Common use of Conclusioni Clause in Contracts

Conclusioni. Nell’ambito dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblico, l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:

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Conclusioni. Nell’ambito Verificato che la base dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblicodati statistici disponibili sul fenomeno, l’istituto probabilmente, ne fornisce una rappresentazione riduttiva – basti confrontare il numero dei reati di usura in media denunciati ogni anno, con la potenziale platea di centinaia di migliaia di individui, famiglie ed imprese in palese stato di sovraindebitamento - le prime considerazioni suggeriscono azioni che permettano il riesame della sponsoriz- zazione adeguatezza dell’istituto e la sua rivitalizzazione, ovvero azioni che: - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale sollecitino l’emersione di una parte significativa del descritto “numero oscuro”, con riguardo alle vittime del reato ma, soprattutto, ai soggetti più esposti al fenomeno in quanto sovra indebitati; ciò sembra indispensabile poiché, in assenza di una affidabile quantificazione del fenomeno dell’usura, riesce difficile valutare le relative politiche di prevenzione; - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato erisultino capaci di attrarre, quindiin via fiduciaria, il profittotale ampia platea per l’agevole azionabilità del relativo procedimento, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione sua celerità, riservatezza23 e capacità di beni reale assistenza e servizi pur in presenza tutoraggio. A margine di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolotali ultime indicazioni, allo scopo di meglio comprendere illustrare come si renda auspicabile un incremento di efficacia, nel contrasto e nella prevenzione, basti considerare che se si ritenesse attendibile, anche in via necessariamente approssimativa, il numero di 200.000 usurati nel Paese nel solo 2015, la ratio che l’ha originatosequenza delle denunce per tale reato negli ultimi anni (ad. es. 381 nel 2015, appare opportuno riportare i primi due commi411 nel 2016, 309 nel 2017, 189 nel 2018, 191 nel 2019 e 241 nel 2020) esprimerebbe un rapporto fra il numero delle vittime e le denunce estremamente basso. Il primo comma afferma che “al fine Dal pari risulterebbe assolutamente modesto, in relazione alla descritta, vasta compagine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora potenziale riferimento, il numero di interessati che annualmente si rivolge al Fondo di prevenzione. 23 Assoconfidi, nella propria interlocuzione con la Sezione, ha richiesto una maggiore sensibilità sul tema della trasparenza, ed in particolare ha stigmatizzato l’obbligo per i Confidi di segnalare nel Registro Nazionale Aiuti di Stato anche quelle imprese che hanno richiesto una garanzia a volte indirettovalere sul Fondo antiusura a fronte di un finanziamento che non è stato successivamente perfezionato dalla banca. Secondo la Confederazione tale specifica tipologia di registrazione violerebbe il diritto alla privacy di un’impresa, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998che non ha ricevuto alcun credito, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” ma si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) chevede comunque segnalata nel Registro, con l’articolo 30evidenti ripercussioni reputazionali. Le misure e gli aiuti registrati, comma 8rispettivamente dall’Autorità responsabile e dal Soggetto Concedente, sempre in tema sono automaticamente pubblicati nella sezione Trasparenza del Registro. Le informazioni sulle misure di “patto aiuto e sugli aiuti individuali concessi e registrati sono rese pubbliche ed accessibili a tutti (compresi studi professionali, imprese, cittadini) nella sezione Trasparenza del Registro Corte dei conti | Sezione centrale di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxxcontrollo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio 15/2022/G Corte dei conti | Sezione centrale di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione controllo sulla gestione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.LgsAmministrazioni dello Stato | Delib. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive15/2022/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:G

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Conclusioni. Nell’ambito dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblicoCon la Legge 129/2004, l’istituto oggetto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindiprima parte di questo articolo, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo legislatore dimostra di tale leva rendersi conto dell’importanza del contratto di franchising quale strumento per la distribuzione di beni prodotti e servizi pur in presenza ed offre, agli operatori del diritto e alle parti del contratto, una disciplina che consente di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, valutarne la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza liceità e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale garantirne l’operatività e di azienda ospedalieral’efficacia, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazionescoraggiandone un uso distorto o fraudolento. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario cheIl legislatore, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia parte debole del contratto, introduce maggiori tutele, stabilendo il contenuto e la durata minimi del contratto ed introducendo obblighi di attrazione di nuove risorse econo- miche volte informazione a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione carico dell’affiliante; a favore della Pubblica Amministrazione edi entrambe le parti, in par- ticolareimpone un obbligo specifico di lealtà, correttezza e buona fede e invita le parti a conciliare prima di litigare. Peraltro, il legislatore, pur richiedendo trasparenza nei rapporti tra le parti e nel contenuto del servizio sanitario pubblicocontratto, collima con la revisione ha lasciato ampi margini di ruolo libertà all’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti, per consentire loro di adeguare il contratto alle esigenze dei prodotti o servizi offerti e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca mercato e favorire una collaborazione vantaggiosa ad entrambe. Tuttavia, come emerge dalla seconda parte del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato chepresente articolo, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale imprese ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio operatori nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del diritto nel formulare un contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- franchising non possono limitarsi al rispetto della nuova legge 129/2004, ma dovranno anche considerare gli effetti delle eventuali restrizioni verticali contenute nei contratti di franchising sul commercio intracomunitario e nazionale, nel rispetto delle norme di concorrenza comunitarie ed interne. In questo modo, “la data dall’artvalutazione di validità di un determinato assetto contrattuale viene compiuta anche alla stregua delle direttive pubblicistiche di organizzazione del mercato, le quali hanno immediate ricadute privatistiche nel momento in cui selezionano, all’interno di un determinato regolamento contrattuale, le clausole lecite da quelle illecite”35. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nomeIn quest’ottica, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti valutare la liceità di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare contratto di franchising occorre valutare, inter alia, anche la propria notorietàposizione di mercato delle parti, le condizioni del mercato rilevante, l’esistenza di una rete di analoghi rapporti contrattuali. Tuttavia, per unanime definizionesi può affermare con un certo margine di certezza che, l’introduzione dell’Istituto in assenza di una posizione dominante del franchisor e di clausole gravemente restrittive della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 concorrenza (quali l’imposizione del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998presso minimo di rivendita), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che franchising sono in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi genere considerati leciti sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto diritto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.xconcorrenza., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:

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Conclusioni. Nell’ambito La stesura dello studio di fattibilità è un passaggio essenziale in quanto consente di pianificare adeguatamente l’avvio del nuovo servizio attraverso la definizione dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblicopiani di azione e dei tempi di attuazione, l’istituto nonché di valutare ex-ante i risultati della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva possibile implementazione. Gli elementi principali per valutare la distribuzione di beni fattibilità e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti servizio di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con CarSharing sono: ♦ la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo un servizio che corrisponda a un reale bisogno di meglio comprendere mobilità individuale esistente; ♦ la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine definizione di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché tariffe convenienti per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, gli utenti potenziali atte a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare garantire la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione copertura dei costi nella gestione dei servizi pubblici da sostenere per l’erogazione del servizio; ♦ la verifica della rispondenza delle caratteristiche del servizio con gli standard dell’European Car Sharing; ♦ il conseguimento di prestazioni ambientali soddisfacenti, soprattutto in termini di riduzione, nel medio - lungo termine, della mobilità individuale motorizzata e delle attività dell'utilizzo di propria competenza”spazio. Per arrivare a tali risultati le esperienze internazionali mettono in evidenza alcuni fattori critici e procedure da seguire. Particolarmente importante risulta il corretto posizionamento del nuovo servizio tra i sistemi di mobilità esistenti: solo chi saprà caratterizzare il servizio come un nuovo sistema moderno, facile da usare, comodo e la lettera d): “aumento più conveniente del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato artsemplice possesso dell’auto privata potrà conseguire risultati apprezzabili. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle Nel documento sono descritti i passi che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative è necessario compiere per la stipula realizzazione di con- tratti un valido servizio e per verificare prestazioni, qualità ambientale e sostenibilità economica dei nuovi progetti di sponsorizzazioneCarSharing in Italia. L’obiettivo è quello di fornire linee guida e criteri per: ♦ la scelta del target di utenza di riferimento sulla base del quale occorre verificare l’esistenza di una domanda potenziale; ♦ la definizione delle caratteristiche e degli aspetti operativi del servizio (localizzazione e tipologia delle aree di sosta, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo tipo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per comeprenotazione, rispettivamentetecnologie utilizzate, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.xecc.); ♦ la determinazione delle tariffe; ♦ la predisposizione del piano di comunicazione ♦ la verifica della fattibilità dell’iniziativa dal punto di vista energetico ed ambientale EcoPlan International. CarSharing ’98, xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. IPresent Status, 11 ottobre 1997Future Prospects: A Casebook of Useful Sources, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. IIIParis, 21 maggio September 0000 Xxxxxx, Peter.. Mobility at Your Convenience: CarSharing – the key to combined mobility, Energie 0000, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 0000. Scott, S., X.X. Xxxxxx, X., Xxxxxxxxxx. 1997. “Final Report. Business Planning Study: Car Sharing in Portland, Oregon,” Submitted to Oregon Department of Environmental Quality, July 31. Xxxxxxx, X., X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx. “Carsharing in Europe and North America: Past, Present, and Future,” Transportation Quarterly, Vol. 52, No. 3, Summer, pp. 35-52. 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:.

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Conclusioni. Nell’ambito Il presente Documento Unico di Valutazione dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblico, l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente Rischi da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare Interferenza (D.U.V.R.I.): • È stato redatto ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio sensi dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 81/08; • È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato. La valutazione dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici rischi di cui al D.Lgspresente documento è stata effettuata dall'Xxx. n. 163/2006Xxxxxxx Xxxxxxxxx, o delle norme opportunamente delegato dal Datore di contabilità pubblicaLavoro committente, come previsto dall’art. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti26, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 201681/08. L’impresa appaltatrice, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici con la firma riportata in calce, dichiara: • di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione luoghi in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento chiamata ad operare e assoggetta- mento sulle misure di prevenzione e protezione adottate in formali provvedimenti autorizzativi adottati relazione all’attività della ditta committente; • l’avvenuta cooperazione dell’attività di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto; tali azioni si sono realizzate mediante la compilazione di documentazione, incontri tra le ditte/imprese e la redazione del presente documento; • che rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerente i rischi specifici propri dell’attività eseguita; • che provvederà alla formazione, informazione ed eventuale addestramento circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e circa le misure di prevenzione e protezione da parte dell’Organo decisionale cheadottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant’altro evidenziato e previsto dal presente documento. Per ricevuta del presente documento e conferma ed accettazione di quanto in esso contenuto RUOLO NOME DITTA COGNOME E NOME FIRMA Committente Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE SARDEGNA Gen. X. XXXXXXXXXX XXXXXXXX Ditta Appaltatrice Data - In relazione all’incarico che l’impresa ha ricevuto dal Comando della Guardia di Finanza della Sardegna di svolgere il servizio di pulizia interna degli uffici, sulla scorta nelle rispettive qualità di: - Comando della riconosciuta atipicità del contratto Guardia di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentareFinanza della Sardegna; - Coord. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:tecnico dell’Impresa appaltatrice;

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Samples: Verbale Di Sopralluogo Preliminare Congiunto Amministrazione Committente Ed Aziende Appaltatrici

Conclusioni. Nell’ambito Le fattispecie di collegamento negoziale necessario tessute dalle decisioni dell’Autorità dimostrano un’attività regolamentare incessante sul terreno dei servizi sanitari rapporti tra i vari operatori della filiera del gas. Attività che, lungi dall’appiattirsi sull’imposizione di prezzi o di obblighi di contrattare, sperimenta soluzioni innovative volte ad orientare l’esercizio dell’autonomia contrattuale sia verso obiettivi di tutela della parte debole sia nella direzione della liberalizzazione ed apertura del mercato. Tuttavia, diversamente dalla nozione civilistica di collegamento necessario, cui abbiamo fatto all’inizio cenno, i collegamenti istituiti dall’AEEG si fondano sul presupposto di uno specifico oggetto, e non direttamente sui contratti, che rilevano solo in seconda battuta, perché hanno, per l’appunto, quell’oggetto. Si utilizzano alcuni elementi oggettivi, costitutivi di un mercato complesso quale è quello del gas naturale, facendo emergere le loro interazioni tecniche, esse stesse necessarie per il funzionamento della filiera, a totale finanziamento pubblicolivello di connessioni, l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il parimenti necessarie, tra i contratti corrispondenti ai segmenti, contigui od anche distanti, del mercato ein questione. Tali interazioni coinvolgono, quindicome si è visto, il profittorapporto tra il prezzo della materia prima all’ingrosso e il prezzo a valle per il cliente finale, nonché la relazione tra il prelievo di gas da parte del cliente finale fornito ed il suo passaggio, previa immissione, all’interno della rete di distribuzione condivisa da più utenti e dai loro rispettivi clienti; e trovano causa in accordi contrattuali (somministrazione; vendita; appalto di servizi) che devono necessariamente essere collegati al fine di rispecchiare esattamente, sul piano negoziale, le imprescindibile dinamiche in fatto. Ad ogni modo, le recenti delibere testé richiamate, a nostro avviso, costituiscono il nucleo del diritto privato dei contratti del gas, proposto come lex specialis rispetto alla disciplina di diritto comune e persino rispetto alla normativa consumeristica. L’AEEG, in particolare per il segmento retail, si occupa della negoziazione, stipulazione, efficacia e risoluzione degli accordi rilevanti, presidiandole con regole che, nonostante il rango di norme secondarie, nel disegno tracciato dalla stessa Autorità dovrebbero prevalere (non tanto o non solo su eventuali assetti negoziali difformi, quanto) su disposizioni di rango primario. A questo proposito, la dottrina costituzionalistica suole fondare la legittimità di simile impianto direttamente sull’investitura di potere normativo di cui alla legge n. 481 del 1995. Tuttavia, a mio avviso, la delega di poteri regolatori costituisce soltanto un punto di partenza per la ricerca delle ragioni giuridiche della prevalenza delle norme d’Autorità (38). Tali ragioni hanno a che fare, piuttosto, con dinamiche istituzionali del (38) La circostanza che l’atto specifico di esercizio del potere normativo dell’Autorità rientri nelle materie ad essa delegate dal legge istitutiva non è sufficiente a garantire questa capacità derogatoria rispetto alle norme di rango primario, come afferma, con riferimento all’Agcom, Tar Lazio, III ter, n. 5769/2009, in diritto privato, che non ha permesso in merito è in grado di offrire, addirittura, due giustificazioni alternative. Da un adeguato sviluppo lato, infatti, potrebbe soccorrere la nozione di tale leva per autonomia (contrattuale) assistita, cosicché le delibere dell’AEEG, atto di esercizio della sua potestà regolamentare, rivestirebbero la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamostessa funzione, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture degli accordi interprofessionali tra associazioni maggiormente rappresentative, in grado persino di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedalieraderogare, a cui è intimamente connessa la stra- tegia determinate condizioni, a norme primarie di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è natura imperativa (39) ovvero, sempre in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività considerazione delle procedure di marketing sanitario consultazione preliminari all’adozione dei provvedimenti dell’Autorità, il contenuto di questi ultimi potrebbe essere qualificato in termini di clausole d’uso, che, come altre strategie grazie alla loro qualità negoziale, ai sensi dell’art. 1340 c.c., si intendono inserite nel contratto, a discapito di management aziendalenorme primarie di natura dispositiva, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende purché non risulti che le parti non le hanno volute (40). In ogni caso, la “deriva” privatistica degli obiettivi di regolazione dell’AEEG trova inequivocabile dimostrazione nell’elenco delle «clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita» di cui all’art. 19 del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re TIMG. Tale elenco detta, in termini di requisiti di forma-contenuto, gli elementi che gli esercenti la propria mission: generalmente vendita sono obbligati a specificare nei formulari contrattuali unilateralmente predisposti (41), alla stessa e identica stregua degli elenchi di tutela e promozione cui, ex multis, all’art. 2 della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del legge 18 giugno 1998, ribadita da quella per l’anno 2000n. 192, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti contratti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre subfornitura; all’art. 43 della Legge 117, comma quarto, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 449 385, con riferimento ai contratti bancari; all’art. 39 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che58, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema riferimento al regolamento dei fondi comuni di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.xinvestimento., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:

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Conclusioni. Nell’ambito Le principali debolezze riconosciute a Basilea II sono state le seguenti: 43 Bank of International Settlements, Dal pronto soccorso alla terapia intensiva: retrospettiva dell’anno trascorso, 80° Relazione annuale della Banca dei servizi sanitari Regolamenti Internazionali, Giugno 2010. • il fatto che il requisito minimo di capitale fosse inadeguato a totale finanziamento pubblicosostenere le ingenti perdite che si sono affrontate durante la crisi e che il capitale fosse costituito per lo più da strumenti non in grado di assorbire realmente le perdite; • il compito di valutare il rischio di controparte spesso non è stato ben svolto né dalle agenzie di rating, l’istituto cosa che ha creato voci di conflitti di interessi, né dalle stesse banche e dai loro sistemi interni; • il processo di cartolarizzazione dei crediti: quando una banca cartolarizzava i crediti, poteva semplicemente toglierli dal bilancio e inserirli tra gli elementi fuori bilancio. Viene, con la nuova riforma, punito l’abuso di tale strumento utilizzato prevalentemente come scommessa da pochi grandi investitori privilegiati che hanno innalzato il livello di leva finanziaria dell’intero sistema. Le proposte del Comitato di Xxxxxxx, sebbene richiedano ulteriori riflessioni e affinamenti, muovono nella direzione indicata dalle massime autorità politiche a livello globale. Esse pongono basi solide per rimediare alle criticità emerse durante la crisi e costituiscono il contributo della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino comunità dei supervisori al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, ampio ripensamento delle regole che non ha permesso un adeguato devono guidare uno sviluppo equilibrato del sistema finanziario. Pur confermando sostanzialmente la filosofia di tale leva per la distribuzione fondo di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto taleXxxxxxx XX, si realizza prende atto di alcuni limiti della disciplina e si introducono i correttivi necessari a scapito del cittadino stessomigliorarne il funzionamento e a garantire che essa consegua gli obiettivi per cui era stata ideata. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesseAspetti, anche non patrimonialemarginali, dello sponsordel nuovo pacchetto di Basilea potranno essere rivisti, modificati e perfezionati anche alla luce dei numerosi commenti ricevuti. In tutti i casi, deve ritenersi Deve essere chiaro tuttavia che la sponsorizzazione struttura complessiva della riforma non è sempre in discussione: in futuro non dovranno ripetersi casi di carenti dotazioni patrimoniali, gestione irresponsabile del rischio di liquidità, avventata crescita degli attivi seguita da repentini fenomeni di “deleveraging”(cuscinetto di protezione dell’investimento). Il rallentamento del processo di revisione delle regole a livello internazionale, che da alcune parti sembra auspicarsi, sarebbe una scelta miope. Si potrebbero determinare fughe in avanti di alcuni paesi, facendo naufragare definitivamente il tentativo di definire un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juristerreno di gioco realmente livellato. Analogamente, si presuppone comunque oneroso deve contrastare il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di benipericolo che regole troppo severe siano poi applicate in modo eterogeneo. Affinché i benefici della revisione in atto possano effettivamente concretizzarsi, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo fondamentale definire standard credibili e, perciòalmeno in Europa, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive criteri condivisi per la loro attuazione. Se così non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997fosse, possono essere schematizzate come segue:ne risulterebbero penalizzati soprattutto gli operatori appartenenti alle giurisdizioni tradizionalmente più rigorose.

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Conclusioni. Nell’ambito L’anatocismo consiste dunque nella produzione di interessi sugli interessi relativi ad una obbligazione pecuniaria. Tale fenomeno, di cui si è tracciata l’evoluzione storica, è di regola vietato tranne nei casi in cui il pagamento degli interessi sugli interessi è chiesto giudizialmente o per effetto di un accordo successivo alla loro scadenza. L’“uso contrario” cui fa riferimento l’art. 1283 del codice civile quale ulteriore margine di ammissibilità degli interessi anatocistici, non è affatto integrato dalla prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale dei servizi sanitari soli interessi passivi, poiché la stessa non è qualificabile quale “uso normativo” preesistente all’entrata in vigore del codice civile. Nei contratti bancari e in particolare nei rapporti di conto corrente, le banche hanno per lungo tempo preteso interessi anatocistici non legittimi. Il legislatore -­‐ seppure con qualche tentennamento corretto dalla Corte Costituzionale -­‐ ha dichiarato in maniera inequivocabile l’illegittimità di tale pratica. Le associazioni dei consumatori hanno avviato numerose class actions tendenti ad ottenere la restituzione ai correntisti degli interessi indebitamente conteggiati, purché in relazione a totale finanziamento pubblicoconti correnti mai chiusi, l’istituto o se chiusi, con il termine di prescrizione decennale non ancora spirato. La consistente giurisprudenza formatasi nel contenzioso bancario diretto ad ottenere il pagamento ovvero la restituzione degli interessi anatocistici ha chiarito, fra gli altri, aspetti legati alla ripartizione dell’onere della sponsoriz- zazione - prova tra banca e correntista. Nonostante numerose pronunce favorevoli all’applicazione di criteri quali il “saldo zero” (l’azzeramento convenzionale del saldo ad una certa data qualora a causa di lacune documentali non sia possibile una ricostruzione compiuta della movimentazione) e il principio della “vicinanza alla fonte di prova”(l’esibizione da parte della banca della documentazione anche nelle cause promosse dal correntista, per la maggiore disponibilità di tali dati), la Cassazione con la recentissima sentenza n. 9201 del 7 maggio 2015 ha definitivamente sancito la sostanziale parità di correntista e banca sul piano processuale, nel contenzioso diretto ad ottenere il pagamento ovvero la restituzione degli interessi anatocistici. La diversa forza contrattuale di banca e correntista, infatti, non incide sull’accesso alla prova da parte del privato, con la conseguenza che chi vuole far valere il proprio diritto (la banca al pagamento del saldo passivo, il correntista alla restituzione degli interessi anatocistici illegittimamente pagati) ha l’onere di provare la rispettiva pretesa. Per completare il quadro è stato interessante osservare come il fenomeno degli interessi anatocistici nell’ambito dei contratti bancari è regolato nei principali ordinamenti europei. Il fenomeno riceve minore attenzione che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato enostro ordinamento giuridico. L’anatocismo è sostanzialmente ammesso negli ordinamenti francese, quinditedesco, il profittoinglese e spagnolo in virtù del principio di sacralità dell’autonomia contrattuale delle parti, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria seppure con qualche correttivo a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri garanzia del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.xcontraente debole., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:

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Conclusioni. Nell’ambito Le principali debolezze riconosciute a Basilea II sono state le seguenti: 43 Bank of International Settlements, Dal pronto soccorso alla terapia intensiva: retrospettiva dell’anno trascorso, 80° Relazione annuale della Banca dei servizi sanitari Regolamenti Internazionali, Giugno 2010.  il fatto che il requisito minimo di capitale fosse inadeguato a totale finanziamento pubblicosostenere le ingenti perdite che si sono affrontate durante la crisi e che il capitale fosse costituito per lo più da strumenti non in grado di assorbire realmente le perdite;  il compito di valutare il rischio di controparte spesso non è stato ben svolto né dalle agenzie di rating, l’istituto cosa che ha creato voci di conflitti di interessi, né dalle stesse banche e dai loro sistemi interni;  il processo di cartolarizzazione dei crediti: quando una banca cartolarizzava i crediti, poteva semplicemente toglierli dal bilancio e inserirli tra gli elementi fuori bilancio. iene, con la nuova riforma, punito l’abuso di tale strumento utilizzato prevalentemente come scommessa da pochi grandi investitori privilegiati che hanno innalzato il livello di leva finanziaria dell’intero sistema. Le proposte del Comitato di Xxxxxxx, sebbene richiedano ulteriori riflessioni e affinamenti, muovono nella direzione indicata dalle massime autorità politiche a livello globale. Esse pongono basi solide per rimediare alle criticità emerse durante la crisi e costituiscono il contributo della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino comunità dei supervisori al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, ampio ripensamento delle regole che non ha permesso un adeguato devono guidare uno sviluppo equilibrato del sistema finanziario. Pur confermando sostanzialmente la filosofia di tale leva per la distribuzione fondo di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto taleXxxxxxx XX, si realizza prende atto di alcuni limiti della disciplina e si introducono i correttivi necessari a scapito del cittadino stessomigliorarne il funzionamento e a garantire che essa consegua gli obiettivi per cui era stata ideata. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesseAspetti, anche non patrimonialemarginali, dello sponsordel nuovo pacchetto di Basilea potranno essere rivisti, modificati e perfezionati anche alla luce dei numerosi commenti ricevuti. In tutti i casi, deve ritenersi Deve essere chiaro tuttavia che la sponsorizzazione struttura complessiva della riforma non è sempre in discussione: in futuro non dovranno ripetersi casi di carenti dotazioni patrimoniali, gestione irresponsabile del rischio di liquidità, avventata crescita degli attivi seguita da repentini fenomeni di “deleveraging”(cuscinetto di protezione dell’investimento). Il rallentamento del processo di revisione delle regole a livello internazionale, che da alcune parti sembra auspicarsi, sarebbe una scelta miope. Si potrebbero determinare fughe in avanti di alcuni paesi, facendo naufragare definitivamente il tentativo di definire un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juristerreno di gioco realmente livellato. Analogamente, si presuppone comunque oneroso deve contrastare il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di benipericolo che regole troppo severe siano poi applicate in modo eterogeneo. Affinché i benefici della revisione in atto possano effettivamente concretizzarsi, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo fondamentale definire standard credibili e, perciòalmeno in Europa, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive criteri condivisi per la loro attuazione. Se così non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997fosse, possono essere schematizzate come segue:ne risulterebbero penalizzati soprattutto gli operatori appartenenti alle giurisdizioni tradizionalmente più rigorose.

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Conclusioni. Nell’ambito dei servizi sanitari Ai lavoratori andranno a totale finanziamento pubblicoregime 170 euro (figura media); viene istituito un Fondo per l’occupazione finalizzato all’assunzione di giovani, l’istituto della sponsoriz- alla stabiliz-­‐ zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, lavoro a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttaviatempo determinato, per unanime definizioneiniziative di soli- darietà espansiva; alle aziende sarà data possibilità di ampliare gli orari di sportello per favorire occupazione e produttività; viene rilanciata la con- trattazione integrativa per la negoziazione del premio di produttività e dei sistemi incentivanti; stabilite nuove garanzie riguardo ai rischi professiona- li; istituite commissioni per le declaratorie degli inquadramenti, l’introduzione dell’Istituto per la si- curezza in banca, per le pari opportunità, per rivedere la stesura della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’artnor- mativa contrattuale; viene innalzato il contributo per la Long term care e per la previdenza dei giovani Con questo contratto diamo continuità all’approccio responsabile con cui negli ultimi anni abbiamo contribuito a gestire gli epocali processi di rior- ganizzazione che hanno coinvolto il sistema e con cui abbiamo dato il no- stro contributo negli anni più recenti di crisi finanziaria ed economica. 43 Con la firma di questa ipotesi siamo riusciti a mantenere il baricentro della Legge n. 449 piattaforma contrattuale: un nuovo modello di banca sostenibile e che non penalizzi i diversi stakeholder coinvolti. Chiedevamo equità e solidarietà: va in questa direzione la costituzione del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998)Fondo per l’occupazione, rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazionealimentato dai lavoratori e dal top management, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre creare nuova e stabile occupazione. Chiedevamo di intaccare il modello di banca che ha dato origine alla crisi tutto con baricentro finanziario: per questo prevediamo sistemi incenti- vanti contrattati e con orizzonti di medio-lungo periodo e l’istituzione di una Commissione che riposizioni le professionalità all’interno degli inqua-­‐ dramenti. In un contesto di estrema gravità e complessità si è affermato un modello di settore in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- cui si garantisce lavoro buono e stabile; si favorisce l’incre-­‐ mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”occupazionale attraverso una chiara solidarietà intergenerazionale; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come introduce una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali forma di previdenza settoriale e assistenza sociale pubblicisi rilancia l’incremento retributivo attraverso incrementi di produttività sostenibili e negoziati. Nonostante le difficoltà, nell’ambito della propria autonomia organizzativacome organizzazioni sindacali siamo riusciti a mettere in campo conoscenza, adottano impegno, determinazione, equità. Siamo convinti possano rappresentare modelli da imitare non solo per il rinnovo di ulteriori interventi contratti ma per intraprendere la necessaria strada di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica risana- mento e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 sviluppo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.xsistema Italia., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:

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Conclusioni. Nell’ambito Si raccomanda, alle stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblicopropri dipendenti, l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “intraprendere ogni adeguata iniziativa al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa una compiuta conoscenza al personale in merito agli obblighi di comunicazione e di realizzare maggiori economieastensione, nonché per una migliore qualità in relazione alle conseguenze scaturenti dalla loro violazione e dall'inosservanza dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata a vigilare affinché detti adempimenti vengano rispettati, attraverso misure organizzative adeguate. Con riferimento ai dirigenti e devono comportare risparmi ai titolari di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento, le stazioni appaltanti dovrebbero condurre un’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione L’attività formativa potrà essere prevista nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. In tema di violazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque doveri riportati nel codice di comportamento del personale regionale, si rappresenta che fatte salve le disposizioni relative all’amministrazione ipotesi di responsabilità ammnistrativa e penale, la mancata astensione nei casi previsti dalla norma, costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare e penale a carico del dipendente pubblico. Sul punto si richiama l’art 18 del Codice di comportamento recante “Responsabilità conseguente alla violazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella doveri del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenzaCodice”, e il quale dispone che La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c)violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di “procedere alla liberalizzazione prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso dipendente, essa è fonte di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 responsabilità disciplinare accertata all’esito del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000procedimento disciplinare, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici principi di cui al D.Lgscolpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni. n. 163/2006Per esigenze di certezza del diritto e per responsabilizzare i soggetti coinvolti, o delle norme le sanzioni applicabili sono indicate nel testo della dichiarazione sostitutiva sulle situazioni di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni conflitto di interesse di cui alla parte II della presente lettera possono avere luogo mediante la riserva Direttiva e nei Patti di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo integrità/Protocolli di segni distintivi [...]”; - negli arttlegalità. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:Xxxxxxx Xxxxx XXXXX XXXXXXX 16.12.2019

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Conclusioni. Nell’ambito Xxxxxxx qui fornito una prima panoramica dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblico, l’istituto della sponsoriz- zazione - contenuti del nuovo accordo di Basilea. La conoscenza del nuovo accordo è il presupposto per apprezzare le con- seguenze che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato eesso avrà sui rapporti banca-azienda e consentire, quindi, di cogliere le opportunità che la nuova situazione apre al ruolo del consulente aziendale. Nei prossimi documenti svilupperemo in maggior dettaglio i seguenti argomenti: – modalità di funzionamento dei sistemi di scoring e dei sistemi di rating. Correlazione tra i rating assegnati alle aziende clienti e condizioni principali ed accessorie ottenibili in sede di trattativa con le banche; – impatto di Basilea 2 sulla opportunità/efficacia del rilascio di garanzie ai fini del- l’ottenimento del credito e del miglioramento delle condizioni finanziarie; – conseguenze sulle garanzie rilasciate dai consorzi Fidi. Comportamenti consiglia- ti nei confronti di aziende che hanno ottenuto finanziamenti solo grazie alla assi- stenza di un tale tipo di garanzia; – relazioni tra il profittorating e il combinato delle norme amministrative, fiscali e societa- rie, con riferimento, in particolare, alle più recenti innovazioni. Soluzioni che possono favorire il miglioramento del rating; – strategie di evoluzione gestionale utili per il miglioramento del rating aziendale: introduzione del sistema di controllo di gestione economico-finanziario; predi- sposizione di piani e budget; realizzazione di un sistema di gestione anticipata di tesoreria; razionalizzazione della gestione finanziaria nel suo complesso; – corredo informativo da presentare alle banche per valorizzare le potenzialità della azienda ai fini del miglioramento del rating. Esempi di schema di redazione dei vari documenti, con formati separati personalizzati sulle esigenze delle PMI. Quello proposto è un esempio semplificato e schematico e come tale puramente indicativo. Nella tabella 1 a pagina seguente è presentato lo schema delle correlazioni all’inter- no del Bilancio della Banca. Come si vede, dal Totale della Raccolta, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni è costituita dalla somma dei depositi della clientela, hanno origine gli interessi passivi che sono tra i costi della banca quelli concettualmente più rilevanti. Il prodotto tra il tasso passivo medio e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto chevolume complessivo della raccolta è, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anziinfatti, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadinidefinizione uguale agli interessi passivi. Sotto l’aspetto del diritto positivo è I costi finanziari sono quindi la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione componente più importante dei costi nella gestione dei servizi pubblici variabili e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come seguesono strettamente correlati a:

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Samples: Accordo Per La Tutela Dell’adeguatezza Patrimoniale Delle Banche

Conclusioni. Nell’ambito dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblicoIl Comitato ha ritenuto che la proposta di immediato scioglimento del Contratto di Affitto TLR e della conseguente rinuncia, l’istituto in via transattiva, da parte di Innovatec al mancato guadagno derivante dal Contratto di Affitto TLR appare conveniente e coerente con l’interesse sociale. Al proposito è stato evidenziato che il business del teleriscaldamento non è di interesse strategico per Innovatec la quale già nelle assunzioni del proprio business plan nonché nel Piano di Risanamento assumeva il mantenimento del business del teleriscaldamento fino alla chiusura della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - stagione termica 2018/2019, i.e. fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e31 marzo 2019. Inoltre, quindilo scioglimento del contratto in essere e la successiva sottoscrizione di un nuovo contratto di affitto tra SEI e un soggetto istituzionale permetterebbe di salvaguardare l’interesse superiore dei dipendenti e degli utenti finali (oltre 12.000 famiglie), che sarebbero esposti al rischio di interruzione dell’attività e del servizio ove si concretizzasse la prospettiva liquidatoria implicita nella procedura fallimentare. Dal punto di vista economico e finanziario, il profittoComitato ha ritenuto che la proposta di SEI appare congrua in quanto consentirebbe un consistente rafforzamento patrimoniale della Società e una sostanziale riduzione dell’indebitamento ad un prezzo per azione corrispondente a quello negoziato con i creditori sociali e gli obbligazionisti prima dell’estate 2018 nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale nonché avrebbe la medesima ratio di quest’ultima. Per completezza, visti i termini di esercizio del recesso accordati a SEI dal Contratto di Affitto TLR, il mancato guadagno a danno della Società sarebbe relativo ad un periodo di 90 giorni con termine ultimo non successivo al 30 novembre 2018, per la Società ragionevolmente quantificabile – ferme restando le incertezze e le difficoltà insite nelle previsioni delle dinamiche aziendali – in circa Euro 0,2 milioni. Giova infine ricordare che, ai sensi della normativa fallimentare applicabile in caso di dichiarazione di fallimento di SEI, il curatore avrebbe facoltà di recedere dal Contratto di Affitto, con un diritto in capo ad Innovatec ad un equo indennizzo dalla quantificazione non agevole e potenzialmente inferiore al valore del corrispettivo per il ristoro a favore di Innovatec proposto da SEI. Con riguardo specifico alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni a servizio dell’aumento di capitale di SEI, il Comitato ha rilevato che tale prezzo risulta pari ad Euro 0,032 per azione, prezzo già applicato agli aumenti di capitale riservati agli obbligazionisti e alla stessa WIG. In considerazione (i) del patrimonio netto negativo della Società al 31 dicembre 2017 (pari ad Euro -3,9 milioni), (ii) del patrimonio netto proforma al 31 dicembre 2017 (pari ad Euro 6,1 milioni equivalente a Euro 0,018 ad azione) determinato tenendo in considerazione gli aumenti di capitale perfezionati nel mese di luglio 2018, (iii) delle finalità perseguite tramite l’AuCap Riservato SEI e (iv) dei termini e condizioni di sottoscrizione dell’AuCap Riservato SEI, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge che saranno espletati in sede di deliberazione dell’AuCap Riservato SEI, il Consiglio ha reputato che la valorizzazione attribuita a tale operazione appare congrua e conforme alla legge. Il Comitato ha inoltre esaminato le motivazioni per l’esclusione del diritto di opzione illustrate dal Consiglio di Amministrazione, che non per natura (conversione di crediti) e condizioni si presenta come la naturale prosecuzione del processo di riequilibrio economico e finanziario, e pertanto si fonda sostanzialmente sulle medesime ragioni, alla base degli aumenti di capitale riservati a creditori deliberati ed eseguiti prima dell’estate 2018, le cui motivazioni si devono intendere dunque integralmente applicabili e qui richiamate e condivise. Il Consiglio di Amministrazione ha permesso un adeguato sviluppo infine comunicato al Comitato di tale leva avere già provveduto ad incaricare l’esperto attestatore ai fini della revisione del piano di risanamento conseguente all’operazione oggetto di analisi e ritiene che le ulteriori misure attualmente oggetto di negoziazione, in combinazione con l’incremento patrimoniale derivante anche dall’aumento di capitale da parte di SEI, consentiranno l’asseverazione del piano di risanamento della Società. Con riferimento alla tempistica, si prevede che le misure di rafforzamento patrimoniale della Società possano essere ragionevolmente definite entro la metà del mese di ottobre 2018. II Comitato, avendo esaminato a lungo l’interesse sociale a rafforzare il patrimonio di Innovatec e a proseguire il percorso di focalizzazione sul business dell’efficienza energetica uscendo dal business del teleriscaldamento con rinuncia al preavviso di 90 giorni a fronte dell’impegno a convertire in finanziamento conto futuro aumento capitale di crediti vantati da SEI per complessivi Euro 1.412.000, ritiene, in relazione all’eventuale operazione con la distribuzione di beni parte correlata SEI, che sussistano sia la convenienza sia la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Questo Comitato, composto dall’unico amministratore indipendente in carica xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx - preso atto delle valutazioni della Società; - preso atto della documentazione e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria delle informazioni messe a disposizione dalla Società; - preso atto degli effetti economici, patrimoniali e finanziari del Piano di Risanamento nel suo complesso; - preso atto delle aziende sanitarie valutazioni strategiche; ritiene che nella prospettiva di Innovatec S.p.A. e nonostante il fatto chedi tutti i suoi azionisti, l’Operazione sia conveniente e corretta. Conseguentemente, in questi ultimi anniconformità alle previsioni di cui all’articolo 8.3 della Procedura Innovatec S.p.A., la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture il Comitato esprime il proprio parere favorevole sull’interesse di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto Innovatec al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economiecompimento dell’Operazione, nonché per una migliore qualità dei servizi prestatisulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Milano, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:settembre 2018

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Conclusioni. Nell’ambito Dall’analisi effettuata, appare del tutto evidente l’attuale stato di crisi da sovra indebitamento dell’Associazione; ogni indice analizzato ha evidenziato la necessità imprescindibile di un intervento di ristrutturazione del debito nel contesto di un Piano di Risanamento che l'Associazione ha adottato. A causa dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblicomotivi descritti nella relazione introduttiva, l’istituto l’Associazione ha subito negli anni una riduzione del fatturato che ha finito, nel tempo, per determinare "un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte", così determinando "una rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte". L'Associazione "Apriti Cuore Onlus, allo stato attuale, non è in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La riclassificazione dei conti economici ha reso palese la necessità di intervenire sul costante disequilibrio economico della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: gestione tipica. La riduzione degli oneri economici ipotizzata con la ristrutturazione del debito mette in equilibrio il mercato e, quindi, il profittoconto economico e pone le condizioni per la continuazione dell’attività dell'Associazione. La proposta di accordo di ristrutturazione, che non ha permesso si sottopone ai creditori, è quindi parta integrante ed essenziale del Piano di Risanamento adottato dal Consiglio Direttivo. Nella predisposizione, sono stati rispettati i vincoli posti dalla L. 3/2012 in particolare: Ai crediti assistiti da privilegio mobiliare è stata assicurata una percentuale di recupero del proprio credito superiore a quella ipotizzata sulla base dell’alternativa liquidatoria; Ai creditori chirografari è stata assicurata una percentuale di recupero superiore a quella ipotizzata sulla base dell’alternativa liquidatoria; Con la proposta è stato trovato il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile; La proposta di Accordo assicura a tutti i creditori un adeguato sviluppo rientro del loro credito superiore a quello ottenibile con il perdurare dell’insolvenza, valutati anche i costi che dovrebbero sostenersi per il recupero forzoso; Lo scenario ipotizzato, in relazione alle informazioni di tale leva per cui si dispone, si basa su fondamenti di natura probabilistica e le stime operate appaiono ragionevoli ed in grado di garantire, nel loro complesso, la distribuzione di beni piena riuscita dell'Accordo. Si ritiene, infine, sulla base della documentazione ricevuta e servizi pur in presenza delle informazioni assunte, che la proposta appaia fattibile poiché coerente e ragionevolmente dotata di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto checoncreta probabilità di riuscita, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture fermo restando l’alea che accompagna ogni previsione di committenza e eventi futuri. Palermo 28/12/2021 Dichiarazione di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi interessi dell’Organismo di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo – Palermo - Il Sottoscritto Avv. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei Xxxx Xxxxxxxxx nato a Palermo il 23/04/1977, nella qualità di Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi denominato risparmi così ottenutiI Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo, iscritto al n. 233 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia Che L’Organismo di Composizione della Crisi denominato “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermofacendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che non si trova in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata conflitto d’interessi con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’artprocedura. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:Palermo 28/12/2021

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Samples: Accordo Di Ristrutturazione Del Debito

Conclusioni. Nell’ambito dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblico, l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed La normativa sui contratti bancari è in questo contesto profonda evoluzione. La recente crisi che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività ha attraversato e sta ancora attraversando i mercati finanziari nazionali ed internazionali ha imposto in capo sia al legislatore europeo che quello interno la necessità di marketing sanitario chepredisporre disposizioni che tutelino da un lato l’efficienza e la stabilità del mercato, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re dall’altro la propria mission: generalmente di tutela trasparenza e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta la correttezza dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione clientela. Da un punto di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato chevista squisitamente giuridico, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na siffatta scelta obbliga ad un ripensamento dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nometradizionali istituti privatistici, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti valorizzare le peculiarità degli strumenti di un altro soggetto (sponsor) tutela che vuole così aumentare la propria notorietàlegislazione primaria e regolamentare in materia ha concesso ai soggetti deboli del rapporto contrattuale. Tuttavia, la contestuale protezione degli interessi di mercato determina un’analisi della normativa del tutto nuova rispetto a quella tradizionalmente condotta dalla letteratura in argomento; un’analisi che dovrà muovere, prima di tutto, dalla constatazione e [della successiva] composizione degli interessi di carattere privato e pubblico sottesi al rapporto banca – cliente. Una volta inquadrati gli effettivi interessi tutelati dalla legislazione bancaria, occorre studiare l’intero quadro normativo (sia le norme di fonte primarie che quelle di natura regolamentare) per unanime definizioneestrapolare i principi generali che amministrano la materia de qua. L’analisi della dotazione dei summenzionati requisiti organizzativi si pone alla base della predetta opera di ricostruzione. Sia nella fase precontrattuale che nel momento dell’effettiva sottoscrizione dell’operazione contrattuale (ciò a dire: la fase di formazione dell’accordo contrattuale) il cliente deve essere a conoscenza del fatto che la decisione della banca di strutturare e collocare un prodotto con determinate caratteristiche e condizioni, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano economiche prima ancora che giuridiche, è frutto di un procedimento organizzato che ha coinvolte numerose funzioni aziendali interne e che è stato oggetto di controllo da ricondurre all’artparte degli organi a ciò deputati. 43 della Legge n. 449 Tale circostanza suggerisce che in capo al cliente sia posta la pretesa a vedere la controparte del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998)suo rapporto organizzata per svolgere, rubricato “Contratti in conformità alla normativa di sponsorizzazione ed accordi di collaborazionesettore, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”l’attività bancaria. Una conclusione del tipo delineata, che lo connota avvicina di molto quelli che ho chiamato i piani dell’atto e dell’attività, crea le condizioni per rivedere - quantomeno - l’applicazione delle norme contrattuali attinenti alla formazione del rapporto. Non credo che si possa essere considerare completamente protetto quel consumatore: (i) al quale è semplicemente rimessa la possibilità, dopo averne preso visione, di non sottoscrivere il contratto proposto dalla banca; (ii) al quale vengono fatte specificamente approvare per iscritto clausole il più dello volte riportanti sic et simpliciter la normativa senza scendere in una effettiva precisazione del loro precipuo significato; (iii) che fa semplicemente affidamento sulla buona fede della banca imposta dall’art. 1337 c.c. Pertanto se è vero che il binomio proposta/accettazione è, di fatto, sostituito dal binomio messa a disposizione/effettiva utilizzazione del servizio e se gli elementi oggettivi dell’impresa arricchiscono l’atto che inerisce l’attività fino al punto di vedere sempre più sfumati i connotati individualistici del rapporto, allora anche la tutela del contraente debole deve spostarsi su un diverso piano. Nella prassi i contratti bancari vengono generalmente firmati dal cliente sulla base di un modello predisposto dalla banca: si tratterà solo di riempire alcuni spazi lasciati vuoti. Il contratto-quadro sottoscritto dal cliente non deve essere inteso tanto come strumento contrattuale fattispecie quanto come mera determinazione preventiva delle regole che disciplineranno il rapporto fra le parti in relazione al futuro compimento di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con operazioni bancarie. In ipotesi, una banca e un consumatore potrebbero sottoscrivere un contratto-quadro avente ad oggetto operazioni di pagamento senza che poi quest’ultime vengano effettivamente realizzate. In tal senso è stato autorevolmente precisato che i contratti d’impresa e specificamente quelli bancari determinano un diverso modo di manifestazione dell’autonomia privata in quanto la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolodegli interessi sottesi alla conclusione del contratto impone “il riferimento della disciplina [non del contratto come fattispecie, allo scopo di meglio comprendere la ratio ma] del rapporto contrattuale che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarilesi è attuato”. Il Ciò determina la necessità di elaborare “nuove figure sistematiche le quali prescindano dai connotati individualistici ad essa tradizionalmente assegnati”27. Sulla scia di siffatto insegnamento la protezione del consumatore deve attuarsi – principalmente – nel diritto a vedere la banca dotata di una organizzazione idonea a poter strutturare, in modo conforme alla normativa, e collocare – previa una effettiva selezione della clientela – determinati prodotti sul mercato. In tal senso il legislatore dovrebbe intervenire con maggiore enfasi, prevedendo che l’intermediario nella fase di formazione del rapporto renda edotto il cliente del “percorso” che un certo servizio o prodotto ha effettuato all’interno dell’organizzazione aziendale: ciò rendendo esplicito se quest’ultimi sono coerenti con il programma di attività presentato in sede di autorizzazione alla Banca d’Italia ex. art. 14 t.u.b., se e da quali funzioni aziendali sono stati valutati e se è stato effettivamente realizzato il controllo su tale processo dai soggetti a ciò deputati secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette le vigenti disposizioni regolamentari, recentemente aggiornate dalla Banca d’Italia. Come appare evidente, al perseguimento termine della presente indagine, si ritiene di aver gettato le basi per sostenere che: (i) la sovrapposizione di interessi pubblici, devono escludere forme pubblici e privati rende profondamente diversa la contrattazione bancaria rispetto a quella tradizionale; (ii) nella fase di conflitto formazione dell’accordo il punto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” contatto tra le quali appare rilevante citare la lettera adue diverse modalità dell’agire privato (rectius: l’atto e l’attività) secondo comma: “trovano il persegui- mento loro punto di obiettivi di efficienzacontatto nelle condizioni giuridiche ed economiche che amministrano lo svolgimento del servizio o il 27 X. XXXXXXXX, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”La contrattazione d’impresa, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato artop. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.xcit., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:

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Conclusioni. Nell’ambito dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblicoIn conclusione alla trattazione, l’istituto sento di potermi schierare dalla parte della sponsoriz- zazione - dottrina che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva propende per la distribuzione raggiunta tipicità del contratto di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto cheleasing finanziario, abbandonando così anche la tesi del contratto trilaterale, in questi ultimi anniseguito al doppio intervento del legislatore prima con la l. n. 208/2015 e successivamente con la l. n. 124/2017. Attraverso tali interventi, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamostorica dicotomia, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture distintiva della fattispecie nelle due categorie di committenza leasing finanziario traslativo e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedalieragodimento, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per pare aver perso le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto chesue radici, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, creata dalla giurisprudenza al fine di promuovere marchioevitare un ingiustificato arricchimento del concedente, immagine, attività o prodot- ti risultando ormai inutile al seguito della concreta disciplina introdotta per l’ipotesi di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietàrisoluzione per inadempimento dell’utilizzatore. Tuttavia, per unanime definizionetali interventi sembrano non avere una sedes materiae adeguata, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998)poiché, rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazionevisto il diffuso utilizzo dell’operazione soprattutto in ambito commerciale, convenzioni con soggetti pubblici meriterebbero il collocamento nel codice civile o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “nelle norme bancarie al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e avere più visibilità. Riguardo all’operazione di realizzare maggiori economieleasing immobiliare abitativo, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti è certo il carattere di sponsorizzazione ed accordi specialità rispetto la generale fattispecie di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”leasing finanziario, e la lettera d): “aumento conseguente maggior tutela dell’utilizzatore dovuta all’applicazione del ricorso Codice del Consumo, che tuttavia contrasta con la totale traslazione dei rischi del bene sull’utilizzatore prevista dalla legge stessa. Nel risolvere tale questione si ritiene prevedibile la gradazione dei rischi attraverso la contrattazione tra le parti o la stipula un’assicurazione che ne offra la copertura. Riguardo il confronto leasing abitativo – mutuo, sono evidenti le differenze sul piano civilistico, in merito alle quali si nota che il leasing offre una garanzia maggiore al finanziamento soggetto concedente derivante dal mantenimento del diritto di proprietà dell’immobile fino a mezzo prezzi scadenza, e tariffe dall’applicabilità della procedura speciale di rilascio dell’immobile. In favore dell’utilizzatore invece, il leasing presenta il vantaggio di poter coprire l’intero valore dell’abitazione e la possibilità di modulare liberamente l’importo della rata della locazione finanziaria e del riscatto finale, oltre che alla possibilità della sospensione dei servizi pubblici canoni da parte dell’utilizzatore in caso di licenziamento economico, la quale sembra assumere un carattere assistenzialistico. Sul piano fiscale non vi sono dubbi sulla maggiore convenienza dell’operazione di leasing, in particolare per i soggetti di età inferiori a domanda individuale”; - quella 35 anni, essendo concessa la detrazione, oltre ai canoni pagati annui, di una parte del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) cheprezzo di opzione finale, con l’articolo 30diversamente dal mutuo che ammette la detrazione per la sola quota interessi, comma 8la quale, sempre in tema ipotizzando un piano di “patto ammortamento alla francese, comporterebbe una detrazione annua decrescente. In via definitiva, la scelta di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le provincequesto strumento contrattuale per acquistare casa è quindi preferibile per i soggetti giovani, i comuniquali, le comunità montanenell’ipotesi di avere un’attendibile aspettativa di un reddito crescente, possono ottenere fin da subito il godimento di un’abitazione, per il quale configurerà una situazione paragonabile al comune ”affittopossono adottare ai fini o al mutuo riguardo al periodico canone mensile da pagare, ma avendo il vantaggio di “sviluppare le iniziative per non impegnarsi, rispetto all’acquisto diretto attraverso la stipula richiesta di con- tratti un mutuo, nell’assunzione di sponsorizzazioneun importante debito. Il vantaggio risiede dunque, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 oltre che negli sgravi fiscali, nel poter rinviare la scelta dell’acquisto della Legge n. 449/1997 allo scopo piena proprietà dell’abitazione in futuro, mettendola in relazione al verificarsi o meno delle aspettative di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, crescita reddituale che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.xerano prospettate., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:

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Conclusioni. Nell’ambito dei servizi sanitari Si può constatare come il legislatore abbia introdotto una disciplina generale sulla responsabilità degli ISP, distinguendoli per tipologia di funzione. In tal modo si distinguono le diverse allocazioni del rischio di inadempimento o di responsabilità lato sensu dell’intermediario, nonchè le condizioni che integranola responsabilità dell’intermediario in base al ruolo effettivamente svolto nell’illecito. A questo si aggiunga come nessuna norma prevede che vi sia in capo al provider né un obbligo ex ante generale di sorveglianza sulle informazioni che esso trasmette o memorizza, né, tantomeno, un obbligo preventivo di ricercare i fatti o le circostanze che indicano la presenza di attività illecite. La ratio della disciplina in analisi – come accennato – è il risultato di una attenta politica legislativa, volta a totale finanziamento pubbliconon mortificare l’attività dell’intermediario, l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume da un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindilato, il profittoquale sarebbe esposto ad un obbligo preventivo e ai relativi costi che superano la massima diligenza auspicabile per una siffatta complessa attività economico.sociale; dall’altro, che non ha permesso si desidera tutelare i diritti garantiti dalla C.E.D.U. e dalla Costituzione, quali ex multis il diritto alla riservatezza, al nome e all’oblio. Lo stesso è, comunque, tenuto ad informare – tempestivamente - l’autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzione di vigilanza, qualora sia aconoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende suo destinatario del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettivitàed a fornire a tale autorità, maove richiesto, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta tutte le informazioni in suo possesso che consentono l’identificazione del destinatario dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nomesuoi servizi, al fine di promuovere marchioindividuare e prevenire presunte attività illecite. Dunque, immagine, attività o prodot- ti la scelta di esonerare il provider dall’obbligo generale di sorveglianza non è certo priva di un altro soggetto (sponsor) significato sul piano della politica del diritto. Nel bilanciamento tra l’interesse della collettività a potere fruire dei vantaggi della rete e l’interesse di evitare che vuole così aumentare la propria notorietàsulla rete siano commessi illeciti, è valorizzato sicuramente il primo. TuttaviaSi tratta, per unanime definizionequindi, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni attuare con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e l’interesse prevalente anche misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economiesalvaguardia dell’interesse sacrificato. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella L’analisi economica del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880diritto rappresenta, in giustizia Civile 1998tal senso, Iuna matrice della massima rilevanza: il costo della responsabilità – in tale prospettiva – viene allocato in via ottimale (c.d. ottimo paretiano)103. Essa è una situazione di allocazione efficiente delle risorse. Quando la medesima ricorre, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso possibile migliorare il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza benessere – inteso quale utilità di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche soggetto o consociato – senza peggiorare il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:benessere degli altri soggetti.

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Conclusioni. Nell’ambito In questo lavoro si è analizzato il fenomeno della contrattazione aziendale nel corso del decennio 1986-1995, decennio segnato da un possibile mutamento delle relazioni industriali a fronte della stipula dell'accordo del luglio 1993 che identifica nettamente le competenze della contrattazione aziendale e ne cadenza le possibilità di attuazione. Da una ricognizione complessiva dei servizi sanitari risultati emersi nel corso di questa ricerca non sembrano segnalarsi mutamenti sostanziali del modello di contrattazione invalso nelle imprese lombarde. 25 DelBoca-Cupaiolo 1997 trovano che vi è maggior probabilità di introdurre compartecipazione ai profitti aziendali in imprese con salari inferiori alla media settoriale, minori investimenti ed un maggior livello occupazionale. Xxxxxx-Melotti-Pini 1998 distinguono tra accordi che prendono a totale finanziamento pubblicoriferimento indicatori legati alla produttività e quelli legati alla redditività. Anche Xxxxx 1997 distingue tra effetti incentivanti ed effetti di profit sharing , l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume concentrandosi sulla presenza o meno di quote garantite di erogazione. Analizzando un carattere squisitamente commerciale - fino al campione di poco più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa originedi 2000 aziende sull'arco del decennio, abbiamo raccolto le informazioni disponibili secondo tre grandi gruppi di variabili: le variabili di contesto (dati strutturali relativi all'azienda quali il mercato e, quindisettore, il profittonumero di dipendenti, che non ha permesso un adeguato sviluppo la dinamica occupazionale e la presenza o meno di tale leva per cambiamenti tecnologici e organizzativi); le informazioni relative al grado di formalizzazione delle relazioni industriali (la distribuzione presenza formale di beni controparti - uffici di relazioni sindacali da parte dell'impresa e servizi pur Rappresentanze Sindacali Unitarie elette dai lavoratori, tassi di sindacalizzazione, regolarità degli incontri, accordi di consultazione preventiva, interventi diretti delle gerarchie aziendali); ed infine risultati della contrattazione in presenza azienda (possibilità di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto cheaccordo, ampiezza dei temi contrattati, aree contrattuali interessate, introduzione di sistemi incentivanti individuali o collettivi). I primi due gruppi di variabili sono stati sintetizzati, attraverso l'analisi fattoriale, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto sei fattori che l’istituto poi abbiamo utilizzato per spiegare le determinati della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commicontrattazione. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, contesto viene descritto da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come seguetre modalità:

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Conclusioni. Nell’ambito dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblico, l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha Come abbiamo avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindimodo di vedere, il profittoleasing si è sviluppato a partire dalla seconda metà del secolo scorso e si è diffuso velocemente sia negli Stati Uniti, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva dove è nato, sia in Europa. In Italia è ormai diventato uno strumento essenziale utilizzato molto dalle aziende per la distribuzione entrare in possesso di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto cheessenziali per le loro attività. In seguito, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo dopo aver compreso qual è la Legge finanziaria del 1998nozione di leasing e quindi in cosa consiste questo tipo di contratto, ribadita da quella per l’anno 2000ci siamo resi conto di come siano diverse tra di loro le tipologie di leasing. Infatti, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione il leasing finanziario, quello operativo e il lease back differiscono completamente tra di loro, così come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto quello traslativo differisce da quello privato per garantire di godimento. Abbiamo, inoltre, passato in rassegna la protezione modalità di subentro prevista nel leasing la quale consiste nella sostituzione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto cheprecedente utilizzatore nel contratto con conseguente acquisizione degli stessi diritti e doveri. Dopodichè sono stati analizzati gli obblighi che le due parti, in quanto taleconcedente ed utilizzatore, si realizza a scapito del cittadino stessodevono rispettare nel contratto. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra Un’obbligazione fondamentale dell’utilizzatore è senza dubbio quella riguardante il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziarepagamento dei canoni periodici. Per il concedente, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblicoinvece, è chiamato quella di procurarsi la proprietà del bene indicato dall’utilizzatore acquistandolo da un fornitore. In seguito, abbiamo elencato vantaggi e svantaggi nell’utilizzare questo tipo di contratto e da tale analisi si evince che nonostante l’elevato numero di vantaggi che ci portano a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e misure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in tema di “patto di stabilità interno” al fine della “riduzione del disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai fini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche scegliere questa modalità di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f)esistono anche degli svantaggi. E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000Infine, abbiamo visto che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come leasing prevede una modalità di risoluzione anticipata, la quale può avvenire per diverse cause. Le più frequenti riguardano l’inadempimento dell’utilizzatore, l’inadempimento del fornitore e il mutuo consenso. La prima tipologia di inadempimento è quasi sempre di carattere finanziario e si manifesta quando l’utilizzatore: • non provvede al pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880importo equivalente in relazione ai contratti di leasing immobiliare ; • non provveda al pagamento di almeno quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i relazione ai contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfrleasing diversi da quello immobiliare. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086Nello specifico, in Giustizia Civile 1998merito all’inadempimento dell’utilizzatore, Ici si è soffermati sulla clausola penale e in cosa essa consista. Riguardo, 1883)invece, all’inadempimento del fornitore, questo può avvenire quando il bene oggetto di leasing presenta dei vizi che possono verificarsi al momento della consegna del bene o successivamente quando lo si usa. In linea con quanto precedeDopodichè abbiamo visto come avvengono le procedure di vendita o altra ricollocazione del bene. Un’ultima causa è quella che riguarda il mutuo consenso delle parti e salvo diversamente previsto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici l’utilizzatore non sarà tenuto al fine di configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il contratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di rango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, almeno, di svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, perciò, nel caso di mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di sponsorizzazione (e naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione nei confronti del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di immagine. Le particolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, possono essere schematizzate come segue:concedente.

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