meteorologiche secche. Pertanto i risultati della modellizzazione di entrambi gli scenari calcolati debbono ritenersi cautelativamente sovrastimati, dal momento che l’emissione calcolata attraverso i dati di monitoraggio è stata assunta per tutto il periodo dell’anno. Inoltre, sempre nell’ottica di un approccio conservativo, nella modellizzazione non è stato considerato l’effetto di diluizione delle sostanze odorigene provocato nella situazione attuale dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata presenza della barriera posta tra i capannoni 1 e 2 in corrispondenza dei ventilatori e, per quanto riguarda la situazione futura, dalla riscoperta barriera che sarà costruita sul lato sud del nuovo capannone 2/3 di fronte ai ventilatori di estrazione dell’aria. Per le attività di modellizzazione della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello diffusione delle sostanze odorigene sono stati utilizzati dati meteorologici relativi all’anno solare 2017 elaborati dal centro meteorologico di Teolo di ARPA Veneto per il sito d’indagine. Non esistendo una normativa specifica nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio o regionale veneta in materia di definizione immissioni odorigene, i risultati dello studio sono stati confrontati con i criteri di accettabilità previsti dalla DGR 15 febbraio 2012 n. ▇▇/▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivante da attività a forte impatto odorigeno”. Per una corretta interpretazione delle reali percezioni olfattive associate ai livelli di concentrazione in unità odorimetriche, è utile ricordare come in ambiente rurale il fondo si collochi normalmente tra le 15 UOE/m3 e negoziazione le 30 UOE/m3. Si riportano di seguito i risultati più rilevanti dello studio: 1) le concentrazioni medie di sostanze odorigene presso i ricettori identificati risultano di poco superiori a 1 uoE/m3 presso i ricettori di via Rovarè e di via Baracca e di circa 0.3 uoE/m3 presso gli altri ricettori identificati; 2) nello scenario previsionale relativo al progetto le concentrazioni medie di sostanze odorigene risulteranno inferiori a 3 uoE/m3 presso i ricettori di via Rovarè e di via Baracca e di circa 0.8 uoE/m3 presso gli altri ricettori identificati; 3) la frequenza di percezione di odore proveniente dall’allevamento oggetto di studio anche in concentrazione minima perché almeno il 50% della classificazione popolazione avverta odori (nominalmente > 1 uoE/m3) risulta di circa il 30 % presso i due ricettori maggiormente esposti e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi 10% per gli altri due; 4) nello scenario previsionale la frequenza di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza percezione di odore proveniente dall’allevamento oggetto di studio anche in concentrazione minima risulta di circa il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando 40 % presso i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca ricettori maggiormente esposti e circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederaledel 16% per gli altri due. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; ▇▇ – tel. (0423) 715.927 - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblicafax (0423) 715.920 – ▇▇▇▇://▇▇▇.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇

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Sources: Valutazione Di Impatto Odorigeno

Conclusioni. Nel nostro Paese a) D.P.A. Linea di collegamento 132 kV alla sottostazione Enel La posa della linea interrata a 132 kV configurata a trifoglio implica una distanza di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di qualità dei 3 µT pari a 2,50 m dall’asse della linea. Entro la contrattazione collettiva distanza di 2,50 m non sarà possibile la collocazione di strutture che comportino la permanenza prolungata di persone superiore alle quattro ore giornaliere. b) D.P.A. Linee in cavo 11 kV interne alla centrale Dalle simulazioni riportate si identifica come distanza di prima approssimazione relativamente alle linee interne alla centrale che vanno dagli alternatori al trasformatore una distanza pari a 8,5 metri dalle linee stesse. Ogni ambiente destinato alla permanenza prolungata di persone superiore alle quattro ore giornaliere dovrà essere collocato a una distanza superiore. c) D.P.A. Sistema Sbarre di stazione/Trasformatore Le sbarre di stazione rappresentano, a causa della conformazione geometrica, la sorgente di valori di induzione magnetica più intensa a parità di corrente. Si identifica come distanza di prima approssimazione una distanza pari a 8,5 metri dall'asse delle sbarre. d) D.P.A. Generalizzata In ottica di cautela, tenendo conto di eventuali effetti di sovrapposizione dei valori di induzione magnetica generati dalle singole sorgenti presenti nell'area, si identifica come Distanza di Prima Approssimazione una distanza pari a undici (11) metri (Figura 14) da qualsiasi apparato MT/AT collocato in centrale. La centrale dovrà essere delimitata, relativamente all'ottenimento dell'obiettivo di qualità definito in 3 µT nei confronti di aree adiacenti dove si suppone la permanenza prolungata di persone superiore alle quattro ore giornaliere, per una distanza pari a 11 m da qualsiasi apparato elettrico. Considerazioni conclusive: 1. L'impianto in oggetto è assimilabile a una classica stazione di trasformazione 132kV/15kV con l'avvertenza di dover considerare invertiti i sensi della potenza elettrica in gioco. Dal punto di vista modellistico non sussistono sostanziali differenze in quanto il parametro più importante è la corrente circolante nei terminali in tensione più bassa, anche in merito alle indicazioni dettate dalla guida CEI RO14 a prescindere dal verso delle correnti. 2. Il decreto 29/05/2009 non specifica le modalità di calcolo delle DPA relativamente a trasformatori/cabine/stazioni con potenze superiori a 630 kVA. Il calcolo è stato quindi effettuato combinando i modelli matematici della CEI 211-4 e la guida CEI RO14. Occorre dire che i calcoli effettuati combinando la CEI 211-4 e la Guida CEI R014 danno risultati perfettamente compatibili con il decreto 29/05/2008 per potenze minori o uguali a 630 kVA applicando l'ipotesi di lunghezza delle sbarre infinita. 3. Relativamente ai valori di campo elettrico, in base alla letteratura del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio a misurazioni effettuate in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttivitàcasi analoghi, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governoin merito alle tensioni in gioco, imprese e sindacati per una politica si possono escludere superamenti dell'obiettivo di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli qualità alle distanze di finanza pubblicaprima approssimazione definite nel presente studio. 4. Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo i valori di esposizione ai valori di induzione magnetica da parte degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto operatori professionalmente esposti (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011ex D.Lgs 81/2008), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 non si evidenziano superamenti del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti valore di azione per la stabilizzazione finanziaria e frequenza di rete (500 µT). Sarà opportuno, una volta completata l'opera, verificare tramite misurazioni i valori di induzione magnetica in area adiacente agli alternatori, in quanto allo stato attuale non esistono modelli matematici previsionali attendibili (norme CEI). Sempre alla luce del D. Lgs. 81/2008, sarà prevista la segnalazione, mediante apposita cartellonistica, di aree tecniche non destinate alla permanenza prolungata di persone, in particolar modo per lo sviluppo”soggetti sensibili (portatori di stimolatore cardiaco, cardiopatici, portatori di protesi elettroniche). 5. Si tratta Relativamente all'interconnessione all'interno della cosiddetta Manovra sottostazione Enel della linea 132 kV interrata, non si evidenziano apprezzabili variazioni o incrementi dei valori di Ferragosto induzione magnetica nelle aree adiacenti esterne alla sottostazione a causa delle apprezzabili distanze in gioco rispetto ad aree destinate a permanenza prolungata di persone superiore alle quattro ore giornaliere. 6. Il perimetro della centrale dovrà essere collocato, in accordo con la definizione della DPA generale, ad almeno 11 metri da qualsiasi apparato elettrico. Per distanze superiori, tenendo conto della DPA della linea interrata, è rispettato l’obiettivo di qualità dei 3 µT. 7. Nella planimetria in Allegato 6 (VIA 05) sono riportate le aree a permanenza prolungata di persone superiore alle quattro ore giornaliere: tali aree sono limitate essenzialmente ai locali utilizzati come uffici all’interno della centrale 8. Relativamente alla presenza nell’area di sorgenti di campi elettromagnetici in radiofrequenza (SRB e/o Manovra bisRadio-TV), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziariasi osserva che le mutue distanze del sistema di trasmissione più vicino (036_ 10790), dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra alla evidenziato sulla planimetria fornita da Arpa, risulta collocato rispetto ad aree destinate a permanenza prolungata di luglio persone superiore alle quattro ore giornaliere a distanza maggiore di 300 metri. A queste distanze si possono escludere valori di campo elettrico superiori ai valori di qualità indicati dalla normativa (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:6 V/m) .

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Sources: Environmental Impact Assessment

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema parte Vostra del progetto di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali bilancio per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; 2017 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione. Bari, 12.09.2018 Il Collegio Sindacale Dott. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (Z.I.) - C.P.L. impiegati 70123 Bari Capitale sociale euro 6.199.634,00 i.v. C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 456102 - Codice fiscale e quadri agricoli Registro Imprese n.06010490727 L’articolo 6 del 23 marzo 2010Decreto legislativo n. 175/2016 dispone, tra l’altro, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario. Il 22 concetto di “crisi aziendale” è correlato a situazioni di emergenza, dovute sia ad eventi gravi ed improvvisi, sia ad eventi latenti che si concretizzano, creando allarme tra dipendenti, fornitori e clienti, instabilità nell'organizzazione e, più in generale, nell’azienda nel suo complesso. In ragione di quanto precede, la norma citata ha obbligato le società a controllo pubblico a porre in essere strumenti e processi volti a monitorare nel continuo il grado di “salute” delle stesse, attraverso indicatori di earlywarning che consentano di intercettare tempestivamente, e possibilmente in via preventiva, stati di crisi e permettano all’Organo amministrativo di porre in essere i correttivi necessari per il ritorno alla normalità della gestione. In data 31 gennaio 20092017 l’assemblea straordinaria della società ha modificato lo statuto sociale recependo, tra l’altro, tutte le disposizioni relative al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, il tutto ai sensi rispettivamente degli artt. 19 e 6 del citato d.lgs.; Pertanto la società nel corso del 2018 ha in corso il monitoraggio di tutte le problematiche di tipo economico – patrimoniale, nonché del concretizzarsi di rischi insiti nell’organizzazione e nell’operatività che caratterizza l’azienda. In ordine a Palazzo Chigiquesti ultimi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di particolare gravità sono gli eventi “sentinella”, ovvero quelli che, secondo il modello di Reason, si hanno quando difetti nelle singole componenti del sistema organizzativo, che singolarmente presi non sono gravi, per effetto del loro allineamento in un traiettoria, danno origine ad eventi gravi ed improvvisi. Pertanto questo documento, tarato sui dati del 2017 in formato sintetico riporta tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi dati e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa gli indici meglio commentati in altri capitoli del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblicabilancio.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Sources: Bilancio Di Esercizio

Conclusioni. Nel nostro Paese rinviare le SS.LL. ad una attenta lettura della scheda citata, le funzioni dirigenziali in indirizzo vorranno assumere assicurare la contrattazione collettiva massima diffusione a tutto il personale interessato. Distinti saluti. Avv. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇’▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ L’art. 4 del settore agricolo D.L. 34/2014 ha conosciuto introdotto rilevanti modifiche nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che, come noto, ha assunto una evoluzione profonda segnata importanza fondamentale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in quanto è richiesto non solo per la partecipazione alla gara d’appalto, ma durante tutta la vita del contratto ed in specie per l’esecuzione dei pagamenti. L’estensione generalizzata dell’obbligo di acquisizione del D.U.R.C. o di verifica della regolarità contributiva per qualsiasi acquisto (riconducibile all’ambito applicativo del Codice dei Contratti) delle pubbliche amministrazioni, ha comportato tuttavia un ulteriore appesantimento nell’iter burocratico, particolarmente inviso alle imprese in fase di pagamento delle fatture, in considerazione dei tempi (trenta giorni) previsti dalla procedura per il suo rilascio. Per evitare ulteriori ritardi nei pagamenti, sempre più sanzionati, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto tenere in debito conto la necessità di avere un D.U.R.C. in corso di validità al momento dell’emissione del mandato1, gestendo l’adempimento nella sempre più folta selva di verifiche, registrazioni e comunicazioni imposte agli uffici finanziari negli ultimi anni. Poco sollievo, per le imprese, ha dato l’introduzione della doverosità dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroparte delle pubbliche amministrazioni, potendosi individuarementre più incisive sono state le modifiche apportate dall’art. 31 D.L. 69/2013 che ha posto fine alla situazione paradossale di dover acquisire un documento diverso per ogni singola fase dell’appalto, al riguardoivi compreso il pagamento di ogni singola fattura, tre distinte fasie l’introduzione, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale l’art. 4 c. 14bis D.L. 70/2011, della possibilità per il contraente nei contratti inferiori a 20.000 di presentare, in luogo del D.U.R.C., una dichiarazione sostitutiva. L’art. 4 del D.L. 34/2014 ha, invece, dato una vera e nazionalepropria “spallata” all’impianto sin qui conosciuto del D.U.R.C., rinunciando, in favore della semplificazione, alla rigorosità dei controlli per la verifica di regolarità. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato disposizione, ed il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzatarelativo Decreto attuativo (D.M. 30/1/2015 pubblicato nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo lato “complicano” il quadro normativo affiancando al D.U.R.C. (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito sostituito o soppresso) un ruolo meramente marginale nuovo “Documento” che ne ha gli stessi effetti, salvo alcune eccezioni. Dall’altro, però, sanciscono (finalmente) l’unicità del D.U.R.C. (ottenuta attraverso il Sistema informatico) ed integrativoil suo rilascio in tempo reale, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale senza necessità di aspettare (a meno che si concretizzanon sia inviato un invito alla regolarizzazione o sussistano particolari impedimenti tecnici), soprattuttoi trenta giorni. Confermata quindi la validità di 120, già introdotta dal D.L. 69/2013. Qui di seguito saranno evidenziati alcuni aspetti della nuova disciplina, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio riferimento agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazioneenti locali committenti, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti illustrati dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 19/2015 e dagli Istituti previdenziali (circolari INPS n. 126 del 26/6/2015 e INAIL n. 61 del 25/6/2015) rinviando alle stesse per i contenuti prettamente operativi della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:procedura.

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Sources: Decreto Ministeriale

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 20106 luglio 2006, scaduto il 31 dicembre 2009 ed in corso di rinnovo; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 28 marzo 20102006, scaduto il 31 dicembre 2009 ed in corso di rinnovo. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:.

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Sources: Vademecum

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva In relazione all’operazione di acquisizione da parte di ISP del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra lorocontrollo esclusivo di CentroVita, potendosi individuare, questa Autorità: - considerato che tale impresa di assicurazione è già soggetta al riguardo, tre distinte fasicontrollo di ISP, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale conseguente imputazione a quest’ultimo soggetto delle quote di mercato della produzione e nazionaledella distribuzione dei prodotti assicurativi di CentroVita e che pertanto il perfezionamento dell’operazione non determina ex se un sostanziale accrescimento della posizione di mercato del gruppo ISP; - valutata anche la non significatività delle quote di mercato detenute da CentroVita; ritiene che l’operazione in parola non alteri l’equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo Il Presidente (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) Pareri resi all’Autorità Garante della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione Concorrenza e del salario. Alla data odiernaMercato‌‌ Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione Si fa riferimento alla nota del 5 agosto 2010, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. confprot. n. 13821 del 19/09/2011)0046591, sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, pervenuta a questa Autorità il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis)successivo 6 agosto, con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziariacodesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha chiesto il parere di cui all’art. 20, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all’operazione di luglio acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. del controllo esclusivo di Intesa Vita S.p.A. (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111“operazione”). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:.

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Sources: Bollettino Mensile

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto I temi affrontati dalla Conferenza sono, come si è visto, strettamente connessi l’uno con l’altro essendo le facce di una evoluzione profonda segnata da stessa medaglia. L’esperienza italiana è ricca di strumenti arannewsletter che devono essere coordinati tra di loro per una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loromigliore e razionale utilizzazione ed, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi rapporto di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, ciò è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettivapossibile, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttivitàgrande misura, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli ed il dialogo sociale nazionale. I cambiamenti demografici e tecnologici in data 22 settembre 2009 atto, la gravosità delle professioni sanitarie, specie quella infermieristica, la durata dei corsi per il conseguimento della laurea (che collegata alle maggiori opportunità di lavoro esistenti nei paesi più ricchi determinano la carenza di personale), il reclutamento dall’estero, l’allargamento della UE ad altri paesi richiedono un confronto sempre più stretto tra le varie esperienze nazionali per riflettere, in ordine a temi generali comuni di grande respiro, sull’esigenza di strategie e politiche di gestione delle risorse umane nel settore ospedaliero. Infatti anche una buona legislazione nazionale o contrattuale di avanguardia deve essere aggiornata alla luce delle nuove realtà operative emergenti nell’UE. La Conferenza del 2 – 3 febbraio 2004, con l’ approfondimento dei temi comuni proposti all’attenzione, fornisce ai partners sociali di livello europeo una opportunità di conoscenza dei problemi emergenti nel settore ospedaliero dei vari paesi, per la cui soluzione sarebbe utile pervenire, attraverso un lavoro concertato e coordinato delle stesse parti sociali, ad orientamenti idonei arannewsletter a suggerire nuove e comuni modalità di approccio. NOTE 1 L’EPSU è la sigla della Federazione europea dei sindacati delle pubbliche amministrazioni (European Federation of Public Service Unions). Il CEEP è la sigla del Centro Europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale. L’ARAN è iscritta al CEEP per la sezione italiana. 2 In questa seconda Conferenza è stato siglato ( coinvolto anche il CEMR (Centro europeo delle municipalità e regioni) che da tempo partecipa al dialogo sociale settoriale. 3 Le considerazioni del testo sono tratte dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva dichiarazione finale dei lavori della Conferenza del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL2002. Come noto (cfr4 DPR.nn. circ. conf. n. 13821 483 e 484 , entrambi del 19/09/2011)1997, sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria dirigenza e DPR n. 220 del 2001, per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:restante personale.

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Sources: Contract for Public Administration Representation

Conclusioni. Nel nostro Il Municipio è fermamente convinto che il progetto rappresenti un’opportunità estremamente interessante e un tassello importante della strategia di crescita della Città, coerentemente con le Linee di sviluppo 2018-2028. Il Centro di Competenza Lifestyle Tech è attivo in un settore con grandi potenzialità e potrà contribuire alla riconversione del tessuto socio-economico cittadino. Il Centro risponde ad un bisogno concreto di spazi per la ricerca e dotati di laboratori con strumenti adeguati. Riteniamo quindi verosimile che, già nel breve periodo, la presenza del Centro di competenza Lifestyle Tech parte del SIP-TI a Lugano avrà un impatto positivo sul tessuto economico della regione e più in generale dell’intero Cantone grazie in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla creazione di attivi immateriali (brevetti) e all’indotto diretto e indiretto generato dalle sinergie create dai vari attori che saranno presenti all’interno del Centro. Il Municipio ritiene quindi il sostegno al Centro di competenza Lifestyle Tech un investimento strategico importante, che consentirà a Lugano di consolidare ulteriormente la sua vocazione di polo dell’innovazione e la creazione di un centro di competenza all’avanguardia a livello svizzero. Il progetto contribuisce anche a un’accresciuta diversificazione delle attività economiche svolte a Lugano, dando quindi stabilità alle finanze cittadine e offrendo un ventaglio di opportunità professionali più ampio ai nostri giovani. in considerazione di quanto sopra esposto, richiamata ogni norma in concreto applicabile, si chiede al lodevole Consiglio Comunale di voler 1. La Convenzione tra ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ e l’Associazione Lifestyle Tech Competence Center è approvata. 2. L'aggiornamento del preventivo 2023 con l’inserimento della nuova voce contabile di spesa di CHF 41'667.- al centro di costo “1910 Altri contributi” del dicastero Istituzioni in uno specifico conto “31600000 Affitto immobili BA” è approvato. 3. Il fabbisogno di preventivo 2023 viene pertanto aggiornato dagli attuali CHF 259'318'475.- a CHF 259'360’142.-. 4. Il Municipio è incaricato del seguito. Con ogni ossequio. Ris. mun. 09/02/2023 1. Il Comune di Lugano, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – rappresentato dal Sindaco ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e dal Segretario comunale ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (in seguito: La Città) 2. Dagorà SA, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – rappresentata dal presidente ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e dal membro del consiglio di amministrazione ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (in seguito: Dagorà) 3. Associazione Lifestyle-Tech Competence Center, c/o PM Consulenze SA, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 16, 6900 Lugano – rappresentata dal presidente ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e vice presidente ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (in seguito: Associazione LTCC) − Il Centro di competenza Lifestyle Tech è un centro di competenza dello Switzerland Innovation Park - Ticino; un’iniziativa federale che ha lo scopo di rafforzare nel mondo il posizionamento della Svizzera come Paese la contrattazione collettiva dell’innovazione; − Il Centro di competenza Lifestyle Tech è un centro di ricerca e sviluppo che agisce come facilitatore di progetti innovativi per le aziende del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordolifestyle, con l’obiettivo dello di inserire il Ticino, ed in particolare Lugano, nella mappa europea dell’innovazione; − Le Linee di sviluppo economico 2018-2028 della Città di Lugano mirano a rendere Lugano una Città polo tra nord e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttivitàsud delle Alpi, l’efficiente dinamica retributiva anche quale centro d’eccellenza di innovazione digitale e il miglioramento a sostenere attivamente lo sviluppo di prodotti un polo di riferimento internazionale nell’ambito lifestyle tech sul territorio di Lugano; − Dagorà è una società che gestisce poli tecnologici e fornisce consulenza e servizi resi dalle pubbliche amministrazioniin ambito tecnologico, convengono realizzare - con carattere sperimentale marketing e per la durata promozionale ed è tra i membri fondatori dell’Associazione LTCC; − L’Associazione LTCC ha lo scopo di quattro anni - un accordo sulle regole sostenere, nel quadro dell'Innovation Park Ticino, le imprese innovative che svolgono attività di ricerca e le procedure della negoziazione sviluppo nel settore LifestyleTech, FoodTech, FashionTech, MediaTech, Traveltech, DesignTech, ArtTech, Smartworking, Smartliving, eEntertainment, SportTech e della gestione della contrattazione collettivasimili, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalitàmigliorare la loro competitività con impatto positivo sulla società in termini economici, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di posti di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività qualificati e di salarioqualità della vita; − Dagorà intende prendere in locazione una parte degli spazi del Centro Sant’▇▇▇▇, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionaliblocco 4, gli investimenti situato in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ 21, 6900 Lugano, allo scopo di trasferirvi il futuro Dagorà Lifestyle Innovation Hub; − Il Centro di competenza Lifestyle Tech avrà sede all’interno degli spazi del Dagorà Lifestyle Innovation Hub a Lugano e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:sarà gestito dall’Associazione LCTT.

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Sources: Convenzione

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionaleNazionale 1998-2000. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema Alcune di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli esse aveva- no anche emanato specifiche leggi in mate- ria di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzatedella salute contro i danni deri- vanti dal fumo. La seconda - A queste dieci regioni va aggiunta sicuramente, dalla fine del 2004, il Piemonte, che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, ha visto l'approvazione del Piano Regionale Anti-Tabacco (PRAT) e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo della Commissione Regionale Anti-tabacco nell'ambito delle indicazioni programmati- che per la promozione della salute nella regione (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmentevedi cap. II). La terza programmazione regionale trova, per- tanto, nuovo slancio attraverso la definizio- ne di specifici programmi di intervento, dif- ferenziati sulla base delle caratteristiche ter- ritoriali del “fenomeno fumo” e delle priorità individuate a livello locale; ciò ha consentito di dare un carattere maggiormente organico alle iniziative di contrasto al fumo, attuate in passato in maniera sporadica e spesso senza prevedere attività di valutazione. Elementi comuni alle diverse programma- zioni regionali sono: - che va dalla metà l’adeguamento normativo; - l’attività di formazione degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale operatori con particolare attenzione al coinvolgimento dei medici di medicina generale; - l’attività di informazione ed integrativoeducazione alla salute, bensì pari dignità rispetto al anche attraverso campagne di comunicazione a livello nazionale che si concretizzaregionale; - l’attivazione di specifici centri per la pre- venzione delle patologie correlate e la disas- suefazione (Centri Antifumo). Fra gli obiettivi prioritari, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione oltre alla cessazione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odiernaalla prevenzione, risultano vigenti molto importanti, in tutti i seguenti contratti collettivi programmi regionali, l’attenzione ad una “sanità libera dal fumo” e a “luoghi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012lavoro liberi dal fumo”. In particolare la Toscana si è mossa su questi due fronti con un “Progetto uffici Pubblica Amministrazione senza fumo” e con lo sviluppo della Rete degli Ospedali che promuovono Salute. La Regione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, fra tutte, riveste un ruolo di primo piano nella lotta al tabagi- smo a livello nazionale ed europeo. Essa è capofila su questo specifico tema nell’ambito del coordinamento interregionale che fa capo alla Conferenza delle Regioni, ed è punto di coordinamento nazionale della Consulta Italiana sul Tabagismo, organismo che funge da raccordo tra più di cento tra Enti, Associazioni e Società Scientifiche impegnate a costituire un fronte comune nella lotta al fumo di tabacco. Tutte le Regioni si sono vigenti comunque dotate di organi di coordinamento a livello regionale e di gruppi di studio. L’Abruzzo e la Lombardia hanno puntato su un decentramento sistema- tico attraverso la costituzione di unità o nuclei operativi dedicati a livello di ogni ASL. Interessante da questo punto di vista la propo- sta dell’Emilia che prevede in ogni Provincia, per iniziativa delle Aziende Sanitarie Locali, la costituzione di “Gruppi di progetto ‘Provincia senza fumo’”, in cui sono coordinati soggetti di Bologna diversa provenienza (MMG, Operatori Sanitari, Scuola, Aziende etc…). Particolare attenzione è posta dalla Regione Veneto al pro- blema del fumo passivo e, insieme alla Toscana, allo sviluppo di indagini epidemiolo- giche e di sistemi di sorveglianza complessi. Una ulteriore spinta allo studio degli stili di vita e alla promozione della salute, compresa la prevenzione dal fumo di sigaretta, verrà dalla recente costituzione (27 ottobre 2004) del Centro Nazionale per la prevenzione ed il con- trollo delle malattie (CCM) presso il Ministero della Salute. Il Centro, istituito dalla Legge 238/04, prevede fra i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008suoi obiettivi il migliora- mento dell’informazione e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e i sistemi sanitari e l’azione sui fattori sanitari determi- nanti (attraverso vaste azioni di promozione della salute accompagnate da misure e da stru- menti specifici di riduzione e di eliminazione dei rischi, con scadenza particolare attenzione ai fattori chiave collegati al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati tipo di vita, alla situazione socioeconomica e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009all’ambiente, a Palazzo Chigiquali il consu- mo di tabacco, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributialcol, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttivitàtossicodipendenza, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, la nutrizione e lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111stress). Si forniscono qui L’ambizione del Centro è quella di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro divenire l’omologo dei CDC americani, strutturandosi “in un network di punti operativi con propria identità e della previdenza, specificità; con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo un costante collegamento ai network internazionali; secondo linee progettuali approvate dai Comitato strategi- co e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare assistita da sottocomitati scientifici” (si veda il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇.▇▇▇).

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Sources: Research Report

Conclusioni. Nel nostro Paese L’ENAC svolge sia funzioni di organo di garanzia e vigilanza, sia compiti di partecipazione alla programmazione, di intervento finanziario e di gestione diretta nella articolata realtà degli scali aeroportuali italiani. In materia di contratti di programma l’Ente ha condotto, nell’esercizio di cui trattasi, un’intensa attività di interlocuzione con i ministeri vigilanti al fine di integrare lo schema contrattuale con l’inserimento di nuove disposizioni, rafforzative degli adempimenti rimessi in capo ai gestori aeroportuali. Con delibera del Consiglio di amministrazione del 2 ottobre 2018 è stato, pertanto, modificato lo schema di contratto, che è pubblicato, unitamente agli allegati tecnici, sul sito istituzionale dell’Ente. In tema di contratti di programma, l’Ente ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla Corte costituzionale con la contrattazione collettiva sentenza 21 gennaio 2016, n. 7 che ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 11 del settore agricolo d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell’approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Enac ed i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale”. L’approvazione dei contratti di programma da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze deve, dunque, contemplare l’acquisizione del parere delle Regioni interessate. Al riguardo si evidenzia che i Ministeri competenti non hanno ancora adottato i decreti interministeriali ex art.1, comma 11, d.l. n.133/2014, di approvazione dei contratti di programmi. Altro parere che, nel confronto istituzionale instauratosi nel 2018, è emerso essere necessario ai fini della conclusione della procedura finalizzata all’approvazione dei contratti, è quello del CIPE. La legge 3 maggio 2019, n.37 ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroesteso l’ambito delle competenze dell’Autorità dei trasporti, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, trasferendo in capo alla stessa le funzioni di autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionalecontratti di programma in deroga, disciplinati dall’art. La prima - 17 comma 34-bis del d.l. n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla l. n.102/2009, precedentemente soggetti alle competenze regolatorie dell’ENAC. Ciò al fine di recepire correttamente la direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino aveva dato luogo all’avvio di una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Il rendiconto finanziario 2018 evidenzia un avanzo di competenza pari ad euro 91.887.985. Il risultato, che migliora del 20,5 per cento quello dell’esercizio precedente (il 2017 registrava un avanzo pari ad euro 76.281.332), è ascrivibile esclusivamente alla metà degli anni '70 - caratterizzata da gestione corrente che chiude con un sistema avanzo pari ad euro 98.179.803 (+25,0 per cento rispetto all’importo di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmenteeuro 78.520.706 del 2017). La terza gestione in conto capitale continua a registrare un disavanzo (-euro 6.291.818) che risulta in deciso incremento rispetto all’esercizio precedente (-euro 2.239.374). Le partite di giro trovano esatta corrispondenza tra entrate ed uscite nell’importo di euro 59.235.193, in aumento del 30,5 per cento rispetto all’anno precedente. Le fonti delle entrate correnti nel 2018 sono le seguenti: - i trasferimenti correnti (statali e regionali) ammontano nel 2018 ad euro 26.548.680 (euro 28.657.197 nel 2017) pari al 14,4 per cento del totale delle entrate correnti; - le entrate proprie (comprensive delle entrate extratributarie e di quelle di natura tributaria, contributiva e perequativa) si attestano complessivamente ad euro 157.854.184 (euro 135.567.065 nel 2017) e rappresentano l’85,6 per cento del totale delle entrate correnti. Gli oneri per il personale, escluso il tfr, pari ad euro 56.401.202 risultano pressoché analoghi a quelli sostenuti nel 2017. Le disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa, come certificato dal Collegio dei revisori dei conti, sono state rispettate. Con riferimento all’acquisto di beni e servizi risulta che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta l’Ente per l’affidamento a terzi di propri servizi e forniture si è avvalso del MEPA (mercato elettronico della contrattazione provinciale Pubblica Amministrazione), mentre in numerosissimi casi ha operato autonomamente in quanto, secondo quanto dichiarato, le forniture o i servizi non risultavano presenti nella piattaforma Consip. Per quanto riguarda i residui attivi, il cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità dato complessivo (euro 222.464.414) risulta in aumento del 2,4 per cento rispetto al livello nazionale che si concretizza2017 (euro 217.308.099), soprattuttol’Ente deve proseguire nell’attività tesa a verificare la permanenza dei presupposti giuridici necessari al mantenimento degli stessi nelle scritture contabili e nel bilancio e, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009dunque, a Palazzo Chigicontenerne l’ammontare entro limiti fisiologici, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale evitare l’insorgere di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le partipatologie gestionali. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli i residui passivi, pari ad euro 495.154.403 in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva lieve decremento dello 0,7 per cento sul dato del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto 2017 (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011euro 498.546.370), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 si invita l’Ente ad operare al fine di ridimensionarne l’ingente importo. Da ultimo, come dato critico, si rileva nuovamente l’esistenza di consistenti partite creditorie e debitorie riferite ad esercizi piuttosto remoti. L’esame della situazione amministrativa evidenzia quanto segue: • la consistenza del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, fondo di cassa al termine del 2018 si attesta ad euro 565.069.971 (con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti un aumento del 17,3 per la stabilizzazione finanziaria e cento sul dato del 2017 pari ad euro 481.730.269); • l'avanzo di amministrazione al termine dell’esercizio in esame risulta pari a euro 292.379.982 (in aumento del 45,8 per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111cento sul dato del 2017 pari ad euro 200.491.997). Si forniscono qui Il conto economico, al termine dell’esercizio in esame, presenta un avanzo di seguito alcune prime indicazioni sulle misure euro 93.113.124 che attengono alle materie risulta in forte incremento (+15,8 per cento) rispetto al 2017 (euro 80.411.751). Il risultato è ascrivibile interamente alla differenza tra valore e costi della produzione il cui saldo positivo è in netto aumento (+25,0 per cento) rispetto all’esercizio precedente. Il patrimonio netto, pari ad euro 422.938.691, registra un incremento del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese 28,2 per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione cento rispetto al dato del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:2017 (euro 329.825.567).

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Sources: Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria Dell'ente Nazionale Per l'Aviazione Civile (Enac)

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasiArexpo S.p.a., con riferimento sede in Milano, è stata costituita il 1° giugno 2011, con un capitale sociale di 2 milioni interamente versato dalla regione Lombardia, in attuazione dell’art. 7, c. 11 della legge regionale 15 agosto 2010 n. 13, avendo come principali scopi sociali l’acquisizione e la concessione in uso o in superficie alla società pubblica Expo 2015 S.p.a. (EXPO) delle aree sulle quali si sarebbe poi svolta la manifestazione “EXPO Milano 2015” e, successivamente, una volta concluso l’evento espositivo, la loro valorizzazione e riqualificazione (c.d. fase “post Expo”). In conformità alle previsioni della legge regionale della Lombardia 24 luglio 2018, n. 10, a quest’ultimo obbiettivo sociale (che costituisce, a partire dal 2016, quello principale) si è aggiunto successivamente (modifica statutaria del 19 dicembre 2018) quello dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze, nonché dell’esecuzione delle attività di committenza ausiliarie con riguardo alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sull’area di proprietà che ha ospitato l’Esposizione Universale e di quegli altri, anche esterni alle suddette aree, purché ricompresi nel territorio della città metropolitana di Milano e strettamente connessi ai rapporti tra livello provinciale primi (con la legge regionale n. 18/2019 tale limite territoriale è stato eliminato, ma all’attualità non si è ancora provveduto alla conseguente modifica statutaria). A decorrere dal 15 dicembre 2016, lo Stato, subentrato nella compagine sociale in attuazione dell’art. 5, c. 1 del d.l. 28 novembre 2015 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 6, detiene, attraverso il Ministero dell’economia e nazionale. La prima delle finanze (MEF), una quota maggioritaria del capitale sociale pari al 39,28 per cento; le altre quote sono detenute, nella misura paritaria del 21,05 per cento, dalla regione Lombardia e dal comune di Milano, nonché, in misura inferiore dalla Fondazione Fiera Internazionale di Milano - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema FFM (16,80 per cento), dalla città metropolitana di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato Milano (1,21 per cento) e dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito comune di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo Rho (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali 0,61 per tutti, accordate centralmentecento). La terza - Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, dei quali quattro sono nominati dai soci pubblici, ai sensi dell’art. 2449 c.c., e uno è nominato dall’Assemblea; nello specifico, a norma dell’art. 16 dello statuto, un componente è designato dal comune di Milano ed assume l’incarico di presidente dell’organo, un componente è designato dalla regione Lombardia ed assume l’incarico di Amministratore delegato, due componenti sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il quinto componente, è nominato dall’Assemblea su proposta dei soci che va non sono titolari del potere di nomina diretta ex art. 2449 c.c. (Fondazione Fiera internazionale di Milano (FFM) e comune di Rho; nel Consiglio di amministrazione in carica nel 2019 è stato nominato un membro in rappresentanza di FFM). Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I tre sindaci effettivi sono nominati, come consentito dall’art. 2449 c.c., dal MEF, dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta regione Lombardia e dal comune di Milano, mentre, quelli supplenti, sono nominati da questi ultimi due soci; il sindaco nominato dal MEF assume le funzioni di presidente dell’organo. Al vertice della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativostruttura organizzativa aziendale è posto il Direttore generale, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizzail Consiglio di amministrazione ha nominato, soprattuttoai sensi dell’art. 18, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e c. 2 dello statuto, nella seduta del salario20 luglio 2016. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL 2019 erano in servizio 54 unità di personale per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009un costo complessivo di 5,23 milioni circa, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008cui, con scadenza 3,51 milioni circa riferiti al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati personale strutturato e quadri agricoli del 23 marzo 20101,71 milioni circa a quello non strutturato. Il 22 gennaio 2009costo delle consulenze affidate nel 2019, a Palazzo Chigiconfronto con quello sostenuto nell’esercizio precedente, è stato sottoscritto evidenzia, nel solco del consistente decremento registratosi in quest’ultimo, un’ulteriore lieve riduzione (9 per cento circa), dovuta essenzialmente al forte ridimensionamento delle consulenze legali, notarili, fiscali e tributarie. La Corte, pur prendendo positivamente atto di siffatto andamento decrescente, non può esimersi dal Governo e dalle Parti sociali raccomandare una costante attenzione al contenimento di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattualitali costi, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettivafacendo ricorso alle competenze professionali specialistiche esterne nei soli casi in cui, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti osservanza al fine generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili secondo criteri di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini economicità, l’esigenza da soddisfare trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria. Nel corso del miglioramento 2019 l’attività sociale è stata prevalentemente rivolta al raggiungimento dei seguenti tre fondamentali obbiettivi gestori: - definizione e completamento del rapporto contrattuale con il soggetto aggiudicatario della competitività procedura ad evidenza pubblica internazionale indetta nel 2016 per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il compito, in una prima fase, di supportare la Società nella redazione del c.d. masterplan del “Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione” (ora denominato con l’acronimo “MIND”: Milan Innovation District) da realizzare nell’ex sito espositivo (nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpesedella correlata proposta di strumento urbanistico attuativo) e, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economicasuccessivamente, di gestirne, in regime di concessione, la rigenerazione urbana e lo sviluppo occupazionale urbanistico, previa costituzione di un diritto di superficie di durata novantanovennale sulle pertinenti aree; - reperimento sul mercato della provvista finanziaria necessaria al fine di riallineare gli impegni sottoscritti in precedenza al nuovo scenario strategico di sviluppo delineato con il programmato piano di valorizzazione e l’aumento riqualificazione dell’ex sito espositivo e di disporre, nelle more della produttivitàconcretizzazione dei flussi reddituali attesi, anche attraverso delle ulteriori risorse necessarie alla sua realizzazione nella fase di start up; - finalizzazione degli accordi precontrattuali già raggiunti per l’insediamento nell’ex sito espositivo (in strutture/aree predeterminate, diverse da quelle da concedere in superficie) delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione, individuate direttamente dal legislatore (Fondazione Human Technopole) e a seguito di specifiche manifestazioni di interesse (Università degli Studi di Milano). Nello specifico, ed in sintesi, sono stati sottoscritti i contratti di concessione con l’operatore economico aggiudicatario della gara c.d. masterplan, è stato stipulato il rafforzamento dell’indicazione condivisa contratto preliminare di compravendita delle porzioni di aree sulle quali sorgerà il nuovo campus dell’Università degli studi di Milano, è stata raggiunta una definitiva intesa con Human Technopole in merito alla compravendita degli immobili (“Palazzo Italia”, altri edifici limitrofi e un’adiacente porzione di terreno edificabile sul quale sarà costruito un nuovo fabbricato polifunzionale), da Governodestinare, imprese nel loro complesso, a sede della Fondazione, ed è stata indetta una procedura competitiva per l’assunzione di un prestito senior di 210 milioni, in sostituzione di quello “bridge “di pari importo e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e durata biennale assunto nel 2018. Il bilancio relativo all’esercizio 2019 è stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli soci tenutasi in data 22 settembre 2009 7 luglio 2020. L’esercizio si è chiuso con una perdita di euro 13.934.316, che è stata portata interamente a nuovo, con conseguente riduzione del valore del patrimonio netto che si è attestato a 113,6 milioni circa a fronte dei 127,5 milioni circa del 2018; di segno negativo sono anche, per le medesime ragioni, sia il margine operativo lordo (EBITDA), che il risultato operativo (EBIT). Tale risultato negativo (che è stato, tuttavia, attenuato nella sua entità complessiva da una sensibile contrazione dei costi) è principalmente riferibile al ritardo con il quale i comuni di Milano e di Rho hanno approvato, soltanto in data 31 gennaio 2020, il Piano Integrato di Intervento prodromico alla stipula della convenzione urbanistica, e dunque, all’avvio, previa costituzione dei diritti di superficie in favore del concessionario, del programma di rigenerazione urbana dell’ex sito espositivo. Ciò che ha comportato il mancato incameramento, nel corso del 2019, dei ricavi relativi al pagamento del canone concessorio e al rimborso degli oneri di urbanizzazione e di infrastrutturazione da parte del concessionario, nonché dei ricavi conseguenti all’avvio del programma di dismissioni di alcune delle aree e alla cessione di asset ai comuni di Milano e Rho a scomputo delle opere di urbanizzazione; ha inoltre, influito sfavorevolmente il rinvio al 2020 della stipula del contratto di compravendita di “Palazzo Italia” a HT, anch’essa inizialmente programmata per il 2019, con la conseguente mancata riduzione del valore delle rimanenze. Va, nondimeno, evidenziato che, essendo stati portati a termine tutti i suddetti passaggi del complesso procedimento urbanistico nel corso del corrente anno (così come, d’altra parte, nel corso del 2020 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL pure stipulato il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante contratto di compravendita di Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppoPalazzo Italia. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con conseguente incameramento dei flussi reddituali attesi, è ragionevole ritenere che si sia trattato di una perdita temporanea e che il bilancio relativo al corrente esercizio - che segna l’inizio del programmato percorso di crescita e di sviluppo e la quale sono state adottate ulteriori misure definitiva uscita della Società dallo stato di start up- registrerà nuovamente un risultato positivo, salvi, ovviamente, eventuali riflessi negativi, all’attualità non prevedibili, conseguenti all’emergenza epidemica in atto. L’indebitamento finanziario è costituito nella sua totalità (210 milioni) da esposizioni verso il sistema bancario e si riferisce al sopra citato finanziamento “bridge”, che è stato interamente utilizzato per la stabilizzazione finanziariafar fronte, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra previa contestuale estinzione di luglio un precedente prestito ottenuto nel 2013, ai residui debiti nei confronti di FFM e di EXPO. Vi è, però, motivo per ritenere, anche in questo caso, che il peso esorbitante degli oneri finanziari (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza12,31 milioni, con riserva un incremento del 16,7 per cento circa rispetto all’omologo dato del 2018), principalmente legato alla gravosità delle condizioni economiche del suddetto finanziamento - come la Corte non ha mancato di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti evidenziare nella Relazione relativa al precedente esercizio - si dovrebbe ridurre sensibilmente già a partire dal bilancio relativo al corrente esercizio, per effetto della contrattazione collettiva stipula, nel giugno del 2020, del finanziamento senior di lavoro di secondo livellopari importo, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente a condizioni più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:favorevoli.

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Sources: Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria Di Arexpo s.p.A.

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 201119 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Sources: Vademecum

Conclusioni. In questo primo anno di attività mirata nel settore delle Cure Primarie, la Fondazione Maddalena Grassi, in collaborazione con un gruppo di Medici di Medicina Generale aderenti a Medicina & Persona, ha iniziato a costruire una serie di strumenti operativi in grado di dare concretezza al lavoro e alla presenza di diverse figure professionali nello studio del Medico di Medicina Generale. Tali strumenti sono stati pensati come catalizzatori di un efficace processo di revisione organizzativa delle Cure Primarie in una ottica “bottom up”, favorendo e valorizzando al massimo le spinte innovative provenienti dal basso. Gli strumenti individuati sono in grado di supportare indifferentemente la gestione di un ambulatorio individuale piuttosto che la creazione di una Medicina in Associazione o in Gruppo, secondo quanto previsto dall’A.C.N. in vigore. Attualmente gli strumenti operativi sono in corso di applicazione in due realtà, in Regione Lombardia, dove verosimilmente potranno costituire l’elemento catalizzatore per la costituzione di ulteriori aggregazioni tra Medici di Medicina Generale. È convinzione degli Autori che un simile processo di aggregazione potrà costituire nel futuro un valido supporto alla realizzazione di Gruppi di Cure Primarie, secondo quanto previsto anche nel Piano Sanitario 2002 – 2004 della Regione Lombardia. Rif: M. Malagoli e-mail: m.malagoli@ausl.mo.it Sessione: LIMITI E PROSPETTIVE NELLE CURE PRIMARIE Ferrari G., Solmi S., Malagoli M. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto dicembre 1998 è stata costituita MDF, una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionalesocietà cooperativa a r. l. che associa 43 medici di famiglia operanti a Modena. La prima - spinta ad associarsi è scaturita dalla presa di coscienza di alcune problematiche professionali che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da alcuni di noi non potevano più ignorare: • l’isolamento culturale e operativo del medico di famiglia, • l’incapacità di fornire come singolo prestazioni che richiedono una organizzazione complessa, • la difficoltà come categoria di essere interlocutore omogeneo ed economicamente responsabile, • la verosimile inadeguatezza a competere in un sistema sanitario sempre meno pubblico e sempre più privato. Intorno a noi esistevano i modelli della medicina di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, gruppo e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010quello delle cooperative. Il 22 gennaio 2009primo nella realtà di Modena città si era dimostrato praticamente inapplicabile, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali il secondo in qualche modo ci spaventava per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale sua apparente complessità e per il timore di derive dirigistiche. Nacque così la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, formula dei gruppi minimi in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica rete che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, associano in termini relativamente informali sei/sette medici con forti elementi di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici coesione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto loro interno (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti stile di lavoro, l’adozione ambito territoriale, consuetudini, rapporti personali...). In questo contesto, poi normato dall’accordo con l’AUSL, e quindi dalla convenzione, è possibile stimolare la partecipazione, il confronto e la collaborazione. Ci si rese conto subito , però, che il GMR ha due forti limiti: • non ha personalità giuridica quindi di forme fatto agisce a fatica in ambito economico • non ha sufficiente massa critica, non può cioè sostenere progetti o reggere contesti nei quali è essenziale un grande numero di partecipazione associati e quindi di cittadini assistiti. Di qui la scelta di fondare una cooperativa che associasse i medici membri dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi GMR. Il modello da noi pensato mira a coniugare l’agilità e la coesione dei GMR con la forza operativa e contrattuale di competitività e di salariouna realtà più grande, la cooperativa. Il consiglio di amministrazione, organo decisionale della cooperativa, riflette in pieno questa impostazione: oltre al presidente e al vicepresidente con funzioni operative, è infatti costituito dai referenti nominati dai singoli GMR. Questo consente un buon flusso di informazioni dall’alto al basso e viceversa e una soddisfacente gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:consenso.

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Sources: Abstract Submission

Conclusioni. Nel nostro Paese Dall’analisi delle attività svolte dalla Automar S.p.A. all’interno del sito di area PIP Monna Felicita di Civitavecchia (RM), consistente in centro di smistamento autoveicoli nuovi ed attività correlate, si è individuata l’attività di riparazione carrozzeria delle autovetture danneggiate in fase di trasporto quale l’unica attività suscettibile di determinare emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte V. Trattasi di emissioni convogliate ascrivili alle fasi di preparazione vernici (all’interno di box tintometro) e preparazione supporti/ verniciatura/ essiccazione dello strato di vernice svolte all’interno rispettivamente di appositi box di preparazione, cabina di verniciatura e box di miscelazione (tintometro), locali/ volumi serviti da impianti di captazione ed abbattimento degli inquinanti (polveri/ SOV) con stadio di filtrazione meccanica (necessaria soprattutto per la contrattazione collettiva protezione dei carboni attivi dalle polveri) e stadio di filtrazione con carboni attivi. Sulla base delle caratteristiche peculiari dell’attività, che sarà svolta solo in base alle specifiche di commessa e necessità rilevata in sede di controllo delle autovetture nuove in ingresso al sito, nonché interesserà solo parti molto limitate della carrozzeria, è previsto un limitato consumo di prodotti vernicianti; sulla base del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroconsumo medio massimo annuo previsto si prevede un consumo giornaliero inferiore ai 20 kg e pertanto si configura la possibilità di adesione all’autorizzazione generale di cui all’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Ciò premesso, potendosi individuaresulla base delle misure organizzative ed impiantistiche adottate ai fini di tutela ambientale, al riguardocome descritte nella presente relazione tecnica, tre distinte fasiin relazione allo stato dell’arte previsto risultano rispettati i valori limite delle emissioni, nonché applicate le soluzioni tecnologiche, le tecniche di contenimento e le prescrizioni per l’esercizio con riferimento ai rapporti tra livello provinciale agli allegati I e nazionaleV alla parte quinta del D.Lgs. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialen. 152/2006, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzatess. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzatamm. ii. e, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene ove più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009restrittivi, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato quelli fissati dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblicaD.G.R. Lazio n. 776/2008.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Sources: Autorizzazione Unica Ambientale

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un Il nuovo sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato valutazione approvato dalla Regione Molise ed attualmente in fase di sperimentazione, in occasione della stipula del contratto del direttore generale dell’ASReM, di recente nomina, costituisce un modello replica- bile anche per le successive annualità e rappre- senta un punto di arrivo, ma anche di partenza per il Molise verso una nuova concezione di va- lutazione della performance aziendale. Infatti, nell’ambito delle organizzazioni sani- tarie, si sta facendo strada la coscienza che i mo- delli strategici non possono più prescindere da processi di autoregolamentazione fondati sull’etica dei comportamenti, sulla responsabilità sociale e sulla sostenibilità. Nella società civile, è infatti sempre più forte il convincimento che la produzione del valore non è il derivato esclusivo dell’azione d’impresa e che i fattori di produzione esterni all’organiz- zazione non possono essere remunerati solo con la fiscalità. Ormai tutte le organizzazioni - e in particolare quelle dedite alla produzione di servizi per la sa- lute - devono necessariamente confrontarsi con un’opinione pubblica più attenta, informata e sensibile, sempre meno disponibile ad accettare meccanismi di sviluppo e di produzione avulsi da processi di promozione sociale. Prendere atto di questa realtà significa aprire a nuovi protago- nisti, in primis la società civile e le sue espressioni organizzate: un nuovo approccio culturale, dun- que, le cui fulcro era rappresentato dal livello provincialefinalità mirano a porre l’etica e la re- sponsabilità sociale al rango di veri e propri fat- tori della produzione. Il sistema delle pubbliche amministrazioni è chiamato ad attivare un processo di trasforma- zione culturale particolarmente complesso, mentre al patto che sappia valorizzare - oltre alla cultura organiz- zativa - anche comportamenti coerenti e re- sponsabilità personali e sociali per (ri)creare fi- ducia tra le organizzazioni e i propri portatori d’interesse e rinsaldare il ruolo “educativo” che gli strumenti di responsabilità sociale devono avere per la promozione e la diffusione dell’etica pubblica. AGENAS (2013): Definizione del sistema di misura- zione e valutazione della performance relativa- mente all’Agenzia nazionale era affidato solo il compito per i servizi sanitari regionali. D’▇▇▇▇▇▇ ▇., Polistena B., Spandonaro F. (2018): La misura della Performance dei SSR, (Crea Sanità-Università di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmenteRoma Tor Ver- gata). ▇▇▇▇▇▇▇ L. (2016): La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio performance strategica in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavorosa- nità: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per verso un modello contrattuale nel settore pubblico integrato (Sessione 17 – “La valutazione delle performance tra costi e privatobenefici sociali: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italianuove metriche, nuove sfide, nuove retoriche”), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservataMacerata 22-24 set- tembre. SANITANOVA-TREND (2011-2012): La valuta- Vagnoni E. (2015-2016): La misurazione della Per- formance nelle Aziende Sanitarie. Vettori A., considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederaleVannozzi D. (2010): La valutazione delle performance individuali nelle aziende sanitarie, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Editore.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Sources: Not Applicable

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 201022 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017, in corso di rinnovo; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 200823 febbraio 2017, con in scadenza il 31 dicembre 2011al 31/12/2019; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 201219 ottobre 2017. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 20117 giugno 2017; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva18 giugno 2014, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: scadenza il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare31 dicembre 2017, in termini corso di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblicarinnovo.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Sources: Vademecum

Conclusioni. Nel nostro Paese In pratica, occorre distinguere gli immobili ad uso abitativo secondo la contrattazione collettiva corrispondente destinazione urbanistica e catastale – che implicano il godimento diretto da parte del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroconsumatore finale – dagli immobili che, potendosi individuareinvece, al riguardovengono utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente ad oggetto l’attività agrituristica, tre distinte fasiper i quali la funzione abitativa dell’immobile, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità e nazionalela ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA. La prima - In definitiva, dato che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta questi ultimi non può escludersi l’applicazione della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio disciplina generale in materia di definizione detrazione prevista dall’art.19 del D.P.R. n. 633/1972, fondata sul principio di inerenza, i giudici di legittimità hanno concluso affermando che l’IVA assolta sulla costruzione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010sulla ristrutturazione degli immobili utilizzati nell’ambito dell’attività agrituristica è detraibile. Il 22 gennaio 2009tema della detraibilità dell’IVA sostenuta sulle spese di acquisto, a Palazzo Chigi, di ristrutturazione e di manutenzione delle unità abitative utilizzate nell’ambito di un’attività turistico- alberghiera è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, anche affrontato dall’Amministrazione finanziaria in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), coincidenti con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziariaposizione della giurisprudenza di legittimità (Risoluzione dell’▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ febbraio 2012, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111n.18). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:.

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Sources: Regime Forfetario E Normative Fiscali

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasiAREXPO s.p.a., con riferimento sede in Milano, è stata costituita il 1° giugno 2011, con un capitale sociale di 2 milioni interamente versato dalla Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 7, c. 11 della legge regionale 15 agosto 2010 n. 13, avendo come principali scopi sociali l’acquisizione e la concessione in uso o in superficie alla società pubblica Expo 2015 s.p.a. (Expo) delle aree sulle quali si sarebbe poi svolta la manifestazione “EXPO Milano 2015” e, successivamente, una volta concluso l’evento espositivo, la loro valorizzazione e riqualificazione (c.d. fase “post Expo”). In conformità alle previsioni della legge regionale della Lombardia 24 luglio 2018, n. 10, a quest’ultimo obbiettivo sociale (che costituisce, a partire dal 2016, quello principale) si è aggiunto successivamente (modifica statutaria del 19 dicembre 2018) quello dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze, nonché dell’esecuzione delle attività di committenza ausiliarie, con riguardo alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sull’area di proprietà che ha ospitato l’Esposizione Universale e di quegli altri, anche esterni alle suddette aree, purché ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Milano e strettamente connessi ai rapporti tra livello provinciale primi (con la modifica statutaria del 15 marzo 2021, in attuazione dell’art. 9, c. 4 della legge regionale n. 18 del 2019, tale limite territoriale è stato eliminato). A decorrere dal 15 dicembre 2016, lo Stato, subentrato nella compagine sociale in attuazione dell’art. 5, c. 1 del d.l. 28 novembre 2015, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 6, detiene, attraverso il Ministero dell’economia e nazionale. La prima delle finanze (Mef), una quota maggioritaria del capitale sociale pari al 39,28 per cento; le altre quote sono detenute, nella misura paritaria del 21,05 per cento, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, nonché, in misura inferiore dalla Fondazione Fiera internazionale di Milano - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema Ffm (16,80 per cento), dalla Città metropolitana di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato Milano (1,21 per cento) e dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito Comune di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo Rho (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali 0,61 per tutti, accordate centralmentecento). La terza - società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, dei quali quattro sono nominati dai soci pubblici, ai sensi dell’art. 2449 c.c., e uno è nominato dall’Assemblea; nello specifico, a norma dell’art. 16 dello statuto, un componente è designato dal Comune di Milano ed assume l’incarico di Presidente dell’organo, un componente è designato dalla Regione Lombardia ed assume l’incarico di Amministratore delegato, due componenti sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il quinto componente, è nominato dall’Assemblea su proposta dei soci che va non sono titolari del potere di nomina diretta ex art. 2449 c.c. (Fondazione Fiera internazionale di Milano (Ffm) e Comune di Rho; nel Consiglio di amministrazione in carica nel 2020 è stato nominato un membro in rappresentanza di Ffm). Quanto ai compensi, al Presidente spetta un compenso di 50.000 euro annui, all’Amministratore di 192.000 euro (oltre 25.000 euro come componente del Cda), ai Consiglieri 25.000 euro. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I tre sindaci effettivi sono nominati, come consentito dall’art. 2449 c.c., dal Mef, dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta Regione Lombardia e dal Comune di Milano, mentre, quelli supplenti, sono nominati da questi ultimi due soci; il sindaco nominato dal Mef assume le funzioni di Presidente dell’organo. Al Presidente spetta un compenso di 23.000 euro annui lordi, per i due componenti effettivi, fissato in 18.000 euro annui lordi. A decorrere dal 4 settembre 2020 non è più presente al vertice della contrattazione provinciale cui struttura organizzativa aziendale la figura del Direttore generale, avendo il Consiglio di amministrazione deciso, a seguito delle dimissioni del dirigente che rivestiva tale ruolo, di non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salarionominarne uno nuovo. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL 2020 erano in servizio 51 unità di personale per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009un costo complessivo di 4,99 milioni circa, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008cui, con scadenza 3,71 milioni circa riferiti al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati personale strutturato e quadri agricoli del 23 marzo 20101,28 milioni circa a quello non strutturato. Il 22 gennaio 2009costo delle consulenze affidate nel 2020, a Palazzo Chigiconfronto con quello sostenuto nell’esercizio precedente, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali evidenzia una discreta riduzione (22 per cento circa), dovuta essenzialmente al ridimensionamento di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattualiquelle tecniche. La Corte, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattualinel prendere positivamente atto dell’andamento decrescente della spesa all’esame, delegando ad ulteriori accordi raccomanda di settore “proseguire su questa strada, facendo ricorso alle prestazioni di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettivaprofessionisti esterni nei soli casi in cui, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederaliosservanza al generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili, sottoscritti al fine secondo criteri di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi economicità, l’esigenza da soddisfare trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria. L’anno 2020 può senz’altro definirsi un anno cruciale per AREXPO essendo stato portato sostanzialmente a termine il complesso procedimento urbanistico prodromico al concreto avvio del programma di riqualificazione e di rigenerazione urbana dell’ex sito espositivo principiato nel 2016. Parimenti, sono state, per la gran parte, concluse le procedure contrattuali volte alla definizione dei rapporti concernenti l’insediamento nell’area MIND (Milano Innovation District) delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione, denominate “ancore dello sviluppo”, individuate direttamente dalla legge (Fondazione Human Technopole), ovvero a seguito di specifiche manifestazioni di interesse in tal senso (Università degli studi di Milano e IRCCS “Galeazzi”). Ne sono conseguiti rilevanti ai fini flussi reddituali che, se per un verso hanno consentito la chiusura in utile del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpesebilancio d’esercizio, concrodati fra le partiper l’altro, rappresentano i primi frutti, con carattere di certezza e periodicità, dei consistenti investimenti effettuati dalla Società nei precedenti esercizi mediante il ricorso all’indebitamento finanziario, anch’esso, peraltro, fatto oggetto di una importante opera di ristrutturazione nel corso dell’anno, che ha consentito di abbattere sensibilmente l’ammontare degli oneri finanziari. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa Il bilancio relativo all’esercizio 2020 è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli soci tenutasi in data 22 settembre 2009 12 luglio 2021. Il patrimonio netto si è attestato a 117,37 milioni con un incremento del 3,3 per cento circa rispetto al 2019 (113,6 milioni circa). Ciò, principalmente, per effetto della chiusura dell’esercizio con un utile di 3.762.878 euro, che, con votazione unanime dei soci e conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione, è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo destinato, quanto a 188.144 euro, a riserva legale e, quanto alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto parte differenziale (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/20113.574.734 euro), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 è stato portato interamente a nuovo. Di segno positivo, a fronte dei risultati entrambi negativi dello scorso esercizio, sono conseguentemente il margine operativo lordo (Ebitda) e il risultato operativo (Ebit), che si sono attestati, rispettivamente, a 21,756 milioni circa e a 16,987 milioni circa. Tale positivo risultato, oltre alla consistente diminuzione degli oneri finanziari, per effetto delle migliori condizioni economiche del 16.09.2011 finanziamento bancario senior di 210 milioni ottenuto in corso d’anno in sostituzione di quello bridge di pari importo contrattato in precedenza, è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011principalmente ascrivibile all’approvazione del Piano integrato di intervento avvenuta all’inizio dell’anno ed alla conseguente stipula della convenzione urbanistica e degli atti di costituzione del diritto di superficie in favore del concessionario aggiudicatario della gara internazionale indetta nel 2016. Il completamento del complesso procedimento urbanistico ha, n. 148 che ha convertitoinfatti, comportato l’incameramento, nel corso del 2020, dei ricavi, relativi al pagamento del canone e al rimborso degli oneri di urbanizzazione e di infrastrutturazione da parte del concessionario, nonché di quelli conseguenti all’avvio del programma di dismissione di alcune delle aree di proprietà e alla cessione di asset ai Comuni di Milano e Rho a scomputo delle opere di urbanizzazione. Sul volume dei ricavi ha, inoltre, influito significativamente l’incameramento del corrispettivo a seguito della stipula del contratto di compravendita di “Palazzo Italia” in favore della Fondazione Human Technopole. Il rendiconto finanziario espone a fine esercizio 2020 disponibilità liquide pari a 8,527 mln, con modificheun incremento di 2, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono 9 mln rispetto alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:disponibilità a fine 2019.

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Sources: Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria Di Arexpo s.p.A.

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva La variante al POC di recepimento dell’accordo art. 18 LR20/00, nasce, come già detto, in applicazione dell’art. 14.1 del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionaleTesto Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE per l’area 02 ZE 101. La prima nuova area 03 si inserisce in un ambito IIb “AMBITO URBANO CONSOLIDATO - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema Aree di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialeconsolidamento di zone residenziali e miste”, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito già dotato di generalizzare tutte le adeguate infrastrutture e i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo servizi a rete (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmenteurbanizzazioni primarie). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale presente relazione costituisce il rapporto preliminare previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m. ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio è sviluppata in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in modo tale da fornire all’autorità competente (Provincia di Bologna i seguenti integrativiModena) gli elementi di valutazione necessari per esprimere il giudizio: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008impatti previsti dall’attuazione della variante, coerenza con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati gli strumenti urbanistici sovraordinati e quadri agricoli del 23 marzo 2010con le normative ambientali, alterazione dei valori di qualità ambientale. Il 22 gennaio 2009risultato della valutazione degli effetti indotti dalla variante al POC di recepimento dell’accordo art. 18 LR20/00, a Palazzo Chigie dei relativi impatti è quello di una scarsa influenza sul sistema territoriale fisico e antropico, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali trattandosi di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscrittointervento inserito in un contesto già urbanizzato. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi Pertanto le alterazioni del valore ambientale determinate dall’attuazione della variante al POC di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenutirecepimento dell’accordo art. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva18 LR20/00, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio relazione agli accordi interconfederaliimpatti generati, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblicasono trascurabili.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Sources: Accordo Art. 18 Lr20/2000

Conclusioni. Nel Con la disciplina del contratto di rete, il legislatore ha consentito la formalizzazione di numerose reti di imprese, mettendo in risalto l’importanza di tale strumento sotto il profilo strategico e competitivo, ed incentivando l’adozione di tale strumento. Il contratto di rete, consente ad imprese localizzate anche in territori geograficamente distanti, di aggregarsi, senza sacrificare la propria autonomia, per il perseguimento di obiettivi comuni, condividere conoscenze e competenze, realizzare processi di ricerca e sviluppo ed ampliare il mercato di riferimento. La formazione di reti di imprese, consente di migliorare le performance economiche e migliorare di conseguenza il merito creditizio, rispetto alle imprese che operano in maniera indipendente. Il contratto di rete è dunque una possibile soluzione al problema dimensionale delle imprese italiane, in quanto circa il 95% delle imprese attive nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata paese è rappresentato da microimprese. La crescita dimensionale avverrà, come già prima specificato, in maniera graduale, partendo da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroaggregazione informale, potendosi individuarepassando per la pianificazione, al riguardofino a giungere alla stipula del contratto di rete, tre distinte fasiformalizzando la collaborazione. Nel momento in cui l’impresa leader sarà consapevole della rilevanza dell’importanza rivestita dalle altre imprese, tenderà ad acquisirne il controllo e trasformare così la rete in gruppo. TESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE coordinato con: • modifiche in vigore inserite con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, Legge n.134/2012 (in grassetto) • successive modifiche introdotte con Decreto Legge n.179/2012 e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo la relativa Legge di conversione n. 221/2012 (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio rosso) DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012n. 5 e s.m.i. In particolare sono vigenti in Provincia Art. 3 Distretti produttivi e reti di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:[...]

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Sources: Tesi Di Laurea