Contrattazione integrativa Clausole campione

Contrattazione integrativa. (1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa si svolgerà a livello nazionale o aziendale presso la sede aziendale per le organizzazioni nazionali ed a livello regio- nale per le organizzazioni provinciali e regionali. prima che siano trascorsi sei mesi dal rinnovo del presente CCNL. Al fine di garantire lo svolgimento della contrattazione integrativa nei termini e con le modalità regolamentate dal presente articolo e dall’arti- colo 3, lettera d), le Parti – ritenendo fondamentale la contrattazione di secondo livello - si impegnano ad assicurare il rispetto delle richiamate normative. In particolare: • le organizzazioni territoriali delle Parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni atte a modificare le norme previ- ste dal CCNL; • le piattaforme relative ai contratti integrativi devono riguardare esclusivamente le materie agli stessi demandate dal CCNL; • le Parti datoriali, in presenza di piattaforma rivendicativa presentata dalle Parti sindacali, devono convocare le stesse entro due mesi dal ricevimento della richiesta di apertura del negoziato. In caso di ritardo o difficoltà che possano insorgere nei negoziati sulla stesura o nella stipulazione dei contratti territoriali, le Parti nazionali, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle Parti periferiche, inter- verranno per favorire la soluzione della controversia. Tale procedura si intende applicabile anche in caso di ulteriori e diverse problematiche e/o difficoltà che possano intervenire nell’ambito delle trattative periferiche. Le materie rinviate alla contrattazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
Contrattazione integrativa. 1) La contrattazione integrativa si svolge a livello territoriale, aziendale o in altro ambito. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
Contrattazione integrativa. 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale:
Contrattazione integrativa. Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono indicate all’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018.
Contrattazione integrativa. 1. La contrattazione integrativa si articola su due livelli: • il primo, a livello unico accentrato, fra le parti individuate all’art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b); • il secondo, a livello decentrato, si attiva presso le articolazioni corrispondenti alle aggregazioni delle strutture della CONI Servizi e/o di diverse Federazioni Sportive Nazionali e/o di diversi datori di lavoro individuate quali sedi di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nonché presso un unico datore di lavoro ricorrendo l’ipotesi prevista all’art. 11, comma 1, parte II, secondo alinea.
Contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto del presente contratto, sulla base della normativa vigente: • Contingente di personale educativo e ATA da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi essenziali. • Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell’offerta formativa. • Rientri pomeridiani. • Criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto. • Criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo di Istituto e di quelle derivanti da accordi o convenzioni con enti esterni. • Misura dei compensi per le attività per il personale docente e ATA, comprese quelle derivanti da accordi e convenzioni con gli EE.LL. • Misura dei compensi dei docenti che hanno avuto incarichi dal Dirigente Scolastico.
Contrattazione integrativa. CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008 Il testo dell’art. 10 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
Contrattazione integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
Contrattazione integrativa. 1. A livello nazionale la contrattazione integrativa si svolge tra le parti individuate dall’Art. 11, comma 1, parte I) del CCNL e sulle materie individuate dall’Art. 4, comma 3, lettera A), dello stesso CCNL, oltre che sulle materie regolate dal CCNI.