Disposizioni generali Clausole campione

Disposizioni generali. 1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio. 2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto. 3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte. 4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso. 5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione. 6. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relat...
Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disc...
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo. 2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”. 3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi. 4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
Disposizioni generali. 1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i “Per Due Certificates” (i “Certificati” o ciascuno un “Certificato”) e i “Per Due Certificates di Tipo Quanto” (i “Certificati Quanto” o ciascuno un “Certificato Quanto”) di stile c.d. “europeo” che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (ciascuna una “Serie”), da Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“Emittente”). 2. Nel caso in cui la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) di un Sottostante (come di seguito definito) sia diversa dall’Euro, il Certificato può essere di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto. 3. Ciascuna Serie di Certificati emessi sulla base del presente Regolamento potrà avere come attività finanziaria sottostante (l’“Attività Sottostante” o il “Sottostante”) una delle seguenti: (i) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“Azione Italiana” e l’“Obbligazione Italiana”); oppure (ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l’“Azione Estera” e l’“Obbligazione Estera”; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l’“Azione” e l’“Obbligazione”); oppure (iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il “Tasso di Interesse”); oppure (iv) una valuta (la “Valuta”); oppure (v) una merce o un contratto future su merce (la “Merce” e il “Future”); oppure (vi) un basket relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (v) che precedono; oppure (vii) un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l’“Indice”); oppure (viii) un Exchange Trade Found (l’“ETF”) italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure (ix) un basket composto da due o più indici azionari, obbligazionari, i...
Disposizioni generali. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
Disposizioni generali. 1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 2. Il tirocinio consiste in un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro. 3. Sono previste le seguenti tipologie: a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell’istruzione ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest’ultimo. I destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi; b) tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro. I destinatari sono le persone disoccupate, anche in mobilità, le persone inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali; c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore: - dei disabili di cui all’art. 1, co. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni; - delle persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni; - delle persone richiedenti asilo, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303; - delle persone titolari di protezione internazionale.
Disposizioni generali. 10.1 Varie. l’EULA e i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati e dovranno essere interpretati in conformità con quanto disposto dalla legge italiana. Le Parti espressamente stabiliscono: (a) che per tutte le controversie sulla interpretazione, redazione ed esecuzione del presente EULA, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, escludendo espressamente ogni eventuale, concorrente e/o alternativa competenza degli altri fori previsti dalla legge; (b) il presente EULA e ciascun Modulo d'ordine non possono essere modificati se non in forma scritta da ciascuna delle parti; (c) nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel presente EULA siano per qualsiasi motivo ritenute non valide, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non influirà su altre disposizioni dello stesso, ma piuttosto il presente EULA sarà interpretato come se tale disposizione non valida, illegale o altra disposizione inapplicabile non fosse mai stata contenuta nel presente documento; (d) il Cliente non cederà i propri diritti o obblighi ai sensi del presente documento senza il previo consenso scritto di ▇▇▇▇; (e) fatta salva la precedente sottosezione “d”, il presente EULA sarà vincolante e avrà effetto a beneficio delle parti e dei loro successori e cessionari autorizzati; (f) nessuna rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del presente documento in relazione a qualsiasi evento o evento in un'occasione sarà considerata una rinuncia a tale diritto o rimedio in relazione a tale evento o evento in qualsiasi altra occasione; (g) nulla nel presente EULA, esplicito o implicito, è inteso o conferirà a qualsiasi altra persona alcun diritto, beneficio o rimedio di qualsiasi natura ai sensi o in ragione del presente EULA, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altri clienti di Alfa, clienti o dipendenti del Cliente; (h) i titoli delle sezioni del presente EULA sono indicati solo per facilità di consultazione e non influiscono sull'interpretazione o sulla costruzione del presente accordo; (i) i termini di un Modulo d'ordine hanno la precedenza sui termini in conflitto nel presente EULA, ma hanno applicabilità solo a quel particolare Modulo d'ordine.
Disposizioni generali. Il presente Contratto di Licenza è disciplinato dalle leggi italiane, e l’Utente riconosce e accetta che i principi in materia di conflitto di leggi, nonché la Convenzione ONU relativa alla Vendita Internazionale di Beni Mobili non sono applicabili. Questo Contratto di Licenza costituisce l'intero accordo tra l'Utente e Symantec in relazione al Software e: (i) sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea comunicazione, proposta o dichiarazione scritta o orale relativa all'oggetto di tale contratto; e (ii) prevale su qualsiasi clausola contraria o integrativa di qualsiasi preventivo, ordinazione, ricevuta o comunicazione simile intercorsa tra le parti. Nulla nel presente Contratto di Licenza arrecherà pregiudizio a eventuali diritti dell’Utente ai sensi della disciplina vigente a tutela del consumatore o di altre leggi applicabili nell’ordinamento dell’Utente che siano contrattualmente inderogabili. Il Contratto di licenza si risolverà in caso di qualsiasi violazione da parte dell’Utente che sia proibita ai sensi del presente Contratto di licenza e l’Utente cesserà qualsiasi utilizzazione, e distruggerà qualsiasi copia del Software nonché della Documentazione. Le esclusioni di garanzie e danni e le limitazioni di responsabilità sopravvivranno alla terminazione. Il presente Contratto di licenza può essere modificato esclusivamente in forza di quanto previsto nella Documentazione ovvero mediante un documento scritto e sottoscritto sia dall'Utente che da Symantec.
Disposizioni generali. La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 10.13.
Disposizioni generali. La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.16. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.