Disposizioni generali Clausole campione

Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disc...
Disposizioni generali. Il presente Contratto di Licenza è disciplinato dalle leggi italiane, e l’Utente riconosce e accetta che i principi in materia di conflitto di leggi, nonché la Convenzione ONU relativa alla Vendita Internazionale di Beni Mobili non sono applicabili. Questo Contratto di Licenza costituisce l'intero accordo tra l'Utente e Symantec in relazione al Software e: (i) sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea comunicazione, proposta o dichiarazione scritta o orale relativa all'oggetto di tale contratto; e (ii) prevale su qualsiasi clausola contraria o integrativa di qualsiasi preventivo, ordinazione, ricevuta o comunicazione simile intercorsa tra le parti. Nulla nel presente Contratto di Licenza arrecherà pregiudizio a eventuali diritti dell’Utente ai sensi della disciplina vigente a tutela del consumatore o di altre leggi applicabili nell’ordinamento dell’Utente che siano contrattualmente inderogabili. Il Contratto di licenza si risolverà in caso di qualsiasi violazione da parte dell’Utente che sia proibita ai sensi del presente Contratto di licenza e l’Utente cesserà qualsiasi utilizzazione, e distruggerà qualsiasi copia del Software nonché della Documentazione. Le esclusioni di garanzie e danni e le limitazioni di responsabilità sopravvivranno alla terminazione. Il presente Contratto di licenza può essere modificato esclusivamente in forza di quanto previsto nella Documentazione ovvero mediante un documento scritto e sottoscritto sia dall'Utente che da Symantec.
Disposizioni generali. 11.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.16. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.
Disposizioni generali. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree o intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo ,al Comune, al fine di ottenere la relativa concessione e/o autorizzazione. Anche se l'occupazione o ’esposizione / diffusione pubblicitaria rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione e/o la diffusione del messaggio pubblicitario. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale. L’ufficio competente al rilascio della concessione e/o della autorizzazione, se diverso da quello che gestisce il Canone, dovrà inviare copia del provvedimento finale all’ufficio dell’ente che gestisce il canone, o al soggetto concessionario, in caso di affidamento in concessione, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per i relativi adempimenti. Le autorizzazioni e/o le concessioni possono essere consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza dietro corresponsione del relativo canone, se dovuto.Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse e valide per il periodo in esse indicato . Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), a quelle del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e al vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. In ogni cartello ...
Disposizioni generali. Il Programma Erasmus+, oltre a promuovere la mobilità degli studenti europei a fini di studio, prevede anche la possibilità per gli stessi di effettuare un tirocinio presso un’impresa, un centro di ricerca o di formazione presenti in uno dei paesi europei partecipanti al Programma. Il tirocinante avrà così l’opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante e potrà ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc, oltre che le certificazioni e il riconoscimento di cui all’art. 7 del presente bando. Il tirocinio attraverso lo svolgimento di attività a tempo pieno riconosciute come parte integrante del programma di studi consentirà agli studenti di acquisire una professionalità in linea con la loro formazione accademica. La permanenza presso l’ente ospitante non può essere inferiore a 2 mesi e deve contare un numero minimo di 30 ore lavorative settimanali. I giorni lavorativi variano a seconda dell’ente ospitante e alle sue esigenze organizzative. Le borse assegnate in forza del presente bando sono parte del progetto Mobility Consortia (2021-1- IT02-KA131-HED-000010969 /Higher Education Mobility Consortium Accreditation 2021-1-IT02- KA130-HED-000008081), gestito dall’ente capofila e accreditato HEI, Mine Vaganti NGO (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx). Il Consorzio, gestito da MVNGO, comprende 9 Università italiane: Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Cagliari, Accademia di Belle Arti “Xxxxx Xxxxxx” di Sassari, Università degli Studi di Enna "Kore", Università degli Studi di Bari “Xxxx Xxxx”, Università degli Studi di Camerino, Accademia di Belle Arti di Macerata e Università degli Studi di Foggia; sei NGO; otto tra Enti Pubblici e Privati. Il Consorzio mette a disposizione di ciascun ateneo partner una parte delle complessive 20 borse di tirocinio formativo della durata di 3 mesi ciascuna. Le borse di mobilità per traineeship sono destinate agli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2021/2022 e nell’a.a. 2022/2023, ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché agli studenti iscritti a corsi di dottorato e Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Enna "Kore"”, così ripartite: - n. 2 agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ci...
Disposizioni generali. 10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 10.13.
Disposizioni generali. Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili. I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'Organizzazione da cui dipendono purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Disposizioni generali. Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze
Disposizioni generali. 1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.