Rapporto di lavoro Clausole campione

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fi...
Rapporto di lavoro. 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore.
Rapporto di lavoro. Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente dell’Impresa aggiudicataria e quindi indicato nel libro paga della medesima. Il concessionario deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Città Metropolitana di Torino. Su richiesta del Comune, l’Impresa aggiudicataria deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. L’ Amministrazione Comunale in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all’Impresa aggiudicataria delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l’intera cauzione definitiva che l’Impresa aggiudicataria deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto, quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’Impresa aggiudicataria si è posta in regola. La Ditta concessionaria dovrà tenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Comune estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso concessionario ed i suoi dipendenti.
Rapporto di lavoro. 1. La prestazione di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi integrativi nonché dalle disposizioni regolamentari dell’Ateneo.
Rapporto di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l’incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.
Rapporto di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che: − nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) l’incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell’A.C.N. per la medicina generale vigente; − nel caso in cui il medico curante sia un medico con diploma di formazione specifica in Medicina Generale (sezioni C e D dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) l’incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo; − nel caso in cui il medico curante sia un medico dipendente dell’Azienda ULSS l’incarico in oggetto verrà disciplinato sulla base degli specifici istituti contrattuali.
Rapporto di lavoro. CAPO I STRUTTURA DEL RAPPORTO
Rapporto di lavoro. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
Rapporto di lavoro a. Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.