Assemblee sindacali Clausole campione

Assemblee sindacali. La RSU nel suo complesso può indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro, normalmente della durata di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti. Le assemblee possono anche essere indette dalla R.S.U. congiuntamente con una o più Organizzazioni Sindacali di categoria aventi diritto ai sensi delle disposizioni vigenti. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d’istituto o esterna), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 10 giorni prima, al capo d’istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 5 giorni. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell’istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il capo d’istituto provvederà, ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e, conseguentemente, predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi), non può essere impedito di partecipare all’assemblea. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazioni della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso che l’assemblea si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il Dirigente scolastico consentirà ad ogni dipendente che partecipa all’assemblea il tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea stessa. Il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di part...
Assemblee sindacali. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
Assemblee sindacali. 1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
Assemblee sindacali a. l’assemblea può essere indetta: - dalle Organizzazione Sindacali firmatarie del comparto scuola, sia unitariamente che disgiuntamente; - dalle RSU nel suo complesso. - la totalità del personale docente ed ATA; - solo il personale docente; - solo il personale ATA, o una delle categorie ad esso appartenenti (amministrativi, tecnici, ausiliari), di tutta l’istituzione scolastica o, anche, di una sola sede, plesso, succursale; Quando, invece, l’assemblea si svolge in orari coincidenti con l’orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche, al fine di permettere una regolare organizzazione delle attività dell’istituzione scolastica, ciascun lavoratore in servizio nell’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, almeno cinque giorni antecedenti la data di svolgimento dell’assemblea stessa, deve esprimere, in forma scritta, la propria adesione. Tale dichiarazione individuale di partecipazione, che non può successivamente essere modificata né dal lavoratore né dal Dirigente Scolastico, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (10 ore); i lavoratori partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti di carattere burocratico, fatte salve eventuali regole autonomamente stabilite dalle XX.XX che l’hanno convocata. - vigilanza degli ingressi alla scuola (n. 1 Collaboratore scolastico per ciascuno degli 8 plessi) - altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea: - centralino (n. 1 Collaboratore scolastico) - sportello (n. 1 Assistente Amministrativo) In assenza di disponibilità volontarie, si procede a rotazione, partendo dalla minore anzianità di servizio.
Assemblee sindacali. 1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.
Assemblee sindacali. L’Impresa riconosce ai lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 20 della Legge 300/70, due ore di permesso retribuito per assemblee sindacali. Pertanto, complessivamente, le ore di permesso retribuito per assemblee sindacali sono 12. In occasione di assemblee indette al di fuori della propria sede di lavoro, i partecipanti fruiranno di un monte ore aggiuntivo per le percorrenze, rispetto a quello indicato nella convocazione, da non imputare al monte ore annuo di cui al presente articolo. La durata del tempo di trasferimento sarà concordata, di volta in volta, con le XX.XX. e comunicata ai dipendenti unitamente alle eventuali modalità di timbratura. In caso di assemblee che prevedano la partecipazione di personale diversamente abile per motivi uditivi, l’impresa fornirà apposito servizio di traduzione simultanea.
Assemblee sindacali a. L’assemblea può essere indetta: - dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto scuola sia unitariamente che disgiuntamente; - dalla RSU sia unitariamente che disgiuntamente.
Assemblee sindacali. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola. Nel caso di assemblee in orario di servizio sia per i Dirigenti Scolastici, sia per il personale docente che ATA, la durata è di due ore ( le prime o le ultime dell’orario di servizio). L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare sei giorni prima; l’adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La dichiarazione obbligatoria preventiva individuale ( cinque giorni antecedenti) di partecipazione o non partecipazione, espressa in forma scritta da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore annuale ed è irrevocabile, salvo il caso di assenza per motivi di salute. I partecipanti all’assemblea non sono quindi tenuti ad apporre firma di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Per le assemblee a cui partecipa anche il personale A.T.A., ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente Scolastico può predisporre la permanenza in servizio di un Assistente amministrativo e di un Collaboratore scolastico. Le stesse misure di garanzia valgono in occasione dell’effettuazione di scioperi, solo nei casi previsti dal vigente CCNL. Qualora si renda necessaria questa applicazione, essa sarà effettuata prioritariamente su base volontaria; in caso negativo si procede al sorteggio attuando comunque il criterio della turnazione. Ogni dipendente ha diritto alla partecipazione per un totale di 10 ore durante l’anno scolastico. Il tempo necessario a raggiungere la sede ove ha luogo l’assemblea sindacale è calcolato all’interno delle ore previste per lo svolgimento dell’assemblea stessa.
Assemblee sindacali. In caso di assemblea sindacale, nei plessi e nelle sezioni staccate le lezioni termineranno in tempo utile per consentire il raggiungimento della sede dove si svolge l’assemblea. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l’assemblea stessa ed è irrevocabile. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l’adesione è totale, il D.S. e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali (vigilanza all’ingresso principale della scuola; servizio al centralino telefonico; eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell’assemblea).
Assemblee sindacali. 1. Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro-capite, per ciascun anno scolastico.