Contratti collettivi Clausole campione

Contratti collettivi. Le disposizioni dei contratti collettivi non sono inoltre generalmente cogenti, ma lo sono soltanto in determinate ipotesi. Le disposizioni del contratto collettivo di un determinato settore (e di una certa regione poiché i contratti collettivi vengono solitamente concordati a livello regionale e non nazionale) si applicano al contratto di lavoro individuale soltanto nel caso in cui il lavoratore dipendente aderisca al sindacato e l’impresa sia socia dell’associazione di categoria che hanno preso parte alla stipulazione del contratto collettivo oppure qualora si tratti di un contratto collettivo dichiarato generalmente vincolante dal Ministero federale del lavoro. Dato che le imprese italiane non sono solitamente membri delle associazioni di categoria tedesche e spesso non lo sono neppure le società affiliate con sede in Germania, sono cogenti in genere soltanto le norme dei contratti collettivi dichiarati vincolanti dal Ministero. Ciò vale innanzitutto per quei settori “deboli” in cui i lavoratori dipendenti necessitano di particolare protezione (ad esempio, il settore edile). Sono pochissimi i contratti collettivi cogenti per impiegati commerciali mentre non esistono contratti collettivi per i dirigenti.
Contratti collettivi. Art. 60 c.4 Possono stabilire limiti percentuali massimi per l’impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO (ART.47 – 53 D.Lgs 276/03) Rinvio ai livelli di contrattazione collettiva Materia oggetto di rinvio Contratto nazionale Territoriale art. 48 c.4 c) o aziendale xxx.xx diritto-dovere Sulle modalità di erogazione della formazione aziendale dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Contratti collettivi. 1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, può essere articolata su tre livelli: regionale, di settore e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'art. 3, e sulle materie di cui all'articolo 30bis, comma 4. La contrattazione collettiva disciplina, inoltre, il sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, ed i relativi titoli di studio per l'avanzamento. 3
Contratti collettivi. Art. 49 co.3 xxx.xx professionalizzante Sulla durata del rapporto di apprendistato professionalizzate, (= durata non superiore a 6 anni, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire) Contratti collettivi Art. 53, co.2 Sul computo degli apprendisti nei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi
Contratti collettivi. Art. 34 c. 1 Sulla individuazione delle causali e sugli elementi del contratto scritto N.B: in mancanza della regolamentazione della contrattazione collettiva si può fare riferimento alla tabella allegata al Regio decreto 6.12.1923 n. 2657 Contratti collettivi Art. 36 c.1 Sull’indennità di disponibilità Contratti collettivi Art. 37 c.2 Su ulteriori periodi predeterminati di svolgimento nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Contratti collettivi. 1. L’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dall'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Contratti collettivi il punto sulla stagione dei rinnovi Dopo la firma del contratto riguardante il comparto sanità, il 2 novembre, e la sottoscrizione dell’ipotesi economica del contratto istruzione e ricerca (per la parte normativa proseguono le trattative), in data 11 novembre, è giunto a conclusione, il 16 novembre, anche l’iter di approvazione del testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto funzioni locali. Le risorse messe in campo dallo sblocco dei contratti per il triennio 2019–2021 sono pari a quasi 5 miliardi di euro e sono destinate a 2,2 milioni di dipendenti pubblici, l’85% del personale coperto dalla contrattazione nazionale.
Contratti collettivi. Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e applicare contratti collettivi, in conformità del diritto o delle prassi nazionali, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da quelle di cui agli articoli da 8 a 13.

Related to Contratti collettivi

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

  • CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente Accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Articolo 12

  • Assetti contrattuali La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l'arco di vigenza del presente c.c.n.l. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

  • Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Secondo livello di contrattazione I contratti di secondo livello di cui all’art.1, secondo xxxxxx, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collet- tivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia. Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede. I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali – legittimati a trat- tare ai sensi delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattati- ve 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presenta- zione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali. In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimen- to di un importo, nella misura e alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di ele- mento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata. Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio azienda- le sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumen- do le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta cor- relazione con i risultati conseguiti in sede aziendale. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole e in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livel- lo previsti dal contratto nazionale. Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in ter- mini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, con- cordati fra le Parti. Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del DL n. 98 del 2011.

  • Corrispettivo 6.1 Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € ___________+ IVA (se applicabile) per paziente e (complessivi € ____+ IVA (se applicabile) per n. ___pazienti), come meglio dettagliato nel Budget qui allegato (Allegato A).

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.