Premio di risultato Clausole campione

Premio di risultato. Le Parti convengono sulla necessità di revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di stesura definitiva del CCNL, di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziati. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello avente contenuti economici, anche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. In particolare, le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secon...
Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanism...
Premio di risultato. (1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
Premio di risultato. In sede di contrattazione di secondo livello va istituito un premio di risultato che sarà rapportato al valore medio del settore del credito. L'attribuzione del premio viene effettuata secondo criteri concordati tra le Parti e ha come presupposto l'individuazione degli incrementi di produttività del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività emergenti in sede di contrattazione di secondo livello, nonché dei risultati legati all'andamento economico delle Aziende e tenendo conto anche degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta. Nella definizione degli importi relativi al premio di risultato possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:
Premio di risultato. La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. Essa avrà ad oggetto erogazioni salariali strettamente correlate ad obiettivi e risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, competitività e qualità. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui ai commi precedenti sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale; dovranno altresì essere coerenti con quanto previsto dalla normativa contributiva e fiscale che prevede particolari agevolazioni in materia di elementi economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello. L'accordo per il premio avrà durata triennale. La contrattazione di secondo livello stabilirà condizioni, tempi e modalità di applicazione del premio di risultato. L'erogazione del premio sarà riproporzionata dall'azienda in riferimento alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori nell'anno precedente. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale. Il premio, a seguito dell'accordo di secondo livello, quando erogato assorbirà sino a concorrenza, ogni trattamento economico collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente c.c.n.l., ovvero, laddove inferiore, è interamente assorbito. Coerentemente con quanto previsto al precedente comma, nelle realtà in cui alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l. risultino vigenti accordi economici di secondo livello, saranno estese le condizioni di cui al presente articolo. Xxxxx restando che gli accordi di secondo livello devono essere depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro in base alle norme di legge vigenti, le parti concordano che gli accordi di secondo livello saranno inviati anche all'O.N.B.S.I. che provvederà a trasmetterli al CNEL per le finalità previste dalla legge.
Premio di risultato. 1. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
Premio di risultato. In applicazione di quanto definito all’art. 68 (Premio di risultato) del CCNL delle Attività Ferroviarie, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale del Gruppo FS, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/ qualità aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale di Gruppo. Entro il mese di dicembre di ciascun anno le parti, a livello aziendale, così come previsto nel capitolo Disciplina del Sistema di Relazioni Industriali del presente accordo, definiranno gli indicatori e gli obiettivi di cui sopra riferiti all’anno successivo. Per il solo anno 2003, le parti definiranno i relativi indicatori entro il mese di giugno 2003. In relazione al raggiungimento dei suddetti obiettivi, il premio di risultato sarà corrisposto entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello considerato, in ragione della natura dei parametri individuati. Tenuto conto dell’intervenuta cessazione dell’istituto di cui all’ex art. 91 del CCNL 6.2.1998 e considerate le performance aziendali realizzabili nel corso del corrente anno anche a seguito dell’applicazione del presente accordo, le parti convengono che le risorse economiche da utilizzare per la corresponsione del premio di risultato, di cui al terzo comma del presente articolo, equivalgono alle quantità economiche già utilizzate allo stesso scopo nell’anno 2000, rapportate al numero di addetti medi dell’anno in corso. Sulla base delle performance riferite all’anno 2003 e del corrispettivo premio di risultato, per gli anni successivi le parti individueranno le variazioni legate agli indicatori e alla realizzazione degli obiettivi, che saranno definiti dalle parti stesse così come previsto nel capitolo Disciplina del Sistema di Relazioni Industriali.
Premio di risultato a. Il premio di risultato è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
Premio di risultato. Sono titolari della contrattazione a livello aziendale le RSU e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL, ovvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, la RSU, le OOSS nazionali e le OOSS territoriali. Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato. Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione. La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale e dovrà riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti. Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda. Tenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, una volta individuati gli obiettivi in programmi concordati tra le parti, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di più fattori,verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati. Conseguentemente, le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche prop...
Premio di risultato. Secondo quanto stabilito dall’accordo interconfederale 24/4/2013 e dall’ art. 2 "Disposizioni generali del sistema contrattuale" del presente contratto e dagli accordi interconfederali, che si intende integralmente richiamato in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi ai fini della determinazione di un premio di norma annuale che, tenendo conto della competitività aziendale, sarà collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori concordati tra le parti, rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficenza aziendale nonché dei risultati di gestione, correlati all'andamento economico delle aziende. Nella contrattazione aziendale, le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato nei limiti dello stesso e le RSU dalle XX.XX. territoriali. L'erogazione del premio, essendo di natura variabile e non definibile a priori, deriverà dal conseguimento o meno degli obiettivi concordati e avverrà in funzione dei risultati raggiunti secondo criteri, modalità e procedure di verifica definite dalle parti. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo previdenziale ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Per la natura del premio il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla Legge 29/5/1982 n° 297 non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione orario, festività, indennità di preavviso, 13^ mensilità ecc.) ai sensi dell'art. 3 della L. 29.07.1996 n.° 402. In attesa che le parti nazionali si attivino per concordare altre forme di welfare bilaterale, a livello aziendale la contrattazione di secondo livello potrà definire l'offerta di welfare. In quella sede, come previsto all’art.5 punto G dell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018, al fine di valorizzare i processi di partecipazione, sarà organizzato un percorso formativo condiviso, finalizzato all’acceso di piattaforme digitalizzate. Le parti, agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue p...