Common use of Premio di risultato Clause in Contracts

Premio di risultato. 1. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. 1Le Parti, in applicazione della previsione di cui all’art. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione 48 del vigente CCNL, convengono l’attribuzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi risultato che ha come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai principale presupposto la verifica dei risultati legati all’andamento al positivo andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettivedelle aziende, tenendo conto dell’andamento della competitività anche degli apporti professionali, delle attività svolte e delle condizioni essenziali funzioni ricoperte. In applicazione dell’accordo nazionale del 23.11.2006 viene istituito il “Premio di redditività dell’azienda. 3Risultato”, riferito ai bilanci d’esercizio del biennio 2006 e 2007. Gli importiIl Premio di Risultato verrà erogato sotto forma di una tantum nel mese di ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento al personale che abbia prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione. Il Premio di risultato compete al personale che abbia superato il periodo di prova. La determinazione, i parametri le modalità di erogazione e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa quant’altro connesso al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendaleverranno regolati dall’accordo allegato al presente Contratto, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui fa parte integrante. L’importo del Premio di Risultato, come sopra definito, concernente le singole BCC/CRA sarà ripartito tra il personale interessato applicando la scala parametrale prevista dall’accordo del 23.11.2006, che si allega al punto precedentepresente Contratto, assumendo quali criteri tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31.12. dell’anno di riferimento uno o più misurazione ovvero alla data di uno tra quelli indicati al primo comma. 4risoluzione del rapporto d lavoro. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche relativo all’anno di non determinabilità a priori emisurazione 2006 avverrà nel mese di dicembre 2007. L’erogazione del Premio, a seconda dell’assunzione avendo la caratteristica di uno o più criteri una corresponsione, la cui struttura è correlata dal presente contratto alla misurazione di riferimento intervento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri produttività, qualità e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1competitività, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma gode del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 2 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementatiD.L. n. 67/1997 (Legge 135/97).

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Sources: Contratto Integrativo Regionale, Contratto Integrativo Regionale, Contratto Integrativo Regionale

Premio di risultato. 1La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione aziendale integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento le strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti nella con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti Parti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendaleaziendale a contenuto economico, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendalevaluteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettivesue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli importi dei nuovi elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori economici integrativi di cui al comma 2 precedente sono variabili, non predeterminabili e all’ultimo non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: AREA EURO A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del comma 3 dell’artpremio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa. 51 La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del T.U.I.R. calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inudstria Turistica, 9 luglio 2010. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare di particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l’invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le Parti concordano che in sede di nell’ambito della contrattazione di II secondo livello, fermi restando i requisiti potranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di reddito previsti dalla norma richiamatacrisi aziendale tramite l’individuazione di adeguate misure, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la anche in deroga a quanto contrattualmente previsto ad esempio, quali, in via non esaustiva, modalità di erogazione del Premio gestione della riduzione dell’orario di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementatilavoro e flessibilità.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. 1. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita Le parti convengono di istituire per l’istituzione di gli anni 2010, 2011, 2012 un Premio di Risultato calcolato solo con variabile nello spirito dell’art. XY del vigente C.C.N.L. , legato ad un parametro di produttività aziendale individuato nel raggiungimento di soglie di fatturato netto Mandarina Duck (*), come da tabella allegata (all.B), Tale Premio Di Risultato: o è di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai risultati conseguiti nell’anno precedente è assunto dalle parti solo quale parametro di maturazione e di definizione per individuarne l’ammontare; o interessa tutti i Lavoratori a tempo indeterminato, determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione aventi qualifica di operai e impiegati; o matura per dodicesimi dalla data di assunzione nell’anno solare preso a riferimento. Per i neo- assunti in corso d'anno il premio maturerà per dodicesimi a partire dal mese di assunzione se essa ha luogo entro la prima quindicina; dal mese successivo se essa ha luogo nella realizzazione seconda quindicina. Le somme erogate ai sensi e per gli effetti del presente accordo non avranno riflessi e non incideranno sul calcolo e sulla determinazione degli istituti contrattuali e/o di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi legge, fatto salvo il calcolo del TFR. Tali somme, infatti, anche ai sensi e per gli effetti della L. 402/96 e della circolare INPS n. 195 dell’11.10.1996, sono anche comprensive dei valori relativi all’incidenza degli istituti contrattuali e/o di produttivitàlegge, dei quali si è tenuto proporzionalmente e forfettariamente conto nella determinazione degli importi onnicomprensivi di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresacui al presente atto. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi sarà erogato nel mese di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4Giugno. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5Gli importi stabiliti nella tabella allegata (all. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, B) sono da intendersi lordi per il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su da riparametrare sulle categorie in base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementatiai parametri attualmente vigenti nel CCNL nazionale.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Premio di risultato. 1In relazione a quanto previsto dal C.c.n.l., si conviene che, per la vigenza del presente accordo, venga definito un premio di risultato avente come obiettivo il miglioramento delle capacità produttive del comparto sia a livello generale sia delle singole Aziende, attraverso anche una migliore partecipazione dei lavoratori interessati. La contrattazione aziendale Si definiscono, pertanto, allo scopo i seguenti parametri: Il parametro settoriale, di carattere generale, è basato sulla quota produttività/fatturato procapite, così come definita nell’accordo 25 settembre 1996, che viene pertanto confermato per tale aspetto. Le parti si riservano peraltro, in relazione agli approfondimenti tuttora in corso, di definire eventualmente un diverso parametro settoriale. Al raggiungimento dell’obiettivo come sopra definito, che verrà verificato nell’anno successivo a quello di riferimento, è legata una quota di premio pari a € 619,74 lorde annue per dipendente, da valere per tutti gli anni di vigenza del presente accordo. Per quanto concerne tale quota di premio, nel corso di ogni anno di riferimento (2015 per 2016, 2016 per 2017 e 2017 per 2018) verranno corrisposti anticipi secondo le seguenti modalità: € 51,64 lordi con contenuti economici è consentita per l’istituzione il saldo delle retribuzioni dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre in proporzione ai mesi lavorati, salvo conguaglio da effettuarsi all’atto della verifica. Fatto salvo il diritto delle singole aziende di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati erogare il premio, previo accordo tra le Parti aventi come obiettivo incrementi RSU/RSA o in mancanza di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendalequeste, le Parti esamineranno preventivamenteorganizzazioni sindacali territoriali di categoria stipulanti il presente accordo e la Direzione Aziendale, in apposito incontro in sede aziendalesecondo diverse modalità. In via eccezionale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettivepur non essendo ancora determinabile la maturazione della quota produttività/fatturato procapite, tenendo conto dell’andamento ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento verranno riconosciuti, a totale definizione di detta quota del premio di risultato, gli importi della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza quota produttività/fatturato procapite di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo commasopra in proporzione ai mesi lavorati. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementati.

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Sources: Verbale Di Accordo

Premio di risultato. 1Ai sensi dell’Accordo 23.11.2006, come modificato dal c.c.n.l. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita 21/12/2007 per l’istituzione di un i quadri direttivi, e gli impiegati appartenenti alle aree professionali delle B.C.C./C.R.A., destinatari del presente contratto, il Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori eRisultato, a seconda dell’assunzione partire dall’anno di uno o più criteri misurazione 2008, è disciplinato come segue. Tale emolumento, determinato sulla base del metodo di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile seguito illustrato, avrà la caratteristica, ai sensi dell’art. 48 del c.c.n.l. 21/12/2007, della totale variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5da ciascuna B.C.C./C.R.A. nell’anno di misurazione. In considerazione conseguenza, il Premio di quanto previsto dall’art.1Risultato, la cui corresponsione ed il cui ammontare risultano incerti, essendo correlati ai sensi del presente accordo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, godono del particolare regime contributivo stabilito, per gli anni dal 2008 al 2010, dall’art. 1, comma 184 L. 67, della legge 24/12/2007 n. 208/15 (Legge 247. Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo 23.11.2006, l’ammontare complessivo da distribuire fra il personale interessato è determinato sulla base delle percentuali indicate all’art. 3 del citato accordo, applicando la scala parametrale ivi prevista, all’Allegato B. A tal proposito, le Parti convengono che l’inquadramento da prendere in considerazione, per la determinazione del Premio individualmente spettante, è quello risultante al 31 dicembre di Stabilità 2016)ciascun anno di misurazione, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Premio di Risultato verrà erogato entro il mese di novembre 2009, relativamente all’anno di misurazione 2008 e entro il mese di settembre di ciascun anno successivo, al personale che, in ordine alla possibilità servizio nel mese di fruireerogazione, in tutto abbia superato il periodo di prova e che abbia prestato servizio, anche a tempo determinato, negli anni di misurazione. Nel caso di inizio o in partecessazione del rapporto di lavoro nell’anno di misurazione, il Premio di Risultato verrà erogato proporzionalmente in base ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Il Premio di Risultato verrà corrisposto per intero in caso di assenza con diritto alla retribuzione, ivi compresi i casi di assenza per malattia e infortunio. Il Premio di Risultato verrà ridotto, proporzionalmente, in caso di assenza senza diritto alla retribuzione. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, durante l’anno di misurazione, il Premio di Risultato verrà erogato in proporzione alla prestazione resa. Il Premio di Risultato verrà erogato, anche al personale non in forma servizio nel mese di somme erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e valori sia passato alle dipendenze di cui al altra Azienda del Sistema nell’ambito di mobilità, con i requisiti indicati nel comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art3, art. 51 del T.U.I.R. 62, c.c.n.l. 21/12/2007. In tal caso, il Premio di Risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Per le Parti concordano B.C.C./C.R.A. interessate da processi di fusione, il Premio di Risultato verrà determinato, sulla base dei risultati aggregati delle singole Aziende che hanno partecipato alla fusione. Per le B.C.C./C.R.A. di nuova costituzione si procederà alla determinazione dei parametri mediante apposito accordo in sede locale, sottoscritto in coerenza con quanto stabilito dal presente accordo. Il Premio di contrattazione Risultato non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel T.F.R. Il Premio di II livelloRisultato non maturerà, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamatacomunque, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità se: a) nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione del Premio la singola B.C.C./C.R.A. presenta un bilancio senza utili di Risultato, convertendo l’importo maturato, esercizio; b) se la singola B.C.C./C.R.A. risulti commissariata o una parte di questo, posta in servizi welfare già esistenti o che saranno implementatiliquidazione al momento dell’erogazione.

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Sources: Collective Bargaining Agreement

Premio di risultato. 1In relazione a quanto previsto dall’art. 48 del C.C.N.L. del 7/12/2000 e dagli accordi nazionali riportati nell’allegato F del contratto stesso, viene istituito il Premio di Risultato. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione misura del Premio di Risultato avrà caratteristiche verrà determinata con il meccanismo individuato dall’allegato n.1 al presente contratto (di non determinabilità a priori ecui ne fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. L’importo complessivo deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 30.11.2001, tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di misurazione. Gli importi del Premio di Risultato da erogare sono quelli che si riferiscono ai bilanci d’esercizio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. Il mese di erogazione, a seconda dell’assunzione regime, sarà il mese di uno o più criteri ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento riferimento. Il Premio di risultato spetta al personale in servizio alla data in cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri lo stesso viene erogato e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di riferimento. In considerazione Nel caso di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge inizio del rapporto di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità lavoro durante l’anno di fruire, in tutto o in partemisurazione, il Premio di Risultato anche compete in forma proporzione ai mesi di somme servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi, assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione, rapporto di lavoro a tempo parziale. Il Premio di Risultato non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e valori non viene computato nel TFR. Il Premio di Risultato non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di riferimento, ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, eventualmente confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata nel CIA. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le erogazioni previste da tale articolo, essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui al comma struttura essendo correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, godono del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e all’ultimo periodo 3 del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementatimedesimo articolo.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Premio di risultato. 1Ai sensi della disposizione transitoria in calce all’art. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita 29 del c.c.n.l. 27.9/2005 ed in applicazione dell’Accordo 23.11.2006, per l’istituzione di un i quadri direttivi, e gli impiegati appartenenti alle aree professionali delle B.C.C./C.R.A., destinatari del presente contratto, il Premio di Risultato calcolato solo Risultato, con riferimento agli anni di misurazione 2006 e 2007, è disciplinato come segue. Tale emolumento, determinato sulla base del metodo di seguito illustrato, avrà la caratteristica, ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttivitàsensi dell’art. 48 del c.c.n.l. 27.9.2005, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile totale variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5da ciascuna B.C.C./C.R.A. nell’anno di misurazione. In considerazione conseguenza, il Premio di quanto previsto dall’art.1Risultato, comma 184 L. n. 208/15 la cui corresponsione ed il cui ammontare risultano incerti, essendo correlati ai sensi del presente accordo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, godono del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 2, del D.L. 67/1997 (Legge Legge135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo 23.11.2006, l’ammontare complessivo da distribuire fra il personale interessato è determinato sulla base delle percentuali indicate all’art. 3 del citato accordo, applicando la scala parametrale ivi prevista, all’Allegato B. A tal proposito, le Parti convengono che l’inquadramento da prendere in considerazione, per la determinazizone del Premio individualmente spettante, è quello risultante al 31 dicembre di Stabilità 2016)ciascun anno di misurazione, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Premio di Risultato verrà erogato entro il mese di novembre 2007, relativamente all’anno di misurazione 2006, entro il mese di settembre 2008, relativamente all’anno di misurazione 2007, al personale che, in ordine alla possibilità servizio nel mese di fruireerogazione, in tutto abbia superato il periodo di prova e che abbia prestato servizio, anche a tempo determinato, negli anni di misurazione. Nel caso di inizio o in partecessazione del rapporto di lavoro nell’anno di misurazione, il Premio di Risultato verrà erogato proporzionalmente in base ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Il Premio di Risultato verrà corrisposto per intero in caso di assenza con diritto alla retribuzione, ivi compresi i casi di assenza per malattia e infortunio. Il Premio di Risultato verrà ridotto, proporzionalmente, in caso di assenza senza diritto alla retribuzione. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, durante l’anno di misurazione, il Premio di Risultato verrà erogato in proporzione alla prestazione resa. Il Premio di Risultato verrà erogato, anche al personale non in forma servizio nel mese di somme erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e valori sia passato alle dipendenze di cui al altra Azienda del Sistema nell’ambito di mobilità, con i requisiti indicati nel comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art3, art. 51 del T.U.I.R. 62, c.c.n.l. 27.9.2005. In tal caso, il Premio di Risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Per le Parti concordano B.C.C./C.R.A. interessate da processi di fusione, il Premio di Risultato verrà determinato, sulla base dei risultati aggregati delle singole Aziende che hanno partecipato alla fusione. Per le B.C.C./C.R.A. di nuova costituzione si procederà alla determinazione dei parametri mediante apposito accordo in sede locale, sottoscritto in coerenza con quanto stabilito dal presente accordo. Il Premio di contrattazione Risultato non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel T.F.R. Il Premio di II livelloRisultato non maturerà, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamatacomunque, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità se: a) nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione del Premio la singola B.C.C./C.R.A. presenta un bilancio senza utili di Risultato, convertendo l’importo maturato, esercizio; b) se la singola B.C.C./C.R.A. risulti commissariata o una parte di questo, posta in servizi welfare già esistenti o che saranno implementatiliquidazione al momento dell’erogazione.

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Sources: Regional Agreement for Managers and Professional Staff of Cooperative Credit Banks

Premio di risultato. 1Le parti intendono confermare e dare piena attuazione a quanto previsto dal protocollo del 23.7.1993. La contrattazione aziendale di secondo livello con contenuti economici è economici, di cui alla PREMESSA lettere C), D) ed E), e` consentita per l’istituzione l'istituzione di un Premio di Risultato annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le Parti parti, aventi come obiettivo incrementi di produttivitàproduttivita`, di qualitàefficienza, redditività di qualita`, di redditivita` ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché competitivita` delle piccole e medie aziende, nonche` ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’impresadell'impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, dovra` riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra. Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza l'applicazione dello specifico trattamento contributivo previdenziale di cui al punto Protocollo 23.7.1993, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OO.SS. entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Conseguentemente alle modalita` previste dal comma precedente, assumendo quali criteri il primo anno di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento ai fini di cui al primo comma potrà sopra e` costituito dal 1995. Pertanto, la prima erogazione potra` essere anche totalmente variabile in funzione corrisposta a partire dal mese di ottobre dell'anno 1996 sulla base dei risultati conseguiti ed avverrà secondo ottenuti nel periodo precedente. Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art. 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di parametri utili ad orientare la contrattazione di II secondo livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementati.

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Sources: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Premio di risultato. 1La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione aziendale integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento le strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti nella con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti Parti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendaleaziendale a contenuto economico, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendalevaluteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettivesue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli importi dei nuovi elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori economici integrativi di cui al comma 2 precedente sono variabili, non predeterminabili e all’ultimo non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: AREA EURO A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del comma premio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inudstria Turistica, 3 dell’artfebbraio 2008. 51 Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del T.U.I.R. premio vengano ammessi a beneficiare di particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l’invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le Parti concordano che in sede di nell’ambito della contrattazione di II secondo livello, fermi restando i requisiti potranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di reddito previsti dalla norma richiamatacrisi aziendale tramite l’individuazione di adeguate misure, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la anche in deroga a quanto contrattualmente previsto ad esempio, quali, in via non esaustiva, modalità di erogazione del Premio gestione della riduzione dell’orario di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementatilavoro e flessibilità.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. Le Parti, nel recepire i contenuti previsti dal protocollo del 15 aprile 2009, ed in base a quanto disposto dall’art. 38 del vigente CCNL, stabiliscono una erogazione di somme di danaro in sede aziendale in correlazione a programmi aventi come obiettivo incrementi di redditività, produttività e qualità e di riduzione del fenomeno dell’assenteismo, nonché in correlazione ai risultati legati all’andamento economico aziendale. Le Parti convengono, dunque, sull’opportunità di istituire un premio di risultato (di seguito PDR), sulla base di opportuni indicatori atti a misurare l’andamento economico dell’impresa, il miglioramento delle prestazioni del suo processo industriale ed il miglioramento della qualita’ del servizio verso i clienti che, ai sensi dell’art. 38 del CCNL attualmente in vigore, assorbe e sostituisce altre forme analoghe precedentemente in uso, derivanti da accordi integrativi territoriali. Le parti concordano , vista la nuova metodologia del premio di risultato , nonche’ dell’attuale diversificazione di metodi di riconoscimento del premio sul territorio nazionale, il seguente percorso teso al raggiungimento della parametrazione per l’intera popolazione aziendale con la successiva gradualita’: • Anno 2011 - Doppia classificazione di valore tra il personale operante in Lombardia allegato 1 ed il resto dei dipendenti come da allegato 1 a. • Anno 2012 e 2013 - Unificazione dei valori tra il personale operante in Lombardia ed il resto dei dipendenti come da allegato 1. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione Il nuovo premio di un Premio di Risultato calcolato solo risultato, che entrera’ in vigore a partire dal 1 gennaio 2011, con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttivitànell’anno precedente , di qualitàche sara’ composto da quattro elementi , redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il genera un premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi minimo, medio e fiscali previsti dalla normativa di legge. 2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, massimo a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendaledel risultato raggiunto, suddiviso come da allegato 2. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementati.

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Sources: Contratto Aziendale Di Ii Livello

Premio di risultato. 1I. In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, confermato l’1.2.1999, il cui testo si intende integralmente trascritto, tenuto conto dell’anda- mento economico dell’impresa e della sua redditività, è prevista una con- trattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al miglioramen- to dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione. La Tale contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra dovrà avere esclusivamente le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di leggeseguenti caratteristiche. 2II. Al fine dell’acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendaleaziendale a contenuto eco- nomico, le Parti esamineranno preventivamenteparti valuteranno preventivamente all’avvio della contrattazio- ne stessa, in nel corso di un apposito incontro in sede aziendaleincontro, le condizioni produttive dell’impresa e occupazionali del lavoro e le relative prospettivesue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaredditività. 3III. In coerenza con le strategie dell’impresa, le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di qualità, di competiti- vità, di redditività. IV. I dati riferiti ai fattori presi in considerazione per la determina- zione delle nuove erogazioni saranno comunicati alla R.S.U./R.S.A. V. In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi potranno essere effettuate verifiche tecniche sui parametri di riferimento. VI. Gli importiimporti dei nuovi elementi economici integrativi di cui sopra, i parametri data la loro caratteristica di variabilità e i meccanismi non determinabilità a priori, non sono utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio ai fini di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza alcun istituto legale e contrattuale. VII. L’accordo per il premio avrà durata quadriennale e la ricontrat- tazione del premio avverrà nell’osservanza delle procedure di cui al punto precedente, assumendo quali criteri pre- sente articolo. Tale contrattazione non potrà essere avviata prima di riferimento uno o più 18 mesi dalla data di uno tra quelli indicati decorrenza del presente contratto; dall’avvio decorre- ranno i due mesi di normalità sindacale di cui al primo commacomma seguente. 4VIII. L’erogazione del Premio Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di Risultato avrà caratteristiche assoluta normalità sindacale per un periodo di non determinabilità a priori due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e, comunque, fino a seconda dell’assunzione tutto il mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente. IX. I premi di uno produzione definiti in attuazione dei precedenti con- tratti nazionali o più criteri istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale restano in vigore fino all’istituzione delle eventuali nuove erogazioni e saranno ricondotti nell’ambito di riferimento queste per la parte variabi- le, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra. X. La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene eserci- tata dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle strut- ture sindacali territoriali o nazionali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL e UILTUCS-UIL. I. Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sarà corrisposta la normale retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato e sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata; salvo, su richiesta del lavoratore, accordi forfettari fra le parti interessate. II. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retri- buzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. III. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiu- te in giorni diversi. IV. L’importo approssimativo delle spese di cui al primo comma potrà dovrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendaleanticipato dal datore di lavoro al lavoratore salvo conguaglio alla fine della trasferta. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. 1. La contrattazione aziendale di secondo livello con contenuti economici economici, di cui alla Premessa al presente CCNL lettere B), C) , è consentita per l’istituzione di un Premio di Risultato annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le Parti parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio deve La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra e, per loro natura dovranno avere caratteristiche tali da carattere variabile e non definibile a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscali previsti fiscale previsto dalla legge, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di leggelegge se sopravvenuta. Per la natura del premio, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del premio di risultato: 1) indice di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabili 2) indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero scarti 3) indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti 4) indici di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. Al fine di acquisire elementi consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendalesecondo livello, le Parti esamineranno preventivamente, nel caso in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori si verifichi una presunta difformità e, a seconda dell’assunzione livello locale permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendalevalutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementati.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. 1. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita Ai sensi dell’articolo 70 CCNL Federcasa, relativo al premio di risultato da corrispondere a tutti i dipendenti, la Società fissa i seguenti criteri per l’istituzione la determinazione della massa salariale erogabile e di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento attribuzione della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresastessa. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione fondo annuo previsto dall’art. 70 del CCNL viene costituito annualmente sulla base dei particolari trattamenti contributivi conferimenti incentivanti provenienti dai seguenti obiettivi raggiunti: A. 5% delle plusvalenze sulle alienazioni rilevate al 31 dicembre dell’anno di riferimento; B. € 100,00 per ogni contratto di locazione stipulato nell’arco dell’anno di riferimento; C. 2% dell’importo degli incrementi rilevati nell’anno di competenza sulle voci di bilancio relative a terreni e fiscali previsti dalla normativa fabbricati di legge. 2cui all’allegato 3 della nota integrativa al bilancio della Società denominato “Movimentazione terreni e fabbricati” depurato delle duplicazioni relative alla mera ricollocazione contabile della voce terreni edificabili per ultimazione cantieri di cui alla tabella “Analisi dei movimenti dell’esercizio – costo storico” al paragrafo B II – 1) della medesima nota integrativa. Al fine Il fondo stesso che riguarda tutto il personale della Società e quello messo a disposizione della P.A.T. sarà ponderato proporzionalmente al numero dei dipendenti e ai livelli in essere alla data del 31/12 dell’anno di acquisire elementi di conoscenza comune riferimento. Tale ponderazione costituirà la base del calcolo per la definizione degli obiettivi determinazione del fondo erogabile al solo personale della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento Società secondo i criteri di ripartizione di seguito riportati. Il fondo erogabile ai dipendenti della competitività e Società non potrà comunque essere difforme alla misura determinata sulla base delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente disposizioni impartite dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza direttive di cui al punto precedentealla delibera 2288/2014. Si conviene che, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo commanell’eventualità vengano disposte da parte del socio unico indicazioni diverse, come disposto con lettera della PAT del 15 novembre 2017, tale fondo andrà adeguato; in tal caso le parti sottoscriveranno un accordo integrativo. 4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle Parti in sede aziendale. 5. In considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 184 L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), in ordine alla possibilità di fruire, in tutto o in parte, il Premio di Risultato anche in forma di somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. le Parti concordano che in sede di contrattazione di II livello, fermi restando i requisiti di reddito previsti dalla norma richiamata, i lavoratori interessati potranno scegliere su base volontaria la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’importo maturato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementati.

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Sources: Accordo Aziendale