Common use of Premio di risultato Clause in Contracts

Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto: Autoferrotranvieri

Premio di risultato. Al fine La contrattazione aziendale, come in premessa, non può avere per oggetto materie già definite in altre sedi negoziali. Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l'istituzione di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e di competitività dell'aziendamedie aziende nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato della contrattazione aziendale, le parti, a livello di cui al comma 7, della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, valutano le condizioni dell'impresa produttive ed occupazionali e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionalerelative prospettive, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991redditività dell'azienda. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di misurazione della performance generale riferimento uno o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato più di uno tra quelli indicati al 1° comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle Rappresentanze sindacali unitarie entro il sistema mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio (i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze sindacali unitarie informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione la determinazione del premio. L'ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai criteri, come indicati al comma 1 e definiti nel comma 2 del Capo III - Procedura per l'ipotesi di ottenimento solo parziale il rinnovo degli accordi aziendali, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati previsti; - i conseguiti. L'erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di ripartizione del premio competenza dell'anno di risultatoerogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per Considerata la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto sistema contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione Commissione paritetica nell'ambito dell'Osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il Le parti convengono di dedicare una apposita sessione dell'Osservatorio nazionale, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale di una contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole contenute nel presente articolo. Dall'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 1994, non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale produzione di cui all'art. 1 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990 compresa l'indennità sostitutiva di cui al 2° comma dell'articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori. I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura eventualmente già presenti in azienda, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. Ai fini del rinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il comma 2 del Capo III - Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali. Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 68, del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioniUNIONMECCANICA, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendaledelle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità della durata complessiva di partecipazione, di produttività, ecc20 giorni.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. Al fine La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l'istituzione di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e di competitività dell'aziendamedie aziende nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato della contrattazione aziendale, le parti, a livello esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, valutano le condizioni dell'impresa produttive ed occupazionali e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionalerelative prospettive, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991redditività dell'azienda. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di misurazione della performance generale riferimento uno o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato più di uno tra quelli indicati al 1° comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle Rappresentanze sindacali unitarie entro il sistema mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio (i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze sindacali unitarie informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per settorila determinazione del premio. L'ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, compartiin base ai criteri concordati, impiantipotrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti. L'erogazione avverrà, ufficidi norma a consuntivo, repartisecondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, etc.); - l'eventuale modalità in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di valutazione delle prestazioni individuali; - definizione per individuarne l'ammontare. L'elemento retributivo annuo di cui al punto III "Contrattazione di secondo livello" è corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, antecedente il momento di corresponsione dell'elemento retributivo annuo, tale importo sarà corrisposto, fermi restandone i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi maturazione, all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento retributivo in questione sarà a ogni effetto di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri competenza dell'anno di ripartizione del premio di risultato. Fermo erogazione, in quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti, quale mero parametro di quantificazione dell'istituto. Eventuali reclami sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata sul prospetto paga e sulla validità della moneta saranno presi in considerazione se fatti all'atto del pagamento. I reclami relativi agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987errori di computo saranno presi in considerazione solo se presentati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento. Nel caso che l'errore sia accertato, è sostituito con il riferimento l'azienda provvederà al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 pagamento della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplinarelativa differenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Secondo quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire cui contenuti ripresi nelle "Disposizioni generali dal sistema contrattuale" del presente contratto si intendono interamente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente indicate in dette "Disposizioni generali" sotto il titolo "Contrattazione aziendale ai fini della determinazione di un premio annuale di risultato. Tale istituto è volto risultato che sarà collegato a favorire l'ottenimento parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati conseguiti nella realizzazione di programmi gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi L'erogazione del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio , essendo di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settorinatura variabile, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame deriverà dal conseguimento degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 1993, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Gli accordi aziendali o di gruppo avranno durata quadriennale e successivi provvedimenti attuativipotranno avere incidenza economica e dar luogo ad erogazioni non prima del mese di giugno 1996. Il premio - inteso come Le parti (azienda, RSU e OSL), agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema incentivante idoneo di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo. Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al comma 1 del presente articolo, che saranno esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da tenere nel mese di aprile 1995. La contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti durante i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a coinvolgere tutti tre mesi dalla data di presentazione delle richieste. L'azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa. Dall'entrata in vigore del presente CCNL non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15 del CCNL 31 gennaio 1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati (1) e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. (1)Gli importi mensili consolidati al 1° settembre 1994, oltre che per le ore di effettiva prestazione vanno computati anche ai fini delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto della gratifica natalizia o 13a mensilità, dei permessi retribuiti concessi a qualsiasi titolo nonché' per le ore di assemblea retribuite ai sensi di legge e ai fini del trattamento integrativo economico in caso di malattia o infortunio. Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto dell'istituzione del Premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori nel processo in occasione del negoziato sul Premio annuale di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato risultato. Nota a verbale. Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi sociali e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità Governo e di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento cui al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983Protocollo 23 luglio 1993, gli artt. 3, lett. f), accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme di legge che verranno emanate in attuazione dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplinadei benefici.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premio di risultato. Al fine di migliorare Secondo quanto stabilito nella PARTE GENERALE punto B) “Dispo- sizioni generali sul sistema contrattuale” del presente CCNL, i risultati aziendali con il concorso del fattore lavorocui conte- xxxx si intendono integralmente richiamati in questo articolo, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livellola contrattazione aziendale potrà svolgersi, tra le Parti espressamente in- dicate nel sopraccitato punto B), ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, fini della determinazione di un Pre- mio di norma annuale calcolato solo con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le partiParti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività dell'aziendaaziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune conoscenza per la definizione defini- zione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le parti, a livello della contrattazione aziendale, valutano le Parti, di cui al punto B) della parte “Disposizioni generali sul sistema contrattuale”, esamineranno preventivamente in un apposito incontro in sede azien- dale, le condizioni dell'impresa produttive ed occupazionali e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionalerelative prospet- tive, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditivitàredditività dell’azienda. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato definito saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di contrattazione conoscenza di cui al comma precedente, assu- mendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le Parti di norma entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione — o comunque con rife- rimento a quanto aziendalmente concordato — la Direzione aziendale quadriennalefornirà alle RSU informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determina- bilità a priori e, nel rispetto del principio della autonomia a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di rife- rimento di cui al primo comma, di effettiva variabilità in funzione dei cicli negozialirisultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendal- mente definiti dalle Parti. La richiesta dell’anno di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle Parti quale parametro di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991definizione per individuarne l’ammontare. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori o di miglioramento cui riferire gli obiettivi gruppo, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, avranno durata triennale. Dalla data del 17 ottobre 1994 non trova più applicazione la disci- plina per l’istituzione del “premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale produzione” di cui all'artall’art. 1 22 del c.c.n.lCCNL 5 febbraio 1991. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale I Premi di produzione di cui al Protocollo 23 luglio 1993 punto precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventual- mente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante conso- lidati alla data del sistema retributivo aziendale30 settembre 1994 le parti, per cui nel premio all’atto dell’istituzione del Premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non do- vranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. Sono abrogati l'articolo 3 Viene confermato che, ai fini del c.c.n.l. 23-7-1976rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, i commi 2 e 3 il rinnovo della seconda parte contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplinaCCNL.

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Premio di risultato. Al fine La contrattazione aziendale, come in premessa, non può avere per oggetto materie già definite in altre sedi negoziali. Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l'istituzione di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità qualità, di redditività e di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività dell'aziendadelle piccole e medie aziende nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato della contrattazione aziendale, le parti, a livello di cui al punto 7 della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, valutano le condizioni dell'impresa produttive e del lavoro, occupazionali e le sue prospettive di sviluppo anche occupazionalerelative prospettive, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditivitàredditività dell'azienda. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato definito saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di contrattazione aziendale quadriennaleconoscenza di cui sopra, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta assumendo quali criteri di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio riferimento uno o più di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991uno tra quelli indicati al comma 1. Gli accordi aziendali individueranno: - importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle RSU entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio (i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione la determinazione del premio. L'ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai criteri, come indicati al punto 1 e definiti nel punto 2 del capo III "Procedura per l'ipotesi di ottenimento solo parziale il rinnovo degli accordi aziendali", potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati previsti; - i conseguiti. L'erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di ripartizione del premio competenza dell'anno di risultatoerogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per Considerata la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto sistema contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione Commissione paritetica nell'ambito dell'Osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il Le parti convengono di dedicare un'apposita sessione dell'Osservatorio nazionale, da tenersi entro il 1° trimestre 2000, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale di una contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole contenute nel presente articolo. Dall'entrata in vigore del CCNL 13.9.94 non trova più applicazione la Disciplina per l'istituzione del premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale produzione di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni12, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale CCNL 19.12.90 compresa l'indennità sostitutiva di cui al Protocollo 23 luglio 1993 comma 2 dell'articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30.6.94 ai fini della retribuzione dei lavoratori. I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo istituti retributivi di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante analoga natura eventualmente già presenti in azienda, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati al 30.6.94, le parti, all'atto dell'istituzione del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori. Sono abrogati l'articolo 3 Ai fini del c.c.n.lrinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il punto 2, capo III, "Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali". 23-7-1976, i commi 2 e 3 Nota a verbale. Il presente contratto definisce le procedure della seconda parte contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.Protocollo

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Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'aziendadella azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè nonché del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dell'autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera lett. c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - · i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - · le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed e i relativi criteri di quantificazione; - · i parametri ed e i criteri di misurazione della performance generale o delle performances performance specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etcecc.); - · l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - · i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - · i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. CCNL 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti contenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, contesto potranno anche essere concordati forme, tempi ed e altre clausole per la informazione l'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed e analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di dei risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, premio non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r.TFR, è già comprensivo della incidenza dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 23.7.93 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo All'art. 2, lettera lett. c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987febbraio 1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo l'art. 3 del c.c.n.l. 23-7-CCNL 23 luglio 1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. CCNL 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina. Norma transitoria. Le parti confermano quanto previsto dal terzo periodo del paragrafo intitolato "Secondo livello di contrattazione" del Protocollo d'intesa del 10 aprile 1997.

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Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Secondo quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire cui contenuti ripresi nelle "Disposizioni generali del sistema contrattuale" del presente contratto si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi ai fini della determinazione di un premio di risultato. Tale istituto è volto norma annuale che, tenendo conto della competitività aziendale, sarà collegato a favorire l'ottenimento parametri e obiettivi di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi produttività, redditività e/o altri indicatori concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale nonché dei risultati di produttivitàgestione, correlati all'andamento economico delle aziende. L'erogazione del premio, essendo di qualità natura variabile e di competitività dell'azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione non definibile a priori, deriverà dal conseguimento o meno degli obiettivi concordati e avverrà in funzione dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le partirisultati raggiunti secondo criteri, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'artdi verifica definite dalle parti. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Gli accordi aziendali avranno durata quadriennale e potranno avere incidenza economica e dar luogo ad erogazioni non prima del mese di settembre 1996. Le parti, agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo. Dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 21 del C.C.N.L. 20.3.1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto dell'istituzione del premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul premio di risultato. Le parti si danno atto dell'opportunità di procedere, nella sede dell'Osservatorio, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione aziendale, in ragione della funzione specifica ed innovativa che la stessa assume secondo il protocollo del luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come dei vantaggi che da un suo corretto svolgimento in termini di coerenza complessiva con quanto disposto dal protocollo medesimo e dal presente contratto possono derivare all'intero sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di produttivo, attraverso il miglioramento progressivo della competitività, dell'efficienza aziendale e dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per di gestione. Nota a verbale Per la realizzazione degli impegni concordati tra parti sociali e Governo e di cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983protocollo 23 luglio 1993, gli artt. 3, lett. f), accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme di legge che verranno emanate in attuazione dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplinadei benefici.

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Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'aziendadella azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè nonché del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dell'autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera lett. c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed e i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed e i criteri di misurazione della performance generale o delle performances performance specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etcecc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. CCNL 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti contenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, contesto potranno anche essere concordati forme, tempi ed e altre clausole per la informazione l'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed e analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di dei risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, premio non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r.TFR, è già comprensivo della incidenza dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 23.7.93 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo All'art. 2, lettera lett. c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987febbraio 1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo l'art. 3 del c.c.n.l. 23-7-CCNL 23 luglio 1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. CCNL 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina. Norma transitoria. Le parti confermano quanto previsto dal terzo periodo del paragrafo intitolato "Secondo livello di contrattazione" del Protocollo d'intesa del 10 aprile 1997.

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Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un Il premio di risultato. Tale istituto risultato è volto a favorire l'ottenimento di correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come per obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, nonché l'adozione di qualità strumenti che, con l'apporto e la partecipazione dei lavoratori, risultino preordinati all'ampliamento, alla ulteriore qualificazione ed alla più estesa articolazione del ruolo e della funzione della sala. Ai fini dell'acquisizione di competitività dell'azienda. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti, a livello aziendale, valutano parti valuteranno preventivamente le condizioni dell'impresa delle imprese e del lavoro, lavoro e le sue relative prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di della redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di Gli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale quadriennaleo interaziendale saranno riferiti alle prestazioni lavorative - qualità del lavoro, nel rispetto gradimento del principio della autonomia dei cicli negozialipubblico sui servizi offerti ecc. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata - e/o ad elementi produttivi ed economici aziendali - incassi, presenze, abbonamenti, rapporti con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2scuole, lettera ciniziative extra attività cinematografica (convegni, incontri, ecc.), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991ecc. Gli accordi aziendali individueranno: Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo - i fattori prevedendo per ciascun parametro preso in considerazione la percentuale di miglioramento cui riferire incidenza sul risultato finale - e gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione importi collegati del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'artNell'accordo che definisce il premio di risultato saranno individuate forme e clausole intese a consentire una adeguata informazione e verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti. 3 Il premio di risultato sarà variabile e non predeterminabile e non sarà utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Dovrà altresì avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del c.c.n.lparticolare regime contributivo di cui alla legge n. 135/1997 o di altra disciplina legislativa successivamente intervenuta in materia. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità I premi di costituzione di un produzione od istituti analoghi eventualmente esistenti a livello informativo i cui territoriale od aziendale rimangono fissati nei contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito nelle quantità concordate e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione non costituiranno più oggetto di contrattazione. All'atto dell'istituzione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale procederanno alla loro armonizzazione, restando inteso che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, da tale operazione non potranno derivare né oneri per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste imprese né perdite per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.Aumenti retributivi

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Premio di risultato. Al fine La contrattazione aziendale, come in premessa, non può avere per oggetto materie già definite in altre sedi negoziali. Con riferimento alla "Premessa", la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l'istituzione di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e di competitività dell'aziendamedie aziende nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato della contrattazione aziendale, le parti, a livello di cui al comma 7, della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, valutano le condizioni dell'impresa produttive ed occupazionali e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionalerelative prospettive, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991redditività dell'azienda. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di misurazione della performance generale riferimento uno o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato più di uno tra quelli indicati al 1º comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle Rappresentanze sindacali unitarie entro il sistema mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio (i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze sindacali unitarie informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione la determinazione del premio. L'ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai criteri, come indicati al comma 1 e definiti nel comma 2 del Capo III "Procedura per l'ipotesi di ottenimento solo parziale il rinnovo degli accordi aziendali", potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati previsti; - i conseguiti. L'erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di ripartizione del premio competenza dell'anno di risultatoerogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per Considerata la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto sistema contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione Commissione paritetica nell'ambito dell'Osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il Le parti convengono di dedicare una apposita sessione dell'Osservatorio nazionale, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale di una contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole contenute nel presente articolo. Dall'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 1994, non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale produzione di cui all'art. 1 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990 compresa l'indennità sostitutiva di cui al 2º comma dell'articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori. I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura eventualmente già presenti in azienda, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. Ai fini del rinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il comma 2 del Capo III "Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali". Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal 2º comma dell'art. 68, del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioniUNIONMECCANICA, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendaledelle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità della durata complessiva di partecipazione, di produttività, ecc20 giorni.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.

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Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Secondo quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire cui contenuti, ripresi nell art.1, Sistema contrattuale del presente contratto, si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente indicate nel sopracitato articolo sotto il titolo Contrattazione aziendale - ai fini della determinazione di un premio annuale di risultato. Tale istituto è volto risultato che sarà collegato a favorire l'ottenimento parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati conseguiti nella realizzazione di programmi gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi L'erogazione del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio , essendo di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settorinatura variabile, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame deriverà dal conseguimento degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premioLe erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 1993, ove necessario, attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge.Gli accordi aziendali o di gruppo avranno durata quadriennale.Le parti (azienda, R.S.U. e successivi provvedimenti attuativiOSL), agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al 1^ comma del presente articolo, che saranno esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula del contratto nazionale di lavoro. La contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti durante i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a coinvolgere tutti tre mesi dalla data di presentazione delle richieste. L'Azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa. Dal 1^ settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 31-1- 1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati (1) e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto della istituzione del Premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori nel processo in occasione del negoziato sul Premio annuale di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato risultato. Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti a livello aziendalesociali e Governo, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento cui al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983Protocollo 23 luglio 1993, gli artt. 3accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme di legge, lett. f)presenti e future, attuative dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplinadei benefici.

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Premio di risultato. Al fine In applicazione dell’Accordo intervenuto a livello nazionale il 23/11/2006, che ha adeguato ai nuovi principi contabili internazionali (IAS) il sistema precedentemente applicato, e con riferimento alle previsioni di migliorare cui al- l'art. 48 del C.C.N.L., viene previsto, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (di seguito chiamato PDR). La misura del PDR viene determinata applicando il meccanismo di seguito individuato. L'importo complessi- vo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato applicando la scala parametrale prevista dal- l'Accordo 23/11/2006 e tenendo conto dell'inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell'anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro se precedente. In parziale deroga alla predetta scala parametrale, per i risultati aziendali lavoratori con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi contratto di secondo livello, ai sensi apprendistato e con con- tratto di inserimento per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio sia previsto come livello finale di risultatoinquadramento il 1°livello della 3^ area pro- fessionale e che al 31 dicembre dell’anno di misurazione abbiano uno o due livelli inferiori rispetto a quello finale, va considerato il parametro 115. Tale istituto è volto Gli importi da erogare sono quelli che si riferiscono agli esercizi 2006 e 2007 e i rispettivi PDR sono identifi- cati come PDR 2007 e PDR 2008. L'erogazione del PDR 2007 avverrà nel mese di dicembre 2007; mentre quella del PDR 2008 avverrà nel mese di ottobre 2008. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l'anno di misurazione, come pure nel caso di rapporto a favorire l'ottenimento tempo determinato, il PDR compete in proporzione ai mesi di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le partiservizio prestato nel medesimo anno, aventi conside- rando come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negozialimese intero l'eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (PDR compete per settoriintero nel caso in cui, compartinell'anno di misurazione, impiantiil lavoratore sia ri- masto assente dal lavoro con diritto alla retribuzione; va, ufficiinvece, repartiproporzionalmente ridotta nei casi di as- senze dal lavoro senza diritto alla retribuzione e nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale. Il PDR va corrisposto ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, etc.); - l'eventuale modalità anche a tempo determinato, nell'anno di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo misurazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 4, comma se- sto, dell'Accordo 23/11/2006 per coloro che sono passati alle dipendenze di altra Azienda del c.c.n.lSistema per mobilità con i requisiti di cui all’art. 12 luglio 198562, terzo comma, del C.C.N.L.. Inoltre, il PDR 2007 va riconosciuto an- che ai lavoratori cessati per quiescenza nel corso del 2007, mentre il PDR 2008 va riconosciuto anche ai di- pendenti cessati per quiescenza nel 2007 e nel 2008. Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non matura qualora nell'anno di misurazione la Banca presenti un bilancio senza utili di esercizio ov- vero risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell'erogazione. Per i dipendenti delle Banche sottoposte a processi di fusione, ai fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall'aggregato dei bilanci delle ex Banche partecipanti alla fusione. Per i dipendenti della Federazione e del Cesve, l'ammontare annuale del PDR viene determinato moltipli- cando il "PDR medio regionale per dipendente dell'anno di riferimento" per il "numero dei dipendenti" rispet- tivamente della Federazione e del Cesve. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 67/1997 (legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le eroga- zioni previste dal presente articolo, essendone incerta la corresponsione e l'ammontare e risultandone la struttura correlata alla misurazione di incrementi di produttività/qualità/competitività, sono soggette al previ- sto regime di decontribuzione. Con riferimento a quanto previsto dall’Accordo 23/11/2006 e tenuto conto della composizione degli indicatori nazionali e regionali di cui all’Allegato A) conformi ai nuovi principi contabili internazionali (IAS), le parti convengono sulla necessità defi- niscono l'indicatore composto nonché gli ambiti di costituzione equivalenza che misurano l'andamento annuale di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultatoogni singola Banca. In questo contestoL'indicatore composto individuato, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per con il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r.quale misurare l'andamento annuale, è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.seguente:

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Premio di risultato. Al fine Nelle aziende e nei territori di migliorare i risultati aziendali con il concorso cui a punti 5 e 6 del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi sistema di relazioni sindacali la contrattazione di secondo livello, livello con contenuti economici è consentita per l'istituzione di un Premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività dell'aziendaaziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le parti, a livello della contrattazione aziendale, valutano le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni territoriali aderenti all’ANIEM-CONFAPI nonché le Aziende stipulanti esamineranno preventivamente, in un incontro in sede aziendale, le condizioni dell'impresa produttive ed occupazionali e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionalerelative prospettive, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività competititivà e delle condizioni essenziali di redditivitàredditività dell'azienda. Al conseguimento Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle R.S.U. di norma entro il mese di luglio (per il settore degli inerti di norma entro il mese di settembre) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. L'erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, di variabilità in funzione dei predetti risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Ove l'ergoazione del Premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri ed i meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al quinto capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Territoriali aderenti all’ANIEM-CONFAPI; sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui al secondo capoverso. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è collegato assunto alle parti quali parametro di definizione per individuarne l'ammontare. Dall'entrata in vigore del presente CCNL non trova più l'applicazione la disciplina per l'istituzione del "Premio di Produzione" di cui all'art. 17 del CCNL 19 novembre 1990 e l'indennità sostitutiva ivi citata resta definitivamente fissata negli importi in essere al 31 agosto 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori. I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o territorialmente, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 31 agosto 1994 le parti, all'atto dell'istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. Nelle imprese che non abbiano in passato erogato premi di produzione contrattati, è in facoltà dell'azienda di sostituire il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul con il premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento tabella allegata al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplinacontratto.

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Premio di risultato. Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'azienda. Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè nonché del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno: - ­ i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - risultato; ­ le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - quantificazione; ­ i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - etc.); ­ l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - individuali; ­ i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti; - previsti; ­ i criteri di ripartizione del premio di risultato. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - ­ inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - ­ costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo. Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-197623­7­1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.

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Premio di risultato. Al fine La contrattazione aziendale, come in premessa, non può avere per oggetto materie già definite in altre sedi negoziali. Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l'istituzione di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato. Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità qualità, di redditività e di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività dell'aziendadelle piccole e medie aziende nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato della contrattazione aziendale, le parti, a livello di cui al punto 7 della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, valutano le condizioni dell'impresa produttive e del lavoro, occupazionali e le sue prospettive di sviluppo anche occupazionalerelative prospettive, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditivitàredditività dell'azienda. Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato definito saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di contrattazione aziendale quadriennaleconoscenza di cui sopra, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali. La richiesta assumendo quali criteri di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio riferimento uno o più di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991uno tra quelli indicati al comma 1. Gli accordi aziendali individueranno: - importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle Rsu entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato; - le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione; - i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio (i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alle Rsu informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.); - l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali; - i criteri di rimodulazione la determinazione del premio. L'ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai criteri, come indicati al punto 1 e definiti nel punto 2 del capo III "Procedura per l'ipotesi di ottenimento solo parziale il rinnovo degli accordi aziendali", potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati previsti; - i conseguiti. L'erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di ripartizione del premio competenza dell'anno di risultatoerogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato. In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per Considerata la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto sistema contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione Commissione paritetica nell'ambito dell'Osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. Il Le parti convengono di dedicare un'apposita sessione dell'Osservatorio nazionale, da tenersi entro il 1° trimestre 2000, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale di una contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole contenute nel presente articolo. Dall'entrata in vigore del Ccnl 13.9.94 non trova più applicazione la Disciplina per l'istituzione del premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati. Il premio, non rientra nella retribuzione normale produzione di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni12, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale Ccnl 19.12.90 compresa l'indennità sostitutiva di cui al Protocollo 23 luglio 1993 comma 2 dell'articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30.6.94 ai fini della retribuzione dei lavoratori. I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi e successivi provvedimenti attuativi. Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo istituti retributivi di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante analoga natura eventualmente già presenti in azienda, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati al 30.6.94, le parti, all'atto dell'istituzione del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.). All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori. Sono abrogati l'articolo 3 Ai fini del c.c.n.lrinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il punto 2, capo III, "Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali". 23-7-1976Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo 23.7.93. In questo quadro, i commi 2 qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione della procedura definita, le Xx.Xx. territoriali delle parti, le Rsu e 3 della seconda parte del c.c.n.lle imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente Xxxx, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale. 17 giugno 1982Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93, l'accordo nazionale 20 maggio 1983le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, gli artt. 3dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, lett. f)quali produttività, qualità, redditività, e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con conseguiti attraverso la presente disciplinarealizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal comma 2, art. 21, Disciplina generale del Ccnl Unionmeccanica, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.

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