Tempo parziale Clausole campione

Tempo parziale. L’esigenza di accrescere la base lavorativa delle aziende, di concerto con la riduzione del monte ore annuo di straordinari pro capite possibili, rende, per le Parti, di primaria importanza il corretto utilizzo dello strumento del tempo parziale. A tal fine le Parti si danno reciprocamente atto della valenza sociale della diffusione di questo tipo di contratti come contributo all’abbattimento della disoccupazione e della necessità di flessibilità, necessariamente connessa con la tipologia produttiva delle aziende. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha anche la funzione di consentire il raccordo fra i flussi d'attività dell’azienda con la composizione dell'organico oltreché come risposta ad esigenze dei lavoratori anche già occupati.
Tempo parziale. 1. Ad integrazione dell’art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure previste dall’art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale del 25 % della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992.
Tempo parziale. Le parti contraenti si impegnano a facilitare chi intende prestare la propria attività a tempo parziale. Per le neo mamme al rientro dal congedo maternità e/o dal congedo non pagato viene garantito il grado di occupazione precedente alla maternità con la possibilità, se richiesto, di ridurre il grado di occupazione. In questo caso il grado di occupazione richiesto potrà essere raggiunto gradualmente in un periodo massimo di sei mesi. Le classi salariali, comprensive della tredicesima mensilità, per il 2021, sono stabilite come segue: Classe Minimo Fr. Xxxxxxx Xx. Classe 1 41'600.00 42'800.00 Classe 2 46'977.00 56'848.00 Classe 3 49'655.00 64'007.00 Classe 4 55'011.00 73'188.00 Classe 5 57'467.00 78'327.00 Classe 6 64'385.00 91'176.00 Classe 7 76'252.00 98'551.00 Classe 8 79'022.00 106'584.00 Classe 11 41'421.00 56'848.00 Classe 12 49'123.00 68'096.00 Classe 13 58'383.00 78'327.00 Classe 14 69'477.00 90'769.00 Classe 15 72'367.00 106'584.00 Indennità figli secondo disposizioni della Xxxxx sugli assegni di famiglia (LAF). Di seguito vengono riportate alcune disposizioni significative della legge sul lavoro.
Tempo parziale. 1.I lavoratori transitati dagli EE.LL., con rapporto di lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall’O.M. 22-7-1997, n. 446. 0.Xx sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità, tempi e criteri per l’accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.
Tempo parziale. Il rapporto a tempo parziale, di cui all'art. 5 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, è regolamentato come da Allegato N. 3 del presente contratto
Tempo parziale possibilità di accesso alle forme di tempo parziale senza motivazione e senza incidenza sulle percentuali aziendali; - possibilità di prorogare i part-time in essere in scadenza, fino al 31/12/2020; - istituzione di una nuova forma di part-time verticale di 32 ore (8 ore dal lunedì al giovedì). Riteniamo tale accordo estremamente positivo in quanto è stata accolta la totalità delle nostre richieste finalizzate ad attenuare gli impatti di una profonda e complessa riorganizzazione di Gruppo, garantendo un adeguato ricambio generazionale e tutelando sia coloro che lasceranno il Gruppo, sia i tanti che dovranno affrontare i numerosi cambiamenti organizzativi previsti. Invitiamo a partecipare numerosi alle assemblee, previste per la prossima settimana, di cui al comunicato precedente.
Tempo parziale. (1) È considerato rapporto di lavoro a tempo parziale un rapporto di lavoro che prevede un orario di lavoro non inferiore di 50% di quello previsto per il personale medico a tempo pieno. Esso viene costituito, modificato e risolto con contratto di lavoro individuale ai sensi dell'articolo 10 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002.
Tempo parziale. Ad integrazione dell'art. 23, comma 8 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, con le procedure previste dall'art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale del 25 % della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7, comma 11, primo periodo, del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2001 e 104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. Al personale utilizzato ai sensi del comma 2, si applica l'art. 7 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 35 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 2 del citato articolo, non può superare n. 102 ore annue individuali.
Tempo parziale. In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, legge n. 863/1984, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti: - l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito e` necessario anche per il passaggio dal rapporto part time a quello a tempo pieno e viceversa; - il rapporto a tempo parziale potra` riguardare sia lavoratori gia` in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilita` e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno; - il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonche` gli altri elementi previsti dal rispettivo C.C.N.L. per il rapporto a tempo parziale; - in applicazione della deroga all'art. 5, comma 2, legge n. 863/1984, disposta dal successivo comma 3, le aziende potranno attuare particolari modalita` temporali di svolgimento delle prestazioni che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno. Rimangono confermate le disposizioni dei C.C.N.L. di appartenenza relativamente alle modifiche delle modalita` di svolgimento dei contratti a part time. Le modalita` definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro verranno comunicate all'Ispettorato del lavoro. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3 bis, art. 5, legge n. 863/1984, si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali e` in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale; - in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria e` consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5, commi 3 lett. c) e 4, legge 19 dicembre 1984, n. 863. Tale prestazione aggiuntiva e` regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione,...