Common use of Conclusioni Clause in Contracts

Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 ed, in particolare, della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene che, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completion.

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente Il quadro della collaborazione scientifica internazionale tra istituzioni accademiche e di ricerca italiane e svizzere che viene restituito dalla presente indagine, permette di trarre alcune conclusioni, ancorché non definitive. Il volume della collaborazione accademica tra istituzioni universitarie sembra essere molto sbilanciato a favore degli accordi per lo scambio reciproco di studenti, perlopiù conclusi nell’ambito del programma svizzero di mobilità SEMP. Nettamente minoritario risulta invece il volume di collaborazione tra enti e istituzioni di ricerca dei due Paesi. Qui, tuttavia, la lacuna di dati disponibili, o comunque di facile reperimento, è evidente, e neppure aiuta il supporto della piattaforma CINECA, all’interno della quale sono in generale registrati molti accordi scaduti o non più operativi. Anche il settore dei double/joint degrees risulta, come già osservato, nettamente inferiore nel volume rispetto alle partnership coltivate dagli atenei italiani e svizzeri con altri paesi europei. Anche in virtù del piccolo numero di convenzioni attive in questo specifico settore di collaborazione universitaria, si è ritenuto che un focus specifico sugli accordi conclusi per il rilascio di titoli doppi e congiunti, per loro natura complessi da stipulare, potesse servire da campionatura rappresentativa, utile a comprendere la tendenza generale del grado di approfondimento della collaborazione interuniversitaria tra gli atenei dei due Paesi. Emergono tuttavia alcuni dati consolidati che è bene menzionare. Sulla base degli accordi in essere conosciuti, nonché di un monitoraggio periodico dei risultati di ricerca prodotti dai principali istituti universitari ed enti di ricerca svizzeri effettuato nel periodo maggio-agosto 2023, si segnala un profondo e proficuo sistema di relazioni, cooperazione interuniversitaria e collaborazioni scientifiche, 18 xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx sviluppato e strutturato nel tempo, tra un gruppo di università italiane dell’area padana, specialmente lombardo-veneta,19 e le perplessità dello scrivente principali istituzioni accademiche e di ricerca della Svizzera italiana, tra cui spiccano la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e l’Università della Svizzera italiana (USI). Tale rete di collaborazione risulta estesa su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edmolteplici aree scientifiche e settori disciplinari, soprattutto in particolareambito dottorale e in attività congiunte di ricerca tra ricercatori e dipartimenti universitari. Nello specifico, sul suo sito web l’Università della Svizzera italiana definisce il proprio ruolo come quello di “università ponte tra atenei lombardi e svizzeri”, potendo vantare una solida rete di relazioni con le maggiori università della regione - in particolar modo con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Pavia.20 Allo stesso tempo, l’USI ha stabilito legami istituzionali privilegiati e collaborazioni scientifiche anche con altri atenei italiani, come ad esempio l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX. Con tutti questi partner accademici italiani, l’ateneo di Lugano gestisce attualmente programmi di doppia laurea, corsi di studio internazionali per il rilascio di lauree congiunte, bienni di master e programmi dottorali. Allo stesso modo, anche la SUPSI presenta la sua mission in ambito internazionale come quella di una scuola universitaria professionale capace di “svolgere una funzione di ponte bidirezionale fra il nord e il sud delle Alpi”, facendo leva sulle competenze specifiche e rispondendo alle esigenze del territorio della regione insubrica.21 A livello accademico, tale funzione si sostanzia in una rete di collaborazioni nell’ambito della ricerca che sono in atto da diversi anni e che le hanno permesso di consolidare la sua posizione di nodo di raccordo sull’asse di collegamento tra i due politecnici federali svizzeri (ETH Zürich e EPFL di Losanna) e i due storici politecnici del nord Italia (PoliMI e PoliTO). Degno di nota è inoltre il partenariato strategico, già menzionato, attivo tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università di Losanna, basato su un accordo quadro tra i due atenei recentemente siglato nel 2021. Nella cornice di tale collaborazione, le due università hanno finalizzato tre bandi annuali (quello del 2023 è il 3°), aperto a docenti e ricercatori di entrambi gli atenei e volto a finanziare progetti congiunti di ricerca. L’esistenza di un tale canale consolidato di cooperazione accademica offre pertanto un quadro propizio per l’ulteriore sviluppo di collaborazioni estese nell’ambito della didattica, della illogicità mobilità per studio o insegnamento e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene chericerca tra gli atenei di questa area frontaliera, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, nel quadro di una normativa non aderente alla realtà ed anzi sinergia in contrasto con le logiche che cui, evidentemente, il buon senso fattore geografico può giocare un ruolo fondamentale.22 19 Segnatamente: Università degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva Studi di vantaggi per l’economia Bergamo, Brescia, dell’Insubria, Pavia, Padova, Verona, Statale di Milano e per la vera tutela dei lavoratoriMilano-Bicocca, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (ePolitecnico di Milano, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale Università Cattolica del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto Sacro Cuore e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completion.Università Vita-Salute San Xxxxxxxx 20 xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx 21 xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente Le parti hanno concluso come da atti telematici richiamati all’udienza precisazione delle conclusioni. CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE Voglia l’Xxx.xx Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria ed alla luce della sentenza n. 11390/16 resa dal Tribunale in composizione collegiale in relazione alla querela di falso proposta in via incidentale da [Alfa], così giudicare: in via preliminare: revocare l’ordinanza datata 24 marzo 2013, mediante la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, per le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. ragioni ed i motivi tutti illustrati nella prima memoria; sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. 604/1966 ed(omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria, l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. (omissis), per essere stato notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 644 del codice di procedura civile; sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria, l’inefficacia e/o invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 7067/12, per l’errata individuazione della sede legale della società [Alfa], sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria, l’inesistenza giuridica del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, attesa l’assenza della sottoscrizione della delega da parte del legale rappresentante pro tempore della società ricorrente e l’omessa allegazione della fonte dell’asserita rappresentanza, con ogni conseguente statuizione e, per l’effetto, dichiarare inefficace, nullo e/o revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. (omissis), Ruolo n. (omissis) emesso da codesto Tribunale di Milano; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare decaduta [Factor] da eventuali domande riconvenzionali, nonché da eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, non essendosi costituita nei venti giorni anteriori alla prima udienza; rigettare, in particolareogni caso, le domande formulate in xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx istruttoria (esclusivamente nella parte in cui chiede la pronuncia di ordinanza ai sensi dell’art. 186ter c.p.c.) da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed alla luce della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene chesentenza n. 11390/16 resa dal Tribunale in composizione collegiale in relazione alla querela di falso proposta in via incidentale da [Xxxx], se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva le ragioni tutte illustrate nella narrativa dell’atto di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come citazione in questo caso opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore Ruolo Ingiunzioni n. (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?omissis), si dovreb- be intervenirenonché nella narrativa della prima memoria ed anche per quelle esposte nel corso delle udienze celebratesi nel presente procedimento; in via subordinata, creando condizioni favore- volinel merito: accertata e dichiarata la carenza dei presupposti giuridici delle odierne pretese creditorie di [Factor], per fare l’effetto, dichiarare inefficace, nullo e/o revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. (omissis), Ruolo n. (omissis) emesso da codesto Tribunale di Milano e/o, comunque, dichiarare che nulla deve [Alfa], a [Factor] in modo che gli imprenditori relazione ai non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivichiari titoli azionati; rigettare, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in ogni caso, le domande formulate nel merito in via subordinata da controparte, in quanto oberati infondate in fatto ed in diritto, anche per le ragioni tutte illustrate in sede di commesse verbale delle udienze celebratesi nel presente procedimento e per le ragioni tutte esposte nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis) e degli atti depositati in giudizio; in ogni caso: a) condannare [Factor] alla rifusione in favore dell’attrice opponente di spese e compensi (già diritti ed onorari) di causa; in via istruttoria: alla luce di quanto già dedotto, [Alfa], chiede - occorrendo e senza inversione dell’onere della prova - ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1. Vero che (omissis) S.r.l., prima, e [Alfa], poi, hanno inoltrato lettere di contestazione nei confronti di [Factor] come da documenti 2, 3 e 4 che si rammostrano al teste; 2. Vero che con lettera 6 luglio 2007, (omissis) S.r.l., ha contrastato il documento di sintesi ricevuto ed ha chiesto il ripristino dell’aliquota dello Spread al 1,700% “in vigore con decorrenza 01/01/2005 così come contrattualmente concesso sia alla (omissis) S.p.A. sia alla [Alfa] (vedere allegati)”, nonché il rimborso “di Euro 506,46 (Euro 259,57 + 246,89) dovuti dall’applicazione dell’aliquota 1,750% nelle liquidazioni interessi al 31/12/2006 ed al 31/12/2007”, come da documento 2 che si rammostra al teste; 3. Vero che con lettera 9 gennaio 2008, [Xxxx] ha contestato l’importo recato dalla fattura n. 34031/3 del 31.12.2007, lamentando un difetto di comunicazione da parte di [Factor] e la inesatta applicazione di uno spread pari ad Euro 2,10 e chiedendo di “volerci mantenere lo spread di Euro 1,90 e di stornarci parzialmente, con nota di credito, la fattura n. 34031/3 del 31/12/2007”, come da documento 3 che si rammostra al teste; 4. Vero che con lettera 13 luglio 2009, [Xxxx] ha contestato le fatture n. 8157/16633/24636/33352/7566 relative ad interessi maturati per il periodo 31.03.2008 – 31.03.2009, pari ad Euro 179.279,19, “Da un controllo effettuato degli estratti conto scalare constatiamo l’applicazione di uno spread non in linea con quanto sottoscritto nel contratto originario. A fronte di Xxxxxx informative con le quali ci comunicavate la variazione delle condizioni economiche contrattuali, prevedendo un aumento ingiustificato dello spread, abbiamo più in crisivolte contestato sia via e-mail che per iscritto, senza ricevere alcun riscontro. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero Pertanto abbiamo provveduto a ricalcolare gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindiVoi già fatturati, per il periodo sopraindicato, applicando lo spread di 1.70, di cui alleghiamo nostri conteggi. Dai calcoli da noi effettuati risulta un addebito per interessi pari ad € 167.385,57, oltre alla fattura n. 33353/03 di Euro 19,31 e la fattura n. 8157 di Euro 104,00, per un complessivo di Euro 167.508,88. (...) Vi chiediamo pertanto di provvedere ad emettere note di credito su fatturazione interessi (...)”, come da documento 4 che si rammostra Foglio di precisazione delle conclusioni nell’interesse della convenuta opposta [Factor] Piaccia all’Xxx.xx Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria e diversa domanda, deduzione, eccezione e argomentazione, tutte nessuna esclusa, previe le occorrende declaratorie e statuizioni, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 7067/12 oggetto del presente giudizio di opposizione, stante la tardività della sua notifica, condannare la [Alfa] in persona del suo avvocato) chelegale rappresentante pro tempore, profittando al pagamento in favore [Factor] di una man- canza formale del datore Euro 84.127,62, o all’eventuale diversa somma sia maggiore che minore, che risulterà essere stata provata in corso di lavoro - il qua- le ometta causa, oltre gli interessi convenzionali al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di ricorrere a questa preventiva procedurauno spread dell’1,50%, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit con capitalizzazione trimestrale, maturati dal primo ottobre 2011 al saldo, rigettando contestualmente la relativa opposizione. Con vittoria di 6/12 mensilità della retribuzione globale spese e competenze di fatto causa e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completiondichiarando sin d’ora di non accettare eventuali domande nuove di controparte.

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Samples: Contratto Di Factoring

Conclusioni. Da Per tutto quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 ednon previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla Legge, dal Contratto Collettivo vigente, dal Codice Disciplinare, dal Regolamento Aziendale, dalle policy e regolamenti della Società e dal Verbale di Accordo del 27 luglio 2017. Milano, 07.09.2017 Milano, Egr. Sig. /Xxxx.xx Sig.ra Oggetto: Accordo Individuale di SMART WORKING Allianz S.p.A., in particolarebase a quanto previsto dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene che, se si intenda ha deciso di avviare un serio processo per “una prospettiva progetto sperimentale di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come attuazione della nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore Smart Working (di seguito SW). Con riferimento al rapporto di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando subordinato intercorrente tra lei e la “san- zione” si paga scrivente Società, premesso che: - Ella ci ha manifestato la volontà di aderire alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente SW; - la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindiSocietà, per il suo avvocato) chetramite del Suo Responsabile, profittando ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la Sua richiesta di cui all'alinea che precede, sussistendo la compatibilità di tale modalità di esecuzione della Sua prestazione lavorativa con le specifiche organizzative, mansionali e logistiche; - la Società, per il tramite del Suo Responsabile, ha individuato - all’interno della Sua Unità di appartenenza - un/a collega con cui Ella si alternerà nello svolgimento dell’attività in SW, come di seguito indicato; - Xxxx, in relazione ed in virtù di tutto quanto precede, ha inviato una man- canza formale comunicazione al Suo Responsabile nonché al Suo Gestore del datore Personale, confermandoci la Sua volontà di lavoro - il qua- le ometta aderire alla nuova modalità di ricorrere esecuzione della prestazione lavorativa in SW; tutto ciò premesso, con la presente, Le comunichiamo di aver accolto la Sua richiesta di partecipazione alla sperimentazione dell'esercizio della prestazione lavorativa intercorrente tra Lei e la scrivente Società in modalità SW e La invitiamo a questa preventiva procedurasottoscrivere per accettazione la presente comunicazione ove Lei si impegna, anche ai sensi e per una svista gli effetti del proprio consulente - ottenga un gradito benefit Verbale di 6/12 mensilità Accordo sullo Smart Working in Allianz sottoscritto tra le XX.XX. e la scrivente Società in data 27 luglio 2017 (allegato 1, che fa parte integrante della retribuzione globale presente e che Lei dichiara di fatto conoscere ed accettare nel suo integrale contenuto), al rispetto delle regole e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliationdelle obbligazioni contenute nel Regolamento Allianz Smart Working (allegato 2, che fa parte integrante della presente e che Lei dichiara di conoscere ed accettare nel suo integrale contenuto), inclusa l’Informativa sulla Sicurezza sul Lavoro per lavoratori in SW. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completion.In particolare:

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Samples: www.snfia.it

Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente Alla luce delle considerazioni sin qui svolte possiamo affermare che prima dell’innovazione normativa introdotta dal n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ. l’usucapione era una modalità di acquisto a titolo originario il cui ingresso, nel sistema della pubblicità immobiliare, richiedeva una pronuncia giudiziaria la cui trascrizione, regolata dall’art. 2651 cod. civ., aveva valore di pubblicità notizia; con l’introduzione del cit. n. 12-bis nel sistema della pubblicità immobiliare l’usucapione si pone al centro di una pluralità di fattispecie che realizzano effetti diversi, le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edune dalle altre, tra le parti e rispetto ai terzi e, così, in particolarevia esemplificativa: − l’usucapione potrà essere oggetto di una pronuncia giudiziaria e la sua trascrizione produrrà gli effetti previsti dall’art. 2651 cod. civ. − potrà essere oggetto di un accordo accertativo e la sua pubblicità, ex n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ. avrà gli effetti di cui all’art. 2644 cod. civ. laddove sia rispettato il principio della illogicità continuità delle trascrizioni; − potrà essere oggetto di un accordo accertativo e sproporzione della sanzione previstala sua pubblicità, ex n. 12-bis dell’art. Si ritiene che2643 cod. civ., se si intenda avviare avrà meri effetti prenotativi, ai sensi dell’art. 2650 cod. civ., laddove il soggetto usucapito che ha sottoscritto l’accordo non risulti legittimato in base ad un serio processo per “titolo debitamente trascritto nei registri immobiliari; − l’usucapione potrà essere oggetto di un atto negoziale di mero accertamento, anche al di fuori di una prospettiva procedura conciliativa, con effetti meramente preclusivi che potrà essere trascritto ai sensi dell’art. 2645 cod. civ. che ha arricchito il suo contenuto in ragione dell’introduzione del n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ.; − il riconoscimento dell’usucapione potrà essere oggetto di crescita” più un accordo transattivo soggetto a trascrizione ai sensi del n. 13 dell’art. 2643 cod. civ. ed i cui effetti saranno regolamentati dagli artt. 2644 e 2650 cod. civ. Pur in presenza di una pluralità di fattispecie, alcune delle quali poste in essere dall’autonomia privata, va sottolineato che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali l’usucapione mantiene la sanzione posta a ca- rico del datore sua caratteristica fondamentale di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse effetto legale e non negoziale di acquisto della proprietà; l’accordo conciliativo, quindi, non avrà ad oggetto il trasferimento di diritti ma avrà ad oggetto l’accertamento tra le parti dei presupposti su cui si fonda l’usucapione con effetti preclusivi tra le parti stesse e loro aventi causa. Rispetto ai terzi, invece, l’opponibilità dell’accordo stesso seguirà le regole degli acquisti a titolo derivativo disciplinati dagli artt. 2644e 2650 cod. civ. Di conseguenza un terzo potrà comunque far valere i propri diritti nei confronti del suo legittimo xxxxx causa disconoscendo l’accordo, sottoscritto in suo danno, tra le parti partecipanti all’accordo stesso; si pensi, ad esempio, ad un creditore ipotecario dell’usucapito, ovvero a chi abbia acquistato un diritto reale di godimento dall’usucapito. In buona sostanza l’accordo conciliativo non è opponibile a terzi che vantino pretese nei confronti del soggetto usucapito ovvero sui beni oggetto di accertamento, in forza di un titolo trascritto o iscritto anteriormente all’accordo conciliativo secondo il meccanismo dell’art. 2644 c.c. che regola i conflitti d’interessi tra più in crisiaventi causa dal medesimo soggetto. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire La soluzione del conflitto d’interessi regolata dall’art. 2644 c.c. impone che sia rispettato il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (principio della continuità delle trascrizioni imposto dall’art. 2650 cod. civ. e, quindi, che il titolo di ciascun avente causa (ivi compreso colui che assume di aver usucapito) trovi corrispondenza e giustificazione in un titolo trascritto a favore del dante causa. In assenza di un titolo di proprietà (ovvero di altro diritto reale, a seconda delle ipotesi) trascritto a favore del xxxxx causa le trascrizioni successive e, quindi, anche la trascrizione dell’accordo accertativo dell’usucapione, avranno effetto, secondo il disposto del 2° comma dell’art. 2650 c.c., solo allorquando l’atto anteriore di acquisto sarà trascritto. Trascritto il titolo di proprietà, le successive trascrizioni o iscrizioni produrranno effetto secondo il loro ordine rispettivo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2644 c.c. La soluzione del conflitto d’interessi tra presunto usucapiente e terzi, secondo il meccanismo degli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c. , come più volte ripetuto, costituisce la differenza sostanziale tra gli effetti della pubblicità della sentenza di usucapione e gli effetti della pubblicità dell’accordo conciliativo de quo. Non sembrano applicabili, invero, all’accordo accertativo dell’usucapione quei principi consolidati in giurisprudenza relativi alla soluzione del conflitto d’interesse tra usucapiente e terzi che presuppongono un accertamento giudiziario dell’usucapione in ragione della diversità delle norme sulla continuità delle trascrizioni rispetto alle norme che regolano la pubblicità degli acquisti a titolo originario (30). Invero, in giurisprudenza si afferma che in caso di conflitto tra avente causa del precedente proprietario e usucapiente non prevarrà chi ha trascritto per primo il suo avvocatotitolo di acquisto, ma prevarrà colui che ha acquistato a titolo originario anche in caso di mancata trascrizione della sentenza di accertamento in ragione del valore di mera pubblicità notizia assegnato alla pubblicità di cui all’art. 2651 cod. civ. (31); nel caso di accordo accertativi dell’usucapione, al contrario, prevarrà il terzo che ha acquistato dall’usucapito se la sua trascrizione precede la trascrizione dell’accordo accertativi. Così pure, sotto altro aspetto, di possibile conflitto tra curatela fallimentare e soggetto usucapiente, si è affermato da parte della Suprema Corte (32) che può essere usucapito un bene del fallito sulla base del presupposto che l’acquisto a titolo di usucapione è acquisto a titolo originario, onde il conflitto fra acquirente a titolo derivativo ed usucapiente, si risolve sempre a favore di quest’ultimo indipendentemente dalla trascrizione della sentenza di usucapione; anche questo principio valido per l’usucapione accertata giudizialmente non troverà applicazione nel caso di accordo accertativi dell’usucapione che, profittando come più volte detto è regolato dal principio della continuità delle trascrizione che risolve i conflitti di interesse in base all’art. 2644 cod. civ. e, quindi, sulla base della priorità della trascrizione del titolo Mentre la sentenza di usucapione accerta un diritto acquistato dall’usucapiente prescindendo dalla posizione soggettiva dell’usucapito e, quindi da eventuali diritti dal medesimo costituiti (trasferimenti di proprietà, costituzione di diritti reali di garanzia, costituzione di diritti reali di godimento) ed al possessore-usucapiente non potrà essere addebitato un onere (recte: una presunzione) di conoscenza dell’esistenza delle formalità ipotecarie o di precedenti trascrizioni pregiudizievoli, in quanto il possesso utile ai fini dell’usucapione prescinde del tutto dalla conoscenza in capo all’usucapiente di chi sia il legittimo proprietario del bene, nell’accordo accertativo dell’usucapione l’usucapiente avrà un onere di conoscenza di quanto reso pubblico nei registri immobiliari sotto il duplice profilo che, da un lato, saranno a lui opponibili le iscrizioni e trascrizioni pubblicate anteriormente all’accordo conciliativo contro il legittimo xxxxx causa e, da altro lato, che la trascrizione dell’accordo accertativo per produrre i suoi effetti deve essere effettuata nei confronti di chi appare proprietario del bene usucapito in base ad una serie di titoli debitamente trascritti (artt. 2644 e 2650 cod. civ.), in difetto, la trascrizione dell’accordo accertativo produrrà i suoi effetto allorquando colui che ha riconosciuto i fatti costitutivi dell’usucapione si sarà dotato di un legittimo titolo e lo trascriva. Peraltro, l’assenza della trascrizione del titolo di acquisto in capo all’usucapito può ascriversi ad una negligenza del dante causa che, ad esempio, non ha curato la trascrizione del suo acquisto mortis causa, ovvero ad un difetto di forma del titolo che, ad esempio, non riveste la forma autentica o pubblica necessaria per la trascrizione, ovvero all’assenza di un titolo di acquisto a favore del presunto usucapito; in quest’ultima ipotesi, è fuor di dubbio, che un eventuale accertamento dell’usucapione non avrebbe alcuna giustificazione causale atteso che la dichiarazione accertativa sarebbe effettuata da un soggetto privo di poteri dispositivi sul bene su cui si intende accertare l’usucapione stessa. Su questo punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, giova ripetere è costante nell’affermare che “il negozio di accertamento di un diritto reale, la cui funzione è quella di rendere definitiva la situazione giuridica derivante dal rapporto preesistente eliminando gli elementi di incertezza, non ha alcun effetto traslativo, e, pertanto, per la regolamentazione della relativa situazione giuridica controversa, deve farsi capo, in ogni caso, alla fonte precettiva originaria, che ne costituisce il fondamento”. Per quanto attiene agli aspetti relativi al ruolo del notaio nella procedura di mediazione e conciliazione ed alla forma dell’autentica valgono le indicazioni e le conclusioni generali cui sono giunti gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato raccolti nel “MANUALE DELLA MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE, Il contributo del Notariato alla luce del D.lgs. 28/2010, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012” (33). Considerazioni specifiche meritano i temi riguardanti: − l’obbligo di dotazione ed allegazione dell’attestato di prestazione energetica di cui al comma 3° dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005 che, nella nuova stesura introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, recita: “«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (omissis…)” − il rispetto della normativa urbanistica contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 del 2001 (artt. 30 e 46) ”; − gli obblighi in tema di conformità soggettiva ed oggettiva di cui all’art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122). Sul primo punto, non sembra che possano esserci fondati dubbi sul fatto che la fattispecie non rientri nel perimetro degli atti per i quali vi è l’obbligo di dotazione ed allegazione in quanto il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005 circoscrive il suddetto obbligo ai soli atti di compravendita ed agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso. Gli effetti meramente accertativi che il suddetto accordo produce non rientrano né nello schema negoziale della vendita né nella categoria degli atti di trasferimento a titolo oneroso. A diversa conclusione dovrà giungersi laddove l’accordo non sarà meramente accertativo ma presenterà una causa transattiva idonea a produrre effetti traslativi ed a far rientrare l’accordo stesso nel paradigma degli trasferimenti a titolo oneroso facendo sorgere i conseguenti obblighi di dotazione ed allegazione di cui al cit. comma 3 dell’art. 6. A conclusioni diverse deve invece giungersi per quanto riguarda gli obblighi ed i divieti derivanti dalle norme urbanistiche di cui al D.P.R. 380/2001. Una lettura che si fermasse al dato meramente letterale degli artt. 30 e 46 del cit. D.P.R. 380/2001 potrebbe far dubitare che gli accordi accertativi dell’usucapione siano soggetti al rispetto delle suddette disposizioni nel presupposto che i suddetti accordi non avrebbero ad oggetto il “trasferimento di un diritto reale” ma “accertano l’usucapione”, valorizzando, quindi, esclusivamente l’effetto legale scaturente dalla fattispecie e marginalizzando invece il ruolo dell’autonomia privata all’interno di questa nuova fattispecie. Questa interpretazione va disattesa in quanto frutto di una man- canza formale del datore lettura parziale ed asistematica delle norme ed incoerente con i principi cui l’autonomia privata deve uniformarsi nella circolazione dei beni immobili a tutela di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completioninteressi pubblici.

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Samples: notariato.it

Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente In chiusura occorre riepilogare sinteticamente i dati emersi nel corso della presente indagine. Innanzitutto, appare condivisibile l’orientamento della dottrina più recente in merito agli impieghi labeoniani dell’agere praescriptis verbis, che venne concepito dal giurista xxxxxxxx come uno strumento volto a colmare le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edlacune edittali, laddove la rigidità dei verba formulari non consentisse di proteggere adeguatamente pretese nascenti dalla conclusione di accordi senz’altro inquadrabili in figure contrattuali tipiche. Risultava decisiva, in particolarequesto senso, la circostanza che tali contratti tipici fossero tutelati da iudicia bonae fidei: la valutazione ex fide bona del comportamento delle parti permetteva infatti di ampliare i confini di tutela dell’oportere civilistico, garantendone così la funzionalità anche nei casi in cui fosse condizionato a una descrizione della illogicità e sproporzione res de qua agitur diversa da quella tipizzata nella demonstratio delle formule edittali (quod…vendidit, locavit, conduxit, etc.). Xxxxxxx procedette allo stesso modo nei casi di incerta qualificazione della sanzione previstafattispecie. Si ritiene A tale proposito, però, bisogna distinguere a seconda che l’incertezza dipendesse dalla possibilità di ricondurre la fattispecie a due modelli posti in rapporto di reciproca esclusione oppure fosse determinata dalla combinazione di elementi provenienti da due schemi negoziali differenti: in questa seconda ipotesi va ravvisata una tendenza all’elaborazione di regole specifiche, da cui deriva il riconoscimento di un’autonoma rilevanza al concreto assetto di interessi predisposto dalle parti. Tale approccio, che muove pur sempre dalla considerazione dei profili di somiglianza con i tipi contrattuali consolidati a livello edittale, permise dunque di individuare una strada per l’azionabilità delle cosiddette convenzioni innominate. In taluni casi, la valutazione dei tratti distintivi della fattispecie costituì il punto di partenza di una riflessione che condusse all’individuazione di un nuovo tipo contrattuale, come tale dotato di uno specifico mezzo di tutela nell’albo pretorio: è ciò che accadde con riguardo alle ipotesi di rem aestimatam vendendam dare. Secondo questa linea ricostruttiva, dunque, appare innegabile che le novità introdotte da Xxxxxxx sul piano processuale abbiano finito per incidere sulla problematica dei contratti atipici. Se è vero che risulta che il giurista xxxxxxxx non abbia compiutamente elaborato la categoria delle conventiones sine nomine, pervenendo all’individuazione di un elemento obiettivo in grado di fondarne l’azionabilità[79], d’altro canto non può disconoscersi l’importanza della sua riflessione in merito ai problemi di tutela posti dalle fattispecie di cui risultava incerta la qualificazione: in questi casi Labeone non solo garantì un’adeguata protezione processuale mediante l’agere praescriptis verbis, ma fu anche in grado di integrare i contenuti dell’accordo stretto dalle parti, secondo un metodo che, se con le dovute cautele, si intenda avviare un serio processo avvicina a quello utilizzato nella prassi giurisprudenziale contemporanea per regolare i rapporti contrattuali non inquadrabili perfettamente in alcuno dei tipi legali; in tale prospettiva, ad esempio, risultano oggi impiegate categorie come quella del contratto misto[80], a cui ricorrono gli interpreti per ridurre il carattere atipico della fattispecie concreta ad una somma di elementi tipici[81], ognuno dei quali riconducibile ad uno specifico schema contrattuale di riferimento[82]. I limiti di questo approccio, con specifico riguardo all’esperienza giuridica romana, vanno individuati nel fatto che la conventio risultava azionabile soltanto laddove presentasse profili di somiglianza con figure contrattuali tutelate da giudizi di buona fede[83], per cui la valutazione sull’opportunità di ampliare i contenuti dell’oportere ex fide bona era pur sempre rimessa alla discrezionalità dell’interprete[84]. Per altro verso, le soluzioni proposte da Xxxxxxx per le fattispecie negoziali di confine avviarono una riflessione sui tratti distintivi dei diversi tipi contrattuali, che ebbe come logica conseguenza quella di individuare gli elementi caratterizzanti i nuovi contratti affermatisi nella prassi commerciale, fino a quel momento inquadrati nell’ambito degli schemi già conosciuti e protetti a livello edittale. The research concerns the issue of recognition of atypical contracts in Roman law, with particular emphasis on solutions prepared by Xxxxx, who, through the ‘agere praescriptis verbis’, developed a system of protection based on the proximity of the ‘conventiones sine nomine’ to typical contracts, with a similar process to that used today to regulate transactions which do not have a specific discipline at the legislative level. [ Gli scritti della sezione una prospettiva Memorie” sono stati oggetto di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali valutazione da parte dell’organizzazione scientifica del Convegno, d'intesa con la sanzione posta a ca- rico direzione di Diritto @ Storia ] * [ Atti del datore Convegno di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore Studi «Nomen contractus. Tutele edittali nella Roma classica», organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?14 maggio 2013), si dovreb- be intervenireper iniziativa di Xxxxxxx dalla Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx. n.d.r.] [1] X. XXXXXXXXXXX, creando condizioni favore- voliStudi sul contratto estimatorio e sulla permuta nel diritto romano, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsiviTrento, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse 2011; ID., ‘Actio de aestimato’ e non più in crisitipicità dei mezzi processuali. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliationRiflessioni su Ulp. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee32 ‘ad ed.’ D. 19.3.1 pr., in the absenceX. XXXXXXXX (a cura di), the judge only conferred ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo di Xxxxx Xxxxxxxxx, II, Padova, 2011, 959 ss. [2] Oltre alla bibliografia raccolta in X. XXXXXXXXXXX, Studi, cit., 7 ss. ntt. 5 e 9, in tempi più recenti, si vedano i contributi di C.A. XXXXXXX, Xxxxxxx, Xxxxxxxx e il sinallagma, in Iura, LVIII, 2010, 33 ss.; X. XXXXXXX, L’idea di contratto nel pensiero giuridico romano, in X. XXXXXX (a deadline for completioncura di), La nozione di contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Materiali didattici, Padova, 2010, 1 ss.; X. XXXXXX, Nota sulla tutela del contraente evitto nell’ambito dei c.d. contratti innominati. Il caso dell’actio auctoritatis, in Diritto@Storia, IX, 2010 (Tradizione Romana); ID., Xxxxx considerazioni su Xxxx. 32 <33> ‘ad ed.’ D. 00.0.0.0: tra tradizione testuale e proposte emendative, in Teoria e storia del diritto privato, V, 2012; ID., Xxxx. 32 <33> ‘ad ed.’ D. 00.0.0.0: permuta ed evizione in un noto testo xxxxxxx, in Teoria e storia del diritto privato, V, 2012;

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente Quando Xxxxxxx difende l'ipotesi di accordo spiega con estrema chiarezza il suo punto di vista su quella che secondo lui è una grande “vittoria politica” della classe operaia: i metalmeccanici conquistano il contratto in una situazione caratterizzata dalla crisi economica e da una direzione politica del paese del tutto spostata a destra; chi non vede questo, attardandosi in critiche puramente quantitative a questo o a quel punto sull'ipotesi di accordo, non comprende il senso fondamentale di una lotta che ha sconfitto il piano padronale di umiliare la classe operaia, di costringerla a segnare il passo (e magari ad arretrare) sulle sue più significative conquiste degli ultimi quattro anni: l'autonomia dei consigli di fabbrica, la contrattazione articolata, il processo unitario, l'intervento nelle questioni dell'organizzazione del lavoro. Anche per la Sinistra Sindacale CGIL (Xxxxxxxx, segretario nazionale della FIOM) la vittoria più grande è quella che non sta scritta nel documento, è la “vittoria politica” della classe operaia sul terreno dell'autonomia dei consigli di fabbrica e della contrattazione articolata. Per valutare appieno la veridicità di queste affermazioni è utile ripercorrere brevemente il percorso storico che la classe operaia italiana ha intrapreso dal 1969 fino alla stipula del contratto del 1973, riassumendone gli aspetti principali. Stando ai risultati ottenuti, il “biennio infuocato '68-'69” rappresentava senza dubbio una svolta di rilievo, perché veniva dopo un lungo periodo di atrofizzazione delle lotte operaie. Dopo molto tempo, ricominciava la lotta per la riduzione dell'orario di lavoro. La rivendicazione del salario, poi, cercava di recuperare autonomia rispetto all'organizzazione capitalistica del lavoro, svincolandosi sia dalle gerarchie professionali, per acquistare un carattere di massa con tendenze perequative, sia dalle ergometrie cottimiste che fino ad allora avevano svolto un ruolo centrale nello sfruttamento intensivo del lavoro. Questi obiettivi, e i delegati che si costituirono per raggiungerli, mettevano in discussione la divisione (quasi una “spartizione”) sindacale del movimento operaio, dando un senso diverso, non burocratico, al discorso sull'unità sindacale. Non era altro che questo lo spirito egualitario che permeava le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edlotte di fabbrica e si faceva strada nelle stesse organizzazioni sindacali, in particolaresino a mutarne la struttura organizzativa e la linea rivendicativa. Il cambiamento della logica del sindacato gli aveva permesso di riassorbire i sommovimenti spontanei della base e di generalizzarne gli obiettivi nella vertenza contrattuale dell'autunno 1969, della illogicità ottenendo così un contratto nazionale molto avanzato e sproporzione della sanzione previstasopratutto nuova legittimità tra i lavoratori, con l'aumento dei tassi di sindacalizzazione. Subito a ridosso del biennio di lotte, però, il sindacato cercava di modificare gradualmente la linea d'azione del movimento e le strutture che esso si era dato per gestire le vertenze nei luoghi di lavoro, evitando accuratamente di scatenarsi addosso un dissenso generalizzato. È indubbio che a partire dalla primavera del 1970 i dirigenti sindacali avessero avviato un tentativo di recupero e di burocratizzazione delle strutture di base contribuendo contemporaneamente alla loro generalizzazione, tanto più se le federazioni di riferimento si collocavano nell'area di sinistra dei sindacati (è sicuramente il caso dei metalmeccanici). Si ritiene chetrattava poi di impostare una strategia rivendicativa che potesse essere percepita come un avanzamento notevole dei risultati ottenuti durante l'autunno caldo, se senza suscitare eccessivi dissensi; così alla lotta per la riduzione materiale delle categorie si intenda avviare preferiva la lotta per l'inquadramento unico e per un serio processo nuovo concetto di professionalità; l'obiettivo dell'abolizione del cottimo e della riduzione dei ritmi di lavoro, parola d'ordine che i sindacalisti giudicavano “schematica e generica”, veniva sostituito con la lotta per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico contrattazione del datore cottimo, tesa al suo superamento e con l'istituzione dei comitati cottimo. Infine la riduzione dell'orario di lavoro ed assurdamente si traduceva nella più blanda regolamentazione dell'orario lavorativo. Per comprendere i motivi del cambiamento va tenuta presente la strategia delle dirigenze confederali, espressa unitariamente per la prima volta il 6 ottobre 1971 in un documento politico firmato CGIL-CISL-UIL, che sostanzialmente subordinava l'attività rivendicativa al negoziato di vertice con il governo. L'eliminazione della “conflittualità permanente” doveva passare necessariamente per l'eliminazione degli squilibri che caratterizzavano il meccanismo di sviluppo in Italia, per cui il movimento sindacale, al fine di conseguire questo obiettivo, era obbligato a beneficio stringere un'alleanza con la classe media. La traduzione in termini rivendicativi di tale strategia era ben sintetizzata dalla piattaforma dei metalmeccanici del 1972, alla cui stesura le Confederazioni avevano abbondantemente partecipato: differenziazione dell'obiettivo di riduzione dell'orario lavorativo tra grandi e piccole imprese; assorbimento parziale e non abolizione del cottimo; riscrittura dei mansionari sulla base del concetto della nuova professionalità, e non riduzione del numero di categorie; graduazione del passaggio al nuovo inquadramento per le piccole imprese; diritto di indagine sulle nocività ambientali e non eliminazione delle nocività (rinunciando quindi a riduzione dei ritmi, abolizione del turno di notte, modifica degli impianti dannosi); limitazione e non abolizione degli appalti. L'impostazione confederale portava il sindacato a privilegiare un'azione incentrata sul metodo dell'incontro e del dialogo coi gruppi imprenditoriali pubblici e privati, sulla centralizzazione delle trattative a livello parlamentare e governativo, che non poteva non limitare i margini di manovra a livello di fabbrica. Ai fini negoziali bisognava “ripagare” il riconoscimento ottenuto dalla controparte con la propria moneta, offrendogli cioè la possibilità di recuperare accettabili margini di profitto, moderando il conflitto sindacale e restituendogli il controllo della forza-lavoro. In questo senso andava la concessione di “sconti” alle piccole e medie imprese, che favoriva il processo di ristrutturazione capitalistica in corso nelle grandi aziende, basato sulla delocalizzazione verso aziende marginali di parte del processo produttivo. Si aggiunga la volontà di limitare le richieste salariali “tra un contratto e l'altro”, come dichiarato da Lama nel gennaio del 1973, mentre erano in corso le trattative per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici. E ancora la disponibilità mostrata dal sindacato ad un maggiore utilizzo degli impianti, organizzando il lavoro su due o tre turni e rinunciando così all'abolizione del turno di notte. La fine del processo di unità sindacale aveva prodotto, nel luglio 1972, una Federazione sindacale divisa e proiettata più in direzione di una gestione verticistica del negoziato per le riforme, che non alla prosecuzione della linea rivendicativa scaturita dalle lotte del “biennio infuocato”. A quel punto l'influenza della Sinistra Sindacale, che si era accresciuta nella fase ascendente del ciclo di lotte, si era ridotta notevolmente, contribuendo al moderatismo della piattaforma di Genova (ottobre 1972). L'accordo finale per la stipula del contratto dei metalmeccanici (4 aprile 1973) rappresenta quindi la sintesi dei processi descritti. Restano cinque categorie operaie, pur essendo prevista la possibilità di passare in 3^ categoria dopo 52 mesi di rotazione delle mansioni (secondo l'ideologia della nuova professionalità); la possibilità di ruotare nel testo dell'accordo è divenuta un obbligo al quale il lavoratore non può sottrarsi. L'obiettivo del consolidamento delle 40 ore, dopo che quello della riduzione dell'orario era stato abbandonato già in sede di stesura della piattaforma, è disatteso dall'elevato limite di straordinari previsti, sopratutto nelle piccole aziende dove essi costituiscono una piaga. Sfuma così non solo la possibilità di ottenere nuove riduzioni, ma anche e sopratutto quella di affrontare una vertenza per la difesa dell'occupazione, perché se ne perdono le basi rivendicative. Il cottimo viene assorbito solo in parte in paga base; l'esclusione dell'appalto è limitata alle lavorazioni direttamente pertinenti con quelle dell'azienda. Si consolida infine la presenza di una vasta “zona franca” nel tessuto delle piccole e medie imprese, dove l'assottigliamento delle garanzie dei lavoratori viene sancito non solo grazie alla duplicazione del contratto, ma anche tramite una differenziazione all'interno dello stesso accordo siglato con la Federmeccanica. Il 1973 quindi come sintesi e lido di approdo di un percorso già ben avviato nel biennio precedente e come anticipazione di “svolte” formali. Lungo una storia che non si presume mai lineare, e quella di una classe operaia oggi in caduta libera certamente non lo è, il 1973 è il punto di flesso che ci spiega gli eventi, meglio, molto meglio, di tante parabole. La vittoria politica di cui parla Trentin, per noi che guardiamo dall'alto e da lontano (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?ma non così lontano), si dovreb- be intervenirenon può essere quella scritta sul contratto, creando condizioni favore- volicertamente non lo è. Il potere di determinare l'esito dello scontro tra capitale e lavoro da quel momento sfugge via dalle fabbriche e dalle mani di chi ci vive, gli operai, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivitornare ai piani alti di un compromesso negoziato tra sindacati, ma abbiano finalmente governo e padronato (e tra gruppi parlamentari). Ma la possibi- lità vittoria e soprattutto la sconfitta fanno parte di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasiun altro periodo, insomma, sono scritti nelle pagine di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche storia che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratoriviene dopo, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindiun'altra storia che poi, per il suo avvocato) chetanti versi, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completionè la nostra.

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Samples: archiviodocumenti.cgiltoscana.it

Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente 1 richiami svolti hanno consentito di porre in luce che lo strumento arbitrale, pur non assumendo nel mondo agrario un ruolo di particolare evidenza, rinviene tuttavia ed ha rinvenuto anche in passato un non trascurabile spazio applicativo. Se tal une delle ipotesi considerate sono ormai concretamente impraticabili, ció non puó imputarsi ad una sopravvenuta generalizzata ostilita verso lo strumento in paro la, bensi piuttosto all' esigenza di contemperare le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edprevisioni normative ai principi costituzionali, da un lato, ed alla complessiva perdita di attualita di talun,i dei contesti normativi in cui quelle previsioni si collocavano, dall' altro lato. La prima situazione si e verificata, in particolare, con riguardo alle previsioni della illogicità legge forestale richiamate al par. 3, nonché in riferimento aÜa regola introdotta nell' arto 11 legge 16 marzo 1988 n. 88 in tema di accordi interprofessionali e sproporzione della sanzione previstadi contratti di coltivazione e vendita. Si ritiene ¡¡I La seconda situazione e riscontrabile con riguardo alle variegate normative in tema di bonifica, colonizzazione, riforma fondiaria: si e infatti al cospetto di istituti e regole che, se si intenda avviare un serio processo per “quantunque mai formalmente abrogati, hanno ormai perduto pressoche in tato la loro rilevanza pratica. ,i Aben vedere, dunque, non puó dirsi che nel campo agrario debba essere registrata una prospettiva generalizzata diffidenza legislativa verso uno strumerito di crescita” più composizione delle controversie alternativo rispetto alla decisione del giudice xxxxxx: questa conc1usione puó senz'altro trarsi, "alla luce delle disposizioni richiamate nei par. 1 e 2, con specifico riguardo alla materia dei tradizionali contratti agrari (tutt' altro che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se trascurabile, ma non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?assorbente), ma non puó essere estesa al di fuori di quel campo. Xxxx, si dovreb- be interveniree prima posta in evidenza che lo stesso legislatore, creando condizioni favore- voliall'interno della legge n. 203 del 1982, per fare in modo che gli imprenditori contempla strumenti di composizione diversi dalla pronuncia del giudice, mostrando cosi di non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivivoler demandare sempre e comunque ad esso la soluzione dei contrasti. ..i, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completion-.~' .~ .¡ .,

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Conclusioni. Da 10.1 Contributo in ordine alla fattibilità della proposta-pagamento parziale dei creditori privilegiati. Al fine di consentire, tanto al gestore nominato, quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edal Giudicante ed ai creditori, il miglior vaglio in particolare, della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene che, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva ordine alla presente proposta di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?)accordo liquidatoria, si dovreb- be intervenirevoglia considerare quanto segue. l’art. 7 della legge 3/2012, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente prevede espressamente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindipossibilità, per il debitore, di “.... prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc Orbene, dall’esame della posizione debitoria dell’istante sig. Xxxxxxxx Xxxxx, l’unico credito munito di privilegio gravante su beni immobili è quello ipotecario in favore della Banca Unicredit S.p.a., ed inerente l’immobile sito in in Viterbo, Via Monteverde n. 66, Frazione Sant’Angelo, distinto al foglio 7, p.lle 386 e 507 graffate, successivamente, a seguito di variazioni e soppressioni catastalmente identificato al foglio 271, p.lle 386 e 507 graffate, categoria A/3, classe U, consistenza 5,5 vani, Xxx.Xxx. 137 mq, rendita € 283,48. Detto immobile, come già evidenziato, è oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo, con assunto R.g.e.i. n. 196/2017, nella quale il valore dello stesso è stato stimato in euro 56.000,00, giusta perizia estimativa resa dal Tecnico Incaricato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx. La messa a disposizione, in sede di proposta, dell’indicato bene, garantisce pertanto al creditore ipotecario con diritto di prelazione sull’immobile, un evidente soddisfazione non inferiore a quella che potrebbe ottenere in sede esecutiva, se non maggiore. Tanto in considerazione che la legge 3/2012, prevede forme di vendita, sulla base dei principi concorsuali, maggiormente competitive rispetto ad una esecuzione immobiliare, potendosi reperire soggetti interessati all’acquisto anche attraverso informazioni pubblicitarie di agenzie private, con evidente maggior divulgazione della disposta vendita a potenziali acquirenti. Inoltre, in sede di esecuzione immobiliare, è ormai nota la disciplina normativa che prevede la decurtazione di ¼ del valore di stima, quale prezzo di vendita, nonché consente all’offerente all’asta di formulare una proposta ridotta, nel suo avvocato) ammontare, di un ulteriore ¼ Basti rilevare che, profittando in sede di una man- canza formale disposta vendita del datore 12.02.2020, il prezzo di lavoro - stima è stato decurtato, fissandosi il qua- le ometta prezzo a base d’asta a 40.000,00 euro, nonché la possibilità di ricorrere offerta minima determinata in euro 30.000,00 (pari al 75% del prezzo base). Si reputa pertanto evidente la maggiore soddisfazione o, comunque, la pari soddisfazione del creditore ipotecario nella presente proposta. In ordine ai crediti vantabili dall’Agenzia Entrate-Riscossione e dall’Agenzia delle Entrate per carichi pendenti e non ancora cartolarizzati, giusto estratto depositato in atti, i privilegi riscontrabili non consentono di evidenziare alcuna prelazione su beni immobili. Al fine di garantire la soddisfazione anche di detto ceto creditorio, il proponente ha messo a questa preventiva proceduradisposizione i terreni in sua proprietà siti in Graffignano, anche per una svista il cui valore, come su evidenziato e determinato secondo criteri di tecnico-logici e prudenziali, quindi con valore sicuramente maggiore, e salvo ogni miglior accertamento che il nominando liquidatore dovesse ritenere opportuno, consente di garantire la soddisfazione del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere credito da questi vantabile. Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc Si reputa, pertanto, pienamente fattibile la presente proposta, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completionLegge 3/2012.

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità Xxxxx dimostra, correttamente, che la libertà vera e oggettiva, quella che egli chiama la “volontà-essente-in-sé- e-per-sé”, non è la pura astrazione del pensiero privo di ogni contenuto, come sostiene Xxxx, ma, invece, è lo “spirito oggettivo”, ossia è la libertà che si realizza concettualmente negli istituti etici previsti dall’ordinamento positivo dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edStato. Dunque, riteniamo che l’eticità - o la moralità intesa nella sua dimensione sovra individuale o sociale - sia la sfera nella quale è superato per sempre il dissidio fra il piano del Sollen e quello del Sein: pertanto, in particolareessa è possibile comprendere lo sviluppo speculativo della libertà, secondo la dinamica della illogicità sussidiarietà. Nel prossimo paragrafo, vogliamo sottolineare come l’eticità assuma la sua configurazione razionale proprio all’interno della sfera politico-statuale. La relazione fra la filosofia politica hegeliana e sproporzione della sanzione previstala dottrina contrattualistica del diritto naturale, che si sviluppa da Grotius a Fichte155, esige la considerazione congiunta di due termini concettuali. Si ritiene che000 X. X. XXXXXX, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, tr. it., Laterza, Roma, 1994, passim. Come Xxxxxx scrive, essi sono: “dissoluzione e compimento” 156. Apparentemente, ma superficialmente, l’accostamento di questi vocaboli potrebbe sembrare quasi una contradictio in adiecto. Il motivo di tale paradosso risiede nella circostanza che essi sono palesemente antitetici fra loro, qualora i medesimi siano colti sul piano linguistico rappresentato dalla loro area di significanza semantica. Tuttavia, in questo preciso caso, giova rilevare quanto sia proficuo trascendere la dimensione strettamente letterale dei vocaboli sopra indicati. Infatti, nel presente paragrafo si intende dimostrare proprio che i due termini sono intrinsecamente uniti nella riflessione filosofico-politica hegeliana: uno evoca l’altro in una relazione di corrispondenza reciproca. Precisamente, la parola “dissoluzione” indica che Xxxxx stigmatizza l’inconsistenza e l’inadeguatezza delle categorie fondamentali elaborate dai giuristi giusnaturalisti per la costruzione di una teoria generale del diritto e dello Stato. Invece, la parola “compimento” significa che egli aspira, in definitiva, alla stessa meta finale dei suoi predecessori, individuata nella comprensione e nella giustificazione razionale dell’ordinamento statuale157, e “la raggiunge o crede di raggiungerla proprio perché, buttati via i vecchi strumenti ormai diventati inservibili, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva ne foggia di crescitanuovipiù che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completion158.

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su Il progetto illustrato nel presente messaggio contribuirà allo sviluppo delle attività di ricerca e di iniziative imprenditoriali innovative in un campo, quello delle scienze della vita, di interesse strategico e pubblico. La sua prevista ubicazione nei pressi del polo universitario Luganese costituisce un ulteriore passo avanti nel consolidamento della Facoltà di scienze biomediche presso l’USI. Il Consiglio di Stato ritiene che la concessione di una fideiussione solidale da parte del Cantone possa contribuire a dare un ulteriore, diretto sostegno alla buona riuscita di questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edprogetto, in particolaremodo sinergico e complementare a quanto già stanziato in vista della prevista apertura, della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene che, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire proprio presso il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insommafuturo Lugano MedTech Center, di una normativa non aderente sede del Tecnopolo Ticino dedicata a questo settore. Sulla base delle argomentazioni esposte nel presente messaggio invitiamo a voler accettare l'annesso disegno di Decreto legislativo e a fornire così la base legale, in ossequio all’art. 14 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF), all’aiuto cantonale prospettato. Vogliate gradire, signor Xxxxxxxxxx, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima. Per il Consiglio di Stato: Il Presidente, X. Xxxxxxxxxxxxx Il Cancelliere, X. Xxxxxxxx Disegno di Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio 23 agosto 2016 n. 7210 del Consiglio di Stato, 1È concessa una fideiussione solidale dalla Repubblica e Cantone Ticino alla realtà ed anzi in contrasto costituenda società Mizar SA per l’acquisto dello stabile Mizar di Lugano, destinato ad ospitare il futuro Lugano MedTech Center, fino all’importo massimo di CHF 5'000'000.-. 2La fideiussione solidale ha una durata di 20 anni. 3La Banca dello Stato del Cantone Ticino è responsabile della gestione del credito. Essa è tenuta a informare il Consiglio di Stato sull’utilizzo del credito medesimo e sul rispetto degli obblighi contrattuali definiti. 4L’eventuale versamento dell’importo garantito avviene previa ricezione di una dichiarazione scritta da parte della Banca dello Stato del Cantone Ticino con le logiche la quale viene attestato che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva credito rilasciato è stato utilizzato per gli scopi convenuti e che il debitore non ha fatto fronte ai propri impegni nei confronti della banca. L’eventuale versamento dell’importo garantito di vantaggi cui all’art.1 del presente decreto legislativo è a carico del Dipartimento delle finanze e dell’economia, conto 2084 0001 “accantonamenti per l’economia perdite su prestiti e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completionfideiussioni”.

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su In conclusione, nel contesto qui trattato, risulta obiettivamente fondata, condivisibile ed in armonica compatibilita` con il complessivo dato normativo, la soluzione per cui, a seguito dell’introduzione dell’art. 155 quinquies c.c., pur permanendo integra l’autono- ma legittimazione iure proprio, verso il genitore coob- bligato solidale, sia in regresso che in riparto per il futuro, del genitore convivente che si fa carico con continuita` degli oneri tutti per il mantenimento, istru- zione ed educazione del figlio maggiorenne ancora in condizioni di non autosufficienza economica, quest’ul- xxxx xxx` tutelare il diritto al mantenimento di cui e` titolare nei confronti dei medesimi genitori, non sol- tanto attraverso autonoma iniziativa giudiziale, ma an- che con lo strumento dell’intervento volontario nei giudizi gia` pendenti, di separazione coniugale, divor- zio, nullita` matrimoniale, modificazione e revisione delle condizioni, e quegli altri tra genitori non vincolati da coniugio, nei quali possono essere in qualsiasi modo contesi tali autonomi diritti, del genitore convivente e del figlio, ed ovviamente soltanto in ordine a tali do- mande accessorie; e cio` anche se la maggiore eta` so- praggiunge in pendenza di tali giudizi. Ma questo nuovo articolo 7 l. risultato e` solo la prefazione di ulteriori riflessioni, con al centro gli affetti e la vita del singolo nelle relazioni familiari, e con l’auspicio che, salvi gli ineliminabili casi fisiologici, la logica dell’antagonismo insita in ogni fenomeno di contrapposizione giudiziale non finisca per pervadere massivamente la famiglia ita- liana, anche tra genitori e figli, proprio nell’importante momento del passaggio all’eta` adulta delle giovani ge- nerazioni. BED & BREAKFAST Tribunale Torino, I Sezione, 13 ottobre 2009, n. 604/1966 ed6944 — Xxxxxxxx Xxxxxxx — Castello (avv. Bessi) - Condominio di via Xxxxx Xxxxx (avv. Mittone). Comunione e condominio — Esercizio di attivita` di bed & breakfast — Attivita` pensionistica — Condo- minio — Regolamento condominiale (C.c. artt. 1362, 1365; L.R. Piemonte 13 marzo 2000, n. 20). n. 6612; Id., 13 novembre 1996 n. 9930; App. Roma 19 gennaio 2001, in particolareGuida Dir., della illogicità 2001, 12, 84; Cass., Sez. I, 19 settembre 2005 n. 18475; e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene cheId., se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completionaprile 2006 n. 8221.

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Conclusioni. Da Dalle brevi considerazioni sin qui svolte è possibile, senza alcuna pretesa di completezza, trarre una prima serie di conclusioni in ordine alla facoltà della P.A. di modificare (e persino annullare) unilateralmente il contenuto di convenzioni di lottizzazione stipulate con i privati ed ai mezzi offerti a questi ultimi dall'ordinamento per la tutela dei loro diritti ed interessi. Per quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente riguarda la natura e gli effetti delle convenzioni urbanistiche può affermarsi, seguendo il recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 1283 del 9 aprile 1975, n. 1614 dell'11 marzo 1980 sopra riportate), che le perplessità dello scrivente su questo convenzioni in esame danno luogo a rapporti di carattere paritetico tra privato e pubblica amministrazione; che questi rapporti sono « posizioni correlative di diritto soggettivo ed obbligazione», e che conseguentemente "il Comune è obbligato al rilascio della licenza (concessione) edilizia "; l'inadempienza del Comune a tale obbligazione configura "un illecito contrattuale", produttivo di danni risarcibili. Il diritto soggettivo del privato alla esecuzione di concerto con il Comune del nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edassetto urbanistico definito nella convenzione urbanistica e nel relativo piano di ionizzazione approvato può essere sacrificato per il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale, non potendo il Comune rinunziare preventivamente all'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine all'assetto urbanistico del territorio ed alla valutazione delle sopravvenute pubbliche esigenze. La facoltà riconosciuta dalla P.A. di incidere sfavorevolmente sulle posizioni soggettive del privato trova peraltro precise limitazioni, in particolare, della illogicità quanto la giurisprudenza ordinaria e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene che, quella amministrativa sono concordi nei ritenere che la legittimità delle modificazioni unilaterali apportate dalla P.A. ad un piano di lottizzazione approvato (specialmente se si intenda avviare in corso di esecuzione) è subordinata ad un serio processo per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e preciso obbligo per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando P.A. stessa di una man- canza formale del datore motivare analiticamente le proprie nuove determinazioni. Il sindacato di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliationgiudice amministrativo in ordine alla sufficienza o meno delle motivazioni adottate dalla P.A. sarà tanto più severo e penetrante quanto più avanzata sarà la fase di realizzazione in cui sì trova il piano di Ionizzazione che la P.A. intende modificare c/o travolgere. Yet Xx in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employeeproposito ancora recentemente è stato affermato che: «L’amministrazione comunale, nel momento in cui si determina a dare un diverso assetto al territorio interessato da lottizzazioni, deve non solo esporre la ragioni che giustificano il nuovo e diverso assetto urbanistico, ma, in the absencerelazione al sacrificio che viene imposto al privato, the judge only conferred deve, altresì, valutare e comparare l'entità ditale sacrificio con l'interesse pubblico che le nuove previsioni urbanistiche tendono, a deadline for completionsoddisfare».

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edLe unità immobiliari oggetto di stima sono un appartamento ed un negozio identificati catastalmente alla sezione NCT al foglio 118 alla particella 218 ed ai rispettivi subalterni 24 e 4, di proprietà dell’ “AZIENDA SOCIO- SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA” con sede in particolareChiari. Sono ubicate nel Comune di Brescia via Dante al numero civico 27 nella zona centrale della città nelle immediate vicinanze di Piazza della Vittoria, della illogicità Chiesa di San Xxxxxxxxx d’Assisi e sproporzione della sanzione previstaSala di Lettura denominata “La Cavallerizza” in una zona di elevata appetibilità commerciale. Si ritiene cheL’appartamento è posto al piano primo mentre il negozio è ubicato al piano terra di un palazzo a cinque piani disposto ad angolo tra la via Xxxxx e la Via Pace, costruito nell’anno 1955. Mentre l’abitazione affaccia su via Pace, il negozio è antistante la Via Dante dove è ubicato l’unico ingresso pedonale e carraio dell’intero palazzo. Quest’ultimo attualmente si presenta in uno stato conservativo e manutentivo complessivo normale anche se si intenda avviare le facciate principali abbisognano di un serio processo per intervento di ordinaria manutenzione mentre entrambe le unità immobiliari riversano in uno scadente stato manutentivo e conservativo. Lo scopo della stima è la determinazione all’attualità del valore di mercato delle unità immobiliari ai fini di una possibile alienazione, escludendo quindi ogni altro utilizzo della presente relazione tecnico-estimativa. A tale scopo è stato sottoscritto l’Accordo di Collaborazione di prot. n. 10122 del 26/01/2017 tra quest’Ufficio provinciale-Territorio e l’Ente richiedente. La stima è stata effettuata utilizzando il una prospettiva procedimento sintetico comparativo di crescita” più mercato“, nel presupposto che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari se non addirittura risibili come particolari specificità relative alle norme urbanistiche cui l’intero immobile è assoggettato che non Stima di immobili a destinazione residenziale e commercialeVia Dante n° 27 – Brescia Direzione Regionale della Lombardia – Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio provinciale-Territorio Via Marsala, 25 – 25122 Brescia tel. 0000000000 - xx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx determinano effetti rilevanti ai fini della valutazione. Condizione avvalorata anche dal sopralluogo esterno ed interno esperito in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore data 15/06/2017 in cui non è emerso nulla di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?)evidente che invalidi il presupposto. Sulla base delle valutazioni eseguite e delle considerazioni estimali esposte, si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche ritiene che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva più probabile valore di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratorimercato delle unità immobiliari oggetto di stima all’attualità sia pari a: Appartamento – sezione NCT foglio 118 particella 218 subalterno 24 € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00). Negozio – sezione NCT foglio 118 particella 218 subalterno 4 € 123.000,00 (Euro centoventitremila/00). Brescia, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore 07/07/2017 Per il Direttore dell’Ufficio provinciale - Territorio IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALL’UTENZA Xxxxxxxxx X. Xxxxxxx (e, quindi, per il suo avvocato*) che, profittando di una man- canza formale (Firmato digitalmente) (*) Firma su delega del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista Direttore provinciale – Generoso Biondi L’originale del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completion.documento è archiviato presso l’ufficio emittente

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente Non v’e` dubbio che siamo lontani da una soddisfa- cente (e chiara) soluzione dei troppi problemi interpre- tativi connessi all’applicazione del famigerato art. 5-bis. L’affermazione semplice, e per certi versi brutale, (co- s`ı come, per es., riportata nella sentenza 172), del pri- mato incondizionato dell’edificabilita` urbanistica su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edquella concettuale (e del tutto eterogenea), coniata ai diversi fini indennitari, rischia di essere fuorviante e fonte di insicurezza per gli operatori. E certo non giova alla chiarezza la precisazione che il connotato dell’edificabilita` deve essere ricercato, in particolareuna imbarazzante pluralita` di ipotesi, avuto riguardo ora agli effetti conformativi che derivano dalla destinazione ur- banistica che il piano regolatore ha impresso alla zona nella quale ricadono le aree da espropriare, ora alla de- stinazione di un piano non piu` vigente magari da molti anni, ora, ancora, agli effetti parimenti conformativi di un piano attuativo. D’altra parte, pretendere che i giudici trovino la qua- dratura del cerchio in ambiti dove il legislatore e` colpe- volmente latitante da troppo tempo, sarebbe probabil- mente ingeneroso. Tuttavia, le vicende giurisprudenziali che hanno ulti- mamente connotato la nostra materia, inducono a rite- nere che, qualche volta, le esigenze di tutelare la pro- prieta` urbana espropriata, la cui indennizabilita` secondo i criteri propri delle aree agricole porta a risultati spesso devastanti, sono passate un po` troppo disinvoltamente in secondo piano a causa di esercizi di stile in una mate- ria, quale quella urbanistica, forse ancora non del tutto contigua alla tradizione civilistica. IN VETRINA LA LEGGE PLUS Normativa nazionale e regionale annotata e commentata con la giurisprudenza DVD-ROM, IPSOA, 2000, L. 1.800.000 (E 929,62) (cod. 00028329) La Legge plus - normativa nazionale e regionale an- notata e commentata con la giurisprudenza - Versio- ne integrata con Le Societa` - profili civili, penali e fiscali e` un nuovo strumento operativo integrato. Contiene infatti due banche dati autonome capaci di interagire e dialogare durante la consultazione dei provvedimenti legislativi. Consultando l’articolo di un provvedimento nella banca dati La Legge e` pos- sibile, con un semplice clic, accedere alla diversa do- cumentazione (giurisprudenza di legittimita` e di me- rito, prassi, dottrina, formule, bibliografia e risoluzio- ne di casi pratici) collegata al medesimo articolo nel- la banca dati Le Societa`. Da quest’ultima, partendo dai documenti legislativi, si ha accesso a tutta la giurisprudenza contenuta nel- la banca dati La Legge (massime e testi integrali del- le sentenze della Corte Costituzionale; massime e te- sti integrali delle sentenze della Corte di Cassazione civile dal 1990; massime e una selezione dei testi in- tegrali della Corte di Cassazione penale; massime del Consiglio di Stato, della illogicità Corte dei Conti, della Commissione Tributaria Centrale e sproporzione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche). Un efficace colle- gamento operativo che integra e completa il sistema informativo proprio dei due prodotti. 1004 URBANISTICA E APPALTI 9/2001 Osservatorio civile a cura di XXXXXXXX XX XXXXX DELIBERA DI CONCLUDERE UN CONTRATTO E REVOCABILITA` «AD NUTUM» Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2001, n. 6918 Pres. Calfapietra - Rel. Mensitieri La deliberazione di concludere un contratto, anche se a trattativa privata, da parte della sanzione previstap.a. Si ritiene (nella specie, Co- mune), costituisce atto interno revocabile «ad nutum» inidoneo a dar luogo all’incontro dei consensi, il quale ri- chiede una manifestazione di volont`a negoziale in forma scritta ad opera dell’organo rappresentativo dell’ente ri- volta all’altro contraente e da questa accettato. La controversia portata all’esame della S.C. aveva per og- getto la pretesa di un professionista al pagamento delle competenze relativo alle prestazioni svolte, su incarico di un’Amministrazione comunale, per l’accertamento dei danni per calamita` atmosferiche. L’ente pubblico aveva eccepito la prescrizione del diritto, l’assenza di un proprio obbligo, in quanto la Regione Pu- glia, pur delegando, secondo la legge regionale n. 19 del 1979, alcuni compiti al Comune, conservava la titolarita` delle funzioni amministrative in tema di calamita` atmosfe- riche, nonche´ nei confronti della Provincia, delegata all’e- missione dei provvedimenti di liquidazione, e, infine, la mancata erogazione dei contributi regionali ai quali il pa- gamento delle competenze era subordinato. Nell’ appellare la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale l’aveva condannata al pagamento delle compe- tenze professionali, la p.a. aveva altres`ı dedotto che il rap- porto era nullo in mancanza di una convenzione scritta. La Cassazione ha confermato, su tali punti, la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano rigettato l’im- pugnazione. Con riguardo al riproposto difetto di legittimazione passiva, la Corte ha sottolineato che l’opera del professionista si in- seriva interamente nella fase istruttoria delegata al Comu- ne per la quale valevano i principi in ordine all’azione esercitata in nome proprio da parte del delegato - il Comu- ne - «e non in rappresentanza dell’ente delegante - la Re- gione (che osservava un potere di sorveglianza e di diretti- va)», con la conseguenza che al delegato andava imputata l’emanazione degli atti posti in essere in esecuzione della delega senza che potesse parlarsi di ampliamento dei termi- ni dei presupposti della delegazione amministrativa ed irri- levante essendo il fatto che delegata per la liquidazione fosse la Provincia, in quanto l’attivita` del professionista si esauriva nella fase istruttoria delle domande e non investi- va quella successiva del pagamento dei contributi per av- versita` atmosferiche. Quanto all’esistenza o non di un valido conferimento del- l’incarico, la Corte ha rilevato che, se si intenda avviare un serio processo poiche´ nessuna norma prevede una particolare forma scritta per “una prospettiva la validita` del contratto, ne´ tanto meno la contestualita` delle varie mani- festazioni delle volonta` delle parti, valgono in materia i principi generali di crescita” più cui agli artt. 1326 e ss. c.c., a condizio- ne che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se la volonta` possa esser ricostruita attraverso atti scritti e controllabili. Per il soddisfacimento di queste esi- genze la convenzione scritta e contestualmente firmata da entrambe le parti e` sicuramente lo strumento migliore, ma non addirittura risibili come in questo caso – quali puo` essere considerato l’unico, stante la sanzione posta a ca- rico del datore possibilita` prevista dalla legge di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da formazione successiva, quando la “san- zione” si paga alla controparte?parte che ha fatto «la proposta ha conoscenza dell’accetta- zione dell’altra parte» (art. 1326 c.c.). Non basta, si dovreb- be intervenirepero`, creando condizioni favore- volila semplice delibera in quanto «la deliberazione di conclude- re un contratto (anche se a trattativa privata» da parte delle p.a. costituisce atto interno, revocabile ad nutum "ed inidoneo a dar luogo all’incontro dei consensi, il quale ri- chiede, nella forma scritta, una manifestazione di volonta` negoziale ad opera dell’organo rappresentativo dell’ente ri- volta all’altro contraente e da questi accettata» (Cass. n. 7833/1986, cui adde, piu` recentemente, Cass. n. 1117/ 1997). Questa deliberazione puo` ritenersi sufficiente solo per determinare il contenuto della volonta` negoziale, o al- meno dell’incarico commesso al professionista e dallo stes- so accettato senza modificazioni, ma, per fare aversi il contrat- to, e` necessario che la stessa «sia stata comunicata all’altro soggetto dall’organo che rappresenta all’esterno la volonta` dell’Ente e sia accettata dall’altra parte, con la conseguenza che la successiva formazione di un atto pubblico puo` ben essere ordinata e mere finalita` riproduttive, in modo che gli imprenditori vista anche dei prescritti controlli» (Cass. n. 3890/1985) e quindi non debbano ricorrere a questi strumenti espulsiviessenziale per l’esistenza del contratto. In tale prospettiva, non e` necessaria la «convenzione» d’incarico, appositamente stipulata dalle parti e contestual- mente sottoscritta, ma abbiano finalmente e` sufficiente l’atto scritto, che puo` risultare da un complesso di documenti (delibera dell’orga- no competente, comunicazione al professionista oppure sollecito per l’espletamento dell’incarico, delibera di accet- tazione dell’elaborato o documento equivalente, eventuale delibera di determinazione del compenso o di pagamento 1005 di acconti - anche se questa non appare strettamente ne- cessaria stante la possibi- lità determinabilita` dello stesso ex art. 2225 c.c.). Nella specie, la Corte distrettuale aveva rilevato che, da una parte, il Comune, preso atto che «la rilevazione e l’ac- certamento dei suddetti danni (grandinata del 1983) (era- no) state redatte dal per. Agrario Xxxxxx Xxxxxxxxx», con lettera del Sindaco in data 25 ottobre 1984 aveva comuni- cato al professionista «che quella Amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 1984 (gli aveva) dato incarico per l’istruttoria delle pratiche relative alla grandinata del 12- 13-18 agosto 1983; che l’altra parte aveva risposto: il sotto- scritto... Xxxxxx Xxxxxxxxx... incaricato dal Comune di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e Campi Salentina per la vera tutela rilevazione e consistenza dei lavoratoridanni in agricoltura causati dalla grandinata del 12-13-18 agosto 1983, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale con delibera della G.M. n. 461 del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee19 agosto 1983 dopo aver effettuato... accertamenti... ha constatato i se- guenti danni...», in the absencetal modo accettando l’incarico conferi- togli con la deliberazione richiamata e quindi il contenuto della stessa e le condizioni ivi previste. Inoltre il contratto risultava concluso nel momento in cui il Comune era ve- nuto a conoscenza dell’accettazione (ed esecuzione) del contratto medesimo e ne aveva preso atto con delibera di Giunta del 6 marzo 1985 n. 194, the judge only conferred a deadline for completioncon la quale, premesso che l’incarico era stato affidato al Tornatola, «preso atto del lavoro svolto dal predetto incaricato... delibera(va) di approvare le risultanze dei lavori... di chiedere all’Ammini- strazione provinciale» i relativi finanziamenti.

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Samples: pa.leggiditalia.it

Conclusioni. Da In considerazione di quanto innanzi esposto in precedenza evidenziato nonché, tenuto conto che dalla relazione sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edrilievi o riserve, possiamo concludere che, a nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in particolareconformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. Pertanto, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli Amministratori. Il Collegio Sindacale, esprime, inoltre, parere favorevole alla proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2017, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione. Rammentiamo che con il presente bilancio scade il mandato al Collegio Sindacale; occorre che prendiate i conseguenti provvedimenti. Milano, 24 maggio 2018 Il Collegio Sindacale Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx XXXX, 00 – 20145 Tel. +00 00 00000000 Fax: +00 00 0000000 xxxx@xxxxxxxxxxxx-xx.xx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 Relazione della illogicità società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 MILANO ROMA TORINO PADOVA GENOVA Xxxxx Xxxxxxx AS S.p.A. Sede Legale e sproporzione Amministrativa Capitale Sociale € 533.618 i.v.- Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Codice fiscale, P.IVA e numero iscrizione: 01414060200 Al Socio della sanzione previstaIstituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l. Si ritiene che, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali Abbiamo svolto la sanzione posta a ca- rico revisione contabile del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore bilancio d’esercizio della società Istituti Ospedalieri Bergamamschi S.r.l. (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?Società”) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità . Le nostre responsabilità ai sensi di assumere lavoratori in quanto oberati tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di commesse e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e revisione per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completionnostro giudizio.

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Samples: Verbale Di Assemblea Ordinaria Del 14 Giugno 2018

Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edPer l’attrice (cfr. verbale di udienza di p.c. in data 02.02.2018 ed atto di citazione): “Voglia l’Xxx.xx Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare la [Banca], in particolarepersona del suo legale rappresentante pro tempore, della illogicità a pagare alla [Alfa] in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di E 130.116,11 o la maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa e sproporzione della sanzione previstaritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura prevista dall’art. Si ritiene 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ingiustamente provocato.” Per la convenuta in prosecuzione (cfr. verbale di udienza di p.c. in data 02.02.2018 e comparsa di costituzione e risposta): “Piaccia all’Xxx.xx tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, in via principale e nel merito, rigettare le domande tutte avanzate nei confronti di [Banca Beta] in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.” [Alfa] in liquidazione ed in concordato preventivo (d’ora innanzi semplicemente [Alfa]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e del suo liquidatore giudiziale conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, [Banca] (d’ora innanzi [Banca]), chiedendo che, se si intenda avviare un serio processo previo accertamento dell’illegittimità ed inefficacia - per “una prospettiva violazione del combinato disposto di crescita” più che pensare cui agli artt. 56 e 169 della Legge Fallimentare, delle operazioni di compensazione contabilmente effettuate dalla stessa banca, fino a concorrenza del complessivo importo di E 131.116,11, tra il credito dalla medesima vantato a titolo di restituzione delle somme anticipate alla predetta attrice (in virtù della presentazione di effetti cd. salvo buon fine) e quello in favore di quest’ultima, avente ad idee poco valide oggetto il versamento delle somme pagate dai suoi debitori ed inop- portune - se non addirittura risibili come incassate dalla banca, in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore veste di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore mandataria (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?avendo essa provveduto ad incamerarle indebitamente, per l’appunto in funzione di compensazione, omettendo quindi di riversarle sul conto corrente della cliente), si dovreb- be intervenirela stessa convenuta venisse dichiarata tenuta e condannata a corrisponderle il suindicato complessivo importo capitale, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità maggiorato di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completionrivalutazione monetaria.

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Conclusioni. Da Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d Dalla ricostruzione della vicenda come riportata ai superiori capi 1) e 4) emerge in tutta evidenza come la vita del sig. Luigi Torretti, negli ultimi trent’anni, sia stata segnata sia dal punto di vista economico finanziario che psicologico e morale, con ripercussioni anche nella sfera familiare e sociale, dal tentativo e dallo sforzo profuso per far valere le proprie ragioni e il suo diritto a veder cessare le malversazioni subite dall’istituto di credito. Infatti, nonostante le sentenze del Tribunale di Napoli e di Avellino abbiano accolto le istanze del sig. Torretti, dichiarando la nullità della clausola contrattuale contenente disposizioni sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla misura ultralegale del tasso di interessi, ancora oggi il ricorrente è, suo malgrado, coinvolto nella vicenda processuale che non ha mai fine. Ciò, nonostante il sig. Torretti, nel corso della vicenda processuale, abbia assunto un comportamento responsabile e diligente, consistito nel cercare di adempiere a quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente dovuto, nei limiti delle proprie possibilità e dando fondo a tutte le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 eddisponibilità finanziarie proprie e degli stretti congiunti, avendo versato in favore dell’istituto di credito il rilevante importo di € 584.994,45. La consapevolezza del ricorrente che, nonostante gli sforzi finanziari suindicati, detta incresciosa vicenda continua a perseguitarlo alla veneranda età di ottant’anni, lo ha Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d indotto alla decisione di dar corso alla presente procedura mettendo a disposizione del ceto creditorio tutto il proprio patrimonio e ciò anche al fine di scongiurare la vendita nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare che sarebbe fortemente condizionata, come l’esperienza insegna, dall’attività speculativa dei potenziali acquirenti interessati ad aggiudicarsi il compendio immobiliare pignorato ad un prezzo certamente inferiore al reale valore di mercato, a tanto favoriti non solo dalla possibilità di accedere alla procedura di vendita offrendo un prezzo pari al 75% del prezzo base d’asta, come determinato in virtù della perizia di stima da parte del professionista designato dal G.E., ma anche dal meccanismo dei ribassi insiti nel diversi tentativi di vendita. Speculazione che certamente sarebbe scongiurata dalla presente procedura lì dove il nominando liquidatore, nel termine massimo di durata di quattro anni e svincolato dai tecnicismi propri della procedura esecutiva immobiliare, accendendo al libero mercato, potrà massimizzare l’attivo derivante dalla vendita del compendio immobiliare messo a disposizione dal ricorrente e soddisfare le pretese del ceto creditorio se non per intero, sicuramente in una percentuale maggiore rispetto a quella realizzabile con la vendita forzata. Del resto, come si evince dal presente ricorso e dalla copiosa documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del gestore della crisi, risulta evidente che, in particolarecaso di vendita del compendio immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva, della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene chequest’ultima si chiuderebbe con una dichiarazione di incapienza, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se lì dove i creditori non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?), si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse sarebbero pienamente soddisfatti e non più in crisiavrebbero altro modo e/o mezzo di aggredire il sig. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (eTorretti rimasto impossidente. E’ evidente, quindi, che l’accesso alla presente procedura avvantaggerebbe anche il ceto creditorio e, per effetto dell’esdebitazione, il suo avvocato) debitore. Sul punto, però, preme a questa difesa sottolineare lo spirito con cui il sig. Torretti ha inteso proporre e dare impulso alla procedura di liquidazione del patrimonio che, profittando dopo trent’anni e attesa la veneranda età, non è quello di tutelare sé stesso o i propri congiunti dal punto di vista economico finanziario, quanto di affrancarsi definitivamente da questa incresciosa vicenda, soprattutto dal punto di vista etico, dopo averla fronteggiata per l’intera vita, riscattando così la propria integrità morale e riabilitando la propria persona nei confronti soprattutto degli affetti più cari. E’ questo l’unico, ultimo ed apprezzabile desiderio di un uomo di ottant’anni a cui resta tuttavia il rammarico, dopo una man- canza formale del datore vita di lavoro - e sacrifici, di lasciare ai propri figli soltanto un’eredità morale. ************ Alla luce di tutto quanto esposto nei superiori capi, il qua- le ometta sig. Luigi Torretti come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d all’On.le Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di ricorrere a questa preventiva proceduracui all’art. 14 ter Legge 3/2012, anche di emettere con urgenza, decreto ex art. 14 quinques Legge 3/2012 e per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completion.l’effetto:

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Samples: www.tribunale.napolinord.giustizia.it

Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente I fenomeni in gioco L'art. 17 della L. n. 765 del 1967 che ha inserito l'art. 41 quinquies della L. n. 1150 del 1942 (1) introduce per la prima volta il concetto di standards edilizi, diretti all'individuazione degli indici inderogabili di densità edilizia, quale espressione del rapporto tra la superficie interessata dall'intervento edificatorio e il volume del fabbricato realizzando. Siffatti limiti sono determinati, di volta in volta, con riguardo a ben precisi criteri, quali in via esemplificativa la superficie edificabile in proprietà, le perplessità dello scrivente su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 eddistanze tra i costruendi edifici, le aree destinate alle opere di urbanizzazione, alle attività collettive, pubbliche o private, a parcheggi ed a verde pubblico. L'interesse tutelato da una siffatta previsione normativa è di rango costituzionale: si tratta del più razionale sfruttamento degli spazi fabbricabili, nel rispetto delle regole di programmazione territoriale, devolute alla mano pubblica, a salvaguardia della salute della collettività (art. 32 Cost.) per la promozione delle attività economiche (artt. 41 e 44 Cost.), in particolarefunzione di assicurare la più adeguata funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.). Nella prassi negoziale sono diffuse da ormai molto tempo accanto a forme sempre più evolute di accordi rivolti alla urbanizzazione delle aree di espansione o riqualificazione urbana, della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene chealcune forme di "micropianificazione ad iniziativa privata" (2) consistenti in accordi tra privati, se si intenda avviare un serio processo per “una prospettiva qualificati talora cessioni di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore volumetria o di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore cubatura (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?3), si dovreb- be intervenirecon i quali il proprietario di un'area cede la potenzialità edificatoria della stessa o parte di essa ad un soggetto cessionario che incrementando la capacità di espansione fabbricabile del proprio terreno, creando condizioni favore- volipossa ottenere dal Comune un permesso di costruire (definito "maggiorato") idoneo alla edificazione di un manufatto avente un volume maggiore di quello che in origine avrebbe potuto esser realizzato (4). In tal modo, per fare la volumetria fruibile complessivamente in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità base agli indici di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse e non densità edilizia viene concentrata su una o più in crisiaree. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasiviene mutato, insomma, l'indice di densità complessivo della zona o del comparto, non essendovi alcun intervento premiale della condotta del privato istante da parte dell'Amministrazione comunale (5): qualora quest'ultima accolga la regolazione privata approntata dalle parti dello sviluppo edificatorio delle aree di loro spettanza, all'inedificabilità totale o parziale del fondo del cedente, corrisponderà un eguale incremento della volumetria utilizzabile nel fondo di cui è proprietario il cessionario (6). L'indice edilizio è, infatti, stabilito per zone e non per singole aree: l'interesse pubblico è soddisfatto perfettamente anche se le costruzioni vengono realizzate su una normativa sola area, restando le residue aree inedificate ed inedificabili. Non deve mutare, insomma, nella realizzazione dei manufatti urbanisticamente rilevanti, la distribuzione totale del carico urbanistico sul territorio (cd. "cubatura media"), indipendentemente dalla ripartizione e distribuzione reciproca da parte dei privati: "l'eccedenza di volumetria che si realizza in virtù del negozio in questione, trova compensazione nella correlativa minore edificazione dell'area asservita; cosicché, l'alterazione del rapporto di densità edilizia è da reputarsi, avuto riguardo alla considerazione complessiva della zona interessata, inesistente" (7). In concreto, all'obiettivo di ancorare al parametro della superficie edificabile a disposizione dei singoli proprietari la capacità edificatoria corrisponde il concetto di "superficie minima edificabile" (8). Le regole che presiedono il governo del territorio hanno subito nell'ultima decade del 1900 radicali innovazioni. La disciplina urbanistica che affonda le proprie radici nelle norme del 1942 (9), improntata ad un rigido zoning, eredità dell'urbanistica razionalista, al pari del sistema degli standards, retto piuttosto da una logica rigidamente parametrica (metro cubo su metro quadrato) e dei vincoli preespropriativi diretti alla separazione delle aree sulle quali realizzare le opere pubbliche, è offuscata oggi dalla ricerca di soluzioni tecniche rivolte a favorire la compresenza di funzioni (10) (mixité) (11) che meglio permettano la realizzazione dei bisogni e degli interessi pubblici e della collettività che lì vive ed opera. È stato segnalato che proprio la progressiva consapevolezza che "il parametro suolo" è una risorsa limitata e "non aderente alla rinnovabile", ha imposto "il passaggio da pianificazioni incrementali, fondate sulla diffusione urbana (sprawl), a piani connotati da una impostazione fortemente contenitiva, nella quale ogni ulteriore consumo di suolo agro - naturale deve trovare una rigorosa giustificazione" (12). Si assiste, insomma, ad una frammentazione nella quale ciascuna amministrazione individua ex ante "i valori ai quali conformare l'azione pianificatoria, gli obiettivi da assumere nella fase di impostazione (framing) del piano e da ultimo gli strumenti e le tecniche più efficienti al raggiungimento dei risultati prefissi" (13). In tale ottica, il ricorso alle metodiche della perequazione, della compensazione e della incentivazione rappresenta senz'altro espressione delle nuove tendenze. L'analisi di siffatti orientamenti urbanistici risulta in realtà difficile e complessa atteso il fatto che le sperimentazioni tecniche sono temporalmente anteriori ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva addirittura anche indipendenti dalla regolamentazione delle medesime fattispecie da parte delle norme di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employeefonte regionale, in the absence, the judge only conferred a deadline for completionassenza anche di un organico quadro dispositivo nazionale (14).

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Conclusioni. Da quanto innanzi esposto emergono fin troppo chiaramente le perplessità Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/989986, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello scrivente spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su questo nuovo articolo 7 l. n. 604/1966 edcui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in particolareforma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, della illogicità e sproporzione della sanzione prevista. Si ritiene chela rettificazione o, se si intenda avviare un serio processo vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per “una prospettiva di crescita” più che pensare ad idee poco valide ed inop- portune - se non addirittura risibili come in questo caso – quali la sanzione posta a ca- rico del datore di lavoro ed assurdamente a beneficio del lavoratore (da quando la “san- zione” si paga alla controparte?)motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, si dovreb- be intervenire, creando condizioni favore- voli, per fare in modo che gli imprenditori non debbano ricorrere a questi strumenti espulsivi, ma abbiano finalmente la possibi- lità di assumere lavoratori in quanto oberati di commesse approvato e non più in crisi. Non è dato di sapere quali criteri doveva seguire il legislatore del momento e quali fossero gli effettivi interessi da tutelare! Trattasi, insomma, di una normativa non aderente alla realtà ed anzi in contrasto con le logiche che il buon senso degli im- prenditori suggerirebbero; improduttiva di vantaggi per l’economia e per la vera tutela dei lavoratori, residualmente vantaggiosa soltanto per l’ex lavoratore (e, quindi, per il suo avvocato) che, profittando di una man- canza formale del datore di lavoro - il qua- le ometta di ricorrere a questa preventiva procedura, anche per una svista del proprio consulente - ottenga un gradito benefit di 6/12 mensilità della retribuzione globale di fatto e ciò a prescindere dalla legittimità del licenziamento! Abstract The author illustrating the new Article 7 of law 604/1966 expresses unreserved its concerns on the validity of that provision that penalizes overly and unnecessarily the employer guilty of not having tried before dismissal the attempt at conciliation. Yet in the past with the previous article 410 c.p.c. which provided for the compulsory conciliation by the employee, in the absence, the judge only conferred a deadline for completionsottoscritto.

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