Riduzione dell’orario di lavoro Clausole campione

Riduzione dell’orario di lavoro. 24 Art. 19 Turnazioni 24 Art. 20 Reperibilità 26 Art. 21 Particolari attività prestate da dipendenti non in turno 27 Art. 22 Orario multiperiodale 27 Art. 23 Pausa 28
Riduzione dell’orario di lavoro. 1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali.
Riduzione dell’orario di lavoro. 9. Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, viene riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro di 72 ore in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati, così come definiti al precedente comma 6, che prestano la propria attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, sarà inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° dicembre 2004, un ulteriore permesso annuo retribuito di otto ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l’orario contrattuale di 40 ore settimanali, il monte annuo di riduzione dell’orario di lavoro è di: a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 d - 80 ore dal 1.6.1995 e - 88 ore dal 1.7.1996 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento f – 92 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 d - 84 ore dal 1.6.1995 e - 92 ore dal 1.7.1996 per turni 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento f – 96 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di ore di cui al presente articolo e ciò a prescindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad un’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore. I riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 maturano pro-quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane. Tutte le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto già in atto a livello aziendale. La riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’azienda nonché l’assenza obbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro, a tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Le ore di riduzione dell’orario saranno utilizzate, individualmente o collettivamente secondo i tempi e modalità compatibili con le esigenze tecniche, di produzione dell’azienda, con esclusione dei periodi di attività stagionali , per gruppi di quattro ed otto ore indivisibili e non consecutive, salvo casi eccezionali. La riduzione d’orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore ed a contrazione temporanea di mercato. La riduzione suddetta sarà assorb...
Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui all'art. 15, a decorrere dal 1º giugno 1986 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1º giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1º giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un' ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1º comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 55 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di nono e decimo livello. La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive (10º e 9º livello) non si applica quando sia richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. N.d.R.: L'accordo di rinno...
Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° giugno 1986 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1° giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1° giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1° comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici-organizzativi e produttivi aziendali.
Riduzione dell’orario di lavoro. La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 148/1993, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile (art. 4, comma 2, D.M. n. 46448/2009). Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà (art. 4, comma 3, D.M. n. 46448/2009). Ciò sta a significare che il tetto massimo della percentuale di riduzione dell'orario può essere riferito alla media di riduzione dell'orario contrattuale della platea dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà per cui alcuni di loro possono essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell'orario superiore al 60% ed altri con una riduzione inferiore (ML lett. circ. n. 3558/2010). Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. In questa ipotesi il contratto di solidarietà è ancora valido e il datore di lavoro ha l'obbligo di versare la relativa contribuzione e la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate. Altresì deve comunicare all'INPS le ore di lavoro non prestate per le quali non scatta il diritto all'integrazione salariale e il lavoratore ha diritto a ricevere l'intera retribuzione (ML interpello n. 27/2012). L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova istanza. Sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà per sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva. I requisiti indicati si applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente al 3 agosto 2009 (per i contratti stipulati in data antecedente si vedano il D.M. n. 31445/2002 ed il D.M. 16 settembre 2003).
Riduzione dell’orario di lavoro. In ragione d'anno i lavoratori usufruiranno delle seguenti riduzioni dell'orario di lavoro:
Riduzione dell’orario di lavoro. In caso di necessità di riduzione dell’orario di lavoro per le situazioni richiamate nel precedente comma, l’ente gestore utilizza ai fini della individuazione del personale cui applicare la riduzione dell’orario di lavoro, i medesimi criteri di ^cui sopra.
Riduzione dell’orario di lavoro. 4.Trattamento di integrazione salariale