Sistema contrattuale Clausole campione

Sistema contrattuale. Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura su due livelli: nazionale ed aziendale.
Sistema contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sistema contrattuale. Le parti realizzano e confermano con il presente c.c.n.l. una struttura su due livelli: nazionale ed aziendale.
Sistema contrattuale. Il modello contrattuale è disciplinato dagli accordi interconfederali e dal presente contratto. In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione. La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale. I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale. I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni. Nel quadro del rinnovato sistema di relazioni sindacali del comparto, le parti attribuiscono fondamentale importanza alla contrattazione collettiva regionale e auspicano che venga avviata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. L'impresa opererà la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova. Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali. L'impresa opera la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova. Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega fornito dalle XX.XX. dei lavoratori per la riscossione dei contributi sindacali. Le Organizzazioni sindacali territoriali periodicamente definiranno le modalità per la consegna alle aziende, tramite le Associazioni artigiane provinciali, delle deleghe di cui al 2° comma. E' stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiano almeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre). E' stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di Organismi direttivi provinciali o nazionali, verranno concessi permessi nella misura di 3 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue.
Sistema contrattuale. Il sistema contrattuale di cui al presente capitolo intende dare attuazione ai principi ispiratori dei Protocolli interconfederali - le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono qui integralmente richiamate – nonché delle intese di cui all’allegato 1 al presente ccnl. Alla luce di quanto sopra, il sistema contrattuale prevede: - un contratto collettivo nazionale di lavoro; - un livello di contrattazione aziendale. Il presente contratto nazionale, ha durata triennale per la materia normativa e retributiva. Il contratto nazionale ed il protocollo aggiuntivo relativo ai viaggiatori o piazzisti fissano l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione aziendale di cui all’articolo seguente. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto nazionale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tale fine, anche attraverso il ricorso agli strumenti ed alle procedure di cui all’art. 79, le Associazioni industriali ai vari livelli sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori, ivi comprese le loro articolazioni periferiche, si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli. Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende, così come rappresentate dalle singole associazioni stipulanti, e/o esercenti le rispettive attività industriali qualunque sia la ragione sociale e l’inquadramento agli effetti previdenziali e/o fiscali. Le Parti, nel condividere l'obiettivo della diffusione della contrattazione integrativa a livello di settore, di macroarea o di filiera di cui al prese...
Sistema contrattuale. Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura su due livelli: uno nazionale ed uno di secondo livello, ovvero aziendale, (sia per singole unità produttive sia per gruppi), La contrattazione collettiva nazionale, come definito nell'accordo interconfederale del 09/03/2018, deve assolvere alla sua principale funzione di regolazione dei rapporti di lavoro e di garante dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata RR almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 2 (due mesi) delle trattative.
Sistema contrattuale. 1. Livello nazionale. Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire il contratto collettivo del settore. A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i seguenti argomenti: - le relazioni sindacali di settore; - le materie da rinviare o rimettere al livello regionale; - il sistema di classificazione; - la retribuzione; - l'orario di lavoro; - le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza ed igiene; - le azioni positive per le pari opportunità; - gli Enti paritetici; - la costituzione di eventuali fondi di categoria; - altre materie tipiche del CCNL.
Sistema contrattuale. Per la realizzazione e il mantenimento di un sistema di relazioni indu- striali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall’attribuzione all’autonomia contrattuale delle Parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. Le Parti realizzano e confermano con il presente ccnl una struttura con- trattuale su due livelli: nazionale e aziendale.
Sistema contrattuale. Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali. In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione. La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale. I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale. I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.