Definizione di Welfare aziendale

Welfare aziendale. L’azienda intende dotarsi, anche per il triennio 2022/2023/2024, di una piattaforma per la fruizione di opere e servizi di welfare. L’importo del premio potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, con espressa richiesta da presentare indicativamente entro il 30 giugno di ciascun anno, a:
Welfare aziendale. Con accordo aziendale può essere stabilita per i lavoratori la possibilità di fruire, in sostituzione totale o parziale del premio in denaro, di prestazioni o servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in natura o come rimborso spese. In tal caso il valore è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della sua tassazione. Sempre con accordo aziendale, il premio potrà essere convertito in giorni di permesso.
Welfare aziendale. La legge di Stabilità 2016 ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, cioè prestazioni, opere, ser- vizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, e- scluse dal reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono state apportate modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di “utilità” tra le quali sceglie- re quelle più rispondenti alle proprie esigenze, ampliando le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e introducendo la possibilità di erogare i benefit mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione. Le novità determinano profili di vantaggio anche per le aziende.

Examples of Welfare aziendale in a sentence

  • Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare aziendale, estensione del Welfare Contrattuale, quale elemento di fidelizzazione del Lavoratore all’Impresa e per assicurare al Lavoratore maggiori benefici a parità di costo aziendale.

  • Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale.

  • Le modalità di calcolo del VAP sono state definite nell’ambito del rinnovo del contratto di secondo livello il quale prevede anche la facoltà per il dipendente di utilizzarlo nel piano di Welfare aziendale.

  • Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale.

  • Le Parti convengono inoltre la misura del contributo CIMAAV – EBAT per il finanziamento della bilateralità, secondo specifiche intese, nella misura di € 0,10 giornaliere di cui € 0,070 a carico del datore di lavoro sulla base delle seguenti indicazioni: € 0,040 per le attività della sicurezza, € 0,030 per il Welfare aziendale ed € 0,030 a carico del lavoratore per le attività di Welfare contrattuale.


More Definitions of Welfare aziendale

Welfare aziendale. Il DM 25 marzo 2016, attuando l'art. 1, comma 190, della legge n. 208/2015 disciplina anche le modalità per erogare, attraverso appositi vou- cher, beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale, benefit esclusi dal red- dito di lavoro dipendente, conseguentemente assume un importante signifi- cato la scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati in be- nefit del welfare aziendale che consente di detassare completamente il valo- re dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, i quali non sono assoggettati neppure all’imposta sostitutiva del 10%. Come evidenziato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese con finalità di rilevanza sociale, per- ciò escluse dal reddito di lavoro dipendente. In sostanza il legislatore interviene per spingere le aziende a modulare "piani di welfare aziendale o di flexible benefit", vale a dire i programmi aziendali che mettono a disposizione del dipendente "un paniere di "utilità" tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze", ampliando le tipologie di somme e valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente, modificando l’art. 51 del TUIR (DPR 22 di- cembre 1986, n. 917), con riferimento alle lettere f) ed f-bis) del comma 2 - nel quale vengono introdotte anche le nuove lettere f-ter) e f-quater) - non- ché il comma 3-bis. In particolare le lettere f)19 ed f-bis)20 individuano le erogazioni carat- terizzate da particolari finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assi- stenza sociale e sanitaria o culto, rispetto alle quali la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che gli stessi be- nefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti (anche gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni ne usufruiscano). La nuova lettera f-ter) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, invece, di- sciplina l’esenzione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei di-
Welfare aziendale. L’ipotesi di accordo 3 luglio 2017 per il rinnovo del CCNL 29 luglio 2013 per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto l’attivazione a favore di tutti i lavoratori dipendenti di piani di “flexible benefits” nelle seguenti misure massime: • 150,00 euro a partire dal 1°marzo 2018, da utilizzare entro il 31 dicembre 2018; • 150,00 euro a partire dal 1°gennaio 2019 e • 150,00 euro a partire dal 1°gennaio 2020, da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. L’accordo 7 novembre 2017 per il rinnovo dei CCNL per i lavoratori della piccola e media industria: • dei settori Tessile – abbigliamento – moda, occhiali, calzature, giocattoli, penne, spazzole e pennelli, pelli e cuoio del 25 luglio 2014, • fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro del 10 giugno 2015, • fino a 249 dipendenti del settore decorazione piastrelle in terzo fuoco dell’8 luglio 2009, ha previsto ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (7 novembre 2017), la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, relativamente alla durata del rapporto nel periodo di carenza. Tale somma è pari per i settori della sezione Tessile – abbigliamento – calzaturiero e per quelli della sezione Chimica – ceramica a 50,00 euro, da corrispondersi in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di marzo 2018.
Welfare aziendale il sempre più consistente ricorso a forme di welfare aziendale e l’emersione di nuovi bisogni legati al cambiamento degli stili di vita sta inducendo le imprese ad individuare iniziative volte a preservare e migliorare benessere e qualità della vita dei propri dipendenti.
Welfare aziendale è stata predisposta la voce 06Y per inserire il valore del welfare aziendale, evidenziandolo sul cedolino. Precisiamo che l’importo inserito sulla voce 06Y non viene assoggettato ad alcun tipo di tassazione. Con i prossimi aggiornamenti, la voce 06Y sarà considerata nella verifica del limite annuo delle somme detassabili. Inoltre, la nuova sarà riportata automaticamente nella casella prevista sulla CU. La voce 06Y si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2 ‘Retribuzioni in natura’ (può essere inserita anche sulle Variazioni Mensili).
Welfare aziendale. 1 La leva strategica per la produttività, il benessere organizzativo e la responsabilità sociale XXXX. XXXXXX XXXXXX PER CENTURION WELFARE SRL Contributi di assistenza sanitaria integrativa art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR
Welfare aziendale. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori un paniere di prestazioni, opere, servizi in natura ed in alcuni casi rimborsando le spese Il lavoratore sceglie quelli di cui usufruire anche per i familiari
Welfare aziendale. Il Welfare in Leonardo è una leva strategica che mette a disposizione un sistema integrato di tutele e di servizi che aiutano a consolidare il senso di appartenenza dei lavoratori e a migliorare il clima aziendale facilitando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sulla base di queste premesse, il modello di Welfare Leonardo ha tre obiettivi principali ed ambisce a diventare: