Il TFR Clausole campione
Il TFR. Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di Rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente a BNL PIANOPENSIONE. La Rivalutazione del TFR versato a BNL PIANOPENSIONE, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile, non potrai pertanto cambiare idea. È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (vedi paragrafo “In quali casi puoi disporre della Posizione individuale prima del pensionamento”).
Il TFR. Art. 2 Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione prevista dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all’art. 3. Il termine per l’opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l’opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.
Il TFR. Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR
Il TFR. In ogni ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (fine contratto, licenziamento, dimissioni) la lavoratrice ha diritto a ricevere il trattamento di fine rapporto (TFR – o liquidazione), che si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota (accantonamento) pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 (divisore fisso). La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni d’anno. L’importo accantonato annualmente è soggetto a rivalutazione con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,50% (fisso) e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre (tasso ISTAT che non si applica al TFR maturato nell’anno in corso).
Il TFR. Art. 2 Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
Il TFR. Le misure della contribuzione sono indicate nella sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”. Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente al FONDO PENSIONE FON.TE.. La rivalutazione del TFR versato al FONDO PENSIONE FON.TE., pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. È allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea. È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione - v. paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’). L’adesione al FONDO PENSIONE FON.TE. ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro. Hai però diritto a questo versamento soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Difatti, oltre al TFR puoi versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nell’allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente”. Nell’esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento ed a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto. Nell’adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il documento ‘La mia pensione c...
