Elemento di garanzia retributiva Clausole campione

Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012, l’azienda ero- gherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati. L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012.
Elemento di garanzia retributiva. Ai dipendenti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di dicembre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenti.
Elemento di garanzia retributiva. 4.1. Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stabiliscono che sia riconosciuto un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nei medesimi contratti con parti- colare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemen- to di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di con- trattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici in- dividuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di ca- tegoria. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell’ultimo qua- driennio. La verifica degli aventi diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia si colloca al termine della vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Elemento di garanzia retributiva. A partire dall’anno 2014 a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di II livello e che non abbiano percepito nell’ultimo quadriennio altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”. Tale importo pari ad € 220,00 Lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di aprile ai lavoratori in forza dal 1°g ennaio di ogni anno. L’importo dell’E.G.R. è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R.
Elemento di garanzia retributiva. Le parti considerano la contrattazione di secondo livello uno strumento moderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, quindi ritengono indispensabile diffonderla e renderla esigibile, in tutte le aziende, nei termini e nelle modalità specificate e regolate dal CCNL. A favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura oltre a quanto spettante per CCNL, viene istituito un elemento di garanzia retributiva pari a 6,00 euro mensili per 12 mensilità dal gennaio 2012.
Elemento di garanzia retributiva. A valere dal 1° aprile 2010 verrà erogato un elemento di garanzia retributi- vo pari a € 8 lordi mensili per 12 mensilità. Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti eco- nomici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, , pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso. Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione. Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della legge 297/82 e ai sensi del- l’art. 54 del presente CCNL, esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamen- to di fine rapporto. Tutti i lavoratori hanno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio pre- stato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria: VII € 13,43 VI € 11,88 V € 9,81 IV € 9,78 III € 8,26 II € 7,75 I € 7,23 Con decorrenza dal 1/1/2009 gli aumenti periodici matureranno secondo i seguenti nuovi valori: AD3 14,77 AD2 14,77 AD1 13,92 AC5 13,07 AC4 11,92 AC3 10,79 AC2 10,79 AS4 10,79 AS3 10,22 AC1 9,66 AS2 9,66 AS1 9,09 AE4 9,09 AE3 8,80 AE2 8,53 AE1 7,95 Gli aumenti periodici maturati fino alla data del 31/12/2008, verranno aggiornati ai nuovi valori allo scadere del 6° biennio di anzianità di servizio pres- so l’azienda; per i lavoratori che abbiano già maturato tale anzianità gli aumenti periodici verranno aggiornati a decorrere dal 1/1/2009. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente succes- sivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effet- ti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non faccia- no espresso riferimento alla normale retribuzione. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da preceden- ti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assor- biti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulte- riori aumenti periodic...
Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. L’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR. In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell'importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.
Elemento di garanzia retributiva. Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di II livello a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva. Sarà del pari riconosciuto tale elemento nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e /o non abbiano trovato soluzioni concordi. L’importo dell’e.g.r. - pari a 200 euro lordi per l’anno di competenza 2017, 250 euro lordi per l’anno di competenza 2018 e 300 euro lordi per l’anno di competenza 2019 - uguale per tutti i lavoratori, è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’e.g.r. di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale. L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo dell’anno seguente a quello di competenza (ad esempio, a marzo 2018 verrà erogato l’egr di competenza 2017) per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza, proporzionalmente ridotto come al comma precedente indicato e così negli anni successivi. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente all’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione...
Elemento di garanzia retributiva. Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”. Tale importo, pari a 200 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di dicembre 2012 ai lavoratori in forza il 31 dicembre 2012 ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio (2009 – 2012), con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato. L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Elemento di garanzia retributiva. Si chiede un incremento dell’elemento di garanzia retributiva pari a 50,00 € mensili per i dipendenti di aziende prive di accordi di secondo livello.