Disposizioni finali Clausole campione
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione a...
Disposizioni finali. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si applicano le disposizioni del "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca su programmi di ricerca autofinanziati" indicato nelle premesse e disponibile al seguente link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇, nonché delle leggi vigenti in materia.
Disposizioni finali. 27.1. Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto sarà valida solo se fatta ed approvata per iscritto dalle Parti.
27.2. Il Contratto contiene l’integrale disciplina del rapporto tra le Parti in relazione alla fornitura al Cliente dei Servizi, rimanendo espressamente esclusa l’efficacia di eventuali precedenti accordi, scritti o orali, intercorsi fra le Parti e, in ogni caso, prevalendo su eventuali condizioni difformi o contrastanti contenute in condizioni generali di acquisto/fornitura del Cliente, allegati, ordini, fatture e/o documenti inviati con finalità amministrative e/o contabili.
27.3. I termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali si applicano anche a tutte le eventuali variazioni dei Servizi, nonché agli aggiornamenti e modifiche apportate discrezionalmente da Cerved e/o dalle Consociate, salvo essi siano accompagnati da autonome condizioni integrative.
27.4. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Cerved.
27.5. L’eventuale omissione di far valere i diritti di cui al Contratto da parte di Cerved non potrà in alcun modo essere intesa quale rinuncia a tali diritti, in relazione ai quali Cerved potrà esigere in qualsiasi momento il relativo adempimento da parte del Cliente.
27.6. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 1419 c.c., l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non potrà in alcun modo comportare l’invalidità o inefficacia dell’intero Contratto.
Disposizioni finali. Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Disposizioni finali. Il cliente può decidere in qualsiasi momento di non utilizzare più il servizio Vodafone Wi-Fi disattivandolo gratuitamente dal pannello di controllo della Vodafone Station via web-browser o App. Vodafone si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, inclusa la violazione di uno qualsiasi dei termini e condizioni. Inoltre Vodafone può sospendere o revocare l’accesso al servizio se ritiene che il cliente violi gli obblighi o lo spirito delle presenti TUS. Qualora Vodafone volesse porre fine a questo accordo, il cliente verrà avvisato tramite e-mail, all’indirizzo e-mail di registrazione. Questo accordo terminerà 30 (tren- ta) giorni dopo il ricevimento della comunicazione. Vodafone può decidere di modificare il presente Accordo in qualsiasi momento, compreso, senza alcuna pretesa di esaustività, anche all’aggiunta di nuove caratteristiche. Ogni cambiamento a questi TUS verrà anticipato un mese prima che entrino in vigore. Ove il Cliente non intenda accettare tali modifiche potrà esercitare il diritto di recesso gratuito come regolato dall’art. 2.5 delle Condizioni Generali di Contratto per i servizi di comunicazione elettronica. Le disposizioni del presente Accordo sono indipendenti l’una dall’altra. Di conseguenza, la nullità di una clausola dell’Accordo non comporterà la nullità dell’intero Accordo, a meno che tale clausola debba considerarsi sostanziale, cioè ove la stessa abbia un’importanza tale per cui le Parti (o la Parte a beneficio della quale la clausola è stata prevista) non avrebbero concluso l’Accordo se avessero avuto conoscenza dell’invalidità della stessa. L’accordo è regolato dalla legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazio- ne, esecuzione, adempimento, inadempimento o risoluzione dell’Accordo sarà devoluta al Foro di Milano. Al fine di garantire la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti, i dati del cliente Vodafone e quelli degli altri utenti FON che usano la sua rete Wi-Fi, viaggeranno su due reti Wi-Fi logicamente distinte secondo gli standard di sicurezza. Vodafone informa, per quanto riguarda i propri clienti ai sensi della disciplina vigente sulla privacy, che i dati personali del cliente (numero di telefono, posizione geografica) necessari per l’utilizzo del servizio “Wi-Fi Vodafone” verranno trattati da Vodafone solo per rendere il servizio Vodafone Wi-Fi. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Vodafone Italia S.p.A. co...
Disposizioni finali. Con la sottoscrizione del Contratto di Affitto di Ramo di Azienda, questo si intende ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ in ogni sua parte e l’Affittuario dichiara espressamente di essere pienamente edotto e consapevole del Contenuto, delle Obbligazioni da esso nascenti, delle Norme, Delibere e Prescrizioni in vigore e si obbliga a rispettarle e farle rispettare da chiunque che per qualsiasi ragione o causa abbia a condurre, esercire e manutenere gli Impianti e le Reti ricadenti nel perimetro del Ramo di Azienda affittato dall’Affittante all’Affittuario medesimo così come risultanti dagli elenchi allegato A inclusi quelli che saranno realizzati e condotti, eserciti, manutenuti durante il periodo di Affitto. Spett.le VIA XXIV MAGGIO NR. 15 25080 TIGNALE – GARDOLA (BS) Telefono ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Telefax 0365 761649 Rif. Int. : R.O. ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Rif.Est. : Vs. Offerta del 18/01/2018 Reparto : Gestione Gas Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del ▇.▇▇▇. 50/2016, per l’esecuzione del servizio di reperibilità alle reti e impianti di distribuzione gas nei comuni di Tremosine del Garda e Tignale. Nell’ambito del presente ordine saranno utilizzate le seguenti definizioni: - la committente è la società Garda Uno S.p.A.;; - l’impresa affidataria è l’operatore economico in indirizzo che si impegna all’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento.
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
Disposizioni finali. 23.1 Il Cliente non ha diritto di trasferire o cedere i suoi diritti e/o le obbligazioni derivati dal Contratto senza il preventivo consenso scritto della Licenziante. Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che, laddove la Licenziante fosse un distributore ufficiale TeamSystem, il rapporto tra la Licenziante e TeamSystem avente ad oggetto il diritto della Licenziante di distribuire i Software potrebbe cessare nel corso della durata del presente Contratto e che, in tal caso:
(i) TeamSystem comunicherà al Cliente la cessazione del rapporto contrattuale intercorrente tra la medesima TeamSystem e la Licenziante;
(ii) a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto (i) che precede, il Cliente dovrà pagare i Corrispettivi direttamente a TeamSystem secondo i termini e le modalità indicate nella medesima comunicazione;
(iii) ogni contratto intercorrente tra il Cliente e la Licenziante con riferimento ai Software sarà ceduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1406 c.c., dalla Licenziante a TeamSystem;
(iv) il Cliente presta sin da ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., il proprio consenso alla cessione di cui al punto (iii) che precede.
23.2 Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali sia o diventi invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non vizia la validità o l’efficacia delle altre clausole delle Condizioni Generali, che pertanto rimarranno in vigore tra le parti. Le parti concordano di sostituire le clausole invalide o inefficaci con clausole valide e efficaci, che siano il più possibile aderenti alla volontà delle parti.
23.3 Il mancato esercizio da parte della Licenziante di qualsiasi diritto ad essa riconosciuto dalle presenti Condizioni Generali non costituisce una rinuncia a tale diritto, né deve essere interpretato come tale.
Disposizioni finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.
Disposizioni finali. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge che regolano la materia.
