LE PARTI CONCORDANO Clausole campione

LE PARTI CONCORDANO in merito alla necessità di prevedere nella nuova redazione del CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25
LE PARTI CONCORDANO. 1. I gestori d’impianti di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio, di seguito “gestori convenzionati”, potranno estendere i servizi garantiti dalla convenzione sottoscritta, relativa alla raccolta differenziata, anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi in alluminio alle condizioni tecniche ed economiche di seguito riportate.
LE PARTI CONCORDANO il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2006/07.
LE PARTI CONCORDANO. 1. L’Azienda, nelle more delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui al presente accordo, è tenuta a confermare e/o rinnovare i contratti a tempo determinato in vigore alla data del 29.09.2006, sempre che ne permangano le necessità assistenziali anche in deroga a quanto previsto all’art. 17 del CCNL 1995 come sostituito dall’art. 31 del vigente CCNL;

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  • Obblighi delle parti L’Intermediario collocatore si impegna a:

  • Dichiarazione delle parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Diritti del concorrente interessato Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

  • Comunicazioni tra le Parti 1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo è effettuata, tramite il TDH, a ciascuna delle Parti.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

  • Impegni delle parti Con il presente Protocollo di Intesa le Parti: ▪ riconoscono che i contenuti della Proposta Progettuale allegata al presente Protocollo d'Intesa costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo stesso; ▪ riconoscono la Provincia di Torino quale Ente Coordinatore della costituenda aggregazione e referente nei confronti degli Enti cofinanziatori; ▪ attestano che, coerentemente a quanto richiesto dall'art. 2 comma 1 dell' avviso, il progetto presentato in allegato al presente Protocollo d'Intesa non è coperto da precedenti finanziamenti nazionali; ▪ rendono disponibili, secondo i termini delle licenza che regolano la circolazione del software in regime di “open source”, il software sviluppato e le esperienze maturate nell'ambito del progetto di cui trattasi; ▪ stabiliscono, come di seguito dettagliato, i ruoli ricoperti nell'ambito dell'aggregazione e la disponibilità all'impegno di risorse umane, strumentali e finanziarie necessario per la realizzazione del progetto. In particolare, la Provincia di Torino si impegna a: ▪ coordinare la realizzazione del progetto nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel progetto; ▪ svolgere attività di monitoraggio in collaborazione fra le parti e in rapporto con il Dipartimento per gli Affari Regionali e per le Autonomie Locali; ▪ supportare la realizzazione dei progetti anche in riferimento agli indirizzi tecnici definiti, a livello nazionale, dal Ministero del Lavoro d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali; ▪ garantire la pubblicità dei progetti e delle soluzioni al fine di una loro estensione e diffusione; ▪ assicurare l'impiego del personale, delle dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie per il corretto svolgimento dei lavori, e una partecipazione finanziaria pari a € ,00 a titolo di co-finanziamento del Progetto. La Provincia di si impegna a: ▪ rispettare le modalità operative concordate con il Capofila con puntualità, efficienza e partecipazione; ▪ assicurare l'impiego del personale, delle dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie per il corretto svolgimento dei lavori, e una partecipazione finanziaria pari a € ………….,00 (10.000,00 per le Province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, 20.000 per tutte le altre) a titolo di co-finanziamento del Progetto.

  • Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.