Lavoro supplementare Clausole campione

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.
Lavoro supplementare. 1. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
Lavoro supplementare. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzon- tale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgi- mento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, ma nel limite del tempo pieno; i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare, le relative causali, le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supple- mentare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamen- tata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nes- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il consenso non richiede una forma particolare. Il lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro part-time verticale o misto quando la prestazione è inferiore all’orario normale settimanale.
Lavoro supplementare. 11. Per il personale assunto part-time é ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee e straordinarie,oltre l'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part time di tipo orizzontale.
Lavoro supplementare. 1. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del setto- re, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si in- tende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d’anno è pari al 30% della prestazione media annua concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzio- nalmente determinata nella misura del 28% da calcolare sulla quota oraria della retribu- zione globale mensile.
Lavoro supplementare. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente xxxxx xxxxxx del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione xxxxxxxxx xxxxx prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni xxxxx espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata xxxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencate.
Lavoro supplementare. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Tali ore supplementari possono essere richieste anche dopo aver esaurito il monte ore concordato inizialmente. In caso di contratto a tempo determinato le ore supplementari dovranno essere richieste entro la scadenza del termine. Le ore supplementari possono essere richieste in modo unilaterale dal datore di lavoro per iscritto con 48 ore di preavviso. Il rifiuto del lavoratore non può essere motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Le parti possono concordare il lavoro supplementare con meno di 48 ore di anticipo solo di comune accordo. Le ore supplementari non possono superare l’estensione dell’orario settimanale previsto nel presente CCNL e comunque il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Al lavoratore che accetta le clausole elastiche del lavoro supplementare spetta un compenso del 15% della sua retribuzione oraria, omnicomprensiva della quota parte di ferie, tredicesima e ferie. Le parti possono derogare a tale supplemento compensando le ore supplementari con 5 giorni di permesso retribuiti da concedere entro il 30 giugno successivo l’utilizzo delle ore supplementari
Lavoro supplementare. 11) Per i lavoratori a orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione del mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10 per cento. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione, dalla normativa in atto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l’orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il diritto di precedenza, si intende applicabile qualora l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, il datore di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto con riferimento, per quest’ultima tipologia, alle giornate lavorative con orario ridotto rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa concordata per: - sostituzione di lavoratori assenti; - punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; - esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - necessità di sostituzione di xxxxxxxx, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato. Ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino alla concorrenza dell’orario normale di cui all’art. 15 del presente c.c.n.l. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 5%. Le parti concordano che la maggiorazione fissata è omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti (es. t.f.r.).
Lavoro supplementare. 1. Per il personale assunto part-time è ammesso, previo confronto in sede aziendale, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore. Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 25% dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito con la maggiorazione del 30%. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale