Common use of Conclusioni Clause in Contracts

Conclusioni. La prospettiva romana è rimediale. A seconda del tipo di processo che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: art.torvergata.it, didattica-2000.archived.uniroma2.it

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prospettiva romana è rimedialeprima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. A La seconda del tipo - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di processo integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si intendeva incardinareconcretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire scade il dolus o il metus e31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 23 febbraio 2017, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva scadenza al 31/12/2019; - CCNL per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessidirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, senza che però gli fosse interdetta la possibilità scaduto il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit31 dicembre 2017., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prospettiva romana è rimedialeprima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. A La seconda del tipo - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di processo integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si intendeva incardinareconcretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire scade il dolus o 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione 31 dicembre 2015 ed in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva corso di rinnovo; - CCNL per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessidirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, senza che però gli fosse interdetta la possibilità con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit31 dicembre 2017., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: Lettera Di Assunzione a Tempo Determinato Per Sostituzione, Lettera Di Assunzione a Tempo Determinato Per Sostituzione

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prospettiva romana è rimedialeprima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. A La seconda del tipo - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di processo integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si intendeva incardinareconcretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine quadri dell’agricoltura del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva 19 novembre 2012; - CCNL per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessidirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, senza che però gli fosse interdetta la possibilità con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citquadri agricoli del 23 marzo 2010., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato a Tempo Pieno

Conclusioni. Con la disciplina del contratto di rete, il legislatore ha consentito la formalizzazione di numerose reti di imprese, mettendo in risalto l’importanza di tale strumento sotto il profilo strategico e competitivo, ed incentivando l’adozione di tale strumento. Il contratto di rete, consente ad imprese localizzate anche in territori geograficamente distanti, di aggregarsi, senza sacrificare la propria autonomia, per il perseguimento di obiettivi comuni, condividere conoscenze e competenze, realizzare processi di ricerca e sviluppo ed ampliare il mercato di riferimento. La prospettiva romana formazione di reti di imprese, consente di migliorare le performance economiche e migliorare di conseguenza il merito creditizio, rispetto alle imprese che operano in maniera indipendente. Il contratto di rete è rimedialedunque una possibile soluzione al problema dimensionale delle imprese italiane, in quanto circa il 95% delle imprese attive nel nostro paese è rappresentato da microimprese. A seconda del tipo di processo che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specificheLa crescita dimensionale avverrà, come l’ac- tio de dolo già prima specificato, in maniera graduale, partendo da una aggregazione informale, passando per la pianificazione, fino a giungere alla stipula del contratto di rete, formalizzando la collaborazione. Nel momento in cui l’impresa leader sarà consapevole della rilevanza dell’importanza rivestita dalle altre imprese, tenderà ad acquisirne il controllo e l’actio quod metus causatrasformare così la rete in gruppo. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fideiTESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE coordinato con: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, • modifiche in vigore inserite con Legge n.134/2012 (in grassetto) • successive modifiche introdotte con Decreto Legge n.179/2012 e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretorerelativa Legge di conversione n. 221/2012 (in rosso) DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica Art. 3 Distretti produttivi e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il reti di imprese [...] industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. prevede l’organo comune e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.11 Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche importante notare che non vi ècommerciale, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti con i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.terzi:

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Samples: Convenzione Cassa Deposito E Prestiti E Abi 5 Agosto 2014 Integrata Dall’addendum 10 Dicembre 2014 Che Modifica Il Plafond Reti Pmi

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prospettiva romana è rimedialeprima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. A La seconda del tipo - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di processo integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si intendeva incardinareconcretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i romani individua- vano strumenti processuali specificiseguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 6 luglio 2006, scaduto il 31 dicembre 2009 ed in corso di rinnovo; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. Ciò comportava inevitabilmente In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 28 marzo 2006, scaduto il 31 dicembre 2009 ed in corso di rinnovo. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli apparenti ‘doppi’assetti contrattuali, accordo che nella visione moderna la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si fatica individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il dolus o recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifichenuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come l’ac- tio de dolo definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e l’actio quod metus causafacilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Questi strumenti non erano invece necessari quando Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la latitudine contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citvigente CCNL., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: Accordo Sugli Assetti Contrattuali

Conclusioni. Nella presente relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria della Fondazione Human Technopole, relativa all’esercizio 2018, appare opportuno, innanzitutto, evidenziare la scelta effettuata dal Legislatore di costituire una Fondazione di diritto privato, deputata a promuovere la ricerca biomedica d’avanguardia, anche quale centro di attrazione di professionalità scientifiche di eccellenza in tale ambito. La prospettiva romana Corte ritiene, al riguardo, che l’assetto ordinamentale ed organizzativo dell’ente, improntato ad una prevalente disciplina privatistica, non faccia comunque venir meno l’esigenza di un impiego dei fondi, derivanti dal sistema di finanza pubblica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il progetto Human Technopole, dapprima, è rimedialestato previsto dall’art. A seconda 5 del tipo decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, come convertito nella legge 22 gennaio 2016 n. 9. Tale norma ha attribuito all’Istituto Italiano di processo che Tecnologia, per la partecipazione dello Stato nell’ambito delle iniziative di valorizzazione delle aree utilizzate per il grande evento “Expo”, un contributo di euro 80.000.000 per l’anno 2015, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca multidisciplinare ed integrato, in tema di salute, genomica e date science. Il progetto esecutivo, sviluppato da IIT con il concorso di altri enti, è stato approvato con d.p.c.m. del 16 settembre 2016: a partire da tale data è stata costituita presso IIT una apposita struttura a contabilità separata, con relativo Comitato di coordinamento per la realizzazione delle relative attività. Successivamente, con legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 116 a 123, è stata istituita la Fondazione Human Technopole “per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human Technopole”. Ciò, al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca. Nel 2018 si intendeva incardinaresono insediati, i romani individua- vano strumenti processuali specificicon diverse decorrenze, gli organi di governance della Fondazione, ossia il Presidente, il Consiglio di sorveglianza ed il Comitato di gestione. Il Direttore si è, successivamente, insediato il 1° gennaio 2019, avendo prestato, peraltro, nel semestre precedente attività di supporto, in forma autonoma, nell’ambito di un contratto di consulenza. Tali organi di governo, statutariamente contemplati, hanno, dunque, operato, nell’esercizio in esame, in una fase peculiare di start up, nella quale ancora significativo si è rivelato il ruolo di IIT anche in termini di titolarità dei relativi rapporti giuridici, ad esempio in materia di gestione delle risorse umane e strumentali. Il Collegio dei revisori si è insediato soltanto in data 29 ottobre 2019, ossia circa un anno dopo il Comitato di gestione ed un anno e mezzo dopo il Consiglio di sorveglianza, a seguito del ritardo nella procedura di nomina dei componenti del Collegio da parte delle Amministrazioni statali statutariamente competenti. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’ha comportato, che nella visione moderna si fatica nelle more, obiettive criticità, in termini di adeguatezza organizzativa dell’ente, di aggravamento procedimentale dell’attività nonché maggiori costi per l’acquisizione di pareri legali. La revisione contabile del bilancio d’esercizio 2018 della Fondazione è stata affidata ad una società di revisione legale. Per quanto concerne le risorse umane, nel 2017 e nel 2018 il personale dedicato esclusivamente al progetto Human Technopole, a com- prendereseguito di pubblicazione di avvisi pubblici sul sito dell’Istituto Italiano di Tecnologia, è stato selezionato dalla struttura di progetto di IIT con l’ausilio di una società di selezione del personale, ed assunto da IIT, a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2018, secondo il contratto di lavoro applicato ai dipendenti dell’Istituto stesso. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus eI costi del personale destinato al progetto Human Technopole, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioniai sensi della Convenzione stipulata tra FHT e IIT, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativisostenuti per l’esercizio 2018 da IIT, con specifica imputazione alle risorse stanziate ex d.l. 25 novembre 2015 n. 185. Infine, sotto il profilo strettamente contabile, la limitata attività dell’anno in esame (16 maggio 2018 - 31 dicembre 2018), collocandosi in una fase di “start up” prodromica al successivo sviluppo negli esercizi seguenti, comporta una modesta significatività dei dati del bilancio 2018. Sul punto, il fondo di dotazione è costituito dal fondo vincolato per l’avvio dell’attività del progetto scientifico Human Technopole, inizialmente attribuito a IIT per un ammontare previsto di euro 80.000.000, poi rideterminato in euro 79.900.000 dal d.p.c.m. 16 settembre 2016. Detto fondo di dotazione è stato contabilizzato da FHT nel 2019, a seguito del trasferimento da parte di IIT delle risorse residue pari ad euro 77.140.000. Il conto economico chiude con un avanzo di euro 28.766: il che ha imposto non solo valore della produzione è pari ad euro 275.387, derivante dalla quota parte annuale 2018 del contributo statale pari ad euro 6.531.520, rinviandosi, attraverso l’iscrizione di interrogarsi sul rap- porto tra risconti passivi, la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi èparte di competenza relativa agli esercizi successivi; i costi della produzione ammontano ad euro 241.220, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citdi cui euro 241.196 per servizi., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ha natura giuridica di soggetto di diritto privato, ma è rimediale. A seconda del tipo di processo che si intendeva incardinarericompresa nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’ai sensi della legge 31 dicembre 2009, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus n. 196 e, quando ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ha la qualifica, di matrice comunitaria, di organismo di diritto pubblico. La natura privatistica dell’Istituto porta a ritenere non fossero tipicamente considerati da altre azioniapplicabili allo stesso la disciplina sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 30 marzo 2001, dolo n. 165) e violenza potevano trovare espressione la normativa sugli enti pubblici di ricerca (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218). Ancorché la Fondazione non sia destinataria della normativa vincolistica sui limiti ai trattamenti economici dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in azioni specificheconsiderazione della sua natura giuridica di ente di diritto privato disciplinato dal codice civile, come l’ac- tio de dolo è stata mantenuta la limitazione dei trattamenti economici previsti dalla normativa pubblicistica vigente. Con riferimento alla spesa per il personale va evidenziato che nel 2018 il costo complessivo del personale ha raggiunto 73,5 milioni, rispetto ai 67,2 del 2017, con un incremento del 9,44 per cento in raffronto all’anno precedente. In particolare, crescono sia il numero delle unità di personale a tempo indeterminato (+10,53 per cento) e l’actio quod metus causadeterminato o con contratti di collaborazione (+ 5,43 per cento) sia la retribuzione media (+ 4,28 per cento). Questi strumenti non erano invece necessari quando Nel 2018 è stato avviato il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della contropartenuovo Piano strategico (2018-2023), e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura con il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore quale vengono individuati i quattro domini di ricerca strategici (robotica, nanomateriali, tecnologie per le compra- vendite realizzate scienze della vita (life tech) e scienze computazionali) in una visione interdisciplinare, allo scopo di fondere le differenti abilità e competenze e sviluppare scienze e tecnologie centrate sull’essere umano. Il Piano strategico, poi, in linea con le due missioni di IIT (ricerca d’avanguardia e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e alla società), prevede una combinazione di ricerca e tecnologia nei mercatisettori della sostenibilità e ambiente, dove il venditore rispondeva della sanità e dell’invecchiamento della società. Di rilievo, anche, l’attività svolta dall’Istituto per i vizi l’avvio della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessiFondazione Human Tecnopole. In particolare, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti nel 2018, sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto proseguite le attività scientifiche iniziate nel corso del 2017, in particolare quelle legate all’avvio del laboratorio congiunto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. Fondazione HT e il dolo cdPolitecnico di Milano, denominato Center for Analysis Decision and Society (CADS). negoziale L'avanzo economico, pari nel 2018 a 5.340.728 euro, registra un decremento di 2,1 milioni rispetto al 2017, da ricondurre all’incremento dei costi della produzione e, in particolare, quello per il personale. Il patrimonio netto, pari a 584.137.076, evidenzia una diminuzione in funzione degli arttutilizzi dei fondi vincolati a specifici progetti fra cui il progetto Human Technopole 2040, passando da 594,7 milioni nel 2016 a 584,1 milioni; La voce “immobilizzazioni” dello stato patrimoniale, pari a 185,3 milioni, aumenta di 9,2 milioni. 1439 L’incremento è da ricondurre principalmente alle immobilizzazioni immateriali (+2,5 milioni) e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides alle immobilizzazioni finanziarie (Parte prima+5,2 milioni), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana è rimediale. A seconda del tipo di processo che Come si intendeva incardinarepuò immaginare, i romani individua- vano strumenti processuali specificitemi fin qui sinteticamente illustrati hanno notevoli implicazioni pratiche, anche sotto il profilo processuale. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’Infatti anzitutto, per i contratti conclusi nel vigore del CAD vigente, il principio che nella visione moderna si fatica sembra affermare la Cassazione in merito alla sufficienza della firma elettronica semplice per i contratti bancari e finanziari potrebbe di per sé dar luogo a com- prendereuno specifico contenzioso riguardante la validità dei contratti conclusi, ad esempio, a mezzo del “point and click”, con le connesse implicazioni anche di natura restitutoria ovvero relative alla necessità di verificare la conformità a buona fede di un’eventuale contestazione di nullità in questo senso. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus eInoltre ulteriori implicazioni pratiche attengono in ogni caso al valore probatorio della firma leggera, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specificheche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile si è visto, può essere sempre disconosciuta in giudizio ovvero all’individuazione degli elementi che consentano comunque a un iudicium bonae fideidocumento elettronico di essere qualificato come “firma elettronica leggera”. Per quanto attiene al tema del disconoscimento, la situazione non è diversa rispetto a quello che accade per la firma analogica, che, ove non sia contenuta in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico, può sempre essere disconosciuta. Tuttavia nel caso della firma elettronica leggera la dimostrazione, in questo caso da parte della banca o intermediario, potrebbe essere più difficoltosa e richiedere l’espletamento di una CTU, non grafologica, ma tecnico-informatica. [1] Nel senso che la semplice e-mail integra una firma elettronica leggera: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della contropartecfr. Trib. Termini Imerese, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che 22 maggio 2015, in xxx.xxxxxx.xx; Trib. Lecce, 25 giugno 2019, in xxx.xxxxxx.xx; App. Perugia, 25 gennaio 2010, in xxx.xxxxxx.xx; Trib. Pavia, 18 marzo 2017, in xxx.xxxxxx.xx. [2] Riportiamo qui, per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltrecomodità, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.contenuto dell’articolo vigente dal 2 marzo 2002 al 31 dicembre 2005:

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Conclusioni. La prospettiva romana A parere di chi scrive la questione non può essere risolta se non identificando con chiarezza quali siano le esigenze tutelate dall’art. 23 del TUF, se esse siano esclusivamente quelle della tutela della parte debole, oppure si possano scorgere anche ragioni di tutela superindividuali. Il che porta necessariamente all’annoso dibattito sulla differenza tra nullità di protezione e annullabilità. Quanto al primo aspetto si deve rilevare che le Sezioni Unite, con la storica sentenza del 19 dicembre 2007, n. 26725 (estensore Rordorf), abbiano affermato che le norme in materia di intermediazione finanziaria sono volte alla protezione non solo dell’interesse del singolo contraente, ma anche dell’interesse generale all’integrità dei mercati finanziari. Inoltre la tutela garantita alle parti deboli nei rapporti asimmetrici non può che risultare anche funzionale al perseguimento di interessi superindividuali e dell’intera collettività tali da coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato, la tutela del risparmio, l’uguaglianza, quantomeno formale, tra contraenti in posizioni di diversa forza. Ed è rimedialein questa constatazione che sta la differenza tra l’annullabilità che per definizione tutela l’interesse di una sola parte (quella che subisce il dolo, cade in errore o è vittima di violenza) e le nullità di protezione. A Infatti l’accostamento tra un istituto e l’altro, dovuto alla coincidenza dei soggetti legittimati a fare valere l’invalidità, non coglie nel segno. Ciò che differisce è l’interesse sostanziale protetto dalla norma. Come sostenuto dalle Sez. Un. 26242/2014, le nullità di protezione assurgono ad una forma di invalidità “ad assetto variabile, e di tipo funzionale, in quanto calibrata sull’assetto di interessi concreto, ma non per questo meno tesa alla tutela di interessi fondamentali, che trascendono quelli del singolo”. In conclusione si deve ritenere che le nullità di protezione comportino per il soggetto “debole” una facoltà in più rispetto alle nullità tradizionali, ovvero quella di decidere, a seconda del tipo proprio interesse, se far valere o meno la nullità (CGUE 4 giugno 2009 caso Pannon). L’ordinanza in commento invece sembra voler sottrarre questo genere di processo nullità alla disciplina della nullità, sottraendo di fatto tutela all’investitore/consumatore. Si aggiunga inoltre che il giudice non può ritenere che un requisito formale, previsto a pena di nullità, possa essere ignorato nel caso in cui, a suo dire, si intendeva incardinaresia raggiunto lo scopo della norma. Infatti così ragionando si dovrebbe pur sostenere il contrario, i romani individua- vano strumenti processuali specificicioè che se lo scopo della norma non è soddisfatto non si potrà ritenere la banca immune da contestazioni solo perché abbia rispettato forme e formalismi. Ciò comportava inevitabilmente Si pensi a tutti gli obblighi informativi e alle valutazioni di adeguatezza o di appropriatezza fatte sottoscrivere a brevissima distanza temporale l’una dall’altra e recanti in fondo la dichiarazione standardizzata in cui il cliente prende atto degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus avvertimenti della banca e cionondimeno ordina l’esecuzione dell’ordine di acquisto dello strumento finanziario inadeguato o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citinappropriato., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ha natura giuridica di soggetto di diritto privato, mentre non è rimedialericonducibile ad alcuna delle categorie, relative alle Pubbliche amministrazioni, indicate dall’art. A seconda 1, comma 2 del tipo di processo che si intendeva incardinared.lgs. 30 marzo 2001, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’n. 165, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus dal 2005 è ricompresa nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, quando ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ha la qualifica, di matrice comunitaria, di organismo di diritto pubblico. Ancorché non fossero tipicamente considerati sia destinataria della normativa vincolistica sui limiti ai trattamenti economici dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in considerazione della sua natura giuridica di ente di diritto privato disciplinato dal codice civile, è stata mantenuta, ad oggi, la limitazione dei trattamenti economici previsti dalla normativa pubblicistica vigente. Nel 2017 si è concluso il piano strategico 2015/2017, denominato "Translating evolution into technology", articolato in undici programmi di ricerca ricondotti a tre settori: Technology programs, Core programs, Interdisciplinary programs. Di rilievo l’attività svolta dall’Istituto per l’avvio della Fondazione Human Technople. Come è noto, infatti, all’attività istituzionale prevista dalla norma istitutiva di IIT, con la quale è stata assegnata all’Istituto la missione di promuovere e sviluppare la crescita tecnologica del Paese e l'alta formazione tecnologica, strumentali al progresso del sistema produttivo nazionale, si è affiancato il compito, affidato dall'art. 5 del d.l. n. 185 del 2015, di predisporre un progetto scientifico e di ricerca da altre azionirealizzarsi nel sito dove si era svolto l’evento Expo 2015, dolo di proprietà di Arexpo s.p.a.. Predisposto nel 2016, il progetto – ha visto nell’esercizio sul quale si riferisce - la definizione da parte della Fondazione del masterplan di HT, nel quali sono stati individuati gli aspetti logistici e violenza potevano trovare espressione le attività da porre in azioni specificheessere per i necessari interventi; è stata inoltre avviata la procedura per la selezione del Direttore, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui con la latitudine pubblicazione del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparterelativo bando, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,personale amministrativo e non ad- dirittura scientifico. Per le selezioni sono state seguite le procedure di valutazione dell’IIT. Per quanto attiene alle attività scientifiche, è stato avviato il dolo o la violenzalaboratorio congiunto tra Fondazione IIT e Politecnico di Milano. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercatiCon riguardo agli aspetti logistici, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità è stato sottoscritto un contratto di agire comodato gratuito con la normale azione civile innanzi Regione Lombardia per l’uso di alcuni spazi di un immobile regionale (“Pirellone”), dal quale consegue il pagamento forfettario delle spese condominiali. Nel mese di agosto 2017 è stato raggiunto un accordo tra l’IIT, sempre per conto della Fondazione HT, istituita con l’art. 1, comma 116 della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) e assoggetta al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo controllo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa questa Corte, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è9, nel diritto romanocomma 3 del d.P.C.M. 27 febbraio 2018, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formularen. 28, e poteva essere evitata Arexpo Spa, proprietaria dell’area, per la realizzazione nel sito espositivo di Expò 2015 del Progetto Scientifico e di Ricerca HT. Infine, a dicembre 2017 è stato sottoscritto con Arexpo Spa un contratto di comodato gratuito che prevede il rimborso delle spese avente ad avente ad oggetto gli spazi di Palazzo Italia, sede del primo nucleo dello staff di HT. L'avanzo economico, pari a 7.466.258 euro, mostra un decremento di 2,5 milioni rispetto al 2016, da ricondurre, in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo particolare, alla decrescita del valore della produzione, in special modo alla voce “quota contributi in conto capitale”. Il patrimonio netto, pari a 594.734.173, è cresciuto in ragione in particolare dell’incremento della voce “conti fruttiferi presso la Tesoreria generale dello Stato”, da ricondurre nella massima parte al trasferimento nel bilancio dell’Istituto delle risorse assegnate per l’avvio del progetto Human Technopole, passando da 509,5 milioni nel 2016 a 594,7 milioni; La voce “immobilizzazioni” dello stato patrimoniale, pari a 176,1 milioni, diminuisce di circa 3,4 milioni. Il decremento è da ricondurre principalmente alle immobilizzazioni materiali (adempimento o restituzione-8,9 milioni) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzionementre sono aumentate le immobilizzazioni finanziarie (+5,4 milioni).

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Conclusioni. L’esame della gestione dei fondi contrattuali ha evidenziato che il nuovo sistema dei controlli introdotto dal legislatore nel 1997 con il D.lgs.n.396 non ha prodotto pienamente i suoi effetti. Anteriormente a tale decreto, la Giunta regionale delle Marche, in conformità delle disposizioni di cui all’art.28, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n° 26/96 in materia di “Riordino del servizio sanitario regionale”, sottoponeva al proprio controllo sia i verbali di sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati delle aziende sanitarie, sia i relativi atti di costituzione fondi. Successivamente, con circolare regionale n.2313 del 13/2/98, in aderenza alle nuove disposizioni in materia di controlli int erni introdotte dall’art.9, comma 2° del succitato D..Lgs. n° 396 del 4/11/9721, detti atti furono assoggettati al solo vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti presenti in ogni azienda. Al Collegio è ordunque demandato il compito specifico di certificare che l’onere dei costi relativi a tale tipologia pattizia risulti compatibile con le disponibilità previste nei rispettivi bilanci aziendali. La prospettiva romana Regione Marche , infine, con la Legge Regionale 20 ottobre 1998, n.34 (Piano sanitario regionale 1998/2000) ha abrogato il succitato art.28, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n° .26/96. Questa Sezione ha accertato che i contratti integrativi delle due aziende riguardanti i fondi contrattuali, sia del personale del Comparto che del 21 Ora art. 48, comma 7 del d.lgs. 30.3.2001, n.165 personale dirigenziale, non vengono sottoposti al controllo-certificazione dei Collegi dei Revisori dei Conti o, perlomeno,è rimedialeemerso che su tali atti non viene attivata, da parte degli organi di controllo, un’autonoma procedura22 di ricognizione delle reali disponibilità finalizzate al finanziamento dei fondi stessi23. A seconda con gli strumenti programmatori e di bilancio delle due Aziende. Tuttavia, corre l’ obbligo di evidenziare che la rilevata carenza del tipo controllo-certificazione integra un fattore ad elevata criticità attesa l’obbligatorietà di processo dette verifiche sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa aziendale in virtù di quanto previsto dall’art.48, 6^ comma del d.lgs.165/2001 ( vedasi quanto dianzi esposto al Capitolo 3 ). Si puntualizza, altresì, che l’ omessa attivazione dei meccanismi di controllo di cui sopra è in palese violazione del dettato normativo e, pertanto, le Amministrazioni incise dalla presente indagine ( ed ovviamente anche quelle aziende sanitarie della Regione Marche che non si siano ancora conformate al sistema certificatorio ) sono tenute ad adeguarsi al più presto al disposto legislativo. Così come evidenziato nel corpo della relazione, l’Azienda Ospedaliera Salesi di Ancona, fin dalla sua nascita come azienda autonoma avvenuta nel 22 Tale procedura, che si intendeva incardinareestrinseca con un parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei conti sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, i romani individua- vano strumenti processuali specificiè articolata anche sulla base di una relazione illustrativa tecnico finanziaria contenente, a sua volta, un parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario e contabile, posta a corredo dell’ipotesi di contratto. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’Tale controllo per il personale del Comparto è previsto dall’art.5, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine comma 3 del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citCCNL 8 giugno 2000., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana Il Municipio è rimediale. A seconda convinto di aver sottoposto all’attenzione del tipo di processo che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’Consiglio comunale un accordo extragiudiziale interessante, che nella visione moderna si fatica a com- prendererappresenta una soluzione soddisfacente e confacente per entrambe le parti. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus eL’accordo permette da un lato di risolvere le procedure giudiziarie in corso, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioniin particolar modo la Città può, dolo grazie al versamento del contributo unico previsto per gli anni 2013 (conguaglio), 2014, 2015, 2016 e violenza potevano trovare espressione 2017, recuperare i crediti accantonati nel conto patrimoniale per le sopraccitate gestioni. Il contributo unico sarà in azioni specificheparte impegnato per finanziare, come l’ac- tio de dolo fatto fino al 2013, le spese di pubblica utilità legate al sociale e l’actio quod metus causaalla cultura (per esempio l’aiuto complementare comunale, le attività espositive del Museo, ecc.). Questi strumenti non erano invece necessari quando Esse ammontano a poco oltre CHF 1 mio. Il rimanente sarà devoluto a finanziare gli investimenti del Centro Filanda liberando i contributi previsti dal progetto aggregativo verso altri investimenti strategici per il rapporto fosse riconducibile futuro della Città. L’accordo raggiunto permette inoltre di chiarire in modo definitivo la possibile interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dal protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001. Infatti, esso regola in modo chiaro i possibili contributi a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine favore della Città. Il punto 3 del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che presente accordo fissa quindi dei nuovi limiti del prodotto lordo dei giochi per ottenere i contributi da parte della casa da gioco. Inoltre la condanna Città riconosce che al di sotto di un prodotto lordo dei giochi di CHF 45 mio non è dovuto nessun contributo, mentre al di sopra dei CHF 71 mio il contributo è calcolato in funzione della convenzione del con- venuto era sufficiente provare 19 settembre 2000 e relativo protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001. L’accordo è infine interessante, perché mette fine all’annosa vertenza giudiziaria fra la violazione Casinò Admiral SA e la Città di Mendrisio. Infatti, il rischio di causa insito in queste procedure potrebbe generare un risultato diverso, magari peggiore per la Città e nel contempo limita i costi di patrocinio legali, specialmente quelli futuri legati alla determinazione dei contributi di pubblica utilità in funzione dell’applicazione o meno della bona fides,e clausola di salvaguardia. Infatti, senza l’entrata in vigore di questo accordo non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva sono escluse anche per i vizi prossimi anni nuove vertenze legali per giungere alla determinazione dei contributi a favore della cosa anche quando Città. Naturalmente l’accordo raggiunto è il frutto di una lunga e laboriosa negoziazione intercorsa fra il Municipio e i rappresentanti del Casinò. Esso rappresenta quindi la stesura definitiva dell’accordo. La casa da gioco, con scritto del 13 aprile 2018 ha confermato il suo impegno a sottoscrivere il testo dell’accordo allegato al presente messaggio, purché lo stesso non avesse avuto alcuna contezza venga modificato e goda dell’incondizionata e definitiva approvazione degli stessiorgani comunali. Il Municipio confida pertanto nell’approvazione da parte del Consiglio comunale del presente messaggio. L’Esecutivo e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione. Nel mentre vi proponiamo, senza che però gli fosse interdetta la possibilità Signori Presidente e Consiglieri, di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.risolvere

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Samples: Accordo Extragiudiziale Fra La Casinò Admiral Sa E La Città Di Mendrisio

Conclusioni. Le aree di intervento esaminate, si distinguono fra loro per gli aspetti salienti che le caratterizzano tanto da mostrarsi come una ideale linea evolutiva degli spazi verdi a ridosso ed all’interno degli insediamenti urbani. E’ evidente che essendo in prossimità di un centro urbano, queste aree assumono valenza esclusivamente dal punto di vista paesaggistico sia per l’aspetto ornamentale residuo di angolo verde all’interno di un’area urbana e sia come possibile rete ecologica “da e verso” la città. L’area di Monterocco, anche se mostra ancora qualche timido segno di verde naturale, è da considerarsi come area agricola di valore ordinario e non costituisce un elemento del paesaggio agrario marchigiano da tutelarsi. La prospettiva romana sua evoluzione è rimedialequella di essere inglobata dalla fascia periurbana in espansione. A seconda del tipo Anch’essa è quindi suscettibile di processo che si intendeva incardinarediventare, se pur con le dovute attenzioni, una zona di verde a carattere ornamentale ed a corredo di interventi edilizi necessari. Le aree già a parco, infine, dal punto di vista paesaggistico ed agronomico, dopo ogni dovuta valutazione, sono da considerarsi delle aree strategiche sotto il profilo ambientale ma andrebbero adeguatamente trattate secondo quanto sopra detto. Pur non essendo previsto dalla normativa vigente, i romani individua- vano strumenti processuali specificitagli delle essenze arboree necessari per la realizzazione del progetto di riqualificazione dei due parchi urbani saranno compensati con dei reimpianti così come illustrato negli elaborati grafici denominati TAV. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’15.1, che nella visione moderna 15.2, 16.1, 16.2. In ultima analisi, con riferimento alle N.T.A. del P.P.A.R., Titolo IV, Xxxx I, Artt. 26, 27 e 27 bis, l’area di intervento non rientra nelle prescrizioni di cui al Capo III Artt. 33, 34, 35, 36 e 37 e al Capo IV art. 38. Tanto si fatica a com- prenderedoveva ad evasione dell’incarico ricevuto. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.Il Tecnico

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Samples: Accordo Di Programma in Variante Al p.r.g.

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prospettiva romana è rimedialeprima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. A La seconda del tipo - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di processo integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si intendeva incardinareconcretizza, i romani individua- vano strumenti processuali specificisoprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire Il 19 giugno 2018 è stato stipulato il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo verbale di rinnovo del CCNL operai agricoli e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causaflorovivaisti. Questi strumenti non erano invece necessari quando i contenuti più significativi dell’accordo:  Ambito di applicazione. L’art. 1 del CCNL è stato modificato ampliandone la sfera di applicazione; il contratto è stato esteso anche alle imprese che esercitano attività di frangitura delle olive in via esclusiva (frantoi) e alle imprese di coltivazione idroponiche.  Acquacoltura. Stante l’allargamento della applicabilità del contratto alle attività di allevamento dei pesci ed altri organismi acquatici, già presenti nel testo previgente, il nuovo CCNL disciplina alcune materie apportando alcune nuove norme derogatorie in specie in tema di orario di lavoro (ordinario, straordinario, notturno e festivo) per gli operai addetti all’acquacoltura, previsti ulteriori momenti negoziali onde disciplinare il rapporto fosse riconducibile a del personale imbarcato, dei dipendenti addetti ad attività subacquee e per il personale impiegato nel trasporto di animali acquatici vivi.  Aumenti retributivi. I salari degli operai agricoli subiranno un iudicium bonae fidei: qui incremento pari al 2,9% per il biennio 2018/2019, tale aumento sarà corrisposto in due soluzioni pari al 1,7% dal 1°luglio 2018 e del 1,2% con decorrenza dal 1°aprile 2019; l’accordo non prevede compensazioni per la latitudine vacanza contrattuale né si contemplano arretrati o una tantum. L’aumento concordato appare sostanzialmente in linea con gli indicatori IPCA del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparteperiodo.  Orario di lavoro. Ampliata la delega, già prevista nei contratti provinciali di lavoro, relativamente alla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale; l’ampliamento delle potestà normative del secondo livello di contrattazione è ora prevista non solo relativamente alla possibilità di definire la settimana corta ma si applica ed è possibile per qualsivoglia ulteriore e anzi l’attore era estremamente facilitato diversa forma di distribuzione dell’orario settimanale ordinario (nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,limite delle 39 ore ) ovvero nei limiti delle 44 ore settimanali (flessibilità ex art. 34 3 comma CCNL vigente) in caso di orario variabile o multiperiodale.  Interruzioni e non ad- dirittura il dolo o la violenzarecuperi. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercatiRelativamente al previgente testo dell’art. 44, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta si è introdotta la possibilità di agire interrompere l’attività lavorativa, oltre che nei casi di di forza maggiore (es. eventi naturali, fine lavori, impraticabilità terreni, ecc.) anche per esigenze di carattere tecnico e organizzativo dell’impresa.  Rappresentanti della sicurezza. Raggiunta una intesa anche in materia di sicurezza del lavoro, è stato infatti concordato una nuova disciplina relativamente ai rappresentanti dei lavoratori – RLS; in specie si è concordato un nuovo testo normativo inerente la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Le parti in buona sintesi hanno definito un accordo quadro con il quale si prevede espressamente la normale azione civile innanzi al pretoredelega a livello territoriale, per la disciplina dell’istituto pur salvaguardando gli accordi provinciali già vigenti a livello territoriale in tema;  Apprendistato. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti Disciplinato, specificatamente per il settore agricolo, l’apprendistato di primo e di terzo livello (acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore e di alta formazione e ricerca).  Appalto. Ridefinito il previgente art. 30 in materia appalti, il nuovo testo definisce i requisiti di genuinità e cioè prevede che un appalto di servizi possa definirsi tale se e solo se nel testo, inter partes sottoscritto, siano previsti determinati requisiti e sia conforme alla disciplina legale nazionale e comunitaria; ciò favorirà la consapevolezza dei datori di lavoro nell’ambito dei sempre più frequenti processi di esternalizzazione di alcune delle fasi del processo produttivo.  Welfare bilaterale. Introdotte nuove misure per i dipendenti a tempo indeterminato colpiti da condizioni di disagio e svantaggio (malati oncologici, OTI senza diritto alla disoccupazione, vittime di violenza), tali interventi sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e assegnati all’ente bilaterale nazionale che sono state poste a carico dell’EBAN (art. 7 CCNL) non sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativiprevisti costi aggiuntivi per le aziende.  Accordo sulla rappresentanza. Di spessore politico sindacale è l’intesa sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali del settore agricolo legittimate a sottoscrivere i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti; il nuovo accordo dovrebbe arrestare il recente fenomeno dei contratti “pirata” sottoscritti da agenti negoziali privi di reale rappresentatività.  Aziende plurilocalizzate. Di rilievo la nuova norma inerente le imprese e/o i gruppi di imprese che operano su più regioni e province; per tali imprese il CCNL ammette la facoltà di stabilire, con le rappresentanze sindacali, un accordo aziendale che disciplini in modo unitario e coerente vari trattamenti normativi ed economici applicati ai propri dipendenti. Tale accordo dovrà essere sottoscritto con l’assistenza dell’organizzazione datoriale di appartenenza e firmataria della contrattazione collettiva agricola e di almeno una delle sigle sindacali agricole nel dicembre 2021 sono iniziate le trattative per il rinnovo del predetto C.C.N.L. Op. Agricoli, scaduto il 31 dicembre 2021. Continuano ad essere vigenti i seguenti contratti: - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 7 luglio 2021; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 19 ottobre 2017, in corso di rinnovo; In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 27 maggio 2021; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 28 marzo 2018; nel dicembre 2021 sono iniziate le trattative per il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citrinnovo del predetto contratto provinciale., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: Contratto Di Lavoro Individuale

Conclusioni. La prospettiva romana Il commento alla sentenza della Cassazione ha fornito l’occasione di un approfondimento su un tema complesso qual è rimedialela nozione di coltivatore diretto. A seconda del tipo di processo Si è pervenuti alla conclusione che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’tratta di una nozione elastica, che contiene un nucleo irriducibile (costituito dal legame tra il soggetto e il fondo agricolo nella visione moderna si fatica a com- prendereprospettiva del suo utilizzo produttivo) e componenti variabili, in relazione alle finalità per le quali lo status di coltivatore diretto rileva. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specificheLa caratterizzazione del concetto di professionalità, come l’ac- tio de dolo evidenziato in narrativa, involge la disciplina dell’affitto in agricoltura e l’actio quod metus causal’interprete non può fare a meno di tenere presenti i rapporti tra norma e norma con un apporto di pura logica. Questi strumenti Infatti, «il compito del giurista non erano invece necessari quando può ridursi a costruire deduttivamente i concetti isolatamente considerati, ma deve tendere a stabilire i legami tra i concetti, in modo che si possa comporre il rapporto fosse riconducibile a sistema (...)36». Molto particolare è la fattispecie esaminata: quella di un iudicium bonae fidei: qui soggetto totalmente inabile al lavoro, che ritiene di possedere lo status di coltivatore diretto necessario per la latitudine conduzione del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della contropartefondo, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenzaquale successore dell’affittuaria. Ancora più semplice era interessante è la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercatisoluzione che può trarsi dalle maglie della motivazione, dove il venditore rispondeva per i vizi te- nendo conto della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessitutela costituzionale del lavoro e del fondamentale principio di solidarietà sociale, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretorenella 34 Cass. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’artSez. 1337 codUn. Civ. 29 marzo 2013, n. 7931, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass. Sez. VI Civ. 3 novembre 2011 n. 22753 ord., ivi, 2011, 11, 1153; Cass. Sez. Lav. 11 febbraio 2011, n. 3386, ivi, 2011, 2, 227; Cass. Sez. III Civ. 20 novembre 2009, n. 24540, ivi, 2011, 11, 1617; e il dolo cdcfr. negoziale degli arttda ultimo Cass. 1439 e 1440 codSez. V Civ. 17 aprile 2015, n. 7838, ivi, 2015. 35 Cfr. Cass. Sez. II Civ. 5 febbraio 2013, n. 2736, in Giust. civ. nonché la violenza dell’artMass., 2013; l’adozione di pluralità di ragioni autonome, quindi, logicamente non inserisce alcuna contraddittorietà della motivazione - v. ex multis Cass. 1435 codSez. civ.142III Civ. Ma è anche importante notare che non vi è7 novembre 2005, nel diritto romanon. 21490, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORIGiust. civ. Mass., Bona fides (Parte prima)2005, cit11. Altresì cfr. Cass. Sez. III Civ. 31 marzo 2016, n. 6229, in xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: www.osservatorioagromafie.it

Conclusioni. La prospettiva romana Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è rimedialestato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione. A seconda Bari, 12.09.2018 Il Collegio Sindacale Dott. Xxxxxxx XXX Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX Sede in Xxxxx Xxxxxxxx (Z.I.) - 70123 Bari Capitale sociale euro 6.199.634,00 i.v. C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 456102 - Codice fiscale e Registro Imprese n.06010490727 L’articolo 6 del tipo Decreto legislativo n. 175/2016 dispone, tra l’altro, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di processo valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario. Il concetto di “crisi aziendale” è correlato a situazioni di emergenza, dovute sia ad eventi gravi ed improvvisi, sia ad eventi latenti che si intendeva incardinareconcretizzano, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’creando allarme tra dipendenti, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus fornitori e clienti, instabilità nell'organizzazione e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azionipiù in generale, dolo nell’azienda nel suo complesso. In ragione di quanto precede, la norma citata ha obbligato le società a controllo pubblico a porre in essere strumenti e violenza potevano trovare espressione in azioni specificheprocessi volti a monitorare nel continuo il grado di “salute” delle stesse, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparteattraverso indicatori di earlywarning che consentano di intercettare tempestivamente, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che possibilmente in via preventiva, stati di crisi e permettano all’Organo amministrativo di porre in essere i correttivi necessari per ottenere la condanna il ritorno alla normalità della gestione. In data 31 gennaio 2017 l’assemblea straordinaria della società ha modificato lo statuto sociale recependo, tra l’altro, tutte le disposizioni relative al programma di valutazione del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura rischio di crisi aziendale, il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale tutto ai sensi rispettivamente degli artt. 1439 19 e 1440 cod6 del citato d.lgs.; Pertanto la società nel corso del 2018 ha in corso il monitoraggio di tutte le problematiche di tipo economico – patrimoniale, nonché del concretizzarsi di rischi insiti nell’organizzazione e nell’operatività che caratterizza l’azienda. civIn ordine a questi ultimi, di particolare gravità sono gli eventi “sentinella”, ovvero quelli che, secondo il modello di Reason, si hanno quando difetti nelle singole componenti del sistema organizzativo, che singolarmente presi non sono gravi, per effetto del loro allineamento in un traiettoria, danno origine ad eventi gravi ed improvvisi. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi èPertanto questo documento, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis tarato sui dati del 2017 in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in formato sintetico riporta tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) dati e gli indici meglio commentati in altri capitoli del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzionebilancio.

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Conclusioni. La prospettiva romana Arexpo S.p.a., con sede in Milano, è rimedialestata costituita il 1° giugno 2011, con un capitale sociale di 2 milioni interamente versato dalla regione Lombardia, in attuazione dell’art. 7, c. 11 della legge regionale 15 agosto 2010 n. 13, avendo come principali scopi sociali l’acquisizione e la concessione in uso o in superficie alla società pubblica Expo 2015 S.p.a. (EXPO) delle aree sulle quali si sarebbe poi svolta la manifestazione “EXPO Milano 2015” e, successivamente, una volta concluso l’evento espositivo, la loro valorizzazione e riqualificazione (c.d. fase “post Expo”). In conformità alle previsioni della legge regionale della Lombardia 24 luglio 2018, n. 10, a quest’ultimo obbiettivo sociale (che costituisce, a partire dal 2016, quello principale) si è aggiunto successivamente (modifica statutaria del 19 dicembre 2018) quello dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze, nonché dell’esecuzione delle attività di committenza ausiliarie con riguardo alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sull’area di proprietà che ha ospitato l’Esposizione Universale e di quegli altri, anche esterni alle suddette aree, purché ricompresi nel territorio della città metropolitana di Milano e strettamente connessi ai primi (con la legge regionale n. 18/2019 tale limite territoriale è stato eliminato, ma all’attualità non si è ancora provveduto alla conseguente modifica statutaria). A seconda del tipo di processo che si intendeva incardinaredecorrere dal 15 dicembre 2016, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’lo Stato, che subentrato nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione compagine sociale in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa attuazione dell’art. 1337 cod5, c. 1 del d.l. civ. 28 novembre 2015 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 6, detiene, attraverso il Ministero dell’economia e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides delle finanze (Parte primaMEF), cituna quota maggioritaria del capitale sociale pari al 39,28 per cento; le altre quote sono detenute, nella misura paritaria del 21,05 per cento, dalla regione Lombardia e dal comune di Milano, nonché, in misura inferiore dalla Fondazione Fiera Internazionale di Milano - FFM (16,80 per cento), dalla città metropolitana di Milano (1,21 per cento) e dal comune di Rho (0,61 per cento)., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana è rimedialeIn questo primo anno di attività mirata nel settore delle Cure Primarie, la Fondazione Maddalena Grassi, in collaborazione con un gruppo di Medici di Medicina Generale aderenti a Medicina & Persona, ha iniziato a costruire una serie di strumenti operativi in grado di dare concretezza al lavoro e alla presenza di diverse figure professionali nello studio del Medico di Medicina Generale. A seconda del tipo di processo che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi Tali strumenti sono stati ereditati pensati come catalizzatori di un efficace processo di revisione organizzativa delle Cure Primarie in una ottica “bottom up”, favorendo e valorizzando al massimo le spinte innovative provenienti dal basso. Gli strumenti individuati sono in grado di supportare indifferentemente la gestione di un ambulatorio individuale piuttosto che la creazione di una Medicina in Associazione o in Gruppo, secondo quanto previsto dall’A.C.N. in vigore. Attualmente gli strumenti operativi sono in corso di applicazione in due realtà, in Regione Lombardia, dove verosimilmente potranno costituire l’elemento catalizzatore per la costituzione di ulteriori aggregazioni tra Medici di Medicina Generale. È convinzione degli Autori che un simile processo di aggregazione potrà costituire nel futuro un valido supporto alla realizzazione di Gruppi di Cure Primarie, secondo quanto previsto anche nel Piano Sanitario 2002 – 2004 della Regione Lombardia. Rif: M. Malagoli e-mail: m.malagoli@ausl.mo.it Sessione: LIMITI E PROSPETTIVE NELLE CURE PRIMARIE Ferrari G., Solmi S., Malagoli M. Nel dicembre 1998 è stata costituita MDF, una società cooperativa a r. l. che associa 43 medici di famiglia operanti a Modena. La spinta ad associarsi è scaturita dalla tradizione civili- stica presa di coscienza di alcune problematiche professionali che alcuni di noi non potevano più ignorare: • l’isolamento culturale e sono stati accolti nei codici essendo però presentati operativo del medico di famiglia, • l’incapacità di fornire come tra singolo prestazioni che richiedono una organizzazione complessa, • la difficoltà come categoria di essere interlocutore omogeneo ed economicamente responsabile, • la verosimile inadeguatezza a competere in un sistema sanitario sempre meno pubblico e sempre più privato. Intorno a noi esistevano i modelli della medicina di gruppo e quello delle cooperative. Il primo nella realtà di Modena città si era dimostrato praticamente inapplicabile, il secondo in qualche modo ci spaventava per la sua apparente complessità e per il timore di derive dirigistiche. Nacque così la formula dei gruppi minimi in rete che associano in termini relativamente informali sei/sette medici con forti elementi di coesione al loro alternativi: il che ha imposto non solo interno (stile di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’artlavoro, ambito territoriale, consuetudini, rapporti personali...). 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi èIn questo contesto, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formularepoi normato dall’accordo con l’AUSL, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltrequindi dalla convenzione, è possibile stimolare la partecipazione, il processo poteva condurre anche alla conclusione confronto e la collaborazione. Ci si rese conto subito , però, che il GMR ha due forti limiti: • non ha personalità giuridica quindi di fatto agisce a fatica in ambito economico • non ha sufficiente massa critica, non può cioè sostenere progetti o reggere contesti nei quali è essenziale un grande numero di associati e quindi di cittadini assistiti. Di qui la scelta di fondare una cooperativa che associasse i medici membri dei GMR. Il modello da noi pensato mira a coniugare l’agilità e la coesione dei GMR con la forza operativa e contrattuale di una realtà più grande, la cooperativa. Il consiglio di amministrazione, organo decisionale della cooperativa, riflette in pieno questa impostazione: oltre al presidente e al vicepresidente con funzioni operative, è infatti costituito dai referenti nominati dai singoli GMR. Questo consente un buon flusso di informazioni dall’alto al basso e viceversa e una soddisfacente gestione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzioneconsenso.

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Conclusioni. La prospettiva romana è rimedialeCome illustrato nell’istanza presentata dall’organo commissariale di Condotte al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di ottenere l’estensione della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di Xxxxxxx ai sensi dell’art. A seconda 3, comma 3 del tipo di processo che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparteD.L. 347/2003, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto nello stesso ricorso avanti al Tribunale di Roma al fine accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della Società ai sensi dell’art. 4 del D.L. 347/2003, l’estensione della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di Xxxxxxx è stata richiesta, tra l’altro, in ragione dei rilevanti collegamenti esistenti tra quest’ultima e Condotte, sia sul piano economico che sotto il profilo operativo, tecnico, organizzativo e amministrativo, tali da rendere opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo al fin di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione straordinaria in conformità a quanto previsto dall’art. 81 del D.Lgs. 270/1999. Avendo riscontrato la non sussistenza in capo a Ferfina delle condizioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. 270/1999, gli Scriventi Commissari hanno redatto il presente Programma, avente carattere integrativo del Programma Condotte ai sensi e per ottenere gli effetti di cui all’art. 86, comma 2 del D.Lgs. 270/1999, sulla base di un piano di liquidazione degli attivi aziendali costituiti in gran parte da crediti verso società del gruppo Condotte e di natura tributaria. Attesa la condanna natura liquidatoria del con- venuto era sufficiente provare Programma, e l’assenza, pertanto, di una vera e propria attività d’impresa, la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza gestione corrente sarà finalizzata al monitoraggio dei summenzionati attivi nelle more delle attività volte al recupero degli stessi, senza . Sarà cura degli Scriventi Commissari tenere informati gli organi della procedura sullo sviluppo delle attività volte alla liquidazione del Programma. Si chiede pertanto che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa l’esecuzione del Programma venga autorizzata da codesto spettabile Ministero ai sensi dell’art. 1337 cod57 del D. Lgs 270/99. civCon osservanza. Roma, lì 2 agosto 2019 I Commissari Straordinari di Ferfina S.p.A. in Amministrazione Straordinaria Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Figura 1: Organigramma societario 6 A.S. Procedura di Amministrazione Straordinaria Xxx.Xxx.Xx. Xxx.Xxx.Xx. S.c.ar.l. Condotte Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. Condotte Immobiliare Condotte Immobiliare S.p.A. D.L. 347/2003 Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39 Data di Ammissione 05 dicembre 2018 Ergon Ergon Engineering and Contracting Consorzio Stabile S.c.ar.l F.E. Taverna F.E. Taverna S.r.l. Ferfina o Società Ferfina S.p.A. Fimoven Fimoven S.a.s. Impresa Pizzarotti Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Nodavia Nodavia S.c.p.a. Passivo Contabile Passivo contabile alla Data di Ammissione in A.S. Programma Programma dell’amministrazione straordinaria di Ferfina Programma Condotte Programma della procedura di amministrazione straordinaria di Condotte, Ergon, Xxx.Xxx.Xx e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza Nodavia Ricorso in Bianco Ricorso ai sensi dell’art. 1435 cod161, comma 6, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Salini Impregilo Salini Impregilo S.p.A. Scriventi Commissari Commissari straordinari: Avv. civ.142Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede Xxxxxxxx Xxxxxxx e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ssXxxx. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.Xxxxxx Xxxxxxx

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Conclusioni. La prospettiva romana AREXPO s.p.a., con sede in Milano, è rimedialestata costituita il 1° giugno 2011, con un capitale sociale di 2 milioni interamente versato dalla Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 7, c. 11 della legge regionale 15 agosto 2010 n. 13, avendo come principali scopi sociali l’acquisizione e la concessione in uso o in superficie alla società pubblica Expo 2015 s.p.a. (Expo) delle aree sulle quali si sarebbe poi svolta la manifestazione “EXPO Milano 2015” e, successivamente, una volta concluso l’evento espositivo, la loro valorizzazione e riqualificazione (c.d. fase “post Expo”). In conformità alle previsioni della legge regionale della Lombardia 24 luglio 2018, n. 10, a quest’ultimo obbiettivo sociale (che costituisce, a partire dal 2016, quello principale) si è aggiunto successivamente (modifica statutaria del 19 dicembre 2018) quello dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze, nonché dell’esecuzione delle attività di committenza ausiliarie, con riguardo alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sull’area di proprietà che ha ospitato l’Esposizione Universale e di quegli altri, anche esterni alle suddette aree, purché ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Milano e strettamente connessi ai primi (con la modifica statutaria del 15 marzo 2021, in attuazione dell’art. 9, c. 4 della legge regionale n. 18 del 2019, tale limite territoriale è stato eliminato). A seconda decorrere dal 15 dicembre 2016, lo Stato, subentrato nella compagine sociale in attuazione dell’art. 5, c. 1 del tipo d.l. 28 novembre 2015, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 6, detiene, attraverso il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), una quota maggioritaria del capitale sociale pari al 39,28 per cento; le altre quote sono detenute, nella misura paritaria del 21,05 per cento, dalla Regione Lombardia e dal Comune di processo Milano, nonché, in misura inferiore dalla Fondazione Fiera internazionale di Milano - Ffm (16,80 per cento), dalla Città metropolitana di Milano (1,21 per cento) e dal Comune di Rho (0,61 per cento). La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, dei quali quattro sono nominati dai soci pubblici, ai sensi dell’art. 2449 c.c., e uno è nominato dall’Assemblea; nello specifico, a norma dell’art. 16 dello statuto, un componente è designato dal Comune di Milano ed assume l’incarico di Presidente dell’organo, un componente è designato dalla Regione Lombardia ed assume l’incarico di Amministratore delegato, due componenti sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il quinto componente, è nominato dall’Assemblea su proposta dei soci che non sono titolari del potere di nomina diretta ex art. 2449 c.c. (Fondazione Fiera internazionale di Milano (Ffm) e Comune di Rho; nel Consiglio di amministrazione in carica nel 2020 è stato nominato un membro in rappresentanza di Ffm). Quanto ai compensi, al Presidente spetta un compenso di 50.000 euro annui, all’Amministratore di 192.000 euro (oltre 25.000 euro come componente del Cda), ai Consiglieri 25.000 euro. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I tre sindaci effettivi sono nominati, come consentito dall’art. 2449 c.c., dal Mef, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, mentre, quelli supplenti, sono nominati da questi ultimi due soci; il sindaco nominato dal Mef assume le funzioni di Presidente dell’organo. Al Presidente spetta un compenso di 23.000 euro annui lordi, per i due componenti effettivi, fissato in 18.000 euro annui lordi. A decorrere dal 4 settembre 2020 non è più presente al vertice della struttura organizzativa aziendale la figura del Direttore generale, avendo il Consiglio di amministrazione deciso, a seguito delle dimissioni del dirigente che rivestiva tale ruolo, di non nominarne uno nuovo. Alla data del 31 dicembre 2020 erano in servizio 51 unità di personale per un costo complessivo di 4,99 milioni circa, di cui, 3,71 milioni circa riferiti al personale strutturato e 1,28 milioni circa a quello non strutturato. Il costo delle consulenze affidate nel 2020, a confronto con quello sostenuto nell’esercizio precedente, evidenzia una discreta riduzione (22 per cento circa), dovuta essenzialmente al ridimensionamento di quelle tecniche. La Corte, nel prendere positivamente atto dell’andamento decrescente della spesa all’esame, raccomanda di proseguire su questa strada, facendo ricorso alle prestazioni di professionisti esterni nei soli casi in cui, in osservanza al generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, l’esigenza da soddisfare trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria. L’anno 2020 può senz’altro definirsi un anno cruciale per AREXPO essendo stato portato sostanzialmente a termine il complesso procedimento urbanistico prodromico al concreto avvio del programma di riqualificazione e di rigenerazione urbana dell’ex sito espositivo principiato nel 2016. Parimenti, sono state, per la gran parte, concluse le procedure contrattuali volte alla definizione dei rapporti concernenti l’insediamento nell’area MIND (Milano Innovation District) delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione, denominate “ancore dello sviluppo”, individuate direttamente dalla legge (Fondazione Human Technopole), ovvero a seguito di specifiche manifestazioni di interesse in tal senso (Università degli studi di Milano e IRCCS “Galeazzi”). Ne sono conseguiti rilevanti flussi reddituali che, se per un verso hanno consentito la chiusura in utile del bilancio d’esercizio, per l’altro, rappresentano i primi frutti, con carattere di certezza e periodicità, dei consistenti investimenti effettuati dalla Società nei precedenti esercizi mediante il ricorso all’indebitamento finanziario, anch’esso, peraltro, fatto oggetto di una importante opera di ristrutturazione nel corso dell’anno, che ha consentito di abbattere sensibilmente l’ammontare degli oneri finanziari. Il bilancio relativo all’esercizio 2020 è stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 12 luglio 2021. Il patrimonio netto si è attestato a 117,37 milioni con un incremento del 3,3 per cento circa rispetto al 2019 (113,6 milioni circa). Ciò, principalmente, per effetto della chiusura dell’esercizio con un utile di 3.762.878 euro, che, con votazione unanime dei soci e conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione, è stato destinato, quanto a 188.144 euro, a riserva legale e, quanto alla parte differenziale (3.574.734 euro), è stato portato interamente a nuovo. Di segno positivo, a fronte dei risultati entrambi negativi dello scorso esercizio, sono conseguentemente il margine operativo lordo (Ebitda) e il risultato operativo (Ebit), che si intendeva incardinaresono attestati, i romani individua- vano strumenti processuali specificirispettivamente, a 21,756 milioni circa e a 16,987 milioni circa. Ciò comportava inevitabilmente Tale positivo risultato, oltre alla consistente diminuzione degli apparenti ‘doppi’oneri finanziari, che nella visione moderna si fatica a com- prendereper effetto delle migliori condizioni economiche del finanziamento bancario senior di 210 milioni ottenuto in corso d’anno in sostituzione di quello bridge di pari importo contrattato in precedenza, è principalmente ascrivibile all’approvazione del Piano integrato di intervento avvenuta all’inizio dell’anno ed alla conseguente stipula della convenzione urbanistica e degli atti di costituzione del diritto di superficie in favore del concessionario aggiudicatario della gara internazionale indetta nel 2016. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus eIl completamento del complesso procedimento urbanistico ha, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioniinfatti, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi ècomportato l’incameramento, nel diritto romanocorso del 2020, alcun legame necessario tra buona fede dei ricavi, relativi al pagamento del canone e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORIal rimborso degli oneri di urbanizzazione e di infrastrutturazione da parte del concessionario, Bona fides (Parte prima)nonché di quelli conseguenti all’avvio del programma di dismissione di alcune delle aree di proprietà e alla cessione di asset ai Comuni di Milano e Rho a scomputo delle opere di urbanizzazione. Sul volume dei ricavi ha, cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione influito significativamente l’incameramento del rapporto corrispettivo a seguito della stipula del contratto di compravendita di “Palazzo Italia” in forme che oggi potremmo considerare favore della Fondazione Human Technopole. Il rendiconto finanziario espone a fine esercizio 2020 disponibilità liquide pari a 8,527 mln, con un incremento di rescissione o annullamento2, oppure di risoluzione9 mln rispetto alle disponibilità a fine 2019.

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Conclusioni. La prospettiva romana Il contratto a tutele crescenti si inserisce in un contesto ricco di incertezze che pervadono la disciplina del licenziamento illegittimo e che in buona parte sono riconducibili alla riforma del 2012. Sembra infatti che uno degli obiettivi del d.lgs. n. 23/2015 sia quello di formare la giurisprudenza sul modo in cui devono essere interpretati alcuni punti critici della l. n. 92/2012 (come sostenuto da Xxxxx, 2015, p. 5). Nel corso dell’esposizione ho avuto modo di evidenziare come in realtà il legislatore non sia stato del tutto in grado di colmare le lacune normative contenute nella precedente disciplina: molte questioni non sono ancora risolte. Il decreto in esame finisce per attribuire al giudice un ruolo davvero marginale nell’ambito della tutela del lavoratore: da un lato, l’introduzione dell’istituto dell’offerta di conciliazione, in determinate circostanze, rende più conveniente per il lavoratore abbandonare l’idea di ricorrere in giudizio affinché sia accertata l’illegittimità del licenziamento. Dall’altro, il meccanismo di calcolo delle indennità, basato su di un unico parametro quale l’anzianità di servizio, riduce notevolmente la discrezionalità del giudice (Xxxxxxx, 2015, p. 123). Ciò contribuisce ad aumentare la certezza relativa ai costi del licenziamento in quanto il datore di lavoro è rimedialeoggi nella posizione di poter determinare in anticipo l’eventuale onere a cui va incontro in caso di licenziamento ingiustificato di un lavoratore. A seconda Tale maggiore certezza del tipo diritto contribuisce ulteriormente ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. Alla luce di processo quanto sopra riportato è necessario verificare quanti degli obiettivi alla base della riforma sono stati di fatto raggiunti. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 2015, pp. 45-49) ha condotto un’indagine volta ad intercettare le dinamiche occupazionali nei due principali settori dell’economia nazionale: quello manifatturiero e quello dei servizi. I dati raccolti tra (ISTAT, 2015, p. 46) gennaio e novembre 2015 (tabella 1) mostrano un aumento dell’utilizzo di contratti di lavoro a tempo indeterminato in entrambi i settori, anche se molto più marcato nelle imprese manifatturiere (12,9%) a discapito del contratto a termine. Per comprendere l’efficacia delle riforme attuate mediante il d.lgs. n. 23/2015 occorre però individuare i fattori che si intendeva incardinarehanno influenzato tale comportamento delle imprese ed attribuire a ciascuno di questi il peso corrispondente. Tra questi, oltre all’aumento della domanda, alla riorganizzazione produttiva ed aziendale, rientrano anche i recenti interventi normativi. Secondo i dati elaborati dall’ISTAT (tabelle 2 e 3), per circa il 40% degli imprenditori (in particolare 35,1% nel settore manifatturiero e 49,5% in quello dei servizi), la scelta di assumere lavoratori a tempo indeterminato è stata molto o abbastanza influenzata dall’introduzione del contratto a tutele crescenti. (ISTAT, 2015, p. 48) (ISTAT, 2015, p. 49) I dati riportati mostrano come le prime risposte del mercato del lavoro all’introduzione del d.lgs. n. 23/2015 siano senza dubbio positive. Al tempo stesso, però, nel momento in cui la “vecchia” disciplina del licenziamento cederà definitivamente il posto alla nuova, i romani individua- vano strumenti processuali specificilavoratori dovranno fare i conti con un regime di tutela molto più blando che ben si discosta da quello del passato. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’Xxxxxxx chiedersi, dunque, se il contratto a tutele crescenti costituisca la soluzione ai mali che nella visione moderna si fatica affliggono l’economia nazionale negli ultimi anni e che ostacolano l’occupazione dei lavoratori. I dati (tabelle 2 e 3) mostrano come l’aumento della stipulazione di contratti a com- prenderetempo indeterminato sia in buona parte ricollegato al beneficio fiscale derivante dalla recente riduzione dei contributi a carico delle imprese. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire Quando il dolus o Governo dovrà fare i conti con un vincolo di bilancio sempre più stringente, nell’impossibilità di rinnovare gli “sconti” contributivi temporaneamente concessi, ciò che rimarrà della riforma sarà soltanto lo svuotamento delle tutele poste a favore dei lavoratori. Una valida alternativa alla brusca riduzione di tutele potrebbe essere una riforma strutturale del mercato del lavoro che miri a ridurre le rigidità senza che ciò debba necessariamente pesare sulle spalle dei lavoratori, combinata con il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo potenziamento di politiche attive volte a stimolare il mercato del lavoro mediante l’offerta di valide attività formative e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva di outplacement per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessidisoccupati. Ad oggi il contratto di ricollocazione, senza di recente introduzione, gode di una diffusione assai limitata. Il contratto a tempo indeterminato è sempre stato associato all’idea di stabilità del posto di lavoro e di serenità per il lavoratore e per la propria famiglia. Seppure oggi la gamma di rapporti di lavoro flessibili, ergo precari, sia davvero molto vasta, quello a tempo indeterminato continua ad essere il sogno nel cassetto di qualsiasi lavoratore, soprattutto dei giovani che però gli fosse interdetta tanto stanno faticando per farsi spazio nel mondo del lavoro. Tuttavia, considerata la possibilità facilità con cui oramai il datore di agire con lavoro può licenziare e la normale azione civile innanzi al pretorescarsa probabilità che un licenziamento viziato sia realmente inefficace, si può ancora parlare di contratto a tempo indeterminato come sinonimo di stabilità?  XXXXXXX, X., 2015. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativiJobs Act: le tutele crescenti contro il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citlicenziamento per i neo-assunti., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana Il Governo è rimedialeintervenuto con il decreto legislativo n. 185/2016 per apportare al- cune correzioni ed integrazioni sui vari de- creti attuativi della legge delega sul jobs act. A seconda Erano emerse infatti una serie di proble- matiche relative alla applicazione di alcune disposizioni come quelle sopra riportate, le quali avrebbero lasciato spazi ad eventuali abusi. Le disposizioni previste in questo decre- to correttivo ora sommariamente esamina- te, ad avviso dello scrivente, sono valide ma del tipo tutto insufficienti per colmare una serie di processo lacune emerse dopo l’entrata in vigore dei citati decreti attuativi del jobs act che si intendeva incardinare15 Art. 5 n. 2 d.lgs. n. 185/2016 riformando l’art. 4, i romani individua- co. 1 della l. 20/05/1970 n. 300 prevede che venga così sostituito il terzo periodo: “In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”. in realtà hanno inciso non più di tanto sul mercato del lavoro. Certo, è meglio di niente, ma l’econo- mia e il lavoro non ripartono con risultati da 0,01. I giovani sono costretti ad emigrare e non ritornano in Italia. Sono tutte valide energie che non tro- vano strumenti processuali specificispazio in un sistema poco attento alla meritocrazia e alle esigenze delle aziende che risultano soltanto oppresse da una in- giusta pressione fiscale. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’Si osserva, ad esempio, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore le previsioni normative per le compra- vendite realizzate nei mercaticosiddette semplificazioni sono abbastanza limitate: sarebbe stato in- vece necessario un intervento più drastico per sburocratizzare per davvero una serie di farraginose attività formali previste per rapporti di lavoro e per quanto segue al ter- mine di un contratto di lavoro o prima di andare in pensione. Questo intervento del Governo apprez- zabile per aver “alleggerito” i criteri di for- malizzazione delle dimissioni del lavoratore che, dove pur rimanendo “assistite” possono es- sere concretizzate con una forma più snella e anche dinanzi ad altri organismi abilitati, pongono rimedio ad alcune incongruenze, ma non servono a rendere più concreto e valido il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza sistema del mercato del lavoro che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretoreriforma del jobs act ha di certo rea- lizzato una riduzione delle garanzie e tutele dei lavoratori, non modernizzando per dav- vero il sistema ma cercando una frammen- tazione dei contratti di lavoro, da un lato registrando una seppur minima crescita di contratti a tempo e da un altro realizzando una riduzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: Xxxxxxx, però, creare più occasioni di lavoro. Si ha ragione di ritenere che presto il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo le- gislatore tornerà nuovamente a presentarci nuovi interventi inerenti soprattutto le cd. negoziale degli artt. 1439 politiche attive e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi èle politiche sociali, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citcon un ulteriore ed ennesima riforma del mer- cato del lavoro., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana è rimedialePur riconoscendo lo sforzo profuso nell’avvio74 della sistematizzazione dell’intera materia, deve constatarsi l’assenza di una disciplina unitaria destinata a definire i rapporti tra settore pubblico e i soggetti che ora sono racchiusi nel concetto di Terzo settore . A seconda Utilizzando le parole del tipo Consiglio di processo Stato, non sembra che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus sia stata considerata attentamente “la necessità (imposta dal diritto europeo) di mediare le due contrapposte esigenze: valorizzare le organizzazioni non lucrative e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azionial contempo, dolo e violenza potevano trovare espressione salvaguardare gli equilibri funzionali del libero mercato”75. Tale esigenza già nel 2016 era stata rappresentata dall’Anac 76 che evidenziava come, “nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in azioni specifichemaniera organica l’affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore”. La stessa Authority confidava, come l’ac- tio de dolo occasione per rimediare a tale carenza, nell’approvazione “del disegno di legge recante le Linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (d.d.l. n.1870 approvato alla Camera dei deputati il 9.4.2015)”. Stando alle disposizioni del Codice del Terzo settore, pare che gli auspici dell’Anac siano stati disattesi. Erano già stati rilevati i “problemi di coordinamento tra la disciplina comunitaria e l’actio quod metus causanazionale in materia di contratti pubblici e le normative specifiche tuttora vigenti nel Terzo Settore, le quali prevedono 73 L’Anac, nella Delibera 32 più volte citata, nella vigenza del vecchio Xxxxxx ha precisato che “Il dato letterale della norma, indicando la preferenza per le procedure ristrette e negoziate, sembra introdurre una deroga meno ampia di quella contenuta nel d.lgs. Questi strumenti non erano invece necessari quando n. 163/2006 che, per i servizi sociali, prevede unicamente il rapporto fosse riconducibile ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 27. Sulla base di tale considerazione, appare pertanto, utile indicare alle stazioni appaltanti di ricorrere per gli affidamenti di importo elevato a un iudicium bonae fidei: qui procedure ristrette di cui al Codice dei Contratti. Per questa tipologia di affidamenti è prevista, quindi, una riserva in favore dei soggetti del terzo settore, con l’obbligo del rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti per quanto concerne le procedure di scelta dei contraenti, ciò che conferma la latitudine contrarietà per l’affidamento fiduciario, ribadita anche dalla nuova direttiva 2014/24/UE.” A seguito del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto correttivo al nuovo Codice dei Contratti si ritengono applicabili tutte le procedure previste dal legislatore per la generalità degli appalti pubblici (cfr. art. 142, c. 5 sexies e 5 octies). 74 Di avvio più che di approdo definitivo si tratta poiché, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva, fermo restando l’indubbio valore aggiunto del codice del terzo settore sotto gli aspetti della contropartevisione di sistema e dell’introduzione di elementi di effettiva semplificazione sostanziale, “sarebbe stato preferibile consolidare nel Codice del terzo settore l’intera regolazione della materia (società di mutuo soccorso, cooperative sociali, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che così via: la legge delega prevedeva un autonomo decreto legislativo solo per ottenere la condanna revisione della disciplina in materia di impresa sociale). L’obiettivo di chiarezza ed esaustività del con- venuto era sufficiente provare codice rischia di essere tradito se la violazione ricognizione e il riordino della bona fides,normativa pregressa non sono completi e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per si procede ad abrogazione espressa di tutte le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati norme superate dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citcodificazione”., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prospettiva romana è rimedialeprima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. A La seconda del tipo - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di processo integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si intendeva incardinareconcretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i romani individua- vano strumenti processuali specificiseguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 4 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. Ciò comportava inevitabilmente In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli apparenti ‘doppi’assetti contrattuali, accordo che nella visione moderna la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si fatica individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il dolus o recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifichenuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come l’ac- tio de dolo definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e l’actio quod metus causafacilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Questi strumenti non erano invece necessari quando Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la latitudine contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della contropartecosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretorequale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo della previdenza, con riserva di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre tornare sui singoli argomenti anche alla conclusione luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare lavoro irregolare, gli incrementi di rescissione o annullamentocompetitività e di salario, oppure la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di risoluzione.nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:

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Conclusioni. La prospettiva romana Il nuovo sistema di valutazione approvato dalla Regione Molise ed attualmente in fase di sperimentazione, in occasione della stipula del contratto del direttore generale dell’ASReM, di recente nomina, costituisce un modello replica- bile anche per le successive annualità e rappre- senta un punto di arrivo, ma anche di partenza per il Molise verso una nuova concezione di va- lutazione della performance aziendale. Infatti, nell’ambito delle organizzazioni sani- tarie, si sta facendo strada la coscienza che i mo- delli strategici non possono più prescindere da processi di autoregolamentazione fondati sull’etica dei comportamenti, sulla responsabilità sociale e sulla sostenibilità. Nella società civile, è rimedialeinfatti sempre più forte il convincimento che la produzione del valore non è il derivato esclusivo dell’azione d’impresa e che i fattori di produzione esterni all’organiz- zazione non possono essere remunerati solo con la fiscalità. A seconda del tipo Ormai tutte le organizzazioni - e in particolare quelle dedite alla produzione di servizi per la sa- lute - devono necessariamente confrontarsi con un’opinione pubblica più attenta, informata e sensibile, sempre meno disponibile ad accettare meccanismi di sviluppo e di produzione avulsi da processi di promozione sociale. Prendere atto di questa realtà significa aprire a nuovi protago- nisti, in primis la società civile e le sue espressioni organizzate: un nuovo approccio culturale, dun- que, le cui finalità mirano a porre l’etica e la re- sponsabilità sociale al rango di veri e propri fat- tori della produzione. Il sistema delle pubbliche amministrazioni è chiamato ad attivare un processo che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’di trasforma- zione culturale particolarmente complesso, che nella visione moderna si fatica a com- prenderesappia valorizzare - oltre alla cultura organiz- zativa - anche comportamenti coerenti e re- sponsabilità personali e sociali per (ri)creare fi- ducia tra le organizzazioni e i propri portatori d’interesse e rinsaldare il ruolo “educativo” che gli strumenti di responsabilità sociale devono avere per la promozione e la diffusione dell’etica pubblica. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo AGENAS (2013): Definizione del sistema di misura- zione e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto valutazione della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva performance relativa- mente all’Agenzia nazionale per i vizi servizi sanitari regionali. D’Xxxxxx X., Polistena B., Spandonaro F. (2018): La misura della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessiPerformance dei SSR, senza che però gli fosse interdetta la possibilità (Crea Sanità-Università di agire con la normale azione civile innanzi al pretoreRoma Tor Ver- gata). È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica Xxxxxxx L. (2016): La performance strategica in sa- nità: verso un modello integrato (Sessione 17 – “La valutazione delle performance tra costi e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativibenefici sociali: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi ènuove metriche, nel diritto romanonuove sfide, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte primanuove retoriche”), citMacerata 22-24 set- tembre. SANITANOVA-TREND (2011-2012): La valuta- Vagnoni E. (2015-2016): La misurazione della Per- formance nelle Aziende Sanitarie. Vettori A., Vannozzi D. (2010): La valutazione delle performance individuali nelle aziende sanitarie, Xxxxxx Xxxxxx Editore., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana è rimediale. A seconda del tipo di processo che L'Azienda si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specificheconfigura, come l’ac- tio de dolo le altre aziende sanitarie, sempre di più un sistema complesso che, in quanto tale, è in perenne interazione con l’ambiente esterno. Per svilupparsi in maniera efficace tale sistema complesso dovrebbe necessariamente valorizzare e l’actio quod metus causapromuovere le proprie risorse umane ponendo l'attenzione sull'utilizzo di una formazione specifica ma allo steso tempo innovativa e aperta alle richieste dinamiche ambientali, al fine di sviluppare competenze distintive che garantiscono l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza degli interventi curativo-assistenziali nei diversi setting operativi. Questi strumenti Seppur subordinata alle finalità generali dell'Azienda, l'offerta formativa non erano invece necessari quando può non tenere conto delle esigenze espresse da coloro che sono chiamati a realizzare, con le proprie attività, il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fideimandato istituzionale dell’organizzazione. L’Azienda ha collaborato con l’Università degli studi di Parma all’istituzione, per l’anno accademico 2012- 2013, di quattro master di primo livello dedicati alle professioni sanitarie: qui la latitudine “Cure palliative e terapia del giu- dizio era talmente ampia dolore per professioni sanitarie" (crf. il par. “Consolidare i processi di cure palliative e di terapia del dolore”), "Case/care management infermieristico in ospedale e sul territorio", “Management in comunicazioni e relazioni in ambito socio-sanitario" e "Competenze avanzate in infermieristica pediatrica". Il master “Management in comunicazioni e relazioni in ambito socio-sanitario", destinato ai professionisti che operano in ambito socio-sanitario, si è proposto di ampliare le conoscenze, le tecniche e le abilità relazionali e comunicative, per favorire l’acquisizione di competenze mirate alla gestione di relazioni conflittuali e alla gestione di situazioni critiche, con l’obiettivo di potenziare relazioni adeguate con i pazienti/utenti, con le famiglie e con gli altri professionisti. Al master hanno partecipato 27 corsisti tra cui 17 provenienti dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria e 10 da ricomprendere ogni comportamento scorretto della contropartevarie realtà anche extra-regionali (2 dall’AUSL Parmx, Xxxxxxxx xx Xxxx, 0 xxxla Fondazione Ospexxxx X. Xxxxxxx San Xxxxxxxx in Croce (CR), 1 dall’Ospexxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0xxxx’Xzienda Ospedaliera X. Xxxx Mantova; 2 dall’Aziexxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 0 xxxl’Ospexxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 xxx CUP di Bologna, 1 dall’AUSL Modena- Distretto di Sassuolo). I corsisti hanno sviluppato le capacità: di riconoscere le proprie e anzi l’attore era estremamente facilitato altrui emozioni nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,processo di cura; di ascolto attivo ed empatico; di osservazione e non ad- dirittura (auto) osservazione e le abilità di condurre relazioni faticose e/o difficili, di interagire positivamente con il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercatipaziente, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica famiglia e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citaltri professionisti., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana è rimedialeLe norme introdotte dal Decreto CuraItalia consentono al conduttore di paralizzare la domanda del locatore di risoluzione o di risarcimento per mancato pagamento del canone durante il periodo di chiusura. A seconda del tipo È probabile che questo scudo, non automatico, possa essere esteso, in casi particolari, anche per alcune rate immediatamente successive, in presenza di processo che si intendeva incardinaregiustificazioni obiettive. Il canone, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’tuttavia, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,resta dovuto e non ad- dirittura il dolo vi è possibilità di autosospensione da parte del conduttore. Sicuramente opportuna sarebbe l’introduzione di una o più norme specifiche che regolino la violenzadistribuzione del danno economico derivante dalla crisi, distribuendolo tra proprietario, conduttore e Stato. Ancora più semplice era Si potrebbe inserire una norma all’interno dell’art. 1467 c.c. la posizione dell’attore quale disponga che, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per eventi straordinari e imprevedibili, non rientranti nell’alea normale del contratto, entrambe le compra- vendite realizzate nei mercatiparti possano chiedere 26 V. anche Cass. Sez. 3^ 30/07/2004, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessin. 14605; Cass. Sez. 1^ 06/08/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. 1^ 22/01/2009, n. 1618; Cass. Sez. 3^ 10/11/2010, n. 22819. la riconduzione del rapporto a condizioni di nuovo equilibrio, senza che però gli fosse interdetta dover agire necessariamente per la risoluzione del contratto, facendo salva, tuttavia, la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo risoluzione, o di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare recesso della controparte che non vi èintende aderire al nuovo assetto del rapporto, nel diritto romanonon potendo quest’ultima essere obbligata a sottostare ad una diversa regolamentazione economica del rapporto. Un alleggerimento del carico fiscale costituirebbe un opportuno incentivo alla rinegoziazione, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis anche temporanea. A legislazione invariata, i giudici potranno attivare sia nei giudizi di risoluzione sia in FIORIquelli di pagamento anche i loro poteri ufficiosi, Bona fides (Parte prima), citcon lo strumento della proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto invitando a suddividere equamente il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche danno economico connesso alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzionechiusura dell’attività.

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Conclusioni. L’ENAC svolge sia funzioni di organo di garanzia e vigilanza, sia compiti di partecipazione alla programmazione, di intervento finanziario e di gestione diretta nella articolata realtà degli scali aeroportuali italiani. In materia di contratti di programma l’Ente ha condotto, nell’esercizio di cui trattasi, un’intensa attività di interlocuzione con i ministeri vigilanti al fine di integrare lo schema contrattuale con l’inserimento di nuove disposizioni, rafforzative degli adempimenti rimessi in capo ai gestori aeroportuali. Con delibera del Consiglio di amministrazione del 2 ottobre 2018 è stato, pertanto, modificato lo schema di contratto, che è pubblicato, unitamente agli allegati tecnici, sul sito istituzionale dell’Ente. In tema di contratti di programma, l’Ente ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 gennaio 2016, n. 7 che ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 11 del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell’approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Enac ed i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale”. L’approvazione dei contratti di programma da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze deve, dunque, contemplare l’acquisizione del parere delle Regioni interessate. Al riguardo si evidenzia che i Ministeri competenti non hanno ancora adottato i decreti interministeriali ex art.1, comma 11, d.l. n.133/2014, di approvazione dei contratti di programmi. Altro parere che, nel confronto istituzionale instauratosi nel 2018, è emerso essere necessario ai fini della conclusione della procedura finalizzata all’approvazione dei contratti, è quello del CIPE. La prospettiva romana è rimedialelegge 3 maggio 2019, n.37 ha esteso l’ambito delle competenze dell’Autorità dei trasporti, trasferendo in capo alla stessa le funzioni di autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma in deroga, disciplinati dall’art. A seconda 17 comma 34-bis del tipo di processo che si intendeva incardinared.l. n.78 del 2009 convertito, i romani individua- vano strumenti processuali specificicon modificazioni, dalla l. n.102/2009, precedentemente soggetti alle competenze regolatorie dell’ENAC. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’al fine di recepire correttamente la direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali che aveva dato luogo all’avvio di una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Il rendiconto finanziario 2018 evidenzia un avanzo di competenza pari ad euro 91.887.985. Il risultato, che migliora del 20,5 per cento quello dell’esercizio precedente (il 2017 registrava un avanzo pari ad euro 76.281.332), è ascrivibile esclusivamente alla gestione corrente che chiude con un avanzo pari ad euro 98.179.803 (+25,0 per cento rispetto all’importo di euro 78.520.706 del 2017). La gestione in conto capitale continua a registrare un disavanzo (-euro 6.291.818) che risulta in deciso incremento rispetto all’esercizio precedente (-euro 2.239.374). Le partite di giro trovano esatta corrispondenza tra entrate ed uscite nell’importo di euro 59.235.193, in aumento del 30,5 per cento rispetto all’anno precedente. Le fonti delle entrate correnti nel 2018 sono le seguenti: - i trasferimenti correnti (statali e regionali) ammontano nel 2018 ad euro 26.548.680 (euro 28.657.197 nel 2017) pari al 14,4 per cento del totale delle entrate correnti; - le entrate proprie (comprensive delle entrate extratributarie e di quelle di natura tributaria, contributiva e perequativa) si attestano complessivamente ad euro 157.854.184 (euro 135.567.065 nel 2017) e rappresentano l’85,6 per cento del totale delle entrate correnti. Gli oneri per il personale, escluso il tfr, pari ad euro 56.401.202 risultano pressoché analoghi a quelli sostenuti nel 2017. Le disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa, come certificato dal Collegio dei revisori dei conti, sono state rispettate. Con riferimento all’acquisto di beni e servizi risulta che l’Ente per l’affidamento a terzi di propri servizi e forniture si è avvalso del MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), mentre in numerosissimi casi ha operato autonomamente in quanto, secondo quanto dichiarato, le forniture o i servizi non risultavano presenti nella visione moderna si fatica piattaforma Consip. Per quanto riguarda i residui attivi, il cui dato complessivo (euro 222.464.414) risulta in aumento del 2,4 per cento rispetto al 2017 (euro 217.308.099), l’Ente deve proseguire nell’attività tesa a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus verificare la permanenza dei presupposti giuridici necessari al mantenimento degli stessi nelle scritture contabili e nel bilancio e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azionidunque, dolo e violenza potevano trovare espressione a contenerne l’ammontare entro limiti fisiologici, al fine di evitare l’insorgere di patologie gestionali. Per quanto riguarda i residui passivi, pari ad euro 495.154.403 in azioni specifichelieve decremento dello 0,7 per cento sul dato del 2017 (euro 498.546.370), si invita l’Ente ad operare al fine di ridimensionarne l’ingente importo. Da ultimo, come l’ac- tio de dolo dato critico, si rileva nuovamente l’esistenza di consistenti partite creditorie e l’actio quod metus causadebitorie riferite ad esercizi piuttosto remoti. Questi strumenti non erano invece necessari quando L’esame della situazione amministrativa evidenzia quanto segue: • la consistenza del fondo di cassa al termine del 2018 si attesta ad euro 565.069.971 (con un aumento del 17,3 per cento sul dato del 2017 pari ad euro 481.730.269); • l'avanzo di amministrazione al termine dell’esercizio in esame risulta pari a euro 292.379.982 (in aumento del 45,8 per cento sul dato del 2017 pari ad euro 200.491.997). Il conto economico, al termine dell’esercizio in esame, presenta un avanzo di euro 93.113.124 che risulta in forte incremento (+15,8 per cento) rispetto al 2017 (euro 80.411.751). Il risultato è ascrivibile interamente alla differenza tra valore e costi della produzione il rapporto fosse riconducibile a cui saldo positivo è in netto aumento (+25,0 per cento) rispetto all’esercizio precedente. Il patrimonio netto, pari ad euro 422.938.691, registra un iudicium bonae fidei: qui la latitudine incremento del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che 28,2 per ottenere la condanna cento rispetto al dato del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides 2017 (Parte primaeuro 329.825.567), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. La prospettiva romana è rimedialeAlla luce di quanto sopra ed effettuate le verifiche contabili/amministrative/giuridiche necessarie, si certifica che dalla Contrattazione Decentrata Integrativa 2018 contenuta nell’accordo siglato dalla delegazione trattante, giusto verbale del 20 novembre 2018, Parte economica 2018, derivano costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle Leggi in materia ed in particolare nel D.Lgs. A seconda 30.3.2011 e s.m.i. e nel D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella Legge 30.7.2010, n.122 e nella Legge 147/2013 art. 1, comma 456. Per la certificazione di cui agli artt. 40 e 40-bis del tipo D.Lg. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. – a conclusione del processo di processo controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2018 siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, dalle leggi in materia e dal bilancio comunale – si intendeva incardinaretrasmette:  Le determine n. 333 e 387/2018, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui circa la latitudine costituzione del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore fondo per le compra- vendite realizzate nei mercatirisorse decentrate 2018.  Il verbale di accordo della delegazione trattante del 20/11/2018 sottoscritto dalle parti, dove il venditore rispondeva completo degli allegati relativi alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili ed alla destinazione delle risorse decentrate per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi èl’anno 2018, nel diritto romanorispetto degli istituti contrattuali approvati con il Contratto Decentrato Integrativo.  La presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis redatta in FIORIbase agli schemi approvati con circolare della RGS n. 25 del 19.07.2012. Rosate, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss30 novembre 2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario rag. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.Xxxxxx X. Xxxxxxxxx B A R D I N I & A S S O C I A T I ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI D O T T O R E C O M M E R C I A L I S T A R E V I S O R E C O N T A B I L E

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della Giunta Comunale N° 113 Del 05/12/2018

Conclusioni. La prospettiva romana In questo capitolo, conclusivo della prima parte teorica, si è rimedialeanalizzato il contratto di rete, un recente strumento di promozione della produttività aziendale e del rilancio economico e sociale italiano, introdotto dal legislatore nel 2009. A seconda Si è dato conto del tipo contenuto della disciplina legislativa; dell’utilizzo realizzato, fin qui, in termini quantitativi e qualitativi; della opportunità delle PMI di processo che ricorrervi per realizzare progetti altrimenti resi impossibili dai vincoli dimensionali. Visti nel secondo capitolo i vantaggi di percorsi di integrazione della spesa sociali, si intendeva incardinareè poi esplorato come una rete possa concretizzare, i romani individua- vano strumenti processuali specificicon successo, piani di welfare aziendale e se ne sono presentate le sperimentazioni realizzate in Italia. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’Questo studio è utile per identificare buone pratiche su cui gli attori sociali possono riflettere e realizzare percorsi imitativi in altri contesti meno innovativi, che nella visione moderna si fatica l’esposizione dei casi ha infatti dimostrato come, a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus elivello regionale, quando non fossero tipicamente considerati da altre azionila presenza di progetti in rete di welfare aziendale rispecchi la distribuzione dei contratti di rete, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specificheche, come l’ac- tio de dolo documentato con i dati Infocamere (2016) sono maggiormente concentrati nel Nord Italia. Dalla ricostruzione delle esperienze aggregative più virtuose a livello nazionale, è stato possibile iniziare ad isolare alcune ipotesi su quali siano gli ingredienti attivatori di processi virtuosi di contratti di rete per il welfare aziendale. Le peculiarità del tessuto produttivo, la presenza di dinamiche culturali e l’actio quod metus causasociali di favore e l’esistenza di amministrazioni locali sensibili e proattive alle tematiche di welfare sembrano infatti contrastare, soprattutto nelle PMI, la difficoltà a superare logiche aziendali individualistiche e improntate sulla visione della forza lavoro come uno strumento produttivo. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità L’intervento di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. associazioni datoriali e il dolo cdricorso a provider sembra invece fornire sistematicità e appropriatezza ai pacchetti di intervento, facendo sì che siano strutturati secondo gli effettivi bisogni dei dipendenti e trascendano i limiti organizzativi e finanziari di imprese di piccole dimensioni. negoziale degli arttCome si è detto, tra i casi italiani, l’esperienza più significativa per innovazione ed evoluzione è la Rete GIUNCA, avviata in Provincia di Varese, una area che presenta specificità economico-produttive e socio-culturali a livello distrettuale e regionale. 1439 Nel prossimo capitolo, si procederà ad analizzare questo contesto di riferimento per identificarvi l’effettiva presenza di elementi idonei a sostenere l’avvio e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi èstrutturazione di reti per il welfare prima aziendale e poi territoriale, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede tentativo di generalizzare l’esperienza oggetto di studio in un modello e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis valutarne della eventuale replicabilità in FIORI, Bona fides (Parte prima), citaltri contesti., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Conclusioni. Nel rinviare le SS.LL. ad una attenta lettura della scheda citata, le funzioni dirigenziali in indirizzo vorranno assumere assicurare la massima diffusione a tutto il personale interessato. Distinti saluti. Avv. Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx Xxxxx Xxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxxxx L’art. 4 del D.L. 34/2014 ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che, come noto, ha assunto una importanza fondamentale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in quanto è richiesto non solo per la partecipazione alla gara d’appalto, ma durante tutta la vita del contratto ed in specie per l’esecuzione dei pagamenti. L’estensione generalizzata dell’obbligo di acquisizione del D.U.R.C. o di verifica della regolarità contributiva per qualsiasi acquisto (riconducibile all’ambito applicativo del Codice dei Contratti) delle pubbliche amministrazioni, ha comportato tuttavia un ulteriore appesantimento nell’iter burocratico, particolarmente inviso alle imprese in fase di pagamento delle fatture, in considerazione dei tempi (trenta giorni) previsti dalla procedura per il suo rilascio. Per evitare ulteriori ritardi nei pagamenti, sempre più sanzionati, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto tenere in debito conto la necessità di avere un D.U.R.C. in corso di validità al momento dell’emissione del mandato1, gestendo l’adempimento nella sempre più folta selva di verifiche, registrazioni e comunicazioni imposte agli uffici finanziari negli ultimi anni. Poco sollievo, per le imprese, ha dato l’introduzione della doverosità dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte delle pubbliche amministrazioni, mentre più incisive sono state le modifiche apportate dall’art. 31 D.L. 69/2013 che ha posto fine alla situazione paradossale di dover acquisire un documento diverso per ogni singola fase dell’appalto, ivi compreso il pagamento di ogni singola fattura, e l’introduzione, con l’art. 4 c. 14bis D.L. 70/2011, della possibilità per il contraente nei contratti inferiori a 20.000 di presentare, in luogo del D.U.R.C., una dichiarazione sostitutiva. L’art. 4 del D.L. 34/2014 ha, invece, dato una vera e propria “spallata” all’impianto sin qui conosciuto del D.U.R.C., rinunciando, in favore della semplificazione, alla rigorosità dei controlli per la verifica di regolarità. La prospettiva romana è rimedialedisposizione, ed il relativo Decreto attuativo (D.M. 30/1/2015 pubblicato nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), da un lato “complicano” il quadro normativo affiancando al D.U.R.C. (che non viene sostituito o soppresso) un nuovo “Documento” che ne ha gli stessi effetti, salvo alcune eccezioni. A seconda Dall’altro, però, sanciscono (finalmente) l’unicità del tipo D.U.R.C. (ottenuta attraverso il Sistema informatico) ed il suo rilascio in tempo reale, senza necessità di processo aspettare (a meno che si intendeva incardinarenon sia inviato un invito alla regolarizzazione o sussistano particolari impedimenti tecnici), i romani individua- vano strumenti processuali specificitrenta giorni. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’Confermata quindi la validità di 120, che nella visione moderna si fatica a com- prenderegià introdotta dal D.L. 69/2013. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus eQui di seguito saranno evidenziati alcuni aspetti della nuova disciplina, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifichecon particolare riferimento agli enti locali committenti, come l’ac- tio de dolo illustrati dal Ministero del lavoro e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine delle politiche sociali nella circolare n. 19/2015 e dagli Istituti previdenziali (circolari INPS n. 126 del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, 26/6/2015 e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna INAIL n. 61 del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva 25/6/2015) rinviando alle stesse per i vizi contenuti prettamente operativi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citprocedura., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: servizionline.comune.palermo.it

Conclusioni. La prospettiva romana è rimedialeNazionale 1998-2000. Alcune di esse aveva- no anche emanato specifiche leggi in mate- ria di tutela della salute contro i danni deri- vanti dal fumo. A seconda queste dieci regioni va aggiunta sicuramente, dalla fine del tipo di processo che si intendeva incardinare2004, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’il Piemonte, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo ha visto l'approvazione del Piano Regionale Anti-Tabacco (PRAT) e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto Commissione Regionale Anti-tabacco nell'ambito delle indicazioni programmati- che per ottenere la condanna promozione della salute nella regione (vedi cap. II). La programmazione regionale trova, per- tanto, nuovo slancio attraverso la definizio- ne di specifici programmi di intervento, dif- ferenziati sulla base delle caratteristiche ter- ritoriali del con- venuto era sufficiente provare “fenomeno fumo” e delle priorità individuate a livello locale; ciò ha consentito di dare un carattere maggiormente organico alle iniziative di contrasto al fumo, attuate in passato in maniera sporadica e spesso senza prevedere attività di valutazione. Elementi comuni alle diverse programma- zioni regionali sono: - l’adeguamento normativo; - l’attività di formazione degli operatori con particolare attenzione al coinvolgimento dei medici di medicina generale; - l’attività di informazione ed educazione alla salute, anche attraverso campagne di comunicazione a livello regionale; - l’attivazione di specifici centri per la violazione della bona fides,pre- venzione delle patologie correlate e non ad- dirittura il dolo o la violenzadisas- suefazione (Centri Antifumo). Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercatiFra gli obiettivi prioritari, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessioltre alla cessazione e alla prevenzione, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi èrisultano molto importanti, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei programmi regionali, l’attenzione ad una “sanità libera dal comportamento spontaneo fumo” e a “luoghi di lavoro liberi dal fumo”. In particolare la Toscana si è mossa su questi due fronti con un “Progetto uffici Pubblica Amministrazione senza fumo” e con lo sviluppo della Rete degli Ospedali che promuovono Salute. La Regione Xxxxxx Xxxxxxx, fra tutte, riveste un ruolo di primo piano nella lotta al tabagi- smo a livello nazionale ed europeo. Essa è capofila su questo specifico tema nell’ambito del coordinamento interregionale che fa capo alla Conferenza delle Regioni, ed è punto di coordinamento nazionale della Consulta Italiana sul Tabagismo, organismo che funge da raccordo tra più di cento tra Enti, Associazioni e Società Scientifiche impegnate a costituire un fronte comune nella lotta al fumo di tabacco. Tutte le Regioni si sono comunque dotate di organi di coordinamento a livello regionale e di gruppi di studio. L’Abruzzo e la Lombardia hanno puntato su un decentramento sistema- tico attraverso la costituzione di unità o nuclei operativi dedicati a livello di ogni ASL. Interessante da questo punto di vista la propo- sta dell’Emilia che prevede in ogni Provincia, per iniziativa delle Aziende Sanitarie Locali, la costituzione di “Gruppi di progetto ‘Provincia senza fumo’”, in cui sono coordinati soggetti di diversa provenienza (adempimento o restituzioneMMG, Operatori Sanitari, Scuola, Aziende etc…). Particolare attenzione è posta dalla Regione Veneto al pro- blema del fumo passivo e, insieme alla Toscana, allo sviluppo di indagini epidemiolo- giche e di sistemi di sorveglianza complessi. Una ulteriore spinta allo studio degli stili di vita e alla promozione della salute, compresa la prevenzione dal fumo di sigaretta, verrà dalla recente costituzione (27 ottobre 2004) del convenutoCentro Nazionale per la prevenzione ed il con- trollo delle malattie (CCM) presso il Ministero della Salute. Il Centro, istituito dalla Legge 238/04, prevede fra i suoi obiettivi il migliora- mento dell’informazione e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e i sistemi sanitari e l’azione sui fattori sanitari determi- nanti (attraverso vaste azioni di promozione della salute accompagnate da misure e da stru- menti specifici di riduzione e di eliminazione dei rischi, con particolare attenzione ai fattori chiave collegati al tipo di vita, alla situazione socioeconomica e all’ambiente, quali il consu- mo di tabacco, di alcol, la tossicodipendenza, la nutrizione e lo stress). L’ambizione del Centro è quella di divenire l’omologo dei CDC americani, strutturandosi “in un network di punti operativi con propria identità e specificità; inoltre, con un costante collegamento ai network internazionali; secondo linee progettuali approvate dai Comitato strategi- co e assistita da sottocomitati scientifici” (si veda il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzionesito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxx.xxx).

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Conclusioni. La prospettiva romana Arexpo S.p.a., con sede in Milano, è rimedialestata costituita il 1° giugno 2011, con un capitale sociale di 2 milioni interamente versato dalla regione Lombardia, in attuazione dell’art. 7, c. 11 della legge regionale 15 agosto 2010 n. 13, avendo come principali scopi sociali l’acquisizione e la concessione in uso o in superficie alla società pubblica Expo 2015 S.p.a. (EXPO) delle aree sulle quali si sarebbe poi svolta la manifestazione “EXPO Milano 2015” e, successivamente, una volta concluso l’evento espositivo, la loro valorizzazione e riqualificazione (c.d. fase “post Expo”). In conformità alle previsioni della legge regionale della Lombardia 24 luglio 2018, n. 10, a quest’ultimo obbiettivo sociale (che costituisce, a partire dal 2016, quello principale) si è aggiunto successivamente (modifica statutaria del 19 dicembre 2018) quello dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze, nonché dell’esecuzione delle attività di committenza ausiliarie con riguardo alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sull’area di proprietà che ha ospitato l’Esposizione Universale e di quegli altri, anche esterni alle suddette aree, purché ricompresi nel territorio della città metropolitana di Milano e strettamente connessi ai primi (con la legge regionale n. 18/2019 tale limite territoriale è stato eliminato, ma all’attualità non si è ancora provveduto alla conseguente modifica statutaria). A seconda decorrere dal 15 dicembre 2016, lo Stato, subentrato nella compagine sociale in attuazione dell’art. 5, c. 1 del tipo d.l. 28 novembre 2015 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 6, detiene, attraverso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), una quota maggioritaria del capitale sociale pari al 39,28 per cento; le altre quote sono detenute, nella misura paritaria del 21,05 per cento, dalla regione Lombardia e dal comune di processo Milano, nonché, in misura inferiore dalla Fondazione Fiera Internazionale di Milano - FFM (16,80 per cento), dalla città metropolitana di Milano (1,21 per cento) e dal comune di Rho (0,61 per cento). La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, dei quali quattro sono nominati dai soci pubblici, ai sensi dell’art. 2449 c.c., e uno è nominato dall’Assemblea; nello specifico, a norma dell’art. 16 dello statuto, un componente è designato dal comune di Milano ed assume l’incarico di presidente dell’organo, un componente è designato dalla regione Lombardia ed assume l’incarico di Amministratore delegato, due componenti sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il quinto componente, è nominato dall’Assemblea su proposta dei soci che non sono titolari del potere di nomina diretta ex art. 2449 c.c. (Fondazione Fiera internazionale di Milano (FFM) e comune di Rho; nel Consiglio di amministrazione in carica nel 2019 è stato nominato un membro in rappresentanza di FFM). Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I tre sindaci effettivi sono nominati, come consentito dall’art. 2449 c.c., dal MEF, dalla regione Lombardia e dal comune di Milano, mentre, quelli supplenti, sono nominati da questi ultimi due soci; il sindaco nominato dal MEF assume le funzioni di presidente dell’organo. Al vertice della struttura organizzativa aziendale è posto il Direttore generale, che il Consiglio di amministrazione ha nominato, ai sensi dell’art. 18, c. 2 dello statuto, nella seduta del 20 luglio 2016. Alla data del 31 dicembre 2019 erano in servizio 54 unità di personale per un costo complessivo di 5,23 milioni circa, di cui, 3,51 milioni circa riferiti al personale strutturato e 1,71 milioni circa a quello non strutturato. Il costo delle consulenze affidate nel 2019, a confronto con quello sostenuto nell’esercizio precedente, evidenzia, nel solco del consistente decremento registratosi in quest’ultimo, un’ulteriore lieve riduzione (9 per cento circa), dovuta essenzialmente al forte ridimensionamento delle consulenze legali, notarili, fiscali e tributarie. La Corte, pur prendendo positivamente atto di siffatto andamento decrescente, non può esimersi dal raccomandare una costante attenzione al contenimento di tali costi, facendo ricorso alle competenze professionali specialistiche esterne nei soli casi in cui, in osservanza al generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, l’esigenza da soddisfare trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria. Nel corso del 2019 l’attività sociale è stata prevalentemente rivolta al raggiungimento dei seguenti tre fondamentali obbiettivi gestori: - definizione e completamento del rapporto contrattuale con il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica internazionale indetta nel 2016 per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il compito, in una prima fase, di supportare la Società nella redazione del c.d. masterplan del “Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione” (ora denominato con l’acronimo “MIND”: Milan Innovation District) da realizzare nell’ex sito espositivo (nonché della correlata proposta di strumento urbanistico attuativo) e, successivamente, di gestirne, in regime di concessione, la rigenerazione urbana e lo sviluppo urbanistico, previa costituzione di un diritto di superficie di durata novantanovennale sulle pertinenti aree; - reperimento sul mercato della provvista finanziaria necessaria al fine di riallineare gli impegni sottoscritti in precedenza al nuovo scenario strategico di sviluppo delineato con il programmato piano di valorizzazione e riqualificazione dell’ex sito espositivo e di disporre, nelle more della concretizzazione dei flussi reddituali attesi, delle ulteriori risorse necessarie alla sua realizzazione nella fase di start up; - finalizzazione degli accordi precontrattuali già raggiunti per l’insediamento nell’ex sito espositivo (in strutture/aree predeterminate, diverse da quelle da concedere in superficie) delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione, individuate direttamente dal legislatore (Fondazione Human Technopole) e a seguito di specifiche manifestazioni di interesse (Università degli Studi di Milano). Nello specifico, ed in sintesi, sono stati sottoscritti i contratti di concessione con l’operatore economico aggiudicatario della gara c.d. masterplan, è stato stipulato il contratto preliminare di compravendita delle porzioni di aree sulle quali sorgerà il nuovo campus dell’Università degli studi di Milano, è stata raggiunta una definitiva intesa con Human Technopole in merito alla compravendita degli immobili (“Palazzo Italia”, altri edifici limitrofi e un’adiacente porzione di terreno edificabile sul quale sarà costruito un nuovo fabbricato polifunzionale), da destinare, nel loro complesso, a sede della Fondazione, ed è stata indetta una procedura competitiva per l’assunzione di un prestito senior di 210 milioni, in sostituzione di quello “bridge “di pari importo e di durata biennale assunto nel 2018. Il bilancio relativo all’esercizio 2019 è stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 7 luglio 2020. L’esercizio si è chiuso con una perdita di euro 13.934.316, che è stata portata interamente a nuovo, con conseguente riduzione del valore del patrimonio netto che si intendeva incardinareè attestato a 113,6 milioni circa a fronte dei 127,5 milioni circa del 2018; di segno negativo sono anche, per le medesime ragioni, sia il margine operativo lordo (EBITDA), che il risultato operativo (EBIT). Tale risultato negativo (che è stato, tuttavia, attenuato nella sua entità complessiva da una sensibile contrazione dei costi) è principalmente riferibile al ritardo con il quale i romani individua- vano strumenti processuali specificicomuni di Milano e di Rho hanno approvato, soltanto in data 31 gennaio 2020, il Piano Integrato di Intervento prodromico alla stipula della convenzione urbanistica, e dunque, all’avvio, previa costituzione dei diritti di superficie in favore del concessionario, del programma di rigenerazione urbana dell’ex sito espositivo. Ciò comportava inevitabilmente che ha comportato il mancato incameramento, nel corso del 2019, dei ricavi relativi al pagamento del canone concessorio e al rimborso degli apparenti ‘doppi’oneri di urbanizzazione e di infrastrutturazione da parte del concessionario, nonché dei ricavi conseguenti all’avvio del programma di dismissioni di alcune delle aree e alla cessione di asset ai comuni di Milano e Rho a scomputo delle opere di urbanizzazione; ha inoltre, influito sfavorevolmente il rinvio al 2020 della stipula del contratto di compravendita di “Palazzo Italia” a HT, anch’essa inizialmente programmata per il 2019, con la conseguente mancata riduzione del valore delle rimanenze. Va, nondimeno, evidenziato che, essendo stati portati a termine tutti i suddetti passaggi del complesso procedimento urbanistico nel corso del corrente anno (così come, d’altra parte, nel corso del 2020 è stato pure stipulato il contratto di compravendita di “Palazzo Italia”), con conseguente incameramento dei flussi reddituali attesi, è ragionevole ritenere che si sia trattato di una perdita temporanea e che il bilancio relativo al corrente esercizio - che segna l’inizio del programmato percorso di crescita e di sviluppo e la definitiva uscita della Società dallo stato di start up- registrerà nuovamente un risultato positivo, salvi, ovviamente, eventuali riflessi negativi, all’attualità non prevedibili, conseguenti all’emergenza epidemica in atto. L’indebitamento finanziario è costituito nella sua totalità (210 milioni) da esposizioni verso il sistema bancario e si riferisce al sopra citato finanziamento “bridge”, che nella visione moderna si fatica a com- prendereè stato interamente utilizzato per far fronte, previa contestuale estinzione di un precedente prestito ottenuto nel 2013, ai residui debiti nei confronti di FFM e di EXPO. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi Vi è, nel diritto romanoperò, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis motivo per ritenere, anche in FIORIquesto caso, Bona fides che il peso esorbitante degli oneri finanziari (Parte prima12,31 milioni, con un incremento del 16,7 per cento circa rispetto all’omologo dato del 2018), citprincipalmente legato alla gravosità delle condizioni economiche del suddetto finanziamento - come la Corte non ha mancato di evidenziare nella Relazione relativa al precedente esercizio - si dovrebbe ridurre sensibilmente già a partire dal bilancio relativo al corrente esercizio, per effetto della stipula, nel giugno del 2020, del finanziamento senior di pari importo, a condizioni più favorevoli., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: www.arexpo.it

Conclusioni. La prospettiva romana Dall’analisi delle attività svolte dalla Automar S.p.A. all’interno del sito di area PIP Monna Felicita di Civitavecchia (RM), consistente in centro di smistamento autoveicoli nuovi ed attività correlate, si è rimedialeindividuata l’attività di riparazione carrozzeria delle autovetture danneggiate in fase di trasporto quale l’unica attività suscettibile di determinare emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. A seconda del tipo 152/06 parte V. Trattasi di processo che si intendeva incardinareemissioni convogliate ascrivili alle fasi di preparazione vernici (all’interno di box tintometro) e preparazione supporti/ verniciatura/ essiccazione dello strato di vernice svolte all’interno rispettivamente di appositi box di preparazione, i romani individua- vano strumenti processuali specificicabina di verniciatura e box di miscelazione (tintometro), locali/ volumi serviti da impianti di captazione ed abbattimento degli inquinanti (polveri/ SOV) con stadio di filtrazione meccanica (necessaria soprattutto per la protezione dei carboni attivi dalle polveri) e stadio di filtrazione con carboni attivi. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’Sulla base delle caratteristiche peculiari dell’attività, che nella visione moderna sarà svolta solo in base alle specifiche di commessa e necessità rilevata in sede di controllo delle autovetture nuove in ingresso al sito, nonché interesserà solo parti molto limitate della carrozzeria, è previsto un limitato consumo di prodotti vernicianti; sulla base del consumo medio massimo annuo previsto si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo prevede un consumo giornaliero inferiore ai 20 kg e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta pertanto si configura la possibilità di agire adesione all’autorizzazione generale di cui all’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Ciò premesso, sulla base delle misure organizzative ed impiantistiche adottate ai fini di tutela ambientale, come descritte nella presente relazione tecnica, in relazione allo stato dell’arte previsto risultano rispettati i valori limite delle emissioni, nonché applicate le soluzioni tecnologiche, le tecniche di contenimento e le prescrizioni per l’esercizio con la normale azione civile innanzi al pretoreriferimento agli allegati I e V alla parte quinta del D.Lgs. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi èn. 152/2006, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formularemm. ii. e, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltreove più restrittivi, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzionea quelli fissati dalla D.G.R. Lazio n. 776/2008.

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Samples: static.comune.civitavecchia.rm.it

Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prospettiva romana è rimedialeprima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. A La seconda del tipo - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di processo integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si intendeva incardinareconcretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire scade il dolus o il metus e31 dicembre 2017, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioniin corso di rinnovo; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 23 febbraio 2017, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva scadenza al 31/12/2019; - CCNL per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessidirigenti dell’agricoltura del 19 ottobre 2017. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 7 giugno 2017; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, senza che però gli fosse interdetta la possibilità in scadenza il 31 dicembre 2017, in corso di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), citrinnovo., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego

Conclusioni. La prospettiva romana è rimediale. A seconda del tipo Nelle more dell’espletamento ed aggiudicazione della gara congiunta indetta da AdE, di processo che si intendeva incardinarecui al precedente paragrafo 2, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessial fine di assicurare, senza che però gli fosse interdetta soluzione di continuità, la possibilità copertura assicurativa delle aree di agire rischio aziendali attualmente garantite dalle polizze All Risks Property, Cyber Risks, BBB e D&O di 1° e 2° Layer, si rende necessario procedere, nei medesimi termini previsti da AdE, alla proroga tecnica di dette polizze sino al 31 marzo 2022. Per l’effetto, il contratto di appalto sottoscritto con la normale azione civile innanzi al pretoreil broker XXXXXX ITALIA S.p.A., in virtù di quanto previsto all’art. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa 3 “Durata”, rimarrà valido ed efficace fino alla predetta data. L’importo complessivo della proroga tecnica dei suddetti contratti è pari ad euro 58.565,00 (cinquantoottomilacinquecentosessatacinque/00) comprensivo delle imposte ed esente da IVA, ai sensi dell’art. 1337 cod10, comma 1, n. 2) D.P.R. 10 ottobre 1972 n. 633. civPer quanto riportato nel precedente paragrafo 4, gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00 (zero). Logistica, Infrastrutture e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 Security Servizi Logistici e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides Amministrativi Il Responsabile Il Responsabile Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (Parte primaFirmato digitalmente) (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Firmato diGgIUSEiPtPEaRUGGlImERO ente), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.

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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Conclusioni. La prospettiva romana è rimediale. A seconda L o svolgimento dei quattro percorsi di apprendimento linguistico L2 e delle sessioni di formazione e infor- mazione civica tenutisi nell’ambito del tipo progetto «D’ACCORDO: sperimentazione di processo percorsi di appren- dimento linguistico e civico per stranieri cittadini di paesi terzi», hanno fatto emergere alcune considerazioni che si intendeva incardinareintende qui condividere per stimolare la riflessione in merito all’organizzazione e alla qualità dell’offerta formativa in tema di integrazione linguistica e civica rivolta agli stranieri sia di recente ingresso sia residenti in Italia da diverso tempo e che vogliono o devono certificare le proprie competenze linguistiche. La prima considerazione riguarda l’eccessiva difformità tra i diversi corsi di lingua e cultura italiana pro- posti nell’ambito dei progetti co-finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, difformità che si riscontra e tra i diversi progetti nazionali a valenza territoriale, e tra questi e quelli a va- lenza regionale. Si rileva come secondo le «Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendi- mento della lingua italiana» emanate dal MIUR nel 2012*, “un apprendente straniero, già alfabetizzato nel proprio paese di origine, impiega, mediamente, circa 100 ore per acquisire le competenze e le abilità pre- viste per ciascuno dei livelli iniziali del QCER”. Di conseguenza il MIUR suggerisce quale articolazione oraria per la progettazione dei percorsi di alfabe- tizzazione e di apprendimento della lingua italiana (L2): 200 ore complessive, di cui 20 ore da destinare ad attività di accoglienza e orientamento e 180 ore da destinare ad attività didattica, suddivise in 100 ore per il livello A1 e 80 ore per il livello A2. In effetti, l’esperienza maturata in decenni di insegnamento dell’italiano nell’ambito delle scuole gestite a titolo volontario dai due enti promotori del progetto «D’ACCORDO», ha consolidato la convinzione che corsi di lingua e cultura italiana, strutturati e modulari, non possano avere – per garantirne l’effettiva effi- cacia – una durata complessiva inferiore alle 120 ore. Di conseguenza i corsi erogati in questi anni dalla CRS-Caritas di Roma e dall’Associazione Centro Astalli nell’ambito di progetti co-finanziati da Fondi Europei (FEI, FER, FSE) variano da 120 ore del livello B1 alle 150 ore del livello A2 passando per le 140 ore del livello A1. Per i corsi di pre-alfabetizzazione di discenti analfabeti totali o funzionali si erogano corsi di 200 ore. Il monte ore indicato comprende, inoltre, sempre moduli variabili dalle 20 alle 30 ore di educazione civica da svolgersi sia attraverso lezioni frontali in aula, sia attraverso uscite o visite culturali. Per altro, in molto casi, a seconda delle competenze in ingresso, della vulnerabilità psico-fisica o della fra- gilità sociale dei discenti, i romani individua- vano strumenti processuali specificidocenti di italiano L2 e i tutor che da anni collaborano con gli enti promotori, hanno segnalato l’insufficienza delle ore previste dai corsi tenuti nell’ambito di progetti co-finanziati da Fondi Europei, per un’effettiva acquisizione delle competenze linguistiche richieste per il livello di riferi- mento. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’In questi casi si è dovuto per lo più integrare il percorso progettuale programmato con ore o lezioni aggiuntive, a volte anche a livello individuale. Per tornare alla questione legata alla difformità dell’offerta formativa, limitando l’osservazione e il con- fronto al nostro ambito territoriale, si rileva come il PRILS Lazio ha scelto (in osservanza delle Linee guida del MIUR) di erogare 100 ore di lezione per i corsi di livello A1 e 80 ore per quelli di livello A2, mentre altri Enti hanno erogato corsi con una durata variabile da 29 a 100 ore. Sono stati persino proposti corsi di pre- alfabetizzazione della durata di 44 ore. * Nota MIUR n. 666 del 13 marzo 2012 Il primo dubbio che sorge riguarda l’efficacia di implementare le capacità linguistiche dei discenti in così poche ore, specie se si tratta di stranieri appena arrivati in Italia o con competenze linguistiche in ingresso nulle o molto basse. Inoltre, ci si interroga sull’opportunità di una sì grande differenza, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del genera certamente con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,fusione ed equivoci tra gli stranieri cui l’offerta formativa è diretta e non ad- dirittura il dolo o garantisce uniformità dei percorsi di apprendimento della lingua e della cultura italiana anche laddove sono attivati da e presso enti pubblici. Si condivide ovviamente la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercatinecessità di costruire i percorsi di apprendimento linguistico e di formazione ci- vica con modalità flessibili, dove il venditore rispondeva che rispondano anche alle diverse esigenze legate alla conciliazione degli im- pegni lavorativi e familiari dei discenti, ma si ritiene opportuno arrivare ad una definizione uniforme e condivisa di un monte ore minimo standard per i vizi percorsi formativi che mirano all’acquisizione dei singoli livelli di apprendimento (pre-alfabetizzazione, A1, A2, etc.) specie se erogati da e presso enti pubblici o nell’ambito di progetti co-finanziati con fondi nazionali e/o europei. L’altro punto critico emerge dall’esperienza maturata – anche grazie al progetto «D’ACCORDO» – e ri- guarda il futuro sia delle sessioni di formazione ed informazione civica rivolte agli stranieri di recente in- gresso, sia quello dell’accertamento delle competenze di educazione civica acquisite nei corsi, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’Accordo di Integrazione. Se da un lato non si può non salutare con favore l’attribuzione – a seguito dell’accordo tra Ministero del- l’Interno e MIUR – ai CTP-Centri Territoriali Permanenti (futuri CPIA-Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) della cosa competenza a svolgere tali sessioni obbligatorie, si segnala che questi ultimi, pur conti- nuando il loro lavoro ordinario, non sempre hanno gli strumenti o le competenze necessarie o sufficienti ad accogliere efficacemente gli stranieri di primissimo arrivo. In particolare, non si riscontra uno sforzo pro- gettuale proporzionato all’innovazione di fatto richiesta e si teme che anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessile risorse messe a disposizione restino sottoutilizzate. La scuola ha certamente un ruolo strategico nei processi di integrazione, senza che a partire da quella linguistica, tanto per i minori quanto per gli adulti. I tempi sono però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare ormai maturi perché si faccia un salto in avanti, che non vi èsi limiti ad assicurare la continuità di alcune buone partiche, nel diritto romanoma giunga a coordinare, alcun legame necessario tra buona fede pianificare e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica assicu- rare un adeguato livello di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in coinvolgimento di tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare dirigenti scolastici e di rescissione o annullamento, oppure di risoluzionetutti i docenti.

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