Premio di risultato. a. Il premio di risultato è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione. b. Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. d. Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Premio di risultato. a. Il premio Le Parti convengono sulla necessità di risultato è istituto economico annuo revisionare il presente articolo e si prefiggono, entro la fase di produttivitàstesura definitiva del CCNL, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà di definire di comune accordo l’aggiornamento dello stesso secondo i principi di seguito evidenziati. Le Parti confermano la necessità che vengano incrementate e rese strutturali tutte le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella misure volte ad incentivare la contrattazione di secondo livello il premioavente contenuti economici, totalmente variabileanche nelle imprese di minori dimensioni, in quanto capace di fotografare la situazione dell’impresa e di meglio rispondere alle esigenze del contesto di riferimento e ai bisogni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le partiParti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, redditività, efficacia, efficienza ed innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
d. Il premio deve altresì possedere dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione l’applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi fiscali previsti dalla normativa di legge. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e fiscaliconsultazione. In particolare, previsti le Parti concordano che i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione - che potranno consistere nell’aumento della produzione o che dovessero comunque essere introdotti in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto al periodo congruo definito dall’accordo - dalle normative il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di qualsiasi fonteindicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
A. Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)
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Sources: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Premio di risultato. a. Il premio (1) L’erogazione di risultato elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, coerenza con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato con riferimento strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti nella con la realizzazione di programmi, programmi concordati fra tra le parti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, efficaciale parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, innovazionele loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, flessibilitàtenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, efficienza organizzativa ed altri appropriati anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi rilevanti economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresadi alcun istituto legale e contrattuale.
c. Gli accordi (5) Le erogazioni di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
d. Il premio deve altresì possedere cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - fiscale previsto dalle normative di qualsiasi fontevigenti.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Premio di risultato. a. Il premio 1. La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di risultato è istituto economico annuo un Premio di produttività, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, programmi concordati fra tra le parti, Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa redditività ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
d. Il premio deve altresì possedere avere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione l’applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscalifiscali previsti dalla normativa di legge.
2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, previsti - le Parti esamineranno preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o che dovessero comunque più di uno tra quelli indicati al primo comma.
4. L’erogazione del Premio di Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma potrà essere introdotti - anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità definiti dalle normative di qualsiasi fonteParti in sede aziendale.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Premio di risultato. a. Il premio di risultato La contrattazione a contenuti economici è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, prevista con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella di seguito indicate. Essa avrà ad oggetto erogazioni salariali strettamente correlate ad obiettivi e risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, competitività e qualità. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui ai commi precedenti sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale; dovranno altresì essere coerenti con quanto previsto dalla normativa contributiva e fiscale che prevede particolari agevolazioni in materia di elementi economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello. L’accordo per il premio avrà durata triennale. La contrattazione di secondo livello il stabilirà condizioni, tempi e modalità di applicazione del premio di risultato. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori nell’anno precedente. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’orario di lavoro individuale. Il premio, totalmente variabilea seguito dell’accordo di secondo livello, sarà calcolato quando erogato assorbirà sino a concorrenza, ogni trattamento economico collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente c.c.n.l., ovvero, laddove inferiore, è interamente assorbito. Coerentemente con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione quanto previsto al precedente comma, nelle realtà in cui alla data di programmientrata in vigore del presente c.c.n.l. risultino vigenti accordi economici di secondo livello, concordati fra saranno estese le parti, aventi come obiettivo incrementi condizioni di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
c. Gli cui al presente articolo. ▇▇▇▇▇ restando che gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza devono essere depositati presso le direzioni provinciali del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o lavoro in base alle norme di legge direttivigenti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto le Parti concordano che gli accordi di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso secondo livello saranno inviati anche all’O.N.B.S.I. che provvederà a trasmetterli al C.N.E.L. per le finalità previste dalla base di calcolo del trattamento di fine rapportolegge.
d. Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Premio di risultato. a. Il premio La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello aziendale e ha come finalità l’obiettivo di risultato è istituto economico annuo concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di produttivitàefficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata, totalmente variabile consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro anche in funzione dei risultati conseguiti ed avrà applicazione del welfare aziendale; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate. A livello di struttura aziendale le caratteristiche parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende l’accordo che può prevedere l’erogazione di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato con riferimento quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmiaventi per obiettivo innovazioni sull’orga- nizzazione del lavoro, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa di qualità ed altri appropriati elementi rilevanti di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale del lavoro:
a) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
b) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a ▇▇▇▇▇▇▇▇ che consentano di control- lare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
c) l’organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.dei servizi;
c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
d. Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.d) le seguenti materie espressamente previste:
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Sources: c.c.n.l. 1° Aprile 2020 Personale Medico Dipendente
Premio di risultato. a. Il premio (1) L’erogazione di risultato elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, coerenza con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato con riferimento strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti nella con la realizzazione di programmi, programmi concordati fra tra le parti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, efficaciale parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, innovazionele loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, flessibilitàtenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, efficienza organizzativa ed altri appropriati anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi rilevanti economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresadi alcun istituto legale e contrattuale.
c. Gli accordi (5) Le erogazioni di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
d. Il premio deve altresì possedere cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - fiscale previsto dalle normative vigenti.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di qualsiasi fontecui all’articolo 95 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
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Premio di risultato. a. Il premio di risultato è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità Le parti intendono confermare e dare piena attuazione a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento quanto previsto dal protocollo del 23/7/1993 e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione 23.12.1998. La contrattazione di secondo livello il premiocon contenuti economici, totalmente variabiledi cui alla PREMESSA lettere C), sarà D) ed E), è consentita per l'istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa di redditività ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’impresadell'impresa. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla legge e di cui al Protocollo 23/7/1993, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2.
c. Gli accordi , parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapportolivello.
d. Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.
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Premio di risultato. a. Il premio di risultato fondo incentivi previsto dall’articolo 25 lettera E del CCNL è istituto economico costituito annualmente (a partire dal 01/09/2009) da una quota pari al 3,5% dell’imponibile previdenziale annuo di produttivitàtutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Tale fondo è riservato ai livelli dal I al VI compresi, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche è finalizzato all’incentivazione per il raggiungimento di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri obiettivi quali- quantitativi all’interno dell’Ente di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento formazione di appartenenza. Le parti convengono che l’individuazione delle modalità di ripartizione e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza assegnazione del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali sia rimandata alla contrattazione aziendale, sia al fine di armonizzare le scelte operate con la normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di risultato, sia al fine di garantire la trasparenza e l’accessibilità del sistema incentivante. A chiusura dell’anno formativo l’Ente fornirà alle RSA/RSU aziendali l’entità disponibile del fondo incentivi e il piano di distribuzione del fondo che dovrà essere erogato entro la fine del successivo mese di dicembre. Al personale con contratto a termine o a part-time, l’ammontare degli incentivi potrà venir rapportato al periodo di legge direttivigenza contrattuale o alla porzione di orario svolto. L’Ente fornisce contestualmente, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltrecome informazione successiva, il premio deve considerarsi escluso dalla base piano di calcolo distribuzione del trattamento fondo incentivi erogato al personale, comprensivo di fine rapportoun prospetto analitico relativo alla distribuzione del fondo.
d. Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.
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Premio di risultato. a. Il premio aziendale di risultato, che integra un elemento variabile della retribuzione correlato al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità, è fissato per i due esercizi 2004-2005 e 2005- 2006 nella misura di riferimento di euro 2.450,00 uguali per tutti. Ognuno degli esercizi di riferimento corre dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno seguente. Per ogni singolo esercizio di riferimento l’azienda e la RSU determinano di comune accordo gli indicatori e i parametri specifici degli obiettivi da fissarsi in relazione al premio di risultato. Tali indicatori e parametri saranno comunque coerenti alla natura dell’attività e della missione aziendali. La determinazione a consuntivo del premio spettante per ogni esercizio di riferimento sarà effettuata entro il 30 settembre successivo alla conclusione dell’esercizio stesso e l’erogazione del premio, per quanto di spettanza, sarà effettuata con la retribuzione del successivo mese di ottobre. Il premio di risultato è istituto economico annuo corrisposto anche al personale impiegato con contratto a termine, purché di produttivitàdurata non inferiore a sei mesi pieni. Nel caso il rapporto di lavoro si svolga per uno o più esercizi per una durata inferiore a quella degli esercizi stessi, totalmente variabile il premio sarà riconosciuto pro rata temporis. Per ogni finalità di computo relativa alle quote di premio spettanti, che si determinano in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche ragione mensile di non determinabilità a priori; esso dodici per ogni anno di esercizio, si considera come mese intero la frazione di tempo pari ad almeno sedici giorni. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione del premio spettante, ove questo già sia stato determinato nella sua entità sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, comunque corrisposto all’avente titolo con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella contrattazione competenze di secondo livello il premiofine rapporto, totalmente variabile, ove questo invece non sia stato ancora determinato nella sua entità sarà calcolato comunque erogato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione le competenze di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza fine rapporto nell’entità convenzionalmente spettante in relazione all’esito del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il dell’esercizio immediatamente precedente. Il premio non verrà computatoè corrisposto in relazione ai periodi di assenza non retribuita. Gli importi corrisposti a titolo di premio sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, ivi compreso il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapportoTFR.
d. Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
Premio di risultato. a. Il premio di risultato In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, la contrattazione a contenuti economici è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, prevista con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella di seguito indicate. La contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con riferimento le strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti nella con la realizzazione di programmi, programmi azien dali concordati fra tra le partiParti, aventi come obiettivo per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttivitàrendimento, di competitività, di produttività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, efficaciaanche parzialmente variabili, innovazionela parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti non predeterminabili e non sono utili ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
d. Il premio deve altresì possedere cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che verrà emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993. La durata degli Accordi sarà pari a quattro anni. In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e fiscalicomunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’Accordo precedente. Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative nel rispetto di qualsiasi fonte.quanto previsto al punto
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Premio di risultato. a. Il premio di risultato è istituto economico annuo di produttività, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza dell’anno dell'anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo dall'accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. . Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’impresa.
c. dell'impresa. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
d. . Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale l'integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.
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Sources: Transportation & Logistics
Premio di risultato. a. Il premio di risultato fondo incentivi previsto dall’articolo 25 lettera E dei CCNL è istituto economico costituito annualmente (a partire dal 01/09/2009) da una quota pari al 3,5% dell’imponibile previdenziale annuo di produttivitàtutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Tale fondo è riservato ai livelli dal I al VI compresi, totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le caratteristiche è finalizzato all’incentivazione per il raggiungimento di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente commisurato ai parametri obiettivi quali- quantitativi all’interno dell’Ente di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun esercizio aziendale assunto a riferimento formazione di appartenenza. Le parti convengono che l’individuazione delle modalità di ripartizione e sarà considerato di competenza dell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo nel rispetto della presente regolazione.
b. Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile, sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità, efficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
c. Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività di qualsiasi incidenza assegnazione del premio di risultato rispetto ad istituti contrattuali sia rimandata alla contrattazione aziendale, sia al fine di armonizzare le scelte operate con la normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di risultato, sia al fine di garantire la trasparenza e l’accessibilità del sistema incentivante. A chiusura dell’anno formativo J’Ente fornirà alle RSA/RSU aziendali e alle OOSS Regionali firmatarie del CCNL l’entità disponibile del fondo incentivi e il piano di distribuzione del fondo che dovrà essere erogato entro la fine del succèssivo mese di dicembre. Al personale con contratto a termine o a part-time, l’ammontare degli incentivi potrà essere rapportato al periodo di legge direttivigenza contrattuale o alla porzione di orario svolto. L’Ente fornisce contestualmente, indiretti o differiti, sui quali pertanto il premio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di quantificazione dello stesso. Inoltrecome informazione successiva, il premio deve considerarsi escluso dalla base piano di calcolo distribuzione del trattamento fondo incentivi erogato al personale, comprensivo di fine rapportoun prospetto analitico relativo alla distribuzione del fondo.
d. Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire l’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e fiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - dalle normative di qualsiasi fonte.
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