Common use of Conclusioni Clause in Contracts

Conclusioni. La/le ditta/ditte che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.

Appears in 2 contracts

Sources: Noleggio a Freddo Di Carrelli Elevatori, Noleggio a Freddo Per Carrelli Elevatori

Conclusioni. La/le ditta/ditte cheAl di là dei singoli aspetti di dettaglio l’Agenzia, in termini generali, raccomanda: A) una maggiore attenzione e tutela degli utenti, attraverso: i. l’aumento delle risorse dedicate al contact center e la definizione di standard di prestazione del servizio nella relazione con gli utenti (tempi di attesa telefonica, periodo apertura sportelli informativi, tempi di risposta scritta ai reclami, ecc.), con sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi prefissati; ii. la riduzione della Ta.Ri., a seguito titolo di aggiudicazione dell’appaltoindennizzo automatico, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali qualora si registri il mancato rispetto degli obblighi di servizio previsti dal Contratto e dalla Carta dei servizi; iii. l’obbligo di pubblicizzazione delle condizioni di erogazione dei servizi tramite comunicazioni, chiare e precise, contestuali all’invio della committente AMA SpA per lo svolgimento bolletta, nonché mediante affissioni permanenti sui contenitori adibititi alla raccolta, dei turni e delle frequenze di servizio; B) di indicare, sia nell’articolato che nelle schede descrittive del servizio di cui al presente bando raccolta indifferenziata e differenziata, un programma triennale di garaprogressiva riduzione dei turni di raccolta notturni, presa visione del presente DUVRI “statico”con l’obiettivo di giungere alla loro totale eliminazione nel 2005. Nel periodo transitorio, ha/hanno la facoltà, il Contratto di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice servizio dovrebbe prevedere l’obbligo di rotazione dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioniturni notturni, in nessun casomodo da distribuire il disagio equamente su tutta la cittadinanza; C) di prevedere, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documentoper ciascun servizio reso, sarà condiviso in sede idonei indicatori e standard di riunione congiunta con il Responsabile qualità del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominatoservizio, con obiettivi triennali di miglioramento, specificando modalità ed importi delle sanzioni applicabili in caso di livelli di servizio erogato inferiori a quanto stabilito contrattualmente; D) di definire nel Contratto di servizio le procedure informative nei confronti del Consiglio Comunale per quanto concerne atti e servizi aggiuntivi attivabili attraverso la stipula di ulteriori convenzioni; E) di migliorare ed estendere a tutti i processi interni l’impiego di metodi di contabilità analitica ai fini di “separazione contabile” con l’intento di garantire la massima trasparenza e favorire il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA controllo degli obiettivi economici, ed inoltre assicurare all’Agenzia la trasmissione di tutti i dati ed informazioni necessari per poter adempiere alla propria funzione istituzionale; F) di introdurre processi di semplificazione che favoriscano l’accessibilità dei servizi all’utenza e snelliscano i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatriciprocedimenti interni all’amministrazione comunale; G) di escludere le perdite su crediti causate dall’evasione parziale o totale della Ta.Ri. In particolaretra le cause di forza maggiore che potrebbero dar luogo ad una riparametrazione della tariffa, tali referenti avranno, altresì il compito onde evitare di far applicare gravare eventuali perdite da evasione sui cittadini/utenti che ottemperano ai loro obblighi. La successiva tavola fornisce una descrizione sintetica degli elementi presenti nello schema di contratto che riassume le disposizioni del DUVRI, considerazioni espresse. 1. Periodo di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.validità

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Di Servizio

Conclusioni. LaIl nuovo quadro normativo del settore dell’automobile si presenta di notevole interesse e molto innovativo. La Commissione europea non ha rinunciato ad una autocritica ed ha abbandonato la struttura articolata del “regolamento Monti” che aveva il torto di regolare troppo la relazione tra concessionario e produttore, pur nella lodevole finalità di rendere maggiormente competitivo il mercato, rafforzando la posizione del concessionario. Si abbandona una regolamentazione ad hoc per convergere sulla più duttile normativa sulle intese verticali: essa lascia le parti maggiormente libere di ritagliare il contratto sulle effettive necessità loro e del mercato, creando contratti diversi in situazioni diverse. Il contratto non ha più una durata minima cosicché vi può essere, all’interno della rete, una rapida sostituzione dei distributori inefficienti. La perdita delle norme sull’equilibrio contrattuale potrebbe essere compensata da codici di condotta o da interventi delle associazioni di categoria. Il settore maggiormente innovativo sarà quello dell’assistenza post-vendita (riparazione e fornitura di informazioni tecniche). In tale settore il produttore della vettura difficilmente potrà usare il “safe harbour” del regolamento di esenzione e dovrà confrontarsi con la restrittiva norma del par. 1 dell’art.101 TFUE: cioè dovrà creare un sistema che consenta ai riparatori indipendenti di operare in concorrenza effettiva con quelli della rete. LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, in particolare l’articolo 1, dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento, sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue: (1) In virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate corrispondenti che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo. I regolamenti di esenzione per categoria si applicano ad accordi verticali che rispettano determinate condizioni e che possono avere portata generale oppure riguardare determinati settori specifici. (2) La Commissione ha definito una categoria di accordi verticali che ritiene, di norma, conformi alle condizioni stabilite nell’articolo 101, paragrafo 3 del trattato, e a questo scopo ha adottato il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, che sostituisce il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione . (3) Il settore automobilistico, che comprende sia le ditta/ditte autovetture che i veicoli commerciali, è soggetto a regolamenti specifici di esenzione per categoria sin dal 1985. Il regolamento più recente di questo tipo è il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico. Il regolamento (CE) n. 2790/1999 non si applicava, come espressamente previsto dalle sue stesse disposizioni, agli accordi verticali oggetto di altri regolamenti di esenzione per categoria. Il settore automobilistico non rientrava pertanto nel campo di applicazione di tale regolamento. (4) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 1400/2002 termina il 31 maggio 2010. È tuttavia opportuno che il settore automobilistico continui a beneficiare di un’esenzione per categoria, onde semplificare gli oneri amministrativi e ridurre i costi di adeguamento alla normativa gravanti sulle imprese interessate, garantendo nel contempo una sorveglianza efficace dei mercati in conformità all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del trattato. (5) L’esperienza acquisita dal 2002 in poi in materia di distribuzione di autoveicoli nuovi, distribuzione di pezzi di ricambio e fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, permette di definire per il settore automobilistico categorie di accordi verticali che si possono ritenere di norma conformi alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. (6) Tale categoria comprende accordi verticali di acquisto, vendita o rivendita di autoveicoli nuovi, accordi verticali di acquisto, vendita o rivendita di pezzi di ricambio per autoveicoli e accordi verticali di fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, qualora detti accordi siano stipulati tra imprese non concorrenti, tra determinati concorrenti, ovvero da determinate associazioni di rivenditori o riparatori. Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale. La definizione del termine «accordi verticali» deve quindi comprendere sia tali accordi che le pratiche concordate corrispondenti. (7) Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l’efficienza economica nell’ambito di una catena produttiva o distributiva, permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite. (8) La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle parti dell’accordo e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dai loro clienti, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati. ▇▇▇▇▇ esclusi dal beneficio dell’esenzione per categoria gli accordi verticali contenenti limitazioni atte a produrre restrizioni della concorrenza e danni per i consumatori o che non sono indispensabili per il conseguimento di tali incrementi di efficienza. (9) Per definire il campo di applicazione adeguato di un regolamento di esenzione per categoria, la Commissione deve prendere in considerazione le condizioni di concorrenza nel settore interessato. A tale riguardo, le conclusioni dell’approfondito monitoraggio del settore automobilistico di cui alla relazione di valutazione sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 28 maggio 2008 e alla comunicazione della Commissione «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» del 22 luglio 2009 hanno dimostrato che è opportuno operare una distinzione tra gli accordi per la distribuzione di autoveicoli nuovi e gli accordi per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione e per la distribuzione di pezzi di ricambio. (10) Per quanto riguarda la distribuzione di autoveicoli nuovi, non sembrano sussistere problemi significativi in termini di concorrenza che contraddistinguerebbero questo settore da altri settori economici e che potrebbero richiedere l’applicazione di regole diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 330/2010. La soglia della quota di mercato, l’esclusione di taluni accordi verticali dall’esenzione prevista da tale regolamento e le altre condizioni ivi stabilite assicurano di norma che gli accordi verticali relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi rispettino le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Tali accordi devono pertanto beneficiare dell’esenzione concessa dal regolamento (UE) n. 330/2010, nel rispetto di tutte le condizioni ivi stabilite. (11) Per quanto riguarda gli accordi per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, occorre prendere in considerazione determinate caratteristiche specifiche del mercato dei servizi di assistenza post-vendita relativi agli autoveicoli. In particolare, l’esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002 indica che gli aumenti di prezzo delle singole riparazioni si traducono solo in parte in una maggiore affidabilità delle autovetture moderne e in un allungamento degli intervalli tra una manutenzione e l’altra. Tali tendenze sono connesse all’evoluzione tecnologica e alla crescente complessità ed affidabilità dei componenti automobilistici che i costruttori automobilistici acquistano da fornitori di equipaggiamenti originali. Detti fornitori vendono i loro prodotti come pezzi di ricambio sul mercato dei servizi di assistenza post- vendita sia attraverso le reti di riparatori autorizzati dei produttori di autoveicoli che attraverso canali indipendenti, rappresentando quindi un’importante forza concorrenziale sul mercato dei servizi di assistenza post-vendita. I costi che sostengono in media i consumatori UE per i servizi di riparazione e di manutenzione rappresentano una parte molto elevata della spesa complessiva sostenuta dai consumatori per gli autoveicoli. (12) Le condizioni di concorrenza sul mercato dei servizi di assistenza post-vendita per gli autoveicoli hanno inoltre una rilevanza diretta sia in termine di sicurezza pubblica, dal momento che la guida di un autoveicolo riparato in modo scorretto può rivelarsi pericolosa, che di danni per la salute pubblica e l’ambiente, a causa delle maggiori emissioni di anidride carbonica e di altri inquinanti atmosferici se l’autoveicolo non è stato sottoposto a manutenzione regolare. (13) Nella misura in cui è possibile definire un mercato distinto dei servizi di assistenza post-vendita, la concorrenza effettiva sui mercati per l’acquisto e la vendita di pezzi di ricambio e su quello per la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione per gli autoveicoli dipende dal grado d’interazione concorrenziale tra i riparatori autorizzati, cioè quelli che operano all’interno di reti di riparatori costituite direttamente o indirettamente dai produttori di autoveicoli, nonché fra operatori autorizzati e indipendenti, compresi i fornitori indipendenti di pezzi di ricambio ed i riparatori indipendenti. La capacità concorrenziale di questi ultimi dipende da un accesso senza restrizioni a elementi essenziali quali i pezzi di ricambio e le informazioni tecniche. (14) Tenuto conto di tali specificità, le norme previste dal regolamento (UE) n. 330/2010, e in particolare la soglia della quota di mercato del 30 %, sono necessarie ma non sufficienti per garantire che il beneficio dell’esenzione per categoria sia riservato esclusivamente agli accordi verticali per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per i quali si può supporre con sufficiente certezza il rispetto delle condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. (15) Gli accordi verticali per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione devono pertanto beneficiare di un’esenzione per categoria soltanto se soddisfano, oltre alle condizioni per l’esenzione previste dal regolamento (UE) n. 330/2010, anche i requisiti più severi relativi a determinati tipi di restrizioni gravi della concorrenza che possono limitare la fornitura e l’uso di pezzi di ricambio nel mercato dei servizi di assistenza post-vendita per gli autoveicoli. (16) In particolare, è opportuno che l’esenzione per categoria non vada a beneficio di accordi in forza dei quali i membri di un sistema di distribuzione selettiva di un produttore di autoveicoli limitano la vendita dei pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti che li utilizzano per fornire servizi di riparazione o manutenzione. Senza l’accesso a tali pezzi di ricambio, i riparatori indipendenti non sarebbero in grado di competere in maniera efficace con i riparatori autorizzati, in quanto non potrebbero offrire ai consumatori servizi di buona qualità che contribuiscano al funzionamento sicuro ed affidabile degli autoveicoli. (17) Inoltre, onde garantire una concorrenza efficace sui mercati dei servizi di riparazione e di manutenzione e consentire ai riparatori di offrire agli utilizzatori finali pezzi di ricambio a condizioni concorrenziali, è opportuno che l’esenzione per categoria non si applichi agli accordi verticali che, pur rispettando le disposizioni del regolamento (UE) n. 330/2010, limitano tuttavia la facoltà del produttore di pezzi di ricambio di vendere tali componenti ai riparatori autorizzati che fanno parte del sistema di distribuzione del produttore di veicoli, a seguito distributori indipendenti di aggiudicazione dell’appaltopezzi di ricambio, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali a riparatori indipendenti o a utilizzatori finali. Ciò non ha ripercussioni sulla responsabilità civile dei produttori dei pezzi di ricambio o sulla facoltà dei produttori dei autoveicoli di esigere dai riparatori autorizzati facenti parte del loro sistema di distribuzione di utilizzare soltanto i pezzi di ricambio di qualità equivalente a quella dei componenti utilizzati per l’assemblaggio di un determinato autoveicolo. Inoltre, stante il coinvolgimento contrattuale diretto del produttore dei veicoli nelle riparazioni coperte da garanzia, nel servizio assistenza gratuito, nonché nelle operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, l’esenzione va applicata agli accordi che prevedono l’obbligo per il riparatore autorizzato di usare per tali riparazioni pezzi di ricambio forniti dal produttore degli autoveicoli. (18) Infine, onde permettere ai riparatori autorizzati e indipendenti, nonché agli utilizzatori finali, di individuare il produttore dei componenti degli autoveicoli o dei pezzi di ricambio e dare loro la possibilità di scelta tra pezzi di ricambio alternativi, l’esenzione per categoria non va applicata agli accordi con i quali il produttore di autoveicoli limita la facoltà, del produttore di componenti o di pezzi di ricambio originali, di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo su detti pezzi originali. (19) Onde concedere a tutti gli operatori il tempo necessario per adeguarsi al presente regolamento, è opportuno prorogare fino al 31 maggio 2013 il periodo di applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1400/2002 riguardanti accordi verticali per l’acquisto, la vendita e la rivendita di autoveicoli nuovi. Per quanto riguarda gli accordi verticali per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1 o giugno 2010, in modo da continuare a garantire un’adeguata tutela della committente AMA SpA concorrenza sui mercati dei servizi di assistenza post-vendita per lo svolgimento autoveicoli. (20) La Commissione controllerà regolarmente l’evoluzione del servizio settore automobilistico e prenderà adeguate misure correttive qualora emergano problemi di concorrenza tali da nuocere ai consumatori o sul mercato della distribuzione di autoveicoli nuovi o su quello della fornitura di pezzi di ricambio o su quello dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli. (21) La Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, qualora ritenga che in un caso particolare un accordo al quale si applica l’esenzione di cui al presente bando regolamento provochi nondimeno effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. (22) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità responsabile della concorrenza di gara, presa visione uno Stato membro può revocare il beneficio dell’applicazione del presente DUVRI “statico”regolamento nel suo territorio o in una parte di esso, ha/hanno la facoltàquando ritenga che in un caso particolare un accordo al quale si applica l’esenzione di cui al presente regolamento provochi nondimeno effetti incompatibili con l’articolo 101, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006)paragrafo 3, relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.trattato

Appears in 1 contract

Sources: Distribution Agreement

Conclusioni. La/le ditta/ditte L’impresa o varie che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio dei lavori di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico” predisposto in fase di pregara, ha/hanno ha avuto la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Tali proposte integrative potranno riguardare sia il PSC che il presente ▇▇▇▇▇ ad esso coordinato. Il presente documento, che avrà acquisito le eventuali proposte integrative presentate dall’appaltatore, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per dei Lavori, ovvero in sua vece, il presente appalto CSE ovvero il Direttore dei Lavori e i responsabili dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori coinvolti. Durante la riunione congiunta: - saranno ufficializzate le figure incaricate dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e nel DUVRI, e in caso di inosservanze da parte della ditta (o varie) operante, è tenuto a comunicarle al Responsabile dei Lavori e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con Direttore dei Lavori. - sarà individuato il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici Responsabile Tecnico della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì quale avrà il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, referente per l’esecuzione del servizio a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento. Con la sottoscrizione del DUVRI così modificato/integrato e da definirsi “dinamico”, l’impresa appaltatrice si impegna a: - trasmettere i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai propri lavoratori. Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto si rendessero necessarie ulteriori integrazioni ed aggiornamento al DUVRI, quest’ultimo verrà ulteriormente integrato e completato con i verbali delle riunioni di coordinamento da tenersi per definire le ulteriori misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie nel controllo dei rischi interferenziali. Tali integrazioni devono altresì intendersi anche come aggiornamenti del presente documento in caso di mutate situazioni quali ad esempio: - intervento presso il luogo di esecuzione dei lavori di subappalti o di forniture e posa in opera; - modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo; - specifiche disposizioni da parte degli organi di vigilanza.

Appears in 1 contract

Sources: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze

Conclusioni. La/Si raccomanda, alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria dei propri dipendenti, di intraprendere ogni adeguata iniziativa al fine di favorire una compiuta conoscenza al personale in merito agli obblighi di comunicazione e astensione, nonché in relazione alle conseguenze scaturenti dalla loro violazione e dall'inosservanza dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse e a vigilare affinché detti adempimenti vengano rispettati, attraverso misure organizzative adeguate. Con riferimento ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento, le ditta/ditte chestazioni appaltanti dovrebbero condurre un’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti. L’attività formativa potrà essere prevista nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. In tema di violazione dei doveri riportati nel codice di comportamento del personale regionale, si rappresenta che fatte salve le ipotesi di responsabilità ammnistrativa e penale, la mancata astensione nei casi previsti dalla norma, costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare e penale a seguito carico del dipendente pubblico. Sul punto si richiama l’art 18 del Codice di aggiudicazione dell’appaltocomportamento recante “Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice”, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali il quale dispone che La violazione degli obblighi previsti dal presente ▇▇▇▇▇▇ integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente ▇▇▇▇▇▇, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della committente AMA SpA corruzione, dà luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Per esigenze di certezza del diritto e per lo svolgimento del servizio responsabilizzare i soggetti coinvolti, le sanzioni applicabili sono indicate nel testo della dichiarazione sostitutiva sulle situazioni di conflitto di interesse di cui al alla parte II della presente bando Direttiva e nei Patti di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, haintegrità/hanno la facoltà, Protocolli di presentare proposte integrative (come previsto dall’artlegalità. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 16.12.2019

Appears in 1 contract

Sources: Direttiva Sul Conflitto Di Interessi

Conclusioni. La/le ditta/ditte che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio delle attività di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per (RP), e/o suo incaricato, con il Direttore dei Lavori (ovvero Responsabile dell’esecuzione del contratto) non appena individuato da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e il/i responsabile/responsabili tecnico/tecnici della/delle ditta/ditte incaricata/incaricate ospitata/ospitate, degli appaltatori/prestatori e degli eventuali subappaltatori coinvolti. Il presente appalto documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici dell’impresa appaltatrice e della ditta ospitata. Durante la riunione congiunta: - sarà individuato il referente per l’esecuzione del contratto, ovvero il Direttore dei Lavori, che dovrà verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel documento, e in caso di inosservanze da parte della ditta è tenuto a comunicarle al referente della committenza titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. - sarà individuato il referente della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avrannoovvero il Direttore Tecnico, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì quale avrà il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, referente per l’esecuzione del servizio a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.. Con la sottoscrizione del DUVRI così modificato/integrato e da definirsi “dinamico”, la ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici, si impegna/si impegnano a: - trasmettere i contenuti del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori;

Appears in 1 contract

Sources: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze

Conclusioni. La/le ditta/ditte L’impresa o varie che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio dei lavori di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico” predisposto in fase di pregara, ha/hanno ha avuto la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Tali proposte integrative potranno riguardare sia il PSC, ove predisposto, che il presente DUVRI ad esso coordinato. Il presente documento, che avrà acquisito le eventuali proposte integrative presentate dall’appaltatore, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per dei Lavori, ovvero in sua vece, il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con CSE ovvero il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA Direttore dei Lavori e i responsabili tecnici dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori coinvolti. Durante la riunione congiunta: - saranno ufficializzate le figure incaricate dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e nel DUVRI, e in caso di inosservanze da parte della ditta (o varie) operante, è tenuto a comunicarle al Responsabile del Procedimento. - sarà individuato il Responsabile Tecnico della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì quale avrà il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, referente per l’esecuzione del servizio a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento. - trasmettere i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai propri lavoratori. Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto si rendessero necessarie ulteriori integrazioni ed aggiornamento al DUVRI, quest’ultimo verrà ulteriormente integrato e completato con i verbali delle riunioni di coordinamento da tenersi per definire le ulteriori misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie nel controllo dei rischi interferenziali. Tali integrazioni devono altresì intendersi anche come aggiornamenti del presente documento in caso di mutate situazioni quali ad esempio: - intervento presso il luogo di esecuzione del servizio di subappalti o di forniture e posa in opera; - modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo; - specifiche disposizioni da parte degli organi di vigilanza.

Appears in 1 contract

Sources: Contract for Maintenance Services

Conclusioni. La/le ditta/ditte cheIl Consiglio di Amministrazione prende atto che il corrispettivo dell’Offerta Residuale sarà determinato dalla Consob, a seguito di aggiudicazione dell’appaltoai sensi dell’art. 108 del TUF e dell’art. 50, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento comma 5, del servizio di cui Regolamento Emittenti, in misura pari al presente bando di garacorrispettivo pagato nell’ambito dell’Offerta Obbligatoria, presa visione previa attestazione, ai sensi dell’art. 50, comma 6, del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltàRegolamento Emittenti, di presentare proposte integrative (come previsto dall’artKpmg S.p.A., società incaricata della revisione contabile dell’Emittente, di non essere venuta a conoscenza di eventi – non noti al mercato – intervenuti successivamente al 15 ottobre 2007 e tali da incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddittuali dell’Emittente. 131 Codice dei contratti pubblici D.LgsIl Consiglio di Amministrazione ritiene che sia stata fornita agli azionisti di minoranza dell’Emittente un’informativa adeguata e trasparente che consentirà agli stessi di disporre di tutti gli elementi necessari per valutare l’opportunità di aderire all’Offerta Residuale. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto Alla luce di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioniquan- to sopra e, in nessun casoparticolare, genereranno una rideterminazione dei costisia delle motivazioni dell’Offerta, sia della revoca della quotazione del titolo VFG che conseguirà alla conclusione dell’Offerta Residuale, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’Offerta. L’Offerta rappresenta, infatti, un’opportunità per gli azionisti dell’Emittente di cedere le azioni ordinarie detenute nel capitale dello stesso, prima della revoca della quotazione, ad un prezzo determinato da CONSOB a norma di legge. A seguito dell’Offerta Residuale, i titolari di azioni ordinarie dell’Emittente che decides- sero di non aderire all’Offerta stessa saranno titolari di azioni non più negoziate nel mercato re- golamentato, con conseguenti difficoltà in termini di disinvestimento futuro. Le suddette valutazioni sono state assunte dal Consiglio di Amministrazione all’unani- mità. Il Collegio Sindacale ha preso atto della deliberazione del Consiglio, senza formulare alcun rilievo. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della natura dell’Offerta e delle positive valu- tazioni della medesima, non intende procedere alla convocazione dell’assemblea avente ad og- getto l’autorizzazione al compimento di atti o operazioni per contrastare l’Offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 del TUF. Il comunicato dell’Emittente sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta dell’Offerente. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto comunicato è disponibile sul seguente sito internet: www.valentinofashiongroup.com. Per ulteriori informazioni: e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta-mail: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.investor.relations@valentino.com

Appears in 1 contract

Sources: Offerta Pubblica Di Acquisto Residuale

Conclusioni. LaAlla luce della limitatezza del sindacato del giudice dell’esecuzione sul titolo e dell’acclarato valore di giudicato, sia pur implicito, attribuito al decreto ingiuntivo non opposto, il Tribunale di Milano ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia mediante un rinvio pregiudiziale del seguente tenore: dica la CGUE “Se ed a quali condizioni gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, in caso di manifestazione di volontà del consumatore di volersi avvalere della abusività della clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito derivante dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo”. A tal riguardo vi è stato un unico precedente che ha affrontato la questione nello specifico, ovvero quello rinvenibile nella sent. CG del 18.02.2016 CAUSA C-49/14, secondo il quale la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le ditta/ditte checlausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio come quella di cui al presente bando procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di garaun’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato fra un professionista e un consumatore, presa ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere ad una simile valutazione”. Tuttavia, occorre rilevare che nel nostro caso il giudice del procedimento per ingiunzione, seppur astrattamente provvisto di poteri cognitori idonei ad effettuare un simile rilevo, non potrebbe stimolare quel contraddittorio e quel confronto con il debitore ingiunto che, in virtù delle considerazioni esposte in precedenza, costituiscono il presupposto fondamentale per il pieno dispiegarsi di quella tutela rafforzata del contraente debole sottesa alle nullità di protezione consumeristiche. in quella sede, egli ha la possibilità di instaurare un dialogo con il solo creditore procedente, non con il debitore ingiunto, il quale potrebbe essere in quella fase finanche ignaro della possibilità di poter invocare un siffatto meccanismo di tutela. Pertanto, l’eventuale ignoranza del debitore - frutto non di sua colpa ma della propria debolezza contrattuale - può protrarsi fino alla fase esecutiva senza poi trovare rimedi adeguati. Ma a ben vedere, di un simile potere non è fornito neanche il giudice del procedimento a cognizione piena quando il contrente debole, regolarmente coinvolto nel processo, sceglie di rimanere contumace. Ciò alla luce della tassatività dei casi, previsti dall'art. 292 c.p.c., in cui è prevista la notifica degli atti processuali necessari affinchè la parte rimasta contumace possa prendere una posizione sugli stessi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'elenco normativamente previsto dall'art. 292 c.p.c. non è sucettibile di integrazione, neanche tramite interpretazione analogica (cfr. Cass. Civ., sez. I, n.13763 del 20 settembre 2002). Pertanto, per risolvere il dubbio sui potere del giudice dell'esecuzione, l'interprete dovrebbe fare un passo indietro e interrogarsi in merito alla possibilità di riallineamento fra la visione del presente DUVRI “statico”giudice secondo alla luce dei nuovi confini del diritto sostanziale e quella prevista dal sistema processual-civilistico così come attualmente strutturato. De iure contendo, ha/hanno tale riflessione rischia di divenire una necessità alla luce delle ultime proposte di riforma che prevedono che l'atto di citazione contenga l'avvertimento che la facoltàcontumacia ritualmente verificata del convenuto può determinare la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, ove si verta in materia di presentare proposte integrative diritti disponibili (come previsto dall’artemend. 131 Codice dei contratti pubblici D.LgsAS 1662 - delega processo civile, art. 163/20063, c-bis). [1] ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Corso di diritto processuale civile (editio minor), relative a diverse misure organizzative o comportamentaliGiappichelli, III, p.184 , 2018 [2] Negli stessi termini cfr. anche Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Espahol de Crédito SA, Corte di giustizia, 6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom, Corte di giustizia, 26 ottobre 2006, C-168/05, Mostaza Claro, tutte richiamate dalla ordinanza del Tribunale di Milano che saranno oggetto qui si commenta. [3] Cfr. CGUE C-618/10 cit.; la questione è ben esaminata in ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Manuale di valutazione da parte della società ospitantediritto civile, IV ed., DIKE, 2013, pp. Tali integrazioni943 e ss. Con particolare riferimento agli interessi usurai e all’applicazione dell’art. 1815, in nessun casoco. 2, genereranno una rideterminazione dei costinella sua nuova formulazione cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇, Il presente documentocontratto usuraio nel diritto civile, sarà condiviso in sede Padova, 2002. [4] ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Istituzioni di riunione congiunta con il Responsabile diritto civile, XLIX ed., CEDAM, 2019, p.186. [5] Sulla formazione del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricatogiudicato implicito si rinvia alla articolata risposta delle SS.UU. 26242 e 26243 del 2014. [6] Corte di Giustizia, ovverocause riunite C-70/17 e C-179/17 del 26 marzo 2019; nello stesso senso ▇▇▇▇▇▇ e Kàslerné Ràbai C-26/13). Cfr. D. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ove nominatoGiurisprudenza ragionata di diritto civile, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatriciDIKE, 2020, p. 93. In particolare[7] Cfr. Cass., tali referenti avranno16 gennaio 2007, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRIn. 837. [8] Cfr. Cass., di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento12 giugno 1971, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in meriton. 1819. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.Bibliografia

Appears in 1 contract

Sources: N/A

Conclusioni. La/le ditta/ditte che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. In caso contrario, sarà redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile è allegato al presente documento, all’interno del quale saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al presente documento. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, congiunta saranno altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.. Con la sottoscrizione del DUVRI così modificato/integrato e da definirsi “dinamico”, la ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici, si impegna/si impegnano a: - trasmettere i contenuti del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori;

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Di Appalto

Conclusioni. La/le ditta/ditte L’impresa che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno avrà accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno ha la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile Direttore per l’Esecuzione del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio Contratto da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatricidell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori coinvolti. In particolarecaso di approvazione, tali referenti avrannoil presente ▇▇▇▇▇ sarà sottoscritto dalle figure coinvolte nel servizio. In caso contrario, altresì nell’ambito della riunione di Cooperazione e Coordinamento, sarà redatto il compito verbale di far applicare le disposizioni riunione di coordinamento, all’interno del DUVRI, di comunicare quale saranno riportate e discusse le eventuali modifiche da apportare ed integrazioni al presente documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavoridel Responsabile del Servizio, incaricati incaricato di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.. Con la sottoscrizione del DUVRI così modificato/integrato e da definirsi “dinamico”, la ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici, si impegna/si impegneranno a: • trasmettere i contenuti del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori;

Appears in 1 contract

Sources: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze

Conclusioni. La/Il Governo è intervenuto con il decreto legislativo n. 185/2016 per apportare al- cune correzioni ed integrazioni sui vari de- creti attuativi della legge delega sul jobs act. Erano emerse infatti una serie di proble- matiche relative alla applicazione di alcune disposizioni come quelle sopra riportate, le ditta/ditte chequali avrebbero lasciato spazi ad eventuali abusi. Le disposizioni previste in questo decre- to correttivo ora sommariamente esamina- te, a seguito ad avviso dello scrivente, sono valide ma del tutto insufficienti per colmare una serie di aggiudicazione dell’appaltolacune emerse dopo l’entrata in vigore dei citati decreti attuativi del jobs act che 15 Art. 5 n. 2 d.lgs. n. 185/2016 riformando l’art. 4, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali co. 1 della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio l. 20/05/1970 n. 300 prevede che venga così sostituito il terzo periodo: “In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al presente bando primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di garaimprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, presa visione della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del presente DUVRI “staticolavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. in realtà hanno inciso non più di tanto sul mercato del lavoro. Certo, ha/hanno la facoltàè meglio di niente, di presentare proposte integrative (come previsto dall’artma l’econo- mia e il lavoro non ripartono con risultati da 0,01. 131 Codice dei contratti pubblici D.LgsI giovani sono costretti ad emigrare e non ritornano in Italia. 163/2006)Sono tutte valide energie che non tro- vano spazio in un sistema poco attento alla meritocrazia e alle esigenze delle aziende che risultano soltanto oppresse da una in- giusta pressione fiscale. Si osserva, relative a diverse misure organizzative o comportamentaliad esempio, che saranno oggetto le previsioni normative per le cosiddette semplificazioni sono abbastanza limitate: sarebbe stato in- vece necessario un intervento più drastico per sburocratizzare per davvero una serie di valutazione da parte della società ospitantefarraginose attività formali previste per rapporti di lavoro e per quanto segue al ter- mine di un contratto di lavoro o prima di andare in pensione. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile Questo intervento del Procedimento Governo apprez- zabile per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del aver soggettoalleggeritoospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento for- malizzazione delle dimissioni del documento lavoratore che, pur rimanendo “assistite” possono es- sere concretizzate con una forma più snella e anche dinanzi ad altri organismi abilitati, pongono rimedio ad alcune incongruenze, ma non servono a rendere più concreto e valido il sistema del mercato del lavoro che con la tempistica riforma del jobs act ha di certo rea- lizzato una riduzione delle eventuali successive riunioni garanzie e tutele dei lavoratori, non modernizzando per dav- vero il sistema ma cercando una frammen- tazione dei contratti di coordinamentolavoro, da un lato registrando una seppur minima crescita di contratti a tempo e da un altro realizzando una riduzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. ▇▇▇▇▇▇▇, però, creare più occasioni di lavoro. Si ha ragione di ritenere che presto il le- gislatore tornerà nuovamente a presentarci nuovi interventi inerenti soprattutto le cd. politiche attive e le politiche sociali, con un ulteriore ed ennesima riforma del mer- cato del lavoro.

Appears in 1 contract

Sources: Decreto Legislativo

Conclusioni. La/le ditta/ditte che, a seguito Il presente Documento Unico di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.): • È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del servizio D.Lgs. 81/08; • È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato. La valutazione dei rischi di cui al presente bando documento è stata effettuata dall'▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, opportunamente delegato dal Datore di garaLavoro committente, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici 26, comma 3, del D.Lgs. 163/2006)81/08. L’impresa appaltatrice, relative a diverse con la firma riportata in calce, dichiara: • di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure organizzative o comportamentalidi prevenzione e protezione adottate in relazione all’attività della ditta committente; • l’avvenuta cooperazione dell’attività di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto; tali azioni si sono realizzate mediante la compilazione di documentazione, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il incontri tra le ditte/imprese e la redazione del presente documento; • che rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerente i rischi specifici propri dell’attività eseguita; • che provvederà alla formazione, sarà condiviso informazione ed eventuale addestramento circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e circa le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant’altro evidenziato e previsto dal presente documento. Per ricevuta del presente documento e conferma ed accettazione di quanto in sede esso contenuto RUOLO NOME DITTA COGNOME E NOME FIRMA Committente Guardia di riunione congiunta con Finanza COMANDO REGIONALE SARDEGNA Gen. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Ditta Appaltatrice Data - In relazione all’incarico che l’impresa ha ricevuto dal Comando della Guardia di Finanza della Sardegna di svolgere il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricatoservizio di pulizia interna degli uffici, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiuntanelle rispettive qualità di: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati Comando della Guardia di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in meritoFinanza della Sardegna; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.Coord. tecnico dell’Impresa appaltatrice;

Appears in 1 contract

Sources: Contract Definitions

Conclusioni. La/le ditta/ditte La soluzione del Giudice del lavoro appare assoluta- mente condivisibile e niente affatto straordinaria o di diritto giurisprudenziale “creativo”, perché ri- sponde all’applicazione di precise disposizioni di leg- ge e, soprattutto, alla ormai consolidata giurispru- denza della nomofilachia comunitaria. Infatti nell’ordinanza “Vassilakis” (ma già sentenza “▇▇▇▇▇▇▇▇”, richiamata dal Trib. Trani) della Corte di Giustizia del 12 giugno 2008 nella causa C- 364/07 si legge testualmente: «In circostanze come quelle di cui alla causa principale, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpre- tato nel senso che, a seguito di aggiudicazione dell’appaltonei limiti in cui l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non comporta, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio nel settore di cui al presente bando trattasi, altre misu- re effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l’u- tilizzazione abusiva di garacontratti a tempo determina- to successivi, presa visione del presente DUVRI “statico”esso osta all’applicazione di una norma di diritto nazionale che vieta in maniera assoluta, ha/hanno la facoltànel solo settore pubblico, di presentare proposte integrative trasformare in un con- tratto di lavoro a tempo indeterminato una succes- sione di contratti a tempo determinato che, avendo avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro, devono essere consi- derati abusivi». Inoltre, la sanzione della riqualificazione in contrat- to a tempo indeterminato nel pubblico impiego è esplicitamente riconosciuta nella sentenza “Angeli- daki” (come previsto 28) del 23 aprile 2009 nelle cause riunite da C-378/07 a C-380/07: «Quanto alla circostanza fat- ta valere dalle ricorrenti nel procedimento principa- le secondo cui, stanti le condizioni cumulative poste dall’art. 131 Codice 11 del decreto presidenziale 164/2004, de- terminati contratti di lavoro a tempo determinato stipulati o rinnovati abusivamente nel settore pub- blico prima dell’entrata in vigore di detto decreto eluderebbero ogni sanzione, occorre ricordare che, in una siffatta situazione, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debita- mente tali abusi e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, qualora l’ordinamento giuridico dello Stato membro in questione non comporti, per il periodo considera- to, altre misure efficaci a tale scopo, ad esempio per- ché le sanzioni previste all’art. 7 di detto decreto non sono applicabili ratione temporis, la conversione dei contratti pubblici D.Lgsdi lavoro a tempo determinato in con- tratti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del- l’art. 163/20068, n. 3, della L. n. 2112/1920 potrebbe rappre- sentare una misura in tal senso, come sostenuto dal- la ricorrente nel procedimento principale nella cau- sa C-379/07 (v., in tal senso, sentenza ▇▇▇▇▇▇▇▇ e a., cit., punti 98-105, nonché ordinanza ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e a., cit., punti 129-137).». Infine, relative la Corte di Giustizia con sentenza del 22 aprile 2010 nella causa C-486/08 (cit.) al punto 2 delle conclusioni sottolinea il collegamento “strut- turale” tra la clausola 5 e la nozione di “ragioni og- gettive” e la clausola 4 di non discriminazione, co- me correttamente ha fatto il Trib. Siena, e precisa in motivazione ai punti 43-46 che «la gestione rigo- rosa del personale rientra in considerazioni di bi- lancio che non potrebbero giustificare una discri- minazione» tra lavoratori a diverse misure organizzative tempo determinato “tu- telati” (nel lavoro privato) e lavoratori a termine privi di tutele o comportamentalicon tutele attenuate (nel lavoro pubblico). È indubbio che l’applicazione all’ordinamento inter- no italiano dei principi costituzionali e del diritto dell’Unione europea, che sembra così lineare (lo è) e quasi banale (29) nella sentenza del Trib. Siena costituiranno un costo molto elevato, almeno nella fase iniziale, per le finanze pubbliche. Chi scrive, però, è convinto che i benefici che queste soluzioni giurisprudenziali di apparente frattura nel sistema delle fonti arrecheranno allo stato disastroso dell’or- dinamento giuridico nazionale saranno oggetto così signifi- cative, non solo in termini di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazionieffettività delle tutele, in nessun casoma anche di risparmi fiscali ed economici per uno Stato costretto, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documentomalgrado, a seguito diventare virtuoso nella spesa pubblica, da compensare ampiamente le maggiori uscite di mutate esigenze danaro pubblico, speso per legitti- me ragioni obiettive di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamentoutilità sociale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto a Termine

Conclusioni. La/Nelle pagine precedenti sono state analizzate, da un punto di vista empirico, l’entità della diffusione e le ditta/ditte che, a seguito im- plicazioni economiche dell’utilizzo dei contratti in deroga nell’ambito del sistema delle relazioni industriali italia- no. Prendendo spunto dal dibattito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio politica econo- mica abbiamo verificato se la possibilità di cui derogare al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative CCNL (così come previsto prevista dall’art. 131 Codice 8, del D.L. n. 138/2011) ha avuto un impatto significativo sulla conflittualità nelle relazioni industriali, sulla propensione a utilizzare con- tratti a termine, sugli investimenti e sulla competitività delle imprese. In effetti, una delle finalità della riforma del 2011 era proprio quella di introdurre degli elementi di flessibilità organizzativa e di gestione delle risorse umane in modo tale da ampliare lo spettro delle opzioni competitive a disposizione delle imprese (Bloom, Genakos, Sadun e Van Reenen 2010). Al contempo, vi era tuttavia il perico- lo che il ricorso alle deroghe avrebbero potuto introdur- re elementi di erosione delle tutele dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto lavoratori e/o suo incaricato, ovvero, ove nominatodi conflittualità nelle relazioni industriali, con effetti negati- vi sulla performance aziendale nel medio lungo periodo (▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ 1984). L’utilizzo dei dati della Rilevazione sulle Imprese e sui Lavoratori (RIL) condotta dall’Inapp nel 2015 ha permes- so di testare quale di questi scenari si è concretizzato nella realtà dei fatti ricorrendo a statistiche descrittive e analisi inferenziali. Le statistiche descrittive dimostrano così che solo il responsabile dell’esecuzione 2% del servizio da parte totale delle imprese ha stipulato un accordo in deroga al CCNL nel periodo 2012-2014. Al contempo, l’adozione dei cosiddetti contratti di pros- simità ha modificato importanti aspetti della vita azien- dale, quali la propensione ad investire, la probabilità di sciopero e l’intensità del ricorso a contratti a tempo de- terminato. Nel complesso, tuttavia, la possibilità di dero- gare al CCNL non ha avuto conseguenze su ricavi delle aziende, né direttamente né indirettamente, attraverso il condizionamento sulla propensione a investire, sull’▇- ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇- ▇▇. Naturalmente, la natura della strategia econometrica adottata e la connotazione soggettostaticaospitante AMA SpA dell’analisi rendono difficile inferire chiare implicazioni di politica economica. Ciò non impedisce tuttavia di dedurre alcune riflessioni sul processo di deregolamentazione delle relazioni indu- striali, che anche recentemente è proseguito attraverso il riconoscimento di agevolazioni contributive e i responsabili tecnici della/fiscali per la quota della retribuzione contrattata a livello locale (D’Amuri e Giorgiantonio 2015). I risultati emersi nei paragrafi precedenti sembrano sug- gerire, infatti, che le strategie competitive delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatriciaziende italiane non riflettono tanto l’assetto istituzionale del mercato del lavoro quanto piuttosto le specificità pro- duttive, tecnologiche, manageriali e proprietarie della nostra economia. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito tal senso l’efficacia delle politiche del mercato del lavoro appare dipendere sempre più dalla capacità di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare coordinarsi con programmi e interventi diretti al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici sistema delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati (Ricci 2014). Investimento 14.176 0,49 0,50 0 1 Quota contratti TD 14.600 0,12 0,21 0 1 SCIOPERO 13.944 0,04 0,19 0 1 ln(ricavi per dipendente) 12.282 11,73 1,23 0,1 15,4 ln(costo lavoro per dipendente) 10.476 10,00 0,68 2,0 12,6 Istruzione Terziaria 14.598 0,26 0,44 0 1 Istruzione Secondaria 14.598 0,53 0,50 0 1 Istruzione Media/Elementare 14.598 0,20 0,40 0 1 Proprietà Familiare 14.530 0,85 0,36 0 1 Quota Laureati 14.600 0,11 0,18 0 1 Quota Diplomati 14.600 0,46 0,28 0 1 Quota Formati 14.600 0,36 0,41 0 1 Quota Dirigenti 14.600 0,04 0,09 0 1 Quota Impiegati 14.600 0,36 0,30 0 1 Quota Operai 14.600 0,61 0,33 0 1 Quota Donne 14.600 0,33 0,27 0 1 Mercati Esteri 14.600 0,32 0,47 0 1 9<n. di sovrintendere i lavori dipendenti<15 14.600 0,43 0,50 0 1 14<n. di dipendenti<100 14.600 0,44 0,50 0 1 99<n. di dipendenti<250 14.600 0,12 0,32 0 1 n. di dipendenti>249 14.600 0,02 0,13 0 1 Nord-Ovest 14.600 0,33 0,47 0 1 Nord-Est 14.600 0,28 0,45 0 1 Centro 14.600 0,19 0,39 0 1 Sud e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.Isole 14.600 0,19 0,40 0 1

Appears in 1 contract

Sources: Contrattazione in Deroga

Conclusioni. La/le ditta/ditte che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente incaricato della gestione dello specifico appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte incaricata/incaricate ospitata/ospitate, degli appaltatori/prestatori e degli eventuali subappaltatori coinvolti. In caso contrario, sarà redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile è allegato al presente documento, all’interno del quale saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al presente documento. Durante la riunione congiunta: - sarà individuato il referente per l’esecuzione del contratto, se non individuato in precedenza, che dovrà verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel documento, e in caso di inosservanze da parte della ditta è tenuto a comunicarle al Responsabile del Procedimento dello specifico appalto. - sarà nominato il referente della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il quale avrà il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al referente per l’esecuzione del servizio a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.;

Appears in 1 contract

Sources: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze

Conclusioni. LaLa Corte di giustizia europea, con la sentenza in esa- me, che ribadisce piu` compiutamente quanto afferma- to con la precedente sentenza del 4 ottobre 200756, ha pertanto ritenuto che il regime di interdipendenza tra contratto di compravendita e contratto di finanzia- mento dello stesso, voluto dall’art. 11 della Dir. 87/102/le dittaCE, trova applicazione anche in assenza di una specifica indicazione all’interno del contratto dei beni o servizi acquistati 57. Nella direttiva sul credito al consumo, ma l’osserva- zione sembra doversi estendere a buona parte del- l’aquis in materia consumeristica, non e` in gioco il solo interesse del consumatore, ma anche quello di assicu- rare la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo 58. Il rischio non trascurabile che il consumatore ignori i suoi diritti o incontri difficolta` per esercitarli fa cosı` ritenere al giudice comunitario che la disciplina in ma- teria di credito al consumo e` volta a conferire al con- sumatore, in circostanze ben definite, taluni diritti nei confronti del creditore che si aggiungono ai suoi nor- mali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi 59. Tale conclusione e` certamente espressiva del princi- pio dell’effettivita` della tutela giurisdizionale nel siste- ma comunitario e senza dubbio compatibile con l’art. 14 della Dir. 87/102/ditte cheCE, ove veniva precisato che «gli Stati membri provvedono affinche´ i contratti di credito non deroghino, a seguito detrimento del consumatore, alle di- sposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva». Il giudice rimettente, pur consapevole che nel siste- ma interno di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento tutela del servizio di cui consumatore quest’ultimo puo` chiedere al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazionigiudice, in nessun casocaso di inadempimento del ven- ditore, genereranno una rideterminazione dei costila risoluzione del contratto di finanziamento stipulato anche in assenza di un rapporto di esclusiva, alla stregua delle regole concernenti il c.d. Il presente documentocollegamen- to negoziale, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento pero`, sembra interessato a sapere se la regola dell’art. 11 della direttiva possa operare solo per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione caso di domanda di risoluzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/contratto tra fi- nanziatore ed acquirente ovvero anche per l’ipotesi di restituzione delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare somme versate al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamentofinanziatore.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Di Viaggio