Conclusioni. Questo articolo sostiene che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle cause.
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Sources: Index of Topics Related to Labor Relations and Industrial Relations
Conclusioni. Questo articolo sostiene Il modello neoclassico dell’homo oeconomicus, ossia di un soggetto informato che prende decisioni del tutto razionali34, è stato messo in crisi, sotto il profilo che qui più interessa, soprattutto dalla teoria della razionalità limitata di ▇▇▇▇▇, che per primo stabilisce una relazione tra diritto, economia e scienze comportamentali35. La razionalità limitata sorge quando le informazioni non sono disponibili o sono disponibili a costi di transazione troppo alti oppure ancora sono disponibili e financo corrette ma il processo decisionale del soggetto è viziato, cioè non punta alla massimizzazione del benessere - proprio o collettivo - bensì ad una soluzione tuttalpiù adeguata (satisficing36). Dunque, se da un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare lato l’idea dei costi di transazione di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aveva già abbattuto uno dei pilastri del modello neoclassico - e cioè l’assunto secondo cui lo scambio e le informazioni necessarie per effettuarlo fossero sostanzialmente gratuiti - il panorama delle relazioni industriali lungo concetto di razionalità limitata mette in discussione il dogma della piena razionalità dei soggetti che devono prendere una traiettoria si- miledecisione. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato In virtù di questo nuovo paradigma metodologico, quindi, una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma chequalunque scelta, anche quando ciò presa esclusivamente nel proprio interesse, si rivela un’illusione, richiedendo calcoli probabilistici troppo complessi37. Perdipiù anche la decisione ritenuta satisficing è variabile, non avvienesolo da un soggetto all’altro, le forme istituzionali ma anche nel tempo, in reazione a input esterni. In altre parole, essa non esiste neppure in astratto poiché l’assunzione di informazioni (non convergenti o anche di- vergentisolo ha un costo ma) hanno modificato è impossibile da massimizzare, atteso che si ammette ora la dinamicità del processo di apprendimento che permette al soggetto di modificare le proprie funzioni preferenze. L’efficienza della regola giuridica, dunque, va analizzata non 34 In precedenza, la validità del modello neoclassico - che presuppone inoltre l’esistenza di mercati perfettamente competitivi ove il sistema dei prezzi permette lo scambio di risorse limitate - era già stata incrinata, su tutti, da ▇▇▇▇▇, R.: “The Problem of Social Cost”, Journal Of Law And Economics, vol. 3, 1960, pp. 1 ss., che per primo introduce la nozione di transaction cost. Essa consiste in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità tutto ciò che rende difficile o costoso per due o più parti il raggiungimento di uno scambio reciprocamente vantaggioso, a partire dalla ricerca dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi potenziali contraenti (Irlanda, Italia e Sveziasearch costs), il processo alla mancata conclusione del contratto per la presenza, ad esempio, di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma asimmetrie informative (barganing costs), per finire con la difficoltà a far rispettare l’accordo dopo la sua conclusione (enforcement costs). Dal punto di vista dell’economia, la legge dovrebbe quindi svolgere due funzioni fondamentali: ridurre i costi di transazione e allocare diritti e obblighi in modo efficiente (così da evitare una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata- forse persino troppo - costosa riallocazione). In seguito, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo O.: The Economic Institutions of Capitalism − Firms, Markets, Relational Contracting, Free Press, New York, 1985, raffina l’idea di ▇▇▇▇▇ - che sta perdendo aveva riflettuto su come la legge potesse allocare in modo efficiente i capellidiritti di proprietà (specialmente quando fosse impossibile farlo attraverso il contratto) - occupandosi dei costi di transazione stessi, saremmo felici in particolare di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, cosa determini il loro ammontare e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature come possano essere ridotti da un buon design contrattuale. Detto altrimenti, questa prospettiva mette al centro gli accordi tra privati, piuttosto che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche futureil diritto di matrice legislativa o giurisprudenziale. Tuttavia35 Cfr., è il caso di fare un breve commen- to tra tutti, ▇▇▇▇▇, ▇.: “A Behavioral Model of Rational Choice”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 69, 1955, pp. 99 ss., ma anche ▇▇▇▇▇, ▇.: “Theories of Decision-Making in relazione alle causeEconomics and Behavioral Science”, The American Economic Review, vol. 49, 1959, pp. 253 ss.
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Sources: Article
Conclusioni. Questo articolo sostiene che L’analisi condotta nel corso del lavoro ha cercato di evidenziare i vantaggi e le criticità del contratto di lavoro intermittente. Nelle intenzioni della legge ▇▇▇▇▇, l’introduzione di questo contratto si proponeva di prevenire il ricorso al lavoro nero. La possibilità di fare ricorso a un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- milecontratto così flessibile avrebbe dovuto, infatti, invogliare le piccole imprese a preferirlo rispetto all’impiego di lavoratori irregolari. Ciò non significa avrebbe fornito alcune garanzie (anche se minime) anche agli stessi prestatori, che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali lavorando in nero sono sprovvisti di relazioni industriali – ma chequalsiasi tipo di tutela, anche quando ciò non avvienesotto il profilo previdenziale e assicurativo. Questo tipo contrattuale è stato pensato, le forme istituzionali in particolare, per regolarizzare almeno in parte il fenomeno del caporalato. Il sistema del caporalato è una costante storica del settore agricolo del Sud Europa. Decine di migliaia di lavoratori (non convergenti o anche di- vergentiitaliani e migranti) hanno modificato le proprie funzioni si muove nelle regioni meridionali, in direzione convergenterelazione alla domanda stagionale di lavoro agricolo, offrendo manodopera sottopagata e sfruttata180. Questa direzione comune nella forma Il caporalato è una prassi di mediazione che si nasconde nell’ambito della lunga filiera produttiva che caratterizza alcune colture (ad esempio i pomodori e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità gli agrumi). Il caporale è l’anello che permette di soddisfare il fabbisogno di lavoro (spesso in nero), collegando i produttori agricoli ai lavoratori migranti mediante «il reclutamento e il trasporto dei datori braccianti sui campi di lavoro, l’imposizione di condizioni di lavoro disumane e di soluzioni alloggiative degradanti»181. La liberalizzazioneIn questo modo si viene a creare un sistema caratterizzato dallo sfruttamento del lavoro, dalla violenza, dall’omertà, dalla discriminazione e dall’assenza dello Stato. Il lavoro a chiamata è stato introdotto per intervenire su tutte le situazioni di lavoro occasionale, ma è stato scarsamente utilizzo da parte delle imprese italiane. Si tratta, quindi, di una forma contrattuale, che non è riuscita del tutto ad «aggredire quella fetta di mercato di lavoro nero, trasformandola in lavoro regolare, seppur a chiamata»182. Un pregio della riforma Biagi è stato quello, però, di offrire nuovi strumenti contrattuali alle aziende, in quanto processo un momento di deregolamen- tazione istituzionalegrande cambiamento dell’economia mondiale, è predominante in tre paesi come era l’inizio del nostro campione: Francianuovo Millennio. 180 Y. Sagnet, Germania e Regno Unito▇. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e all’esempio dell’uomo sfruttamento, Roma, Fandango Libri, 2015, p. 20. 181 Ivi, p. 21. Dopo il 2003 non è stata più proposta, sino al 2015, una legge che sta perdendo si proponesse di riformare il mercato del lavoro in modo organico. La riforma Fornero è intervenuta, infatti, in modo poco coerente su questa materia. Alla vigilia del Jobs Act, il contratto di lavoro a chiamata costituiva un vantaggio per alcune imprese, ma sanciva la precarietà dei lavoratori assunti. Questi prestatori infatti, qualora avessero perso il posto, o restassero "inutilizzati" per lunghi periodi, come è possibile attraverso il job on call, incontravano grandi difficoltà a trovare altro impiego, visto l’alto tasso di disoccupazione presente on Italia. Un importante passo avanti è stato fatto con l’art. 17 del d.lgs. n. 81/2015. Questa norma ha riportato le disposizioni dell’art. 38 della legge Biagi, ad eccezione del terzo comma. Esso prevedeva che il prestatore che resta fermo, in attesa della chiamata del datore di lavoro, «non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo», ad eccezione dell’ indennità di disponibilità, se prevista. Il Jobs Act ha omesso questa previsione, facendo sì che i capellilavoratori intermittenti vengano ora equiparati agli altri lavoratori, saremmo felici anche quando restano semplicemente in attesa della chiamata. Si tratta di aver stabilito una modifica rilevante, che, come osserva un semplice fattoautore, «rappresenta un segno di civiltà nei confronti di lavoratori, altrimenti considerabili come il punto più alto della precarietà italiana»183. Oggi è difficile immaginare quale possa essere il futuro del lavoro intermittente. Si tratta di un istituto criticato dai sindacati e da una parte del mondo politico, ma che il legislatore del Jobs Act ha mantenuto allo scopo di offrire uno strumento di assunzione soprattutto di giovani, in un momento di elevata disoccupazione di questo segmento della popolazione. La riforma del 2015 si è proposta di riorganizzare e di ridurre le forme contrattuali. Si è ritenuto, quindi, che le tipologie contrattuali esistenti non è affatto senso comune sarebbero state sufficienti a sostituire le funzioni e le caratteristiche del job on call. Questa valutazione sembra corretta, in questa disciplinaquanto gli incentivi offerti ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato incidono poco sull’impiego dei lavoratori a chiamata. Infatti, ossia che tutti gli «uomi- ni» se in questione stanno perdendo i capelli, un’azienda c’è bisogno di un lavoratore solo saltuariamente e per un determinato tipo di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttaviamansioni, è inevitabile preferire il caso lavoro intermittente, indipendentemente dagli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato. Il ricorso al job on cali presenta, pertanto, il vantaggio rilevante di fare un breve commen- to offrire un’alternativa legale all’impiego del lavoratore in relazione alle causenero. ▇▇▇▇▇▇▇▇ F., Il lavoro intermittente, ripartito e accessorio, Milano, ▇▇▇▇▇▇▇, 2009 Bano F., Contratti flessibili: lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente, in Lav. dir., 2006, p. 307 ss. ▇▇▇▇▇▇▇ A., ▇▇▇▇▇▇ C., Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli, 2008 ▇▇▇▇▇▇ ▇., Il tempo nel contratto di lavoro subordinato, ▇▇▇▇▇▇▇, Bari, 2008 ▇▇▇▇▇▇ ▇., ▇▇▇▇▇▇ a chiamata e Corte di Giustizia. A proposito di fattispecie ed effetti discriminatori, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 775 ss. Bellocchi P., Le nuove tipologie di lavoro: il lavoro a chiamata; il lavoro coordinato e continuativo; il lavoro occasionale e accessorio; il lavoro ripartito, in M.T. Carinci (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e lavoro. Legge n. 30/2003, Milano, Ipsoa, 2003.
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Sources: Contratto Di Lavoro Subordinato
Conclusioni. Questo articolo sostiene che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il Le linee guida passano ora al Ministero, dovendo esse costituire la base del nuovo contratto di servizio, sul cui schema codesta Commissione dovrà pronunciarsi. Siamo ad uno snodo cruciale del ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo: per conservare la giustificazione della sua ragion d’essere nel nuovo panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che multimediale, la Rai deve essere al passo con i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavorocambiamenti della tv del futuro. La liberalizzazionenecessità che il servizio pubblico continui ad esistere non è messa in discussione dalle nuove realtà tecnologiche, ma per rispondere positivamente alla domanda se sia ancora necessario il servizio pubblico radiotelevisivo e se questo debba essere ancora finanziato dallo Stato, ne va, innanzitutto, riaffermata la missione nel solco della giurisprudenza costituzionale che prima ho ricordato. Il gusto si evolve anche in relazione all’offerta televisiva. C’è bisogno di una TV sganciata dal rapporto compulsivo audience-pubblicità, e questa TV non può non essere, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia)primis, il processo servizio pubblico. Per questo, come Autorità, abbiamo chiesto il recupero dei generi di liberalizzazione servizio pubblico e un serio ed effettivo sistema di misurazione della qualità, così come la trasparenza nell’indicare ciò che è servizio pubblico ed è finanziato dal canone, e ciò che è programmazione commerciale, finanziata dalla pubblicità. La televisione è lo specchio in cui una società si riconosce. Una televisione senza qualità è manifestato prevalentemente come una città senza concerti, senza spettacoli teatrali, senza opere architettoniche, scultoree, pittoriche, senza storia, senza libri. Non è nella forma possibilità dell’Autorità cambiare il modo di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzatafare contenuti, che un tem- po era il fulcro ma nei limiti delle sue competenze essa può fare quantomeno da pungolo costante perché l’incremento della qualità della programmazione rientri in primo luogo nella missione del servizio pubblico. Convinti, come siamo, di un modello alternativopositivo effetto di fertilizzazione verso gli altri produttori di contenuti (effetto che ad oggi, redistributivo ed egualitario semmai, c’e’ stato al contrario). La qualità richiede tempo ma poi, col tempo, lavora dentro, trasforma il modo di ca- pitalismo negozialeprodurre e fruire dei contenuti. Quando entra in circolo qualità chiama qualità. Il Contratto di servizio che sarà portato al vostro esame, è stata ridisegnata se rispetterà gli obiettivi della linee guida, potrà segnare un passo avanti verso tali obiettivi, nel quadro della normativa vigente. E’ sui contenuti che si giocherà la partita del futuro così come sull’adeguamento tecnologico. Solo così la televisione potrà confermarsi non solo mezzo di diffusione di massa ma strumento fondamentale al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune servizio della collettività e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causedel progresso civile.
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Sources: Newsletter
Conclusioni. La negoziazione dei derivati OTC è considerata dalla maggioranza degli operatori finanziari come una delle cause principali che hanno causato l‟esplosione della crisi con effetti devastanti in Europa e negli Stati Uniti. Questi strumenti finanziari hanno causato grandi perdite agli investitori pubblici e alle imprese che li detenevano per la negoziazione. In questo contesto i derivati OTC, oggetto di numerosi scandali negli ultimi anni, sono stati definiti come “ armi di distruzione finanziaria di massa”. Per essere più precisi, tale distruzione deriva dall‟utilizzo improprio di tali strumenti e non dallo strumento in sé, che in molte situazioni deve essere considerato molto utile198. Infatti, elemento comune di molti dei sopracitati scandali è proprio l‟uso distorto di tali strumenti. In alcuni casi essi non rispettavano i requisiti dettati dalla regolamentazione vigente. Altre volte gli operatori finanziari li utilizzavano eccessivamente per incrementare i vantaggi della leva finanziaria. Per questo motivo è nato un orientamento molto critico nei confronti di questi strumenti finanziari. Si può certamente dire che i dati sviluppati sulla distribuzione dei contratti derivati nella finanza globale sono stati, e lo sono ancora, oggetto di riflessione e guida per lo svilupparsi di azioni correttive da mettere in atto nel mercato e nella regolamentazione199. Dal contesto formatosi si è realizzato che c‟era bisogno di regole più rigide, designate appositamente per prevenire comportamenti rischiosi da parte degli operatori. Questo articolo sostiene ha portato alla tendenza ad abbandonare le forme tradizionali dei autoregolamentazione degli intermediari finanziari, in favore di un più stringente controllo pubblico e ,qualche volta, a un aggiustamento, volto all‟obiettivo di incoraggiare l‟effettiva applicazione della regolazione e garantire la protezione di ambo gli interessi pubblici e privati sottesi al funzionamento dei mercati finanziari. L‟idea generale che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare contratto derivato ha l‟obiettivo di trasferire il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- milerischio di un‟attività sottostante da un soggetto A a un soggetto B deve essere abbandonata. Ciò In un contratto derivato, il rischio non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – rappresenta un mero accessorio, ma cheidentifica il principale oggetto 198 Cfr. Pellegrini, anche quando ciò Financial derivatives. Regulation and disputes in the Italian legal order, Law and economics yearly review, 2013, p.374. dello stesso contratto200. Di conseguenza potremmo definire un contratto derivato come un contratto dove il rischio viene prezzato. L‟oggetto del contratto derivato è rappresentato dallo spread insito in esso; non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionalea caso, è predominante in tre paesi del nostro campione: Franciastato sottolineato nella letteratura economica che “quello che il contraente compra non è il debito sottostante ma la differenza nel valore che questo acquisirà nel tempo”. Nell‟ordinamento italiano si fa riferimento all‟espressione “contratto derivato” nell‟art. 1,paragrafo 2, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Sveziasezione D), il processo E), F), G), H), J) del decreto legislativo n.58/1998 che essenzialmente li qualifica alla stregua di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causequalsiasi altro strumento finanziario.
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Sources: N/A
Conclusioni. Questo articolo sostiene In conclusione, la differenza tra la novazione oggettiva e la transazione novativa può cogliersi nei seguenti termini: la prima figura è una modalità di estinzione dell’obbligazione, diversa dall’adempimento, di natura non satisfattoria, poiché le parti manifestano la “volontà” di estinguere la precedente obbligazione con la creazione di un nuovo vincolo, avente un “oggetto” o un “titolo diverso”, partendo, pur sempre, dall’obbligazione originaria, da novare, appunto; mentre la seconda figura costituisce un contratto con il quale le parti decidono di determinare la novazione oggettiva del vincolo obbligatorio inter partes, costituendo un nuovo rapporto giuridico anziché correggerlo, attraverso la sistemazione ex novo degli interessi raggiunta dagli ex contendenti, sebbene esse stabiliscano che la modifica non implica un’alterazione totale del vincolo originario. Ove si transiga su un imperativo comune delle liberalizzazioni contratto illecito si ha nullità, sebbene le parti abbiano trattato di questa, ciò al fine di evitare che il negozio contrario a buon costume, ordine pubblico e regole e principi che connotano la legalità costituzionale, per il tramite della transazione, sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa l’antecedente causale di spostamenti patrimoniali o arricchimenti che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali verrebbero a consolidarsi in virtù di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unitoreciproche concessioni. Negli altri paesi (Irlandacasi di nullità del titolo vale il rimedio più debole dell’annullamento, Italia e Svezia)ex art. 1972, secondo comma, c.c., il processo quale secondo la dottrina fa riferimento, necessariamente, alla transazione novativa. Ove entrambe le parti conoscano l’invalidità del vincolo viene in essere una specie di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzatanovazione automatica del titolo, che un tem- po era elimina il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causevizio.
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Sources: Transazione Novativa
Conclusioni. Questo articolo sostiene Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali modello di relazioni industriali – ma sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, anche quando ciò qualora la Contrattazione di Secondo livello non avvienefosse operante, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo “Indennità di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fattoMancata Contrattazione”, che non è affatto senso comune sarà spettante in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causeAccordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.
TITOLO I IL CCNL “CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI”
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Conclusioni. Il FFL è diventato la manifestazione culturale ricorrente più importante a livello cantonale e nazionale. Questo articolo sostiene messaggio ne illustra l'evoluzione negli ultimi quattro anni e ne presenta le sfide per l'immediato futuro. Il Consiglio di Stato prende atto con grande soddisfazione di questa evoluzione ed apprezza in particolare lo sforzo del festival di mantenere una linea che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che privilegia i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali contenuti culturali rispetto ai contenuti di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergenteglamour. Questa direzione comune nella forma risulta essere una scelta particolarmente coraggiosa in un periodo di criticità economica come l'attuale, dove il reperimento di finanziamenti privati per attività che hanno un limitato interesse commerciale è conseguentemente arduo. L'obiettivo di privilegiare il contenuto artistico può talvolta portare a scelte non condivise da una parte della società ed a dibattiti anche accesi. In questo senso le polemiche mediatiche e persino gli atti parlamentari non sono venuti a mancare negli ultimi anni. Nelle sue risposte il Consiglio di Stato ha però sempre ribadito la necessità di preservare l'autonomia del festival e auspica che questo principio basilare venga riaffermato dal Gran Consiglio. Indipendentemente dal suo indiscutibile indotto turistico ed economico, il FFL è, e deve rimanere, la nave ammiraglia delle attività culturali del nostro Cantone, come attestato dal suo formale riconoscimento nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoroquadro della Legge sul sostegno alla cultura. La liberalizzazioneQuesto evento che per undici giorni catapulta il Ticino nel mondo e porta il mondo nel nostro Cantone è un formidabile biglietto da visita. Di conseguenza è un preciso compito dell'autorità politica generare le condizioni quadro che ne assicurino la continuità e possibilmente la crescita. Il sostegno finanziario proposto con questo messaggio, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionaleche non si discosta dal precedente, pur essendo cresciuto l’impegno finanziario della rassegna, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo un tassello importante di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrariotali condizioni quadro. Per tornare a Eubulide i motivi fin qui esposti vi invitiamo ad approvare l’allegato disegno di decreto legislativo. Vogliate gradire, signor ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, signore e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capellisignori deputati, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause l'espressione della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causenostra massima stima.
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Sources: Concessione Di Contributi Finanziari
Conclusioni. Questo articolo sostiene che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionaleRebus sic stantibus, è predominante in tre paesi del nostro campione: Franciamanifesto come l’azionariato dei dipendenti sia un fenomeno complesso e polivalente, Germania con numerose ed eterogenee finalità, oltre che molteplici formule e Regno Unitomodali- tà attuative. Negli altri paesi (IrlandaProprio la circostanza di questa varietà e ambivalenza struttu- rale rappresenta, Italia e Svezia)al medesimo tempo, il processo potenziale punto di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: forza, ma anche il principale aspetto debole dell’istituto, perché non fa altro che alimentare la contrattazione centralizzatadiffidenza delle parti sociali. Per que- ste ragioni risulta altamente opportu- no, se non addirittura necessario, un intervento normativo, volto non certo ad irrigidire la partecipazione aziona- ria dei lavoratori, già troppo limitata, quanto piuttosto a fornire delle diretti- ve per incentivarla. È auspicabile, inol- tre, che un tem- po era futuro interessamento del legislatore, sfruttando anche gli imput di derivazione comunitaria, sia in grado di risolvere il fulcro di un modello alternativovero cuore del problema, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negozialeossia l’alternativa tra azionariato col- lettivo e azionariato individuale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni che, secondo la migliore dottrina in materia, costituisce “il nodo politico decisivo per cuilo sviluppo futuro della partecipa- zione finanziaria dei lavoratori a livello d’impresa”.39 Fino a questo momento, il legislatore sembra aver prediletto la strada dell’“indifferenza”,40 lasciando che il fenomeno si sviluppasse in forma individuale, in alcuni paesiforza dell’iniziativa e dell’intraprendenza di singole imprese. In questo modo, lo stesso processo tuttavia, l’azionariato dei dipendenti non ha realizzato, fatta eccezione per pochi casi circoscritti, una reale democratizzazione dell’or- ganizzazione industriale, dando luogo a trasformazioni soltanto parziali, quando non addirittura apparenti, dei rapporti tra datori di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionalelavoro e dipendenti, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇re- stando, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capellitra l’altro, saremmo felici di aver stabilito un semplice fattofatto meramen- te speculativo, che non è affatto senso comune in questa disciplinamai riuscito a diventare significativo nell’ottica di una concreta instaurazione della cultu- ra della partecipazione. L’azionariato collettivo, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelliinvece, e sarebbe suscettibile di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano diventare un’esperienza duratura, capace di produrre un vantaggio sia per i capel- li rimanenti datori di lavoro, perché garantirebbe stabilità del possesso azionario, sia per i dipendenti, perché assicurerebbe loro visibilità, ma soprattutto il riconosci- mento effettivo del ruolo di azionisti. Se, poi, la ragione di questa reniten- za, sia della classe datoriale, sia del le- gislatore, va rintracciata nel timore di eventuali squilibri nella gestione delle imprese, può risultare utile evidenzia- re che nelle società di capitali italiane, prevalentemente caratterizzate da un azionariato poco diffuso, in cui è facile che la presenza dei rappresentanti dei lavoratori costituisca una piccola mino- ranza, l’interesse prevalente dei dipen- denti-azionisti non sarebbe tanto quello della gestione diretta (anche perché lo scarso peso nell’organo amministrativo non consentirebbe loro di incidere se- riamente sulle scelte imprenditoriali), quanto piuttosto quello del buon anda- mento della società medesima. Si trat- terebbe, quindi, di un interesse duratu- ro, a ricerche future. Tuttaviadifferenza delle altre minoranze, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causepiù interessate alla redditività dei pro- pri investimenti, che potrebbe essere adeguatamente tutelato garantendo la rappresentanza dei lavoratori nel colle- gio sindacale.
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Sources: Azionariato Dei Dipendenti
Conclusioni. Questo articolo sostiene che Il presente elaborato, dopo una ricostruzione dei tratti principali della disciplina del premio di risultato, nonché della normativa riguardante le politiche fiscali e contributive di vantaggio messe in atto in materia dal legislatore, approfondisce in modo quanto più possibile organico il rapporto sussistente tra salario e produttività, partendo da un imperativo comune delle liberalizzazioni breve excursus storico che, sia trasformare il panorama pure in estrema sintesi, si pone l’obiettivo di dare evidenza dell’evoluzione e del conseguente sviluppo delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- milerispetto a questa tematica. Ciò Come illustrato nel corso della trattazione, sin dal 1993271, le parti sociali hanno tentato di stimolare il ricorso al c.d. salario di produttività, invocando al contempo misure legislative di sostegno che ne favorissero la diffusione. Si sono quindi susseguiti negli anni diversi interventi volti a favorire, specie – come accennato – sul piano contributivo e fiscale, la connessione tra trattamento retributivo e produttività. Questo processo, non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma sempre lineare, ha raggiunto un importante traguardo con l’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, sulla scia di precedenti provvedimenti normativi, ha reintrodotto e reso strutturale un regime di fiscalità agevolata per i premi di risultato connessi a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Al riguardo, con lo studio di ricerca svolto si è inteso investigare, anche quando ciò non avvienetramite la ricostruzione dell’intenso dibattito dottrinale occorso in materia, l’evoluzione del concetto di retribuzione variabile e più in generale le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergentedinamiche della corrispettività, con un particolare riferimento all’attualità del precetto costituzionale di cui all’art. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità 36 Cost.272, alla luce dei datori di mutamenti organizzativi del lavoro. La liberalizzazioneNella trattazione si è rilevato, invero, come, nel contesto economico attuale, connotato dalla globalizzazione dei processi produttivi e dei consumi, la stessa nozione di rapporto di lavoro subordinato (e tutto ciò che da essa discende), si stia sempre di più distaccando dagli schemi giuridici tradizionali: si assiste, in quanto processo altre parole, ad una crescente disarticolazione dei tempi e delle modalità di deregolamen- tazione istituzionalesvolgimento della prestazione lavorativa, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: a cui spesso i policy makers non riescono a rispondere con la contrattazione centralizzata, velocità che un tem- po era il fulcro mercato concorrenziale imporrebbe di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causeavere.
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Sources: Tesi Di Dottorato
Conclusioni. Questo articolo sostiene che un imperativo comune Il presente CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, in funzione delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo concrete situazioni, intende favorire una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali straordinaria e diffusa Contrattazione di relazioni industriali – ma Secondo livello che, anche quando ciò non avvienegrazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, le forme istituzionali (non convergenti o permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in direzione convergenteun rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. La liberalizzazioneLavoro rappresenta, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionalequindi, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francialo strumento per definire, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia)nelle situazioni normali, il processo complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di liberalizzazione lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si è manifestato prevalentemente nella forma dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata“Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, cesserà solo in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causeAccordo di Secondo livello che garantisca almeno la parità di attribuzioni economiche rispetto all’Indennità stessa, sempre fermo restando la possibilità delle Parti di introdurre istituti migliorativi.
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Conclusioni. Questo articolo sostiene Lo strumento dell’AF è integrativo del più globale progetto riabilitativo, rappresentando un momento di transizione verso situazioni di maggiore sicurezza. D’altronde, il fatto che sia previsto un imperativo comune delle liberalizzazioni contratto che prevede specifici impegni sia trasformare della famiglia che accoglie sia dell’ospite, promuove in quest’ultimo un’assunzione di responsabilità, che lo porta da oggetto passivo a soggetto attivo della propria cura. Inoltre, la diffusione dell’esperienza di AF è sicuramente da considerarsi un mezzo di educazione sanitaria e di sensibilizzazione culturale alle problematiche del disagio psichico e quindi di superamento di residue barriere “mentali” nei confronti di tale esperienza umana. Occorre, tuttavia, procedere ad una smitizzazione. Nessuno dei nostri pazienti sceglierebbe mai in prima istanza l’allontanamento dalla famiglia, certo non per una comunità, ma spesso neppure per inserirsi in un’altra famiglia. Presi nei loro conflitti irrisolti con un passato doloroso, rivendicano caparbiamente dalla loro famiglia le risposte ai loro bisogni inascoltati, sperimentando la conseguente rabbia e delusione, perché spesso ne colgono il panorama delle relazioni industriali lungo pericolo. Raramente uno psicotico adulto si offre come un soggetto pronto ad aspettare la salvezza che solo noi possiamo dargli, perfino se questo aiuto prende i connotati di una traiettoria si- milefamiglia migliore della sua, che ipoteticamente, se non illusoriamente, potrebbe dargli tutto ciò che non gli è stato reso accessibile in passato. Ciò Troppo poco l’operatore non significa considera che il paziente in accoglienza (soprattutto se non proviene da situazioni di lunga istituzionalizzazione, ma, come sempre più spesso accade, dal territorio) vive in una situazione molto complessa, perché ha un legame (sebbene disorganizzato o ambivalente) con sua la famiglia naturale e gli viene chiesto per il suo bene di svilupparne un altro sicuro con persone nuove, che sicuramente se ne vogliono prendere cura. Ma questo secondo legame lo pone in una situazione di “conflitto di lealtà” o di perpetua irrisoluzione con la famiglia naturale. Questi individui presentano spesso oscillazioni sintomatiche e comportamentali perché stanno cercando di riorganizzare i paesi hanno necessariamente manifestato legami tra una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale famiglia e l’altra. Il problema principale è, prescindendo dall’illusorio ruolo salvifico che inconsapevolmente noi operatori ci assumiamo, come gestire il conflitto di lealtà tra due (o tre?, stante quella dell’operatore) storie. Se il paziente percepisce chiaramente che l'accoglienza offertagli non mette in pericolo il proprio legame con la sua storia, allora riesce a costruire un legame anche nella situazione nuova: sono i casi in cui assistiamo ad un riattivarsi del sistema dell’attaccamento e ad un positivo ridefinirsi dei sistemi nazionali motivazionali. Se, invece, percepisce l’inserimento eterofamiliare come una minaccia al mantenimento della propria storia (e della propria possibilità di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò accedere ad una rabbia rivendicatoria non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori ancora risolta solo grazie all’offerta di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo un surrogato di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Sveziafamiglia), il processo di liberalizzazione paziente si è manifestato prevalentemente nella forma di ritira: a volte restando ancorato alla propria sintomatologia, a volte esibendo una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causenetta opposizione.
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Sources: Abstract Submission
Conclusioni. Questo articolo sostiene È lecito accostare la parola franchising all’insieme degli strumenti giuridici che lo regolamentano, focalizzandosi quindi sull’aspetto meramente giuridico, giustificati dal fatto che, a norma di legge, solo a seguito della stipulazione del contratto si individuano tre fondamentali elementi dello stesso57. L’instaurazione di una collaborazione tra due soggetti imprenditoriali giuridicamente autonomi, il pagamento di una serie di corrispettivi e la possibilità di sfruttamento, da parte dell’affiliato, di risorse immateriali di proprietà dell’affiliante solo a fronte del trasferimento di un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama metodo imprenditoriale. Tuttavia, come abbiamo visto, la parola franchising rimanda all’importanza delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma cheil franchisor instaura con ogni suo collaboratore, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavorononché al supporto continuo che il primo soggetto garantisce a quest’ultimi. La liberalizzazionecostituzione di una rete di affiliazione commerciale presuppone inoltre l’esistenza di un brand idoneo a creare e mantenere relazioni con i propri clienti, i quali credono fortemente nei valori che esso comunica: il franchising, infatti, pone attenzione anche alla consumer loyalty and satisfaction cercando di garantire ai consumatori gli standard tipici dell’offerta che caratterizzano l’intera rete. Nessuna Legge, Associazione privata o Organizzazione internazionale sarà mai in grado di eliminare i vantaggi e le minacce connesse alla stipulazione del contratto: quest’ultimo è pur sempre un investimento e, come tale, in quanto processo esso sono insite le caratteristiche tipiche di deregolamen- tazione istituzionaleun’attività imprenditoriale. Per queste ragioni, gli esperti del settore sottolineano la centralità della fase delle trattative nella quale, se necessario, ci si deve affidare a chi è predominante competente in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania materia58. A grandi opportunità corrispondono sempre grandi responsabilità e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionalemolteplici rischi, e in altri accade per questo il contrariosuccesso del franchising risiede nella correttezza e nella trasparenza dei rapporti tra le parti che sono tra loro fortemente interconnesse: “franchisors cannot be successful unless their franchisees are also successful, and conversely, franchisees will not succeed unless their franchisor is also successful59”. Per tornare a Eubulide di 57 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ C., e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle cause2016.
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Sources: Franchise Agreement
Conclusioni. Questo articolo sostiene La buona fede esecutiva pone ancora più pro- blemi di quella formativa. Innanzi tutto non è chiaro se si tratti davvero di un criterio di integrazione del contratto. Il tentativo di ricomprenderla nell’elenco dell’art. 1374 all’interno della ‘legge’ non può dirsi riuscito, e anzi ha l’effetto opposto di evidenziare macroscopicamente la sua assenza nella norma espressamente dedicata all’integrazione contrattuale. Da questa incertezza, peraltro, viene travolta anche la funzione ‘limita- tiva’, perché è chiaro che il limite all’esercizio di un imperativo comune diritto contrat- tuale può derivare solo da una integrazione – quand’anche fosse ex lege – dei doveri delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama parti nel contratto. Questa difficoltà teorica ri- chiede un approfondimento della vicenda storica delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- milefonti di inte- grazione del regolamento contrattuale. Ciò D’altra parte non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali convince nemmeno la teoria della buona fede come criterio (non convergenti o anche di- vergentiintegrativo) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazioneattuazione del contratto, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di non solo 326 ▇▇▇▇▇▇▇, Adeguamento e all’esempio dell’uomo rinegoziazione, cit., 426. per alcune incoerenze interne, ma soprattutto perché essa realizza di fatto una equazione tra buona fede ed equità (correttiva) che, se por- tata avanti con coerenza, determinerebbe la sindacabilità giudiziale di ogni rapporto giuridico che sta perdendo i capellidovesse apparire al giudice ▇▇▇▇▇▇▇▇ o squilibrato. Certo è, saremmo felici di aver stabilito un semplice fattoperò, che questa dottrina sollecita una chiarifica- zione, sul piano storico, delle diverse nozioni di equità e del loro rap- porto con la buona fede. La funzione più controversa è tuttavia quella correttiva. Se per certi versi essa pone problemi che si intersecano con la teoria della buona fede come criterio equitativo – è chiaro, infatti, che se si am- mettesse l’equazione ‘buona fede = equità correttiva’ si supererebbero tutte le difficoltà – d’altra parte il suo principale campo di incidenza, la gestione delle sopravvenienze, evidenzia una serie di apparenti in- coerenze nel nostro sistema. In primo luogo, mentre nel ‘regime speciale’ di alcuni contratti la regola primaria è l’adeguamento del contratto e solo secondaria- mente la risoluzione, si tratti di riduzione o di aumento delle presta- zioni, al contrario nella ‘teoria generale’ l’adeguamento è regola pri- ▇▇▇▇▇ solo nelle ipotesi di riduzione della prestazione (‘impossibilità parziale’), mentre in caso di aumento (‘eccessiva onerosità’) vale la re- gola esattamente contraria. Ciò che peraltro pone problemi se si am- mette che nel regime dell’eccessiva onerosità rientri anche l’ipotesi dello svilimento della controprestazione. In secondo luogo, non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelliviene tutelato il venir meno dello scopo contrattuale così come voluto dalle parti, e il tentativo di poter lasciare l’analisi delle cause trasformare l’impossibilità in inesigibilità, proprio attraverso la buona fede, mo- stra la difficoltà teorica di tracciare chiare linee di demarcazione tra le figure della calvizie frustrazione dello scopo, dell’impossibilità e delle diverse acconciature che essi adottano dell’eccessiva onerosità. E allora è impossibile non chiedersi, per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavialo storico, è non solo attraverso quali percorsi si siano formate queste nozioni, e se esse siano davvero affidabili, ma anche se il caso di fare un breve commen- to loro impiego ‘categoriale’ nella ricerca storico-giuridica sia davvero lecito per ogni epoca, o non si debba invece distinguere in relazione alle causeai singoli contesti. La soluzione del problema più grave, e cioè cosa sia consentito al giudice e cosa gli sia interdetto, non può che discendere dalla solu- zione di questi interrogativi.
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Sources: Not Applicable
Conclusioni. Questo articolo sostiene In questo lavoro è stata approfondita la questione dell’investimento in capitale umano generico on- the-job dei lavoratori in un contesto di imperfezioni di mercato e contrattazione strategica bilaterale evidenziando la rilevanza che acquisisce, in tale situazione, il differente ruolo delle alternative disponibili (quelle ottenibili mentre le parti stanno contrattando, che agiscono come default payoffs nel senso di ▇▇▇▇, e quelle ottenibili solo dopo l’interruzione definitiva del rapporto di impiego, che agiscono come outside options). Tale questione non ha ricevuto, almeno a parere di chi scrive, un imperativo comune delle liberalizzazioni approfondimento analogo a quello dedicato a casi affini. In effetti, la letteratura sull’hold-up ha inizialmente focalizzato l’attenzione sui self-investments, cioè investimenti da cui la parte che investe può trarre un diretto beneficio. In tale contesto è stata mostrata l’esistenza di contratti (incompleti) relativamente semplici che possono garantire livelli efficienti di investimenti sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- milegenerici che specifici. Ciò Più recentemente, alcuni autori hanno spostato l’attenzione sul ruolo degli investimenti cooperativi, cioè investimenti che beneficiano direttamente la controparte della transazione e non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale chi li ha realizzati. Mantenendo la prospettiva sugli investimenti specifici, peraltro, la possibilità di garantire tramite un accordo iniziale dei sistemi nazionali livelli efficienti di relazioni industriali – ma cheinvestimenti cooperativi è ottenuta solo in casi del tutto particolari (Che e ▇▇▇▇▇▇ [1999]). Tale risultato, anche quando ciò non avvienecome evidenziato dagli autori, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni se da un lato rafforza l’importanza di soluzioni organizzative fondate sull’autorità gerarchica, dall’altro riduce fortemente l’efficacia della soluzione contrattuale come strumento atto a garantire livelli efficienti degli investimenti in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoroquestione. La liberalizzazionediversa natura (generica) dell’investimento analizzato in questo lavoro ha aperto nuove prospettive che hanno permesso di rivalutare, entro certe condizioni, il ruolo dei contratti come strumento di incentivazione per l’investimento in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionalecapitale umano generico dei lavoratori. L’investimento dei lavoratori in formazione generica on-the-job, viceversa, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi stato specificatamente al centro dell’interesse nella “nuova” letteratura sul capitale umano (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ [1999]) la quale, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelliin contrapposizione ai risultati più tradizionali, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» ha enfatizzato la difficoltà a conseguire livelli efficienti degli investimenti in questione stanno perdendo i capelliin mercati del lavoro imperfetti, cioè caratterizzati dalla presenza di costi di turnover, di switching e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature ricerca (search costs) che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche futureimpongono la determinazione del salario tramite un processo di negoziazione. TuttaviaA tale riguardo, in questo lavoro è stato dimostrato che, 36 Questo risultato distingue piuttosto nettamente il caso analizzato in questo lavoro da quello di fare un breve commen- to investimento cooperativo specifico per cui una regola di rimborso del tipo expectation damages risulta sempre poco efficace in relazione alle causequanto spinge la parte che investe a non investire affatto (Che e ▇▇▇▇▇ [1999]).
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Conclusioni. Questo articolo sostiene che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza Come abbiamo visto dall’analisi condotta nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avvienepagine precedenti, le forme istituzionali modalità attraverso le quali è gestito ed utilizzato il Fondo per la re- tribuzione accessoria non sono completamente ricavabili da una analisi condotta esclusivamente attraverso i contenuti del contratto collettivo. Questa difficoltà non deriva tanto dalla complessità di reperimento completo delle fonti, quanto piuttosto dalla natura stessa dell’istituto, essendo la retribuzione accessoria conseguenza diretta di soluzioni or- ganizzative e tecniche gestionali che si sviluppano fuori dal contratto, in atti unilaterali (non convergenti amministrativi o privatistici) o anche di- vergenti) hanno modificato interni alle rela- zioni sindacali, ma propri della modalità partecipativa più che di quella negoziale (informazione, concertazione). Peraltro, gli istituti finanziati dal Fondo intercettano altri istituti non solo contrattuali, quali ad esempio il sistema di inquadramento per quanto riguarda le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune progressioni e le ragioni posizioni organizzative, o il sistema di valutazione per cuiquanto riguarda mobilità professionale e retribuzione di produttività; e questo continuo intersecarsi di istituti ci ha fatto com- prendere come e perché - a dispetto delle apparenti omogeneità, in alcuni paesipreva- lentemente terminologiche - i contratti collettivi siano profondamente diversi tra loro, lo stesso processo con la conseguente necessità di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma esaminare gli stessi isti- tuti per ogni Comparto, senza perdere di una conversione istituzio- nale invece che vista le specificità di una deregolamentazione istituzionalesettore. Infine, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di l’assetto istituzionale ed amministrativo delle Amministra- ▇▇▇▇▇▇▇ può produrre differenze notevoli anche all’interno dello stesso Comparto, come abbiamo visto ad esempio in alcuni casi dei Comparti Ministeri ed Enti pubblici non economici, ma anche tra le articolazioni istituzionali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. D’altra parte, se la retribuzione è il corrispettivo di una prestazione la- vorativa inserita in un’organizzazione specifica, è del tutto naturale che l’indagine abbia evidenziato una tale articolazione di opzioni e soluzioni, e, anzi, questo aspetto può a pieno titolo essere considerato il primo risultato della nostra indagine. Il cammino verso l’articolazione delle caratteristiche lavorative e retributive del Pubblico impiego è proseguito nel corso degli anni (questo primo obiettivo della riforma del 1993 è ormai in una fase di sostanziale stabilizzazione) e ciò nonostante una struttura contrattuale si- gnificativamente accentrata sia nella logica della struttura contrattuale, sia in quella di un numero limitato di Comparti rispetto al settore privato. La possibilità di articolazione del mercato del lavoro interno, pur in presenza di sedi decisionali limitate nel numero, dovrebbe anzi far riflette- re su ipotesi di ristrutturazione del sistema di relazioni sindacali inaugurato nel 1993 anche nel settore privato, ma approfondire questo spunto anche nel settore pubblico ci porterebbe, al momento, lontano dal nostro campo di analisi; esso va, pertanto, lasciato qui come suggestione generale. Nel merito dell’indagine, abbiamo in primo luogo verificato la presenza generalizzata di una significativa quota di finanziamento rico- nosciuta alla retribuzione di produttività; anche questo non è un risulta- to da sottovalutare e, probabilmente, percentuali significative sarebbero state inimmaginabili solo pochi anni fa. In questo senso il ruolo di o- rientamento all’innovazione svolto dai contratti nazionali sembra aver funzionato ed influenzato - entro margini di differenze non irrilevanti - anche gli attori locali delle relazioni sindacali. Ovviamente, la percentuale finanziata dal Fondo per la retribuzione di produttività non si trasforma interamente ed immediatamente in quota di salario flessibile per il singolo lavoratore, sia per le caratteristiche pro- prie delle voci retributive finanziate (che possono anche non riguardare complessivamente il singolo rapporto di lavoro) sia per le modalità di cor- responsione della retribuzione di produttività che, a volte in modo naturale (ipotesi di produttività collettiva), a volte per altri motivi (definizione e ge- stione dei criteri di valutazione), possono comportare una sostanziale sta- bilizzazione e generalizzazione anche di questa quota di retribuzione. Ma su questo aspetto torneremo tra breve. Un ulteriore aspetto evidenziato dall’indagine riguarda la significati- va quota di finanziamento - peraltro crescente nel decorso degli anni - ri- conosciuta alle progressioni orizzontali, a quel meccanismo di riqualifica- zione e riconoscimento professionale previsto da tutti i CCNL, seppure con margini di operatività molto diversi da Comparto a Comparto. Su questo istituto e sulla sua “appetibilità” pesa in primo luogo l’ampiezza della mobilità retributiva consentita ad inquadramento inva- riato. Abbiamo visto, come nelle articolazioni delle Autonomie Locali nel cui Comparto tale mobilità è molto alta, le progressioni orizzontali siano state un pericoloso concorrente della retribuzione di produttività e come, in questa disputa, si sia giocato buona parte del confronto tra le parti al tavolo della negoziazione integrativa. E’ naturale che il complesso di interessi degli attori negoziali sia diverso sotto questo punto di vista; in linea generale e teorica, una am- pia flessibilità della retribuzione facilita la gestione del personale, ma, comportando maggiori differenziazioni retributive e qualche discrezio- nalità, richiede l’impulso di un ruolo dirigenziale attivo e consapevole per potersi affermare contenendo eventuali conflitti. Sul fronte opposto, la stabilizzazione della retribuzione attraverso il ricorso esteso alle progressioni orizzontali semplifica la funzione di rappresentanza e tutela, ma può determinare, l’affievolimento della fun- zione organizzativa e incentivante della retribuzione accessoria. Nella ricerca di un equilibrio accettabile tra queste due spinte si può individuare uno dei principali argomenti all’ordine del giorno dei ta- voli negoziali (e, forse, non solo al livello di singola Amministrazione). Quanto appena affermato è più percepibile nei Comparti in cui la progressione economica può svolgere il ruolo di interessante e signifi- cativamente ampio sfogo delle aspettative di incremento retributivo. Negli altri casi, e all’esempio dell’uomo sono la maggioranza, concorrenziale alla retribuzione di produttività e alla stessa progressione orizzontale è stato l’istituto della riqualificazione interna all’area o alla categoria, con modifica coordinata di retribuzione ed inquadramento, secondo modalità che as- sai da vicino richiamano la progressione verticale (quest’ultima non fi- nanziata con il Fondo). L’impressione conclusiva che si ricava dall’analisi svolta è che la contrattazione integrativa abbia colto l’esigenza di innovazione propo- sta perdendo dai contratti nazionali di Comparto, impegnandosi anche a definire gli strumenti idonei alla sua attuazione; nell’analisi statica del fenome- no le soluzioni adottate appaiono di grande interesse in tutti i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, Comparti e certamente orientate a valorizzare l’innovazione organizzativa. Alcune perplessità che non è affatto senso comune in questa disciplinainficiano il modello, ossia ma solo prassi appli- cative - che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capellirichiederebbero analisi di caso specifiche che consentano di valutare il reale “vissuto” di un’Amministrazione, attraverso l’esame an- che degli atti organizzativi interni - sorgono con riferimento a due aspetti:
a) il sistema di valutazione, spesso tanto articolato da rendersi farragi- noso e di poter lasciare l’analisi delle cause difficile utilizzo, altre volte generico e fondato su criteri automatici e falsamente oggettivi;
b) l’intreccio tra retribuzione accessoria e sistema di inquadramento. Quest’ultimo aspetto merita qualche considerazione aggiuntiva. Es- so risulta infatti “stressato” dalla contrattazione integrativa, stretto tra l’esigenza di valorizzazione professionale e quella del recupero salariale. Corretta o meno che sia, sembra diffusa la convinzione nei sogget- ti della calvizie contrattazione di secondo livello che il CCNL non abbia suffi- cientemente “governato” il potere d’acquisto o che, quanto meno, non abbia corrisposto alle aspettative. Questa convinzione ha spinto i con- tratti integrativi ad utilizzare il Fondo e delle l’inquadramento prevalente- mente per finalità di recupero economico, comportando effetti a catena che i CCNL firmati per il quadriennio 2001-2004 hanno dovuto consi- derare, impegnandosi - seppure con modalità diverse acconciature - in una revisione dell’ordinamento professionale in grado di salvaguardarne la funzione professionalizzante ed autonoma rispetto al recupero salariale. In conclusione, questa “percezione” dell’inadeguatezza salariale sembra aver caratterizzato l’intera tornata di contrattazione integrativa. L’eventuale mutamento di rotta - in un quadro generale che essi adottano comunque non esitiamo a definire significativo per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso gli equilibri complessivamente realizzati ed interessante per le dinamiche e le sensibilità innescate - può passare proprio attraverso una maggiore percezione della diversa funzione assolta dai due livelli di fare un breve commen- to in relazione alle causecontrattazione.
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Conclusioni. Questo articolo sostiene Il modello di determinazione dei salari a livello individuale, presentato nel paragrafo 4, induce a qualche riflessione conclusiva. Due, in particolare, sono le domande che il modello suggerisce: 24 ✔ primo, come sia possibile il governo complessivo di un imperativo comune delle liberalizzazioni sistema (sia trasformare nell’ottica datoriale sia nell’ottica sindacale) in cui il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- milelivello negoziale centrale si limita a fissare poche regole (per lo più indirizzi e principi generali), rinunciando a predeterminare comportamenti e a stabilire “ paletti”; ✔ secondo, come le singole amministrazione riescono a “gestire” la maggiore complessità, negoziale ed organizzativa, che certamente un modello di questo tipo presenta. Ciò non significa Le risposte vanno cercate in almeno due direzioni. Innanzitutto, nella forte coesione sociale e nell’elevato livello di partecipazione, che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali appaiono come caratteristiche dominanti del modello svedese (non convergenti o anche di- vergentisolo, quindi, nell’ambito della pubblica amministrazione, qui preso in considerazione). Anche gli incontri avuti, hanno rivelato che tutte le scelte effettuate sull’evoluzione e lo sviluppo del sistema (compresa la più recente innovazione del salario individuale) hanno modificato sono state compiute con un elevato livello di condivisione e partecipazione. Colpisce anche, in questo contesto, la forte tensione che tutte le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune parti manifestano (sia datori di lavoro pubblici, sia sindacati) nella forma indicazione delle future mete di sviluppo del sistema e nel funzionamento superamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori attuali “criticità” di lavoro. La liberalizzazionefunzionamento, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro all’interno comunque di un modello alternativopercorso che tutti sentono “comune”. Le parti a livello nazionale hanno dedicato molto impegno alla individuazione di principi ispiratori e criteri di riferimento che devono guidare questo percorso comune. In un accordo quadro nazionale sottoscritto da SAGE e dai principali sindacati nel settembre 1997, redistributivo significativamente intitolato “cooperation for development ”, sono fissati alcuni di tali orientamenti condivisi. L’accordo si apre con un preambolo in cui si parte dal comune riconoscimento della necessità di un’evoluzione organizzativa e gestionale delle amministrazioni, all’interno di un quadro generale che richiede più efficienza e flessibilità. Si afferma anche che tale cambiamento deve comunque essere guidato dalla esigenza di rispondere al meglio alle domande che provengono dai cittadini. L’accordo prosegue indicando una arannewsletter serie di pre-condizioni affinché possano migliorare le “ performance” delle amministrazioni e, contemporaneamente, la motivazione individuale (una sorta di decalogo della “ buona organizzazione”). Ad esempio: gli obiettivi devono essere chiari per tutti i lavoratori; deve esserci una chiara relazione tra gli obiettivi cha ciascun lavoratore ha nel proprio lavoro ed egualitario di ca- pitalismo negozialei risultati conseguiti; l’autorità deve essere “ bilanciata” dalla responsabilità; il lavoro deve essere organizzato in modo tale che l’esperienza, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune l’abilità e le ragioni per cuiconoscenza dei lavoratori possano circolare ed essere condivise; deve esserci parità tra i sessi eccetera. Si passa quindi a tracciare un quadro dei principi e criteri che devono guidare i comportamenti del management, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, dei sindacati e in altri accade il contrario. Per tornare dei lavoratori a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causelivello locale.
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Conclusioni. Questo articolo sostiene Dalle analisi inerenti al piano di intervento proposto si evince che un imperativo comune l’intervento stesso risulta proponibile, anche se bisogna sottolineare che questa indagine risulta valida per la sua fase propositiva, ossia per la potenziale fattibilità del progetto stesso. In fase esecutiva sarà necessario estendere le indagini programmate direttamente sui siti interessati ricavandone, con le necessarie procedure, le analisi necessarie alla realizzazione degli interventi programmati in ottemperanza alle disposizioni legislative di sicurezza imposte dalle leggi esistenti. Sarà inoltre necessario procedere in accordo con le regole vigenti espresse nelle “Normative per lo standard di acquisizioni in campo geologico – tecnico, idrogeologico, geomeccanico e geotecnico. Prescrizioni in sede di progettazione per il riascio delle liberalizzazioni autorizzazioni e concessioni edilizie e di progettazione esecutiva” adottata dal Comune di Trieste. In particolare l’area di minore potenziale stabilità rientra nella fascia A1, peraltro non interessata direttamente dai lavori in quanto si tratta della caudale del Rio Storto. Parzialmente interessata dalla nuova strada a Sud è una piccola parte della zona B2 (ossia terreni con inclinazioni comprese tra 25° e 35°) con scavi di altezza non superiore a 5 m; in caso contrario si dovrà procedere con scavi a campione non contigui, ovvero con altri sistemi che permettano una buona stabilità sia trasformare in fase di cantiere che a realizzazione avvenuta. Oltre a ciò sussiste il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- miledivieto di immettere acque di alcun tipo nel terreno. Ciò non significa In realtà la maggior parte del comprensorio insiste nella zona C2 (che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma prevede un’acclività inferiore a 25°) che, analogamente alla B2, prevede scavi di altezza non superiore a 5 m e con scarpate non più acclivi di 45°. Nella parte alta del comprensorio compare invece la zona D, ossia terreni subpianeggianti o con modesti pendii che non presentano particolari problemi. Per quanto attiene l’attività idrologica epigea bisognerà tener conto dei deflussi superficiali (runoff) attualmente esistenti e pertanto convogliare le acque di deflusso a valle in maniera tale da non provocare erosioni localizzate, ossia convogliandole nelle caditoie eventualmente presenti oppure disperdendole nel terreno in prossimità delle incisioni o delle linee di impluvio esistenti; qualora dette soluzioni non siano realizzabili, risulta consigliabile la dispersione delle acque drenate su superfici ampie in maniera da non provocare deflussi concentrati con la possibilità di erosioni, anche quando ciò locali, accelerate. Per quanto riguarda le acque ipogee non avviene, le forme istituzionali (sono state osservate emergenze né localizzate né diffuse; non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergentesi esclude peraltro la possibilità di infiltrazioni e di risorgenze. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), Si ribadisce inoltre che il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione movimento idrico all’interno dell’assise flyschoide si manifesta soprattutto attraverso singoli livelli di alternanze rocciose più conduttive per permeabilità secondaria (ossia prevalentemente nella forma litoclasi); si ricorda infine che sul Flysch non esiste una linea di una conversione istituzio- nale invece che falda freatica, né è possibile l’esistenza di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causecavità comparabili ai terreni carsici.
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Sources: Accordo Di Programma
Conclusioni. Questo articolo sostiene L’idea di fondo che ha ispirato la revisione del lavoro a termine è ben chiara: il lavoro temporaneo è modalità sospetta di impiego della manodopera, perché spesso utilizzato dalle imprese, attraverso infiniti rinnovi e proroghe, per soddisfare uno stabile bisogno di forza lavoro. Di qui, la necessità avvertita dal legislatore di arginare l’utilizzo improprio del contratto a tempo determinato, riscrivendone le regole che lo disciplinano. Operazione, tuttavia, che non avrebbe potuto ignorare il bisogno di flessibilità di cui le imprese necessitano per competere nel mercato globale, a meno di non voler provocare una ferita difficile da rimarginare, nel già debole tessuto sociale e produttivo del nostro Paese. Ne è derivato, quindi, un imperativo esercizio di equilibrismo tra due necessità contrapposte: da un lato, quella di disincentivare il ricorso al lavoro a termine – ritenuta modalità di impiego di per sé non di qualità – e dall’altro, quella di dare ascolto all’indiscusso bisogno di lavoro temporaneo, invocato dalle aziende per poter pienamente assecondare le fluttuazioni del mercato. Da tale operazione è scaturita un revisione del contratto a tempo determinato priva di logica e razionalità giuridica. Per un verso, si è ritenuto necessario riaffermare la dominanza del contratto a tempo indeterminato (ritenuto la forma comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori rapporto di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: introducendo nuove rigidità all’uso del lavoro a termine (cfr. aumento del costo del lavoro temporaneo, aumento dell’intervallo tra la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro stipulazione di un modello alternativocontratto a termine e il successivo tra le medesime parti). E tanto, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune riproporre la centralità di un tipo contrattuale (quello permanente) che, ancorché assistito da garanzie di stabilità per il prestatore di lavoro, ha il limite di non riuscire a soddisfare le esigenze di flessibilità provenienti dall’impresa moderna. E qui, il primo errore: pretendere di poter ingabbiare i nuovi modi di produrre e, dunque, di lavorare in un unico modello contrattuale, che fosse cioè uno e per tutta la vita lavorativa delle liberalizzazionipersona. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e Con ciò, poi, trascurando il forte rischio che le ragioni per cuiimprese, in alcuni paesia fronte di strumentazioni contrattuali rigide, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale2 Tale formulazione recepisce l’orientamento espresso dalla Corte Cost., prima con la sentenza 11.11.2011 n. 303, e in altri accade il contrarioultimamente, con la sentenza 3.5.2012 n. 102, oltre che dalla Corte di Cassazione con la sentenze n. 3305 del 2 marzo 2012, n. 3056 del 29 febbraio 2012, n. 1411 del 31 gennaio 2012. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇▇ non assumere o utilizzare in modo irregolare o fraudolento le norme esistenti. Per un altro verso, però, il legislatore, liberalizzando il primo contratto a termine, ha legittimato l’impiego del lavoro a termine anche in assenza di una ragione oggettiva a suo fondamento, azzerando il quadro regolatorio esistente e all’esempio dell’uomo accettando il rischio che sta perdendo i capellida ciò possa derivare un utilizzo incontrollato di questa tipologia contrattuale. Non è poi così azzardato, saremmo felici infatti, ipotizzare che una tale apertura possa favorire un elevato turn over, attraverso la stipulazione più contratti a termine annuali con differenti lavoratori, specialmente con riferimento a posizioni professionali non particolarmente qualificate e che non necessitino di aver stabilito un semplice fattospecifica formazione. Accanto a questo, non si può ignorare che la acausalità del primo contratto – unitamente alla possibilità per il datore di lavoro di recuperare il maggior costo contributivo del lavoro temporaneo attraverso la stabilizzazione – possa favorire l’utilizzo del contratto a tempo determinato come alternativo al patto di prova. Ancorché ciò, invero, tradisca la vera natura del contratto a termine: ossia sostenere le imprese in fasi di espansione della propria attività, che non potrebbero essere affrontate con assunzioni a tempo indeterminato. Di certo, il contratto a termine non è affatto senso comune nato con l’obiettivo di provare le capacità del lavoratore, prima di accettare un suo definitivo ingresso in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche futureazienda. Tuttavia, tale modalità di impiego viene approvata e supera, persino, il sospetto di fraudolenza. Poco importa se la disciplina del contratto a termine riformato – incrementandone il costo e prolungando il periodo che deve intercorrere tra un contratto e il suo rinnovo – penalizzerà le imprese che ricorrono al lavoro flessibile per adattarsi rapidamente all’andamento della domanda del mercato e, invece, favorirà le imprese che lo utilizzeranno per testare un lavoratore, per poi eventualmente assumerlo a tempo indeterminato. Viene avallata tale veste del contratto a termine, nella convinzione che possa favorire la creazione di posti di lavoro stabili. Come se fosse possibile far discendere la bontà del lavoro flessibile e, più in particolare, del contratto a tempo determinato unicamente dalla sua successiva conversione in un contratto a tempo indeterminato. Di certo, risultano frustrate le istanze di flessibilità sana delle aziende che necessitano del lavoro “a tempo” per poter dar seguito al proprio processo produttivo, per poter sviluppare nuove idee imprenditoriali o, comunque, per poter cogliere dal mercato occasioni di crescita. Queste imprese, evidentemente, non beneficiano della liberalizzazione del primo contratto: hanno esigenze oggettive per ricorrere al lavoro a termine e sono assolutamente in grado di specificarle nel contratto. Subiscono, però, l’aumento del costo del lavoro. E tanto ancor più perché, ricorrendo al lavoro a termine per sfruttare contingenti e temporanee occasioni di incremento del proprio normale lavoro, potrebbero non essere nella condizione di stabilizzare il personale assunto a termine e, quindi, di recuperare il costo aggiuntivo iniziale, beneficiando del “premio di stabilizzazione”. Sul lavoro a termine, insomma, si torna indietro: il contratto a tempo determinato riformato è il caso di fare paradossalmente sbilanciato, tra previsioni che ne favoriscono un breve commen- to in relazione alle causeimpiego incontrollato e nuove rigidità, tutte a danno della flessibilità sana.
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Sources: Labor Contract Reform
Conclusioni. Questo articolo sostiene Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il panorama delle relazioni industriali lungo cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una traiettoria si- milecontrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). Ciò La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non significa viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di relazioni industriali – ma chedefinizione e negoziazione della classificazione e del salario. Ancora vigente, ad oggi, il CCNL stipulato il 10 luglio 2002 tra le organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo (Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil), un contratto che si muove nel segno della continuità anche quando ciò non avvienese il contratto del luglio 2002 ha apportato significative novità su alcuni punti qualificanti della disciplina contrattuale collettiva; finalizzate a flessibilizzare e modernizzare la regolamentazione del rapporto di lavoro in agricoltura, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte a renderla più rispondente alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità esigenze dei datori di lavorolavoro e dei lavoratori. La liberalizzazione, Sono in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), corso le trattative per il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzatarinnovo, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione presumibilmente si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causeconcluderanno nell’estate prossima.
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Sources: Vademecum on Agricultural Labor
Conclusioni. Questo articolo sostiene Si può constatare come il legislatore abbia introdotto una disciplina generale sulla responsabilità degli ISP, distinguendoli per tipologia di funzione. In tal modo si distinguono le diverse allocazioni del rischio di inadempimento o di responsabilità lato sensu dell’intermediario, nonchè le condizioni che integranola responsabilità dell’intermediario in base al ruolo effettivamente svolto nell’illecito. A questo si aggiunga come nessuna norma prevede che vi sia in capo al provider né un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa obbligo ex ante generale di sorveglianza sulle informazioni che esso trasmette o memorizza, né, tantomeno, un obbligo preventivo di ricercare i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali fatti o le circostanze che indicano la presenza di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoroattività illecite. La liberalizzazioneratio della disciplina in analisi – come accennato – è il risultato di una attenta politica legislativa, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionalevolta a non mortificare l’attività dell’intermediario, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia)da un lato, il processo quale sarebbe esposto ad un obbligo preventivo e ai relativi costi che superano la massima diligenza auspicabile per una siffatta complessa attività economico.sociale; dall’altro, si desidera tutelare i diritti garantiti dalla C.E.D.U. e dalla Costituzione, quali ex multis il diritto alla riservatezza, al nome e all’oblio. Lo stesso è, comunque, tenuto ad informare – tempestivamente - l’autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzione di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma vigilanza, qualora sia aconoscenza di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzatapresunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio ed a fornire a tale autorità, ove richiesto, tutte le informazioni in suo possesso che un tem- po era il fulcro di un modello alternativoconsentono l’identificazione del destinatario dei suoi servizi, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioniindividuare e prevenire presunte attività illecite. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune Dunque, la scelta di esonerare il provider dall’obbligo generale di sorveglianza non è certo priva di un significato sul piano della politica del diritto. Nel bilanciamento tra l’interesse della collettività a potere fruire dei vantaggi della rete e le ragioni per cuil’interesse di evitare che sulla rete siano commessi illeciti, è valorizzato sicuramente il primo. Si tratta, quindi, di attuare con l’interesse prevalente anche misure di salvaguardia dell’interesse sacrificato. L’analisi economica del diritto rappresenta, in alcuni paesital senso, lo stesso processo una matrice della massima rilevanza: il costo della responsabilità – in tale prospettiva – viene allocato in via ottimale (c.d. ottimo paretiano)103. Essa è una situazione di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionaleallocazione efficiente delle risorse. Quando la medesima ricorre, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e possibile migliorare il benessere – inteso quale utilità di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è un soggetto o consociato – senza peggiorare il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causebenessere degli altri soggetti.
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Sources: Responsabilità Civile Dell’internet Service Provider
Conclusioni. Questo articolo sostiene Il dibattito sulla rappresentanza sindacale, sulla conseguente possibilità di instaurare relazioni sindacali affidabili e stabili, sulla necessità di rendere esigibili e governabili le norme contrattuali è, come si è visto, ancora di estrema attualità. Mutano gli scenari, le condizioni al contorno, ma è sempre costante la ricerca delle soluzioni più efficaci e che meglio rispondano alle esigenze che nel tempo si propongono. E’ dunque un imperativo comune campo, quello in cui si muove l’azione sindacale, che necessita di estrema adattabilità dovendo porsi come azione regolatrice e promotrice di un contesto sempre mutevole. La CISL fin dalla sua nascita ha abbracciato questa idea di dinamicità dell’azione sindacale, proprio in virtù di un’impostazione non antagonistica che è originariamente incentrata anche sull’affermazione dell’”industrialismo” inteso come motore principale dello sviluppo economico, della diffusione del benessere e della valorizzazione delle liberalizzazioni sia trasformare persone. La CISL abbraccia da sempre una visione dinamica della società industriale; è la visione di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ del dinamismo sociale (connessa all’idea di trasformazione economica), l’idea delle “forze vive che fanno la storia”, forze che vedono la continua relazione tra il panorama “fatto sindacale concepito come spontanea risultanza dell’esigenza associativa e l’ambiente democratico” che implica l’esistenza di un “vincolo di natura tale da rendere impossibile non solo il sussistere del primo al venir meno del secondo, ma anche il permanere del secondo in mancanza di un continuo sviluppo del primo” (Romani, 1951). E’ questa visione dinamica della società (industriale) che si trasmette anche alla natura delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa sindacali e che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali sostiene anche il profilo di relazioni industriali – ma cheautonomia di questo sindacato: autonomia dai partiti, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali dall’appartenenza religiosa (non convergenti o si costituisce, infatti, un sindacato cristiano, ma un sindacato aconfessionale) e autonomia dalla regolazione legislativa. Basandosi su quest’ultimo aspetto è possibile comprendere il rifiuto della soluzione Costituzionale, che ha portato alla mancata applicazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione, ma anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni il sostanziale disaccordo con l’emanazione dello Statuto dei lavoratori. Certamente si sente forte la necessità, nel primo dopo guerra, di segnare una discontinuità con il periodo corporativo fascista che porta la CISL ad affermare, nella relazione della Segreteria Generale al 3° Congresso del 1959 che “ci siamo resi conto che il sistema di registrazione dei sindacati significa ingerenza dei pubblici poteri nella vita interna del movimento sindacale, statuizione di pesanti responsabilità legali per i suoi dirigenti, impossibilità pressoché completa di svolgere una autonoma politica contrattuale in direzione convergenteforza dell’equivoco e assurdo metodo delle rappresentanze unitarie, irrigidimento e cristallizzazione dell’attuale struttura della contrattazione collettiva. Questa direzione comune nella forma aperta e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori realistica presa di lavoro. La liberalizzazioneposizione ci trova purtroppo isolati, in quanto processo siamo noi soli a difendere l’autonomia e la libertà del sindacato” (CISL, 1959, p. 43) La CISL, nella sua scelta di deregolamen- tazione istituzionaleautonomia, sceglie quindi l’ambientazione del diritto privato: una scelta che non implica l’assenza della legge (ma legge di sostegno viene intesa come quella che rimuove gli ostacoli per la crescita e lo sviluppo del Paese, cioè quell’intervento dello Stato con autentica connotazione di politica industriale che consenta crescita e sviluppo) ma che fonda il proprio pensiero giuridico sul rapporto contrattuale. “Caratteristica della CISL rispetto ad altre esperienze, sindacali o associative, è predominante anche il suo offrirsi come esperienza giuridica, in tre paesi quanto tale capace di tenere assieme, con lo strumento del nostro campione: Franciacontratto, Germania le dimensioni politica, economica e Regno Unitosociale; nell’aver opposto agli artt. Negli altri paesi (Irlanda39 e 40 non un rifiuto, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di non una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro rivendicazione di un modello alternativoregime di privilegio per fare del sindacato un soggetto legibus solutus, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negozialema l’individuazione nel comune diritto privato della soluzione, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cuianche tecnica, del problema dell’esperienza sindacale in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di un regime democratico” (▇▇▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli2007, saremmo felici p. 29). L’autonomia dalla legge, quindi, assume per la CISL non un connotato di aver stabilito “indipendenza”, ma ha un semplice fattosignificato strettamente giuridico in quanto “intrinseca capacità di produrre norme per sé […] (ed) auto identificazione del proprio essere sociale nella trama dei rapporti umani. […] In altri termini, che il nuovo soggetto sindacale si costituisce autocostituendosi, non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelliper investiture esterne partitiche o statali, e neanche professionali o corporative, ma attraverso un patto a cui partecipano i sindacati di poter lasciare l’analisi categoria e attraverso essi i lavoratori che liberamente si associano” (Marongiu, 1991, p. VIII), in questo anticipando di fatto la teoria dell’ordinamento intersindacale di Giugni (Giugni, 1960). La scelta “giuridica” della CISL delle cause della calvizie e delle diverse acconciature origini risponde quindi anche ad un criterio di dinamicità che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavial’ordinamento statuale, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causeviceversa, non può soddisfare.
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Conclusioni. Questo articolo sostiene Al netto delle riflessioni compiute circa l’urgenza di sperimentare nuove e alternative forme di proposte contrattuali - un’urgenza, a ben vedere, imposta dall’era mutevole della digitalizzazione dei mercati - non si può non considerare la centralità dei temi che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo riguardano la protezione della persona dalle insidie tecnologiche pervasive. Emergono, in tale contesto, i tratti distintivi dei rapporti asimmetrici tra i consumatori e le piattaforme digitali, nonché quelli dei titolari del trattamento dei dati personali che richiedono una traiettoria si- mileprotezione normativa convergente tra i settori regolatori contigui della tutela dei consumatori e della tutela dei dati personali. Ciò non significa Pertanto, lo strumentario rimediale protettivo della persona consumatore – contraente debole deve essere, oltre che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma cheindividuale, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune metaindividuale nel senso di poter rafforzare ulteriormente la protezione nella forma e nel funzionamento dimensione collettiva propria delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori azioni di lavoro. La liberalizzazioneclasse e, in quanto processo ultima istanza, anche di deregolamen- tazione istituzionaledeterrente sanzionatorio a tutela della trasparenza e correttezza dei mercati digitali. Tale convergenza risulta, è predominante infatti, in tre paesi linea con le più recenti evoluzioni normative europee nel solco di un apparato nato con il GDPR e poi evolutosi con la recente direttiva UE 2161/2019[54]. Tutto ciò dimostra come, pur mantenendo fissa la stella polare del nostro campione: FranciaCodice civile, Germania anche in Europa il quadro regolatorio si avvia ad un consolidamento delle molteplici fonti e Regno Unitoad un’uniformità di orientamenti che vorranno essere la base per un nuovo mercato unico improntato alle transazioni telematiche di nuova generazione. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata[1] Il termine, che un tem- po era deriva dall’inglese e letteralmente significa “confinamento”, dall’inizio della pandemia da Covid-19 è stato utilizzato per definire le varie politiche introdotte per contenere i contagi da coronavirus. [2] Espressione in uso per indicare i principali attori digitali globali, protagonisti non solo delle moderne transazioni telematiche, ma anche della rivalità internazionale che si svolge sulla quinta dimensione. [3] Da intendersi: il fulcro Diritto della tecnologia d’avanguardia, cioè a dire la tecnologia più avanzata disponibile. [4] Termine breve tratto dalla lingua inglese, concernente l’uso della posta elettronica, con cui si indica il sistema di un modello alternativocorrispondenza che consente lo scambio di messaggi tra utenti connessi a una rete di computer, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causema situati su computer diversi.
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Sources: Article
Conclusioni. Questo articolo sostiene In questo lavoro siamo partiti da una breve rassegna sulla letteratura teorica sulla contrattazione tra impresa e sindacato, che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama ne prevede l’attuazione quando si verificano due condizioni: l’esistenza di rendite a livello aziendale e la capacità di esercizio di potere da parte del sindacato a livello aziendale. Se la prima di queste condizioni è misurabile con sufficiente precisione a partire dai dati di bilancio di una impresa, più arduo può risultare la rilevazione della seconda. Le tradizionali misure del potere di contrattazione a livello aggregato (quota dei salari sul valore aggiunto, tasso di sindacalizzazione, esercizio del diritto di sciopero) non risultano sempre adeguate a livello d’impresa. Per questo a partire da una rilevazione di tipo qualitativo sullo stato delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- milein un campione di imprese lombarde sull’arco del decennio 1986-95, abbiamo individuato gruppi di variabili, sulle quali è stata applicata l’analisi fattoriale a partire da matrici di correlazione policoriche. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali Ne è emersa l’esistenza di relazioni industriali – ma chetre variabili latenti, anche quando ciò non avviene, dove le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergenteprime due determinano la terza. Questa direzione comune nella forma Dall’analisi di regressione tra variabili originarie e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionalevariabili latenti, è predominante stato possibile caratterizzare la prima variabile come “buon andamento aziendale” e la seconda come “potere contrattuale del sindacato”, mentre la terza attiene ai “risultati dell’azione contrattuale”. L’analisi della distribuzione di queste variabili latenti in tre paesi riferimento alle diverse caratteristiche d’impresa (dimensione, settore contrattuale, andamento percepito dagli intervistati) e ai diversi esiti della attività contrattuale (vertenza non conclusa, accordo informale, accordo formale) ha confermato a livello empirico quanto suggerito dall’analisi teorica. L’azione contrattuale a livello d’impresa si sviluppa maggiormente in aziende che registrino un buon andamento aziendale, dove nel contempo il sindacato sia sufficientemente forte. L’insieme di queste due condizioni vale anche per la “qualità” dei risultati che si ottengono: i risultati sono maggiormente formalizzati e vertono preferibilmente su tematiche con risvolti salariali quanto più forte è l’esercizio del nostro campionepotere contrattuale del sindacato. Questo non esclude che si registri azione contrattuale anche nel caso di aziende che vadano male, dove il sindacato sia debole: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: ma in questi casi la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro verte principalmente sulle modalità di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario riduzione del personale e/o sull’assicurare garanzie individuali (in tema di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine orari e/o di adeguarla all’imperativo co- mune livelli minimi di salvaguardia delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causeretribuzioni).
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Sources: Contrattazione Aziendale
Conclusioni. Questo articolo sostiene Alla luce dell’analisi svolta nel presente elaborato, sembra potersi concludere, innanzitutto, che la tecnologia Blockchain e gli Smart Contracts rappresentano degli strumenti innovativi e duttili, le cui caratteristiche peculiari possono costituire una “rivoluzione” nel panorama dei contratti. Dopo un imperativo comune approccio di verghiana memoria, che, per citarlo, riteneva il progresso grandioso se visto da lontano, l’interesse del mondo giuridico intorno al fenomeno degli Smart Contracts e all’applicazione delle liberalizzazioni nuove tecnologie è, negli ultimi anni, in crescita. Il nostro legislatore, infatti, con un pioneristico (in ambito europeo) intervento normativo ha voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico una definizione sia trasformare di registro distribuito (DLT) sia di Smart Contracts, come visto, ai primi due commi dell’art. 8-ter della L. n.12/2019. Nonostante non si tratti assolutamente di un intervento definitivo (da subito, infatti, si sono sollevate questioni volte a sottolineare l’insufficienza delle disposizioni legislative e la mancanza di una disciplina organica) e si rivela ancora lunga la strada per una regolamentazione adeguata alla maturità di tali istituti, non si può oltre negare che a tali nuove tecnologie è stata riconosciuta l’accettazione giuridica. Le potenzialità e i vantaggi legati all’applicazione degli Smart Contracts su piattaforme Blockchain si è visto essere molteplici. Lo sfruttamento delle caratteristiche insite nella natura del registro distribuito può rendere concreta l’aspirazione a un diritto (dei contratti) più certo, sicuro, rapido e trasparente. L’elaborato è partito dalla premessa dell’erroneità di voler (anacronisticamente) inquadrare, oggi, ogni tipologia di contratto nell’alveo del concetto tradizionale dello stesso, così come disciplinato dagli articoli 1321-1469 del Codice Civile. Supponendo, infatti, che così non fosse, si negherebbe l’ingresso nel nostro ordinamento giuridico di istituti maturi (al passo con la società attuale e con lo sviluppo tecnologico), che nulla andrebbero a togliere alla disciplina contrattuale. La società si evolve, il panorama diritto si evolve. L’elaborato si poneva l’obiettivo di poter qualificare gli Smart Contracts come dei veri e propri contratti. In considerazione delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mileanalisi svolte, si può concludere affermando che gli Smart Contracts, a certe condizioni e, quindi, quando presentano tutti gli elementi richiesti dalla legge, si possono qualificare come contratti. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è Una tipologia di contratti nuova e peculiare, ma pur sempre contratti. Si deve, ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali volta, evidenziare la necessità di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzataun intervento normativo satisfattivo, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativopossa dare una disciplina organica e armoniosa ai nuovi contratti, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negozialecon l’ausilio, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune medio tempore, dei giuristi nello sviluppo e nella conoscenza delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche futurenuove tecnologie. Tuttavia, l’applicazione già concreta degli Smart Contracts in determinati settori, dove maggiormente per caratteristiche sono riusciti a imporsi, ha mostrato i potenziali e i benefici che se ne possono tratte in ambito contrattuale (vedasi il settore finanziario e il settore dell’energia elettrica). Proprio per tale motivo è il caso necessario un intervento normativo per un prodotto che, in diversi ambiti, è già maturo; inoltre, bisogna osservare con fiducia l’espansione di fare un breve commen- to questa nuova tipologia di contratti in relazione alle causealtri settori, come (ad esempio) quello del diritto del lavoro.
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Sources: Smart Contracts
Conclusioni. Questo articolo sostiene L’importanza di darsi del tempo e di darne al cliente nella formula- zione del contratto, mi pare una delle consapevolezze più impor- tanti per il counselor. Esiste infatti il rischio di soggiacere all’ ‘ansia da contratto’: questo può comportare la scotomizzazione di dati importanti e soprattut- to ci segnala che stiamo mettendo noi e il nostro lavoro al centro dell’attenzione, invece dell’altro. Lasciare al cliente lo spazio e il tempo necessario per compiere, insieme a noi e con pazienza, questo lavoro di ricognizione alla ricerca di segnali utili nell’individuare la direzione da prendere, rappresenta un imperativo comune potente messaggio di fiducia, carico di saggezza e libero dalla presunzione della risposta a tutti i costi. Milly De Micheli Esiste una base logica nella sequenza del trattamento e ci sono tappe che hanno bisogno di essere indirizzate in un ordine particolare; se si omettono alcune tappe o non le si affrontano in sequenza può diminuire l’efficacia del trattamento stesso. Per pianificare un trattamento occorre partire dagli elementi diagnostici del problema e della persona e chiedersi di che cosa quella persona ha bisogno per raggiungere il risultato che ricerca con il trattamento. Nell’intervento di counseling, come in quello psicoterapeutico e, con modalità diverse anche negli altri interventi educativi o di coaching organizzativo effettuati con l’approccio analitico tran- sazionale, si definisce la direzione del trattamento attraverso una scelta di procedure di intervento decise in base alle conoscenze acquisite nella fase diagnostica e seguite fino al compimento della meta del contratto. È questa una delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma caratteristiche della metodologia analitico transa- zionale che, anche quando ciò non avvienein apparenza, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni può sembrare rigida e schematica. Nella realtà, specialmente in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma un intervento focale, limitato nel tempo, quale è, quasi sempre, quello che riguarda il campo del counseling, una precisa e verificabile pianificazione è di grande valore protetti- vo per il counselor e per il cliente e ne favorisce la potenza nell’ef- ficacia dei risultati concordati nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavorocontratto, la verificabilità durante il processo e il raggiungimento della meta. La liberalizzazionemeta è il risultato, il vero guadagno del cliente, nel passaggio dal disagio alla riuscita o, almeno, nell’individuazione della via per raggiungerla. Quando parliamo di pianificazione del trattamento ci riferiamo quindi ad un progetto che prevede una sequenza calibrata ad hoc degli interventi per quel determinato cliente, che basa la sua effi- cacia sul mantenimento della direzione scelta. Ritengo che questo metodo rivesta anche il significato di un intervento di processo, in quanto la persona, quando si trova in una situazioni di crisi “non sa dove andare”, ha momentaneamente smarrito la sua capacità di pianificare efficacemente la sua strada di problem solving: il vivere all’interno della relazione di counseling un processo di deregolamen- tazione istituzionalelavoro con una chiara direzione offre una opportunità di apprendimento per sé, attraverso l’esperienza stessa. La direzione che il counselor, utiliz- zando efficacemente il suo stato dell’Io Adulto e le sue conoscenze teoriche ed esperienziali, sa trovare e mantenere, può quindi dive- nire un modellamento efficace per il cliente stesso. Come gli elementi della diagnosi sono un elemento di facilita- zione nel processo di aiuto e non vanno considerati come un eti- chettamento statico della persona o del problema, bensì il mettere insieme un ampio raggio di informazioni sul cliente che offrirà una guida dettagliata per il piano di trattamento, così la pianificazio- ne del trattamento è predominante uno strumento di facilitazione per l’efficacia dell’intervento. Come ogni piano di progetto può essere aggiorna- to a seguito di verifiche in tre paesi itinere, anche questo va monitorato e non seguito in modo rigido. È proprio una pianificazione precisa che permette la flessibilità necessaria ad ogni intervento con la persona, che non può essere legata a nessuno schema. È un po’ come quando si viaggia: una buona pianificazione della direzione e dei tempi è quella che permette di godersi il viaggio nei suoi eventi imprevedibili, sia piacevoli che spiacevoli, determinandone il successo. La pianificazione del nostro campionetrattamento AT è un processo deciso ed espli- cito che prevede le scelte sulla sequenza degli interventi, cioè l’or- dine con cui saranno portati avanti i diversi stadi del processo di trattamento. Riprendendo ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Stewart1 afferma che il terapeuta AT, come il “vero dottore” deve: Francia1 cfr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇., Germania TA counseling in action, London 1989, ▇▇▇▇, • essere orientato anzitutto a curare i suoi pazienti • essere capace di pianificare il suo trattamento in modo tale che ad ogni fase egli sappia che cosa sta facendo e Regno Unitoperché lo sta facendo • prendere la sola responsabilità per il benessere dei suoi pazienti entro l’area della sua competenza professionale. Negli altri paesi (IrlandaCredo che questo valga, Italia pari pari, anche per l’intervento di counse- ling: “curare”, cioè “avere cura” del cliente rispetto alla richiesta e Svezia)al contratto pattuito; pianificare il suo lavoro nella consapevolezza di sapere che cosa sta facendo e perché, in modo da essere in grado di verificare l’efficacia dell’intervento e di modificarlo o ripeterlo se non funziona; essere chiaro rispetto al suo contratto, al suo manda- to, alle sue competenze nell’ambito che gli è proprio. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ afferma che il processo di liberalizzazione trattamento assomiglia a quel- lo di costruzione di una casa: prima si mettono solide fondamenta, poi si comincia col mettere i mattoni al di sopra e si lavora andando in su. La solidità dell’intera struttura dipende da come sono state poste le fondamenta e poi i mattoni sopra di esse. Credo che questa sequenza descriva non soltanto l’ordine di un trattamento efficace, ma anche l’ordine ottimale con cui si possono costruire le proprie personali abilità in A.T. Acquistando scioltezza in ogni aspetto suc- cessivo della sequenza di trattamento si prepara un fondamento solido per lo sviluppo dell’abilità nella fase seguente. Il piano di trattamento è funzionale alla rotta del cambiamento: devo sapere dove devo andare per pianificare come arrivarci, per cui ogni step sarà funzionale solo se andrà in questa direzione. Sta qui il senso della frase berniana “sapere che cosa si sta facendo e perché lo si sta facendo” riferita a ogni tappa del processo della relazione di aiuto. Una volta definita la direzione del trattamento, che è determinata dalla richiesta e dal contratto di cui si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e parlato in altri accade il contrarioarticoli del presente numero di Quaderni di counseling, occorre determinare una sequenza. Per tornare a Eubulide di Occorre tenere insieme tre punti: diagnosi, direzione, contratto2 . 2 cfr. ▇▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici di aver stabilito un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causeibidem.
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Sources: Counseling Process
Conclusioni. Questo articolo sostiene che un imperativo comune L’obiettivo della nostra ricerca era quello di individuare e descrivere alcuni meccanismi e dinamiche riguardanti l’inserimento delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni imprese straniere nei distretti industriali lungo una traiettoria si- mileitaliani, definendone opportunità a potenzialità. Ciò non significa Come già evidenziato, abbiamo potuto constatare che i paesi hanno necessariamente manifestato distretti in cui il contributo delle imprese di migranti sia realmente significativo rappresentano delle eccezioni: l’impressione ricorrente è che la concentrazione delle imprese di migranti si esprime in cluster settoriali che poco si relazionano al tessuto industriale e imprenditoriale del territorio, relegando questo tipo di aziende ai gradini più bassi della scala di valore. Su questo riteniamo che sia necessario spostare lo sguardo sul ruolo giocato dalle imprese straniere per il mantenimento delle filiere. Nei tre casi illustrati è stato particolarmente evidente che le imprese straniere abbiano occupato i segmenti delle filiere lasciati sguarniti dalle imprese italiane, giocando in realtà un ruolo indispensabile per il mantenimento delle stesse. Non è forse questo, già di per sé, un valore aggiunto? L’isolamento dell’impresa immigrata è risultato evidente anche nella scarsa interazione con le Istituzioni territoriali (pubbliche e private), così come nelle difficoltà di accesso alle risorse pubbliche, rese ancora più evidenti dalla crisi pandemica. Una debolezza strutturale che limita l’integrazione all’interno di ambiti produttivi, come i distretti, dove le relazioni fiduciarie fra imprenditori e la capacità di fare sistema costituiscono due asset fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo del comparto produttivo. La nostra ricerca non ha rilevato delle vere e proprie buone pratiche, sono però emersi stereotipi sull’imprenditoria straniera, spesso considerata sleale, marginale o esotica. È importante, in questo senso, liberare lo sguardo da possibili stereotipi, per ricostruire una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma narrazione del fenomeno dell’impresa immigrata che tenga conto della sua complessità e che, soprattutto, ci permetta di vedere, accompagnare e valorizzare le buone pratiche. La nostra ricerca ha evidenziato che i rapporti tra imprese italiane e straniere si limitano a relazioni funzionali, di filiera, privilegiando i meccanismi di subfornitura. Molto spesso lo sviluppo dell’impresa a titolarità straniera sembra svilupparsi su binari paralleli rispetto alle filiere produttive dove l’unico collegamento è rappresentato dal legame di subfornitura, a volte veicolo di tensioni e contraddizioni, ma senza una pianificazione a lungo termine finalizzata a realizzare processi virtuosi, capaci di accompagnare e far crescere le imprese in un’ottica di integrazione e, laddove vi siano le condizioni, di sostituzione. Non abbiamo rilevato, se non nel caso aretino, alleanze e progettualità comuni e sembra ancora molto netta la distinzione tra attività capital intensive –gestite da aziende italiane- e labour intensive, portate invece avanti da aziende a titolarità straniera. Se le economie distrettuali con cui siamo entrati in contatto hanno evidenziato, nella maggior parte dei casi, una visione comune e alleanze strategiche tra gli attori, è abbastanza evidente che gli imprenditori stranieri siano ancora marginalizzati e non vengano ancora riconosciuti come interlocutori legittimi. Questo, probabilmente, è anche quando ciò non avvieneil frutto di meccanismi di autoesclusione, tanto che durante la rilevazione è stato molto semplice parlare di loro e molto difficile parlare con loro. È anche vero che per alcuni meccanismi da sempre ritenuti tipici degli imprenditori immigrati, come quello del lavoro individuale e famigliare (che consentono ritmi più intensi), si stia intravedendo un’inversione di rotta. Entrambi gli imprenditori del settore orafo di Arezzo ci hanno riferito una crescente necessità trovare un equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa. Ci hanno inoltre riferito di un crescente bisogno formativo e informativo, in cui le forme istituzionali (non convergenti associazioni di categoria possono giocare un ruolo determinante. Possiamo dunque leggere in questi elementi l’espressione della volontà degli imprenditori stranieri di superare certi elementi che li hanno relegati ad attori marginali dei distretti in cui si inseriscono. Non sappiamo in che modo si declineranno queste intenzioni nel futuro, se con l’apertura di nuovi mercati esteri o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento con l’esplorazione di nuove nicchie di mercato o, ancora, risalendo la catena di valore, ma sarà certamente compito delle istituzioni preposte alle relazioni accompagnare questi processi, ripensando la governance dei distretti industriali. Se persistono dal lato delle imprese a titolarità immigrata criticità e debolezze, appare opportuno avviare processi che sappiano guardare al futuro in un’ottica di medio-lungo periodo, valorizzando e integrando competenze e professionalità acquisite da parte degli imprenditori migranti, superando le barriere e le difficoltà ancora esistenti e assicurando sostenibilità e ricambio all’interno dei distretti industriali punta verso che qualificano e caratterizzano il sistema produttivo italiano. Un approccio di sistema che richiede una maggiore discrezionalità pianificazione e strumenti di supporto e sostegno adeguati da sviluppare all’interno dei datori di lavorosingoli contesti territoriali. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in Per selezionare i tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione casi studio su cui si è manifestato prevalentemente nella forma concentrata l’analisi, sono state raccolte ed elaborate informazioni provenienti da più fonti, attraverso livelli di una conversione istituzionaleanalisi per gradi successivi: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era ▪ come base di partenza dell’analisi è stata analizzata l’ampia base dati del portale realizzato da InfoCamere in collaborazione con il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negozialeMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali. ▪ All’analisi dei dati InfoCamere, è stata ridisegnata sovrapposta la mappa dei distretti industriali ISTAT. È stata selezionata una rosa di candidati, da cui man mano sono stati eliminati i territori che non si sono rivelati effettivamente significativi. ▪ Una volta selezionati i tre territori, grazie al fine dialogo con le Camere di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioniCommercio abbiamo avuto accesso ad ulteriori e, nella maggior parte dei casi, ricchissime informazioni qualitative e quantitative sull’imprenditoria straniera nei territori di competenza a cui si sono aggiunte le informazioni qualitative derivanti dalle interviste con imprenditori e istituzioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso Sulla base degli elementi raccolti dalle fonti primarie è stato quindi possibile selezionare 3 casi studio sull’impresa di migranti nei distretti industriali. Il processo di liberalizza- zione selezione non è stato sempre lineare. Se ad esempio nel caso di Arezzo i dati numerici evidenziavano una presenza rilevante di imprese straniere inserite nel distretto orafo, per l’individuazione degli altri casi si manifesta prevalentemente nella forma è proceduto per tentativi: in una prima fase abbiamo individuato dei territori e delle filiere che presentassero caratteristiche interessanti a livello numerico, sovrapponendo a queste informazioni la mappa dei distretti industriali ISTAT del 2011. Nella seconda fase abbiamo proceduto ad interrogare le Camere di Commercio locali, escludendo le realtà in cui non abbiamo riscontrato una conversione istituzio- nale invece che corrispondenza tra dati quantitativi e informazioni qualitative circa un reale inserimento delle imprese a titolarità immigrata nei contesti produttivi legati ai distretti. In questo modo la nostra attenzione è stata attirata dal distretto tessile e delle confezioni di una deregolamentazione istituzionale, Treviso e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide dal contesto di Reggio ▇▇▇▇▇▇, la cui analisi non si è limitata ad un’unica filiera, ma ha messo in evidenza più settori produttivi. Con ogni probabilità, non è un caso che i tre distretti selezionati secondo il processo descritto si trovino in regioni – Toscana, ▇▇▇▇▇▇-Romagna e all’esempio dell’uomo Veneto - che sta perdendo i capellihanno reso l’economia distrettuale la base dei propri sistemi industriali. I tre casi di studio sono stati poi arricchiti da 12 interviste a testimoni privilegiati, saremmo felici riguardanti le relazioni tra territorio, comportamenti imprenditoriali e comunità migranti, sia dal punto di aver stabilito un semplice fattovista produttivo e imprenditoriale, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, rispetto a vincoli istituzionali e dispositivi di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causecontrollo dell’impresa migrante.
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Sources: Service Agreement
Conclusioni. Questo articolo sostiene L’articolo di ▇▇▇▇▇▇ and Jackwerth (2007) ha lo scopo di analizzare le stra- tegie ottime di un fondo di investimento, soprattutto dalla prospettiva di un potenziale investitore in tale fondo che vuole, ragionevolmente, sapere quali comportamenti adottera` il proprio gestore. In particolare assumiamo che un imperativo investitore preferirebbe una gestione quanto piu` costante e moderata possibile e vorrebbe evitare da un lato prese di rischio eccessive e repentine e dall’altro la chiusura prematura del fondo, per le ragioni che abbiamo gi`a spiegato. Il risultato piu` preoccupante in tal senso `e l’Option Ridge nel caso monope- riodale: con orizzonte temporale di un solo anno il gestore si trova di fronte ad un conflitto di interessi causato dalla non linearit`a del payoff, ovvero dal- l’incentive fee. L’high water mark lo porta verso un profilo di rischio elevato che contrasta con le aspettative (molto piu` avverse al rischio generalmente) degli investitori. Tuttavia questo effetto drammatico svanisce rapidamente con un orizzonte temporale pluriennale, situazione decisamente piu` comune delle liberalizzazioni sia trasformare per i fondi di investimento. In ogni caso si riscontra sempre un aumento del rischio in caso il fondo abbia rendimenti scarsi e si avvicina alle condizioni estreme che portano alla liquidazione; questo perdura anche con gli orizzonti piu` lunghi. In tutto ci`o gioca un ruolo importante la potenziale chiusura endogena che aiuta a spiegare l’alto tasso con cui, statisticamente, i fondi nella realt`a vengono chiusi. Il complesso panorama delle relazioni industriali lungo una traiettoria si- mile. Ciò non significa di strategie che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali ▇▇▇▇▇▇ and Jackwerth (2007) mette in evidenza arricchisce la letteratura gi`a presente, di relazioni industriali – cui vengono citati alcuni esempi, perch`e introduce vari aspetti di modellazione piu` realistica del problema (chiusura endogena) e riesce a risolvere in modo semplice ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazioneefficace il caso multiperiodale, in quanto processo cui il problema della path-dependency `e assolutamente non banale. CAPITOLO 6. CONCLUSIONI 26 ▇▇▇▇▇▇ and Jackwerth (2007) concludono sottolineando l’importanza per gli investitori di deregolamen- tazione istituzionalecomprendere questi fenomeni e la possibilit`a di controllarli attraverso limiti all’operato dei gestori, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unitocome vincoli sui fattori di rischio o sulla leva finanziaria. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione si è manifestato prevalentemente nella forma di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, è stata ridisegnata al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cui, in alcuni paesi, lo stesso processo di liberalizza- zione si manifesta prevalentemente nella forma di una conversione istituzio- nale invece che di una deregolamentazione istituzionale, e in altri accade il contrario. Per tornare a Eubulide di [1] ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelliE. J. and ▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. “Incentive Contracts and Hedge Fund Management” Journal of Financial and Quantitative Analysis, saremmo felici di aver stabilito un semplice fattoVol. 42, che non è affatto senso comune 4 (2007), 811-826. [2] ▇▇▇▇▇▇, ▇. “Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Con- tinuous Time Case.” Review of Economics and Statistics, 51 (1969), 247-257. [3] ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, W. N.; J. E. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇.; and ▇. ▇. ▇▇▇▇. “High-Water Marks and Hedge Fund Management Contracts.” Journal of Finance, 58 (2003), 1685-1717. [4] ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇. “Does Option Compensation Increase Managerial Risk Appetite?” Journal of Finance, 55 (2000), 2311-2331. [5] ▇▇▇▇▇, ▇.; A. ▇▇▇▇▇▇▇; and ▇. ▇▇▇▇▇▇▇. “Optimal Asset Allocation and Risk Shifting in questa disciplinaMoney Management.” Review of Financial Studies, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli20 (2007), e di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle cause1583-1621.
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Sources: Tesi Di Laurea Magistrale
Conclusioni. Questo All’inizio di questo articolo sostiene abbiamo detto che un imperativo comune delle liberalizzazioni sia trasformare il panorama delle relazioni industriali lungo insieme agli elementi della comunicazione, relazione ed empatia, propri del counseling, per costruire una traiettoria si- mile. Ciò non significa buona ed efficace alleanza terapeutica è impor- tante che i paesi hanno necessariamente manifestato una convergenza nelle forme istituzionali – c’è ancora una varietà fisionomica i- stituzionale dei sistemi nazionali di relazioni industriali – ma che, anche quando ciò non avviene, le forme istituzionali (non convergenti o anche di- vergenti) hanno modificato le proprie funzioni in direzione convergente. Questa direzione comune nella forma e nel funzionamento delle istituzioni preposte alle relazioni industriali punta verso una maggiore discrezionalità dei datori di lavoro. La liberalizzazione, in quanto processo di deregolamen- tazione istituzionale, è predominante in tre paesi del nostro campione: Francia, Germania e Regno Unito. Negli altri paesi (Irlanda, Italia e Svezia), il processo di liberalizzazione counseling abbia una struttura. Abbiamo individuato tale struttura nelle quattro fasi o stadi, della domanda, dell’accordo, della programmazione e dell’attiVità. Un secondo elemento necessario all’efficacia del counseling è cogliere nella struttura gli elementi di funzionalità interna. La struttura ci dà la possibilità di scorrere in un continuum il pro- cesso di comunicazione e di sviluppo dell’alleanza terapeutica, perché l’obiettivo che ci si è manifestato prevalentemente nella forma posti nel lavoro con il cliente possa essere raggiunto. Questa stessa struttura, affinché l’obiettivo sia compiuto, ha bisogno di una conversione istituzionale: la contrattazione centralizzata, che un tem- po era il fulcro decodificazione di un modello alternativo, redistributivo ed egualitario di ca- pitalismo negoziale, tutti gli elementi funzionali. Mi sembra utile sottolinearne alcuni. La prima funzionalità individuata è stata ridisegnata il rapporto dei diversi piani, il piano dell’osservazione, dell’intervento, del risultato e degli obiettivi. In questo caso la funzionalità dei piani ha una necessità intrinseca, nel senso che ogni piano richiede una attenzione specifica e una verifica nel tenerlo operativo. Il piano dell’osservazione richiede una continua attenzione all’osservazione che dà una migliore funzionalità all’intervento e al fine di adeguarla all’imperativo co- mune delle liberalizzazioni. Non abbiamo esaminato i fattori causali sottostanti questa traiettoria co- mune e le ragioni per cuiraggiungimento del risultato che ci si è prefissi con il cliente, in alcuni paesiquesto senso abbiamo una interazione dei piani. Una seconda funzionalità è stata espressa nella dinamica delle fasi e nella contrazione del processo. Nella contrazione del processo indicavamo come ogni elemento delle fasi abbia bisogno di essere compiuto e in questo senso svi- luppi la sua precisa funzionalità. Nella dinamica indicavamo la necessità di una consequenzialità e di una verifica puntuale. Insieme alla visione complessiva dei piani, lo stesso perché la funzione sia meglio esplicitata, c’è una più specifica espressione della funziona- lità, nell’hic et nunc del procedere, sulla relazione di tutti i punti di lavoro che nel processo di liberalizza- zione counseling verranno a compiersi. La funzionalità sta proprio nel mantenere la interrelazione delle fasi e la loro consequenzialità. Una terza funzionalità è il mantenimento della congruenza tra richiesta e risultato. Dato che la richiesta non corrisponde diretta- mente all’obiettivo del risultato ma corrisponde a ciò che il cliente si manifesta prevalentemente nella forma aspetta quando è venuto a chiedere un intervento di counseling, in questo caso la funzionalità è proprio far sì che ci sia una continua attenzione alla congruenza tra la richiesta fatta e l’evoluzione dei vari risultati che si stanno compiendo. Quindi, per sintetizzare, la prima è la funzionalità dei piani, la seconda è la funzionalità delle fasi, dei passaggi che devono esse- re in interazione e consequenziali, la terza è la congruenza tra la richiesta e il risultato. Una quarta funzionalità è data dalla verifica del nostro stare nei confini di una conversione istituzio- nale invece relazione di aiuto per affrontare una problematicità, secondo tutti i parametri deontologici. La quarta funzionalità è dunque l’attenzione costante che di una deregolamentazione istituzionaleil counse- lor deve porre sia rispetto al confine in cui la relazione d’aiuto si svolge sia rispetto ai parametri deontologici a cui deve fare riferi- mento. In tal modo l’intervento sarà efficace, non solo perché ben eseguito, ma perché funzionale al compito specifico che il counse- ling si prefigge, nel suo confine e in altri accade il contrarionel suo parametro etico. Per tornare a Eubulide di ▇▇▇▇▇▇, e all’esempio dell’uomo che sta perdendo i capelli, saremmo felici Ci auguriamo di aver stabilito offerto a tutti coloro che a vario titolo sono interessati al counseling, l’intelaiatura in cui stendere i fili dell’ordi- to e della trama con cui tessere un semplice fatto, che non è affatto senso comune in questa disciplina, ossia che tutti gli «uomi- ni» in questione stanno perdendo i capelli, e intervento di poter lasciare l’analisi delle cause della calvizie e delle diverse acconciature che essi adottano per i capel- li rimanenti a ricerche future. Tuttavia, è il caso di fare un breve commen- to in relazione alle causecounseling.
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