FONDI DI GARANZIA Clausole campione

FONDI DI GARANZIA. MFM Investment Ltd – Italian Branch aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. Inoltre, MFM Investment Ltd aderisce al Financial Services Compensation Scheme istituito ai sensi della legge inglese, che ha lo scopo di offrire un indennizzo (totale o parziale) ai clienti nel caso in cui l’intermediario sia insolvente o cessi la propria attività. Il livello di copertura dipende dalla tipologia di servizio finanziario prestato da MFM Investment Ltd al Cliente. Il Financial Services Compensation Scheme offre infatti differenti livelli di copertura per differenti categorie di attività; per la categoria “investimenti” è previsto un possibile indennizzo fino a un massimo di £ 85.000.
FONDI DI GARANZIA. 17.1. Moneyfarm aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento. Inoltre, Moneyfarm aderisce al Financial Services Compensation Scheme istituito ai sensi della legge inglese, che ha lo scopo di offrire un indennizzo (totale o parziale) ai clienti nel caso in cui l’intermediario sia insolvente o cessi la propria attività. Il livello di copertura dipende dalla tipologia di servizio finanziario prestato da Moneyfarm al Cliente. Il Financial Services Compensation Scheme offre infatti differenti livelli di copertura per differenti categorie di attività; per la categoria “investimenti” è previsto un possibile indennizzo fino a un massimo di
FONDI DI GARANZIA. Si tratta di creare uno o più fondi di garanzia, anche destinati a specifici settori, gestito da uno o più Intermediari Finanziari (società/enti specializzati in fornitura e gestione di garanzie), che potranno fornire garanzie a istituti di credito in grado di erogare crediti a PMI campane. Questo strumento permetterebbe di raggiungere un vasto numero di beneficiari finali (PMI) con un fabbisogno di risorse relativamente limitato, dato che il fondo di garanzia coprirebbe le perdite registrate nei vari portafogli di crediti. In generale, un fondo di garanzia migliora le condizioni economiche del credito a favore del beneficiario finale e riduce notevolmente le garanzie personali richieste dagli istituti di credito. L’Intermediario Finanziario, selezionato tramite invito a manifestare interesse, in base al Regolamento CE 1828/2006 della Commissione 8.12.2006 - art. 44.2.b., concluderà dei contratti di garanzia con vari istituti bancari che erogano crediti, con un sistema basato su diversi livelli di delega d’attività e di rischio: ad esempio ogni domanda di credito è valutata separatamente oppure la garanzia è emessa automaticamente sulla base di criteri di ammissibilità stabiliti ex-ante. Il rischio è ripartito tra l’Intermediario Finanziario prescelto, i Fondi XXXXXXX e gli istituti di credito. Le perdite registrate nei vari portafogli di crediti saranno coperte proporzionalmente tra l’Intermediario Finanziario e l’istituto di credito [ad esempio 50-70%]. La commissione annuale di gestione spettante all’Intermediario Finanziario per la messa in opera dello strumento non potrà superare il 2% (in totale) dell’ammontare del capitale gestito. Riserva di rischio x.xx. contante a garanzia (cash collateral reserve) fornita dal Fondo XXXXXXX all’Intermediario Finanziario bancario con l’obiettivo di coprire eventuali perdite di un portafoglio di crediti e/o microcrediti o di consentire anticipazioni sul circolante alle imprese. La promozione del microcredito ha l’obiettivo prioritario di sostenere l’avvio di attività imprenditoriali da parte di soggetti socialmente svantaggiati (donne, migranti, disabili, etc) nonché di giovani e di piccole cooperative sociali. Il contributo XXXXXXX potrebbe attestarsi nella misura del 50-70% del capitale del fondo per il microcredito, prevedendo la partecipazione in termini di cofinanziamento di soggetti pubblici e privati.
FONDI DI GARANZIA. 17.1. Moneyfarm aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: