Esclusioni e rivalsa Clausole campione

Esclusioni e rivalsa. L’assicurazione non è operante:
Esclusioni e rivalsa. L’Assicurazione non è operante: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istrutto- re ai sensi della legge vigente; • nel caso di veicolo con targa in prova, se la circola- zione avviene senza l’osservanza delle disposizio- ni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducen- te, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprieta- rio o da suo dipendente; • per i danni subiti dai terzi trasportati, se il traspor- to non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato); • in caso di dolo del conducente; • se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compa- gnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conse- guenza dell’inopponibilità al danneggiato di ecce- zioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiu- tare o ridurre la propria prestazione.
Esclusioni e rivalsa. Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osser- vanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo colla- boratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto; • per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in confor- mità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; • se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’ef- fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; • in caso di dolo del conducente. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
Esclusioni e rivalsa. La Copertura assicurativa non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di Autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di Autoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; - nel caso di Autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza e l’Autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in con- formità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di Autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. - nelle aree aeroportuali per gli Autoveicoli addetti a catering, rifornimento e trasporto carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aeromobili. - in caso di trasporto di nitroglicerina, dinamite o simili. Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi in cui l’Impresa abbia dovuto pagare Xxxxx senza potere loro opporre eccezioni, fondate sulla Polizza o dalla stessa derivanti, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa, anche ai sensi dell’art. 144 del CAP.
Esclusioni e rivalsa. L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pa- gare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di even- tuali eccezioni contrattuali. L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
Esclusioni e rivalsa. L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza e l’autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285; - Nelle aree aeroportuali per i veicoli addetti a catering, rifornimento e trasporto carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aeromobili.
Esclusioni e rivalsa a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
Esclusioni e rivalsa. (Quello che non assicuriamo) La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali. Salvo quanto previsto dalle condizioni aggiuntive “RVB - Rinuncia al diritto di rivalsaGaranzia base” e “RVE - Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa” se richiamate, l’assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di rivalsa:
Esclusioni e rivalsa per tutti i VEICOLI l’assicurazione non è operante: - se il conducente non ha conseguito la patente o è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - se il conducente, pur avendo conseguito la patente di guida, non ha rispettato le disposizioni relative alle limitazioni nella guida11; di 32 O G G E T T O D E L C O N T R A T T O nel caso di VEICOLO guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti12 e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del CODICE DELLA - STRADA; LINEA STRADA FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE - SEZIONE RCA - nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso in cui il VEICOLO assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo; - durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; - durante la circolazione su pista (autodromi e similari). Non sono inoltre assicurati i RISCHI della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del VEICOLO a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del PROPRIETARIO, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.