Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere Clausole campione

Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. 1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve: a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, l’appaltatore è obbligato:
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. L’Appaltatore è obbligato:
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. Art. 70 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: • ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; • a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; • a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; • ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. 1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUSL, l’Appaltatore è obbligato:
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. Art. 46 Piano di sicurezza e di coordinamento
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere. 1. In ottemperanza a quanto normato dall’art..97, del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: